Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 20 gennaio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale finalizzato a ricostruire l’atti- vità di riciclaggio contestata a B.. e ad altri suoi complici. Essa afferma, in particolare, che “è stato individuato un articolato meccanismo di riciclaggio identificando, in particolare, tra i soggetti al centro dell’organizzazione B. il quale, in plurime occasioni, ha proceduto a restituire – in contanti – parte delle somme confluite sui conti di società austriache a lui riconducibili da numerose società italiane a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti”(atto 3, pag. 1, incarto n. ROG.2020.7 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI; act. 1.3). I fratelli C. e D. dirigenti della banca E., sono sospettati di essere coinvolti nei meccanismi di riciclaggio in questione (v. atto 3, pag. 1 e segg., incarto MP-TI). A., cliente della banca E., risulterebbe coinvolto nei fatti oggetto d’indagine (v. atto 3, pag. 18 e seg., incarto MP-TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, di sequestrare tutta la documentazione bancaria dei conti accesi presso la banca E. di Lugano e nella disponibilità delle persone fisiche e giuridiche di cui agli allegati 1 e 2 alla rogatoria (v. atto 3, pag. 48, incarto MP-TI).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dall’autorità rogante (v. act. 1.4).
C. Con decisione di chiusura del 30 novembre 2020, il MP-TI ha ordinato, tra l’altro, la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione ban- caria relativa ai conti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 tutti presso banca E. e intestati ad A. (v. act. 1.2, pag. 10 e seg.).
D. Il 7 gennaio 2021, A. ha interposto ricorso contro i punti 1, 2 g-l e 3 del di- spositivo della decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando quanto segue: “in via principale, l’annullamento della decisione di chiusura, e con lei ev. della decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, con la reiezione definitiva della commis- sione rogatoria e la revoca della disposizione con cui il MP-TI ha disposto la consegna all’Autorità rogante della documentazione delle relazioni bancarie predette a lui intestate e inoltre il dissequestro ovvero la restituzione, allo
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stesso, di tale documentazione bancaria sequestrata con la decisione di en- trata nel merito; oppure, in via subordinata, l’annullamento della decisione di chiusura, e con lei ev. della decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, con la retrocessione della causa al MP-TI per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, comunque previa la richiesta e la ricezione di più precise indicazioni dall’Autorità rogante, come e per i motivi indicati nell’esposizione che segue e ulteriormente sempre in via subordinata l’annullamento della decisione di chiusura e la sua modifica con la revoca della disposizione con cui il MP-TI ha disposto la consegna all’Autorità rogante della documenta- zione delle relazioni bancarie nn. 1, 2 e 3 a lui intestate e inoltre il disseque- stro ovvero la restituzione, allo stesso, di tale documentazione bancaria se- questrata con la decisione di entrata nel merito“ (act. 1, pag. 2).
E. Con osservazioni del 9 febbraio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione im- pugnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con scritto del 12 febbraio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8).
F. Con replica del 1° marzo 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
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assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro i sopraccitati punti del dispositivo della de- cisione di chiusura (v. Fatti lett. D), il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni bancarie n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 presso banca E., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legit- timato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
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E. 2 Il ricorrente censura innanzitutto l’assenza di una decisione di delega d’esecu- zione al MP-TI da parte dell’UFG. Difetterebbero quindi tutte le necessarie con- siderazioni circa un esame sommario relativo alle esigenze formali e sull’am- missibilità previsto dall’AIMP.
E. 2.1 Giusta l’art. XVII par. 1 dell’Accordo italo-svizzero, le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all’ar- ticolo II dello stesso Accordo, possono essere indirizzate direttamente all’auto- rità competente a eseguire il provvedimento relativo all’assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX dello stesso Accordo. L’art. 16 cpv. 1 AIMP prevede che i Cantoni cooperano all’esecuzione della procedura d’estradizione. Salvo diversa disposizione del diritto federale, incombe loro di eseguire le domande d’altra assistenza, di assumere il perse- guimento penale in via sostitutiva e di eseguire le decisioni penali. Essi sotto- stanno alla vigilanza della Confederazione in quanto debba essere applicata la presente legge. Secondo l’art. 78 AIMP, fatta salva la trasmissione diretta all’au- torità cantonale o federale competente per l’esecuzione, l’Ufficio federale riceve le domande estere (cpv. 1). L’Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile (cpv. 2).
E. 2.2 Ora, nella misura in cui, come nel caso concreto (v. act. 1.3, pag. 1), la rogatoria è stata trasmessa direttamente, come previsto dall’art. XVII par. 1 dell’Accordo italo-svizzero, al MP-TI quale autorità d’esecuzione, senza transitare quindi dall’UFG, una decisione di delega non risulta necessaria. In questi casi non vi è quindi nemmeno un esame sommario dell’ammissibilità della rogatoria da parte dell’UFG come previsto dall’art. 78 cpv. 2 AIMP, analisi che viene comun- que fatta direttamente secondo i più severi crismi dell’art. 80 AIMP dall’autorità d’esecuzione (v. KUSTER, Commentario basilese, 2015, n. 1-3 ad art. 80 AIMP) e il cui risultato, nella fattispecie, è contenuto nella decisione di entrata in ma- teria del 3 marzo 2020 (v. act. 1.4, pag. 3). La censura va quindi disattesa.
E. 3 Il ricorrente sostiene che la rogatoria presenterebbe gravi lacune motivazionali, nella misura in cui non emergerebbero con sufficiente chiarezza e precisione i reati perseguiti e i soggetti imputati. L’esame manifestamente superficiale dei requisiti formali della rogatoria e dei motivi di irricevibilità sfocerebbe in una de- terminazione errata da parte del MP-TI. La rogatoria sarebbe irricevibile anche alla luce dell’art. 2 lett. d AIMP.
E. 3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il proce- dimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i
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dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il pro- cedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 3.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana afferma che “in data 06 dicembre 2018, B. ha reso interrogatorio avanti al Giudice per le indagini preliminari di Milano for- nendo ampia confessione dei fatti contestati. In tale contesto B. ha rappresen- tato che nella sua attività di commercialista si è reso conto “che alcuni clienti delle banche avevano conti in Svizzera su cui arrivavano fondi da giri di fatture false” e che “i clienti avevano bisogno di ritirare i soldi da questi conti”. B., poi, nel corso dell’interrogatorio prosegue evidenziando che “siccome si cominciava a parlare di scambio di informazioni tra l’Italia e la Svizzera, le banche svizzere effettuavano questo servizio a tutela dei clienti: trasferivano alcuni conti o me- glio quasi tutti, presso le loro filiali di Bahamas. Il prelievo poteva essere effet- tuato direttamente in Svizzera come se il cliente si trovasse alle Bahamas”. Tut- tavia ad agosto del 2015 le banche hanno smesso di effettuare questo servizio ed a quel punto una serie di dirigenti bancari si sono rivolti a B. per chiedergli esplicitamente di farlo al loro posto. I primi a fargli questa richiesta sono stati C. (nato in Svizzera il 28/05/1963) e D. (nato in Svizzera il 20/05/1965, residente a Z.), due fratelli della banca E. che lavoravano per la clientela” (atto 3, pag. 1, incarto MP-TI). Per quanto riguarda più particolarmente il ricorrente, l’autorità rogante afferma che egli è “amministratore della società F. Srl risulta aver avuto rapporti commerciali con G. Gmbh, società veicolo creata da B. al fine di con- sentire alla società nazionale di sottofatturare in vendita spostando in capo a quest’ultima entità di diritto austriaco il margine della vendita al reale cliente. Sono state effettuate in data 06.02.2019 perquisizioni domiciliari e presso la sede della società. In data 20.03.2019 A. - mediante una memoria sottoscritta anche dal difensore di fiducia Avvocato H. ha ammesso di aver utilizzato tale meccanismo fraudolento e di aver ricevuto da B. la retrocessione, in contanti, del margine illecitamente allocato in territorio austriaco” (act. 1.3, pag. 18 e seg.). Nelle 48 pagine della rogatoria, l’autorità estera spiega ampiamente il
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meccanismo messo in atto da B. e le persone fisiche e giuridiche implicate, tra cui vi è anche il ricorrente, il quale, come indicato dall’autorità estera, avrebbe già ammesso il suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento oggetto d’in- chiesta (v. ibidem, pag. 19). Dalla rogatoria emergono chiaramente anche i reati ipotizzati dall’autorità italiana, legati segnatamente all’utilizzo di fatture false fi- nalizzate alla frode fiscale e a operazioni di riciclaggio del denaro movimentato.
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Non spetta del resto al giudice dell’assistenza appro- fondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ul- teriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Certo, nella deci- sione impugnata il MP-TI indica in maniera precisa le disposizioni relative ai reati ipotizzati dall’autorità penale italiana, ossia l’associazione per delinquere (art. 416 CP/I), il riciclaggio (art. 648-bis CP/I), l’intestazione fittizia di beni (art. 512bis CP/I), l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e
E. 8 Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 9 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 22 aprile 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pierluigi Pasi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.4
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Fatti: A. Il 20 gennaio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale finalizzato a ricostruire l’atti- vità di riciclaggio contestata a B.. e ad altri suoi complici. Essa afferma, in particolare, che “è stato individuato un articolato meccanismo di riciclaggio identificando, in particolare, tra i soggetti al centro dell’organizzazione B. il quale, in plurime occasioni, ha proceduto a restituire – in contanti – parte delle somme confluite sui conti di società austriache a lui riconducibili da numerose società italiane a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti”(atto 3, pag. 1, incarto n. ROG.2020.7 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI; act. 1.3). I fratelli C. e D. dirigenti della banca E., sono sospettati di essere coinvolti nei meccanismi di riciclaggio in questione (v. atto 3, pag. 1 e segg., incarto MP-TI). A., cliente della banca E., risulterebbe coinvolto nei fatti oggetto d’indagine (v. atto 3, pag. 18 e seg., incarto MP-TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, di sequestrare tutta la documentazione bancaria dei conti accesi presso la banca E. di Lugano e nella disponibilità delle persone fisiche e giuridiche di cui agli allegati 1 e 2 alla rogatoria (v. atto 3, pag. 48, incarto MP-TI).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dall’autorità rogante (v. act. 1.4).
C. Con decisione di chiusura del 30 novembre 2020, il MP-TI ha ordinato, tra l’altro, la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione ban- caria relativa ai conti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 tutti presso banca E. e intestati ad A. (v. act. 1.2, pag. 10 e seg.).
D. Il 7 gennaio 2021, A. ha interposto ricorso contro i punti 1, 2 g-l e 3 del di- spositivo della decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando quanto segue: “in via principale, l’annullamento della decisione di chiusura, e con lei ev. della decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, con la reiezione definitiva della commis- sione rogatoria e la revoca della disposizione con cui il MP-TI ha disposto la consegna all’Autorità rogante della documentazione delle relazioni bancarie predette a lui intestate e inoltre il dissequestro ovvero la restituzione, allo
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stesso, di tale documentazione bancaria sequestrata con la decisione di en- trata nel merito; oppure, in via subordinata, l’annullamento della decisione di chiusura, e con lei ev. della decisione di entrata nel merito del 3 marzo 2020, con la retrocessione della causa al MP-TI per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, comunque previa la richiesta e la ricezione di più precise indicazioni dall’Autorità rogante, come e per i motivi indicati nell’esposizione che segue e ulteriormente sempre in via subordinata l’annullamento della decisione di chiusura e la sua modifica con la revoca della disposizione con cui il MP-TI ha disposto la consegna all’Autorità rogante della documenta- zione delle relazioni bancarie nn. 1, 2 e 3 a lui intestate e inoltre il disseque- stro ovvero la restituzione, allo stesso, di tale documentazione bancaria se- questrata con la decisione di entrata nel merito“ (act. 1, pag. 2).
E. Con osservazioni del 9 febbraio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione im- pugnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con scritto del 12 febbraio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8).
F. Con replica del 1° marzo 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
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assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro i sopraccitati punti del dispositivo della de- cisione di chiusura (v. Fatti lett. D), il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni bancarie n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 presso banca E., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legit- timato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
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2. Il ricorrente censura innanzitutto l’assenza di una decisione di delega d’esecu- zione al MP-TI da parte dell’UFG. Difetterebbero quindi tutte le necessarie con- siderazioni circa un esame sommario relativo alle esigenze formali e sull’am- missibilità previsto dall’AIMP.
2.1 Giusta l’art. XVII par. 1 dell’Accordo italo-svizzero, le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all’ar- ticolo II dello stesso Accordo, possono essere indirizzate direttamente all’auto- rità competente a eseguire il provvedimento relativo all’assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX dello stesso Accordo. L’art. 16 cpv. 1 AIMP prevede che i Cantoni cooperano all’esecuzione della procedura d’estradizione. Salvo diversa disposizione del diritto federale, incombe loro di eseguire le domande d’altra assistenza, di assumere il perse- guimento penale in via sostitutiva e di eseguire le decisioni penali. Essi sotto- stanno alla vigilanza della Confederazione in quanto debba essere applicata la presente legge. Secondo l’art. 78 AIMP, fatta salva la trasmissione diretta all’au- torità cantonale o federale competente per l’esecuzione, l’Ufficio federale riceve le domande estere (cpv. 1). L’Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile (cpv. 2).
2.2 Ora, nella misura in cui, come nel caso concreto (v. act. 1.3, pag. 1), la rogatoria è stata trasmessa direttamente, come previsto dall’art. XVII par. 1 dell’Accordo italo-svizzero, al MP-TI quale autorità d’esecuzione, senza transitare quindi dall’UFG, una decisione di delega non risulta necessaria. In questi casi non vi è quindi nemmeno un esame sommario dell’ammissibilità della rogatoria da parte dell’UFG come previsto dall’art. 78 cpv. 2 AIMP, analisi che viene comun- que fatta direttamente secondo i più severi crismi dell’art. 80 AIMP dall’autorità d’esecuzione (v. KUSTER, Commentario basilese, 2015, n. 1-3 ad art. 80 AIMP) e il cui risultato, nella fattispecie, è contenuto nella decisione di entrata in ma- teria del 3 marzo 2020 (v. act. 1.4, pag. 3). La censura va quindi disattesa.
3. Il ricorrente sostiene che la rogatoria presenterebbe gravi lacune motivazionali, nella misura in cui non emergerebbero con sufficiente chiarezza e precisione i reati perseguiti e i soggetti imputati. L’esame manifestamente superficiale dei requisiti formali della rogatoria e dei motivi di irricevibilità sfocerebbe in una de- terminazione errata da parte del MP-TI. La rogatoria sarebbe irricevibile anche alla luce dell’art. 2 lett. d AIMP.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il proce- dimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i
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dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il pro- cedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
3.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana afferma che “in data 06 dicembre 2018, B. ha reso interrogatorio avanti al Giudice per le indagini preliminari di Milano for- nendo ampia confessione dei fatti contestati. In tale contesto B. ha rappresen- tato che nella sua attività di commercialista si è reso conto “che alcuni clienti delle banche avevano conti in Svizzera su cui arrivavano fondi da giri di fatture false” e che “i clienti avevano bisogno di ritirare i soldi da questi conti”. B., poi, nel corso dell’interrogatorio prosegue evidenziando che “siccome si cominciava a parlare di scambio di informazioni tra l’Italia e la Svizzera, le banche svizzere effettuavano questo servizio a tutela dei clienti: trasferivano alcuni conti o me- glio quasi tutti, presso le loro filiali di Bahamas. Il prelievo poteva essere effet- tuato direttamente in Svizzera come se il cliente si trovasse alle Bahamas”. Tut- tavia ad agosto del 2015 le banche hanno smesso di effettuare questo servizio ed a quel punto una serie di dirigenti bancari si sono rivolti a B. per chiedergli esplicitamente di farlo al loro posto. I primi a fargli questa richiesta sono stati C. (nato in Svizzera il 28/05/1963) e D. (nato in Svizzera il 20/05/1965, residente a Z.), due fratelli della banca E. che lavoravano per la clientela” (atto 3, pag. 1, incarto MP-TI). Per quanto riguarda più particolarmente il ricorrente, l’autorità rogante afferma che egli è “amministratore della società F. Srl risulta aver avuto rapporti commerciali con G. Gmbh, società veicolo creata da B. al fine di con- sentire alla società nazionale di sottofatturare in vendita spostando in capo a quest’ultima entità di diritto austriaco il margine della vendita al reale cliente. Sono state effettuate in data 06.02.2019 perquisizioni domiciliari e presso la sede della società. In data 20.03.2019 A. - mediante una memoria sottoscritta anche dal difensore di fiducia Avvocato H. ha ammesso di aver utilizzato tale meccanismo fraudolento e di aver ricevuto da B. la retrocessione, in contanti, del margine illecitamente allocato in territorio austriaco” (act. 1.3, pag. 18 e seg.). Nelle 48 pagine della rogatoria, l’autorità estera spiega ampiamente il
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meccanismo messo in atto da B. e le persone fisiche e giuridiche implicate, tra cui vi è anche il ricorrente, il quale, come indicato dall’autorità estera, avrebbe già ammesso il suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento oggetto d’in- chiesta (v. ibidem, pag. 19). Dalla rogatoria emergono chiaramente anche i reati ipotizzati dall’autorità italiana, legati segnatamente all’utilizzo di fatture false fi- nalizzate alla frode fiscale e a operazioni di riciclaggio del denaro movimentato.
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Non spetta del resto al giudice dell’assistenza appro- fondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ul- teriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Certo, nella deci- sione impugnata il MP-TI indica in maniera precisa le disposizioni relative ai reati ipotizzati dall’autorità penale italiana, ossia l’associazione per delinquere (art. 416 CP/I), il riciclaggio (art. 648-bis CP/I), l’intestazione fittizia di beni (art. 512bis CP/I), l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 Decreto legislativo 74/2000) e truffa fiscale, disposizioni non espressamente menzionate nel complemento rogatoriale del 20 gennaio 2020. Ciò non è tutta- via determinante. Questa Corte, infatti, non ha preso in considerazione tali in- formazioni, provenienti da documenti non messi a disposizione del ricorrente, ma ha potuto prendere conoscenza dei fatti e dei reati oggetto dell’inchiesta estera leggendo il dettagliato complemento rogatoriale (di 49 pagine) alla base della decisione impugnata, in cui le ipotesi di riciclaggio di denaro sono in ogni caso palesi. Essendo la condizione della doppia punibilità ossequiata alla luce di un singolo reato (v. infra consid. 5.1), il complemento in questione risulta suf- ficiente ai fini dell’assistenza. Le censure in questo ambito vanno dunque re- spinte, compresa quella relativa all’art. 2 lett. d AIMP, a sostegno della quale il ricorso è in sostanza silente e del resto non si vede quali sarebbero le “altre gravi deficienze” del procedimento estero.
4. A mente del ricorrente, le lacune motivazionali della rogatoria si ripercuotereb- bero anche sulla decisione impugnata, la quale difetterebbe anch’essa di suffi- ciente motivazione.
4.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
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modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
4.2 In concreto, l’autorità d’esecuzione ha spiegato i motivi legati al sequestro e alla trasmissione all’estero della documentazione litigiosa. I conti del ricorrente, “con riferimento alle quali l’Autorità rogante ha richiesto informazioni, sono in rela- zione con i fatti perseguiti all’estero, constatato che si tratta di relazioni bancarie riconducibili a B., rispettivamente a società a lui riconducibili sulle quali sono state eseguite, nel periodo d’interesse per le indagini estere, operazioni in en- trata e in uscita, ciò che consente di fondare il sospetto che sulle stesse siano affluiti e siano stati movimentati fondi di origine illecita, ritenuto peraltro che, come emerge chiaramente dal testo della rogatoria, gli imputati – all’epoca in veste sono di collaboratori di banca E. e banca I. – accusati di aver partecipato al disegno criminoso in concorso con B. ed altri, accusati a loro volta di avere messo in atto un’attività di riciclaggio di denaro per circa EURO 100 milioni che avrebbe coinvolto numerosi paesi (Austria, Svizzera, Cipro, Cina, Belize, Hong Kong, Isole Mauritius, Bahamas), nonché numerose società” (act. 1.2, pag. 6).
Non v'è dubbio che gli elementi contenuti nella decisione impugnata, unita- mente al contenuto della rogatoria (v. in particolare supra consid. 3.2), sono stati sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di in- terporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato e dettagliato atto ricorsuale inoltrato alla presente autorità. Anche tale censura va dunque disat- tesa.
5. L’insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità. Incom- prensibile, a suo dire, visto il carente contenuto della rogatoria, come faccia il MP-TI a giungere alla conclusione che il procedimento penale estero sia con- dotto per associazione a delinquere (art. 416 CP/I), intestazione fittizia di beni (art. 512bis CP/I), emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 DL 74/2000) e truffa fiscale. In realtà, la Procura italiana non indicherebbe i reati perseguiti in Italia, limitandosi la stessa ad evocare un non meglio definito “meccanismo di riciclaggio di proventi di evasione fiscale”, di per sé non idoneo a fondare il dovere di assistenza giudiziaria per la Svizzera.
5.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
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formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre- visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me- diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esi- stenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informa- zioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile
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possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vit- tima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinun- cerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi- nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
5.2 Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale e a operazioni di riciclaggio del relativo denaro movimentato (v. supra Fatti lett. A e consid. 3.2), i fatti con- testati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in do- cumenti (art. 251 CP), truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per cui la condizione della doppia punibilità è osse- quiata già solo per tali motivi. Non spetta per contro al giudice dell’assistenza esaminare la punibilità secondo il diritto estero, fatti salvi casi d’abuso qui pale- semente esclusi e nemmeno ipotizzati nel ricorso (v. più ampiamente MOREILLON, Commentaire romand, 2004, Introduction générale, n. 591).
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6. Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui non vi sarebbe nessuna evidenza del fatto che le relazioni litigiose siano state utilizzate per l’attività oggetto d’inchiesta in Italia. A suo dire, la rogatoria costituirebbe una “fishing expedition” e la documentazione oggetto della deci- sione impugnata non presenterebbe nessuna utilità per il procedimento estero. Egli ritiene in ogni caso che la documentazione concernente le relazioni n. 1,
n. 2 e n. 3 non possa essere consegnata alle autorità italiane.
6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa
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stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
6.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che il ricorrente, titolare delle relazioni in questione, ha già ammesso di aver partecipato al meccanismo fraudolento oggetto d’inchiesta (v. act. 1.3, pag. 19). L’autorità rogante ha inoltre affermato che “le perquisizioni effettuate hanno consentito di identificare le società estere, costituite in paesi offshore, utilizzate per la gestione dei flussi finanziari prodromici alle restituzioni di denaro in contante su territorio nazionale […]. Già in epoca antecedente alle dichiarazioni di B. erano emersi elementi circa la centralità nel meccanismo di
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riciclaggio di alcune società denominate J., per le quali è ampiamente dimo- strato il ruolo nella restituzione dei capitali ai clienti nazionali. Le società in pa- rola, delle quali B. si dichiara azionista, rappresentano il filtro fondamentale della rete ordita dall’indagato poiché collettori di tutte le somme di danaro in uscita dal territorio europeo nonché veicoli per l’instradamento di queste somme verso paesi asiatici (Cina ed Hong Kong) ovvero verso paesi esteri a fiscalità privilegiata. Operazioni queste, strumentali alla successiva restituzione in con- tanti in territorio italiano“ (act. 1.3, pag. 10). Ora, le indagini estere hanno per- messo di evidenziare flussi di denaro dalle società J. verso la società K. Inc. Quest’ultima “è una società che risulta attualmente cancellata, “dissolved”. Dalle evidenze sinora raccolte è possibile affermare che tale società: sia nella disponibilità di B. almeno dall’anno 2011. La profilazione dei clienti effettuata da banca E. dove viene acceso un conto corrente, indica quali beneficial owner A. e L. La presentazione dei clienti è avvenuta per il tramite di M. “via B.”; disponga di più conti correnti accessi presso diversi istituti di credito; in una circostanza accertata, sia stata funzionale nel periodo dal 2011 al 2013 a veicolare somme di denaro provento di evasione fiscale riconducibili a A. e L. Nel dettaglio attra- verso il conto corrente aperto presso la banca E. di Lugano della K. INC, B. avrebbe veicolato reddito non dichiarato in Italia dai citati A. e L. verso conti cifrati riconducibili agli stessi accesi presso il medesimo istituto di credito elve- tico” (act. 1.3, pag. 18). Per tacere del fatto che il ricorrente, amministratore della società F. S.r.l. risulta aver avuto rapporti commerciali con G. GmbH, so- cietà veicolo creata da B. al fine di consentire alla società nazionale di sottofat- turare in vendita spostando in capo a quest’ultima entità di diritto austriaco il margine delle vendite al reale cliente (v. ibidem, pag. 19).
Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
7. In sede di replica, il ricorrente, facendo riferimento alla risposta dell’UFG, se- condo il quale la rogatoria del 20 gennaio 2020 è un complemento a precedenti rogatorie presentate nell’ambito del procedimento italiano, ha chiesto di potere avere accesso a tali precedenti rogatorie.
Orbene, nella misura in cui solo la domanda di assistenza del 20 gennaio 2020 fa parte dell’incarto completo del MP-TI (ROG.2020.7), unica rogatoria del resto alla quale la decisione impugnata fa riferimento, la richiesta non può che essere
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disattesa, precisato che la domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente è da intendersi unicamente per visionare le predette precedenti rogatorie qui non facenti parte dell’incarto sulla base del quale il MP-TI ha statuito.
8. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 22 aprile 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Pierluigi Pasi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).