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RR.2023.48

Bundesstrafgericht · 2023-08-08 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Sachverhalt

A. In data 9 maggio 2022, la Procura della Repubblica di Bologna, Direzione Di- strettuale Antimafia, ha emesso una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale all’intenzione delle autorità elvetiche nell’ambito di un procedimento pe- nale aperto nei confronti di A. per ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante di aver favorito un’associazione di tipo mafioso (art. 512bis e 416bis cpv. 1 CP/I). In sostanza, quest’ultimo è accusato di aver concepito e realizzato, a molteplici riprese e con determinati modi operandi quali l’utilizzo di falsi nomi, “articolati schemi societari per occultare i propri beni, creando imprese in Italia ed in altri paesi europei, operanti prevalentemente nel ramo degli autotrasporti e in quello immobiliare; allo stesso tempo A. si è rivelato vicino a soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese, al punto che è stato recentemente colpito da una Misura di Prevenzione Personale e Patrimo- niale quale indiziato mafioso” (commissione rogatoria, pag. 4 in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione [in seguito: MPC]). In particolare, A. avrebbe occultato dei beni in Svizzera mediante la creazione della società C. SA, sita a Lugano. Quest’ultima nasconderebbe infatti un’elevata somma di valori conseguenti a trasferimenti fraudolenti connessi con attività mafiose. La domanda di assistenza giudiziaria in questione rappresenta un complemento alla commissione rogatoria del 21 marzo 2019 a seguito della scoperta di nuovi mezzi di prova da parte dell’autorità rogante (v. act. 1.1, pag. 1; commissione rogatoria, pag. 2 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). Con l’attuale rogatoria, l’autorità italiana ha chiesto al MPC di “sottoporre a sequestro i beni intestati e/o riconducibili ad A.” in Svizzera, nonché la notifica a quest’ultimo “dell’Ordinanza (dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna) che ha disposto il sequestro delle somme presenti sui C/C accesi da A. SA, presso la sua residenza di Baeretswil, in Z. o altro luogo di domicilio eventualmente individuato, con contestuale perquisizione locale, personale ed informatica in caso di rintraccio del A.” (commissione rogatoria, pag. 5, in rubrica 1 incarto MPC).

B. Mediante decisione del 13 maggio 2022, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha affidato il disbrigo della commissione rogatoria con deci- sione del 27 marzo 2022, è entrato in materia sulla domanda presentata dall’autorità italiana, precisando che le misure d’esecuzione sarebbero state ordinate ulteriormente con decisioni separate (v. act. 1.1, pag. 2; decisione di entrata nel merito in materia di assistenza, in rubrica 4 incarto MPC).

C. Con complemento rogatoriale del 17 giugno 2022, l’autorità italiana ha richiesto al MPC di procedere alla perquisizione personale, domiciliare e documentale informatica di A., e al sequestro dei beni intestati e/o riconducibili allo stesso;

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allo stesso tempo, essa ha richiesto di poter partecipare all’esecuzione delle misure oggetto della domanda di assistenza giudiziaria (v. integrazione a richie- sta di assistenza giudiziaria in materia penale, pag. 5 e seg., in rubrica 1 incarto MPC).

Con decisioni del 23 giugno 2022, il MPC ha emesso un mandato di perquisi- zione del domicilio del ricorrente nonché ammesso la presenza di funzionari esteri all’esecuzione delle misure rogatoriali (v. mandato di perquisizione in ma- teria di assistenza giudiziaria, in rubrica 6 incarto MPC; decisione incidentale in materia di assistenza, in rubrica 4 incarto MPC).

D. La Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF), cui il MPC ha conferito mandato d’esecuzione, accompagnata da rappresentanti dello stesso e dell’autorità estera, ha proceduto in data 27 giugno 2022 alla perquisizione rispettivamente alla messa al sicuro provvisoria dei mezzi di prova e di valori patrimoniali presso la residenza di A. La PGF è in particolar modo pervenuta, con le perquisizioni dei telefoni cellulari di proprietà di quest’ultimo, ad estrapolare tutta una serie di dati informatici (segnatamente il contenuto di chat, SMS ed e-mail) ritenuti potenzialmente utili per l’autorità rogante (v. act. 1.1, pag. 2).

E. Dal 26 al 28 luglio 2022, un rappresentante dell’autorità estera si è recato presso gli uffici della PGF a Lugano al fine di partecipare alla consultazione dei dati informatici rinvenuti su detti dispositivi e alla cernita della documentazione ritenuta rilevante per il prosieguo dell’inchiesta italiana (v. act. 1.1, pag. 2 seg.).

F. In data 23 marzo 2023, il MPC ha emesso una decisione di chiusura, acco- gliendo la richiesta di assistenza giudiziaria italiana e ordinando la trasmissione all’autorità rogante di tutti i dati informatici estrapolati dai cellulari di A. (v. act. 1.1).

G. Con ricorso del 24 aprile 2023, A. è insorto avverso la summenzionata deci- sione di chiusura dinanzi la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, sostanzialmente chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che (act. 1, pag. 5):

“1.1 La domanda di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Bologna del 9 maggio/17 giugno 2022, così come formulata, è accolta. 1.2 Vengono trasmessi all’autorità rogante tutti i dati estrapolati dai telefoni in uso al ricorrente, e meglio dal cellulare Oppo A 31, e dal suo Cloud, dal cellulare Apple IPhone

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13, e dal cellulare Samsung A 10, così come dal suo Cloud, limitatamente a quelli risa- lenti al periodo 1. gennaio 2014 – 31 dicembre 2019.”

H. Con osservazioni del 19 maggio 2023, il MPC si riconferma nella decisione im- pugnata e postula la reiezione del ricorso. L'UFG, con scritto del 16 maggio 2023, propone la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

Le argomentazioni delle parti saranno riportate, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall’Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l’applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l’Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata

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internazionale, conclusa a New York il 15 novembre 2000, entrata in vigore il 10 settembre 2006 per l’Italia ed il 26 novembre 2006 per la Svizzera (RS 0.311.54). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull’assistenza in materia pe- nale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 23 marzo 2023 congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perqui- sizione e il sequestro dei dati informatici oggetto della decisione impugnata sono avvenuti presso il domicilio del ricorrente a Bäretswil (v. act. 1.1 pag. 2 e seg.), la sua legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 6.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 con- sid. 2.2.1).

E. 2 L'insorgente sostiene che la decisione impugnata violi il principio della propor- zionalità, sconfinando finanche in un'operazione di fishing expedition, in quanto il MPC, ordinando una completa ed indiscriminata trasmissione dei dati conte- nuti nei cellulari perquisiti, avrebbe statuito ultra petita (v. act. 1, pag. 4 e seg.). Fatti salvi i dati per i quali il ricorrente si è espressamente dichiarato disposto ad un trasferimento semplificato (v. act. 1, pag. 5), egli contesta, sia nella so- stanza che nella tempistica, l'utilità potenziale dei dati oggetto dell’impugnativa. Egli ritiene che l’autorità rogante disporrebbe già di tutti gli elementi – segnata- mente dati informatici e bancari relativi alle procedure intentate contro di lui nel 2020 – utili a chiarire le operazioni per le quali egli è indagato ed a formulare una richiesta di assistenza giudiziaria circostanziata, per cui le trasmissioni con- testate non servirebbero a far progredire l’inchiesta (v. act. 1, pag. 5).

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Inoltre, a mente del ricorrente, trattandosi di dati informatici estrapolati da di- spositivi personali, essi rappresenterebbero dati sensibili e la loro trasmissione costituirebbe quindi una violazione del diritto alla privacy (v. act. 1, pag. 4).

E. 2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell’ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all’ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull’opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all’autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della pro- porzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosid- detta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57

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consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 con- sid. 3.1).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ul- tra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richie- dente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

E. 2.2 Nella decisione impugnata, il MPC ha spiegato che “alla luce del modus ope- randi di A. e di conseguenza del sistema messo in atto dallo stesso per trasferire valori in modo fraudolento oggetto del procedimento italiano e dei suoi contatti con esponenti della ‘ndrangheta, appare ragionevole ritenere che la documen- tazione in disamina è d’interesse e che possa costituire senz’alto una fonte di informazioni utili per l’autorità italiana, anche solo a titolo circostanziale, al fine di chiarire la complessa struttura e organizzazione e poter infine risalire alle persone coinvolte nel trasferimento fraudolento di valori per i quali A. si trova sotto imputazione. Oltretutto, l’interesse di A. ad acquisire la nazionalità turca e/o emiratense può far pensare che egli voglia sottrarsi al sistema di estradi- zione, nel caso concreto verso l’Italia. Si giustifica pertanto l’invio di tutta la do- cumentazione” (act. 1.1, pag. 8). Il MPC, di concerto con gli inquirenti italiani che hanno partecipato alla cernita dei dati informatici rinvenuti sui dispositivi elettronici del ricorrente, sostiene che questi possano servire a tracciare i suoi contatti con i summenzionati esponenti della mafia, nonché le molteplici transa- zioni fraudolente oggetto dell’inchiesta italiana. A detta del MPC, le chat intrat- tenute dal ricorrente consoliderebbero i mezzi di prova recentemente scoperti dall’autorità rogante, ragion per la quale quest’ultima dovrebbe essere messa in condizione di poter usufruire della documentazione litigiosa (v. act. 1.1, pag. 8 e segg.).

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E. 2.3 In concreto, visto quanto precede nonché la contiguità tra gli esponenti della ‘ndrangheta ed il ricorrente, l’utilità potenziale dei dati informatici rinvenuti e selezionati sui suoi dispositivi è certamente data, già solo per il fatto che è di- rettamente indagato nell’inchiesta italiana, per cui è evidente che le autorità estere necessitino di tutte le informazioni in questione per ricostruire in maniera esaustiva tutti i suoi rapporti con l’organizzazione criminale in questione. Il con- solidato modus operandi del ricorrente e gli indizi relativi alla sua intenzione di stabilirsi all’estero, dove altresì creare nuove società, confortano i sospetti dell’autorità estera. Sospettando che il conto intestato alla società svizzera ri- conducibile al ricorrente possa essere stato utilizzato per occultare valori patri- moniali di presunta provenienza illecita legati ai contatti di quest’ultimo con la ‘ndrangheta, occorre poter analizzare la totalità dei dati selezionati, per rico- struire la rete di contatti del ricorrente e per verificare l’eventuale ruolo di terze persone non ancora note alle autorità estere ma potenzialmente coinvolte nella vicenda delittuosa. A tal proposito si rileva che l’interesse alla “privacy” delle persone toccate dalle misure chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull’obbligo della Svizzera di accor- dare l’assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; art. 18 Convenzione ONU contro la criminalità organizzata; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2017.4 del 5 maggio 2017 consid. 3.4), per cui la richiesta di circo- scrivere la trasmissione ai dati relativi al periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 come da conclusioni al ricorso, non può essere accolta, vista la natura dei reati oggetto dell’inchiesta estera e la necessità di chiarire i fatti in una prospet- tiva temporale esaustiva. Il diritto alla riservatezza del ricorrente e di terzi non prevale manifestamente sulle esigenze dell’inchiesta penale italiana.

Non da ultimo, va rilevato che la cernita dei dati oggetto di trasmissione si è svolta con la partecipazione di un rappresentante dell’autorità italiana. Questi ha potuto esprimersi in merito alla selezione dei dati, rilevandone il valore pro- bante per le indagini (v. Fatti, lett. D; act. 1.1, pag. 6 e seg.). È quindi a torto che il ricorrente sostiene che la trasmissione della documentazione litigiosa sarebbe inutile per il procedimento estero. L’argomento secondo il quale il MPC avrebbe statuito ultra petita va dunque respinto.

E. 2.4 Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione informatica inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente ri- levante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documen- tazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un’inammissibile fishing expedition.

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E. 3 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’8 agosto 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. c/o B., rappresentato dall'avv. Marco Broggini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2023.48

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Fatti: A. In data 9 maggio 2022, la Procura della Repubblica di Bologna, Direzione Di- strettuale Antimafia, ha emesso una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale all’intenzione delle autorità elvetiche nell’ambito di un procedimento pe- nale aperto nei confronti di A. per ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante di aver favorito un’associazione di tipo mafioso (art. 512bis e 416bis cpv. 1 CP/I). In sostanza, quest’ultimo è accusato di aver concepito e realizzato, a molteplici riprese e con determinati modi operandi quali l’utilizzo di falsi nomi, “articolati schemi societari per occultare i propri beni, creando imprese in Italia ed in altri paesi europei, operanti prevalentemente nel ramo degli autotrasporti e in quello immobiliare; allo stesso tempo A. si è rivelato vicino a soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese, al punto che è stato recentemente colpito da una Misura di Prevenzione Personale e Patrimo- niale quale indiziato mafioso” (commissione rogatoria, pag. 4 in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione [in seguito: MPC]). In particolare, A. avrebbe occultato dei beni in Svizzera mediante la creazione della società C. SA, sita a Lugano. Quest’ultima nasconderebbe infatti un’elevata somma di valori conseguenti a trasferimenti fraudolenti connessi con attività mafiose. La domanda di assistenza giudiziaria in questione rappresenta un complemento alla commissione rogatoria del 21 marzo 2019 a seguito della scoperta di nuovi mezzi di prova da parte dell’autorità rogante (v. act. 1.1, pag. 1; commissione rogatoria, pag. 2 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). Con l’attuale rogatoria, l’autorità italiana ha chiesto al MPC di “sottoporre a sequestro i beni intestati e/o riconducibili ad A.” in Svizzera, nonché la notifica a quest’ultimo “dell’Ordinanza (dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna) che ha disposto il sequestro delle somme presenti sui C/C accesi da A. SA, presso la sua residenza di Baeretswil, in Z. o altro luogo di domicilio eventualmente individuato, con contestuale perquisizione locale, personale ed informatica in caso di rintraccio del A.” (commissione rogatoria, pag. 5, in rubrica 1 incarto MPC).

B. Mediante decisione del 13 maggio 2022, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha affidato il disbrigo della commissione rogatoria con deci- sione del 27 marzo 2022, è entrato in materia sulla domanda presentata dall’autorità italiana, precisando che le misure d’esecuzione sarebbero state ordinate ulteriormente con decisioni separate (v. act. 1.1, pag. 2; decisione di entrata nel merito in materia di assistenza, in rubrica 4 incarto MPC).

C. Con complemento rogatoriale del 17 giugno 2022, l’autorità italiana ha richiesto al MPC di procedere alla perquisizione personale, domiciliare e documentale informatica di A., e al sequestro dei beni intestati e/o riconducibili allo stesso;

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allo stesso tempo, essa ha richiesto di poter partecipare all’esecuzione delle misure oggetto della domanda di assistenza giudiziaria (v. integrazione a richie- sta di assistenza giudiziaria in materia penale, pag. 5 e seg., in rubrica 1 incarto MPC).

Con decisioni del 23 giugno 2022, il MPC ha emesso un mandato di perquisi- zione del domicilio del ricorrente nonché ammesso la presenza di funzionari esteri all’esecuzione delle misure rogatoriali (v. mandato di perquisizione in ma- teria di assistenza giudiziaria, in rubrica 6 incarto MPC; decisione incidentale in materia di assistenza, in rubrica 4 incarto MPC).

D. La Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF), cui il MPC ha conferito mandato d’esecuzione, accompagnata da rappresentanti dello stesso e dell’autorità estera, ha proceduto in data 27 giugno 2022 alla perquisizione rispettivamente alla messa al sicuro provvisoria dei mezzi di prova e di valori patrimoniali presso la residenza di A. La PGF è in particolar modo pervenuta, con le perquisizioni dei telefoni cellulari di proprietà di quest’ultimo, ad estrapolare tutta una serie di dati informatici (segnatamente il contenuto di chat, SMS ed e-mail) ritenuti potenzialmente utili per l’autorità rogante (v. act. 1.1, pag. 2).

E. Dal 26 al 28 luglio 2022, un rappresentante dell’autorità estera si è recato presso gli uffici della PGF a Lugano al fine di partecipare alla consultazione dei dati informatici rinvenuti su detti dispositivi e alla cernita della documentazione ritenuta rilevante per il prosieguo dell’inchiesta italiana (v. act. 1.1, pag. 2 seg.).

F. In data 23 marzo 2023, il MPC ha emesso una decisione di chiusura, acco- gliendo la richiesta di assistenza giudiziaria italiana e ordinando la trasmissione all’autorità rogante di tutti i dati informatici estrapolati dai cellulari di A. (v. act. 1.1).

G. Con ricorso del 24 aprile 2023, A. è insorto avverso la summenzionata deci- sione di chiusura dinanzi la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, sostanzialmente chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che (act. 1, pag. 5):

“1.1 La domanda di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Bologna del 9 maggio/17 giugno 2022, così come formulata, è accolta. 1.2 Vengono trasmessi all’autorità rogante tutti i dati estrapolati dai telefoni in uso al ricorrente, e meglio dal cellulare Oppo A 31, e dal suo Cloud, dal cellulare Apple IPhone

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13, e dal cellulare Samsung A 10, così come dal suo Cloud, limitatamente a quelli risa- lenti al periodo 1. gennaio 2014 – 31 dicembre 2019.”

H. Con osservazioni del 19 maggio 2023, il MPC si riconferma nella decisione im- pugnata e postula la reiezione del ricorso. L'UFG, con scritto del 16 maggio 2023, propone la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

Le argomentazioni delle parti saranno riportate, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Diritto: 1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall’Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l’applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l’Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata

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internazionale, conclusa a New York il 15 novembre 2000, entrata in vigore il 10 settembre 2006 per l’Italia ed il 26 novembre 2006 per la Svizzera (RS 0.311.54). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull’assistenza in materia pe- nale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 23 marzo 2023 congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perqui- sizione e il sequestro dei dati informatici oggetto della decisione impugnata sono avvenuti presso il domicilio del ricorrente a Bäretswil (v. act. 1.1 pag. 2 e seg.), la sua legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 6.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 con- sid. 2.2.1).

2. L'insorgente sostiene che la decisione impugnata violi il principio della propor- zionalità, sconfinando finanche in un'operazione di fishing expedition, in quanto il MPC, ordinando una completa ed indiscriminata trasmissione dei dati conte- nuti nei cellulari perquisiti, avrebbe statuito ultra petita (v. act. 1, pag. 4 e seg.). Fatti salvi i dati per i quali il ricorrente si è espressamente dichiarato disposto ad un trasferimento semplificato (v. act. 1, pag. 5), egli contesta, sia nella so- stanza che nella tempistica, l'utilità potenziale dei dati oggetto dell’impugnativa. Egli ritiene che l’autorità rogante disporrebbe già di tutti gli elementi – segnata- mente dati informatici e bancari relativi alle procedure intentate contro di lui nel 2020 – utili a chiarire le operazioni per le quali egli è indagato ed a formulare una richiesta di assistenza giudiziaria circostanziata, per cui le trasmissioni con- testate non servirebbero a far progredire l’inchiesta (v. act. 1, pag. 5).

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Inoltre, a mente del ricorrente, trattandosi di dati informatici estrapolati da di- spositivi personali, essi rappresenterebbero dati sensibili e la loro trasmissione costituirebbe quindi una violazione del diritto alla privacy (v. act. 1, pag. 4).

2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell’ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all’ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull’opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all’autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della pro- porzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosid- detta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57

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consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 con- sid. 3.1).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ul- tra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richie- dente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

2.2 Nella decisione impugnata, il MPC ha spiegato che “alla luce del modus ope- randi di A. e di conseguenza del sistema messo in atto dallo stesso per trasferire valori in modo fraudolento oggetto del procedimento italiano e dei suoi contatti con esponenti della ‘ndrangheta, appare ragionevole ritenere che la documen- tazione in disamina è d’interesse e che possa costituire senz’alto una fonte di informazioni utili per l’autorità italiana, anche solo a titolo circostanziale, al fine di chiarire la complessa struttura e organizzazione e poter infine risalire alle persone coinvolte nel trasferimento fraudolento di valori per i quali A. si trova sotto imputazione. Oltretutto, l’interesse di A. ad acquisire la nazionalità turca e/o emiratense può far pensare che egli voglia sottrarsi al sistema di estradi- zione, nel caso concreto verso l’Italia. Si giustifica pertanto l’invio di tutta la do- cumentazione” (act. 1.1, pag. 8). Il MPC, di concerto con gli inquirenti italiani che hanno partecipato alla cernita dei dati informatici rinvenuti sui dispositivi elettronici del ricorrente, sostiene che questi possano servire a tracciare i suoi contatti con i summenzionati esponenti della mafia, nonché le molteplici transa- zioni fraudolente oggetto dell’inchiesta italiana. A detta del MPC, le chat intrat- tenute dal ricorrente consoliderebbero i mezzi di prova recentemente scoperti dall’autorità rogante, ragion per la quale quest’ultima dovrebbe essere messa in condizione di poter usufruire della documentazione litigiosa (v. act. 1.1, pag. 8 e segg.).

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2.3 In concreto, visto quanto precede nonché la contiguità tra gli esponenti della ‘ndrangheta ed il ricorrente, l’utilità potenziale dei dati informatici rinvenuti e selezionati sui suoi dispositivi è certamente data, già solo per il fatto che è di- rettamente indagato nell’inchiesta italiana, per cui è evidente che le autorità estere necessitino di tutte le informazioni in questione per ricostruire in maniera esaustiva tutti i suoi rapporti con l’organizzazione criminale in questione. Il con- solidato modus operandi del ricorrente e gli indizi relativi alla sua intenzione di stabilirsi all’estero, dove altresì creare nuove società, confortano i sospetti dell’autorità estera. Sospettando che il conto intestato alla società svizzera ri- conducibile al ricorrente possa essere stato utilizzato per occultare valori patri- moniali di presunta provenienza illecita legati ai contatti di quest’ultimo con la ‘ndrangheta, occorre poter analizzare la totalità dei dati selezionati, per rico- struire la rete di contatti del ricorrente e per verificare l’eventuale ruolo di terze persone non ancora note alle autorità estere ma potenzialmente coinvolte nella vicenda delittuosa. A tal proposito si rileva che l’interesse alla “privacy” delle persone toccate dalle misure chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull’obbligo della Svizzera di accor- dare l’assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; art. 18 Convenzione ONU contro la criminalità organizzata; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2017.4 del 5 maggio 2017 consid. 3.4), per cui la richiesta di circo- scrivere la trasmissione ai dati relativi al periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 come da conclusioni al ricorso, non può essere accolta, vista la natura dei reati oggetto dell’inchiesta estera e la necessità di chiarire i fatti in una prospet- tiva temporale esaustiva. Il diritto alla riservatezza del ricorrente e di terzi non prevale manifestamente sulle esigenze dell’inchiesta penale italiana.

Non da ultimo, va rilevato che la cernita dei dati oggetto di trasmissione si è svolta con la partecipazione di un rappresentante dell’autorità italiana. Questi ha potuto esprimersi in merito alla selezione dei dati, rilevandone il valore pro- bante per le indagini (v. Fatti, lett. D; act. 1.1, pag. 6 e seg.). È quindi a torto che il ricorrente sostiene che la trasmissione della documentazione litigiosa sarebbe inutile per il procedimento estero. L’argomento secondo il quale il MPC avrebbe statuito ultra petita va dunque respinto.

2.4 Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione informatica inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente ri- levante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documen- tazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un’inammissibile fishing expedition.

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3. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 9 agosto 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Marco Broggini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).