Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 22 marzo 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento, Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’am- bito di un procedimento penale a carico di C. e altri per titolo di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis CP/I), detenzione di armi e munizioni (art. 2, 4 e 7 L. 895/1967), riciclaggio (art. 648 bis CP/I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP/I) tramite società utilizzate per fatture false o crediti d’imposta fittizi (art. 2 e 3 D.lgs 74/200). In sostanza, secondo le autorità italiane, “iI procedimento criminale trae origine dall'analisi di una serie di dati riscontrati nella provincia di Bolzano, che intrecciavano soggetti calabresi provenienti dalla medesima area geografica. Le attività tecniche, realizzate dall'aprile 2022 principalmente nei confronti dell'indagato C., avrebbero consentito di riscontrare la sua appartenenza alla cosca `ndranghetista D., con riferimenti a progetti imprenditoriali di natura crimi- nale, sia in provincia di Bolzano che in altre regioni italiane (Lombardia, Ve- neto, Emilia Romagna, Lazio e Calabria), strumentali alla commissione di reati lucrogenetici cui gli indagati si dedicherebbero anche al fine di arricchire I'organizzazione mafiosa di riferimento. La natura delle condotte sarebbe da ricondurre prettamente all'ambito societario, il tutto reso possibile grazie a teste di legno e prestanomi nullatenenti, oltre che con il coinvolgimento di figure professionali abilitate, i quali avrebbero sfruttato strumenti fiscali al fine di consentire all'organizzazione di drenare ingenti somme di denaro dall'eco- nomia reale verso le casse della struttura criminale” (rogatoria, pag. 2, in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Le autorità italiane postulano, tra l’altro, la perquisizione di svariate società, fra queste la B. Sagl (v. ibidem, pag. 5 e seg.).
B. Mediante decisione del 24 marzo 2025, il MPC, autorità al quale l’Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, ordinando la perquisizione in questione in presenza di funzionari esteri (v. rubriche 4 e 6 incarto MPC).
C. In data 25 marzo 2025 è avvenuta la perquisizione della sede della A. Sagl, domicilio di svariate società oggetto della rogatoria, fra cui la B. Sagl, misura sfociata nella messa al sicuro di diversa documentazione (v. rubrica 6 incarto MPC).
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D. Con decisione di chiusura del 7 novembre 2025, il MPC ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane di svariata documentazione raccolta presso A. Sagl (v. act. 1.1).
E. Il 9 dicembre 2025, A. Sagl e B. Sagl hanno interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa e la reiezione della rogatoria; a titolo subordinato, l’estromissione di determinati documenti da riconsegnare alle ricorrenti (v. act. 1, pag. 17 e seg.).
F. Con osservazioni del 12 gennaio 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7). Con risposta del medesimo giorno, il MPC ha anch’esso chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 8).
G. Con replica del 26 gennaio 2026, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 12), le ricorrenti hanno ribadito le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per
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la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione a ricorrere del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e diret- tamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di pro- tezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21
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cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
E. 1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è documentazione ban- caria: in questo caso il titolare dei conti in questione è legittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.6.3 In concreto, nella misura in cui la documentazione litigiosa è frutto della perqui- sizione a Lugano di spazi di cui A. Sagl è locataria, la legittimazione di quest’ul- tima è data. Questa va parimenti riconosciuta a B. Sagl, dato che tra gli atti sequestrati vi è anche documentazione concernente conti bancari a lei intestati.
E. 2 Le ricorrenti lamentano anzitutto la violazione del diritto di essere sentite, nella misura in cui B. Sagl non avrebbe potuto partecipare in maniera effettiva alla cernita della documentazione litigiosa.
E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
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internationale ne matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 572). Esso è di natura for- male (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di- ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtli- chen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 non- ché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 572).
Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si oppor- rebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla ne- cessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indiscriminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155). Que- sto compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un even- tuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e l’art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Que- sto affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro di- ritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskom- mentar VwVG, 3a ediz. 2023, n. 55 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 590, 905-906; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
E. 2.2 In concreto, si rileva che entrambe le ricorrenti, per il tramite del loro medesimo legale, hanno avuto accesso alla documentazione litigiosa prima dell’emana- zione della decisione di chiusura impugnata, potendosi quindi esprimere sulla prevista trasmissione di atti all’estero (v. scritto dell’avv. Brunetti del 20 maggio
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2025, in rubrica 14 incarto MPC). Nella decisione in questione, il MPC ha inoltre preso posizione sulle considerazioni avanzate da entrambe le ricorrenti, respin- gendole. La censura va pertanto respinta.
E. 3 e seg., in rubrica 1 incarto MPC), fatti riportati nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 2 e seg.). Entrambi imprenditori, essi avrebbero agevolato l’asso- ciazione mafiosa attraverso la realizzazione di operazioni illecite utilizzando so- cietà a loro riconducibili. Tra queste figurerebbe proprio B. Sagl, la quale è so- spettata di “attività delittuose connesse al riciclaggio di denaro, frode fiscale e costituzione di trust e/o società anonime da utilizzare in maniera strumentale per l’acquisto e la gestione di società italiane ed estere” (ibidem, pag. 4 e seg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il
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motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere l’acquisizione e la trasmis- sione di tutte le informazioni relative a B. Sagl, società potenzialmente utilizzata a scopi illeciti, domiciliata presso A. Sagl. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione raccolta in Svizzera a permettere all'autorità estera di progredire nella sua atti- vità investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico degli indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.
E. 3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 3.2 Nella fattispecie, richiamato quanto già espresso in precedenza (v. supra lett. A), la rogatoria illustra in maniera sufficiente i fatti oggetto d’indagine all’estero. Con riferimento alla Svizzera, essa ipotizza l’esistenza nel nostro Paese di ele- menti probatori nei confronti degli indagati E. e F., descrivendo il loro ruolo all’in- terno del sodalizio criminale e i loro contatti con la Svizzera (v. rogatoria, pag.
E. 4 Le insorgenti affermano infine che la decisione tutelerebbe un evidente caso di ricerca esplorativa e indiscriminata di prove che violerebbe crassamente il prin- cipio della proporzionalità, sconfinando finanche in un’operazione di fishing ex- pedition, nella misura in cui l’autorità estera non avrebbe circostanziato il ben- ché minimo indizio a carico delle ricorrenti. Nemmeno la presenza di funzionari esteri al momento dell’esecuzione della perquisizione avrebbe permesso di sa- nare tali violazioni. A. Sagl avrebbe del resto indicato i documenti da escludere dalla trasmissione alle autorità estere, giacché certamente privi di rilevanza po- tenziale per il procedimento estero, senza successo. Il MPC, che non si sarebbe confrontato con le relative puntuali e dettagliate motivazioni delle ricorrenti, sa- rebbe finanche venuto meno al suo obbligo di motivazione della decisione im- pugnata. In via subordinata, esse chiedono che tali documenti vengano in ogni caso estromessi dagli atti oggetto della decisione impugnata.
E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione permette altresì di evitare che l’autorità estera sia se del caso costretta a ricorrere all’inoltro di rogatorie complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente in- tralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esau- stività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e po- tenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del
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Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 con- sid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 4.2 In concreto, visti il ruolo che E. e F. avrebbero avuto nei fatti oggetto d’inchiesta, la riconducibilità di B. Sagl ad entrambi gli imputati, la natura dei reati in esame e la giurisprudenza applicabile in materia (v. supra consid. 4.1), tutta la docu- mentazione litigiosa è potenzialmente utile e va trasmessa all’autorità rogante, affinché quest’ultima possa ricostruire e acclarare con la necessaria comple- tezza il ruolo degli imputati e dei loro vettori societari nei fatti oggetto d’inchiesta. In questo senso, non può essere che respinta anche la richiesta subordinata di estromettere alcuni atti da trasmettere in Italia. L’autorità rogante ha del resto riportato in rogatoria un estratto di una conversazione telefonica intercorsa tra C. e F. nel corso della quale il primo sollecita il secondo “a rilevare la società G. srl per trasferirla in Svizzera, col chiaro scopo di aggirare l’interdittiva antimafia che l’aveva colpita, evitare che la società venisse sottratta al controllo della fa- miglia mafiosa e farla operare in un Paese dove sarebbe stata al riparo da even- tuali azioni giudiziarie” (rogatoria, pag. 3 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). A queste condizioni non si vede come si possa negare l’utilità potenziale della documentazione in questione. Per tacere del fatto che alla selezione della do- cumentazione hanno partecipato funzionari esteri, ciò che ha permesso di cali- brare al meglio la cernita e di limitare la documentazione oggetto di trasmis- sione. Il MPC ha del resto sufficientemente motivato la propria decisione, ciò che ha permesso alle ricorrenti di contestarla con cognizione di causa, precisato che l'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclu- sione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci- sive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documentazione. In de- finitiva, la trasmissione di quest'ultima è stata dovutamente motivata, rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca indiscriminata di mezzi di prova.
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E. 5 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia è fissata a fr. 6'000.– a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 10 marzo 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Miriam Forni e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A. SAGL
2. B. SAGL
rappresentate entrambe dall'avv. Elio Brunetti, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.195-196
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Fatti: A. Il 22 marzo 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento, Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’am- bito di un procedimento penale a carico di C. e altri per titolo di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis CP/I), detenzione di armi e munizioni (art. 2, 4 e 7 L. 895/1967), riciclaggio (art. 648 bis CP/I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP/I) tramite società utilizzate per fatture false o crediti d’imposta fittizi (art. 2 e 3 D.lgs 74/200). In sostanza, secondo le autorità italiane, “iI procedimento criminale trae origine dall'analisi di una serie di dati riscontrati nella provincia di Bolzano, che intrecciavano soggetti calabresi provenienti dalla medesima area geografica. Le attività tecniche, realizzate dall'aprile 2022 principalmente nei confronti dell'indagato C., avrebbero consentito di riscontrare la sua appartenenza alla cosca `ndranghetista D., con riferimenti a progetti imprenditoriali di natura crimi- nale, sia in provincia di Bolzano che in altre regioni italiane (Lombardia, Ve- neto, Emilia Romagna, Lazio e Calabria), strumentali alla commissione di reati lucrogenetici cui gli indagati si dedicherebbero anche al fine di arricchire I'organizzazione mafiosa di riferimento. La natura delle condotte sarebbe da ricondurre prettamente all'ambito societario, il tutto reso possibile grazie a teste di legno e prestanomi nullatenenti, oltre che con il coinvolgimento di figure professionali abilitate, i quali avrebbero sfruttato strumenti fiscali al fine di consentire all'organizzazione di drenare ingenti somme di denaro dall'eco- nomia reale verso le casse della struttura criminale” (rogatoria, pag. 2, in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Le autorità italiane postulano, tra l’altro, la perquisizione di svariate società, fra queste la B. Sagl (v. ibidem, pag. 5 e seg.).
B. Mediante decisione del 24 marzo 2025, il MPC, autorità al quale l’Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, ordinando la perquisizione in questione in presenza di funzionari esteri (v. rubriche 4 e 6 incarto MPC).
C. In data 25 marzo 2025 è avvenuta la perquisizione della sede della A. Sagl, domicilio di svariate società oggetto della rogatoria, fra cui la B. Sagl, misura sfociata nella messa al sicuro di diversa documentazione (v. rubrica 6 incarto MPC).
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D. Con decisione di chiusura del 7 novembre 2025, il MPC ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane di svariata documentazione raccolta presso A. Sagl (v. act. 1.1).
E. Il 9 dicembre 2025, A. Sagl e B. Sagl hanno interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa e la reiezione della rogatoria; a titolo subordinato, l’estromissione di determinati documenti da riconsegnare alle ricorrenti (v. act. 1, pag. 17 e seg.).
F. Con osservazioni del 12 gennaio 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7). Con risposta del medesimo giorno, il MPC ha anch’esso chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 8).
G. Con replica del 26 gennaio 2026, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 12), le ricorrenti hanno ribadito le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per
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la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione a ricorrere del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e diret- tamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di pro- tezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21
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cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è documentazione ban- caria: in questo caso il titolare dei conti in questione è legittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.6.3 In concreto, nella misura in cui la documentazione litigiosa è frutto della perqui- sizione a Lugano di spazi di cui A. Sagl è locataria, la legittimazione di quest’ul- tima è data. Questa va parimenti riconosciuta a B. Sagl, dato che tra gli atti sequestrati vi è anche documentazione concernente conti bancari a lei intestati.
2. Le ricorrenti lamentano anzitutto la violazione del diritto di essere sentite, nella misura in cui B. Sagl non avrebbe potuto partecipare in maniera effettiva alla cernita della documentazione litigiosa.
2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
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internationale ne matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 572). Esso è di natura for- male (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di- ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtli- chen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 non- ché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 572).
Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si oppor- rebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla ne- cessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indiscriminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155). Que- sto compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un even- tuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e l’art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Que- sto affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro di- ritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskom- mentar VwVG, 3a ediz. 2023, n. 55 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 590, 905-906; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
2.2 In concreto, si rileva che entrambe le ricorrenti, per il tramite del loro medesimo legale, hanno avuto accesso alla documentazione litigiosa prima dell’emana- zione della decisione di chiusura impugnata, potendosi quindi esprimere sulla prevista trasmissione di atti all’estero (v. scritto dell’avv. Brunetti del 20 maggio
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2025, in rubrica 14 incarto MPC). Nella decisione in questione, il MPC ha inoltre preso posizione sulle considerazioni avanzate da entrambe le ricorrenti, respin- gendole. La censura va pertanto respinta.
3. Le ricorrenti sostengono inoltre che l’esposizione dei fatti contenuto nella roga- toria, sempre con riferimento alla B. Sagl, non adempirebbe le esigenze minime legali: essa sarebbe generica, carente e lacunosa, per cui la domanda di assi- stenza giudiziaria sarebbe da respingere.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
3.2 Nella fattispecie, richiamato quanto già espresso in precedenza (v. supra lett. A), la rogatoria illustra in maniera sufficiente i fatti oggetto d’indagine all’estero. Con riferimento alla Svizzera, essa ipotizza l’esistenza nel nostro Paese di ele- menti probatori nei confronti degli indagati E. e F., descrivendo il loro ruolo all’in- terno del sodalizio criminale e i loro contatti con la Svizzera (v. rogatoria, pag. 3 e seg., in rubrica 1 incarto MPC), fatti riportati nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 2 e seg.). Entrambi imprenditori, essi avrebbero agevolato l’asso- ciazione mafiosa attraverso la realizzazione di operazioni illecite utilizzando so- cietà a loro riconducibili. Tra queste figurerebbe proprio B. Sagl, la quale è so- spettata di “attività delittuose connesse al riciclaggio di denaro, frode fiscale e costituzione di trust e/o società anonime da utilizzare in maniera strumentale per l’acquisto e la gestione di società italiane ed estere” (ibidem, pag. 4 e seg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il
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motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere l’acquisizione e la trasmis- sione di tutte le informazioni relative a B. Sagl, società potenzialmente utilizzata a scopi illeciti, domiciliata presso A. Sagl. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione raccolta in Svizzera a permettere all'autorità estera di progredire nella sua atti- vità investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico degli indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.
4. Le insorgenti affermano infine che la decisione tutelerebbe un evidente caso di ricerca esplorativa e indiscriminata di prove che violerebbe crassamente il prin- cipio della proporzionalità, sconfinando finanche in un’operazione di fishing ex- pedition, nella misura in cui l’autorità estera non avrebbe circostanziato il ben- ché minimo indizio a carico delle ricorrenti. Nemmeno la presenza di funzionari esteri al momento dell’esecuzione della perquisizione avrebbe permesso di sa- nare tali violazioni. A. Sagl avrebbe del resto indicato i documenti da escludere dalla trasmissione alle autorità estere, giacché certamente privi di rilevanza po- tenziale per il procedimento estero, senza successo. Il MPC, che non si sarebbe confrontato con le relative puntuali e dettagliate motivazioni delle ricorrenti, sa- rebbe finanche venuto meno al suo obbligo di motivazione della decisione im- pugnata. In via subordinata, esse chiedono che tali documenti vengano in ogni caso estromessi dagli atti oggetto della decisione impugnata.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione permette altresì di evitare che l’autorità estera sia se del caso costretta a ricorrere all’inoltro di rogatorie complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente in- tralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esau- stività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e po- tenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del
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Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 con- sid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
4.2 In concreto, visti il ruolo che E. e F. avrebbero avuto nei fatti oggetto d’inchiesta, la riconducibilità di B. Sagl ad entrambi gli imputati, la natura dei reati in esame e la giurisprudenza applicabile in materia (v. supra consid. 4.1), tutta la docu- mentazione litigiosa è potenzialmente utile e va trasmessa all’autorità rogante, affinché quest’ultima possa ricostruire e acclarare con la necessaria comple- tezza il ruolo degli imputati e dei loro vettori societari nei fatti oggetto d’inchiesta. In questo senso, non può essere che respinta anche la richiesta subordinata di estromettere alcuni atti da trasmettere in Italia. L’autorità rogante ha del resto riportato in rogatoria un estratto di una conversazione telefonica intercorsa tra C. e F. nel corso della quale il primo sollecita il secondo “a rilevare la società G. srl per trasferirla in Svizzera, col chiaro scopo di aggirare l’interdittiva antimafia che l’aveva colpita, evitare che la società venisse sottratta al controllo della fa- miglia mafiosa e farla operare in un Paese dove sarebbe stata al riparo da even- tuali azioni giudiziarie” (rogatoria, pag. 3 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). A queste condizioni non si vede come si possa negare l’utilità potenziale della documentazione in questione. Per tacere del fatto che alla selezione della do- cumentazione hanno partecipato funzionari esteri, ciò che ha permesso di cali- brare al meglio la cernita e di limitare la documentazione oggetto di trasmis- sione. Il MPC ha del resto sufficientemente motivato la propria decisione, ciò che ha permesso alle ricorrenti di contestarla con cognizione di causa, precisato che l'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclu- sione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci- sive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documentazione. In de- finitiva, la trasmissione di quest'ultima è stata dovutamente motivata, rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca indiscriminata di mezzi di prova.
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5. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 6'000.– a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 11 marzo 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).