Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Francese e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG, entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005 e per la Francia il 1° giugno 2012 (RS 0.351.12), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Ac- cordo bilaterale), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi
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giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2008.98 del 18 dicembre 2008 consid. 1.3). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novem- bre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° febbraio 1997 per la Francia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrata in vigore per la Svizzera il 24 ottobre 2009 e per la Francia il 14 dicembre 2005. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente sostiene innanzitutto che la commissione rogatoria non sia con- forme alle prescrizioni di forma applicabili in materia. Più precisamente, ogni persona nella tabella denominata “personnes visées par l’enquête” sarebbe stata indicata “senza specificare il ruolo preciso di ogni persona fisica e giuridica nella procedura francese, la quale è già in corso e avrebbe dunque permesso la designazione precisa. In questo modo, la valutazione di una eventuale
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proporzionalità della richiesta e dei motivi di rifiuto non è possibile. Questo re- quisito è parte delle condizioni di base a cui deve sottostare una richiesta roga- toriale” (act. 1, pag. 6).
E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 27 CRic, 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com- pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando al- tresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'ob- bligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.2 In concreto, nella rogatoria vengono indicate svariate operazioni che avrebbero permesso agli indagati di trasferire valori patrimoniali legati agli atti corruttivi oggetto dell’inchiesta estera. In essa si menzionano svariati trasferimenti di de- naro sospetti, legati a compravendite di beni immobiliari in Francia, che avreb- bero coinvolto, tra gli altri, C., G. e la società ricorrente (v. atto 01-00-0004 e segg. incarto MPC), precisato che G. è altresì l’avente diritto economico del conto litigioso (v. atto 006428_00005 incarto MPC). Vi sarebbe in particolare un’operazione, ripresa dal MPC in sede di risposta, avvenuta nel 2017 riguar- dante “l’acquisto effettuato dalla società D. nel corso del 2017, e meglio un im- mobile per EUR 20.3 milioni. La società è riconducibile ai coniugi G. Una parte del prezzo d’acquisto proveniva da una relazione bancaria intestata alla società D. presso la banca F. a FL-Vaduz, la quale è stata alimentata da una relazione bancaria intestata alla società A. SA con IBAN n° 1 presso la banca F. Quest’ul- tima società era probabilmente riconducibile a persone vicine ai coniugi G.” (act. 9, pag. 3). Quanto precede è senz’altro sufficiente per comprendere l’og- getto del procedimento estero, in particolare il ruolo contestato alla società ri- corrente, e per verificare l’adempimento delle condizioni formali e materiali per la concessione dell’assistenza. Contrariamente a quanto sostenuto nel gra- vame, ulteriori precisazioni non sono necessarie per ossequiare i requisiti posti
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dal diritto convenzionale e nazionale applicabile e dalla relativa giurisprudenza. Tutte le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 3 L’insorgente afferma che “nella misura in cui non vi è alcuna competenza da parte delle autorità francesi nei confronti della parte ricorrente per agire nel me- rito del procedimento penale contro A. SA, poiché quest’ultima, come risulta dalla richiesta francese, non disponeva di alcun bene in Francia, e poiché nes- suna attività è stata esercitata in Francia né alcun fondo è stato versato in Fran- cia, la commissione rogatoria francese non è ricevibile, dal momento che la competenza ad agire dell’autorità richiedente costituisce una condizione di am- missibilità della domanda” (act. 1, pag. 7 e seg.).
E. 3.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza re- pressiva dello Stato richiedente; la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a pro- cedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 686).
E. 3.2 Ora, nella misura in cui le autorità penali francesi sospettano che beni immobi- liari situati in Francia potrebbero essere stati acquistati mediante valori patrimo- niali provenienti dalla corruzione all’estero, la giurisdizione francese è da rite- nersi data sia alla luce della dogmatica dei reati in esame, sia in applicazione dei criteri riconosciuti dal diritto penale internazionale, e più precisamente alla luce del principio di territorialità (v. AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ediz. 2018, pag. 29 e segg.; PRADEL, Droit pénal général, 21a ediz. 2016, pag. 176 e seg.; GLESS, Internationales Strafrecht, 3a ediz. 2021, n. 135 e segg.; MARAUHN/SIMON, Die völkerrechtlichen Voraussetzungen der Strafgewalt in transnationalen Fallgestaltungen, in Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschrei- tender Kriminalität, 2012, pag. 21 e segg.). Essa non appare in ogni caso arbi- traria, per cui le relative censure della ricorrente non meritano ulteriore disa- mina.
E. 4 La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella mi- sura in cui essa non avrebbe nessun coinvolgimento diretto, né con le persone indagate, né con la fattispecie in quanto tale. La rogatoria costituirebbe a suo avviso una fishing expedition.
E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
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367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione permette altresì di evitare che l’autorità estera sia se del caso costretta a ricorrere all’inoltro di rogatorie complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale
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federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esau- stività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e po- tenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 con- sid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 4.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che la ricorrente e l’avente diritto economico della relazione litigiosa sono personalmente indagati all’estero (entrambi sono “personnes vi- sées par l’enquête” [atto 01-00-0003 e seg. incarto MPC]), per cui è ovvio che gli inquirenti necessitino di tutte le informazioni necessarie per ricostruire l’intero quadro delle movimentazioni finanziarie che li riguardano. La rogatoria ha del resto descritto svariate operazioni di compravendita di immobili e di trasferi- mento di denaro oggetto delle indagini francesi, mettendo in evidenza il coin- volgimento diretto e/o indiretto di entrambi (v. supra consid. 2.2). Come previsto dalla giurisprudenza (v. supra consid. 4.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione litigiosa va trasmessa alle autorità francesi, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale, non potendo altresì escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti esteri possano risultare coinvolte nella vi- cenda. Non vi è dunque ragione di limitare l’invio della documentazione nem- meno nei termini proposti nelle conclusioni subordinate.
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Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Francia e la stessa documentazione. In definitiva, la trasmissione di quest'ultima rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca indiscriminata di mezzi di prova.
E. 5 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 12 dicembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Giovanni Molo e dal MLaw Ema- nuele Trezzini, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.141
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A. L’8 novembre 2024, la Cour d’Appel de FR-Paris, Parquet du Tribunal Judi- ciaire, 3ème Division, Section J2 JIRS/JUNALCO, Criminalité organisée fi- nancière, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., della società D., di A. SA e altri per il reato di riciclaggio di denaro aggravato (art. 324 CP/F). In sostanza, le autorità francesi sospettano che su di un conto in Svizzera intestato ad A. SA, Panama, siano transitati valori patrimo- niali provenienti da reati di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di appro- priazione indebita, denaro utilizzato da C., cittadino venezuelano, già presi- dente delle metropolitane di Z. e Y. tra […] nonché ministro dei trasporti ter- restri nel governo di E. da […] a […], per acquistare immobili in Francia (v. atto 01-00-0001 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confedera- zione, in seguito: MPC).
Fra le misure rogatoriali richieste dalle autorità francesi vi è l’edizione della documentazione concernente, tra l’altro, tutte le relazioni bancarie ricondu- cibili ad A. SA presso la banca F., società coinvolta nell’inchiesta estera, in particolare il conto IBAN n° 1 a essa intestato (v. atto 01-00-0004 e 0007 incarto MPC).
B. Mediante decisione del 22 gennaio 2025, il MPC, autorità alla quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogato- ria, è entrato nel merito della stessa, ordinando alla banca F., Basilea, l’edi- zione della documentazione del conto di cui sopra riguardante il periodo dal 1° gennaio 2012. Il 12 febbraio seguente la banca ha dato seguito a tale richiesta (v. act. 1.1, pag. 3).
C. Con decisione di chiusura del 25 agosto 2025, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità francesi di svariata documentazione concernente la sum- menzionata relazione (v. act. 1.1, pag. 6).
D. Il 24 settembre 2025, A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa e l’irricevibilità della rogatoria. In via subordinata, essa chiede che la decisione sia annullata e che la trasmissione sia limitata ai documenti anteriori al 2017. In via ancora più subordinata, essa postula l’annullamento della decisione e la trasmis- sione unicamente della documentazione inerente al prestito da A. SA alla società D. In via ancora più subordinata, la ricorrente chiede che la decisione sia annullata e che la trasmissione della documentazione seguente sia esclusa: 2_2232571 – corrispondenza; 3_2232571 – chiarificazioni;
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4_2232571 valutazioni patrimoniali; 5_2232571.011_B – giustificativi titoli; 1_2232571_B – KYC: pagine da 19 a 38, da 39 a 48, 75 e 76, da 77 a 91 (v. act. 1, pag. 14 e seg.).
E. Con osservazioni del 16 ottobre 2025, l’UFG ha proposto la conferma della decisione impugnata (v. act. 8). Con risposta del 30 ottobre 2025, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 9).
F. Con replica del 24 novembre 2025, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 14), la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Francese e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG, entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005 e per la Francia il 1° giugno 2012 (RS 0.351.12), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Ac- cordo bilaterale), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi
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giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2008.98 del 18 dicembre 2008 consid. 1.3). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novem- bre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° febbraio 1997 per la Francia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrata in vigore per la Svizzera il 24 ottobre 2009 e per la Francia il 14 dicembre 2005. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente sostiene innanzitutto che la commissione rogatoria non sia con- forme alle prescrizioni di forma applicabili in materia. Più precisamente, ogni persona nella tabella denominata “personnes visées par l’enquête” sarebbe stata indicata “senza specificare il ruolo preciso di ogni persona fisica e giuridica nella procedura francese, la quale è già in corso e avrebbe dunque permesso la designazione precisa. In questo modo, la valutazione di una eventuale
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proporzionalità della richiesta e dei motivi di rifiuto non è possibile. Questo re- quisito è parte delle condizioni di base a cui deve sottostare una richiesta roga- toriale” (act. 1, pag. 6).
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 27 CRic, 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com- pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando al- tresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'ob- bligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, nella rogatoria vengono indicate svariate operazioni che avrebbero permesso agli indagati di trasferire valori patrimoniali legati agli atti corruttivi oggetto dell’inchiesta estera. In essa si menzionano svariati trasferimenti di de- naro sospetti, legati a compravendite di beni immobiliari in Francia, che avreb- bero coinvolto, tra gli altri, C., G. e la società ricorrente (v. atto 01-00-0004 e segg. incarto MPC), precisato che G. è altresì l’avente diritto economico del conto litigioso (v. atto 006428_00005 incarto MPC). Vi sarebbe in particolare un’operazione, ripresa dal MPC in sede di risposta, avvenuta nel 2017 riguar- dante “l’acquisto effettuato dalla società D. nel corso del 2017, e meglio un im- mobile per EUR 20.3 milioni. La società è riconducibile ai coniugi G. Una parte del prezzo d’acquisto proveniva da una relazione bancaria intestata alla società D. presso la banca F. a FL-Vaduz, la quale è stata alimentata da una relazione bancaria intestata alla società A. SA con IBAN n° 1 presso la banca F. Quest’ul- tima società era probabilmente riconducibile a persone vicine ai coniugi G.” (act. 9, pag. 3). Quanto precede è senz’altro sufficiente per comprendere l’og- getto del procedimento estero, in particolare il ruolo contestato alla società ri- corrente, e per verificare l’adempimento delle condizioni formali e materiali per la concessione dell’assistenza. Contrariamente a quanto sostenuto nel gra- vame, ulteriori precisazioni non sono necessarie per ossequiare i requisiti posti
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dal diritto convenzionale e nazionale applicabile e dalla relativa giurisprudenza. Tutte le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
3. L’insorgente afferma che “nella misura in cui non vi è alcuna competenza da parte delle autorità francesi nei confronti della parte ricorrente per agire nel me- rito del procedimento penale contro A. SA, poiché quest’ultima, come risulta dalla richiesta francese, non disponeva di alcun bene in Francia, e poiché nes- suna attività è stata esercitata in Francia né alcun fondo è stato versato in Fran- cia, la commissione rogatoria francese non è ricevibile, dal momento che la competenza ad agire dell’autorità richiedente costituisce una condizione di am- missibilità della domanda” (act. 1, pag. 7 e seg.).
3.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza re- pressiva dello Stato richiedente; la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a pro- cedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 686).
3.2 Ora, nella misura in cui le autorità penali francesi sospettano che beni immobi- liari situati in Francia potrebbero essere stati acquistati mediante valori patrimo- niali provenienti dalla corruzione all’estero, la giurisdizione francese è da rite- nersi data sia alla luce della dogmatica dei reati in esame, sia in applicazione dei criteri riconosciuti dal diritto penale internazionale, e più precisamente alla luce del principio di territorialità (v. AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ediz. 2018, pag. 29 e segg.; PRADEL, Droit pénal général, 21a ediz. 2016, pag. 176 e seg.; GLESS, Internationales Strafrecht, 3a ediz. 2021, n. 135 e segg.; MARAUHN/SIMON, Die völkerrechtlichen Voraussetzungen der Strafgewalt in transnationalen Fallgestaltungen, in Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschrei- tender Kriminalität, 2012, pag. 21 e segg.). Essa non appare in ogni caso arbi- traria, per cui le relative censure della ricorrente non meritano ulteriore disa- mina.
4. La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella mi- sura in cui essa non avrebbe nessun coinvolgimento diretto, né con le persone indagate, né con la fattispecie in quanto tale. La rogatoria costituirebbe a suo avviso una fishing expedition.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
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367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione permette altresì di evitare che l’autorità estera sia se del caso costretta a ricorrere all’inoltro di rogatorie complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale
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federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esau- stività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e po- tenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 con- sid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
4.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che la ricorrente e l’avente diritto economico della relazione litigiosa sono personalmente indagati all’estero (entrambi sono “personnes vi- sées par l’enquête” [atto 01-00-0003 e seg. incarto MPC]), per cui è ovvio che gli inquirenti necessitino di tutte le informazioni necessarie per ricostruire l’intero quadro delle movimentazioni finanziarie che li riguardano. La rogatoria ha del resto descritto svariate operazioni di compravendita di immobili e di trasferi- mento di denaro oggetto delle indagini francesi, mettendo in evidenza il coin- volgimento diretto e/o indiretto di entrambi (v. supra consid. 2.2). Come previsto dalla giurisprudenza (v. supra consid. 4.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione litigiosa va trasmessa alle autorità francesi, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale, non potendo altresì escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti esteri possano risultare coinvolte nella vi- cenda. Non vi è dunque ragione di limitare l’invio della documentazione nem- meno nei termini proposti nelle conclusioni subordinate.
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Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Francia e la stessa documentazione. In definitiva, la trasmissione di quest'ultima rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca indiscriminata di mezzi di prova.
5. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 15 dicembre 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Giovanni Molo e MLaw Emanuele Trezzini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).