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RR.2021.77

Bundesstrafgericht · 2021-06-22 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 20 febbraio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E. e F. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), intestazione fittizia di beni (art. 512bis CP/I) ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 Decreto legislativo 74/2000). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver messo in piedi, con l’ausilio di società all’estero, un sistema di frode fiscale e riciclaggio, con la creazione di documentazione fittizia al fine di eludere le imposte sul reddito relative agli anni 2018 e 2019. Emergerebbero in particolare tre fatture per operazioni inesistenti emesse da A. SA per complessivi EUR 85'000.– che D. avrebbe utilizzato per frodare il fisco italiano (v. atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera chiede l’acquisizione della documen- tazione riguardante le relazioni bancarie 1.1 e 1.2 intestate ad A. SA (v. ibi- dem, pag. 4).

B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 23 febbraio 2021, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando alla banca G. l’identificazione delle relazioni di cui sopra nonché il sequestro della relativa documentazione (v. atto 2 incarto MP-TI).

C. Con scritto del 26 febbraio 2021, la banca G. ha inoltrato al MP-TI la docu- mentazione concernente la relazione n. 1 intestata ad A. SA (v. atto 3 incarto MP-TI).

D. Con decisione di chiusura del 16 aprile 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2).

E. Il 17 maggio 2021, A. SA ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, po- stulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 3).

F. Con scritto del 26 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo il contenuto della sua decisione di chiusura

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e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con osserva- zioni del 3 giugno 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 8).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il

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diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 16 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente sostiene innanzitutto che dai fatti riportati nella domanda di assi- stenza giudiziaria, con riferimento alla fattispecie che sarebbe qui d’interesse, risulterebbe chiaro che D., tramite l’utilizzo di presunte false fatture apparente- mente da lei emesse, abbia inteso perseguire una decurtazione di tributi fiscali, segnatamente l’evasione d’imposta sui redditi, ciò che renderebbe irricevibile la rogatoria giusta l’art. 3 cpv. 3 AIMP. La trasmissione della documentazione liti- giosa costituirebbe quindi una violazione del principio di specialità previsto all’art. 67 AIMP. L’insorgente censura inoltre la violazione del principio della doppia punibilità, nella misura in cui l’autorità d’esecuzione avrebbe a torto qua- lificato di frode fiscale gli atti contestati agli indagati all’estero. A suo dire, oltre a difettare l’inganno astuto, le fatture sospettate di essere fittizie non costitui- rebbero dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP e non potrebbero essere oggetto del reato di falsità in documenti. Essa sostiene altresì che la rogatoria difetterebbe della motivazione necessaria per quanto concerne l’esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione del reato di truffa fiscale.

E. 2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva

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formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 con- sid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizio- nale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della dop- pia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tri- bunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre- visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me- diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esi- stenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informa- zioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile

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possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vit- tima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinun- cerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2;

v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi- nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

E. 2.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana dichiara di condurre un procedimento pe- nale (anche) contro “D. (nato a Bologna il […]), per la violazione di cui agli artt. 61 n. 2 c.p. e 2 del D.Lgs. n. 74/2000 in quanto al fine di evadere le imposte sui redditi, per un ammontare di imposta evasa pari a € 36.550, utilizzava nella dichiarazione dei redditi del 29.11.2019, n. 3 (tre) fatture per operazioni inesi- stenti emesse da A. SA per complessivi € 85.000 di elementi passivi fittizi” (atto 1, pag. 2, incarto MP-TI). Dopo aver indicato numero, data e importo delle tre fatture e quantificato il reddito imponibile, gli elementi passivi fittizi e l’impo- sta evasa, essa ha precisato che il reato, commesso a Milano e Bologna il 29 novembre 2019 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi), sa- rebbe stato commesso “anche al fine di consentire l’esecuzione del reato di

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riciclaggio, nonché funzionale ad assicurarsi - grazie alla “monetizzazione” tra- mite restituzione per contanti – il profitto del delitto tributario al netto delle com- missioni pagate per l’illecita intermediazione (ovvero al netto del profitto delle condotte di riciclaggio)” (atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). L’autorità rogante afferma in seguito che “la retrocessione del denaro contante ai beneficiari finali delle frodi fiscali è avvenuta attraverso la condotta riciclatoria posta in essere da E. (nato a Milano il […]), F. (nato a Lucera (FG) il […])”, descrivendo in ma- niera precisa le modalità da quest’ultimi attuate (ibidem, pag. 3). Essa conclude dichiarando che “le fonti di prova che hanno consentito la ricostruzione di cui sopra sono rappresentate da intercettazioni telefoniche e ambientali, dagli esiti delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni degli indagati nonché dagli in- terrogatori resi da B. e C. rispettivamente in data 11.11.20 e 7.12.2021, durante i quali i due hanno ammesso pienamente i fatti e ricostruito le condotte di rici- claggio” (ibidem).

E. 2.3 Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale (v. supra Fatti lett. A e consid. 2.2), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA), come la giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare in questi casi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.4 del 22 aprile 2021 consid. 5). Con la sua rogatoria lo Stato richiedente ha sostanziato l’esi- stenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale e la con- dizione della doppia punibilità è certamente data. La decisione impugnata è inoltre correttamente corredata dalla riserva della specialità (v. act. 1.2 pag. 6 e 7), per cui è palesemente conforme alla riserva svizzera all’art. 2 CEAG e all’art. 67 AIMP. Tutte le censure in questo ambito sono dunque da respingere.

E. 3 La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità e del divieto della fishing expedition. Avendo l’autorità rogante postulato l’acquisi- zione della documentazione bancaria presso la banca G. a far tempo dal 1° gennaio 2017 sino alla data d’esecuzione della rogatoria, la trasmissione di tutta la documentazione litigiosa eccederebbe la richiesta estera. Il MP-TI, inol- tre, non avrebbe indicato la sorte di svariati documenti oggetto di sequestro e non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi sugli stessi, in viola- zione del suo diritto di essere sentito. Oltre ad essere la documentazione liti- giosa irrilevante per il procedimento estero, la loro trasmissione violerebbe la privacy, risp. il segreto bancario a cui la banca G. sarebbe astretta nei confronti della ricorrente, così come il segreto professionale a cui sarebbe vincolato il notaio Avv. C.

E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;

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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla

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giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

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E. 3.2 In concreto, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che la società ricorrente è sospettata di aver emesso tre fatture false che avrebbero permesso all’indagato D. di frodare il fisco. Vista la natura dei reati contestati, l’autorità rogante deve poter analizzare personal- mente tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intervenuti tra le entità coinvolte nelle indagini. Tale documentazione com- prende anche gli atti indicati dalla ricorrente nel suo gravame (v. act. 1, pag. 14 e seg.), nella misura in cui facenti parte dell’incarto bancario ricevuto dalla banca G. Essendo stati utilizzati per aprire i conti e ottenere prestazioni da parte della banca in questione, essi risultano potenzialmente utili per spiegare e ap- profondire le operazioni avvenute sui conti. Anche su tali atti la ricorrente è stata invitata a esprimersi prima della decisione di chiusura (v. act. 1.2, pag. 3), per cui da disattendere è la censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita al riguardo. Del resto, l'interesse alla “privacy” delle persone toccate dalla misura chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3), anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgimento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista. Inoltre, qualora le condizioni per la concessione dell'assistenza sono date, come è il caso in concreto, il segreto bancario non rappresenta di per sé un ostacolo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 125 II 83 consid. 5; 123 II 153 consid. 7; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 5; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2015, n. 130 ad art. 47 LBCR). Per quanto riguarda il segreto pro- fessionale del notaio Avv. C., esso è invocato in relazione al verbale dell’as- semblea generale straordinaria della I. SA del 19 dicembre 2017 concernente la modifica della sua ragione sociale in A. SA, la modifica del suo scopo sociale, la revisione completa dei suoi statuti nonché l’aumento ordinario del suo capi- tale azionario. Nella misura in cui quanto deciso in occasione di tale assemblea è stato pubblicato nel Registro di commercio (v. act. 9), come previsto in questi casi (v. art. 927 e segg. CO; TPF 2015 121 consid. 6.3.3; MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2a ediz. 2014, n. 245c), non si vede come si possa trattare di informazioni coperte dal segreto notarile.

Spetterà infine al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dalla ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio

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della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

E. 4 Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 22 giugno 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari e MLaw Nicola Orelli,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.77

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Fatti: A. Il 20 febbraio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E. e F. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), intestazione fittizia di beni (art. 512bis CP/I) ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 Decreto legislativo 74/2000). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver messo in piedi, con l’ausilio di società all’estero, un sistema di frode fiscale e riciclaggio, con la creazione di documentazione fittizia al fine di eludere le imposte sul reddito relative agli anni 2018 e 2019. Emergerebbero in particolare tre fatture per operazioni inesistenti emesse da A. SA per complessivi EUR 85'000.– che D. avrebbe utilizzato per frodare il fisco italiano (v. atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera chiede l’acquisizione della documen- tazione riguardante le relazioni bancarie 1.1 e 1.2 intestate ad A. SA (v. ibi- dem, pag. 4).

B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 23 febbraio 2021, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando alla banca G. l’identificazione delle relazioni di cui sopra nonché il sequestro della relativa documentazione (v. atto 2 incarto MP-TI).

C. Con scritto del 26 febbraio 2021, la banca G. ha inoltrato al MP-TI la docu- mentazione concernente la relazione n. 1 intestata ad A. SA (v. atto 3 incarto MP-TI).

D. Con decisione di chiusura del 16 aprile 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2).

E. Il 17 maggio 2021, A. SA ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, po- stulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 3).

F. Con scritto del 26 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo il contenuto della sua decisione di chiusura

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e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con osserva- zioni del 3 giugno 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 8).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il

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diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 16 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene innanzitutto che dai fatti riportati nella domanda di assi- stenza giudiziaria, con riferimento alla fattispecie che sarebbe qui d’interesse, risulterebbe chiaro che D., tramite l’utilizzo di presunte false fatture apparente- mente da lei emesse, abbia inteso perseguire una decurtazione di tributi fiscali, segnatamente l’evasione d’imposta sui redditi, ciò che renderebbe irricevibile la rogatoria giusta l’art. 3 cpv. 3 AIMP. La trasmissione della documentazione liti- giosa costituirebbe quindi una violazione del principio di specialità previsto all’art. 67 AIMP. L’insorgente censura inoltre la violazione del principio della doppia punibilità, nella misura in cui l’autorità d’esecuzione avrebbe a torto qua- lificato di frode fiscale gli atti contestati agli indagati all’estero. A suo dire, oltre a difettare l’inganno astuto, le fatture sospettate di essere fittizie non costitui- rebbero dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP e non potrebbero essere oggetto del reato di falsità in documenti. Essa sostiene altresì che la rogatoria difetterebbe della motivazione necessaria per quanto concerne l’esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione del reato di truffa fiscale.

2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva

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formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 con- sid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizio- nale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della dop- pia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tri- bunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre- visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me- diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esi- stenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informa- zioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile

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possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vit- tima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinun- cerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2;

v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi- nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

2.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana dichiara di condurre un procedimento pe- nale (anche) contro “D. (nato a Bologna il […]), per la violazione di cui agli artt. 61 n. 2 c.p. e 2 del D.Lgs. n. 74/2000 in quanto al fine di evadere le imposte sui redditi, per un ammontare di imposta evasa pari a € 36.550, utilizzava nella dichiarazione dei redditi del 29.11.2019, n. 3 (tre) fatture per operazioni inesi- stenti emesse da A. SA per complessivi € 85.000 di elementi passivi fittizi” (atto 1, pag. 2, incarto MP-TI). Dopo aver indicato numero, data e importo delle tre fatture e quantificato il reddito imponibile, gli elementi passivi fittizi e l’impo- sta evasa, essa ha precisato che il reato, commesso a Milano e Bologna il 29 novembre 2019 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi), sa- rebbe stato commesso “anche al fine di consentire l’esecuzione del reato di

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riciclaggio, nonché funzionale ad assicurarsi - grazie alla “monetizzazione” tra- mite restituzione per contanti – il profitto del delitto tributario al netto delle com- missioni pagate per l’illecita intermediazione (ovvero al netto del profitto delle condotte di riciclaggio)” (atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). L’autorità rogante afferma in seguito che “la retrocessione del denaro contante ai beneficiari finali delle frodi fiscali è avvenuta attraverso la condotta riciclatoria posta in essere da E. (nato a Milano il […]), F. (nato a Lucera (FG) il […])”, descrivendo in ma- niera precisa le modalità da quest’ultimi attuate (ibidem, pag. 3). Essa conclude dichiarando che “le fonti di prova che hanno consentito la ricostruzione di cui sopra sono rappresentate da intercettazioni telefoniche e ambientali, dagli esiti delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni degli indagati nonché dagli in- terrogatori resi da B. e C. rispettivamente in data 11.11.20 e 7.12.2021, durante i quali i due hanno ammesso pienamente i fatti e ricostruito le condotte di rici- claggio” (ibidem).

2.3 Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale (v. supra Fatti lett. A e consid. 2.2), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA), come la giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare in questi casi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.4 del 22 aprile 2021 consid. 5). Con la sua rogatoria lo Stato richiedente ha sostanziato l’esi- stenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale e la con- dizione della doppia punibilità è certamente data. La decisione impugnata è inoltre correttamente corredata dalla riserva della specialità (v. act. 1.2 pag. 6 e 7), per cui è palesemente conforme alla riserva svizzera all’art. 2 CEAG e all’art. 67 AIMP. Tutte le censure in questo ambito sono dunque da respingere.

3. La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità e del divieto della fishing expedition. Avendo l’autorità rogante postulato l’acquisi- zione della documentazione bancaria presso la banca G. a far tempo dal 1° gennaio 2017 sino alla data d’esecuzione della rogatoria, la trasmissione di tutta la documentazione litigiosa eccederebbe la richiesta estera. Il MP-TI, inol- tre, non avrebbe indicato la sorte di svariati documenti oggetto di sequestro e non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi sugli stessi, in viola- zione del suo diritto di essere sentito. Oltre ad essere la documentazione liti- giosa irrilevante per il procedimento estero, la loro trasmissione violerebbe la privacy, risp. il segreto bancario a cui la banca G. sarebbe astretta nei confronti della ricorrente, così come il segreto professionale a cui sarebbe vincolato il notaio Avv. C.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;

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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla

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giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

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3.2 In concreto, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che la società ricorrente è sospettata di aver emesso tre fatture false che avrebbero permesso all’indagato D. di frodare il fisco. Vista la natura dei reati contestati, l’autorità rogante deve poter analizzare personal- mente tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intervenuti tra le entità coinvolte nelle indagini. Tale documentazione com- prende anche gli atti indicati dalla ricorrente nel suo gravame (v. act. 1, pag. 14 e seg.), nella misura in cui facenti parte dell’incarto bancario ricevuto dalla banca G. Essendo stati utilizzati per aprire i conti e ottenere prestazioni da parte della banca in questione, essi risultano potenzialmente utili per spiegare e ap- profondire le operazioni avvenute sui conti. Anche su tali atti la ricorrente è stata invitata a esprimersi prima della decisione di chiusura (v. act. 1.2, pag. 3), per cui da disattendere è la censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita al riguardo. Del resto, l'interesse alla “privacy” delle persone toccate dalla misura chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3), anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgimento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista. Inoltre, qualora le condizioni per la concessione dell'assistenza sono date, come è il caso in concreto, il segreto bancario non rappresenta di per sé un ostacolo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 125 II 83 consid. 5; 123 II 153 consid. 7; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 5; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2015, n. 130 ad art. 47 LBCR). Per quanto riguarda il segreto pro- fessionale del notaio Avv. C., esso è invocato in relazione al verbale dell’as- semblea generale straordinaria della I. SA del 19 dicembre 2017 concernente la modifica della sua ragione sociale in A. SA, la modifica del suo scopo sociale, la revisione completa dei suoi statuti nonché l’aumento ordinario del suo capi- tale azionario. Nella misura in cui quanto deciso in occasione di tale assemblea è stato pubblicato nel Registro di commercio (v. act. 9), come previsto in questi casi (v. art. 927 e segg. CO; TPF 2015 121 consid. 6.3.3; MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2a ediz. 2014, n. 245c), non si vede come si possa trattare di informazioni coperte dal segreto notarile.

Spetterà infine al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dalla ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio

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della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

4. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 23 giugno 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari e MLaw Nicola Orelli - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor- tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).