opencaselaw.ch

RR.2021.1

Bundesstrafgericht · 2021-03-18 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 20 gennaio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale finalizzato a ricostruire l’atti- vità di riciclaggio contestata a B. e ad altri suoi complici. Essa afferma, in particolare, che “è stato individuato un articolato meccanismo di riciclaggio identificando, in particolare, tra i soggetti al centro dell’organizzazione B. il quale, in plurime occasioni, ha proceduto a restituire – in contanti – parte delle somme confluite sui conti di società austriache a lui riconducibili da numerose società italiane a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti”(atto 3, pag. 1, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI). I fratelli C. e A., dirigenti della banca D., sono sospettati di essere coinvolti nei meccanismi di riciclaggio in questione (v. atto 3, pag. 1 e segg., incarto MP-TI, nonché infra consid. 3.2).

Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, di disporre la perquisi- zione delle abitazioni di C. e A. in Svizzera, al fine di sequestrare tutta la documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con le persone fisiche e giu- ridiche di cui agli allegati 1 e 2 alla rogatoria (v. atto 3, pag. 48, incarto MP- TI).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dall’autorità rogante (v. atto 4 incarto MP-TI).

C. Con decisione di chiusura del 30 novembre 2020, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa a conti bancari intestati a persone menzionate in rogatoria nonché di una pennetta USB contenente files che riportano anch’essi nominativi di persone fisiche e giuridiche contenute nella domanda di assistenza, estrapolati, mediante cer- nita a partire da una lista di parole chiave, dal telefono cellulare HTC U11-3u di A. (v. act. 1.2).

D. Il 30 dicembre 2020, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando, in via principale, l’annullamento della stessa e, in via subordinata, l’an- nullamento della decisione con rinvio degli atti al MP-TI affinché proceda alla cernita in contraddittorio con il ricorrente dei dati estrapolati dal telefono cel- lulare HTC U11 e all’emanazione di una nuova decisione di chiusura (v. act. 1).

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E. Con osservazioni del 26 e 28 gennaio 2021, il MP-TI rispettivamente l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 6 e 7).

F. Con replica del 12 febbraio 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la

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Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. In quanto proprietario del telefono cellulare HTC U11 sequestrato presso la sua abitazione (v. act. 1.2, punto 2 lett. o del dispositivo), il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid.

E. 1.6 pag. 82). Ciò non è il caso per quanto riguarda la documentazione relativa a conti bancari di cui egli non è titolare (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), parimenti oggetto della decisione impugnata (v. act. 1.2, punto 2 lett. a-n del dispositivo).

E. 2 Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’autorità d’esecuzione avrebbe omesso di impartirgli un ter- mine per pronunciarsi sul risultato di una prima cernita dei dati contenuti nel suo telefono cellulare avvenuta in base a 197 parole chiave e che avrebbe dato 118 riscontri positivi. Tale modo di procedere avrebbe violato anche un accordo in- tervenuto l’11 agosto 2020 dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, au- torità che in un primo momento era stata adita con una domanda di dissigilla- mento poi divenuta senza oggetto in virtù di un accordo tra le parti. Non avendo affrontato le argomentazioni del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe inol- tre da considerarsi insufficientemente motivata e quindi da annullare.

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E. 2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla neces- saria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'au- torità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'ese- cuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiu- sura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 484, 723-724). L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci- sive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, op. cit., pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da

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parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’ac- coglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribu- nale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interes- sata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in pre- senza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce so- vente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possi- bilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pre- giudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettiva- mente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comun- que, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto proce- dendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).

E. 2.2.1 In concreto, si rileva che, con scritto del 22 ottobre 2020, il MP-TI ha fissato un termine al ricorrente per pronunciarsi sulla trasmissione semplificata delle infor- mazioni selezionate mediante delle parole chiave contenute nell’allegato 3 alla rogatoria italiana (v. atti 34 e 3 incarto MP-TI). Con risposta del 30 ottobre 2020, il predetto, pur meravigliandosi dell’assenza di una cernita in contraddittorio dei dati estratti e consegnati il 23 ottobre 2020, ha affermato che “dall’avvio della diligente verifica dei dati da parte di A. già risultano conversazioni chat su wha- tsapp che non toccano né l’argomento oggetto della rogatoria, né le parole chiave (gruppi di famiglia ecc.), vi sono 25'011 messaggi (SMS) che già per

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numero appaiono esorbitare la fattispecie d’interesse, figurano immagini di nes- suna pertinenza con i contenuti della rogatoria ed infine sono pure stati estra- polati dati del 2019/2020 che non risultano richiesti dalle autorità italiane” (v. act. 1.7). Visto quanto precede, si constata che il ricorrente ha potuto esprimersi sulla documentazione che l’autorità d’esecuzione intendeva trasmettere all’estero (v. atto 32 incarto MP-TI), per cui il suo diritto di essere sentito, che non include l’obbligo per l’autorità di incontrare fisicamente il detentore dei do- cumenti (v. sentenza del Tribunale federale 1A.228/2006 dell’11 dicembre 2006 consid. 3.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.70 del 15 maggio 2018 consid. 2.3; RR.2012.81 del 12 dicembre 2012 consid. 2.2; RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 6.3 con rinvii; ZIMMERMANN, op. cit., n. 725 pag. 803), è stato, su questo punto, ossequiato.

Tale conclusione non risulta in contrasto con quanto convenuto dalle parti di- nanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi in data 10 agosto 2020. Infatti, nel verbale di udienza dello stesso giorno le parti hanno deciso di procedere come segue: “1) togliere i sigilli all’analisi forense del telefono cellulare alla precisa condizione che l’analisi dello stesso avvenga limitatamente alle parole chiavi, di cui all’allegato 3 della rogatoria italiana nonché allegate allo scritto del 15.7.2020 del PP al GPC. 2) Sarà di conseguenza dato incarico da parte del PP alla Polizia Giudiziaria di procedere come indicato sopra, ritenuto che la lista di nomi che ne sortirà sarà successivamente sottoposta al sig. A. per ulteriore controllo, e dandogli la possibilità di esprimersi per la procedura semplificata in materia rogatoriale. 3) Una volta che i dati saranno stati estrapolati, si procederà alla cancellazione dell’analisi completa” (act. 1.5). Non prevedendo tale accordo alcun incontro tra le parti per effettuare l’ulteriore cernita, l’autorità d’esecuzione non ha violato né il principio di tutela dell’affidamento nelle autorità, invocato dal ricorrente, né quello della buona fede processuale.

E. 2.2.2 Per quanto riguarda la criticata motivazione, questa Corte rileva che il MP-TI ha spiegato le ragioni della trasmissione dei files litigiosi, affermando, segnata- mente, che quest’ultimi riguardano “persone fisiche e giuridiche espressamente menzionate negli allegati alla rogatoria poiché coinvolte nei fatti oggetto del pro- cedimento penale estero, come indicate nell’elenco stilato dall’Autorità rogante (allegato 3 all’AI 3), elenco precisato anche dal CSI (AI 32) il 29 settembre 2020. La lista delle parole chiave, strettamente legata con l’allegato 3 alla domanda di assistenza giudiziaria del 20 gennaio / 4 febbraio 2020, è stata resa nota all’imputato in rogatoria A. sin dall’intimazione della decisione di entrata in ma- teria. È stato inoltre ribadito l’utilizzo delle parole chiave durante il dibattimento dinnanzi al GPC, in occasione del quale la procedura di dissigillamento è stata stralciata dai ruoli per un trovato accordo. Sulla base dell’inchiesta italiana, non- ché grazie ad atti istruttori esperiti nell’inchiesta relativa a B., strettamente le- gata con la presente procedura rogatoriale, l’Autorità rogante ha stilato l’elenco di parole chiave con precisione minuziosa, precisando la correlazione sia di B.

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con i due imputati in rogatoria A., sia delle parole chiave con B. e/o A. stessi” (act. 1.2, pag. 7). Non v'è dubbio che gli elementi contenuti nella decisione im- pugnata sono stati sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dal ben articolato e dettagliato atto ricorsuale inoltrato alla presente autorità. Anche tale censura deve dunque essere disattesa.

E. 3 Il ricorrente censura poi la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui tra i dati oggetto della contestata trasmissione ve ne sarebbero diversi – riguardanti, ad esempio, la rubrica contatti, le conversazioni chat, la rubrica SMS e le immagini – di nessuna pertinenza per l’inchiesta estera.

E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

E. 3.2 In concreto, come visto in precedenza, il MP-TI, con scritto del 22 ottobre 2020, ha trasmesso al ricorrente una chiavetta USB con tutti i dati oggetto della cernita avvenuta mediante parole chiave fornite dall’autorità rogante, dandogli la pos- sibilità di prendere posizione su ogni singolo file (v. atto 34). Con scritto del 30 ottobre 2020, il ricorrente ha informato il MP-TI che “dall’avvio della diligente verifica dei dati da parte di A. già risultano conversazioni chat su whatsapp che

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non toccano né l’argomento oggetto della rogatoria, né le parole chiave (gruppi di famiglia etc.), vi sono 25’011 messaggi (SMS) che già per numero appaiono esorbitare la fattispecie d’interesse, figurano immagini di nessuna pertinenza con i contenuti della rogatoria ed infine sono pure stati estrapolati dati del 2019/2020 che non risultano richiesti dalle autorità italiane” (v. act. 1.7). Ora, con il tenore vago e generico del suo scritto, il ricorrente non ha indicato in maniera precisa e inequivocabile i files che egli riteneva inutili per il procedi- mento estero, né presentato i motivi per i quali ognuno di esso non poteva es- sere trasmesso all’autorità rogante. Procedendo in tal modo, il ricorrente ha di fatto rinunciato ad esercitare pienamente il suo diritto di essere sentito nonché negletto il suo dovere di collaborazione con il MP-TI (v. supra consid. 2.1). Solo con il presente gravame, dopo quindi l’emanazione della decisione di chiusura qui impugnata, egli ha indicato alcuni dati concreti da lui ritenuti non pertinenti per l’inchiesta estera. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che tollerare un simile comportamento procedurale significherebbe permettere al detentore di documenti di impedire all’autorità d’esecuzione di statuire rapida- mente in conformità all’art. 17a cpv. 1 AIMP (DTF 126 II 258 consid. 9b; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 724). Con riferimento al principio della buona fede, sa- rebbe inammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci l’autorità d’esecuzione procedere da sola alla cernita degli atti, senza prestare la sua collaborazione, per rimproverarle successivamente, nel quadro di un ricorso, di aver violato il principio della proporzionalità. Omettendo di determinarsi in ma- niera precisa dinanzi all’autorità d’esecuzione, il ricorrente ha intralciato l’ope- rato del MP-TI, il quale avrebbe avuto interesse, prima di emanare la decisione impugnata, a conoscere gli argomenti del ricorrente, esposti in maniera chiara e precisa. La persona che, a torto o a ragione, censura una violazione, a suo sfavore, del principio della proporzionalità, non può contenere risp. tacere nei confronti dell’autorità d’esecuzione per presentarle esclusivamente dinanzi all’autorità di ricorso. Questo avrebbe come conseguenza, in concreto, di fare del Tribunale penale federale l’istanza unica di cernita dei documenti, ciò che non è compatibile con il sistema dell’AIMP. Avendo il ricorrente preso il rischio di non determinarsi come era suo dovere dinanzi al MP-TI, egli deve assumer- sene le conseguenze (v. DTF 126 II 258 consid. 9b).

Ad ogni modo, nella sua rogatoria l’autorità italiana afferma che “in data 06 di- cembre 2018, B. ha reso interrogatorio avanti al Giudice per le indagini prelimi- nari di Milano fornendo ampia confessione dei fatti contestati. In tale contesto B. ha rappresentato che nella sua attività di commercialista si è reso conto “che alcuni clienti delle banche avevano conti in Svizzera su cui arrivavano fondi da giri di fatture false” e che “i clienti avevano bisogno di ritirare i soldi da questi conti”. B., poi, nel corso dell’interrogatorio prosegue evidenziando che “siccome si cominciava a parlare di scambio di informazioni tra l’Italia e la Svizzera, le banche svizzere effettuavano questo servizio a tutela dei clienti: trasferivano

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alcuni conti o meglio quasi tutti, presso le loro filiali di Bahamas. Il prelievo po- teva essere effettuato direttamente in Svizzera come se il cliente si trovasse alle Bahamas”. Tuttavia ad agosto del 2015 le banche hanno smesso di effet- tuare questo servizio ed a quel punto una serie di dirigenti bancari si sono rivolti a B. per chiedergli esplicitamente di farlo al loro posto. I primi a fargli questa richiesta sono stati C. (nato in Svizzera il 28/05/1963) e A. (nato in Svizzera il 20/05/1965, residente a Z.), due fratelli della banca D. che lavoravano per la clientela” (atto 3, pag. 1, incarto MP-TI). Ora, nella misura in cui i files litigiosi contengono le parole chiave indicate dall’autorità rogante, utilizzate per la cer- nita effettuata dal Centro Sistemi Informativi del Cantone Ticino su mandato del MP-TI (v. atto 33 incarto MP-TI) – parole per le quali detta autorità ha precisato la correlazione sia tra B. e gli imputati C. e A., sia tra le parole chiave e B. e/o tra le stesse e i predetti imputati (v. atto 3, pag. 14 e segg., incarto MP-TI) –, non si può che concludere che i dati in questione presentano un’utilità poten- ziale per l’inchiesta estera e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dai dati inol- trati emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e i files trasmessi. Le censure in questo ambito vanno quindi respinte.

E. 4 In conclusione, la decisione di chiusura del 30 novembre 2020 va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–, a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’an- ticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
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Sentenza del 18 marzo 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Emanuele Verda e MLaw Agustín Bernasconi Zea,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.1

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Fatti: A. Il 20 gennaio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale finalizzato a ricostruire l’atti- vità di riciclaggio contestata a B. e ad altri suoi complici. Essa afferma, in particolare, che “è stato individuato un articolato meccanismo di riciclaggio identificando, in particolare, tra i soggetti al centro dell’organizzazione B. il quale, in plurime occasioni, ha proceduto a restituire – in contanti – parte delle somme confluite sui conti di società austriache a lui riconducibili da numerose società italiane a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti”(atto 3, pag. 1, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI). I fratelli C. e A., dirigenti della banca D., sono sospettati di essere coinvolti nei meccanismi di riciclaggio in questione (v. atto 3, pag. 1 e segg., incarto MP-TI, nonché infra consid. 3.2).

Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, di disporre la perquisi- zione delle abitazioni di C. e A. in Svizzera, al fine di sequestrare tutta la documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con le persone fisiche e giu- ridiche di cui agli allegati 1 e 2 alla rogatoria (v. atto 3, pag. 48, incarto MP- TI).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dall’autorità rogante (v. atto 4 incarto MP-TI).

C. Con decisione di chiusura del 30 novembre 2020, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa a conti bancari intestati a persone menzionate in rogatoria nonché di una pennetta USB contenente files che riportano anch’essi nominativi di persone fisiche e giuridiche contenute nella domanda di assistenza, estrapolati, mediante cer- nita a partire da una lista di parole chiave, dal telefono cellulare HTC U11-3u di A. (v. act. 1.2).

D. Il 30 dicembre 2020, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando, in via principale, l’annullamento della stessa e, in via subordinata, l’an- nullamento della decisione con rinvio degli atti al MP-TI affinché proceda alla cernita in contraddittorio con il ricorrente dei dati estrapolati dal telefono cel- lulare HTC U11 e all’emanazione di una nuova decisione di chiusura (v. act. 1).

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E. Con osservazioni del 26 e 28 gennaio 2021, il MP-TI rispettivamente l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 6 e 7).

F. Con replica del 12 febbraio 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la

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Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. In quanto proprietario del telefono cellulare HTC U11 sequestrato presso la sua abitazione (v. act. 1.2, punto 2 lett. o del dispositivo), il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Ciò non è il caso per quanto riguarda la documentazione relativa a conti bancari di cui egli non è titolare (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), parimenti oggetto della decisione impugnata (v. act. 1.2, punto 2 lett. a-n del dispositivo).

2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’autorità d’esecuzione avrebbe omesso di impartirgli un ter- mine per pronunciarsi sul risultato di una prima cernita dei dati contenuti nel suo telefono cellulare avvenuta in base a 197 parole chiave e che avrebbe dato 118 riscontri positivi. Tale modo di procedere avrebbe violato anche un accordo in- tervenuto l’11 agosto 2020 dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, au- torità che in un primo momento era stata adita con una domanda di dissigilla- mento poi divenuta senza oggetto in virtù di un accordo tra le parti. Non avendo affrontato le argomentazioni del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe inol- tre da considerarsi insufficientemente motivata e quindi da annullare.

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2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla neces- saria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'au- torità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'ese- cuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiu- sura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 484, 723-724). L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci- sive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, op. cit., pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da

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parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’ac- coglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribu- nale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interes- sata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in pre- senza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce so- vente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possi- bilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pre- giudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettiva- mente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comun- que, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto proce- dendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.2

2.2.1 In concreto, si rileva che, con scritto del 22 ottobre 2020, il MP-TI ha fissato un termine al ricorrente per pronunciarsi sulla trasmissione semplificata delle infor- mazioni selezionate mediante delle parole chiave contenute nell’allegato 3 alla rogatoria italiana (v. atti 34 e 3 incarto MP-TI). Con risposta del 30 ottobre 2020, il predetto, pur meravigliandosi dell’assenza di una cernita in contraddittorio dei dati estratti e consegnati il 23 ottobre 2020, ha affermato che “dall’avvio della diligente verifica dei dati da parte di A. già risultano conversazioni chat su wha- tsapp che non toccano né l’argomento oggetto della rogatoria, né le parole chiave (gruppi di famiglia ecc.), vi sono 25'011 messaggi (SMS) che già per

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numero appaiono esorbitare la fattispecie d’interesse, figurano immagini di nes- suna pertinenza con i contenuti della rogatoria ed infine sono pure stati estra- polati dati del 2019/2020 che non risultano richiesti dalle autorità italiane” (v. act. 1.7). Visto quanto precede, si constata che il ricorrente ha potuto esprimersi sulla documentazione che l’autorità d’esecuzione intendeva trasmettere all’estero (v. atto 32 incarto MP-TI), per cui il suo diritto di essere sentito, che non include l’obbligo per l’autorità di incontrare fisicamente il detentore dei do- cumenti (v. sentenza del Tribunale federale 1A.228/2006 dell’11 dicembre 2006 consid. 3.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.70 del 15 maggio 2018 consid. 2.3; RR.2012.81 del 12 dicembre 2012 consid. 2.2; RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 6.3 con rinvii; ZIMMERMANN, op. cit., n. 725 pag. 803), è stato, su questo punto, ossequiato.

Tale conclusione non risulta in contrasto con quanto convenuto dalle parti di- nanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi in data 10 agosto 2020. Infatti, nel verbale di udienza dello stesso giorno le parti hanno deciso di procedere come segue: “1) togliere i sigilli all’analisi forense del telefono cellulare alla precisa condizione che l’analisi dello stesso avvenga limitatamente alle parole chiavi, di cui all’allegato 3 della rogatoria italiana nonché allegate allo scritto del 15.7.2020 del PP al GPC. 2) Sarà di conseguenza dato incarico da parte del PP alla Polizia Giudiziaria di procedere come indicato sopra, ritenuto che la lista di nomi che ne sortirà sarà successivamente sottoposta al sig. A. per ulteriore controllo, e dandogli la possibilità di esprimersi per la procedura semplificata in materia rogatoriale. 3) Una volta che i dati saranno stati estrapolati, si procederà alla cancellazione dell’analisi completa” (act. 1.5). Non prevedendo tale accordo alcun incontro tra le parti per effettuare l’ulteriore cernita, l’autorità d’esecuzione non ha violato né il principio di tutela dell’affidamento nelle autorità, invocato dal ricorrente, né quello della buona fede processuale.

2.2.2 Per quanto riguarda la criticata motivazione, questa Corte rileva che il MP-TI ha spiegato le ragioni della trasmissione dei files litigiosi, affermando, segnata- mente, che quest’ultimi riguardano “persone fisiche e giuridiche espressamente menzionate negli allegati alla rogatoria poiché coinvolte nei fatti oggetto del pro- cedimento penale estero, come indicate nell’elenco stilato dall’Autorità rogante (allegato 3 all’AI 3), elenco precisato anche dal CSI (AI 32) il 29 settembre 2020. La lista delle parole chiave, strettamente legata con l’allegato 3 alla domanda di assistenza giudiziaria del 20 gennaio / 4 febbraio 2020, è stata resa nota all’imputato in rogatoria A. sin dall’intimazione della decisione di entrata in ma- teria. È stato inoltre ribadito l’utilizzo delle parole chiave durante il dibattimento dinnanzi al GPC, in occasione del quale la procedura di dissigillamento è stata stralciata dai ruoli per un trovato accordo. Sulla base dell’inchiesta italiana, non- ché grazie ad atti istruttori esperiti nell’inchiesta relativa a B., strettamente le- gata con la presente procedura rogatoriale, l’Autorità rogante ha stilato l’elenco di parole chiave con precisione minuziosa, precisando la correlazione sia di B.

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con i due imputati in rogatoria A., sia delle parole chiave con B. e/o A. stessi” (act. 1.2, pag. 7). Non v'è dubbio che gli elementi contenuti nella decisione im- pugnata sono stati sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dal ben articolato e dettagliato atto ricorsuale inoltrato alla presente autorità. Anche tale censura deve dunque essere disattesa.

3. Il ricorrente censura poi la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui tra i dati oggetto della contestata trasmissione ve ne sarebbero diversi – riguardanti, ad esempio, la rubrica contatti, le conversazioni chat, la rubrica SMS e le immagini – di nessuna pertinenza per l’inchiesta estera.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

3.2 In concreto, come visto in precedenza, il MP-TI, con scritto del 22 ottobre 2020, ha trasmesso al ricorrente una chiavetta USB con tutti i dati oggetto della cernita avvenuta mediante parole chiave fornite dall’autorità rogante, dandogli la pos- sibilità di prendere posizione su ogni singolo file (v. atto 34). Con scritto del 30 ottobre 2020, il ricorrente ha informato il MP-TI che “dall’avvio della diligente verifica dei dati da parte di A. già risultano conversazioni chat su whatsapp che

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non toccano né l’argomento oggetto della rogatoria, né le parole chiave (gruppi di famiglia etc.), vi sono 25’011 messaggi (SMS) che già per numero appaiono esorbitare la fattispecie d’interesse, figurano immagini di nessuna pertinenza con i contenuti della rogatoria ed infine sono pure stati estrapolati dati del 2019/2020 che non risultano richiesti dalle autorità italiane” (v. act. 1.7). Ora, con il tenore vago e generico del suo scritto, il ricorrente non ha indicato in maniera precisa e inequivocabile i files che egli riteneva inutili per il procedi- mento estero, né presentato i motivi per i quali ognuno di esso non poteva es- sere trasmesso all’autorità rogante. Procedendo in tal modo, il ricorrente ha di fatto rinunciato ad esercitare pienamente il suo diritto di essere sentito nonché negletto il suo dovere di collaborazione con il MP-TI (v. supra consid. 2.1). Solo con il presente gravame, dopo quindi l’emanazione della decisione di chiusura qui impugnata, egli ha indicato alcuni dati concreti da lui ritenuti non pertinenti per l’inchiesta estera. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che tollerare un simile comportamento procedurale significherebbe permettere al detentore di documenti di impedire all’autorità d’esecuzione di statuire rapida- mente in conformità all’art. 17a cpv. 1 AIMP (DTF 126 II 258 consid. 9b; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 724). Con riferimento al principio della buona fede, sa- rebbe inammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci l’autorità d’esecuzione procedere da sola alla cernita degli atti, senza prestare la sua collaborazione, per rimproverarle successivamente, nel quadro di un ricorso, di aver violato il principio della proporzionalità. Omettendo di determinarsi in ma- niera precisa dinanzi all’autorità d’esecuzione, il ricorrente ha intralciato l’ope- rato del MP-TI, il quale avrebbe avuto interesse, prima di emanare la decisione impugnata, a conoscere gli argomenti del ricorrente, esposti in maniera chiara e precisa. La persona che, a torto o a ragione, censura una violazione, a suo sfavore, del principio della proporzionalità, non può contenere risp. tacere nei confronti dell’autorità d’esecuzione per presentarle esclusivamente dinanzi all’autorità di ricorso. Questo avrebbe come conseguenza, in concreto, di fare del Tribunale penale federale l’istanza unica di cernita dei documenti, ciò che non è compatibile con il sistema dell’AIMP. Avendo il ricorrente preso il rischio di non determinarsi come era suo dovere dinanzi al MP-TI, egli deve assumer- sene le conseguenze (v. DTF 126 II 258 consid. 9b).

Ad ogni modo, nella sua rogatoria l’autorità italiana afferma che “in data 06 di- cembre 2018, B. ha reso interrogatorio avanti al Giudice per le indagini prelimi- nari di Milano fornendo ampia confessione dei fatti contestati. In tale contesto B. ha rappresentato che nella sua attività di commercialista si è reso conto “che alcuni clienti delle banche avevano conti in Svizzera su cui arrivavano fondi da giri di fatture false” e che “i clienti avevano bisogno di ritirare i soldi da questi conti”. B., poi, nel corso dell’interrogatorio prosegue evidenziando che “siccome si cominciava a parlare di scambio di informazioni tra l’Italia e la Svizzera, le banche svizzere effettuavano questo servizio a tutela dei clienti: trasferivano

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alcuni conti o meglio quasi tutti, presso le loro filiali di Bahamas. Il prelievo po- teva essere effettuato direttamente in Svizzera come se il cliente si trovasse alle Bahamas”. Tuttavia ad agosto del 2015 le banche hanno smesso di effet- tuare questo servizio ed a quel punto una serie di dirigenti bancari si sono rivolti a B. per chiedergli esplicitamente di farlo al loro posto. I primi a fargli questa richiesta sono stati C. (nato in Svizzera il 28/05/1963) e A. (nato in Svizzera il 20/05/1965, residente a Z.), due fratelli della banca D. che lavoravano per la clientela” (atto 3, pag. 1, incarto MP-TI). Ora, nella misura in cui i files litigiosi contengono le parole chiave indicate dall’autorità rogante, utilizzate per la cer- nita effettuata dal Centro Sistemi Informativi del Cantone Ticino su mandato del MP-TI (v. atto 33 incarto MP-TI) – parole per le quali detta autorità ha precisato la correlazione sia tra B. e gli imputati C. e A., sia tra le parole chiave e B. e/o tra le stesse e i predetti imputati (v. atto 3, pag. 14 e segg., incarto MP-TI) –, non si può che concludere che i dati in questione presentano un’utilità poten- ziale per l’inchiesta estera e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dai dati inol- trati emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e i files trasmessi. Le censure in questo ambito vanno quindi respinte.

4. In conclusione, la decisione di chiusura del 30 novembre 2020 va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–, a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’an- ticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 18 marzo 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Emanuele Verda e MLaw Agustín Bernasconi Zea - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).