Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 31 luglio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office; in seguito: EPPO), sede di Venezia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di C., D., E. e altri per associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclag- gio (art. 648 bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 CP/I) e truffa (art. 640 bis CP/I). In sostanza, agli indagati viene contestato di aver costituito un’associa- zione a delinquere “avente come scopo la commissione di più reati di truffa ai danni dell’Unione Europea e/o ai danni dello Stato, creando artificiosamente (in particolare attraverso la produzione di bilanci societari falsi) le condizioni di ac- cesso ai finanziamenti agevolati ed in parte a fondo perduto concessi da SIMEST nell’ambito del PNRR (…), nonché di truffe legate ai crediti fiscali rela- tivi a lavori edili (…) Le indagini hanno provato che gli associati hanno riciclato il profitto dei reati di truffa su conti esteri“ (act. 1.4, pag. 2 e seg.). Destinataria di valori patrimoniali derivanti dalle truffe in questione sarebbe anche la A. SA con sede a Mendrisio, già amministrata da E. (v. ibidem, pag. 6).
Con la sua rogatoria, l’autorità estera postula, tra l’altro, l’acquisizione di tutta la documentazione relativa al conto IBAN n. 1 riconducibile ad A. SA nonché di “una visura camerale ed ogni altro elemento riferibile alla società A. SA” (ibidem, pag. 8).
B. Mediante decisione del 1° ottobre 2024, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità europea, precisando che le misure di esecuzione sareb- bero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.5).
C. In data 2 ottobre 2024, il MPC ha ordinato alla banca F. di produrre la docu- mentazione riguardante la relazione oggetto della rogatoria (v. act. 1.6).
D. Il 22 ottobre 2024, il MPC ha ordinato all’Ispettorato fiscale del Cantone Ticino (in seguito: Ispettorato fiscale) la produzione di una copia delle dichiarazioni d’imposta e delle decisioni di tassazione per gli anni 2017-2023 riguardanti A. SA (v. act. 1.7). Lo stesso giorno esso ha ordinato all’Ufficio del registro di com- mercio del Cantone Ticino (in seguito: Registro di commercio) la produzione del dossier completo concernente A. SA (v. act. 1.8)
E. Ottenuto quanto richiesto, il MPC, con tre decisioni di chiusura del 5 febbraio 2025, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante: di svariata
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documentazione concernente la relazione n. 1 intestata ad A. SA presso la banca F. (v. act. 1.1); delle dichiarazioni fiscali e delle decisioni di tassazione riguardanti A. SA per gli anni 2017-2022 (v. act. 1.2); del dossier completo del Registro di commercio inerente alla A. SA (v. act. 1.3).
F. Il 10 marzo 2025, A. SA è insorta contro le suddette decisioni di chiusura, uni- tamente alle altre decisioni incidentali anteriori, postulando, in via principale, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle stesse; in via subordinata, il parziale accoglimento del gravame e l’annullamento dei “decreti di acquisizione e sequestro dei documenti fiscali e societari” (act. 1, pag. 12).
G. Con scritti del 16 risp. del 23 aprile 2025, trasmessi alla ricorrente per cono- scenza (v. act. 11), l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MPC hanno entrambi proposto la reiezione del ricorso (v. act. 8 e 9).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Procura europea e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Ordinanza sulla cooperazione con la Pro- cura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).
E. 1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia
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penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).
E. 1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere della ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
E. 1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti
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senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (v. TPF 2020 180 con- sid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è le- gittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.6.3 In concreto, intestataria della relazione bancaria n. 1 presso la banca F., la ri- corrente è legittimata a contestare la trasmissione della relativa documenta- zione. La medesima conclusione vale per quanto riguarda la consegna della documentazione fiscale e societaria, nella misura in cui questa contiene anche documentazione relativa a conti di cui la ricorrente è titolare.
E. 2 La ricorrente sostiene che le decisioni impugnate violino il principio della pro- porzionalità. Innanzitutto, le decisioni incidentali mediante le quali è stata ordi- nata l’acquisizione della documentazione fiscale e societaria non poggerebbero su nessuna decisione di entrata nel merito, documentazione che non sarebbe neppure stata richiesta dall’autorità rogante. Non essendo la stessa pertinente rispetto alla domanda di assistenza e contenendo informazioni riguardanti la sfera riservata anche di terzi estranei alla rogatoria, le relative decisioni inciden- tali e di chiusura andrebbero annullate. Essa afferma inoltre che la documenta- zione litigiosa non sarebbe pertinente per le indagini estere, nella misura in cui l’imputato E. sarebbe stato amministratore della ricorrente in un periodo ante- cedente ai fatti oggetto del procedimento estero. Dilatare temporalmente la ri- cerca di documentazione costituirebbe una fishing expedition. Per quanto ri- guarda la documentazione bancaria, il conto litigioso sarebbe stato aperto due anni prima l’inizio dei fatti oggetto d’indagine, momento in cui E. non sarebbe più stato amministratore della ricorrente. Quest’ultima non avrebbe nulla a che vedere con il procedimento estero e non vi sarebbero elementi per affermare che i suoi valori patrimoniali siano di origine delittuosa. La documentazione in questione conterrebbe dati e informazioni concernenti società terze, tutti forni- tori o clienti della ricorrente estranei al procedimento estero e la cui sfera se- greta andrebbe protetta. Per quanto concerne l’estratto societario, questo sa- rebbe pubblico e già in possesso della Procura europea. I restanti atti societari non sarebbero invece stati richiesti da quest’ultima. Basterebbe trasmettere l’estratto del registro di commercio, essendo il resto inutile per le indagini. Per quanto riguarda la documentazione fiscale, questa non conterrebbe nessun ele- mento per asserire che la ricorrente abbia preso parte al meccanismo fraudo- lento descritto nella rogatoria e sarebbe inutile. Vi sarebbe anzi il rischio che la Guardia di finanza italiana utilizzi la stessa per indagini fiscali. Nella motivazione delle decisioni impugnate, il MPC non avrebbe del resto tenuto conto del fatto che la documentazione litigiosa conterrebbe dati identificativi di clienti, fornitori
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o partner commerciali della ricorrente che andrebbero protetti in quanto estranei alla rogatoria.
E. 2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sen- tenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferi- menti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verifi- care essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo pre- sente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove in- criminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera
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documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 con- sid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'ese- cuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli ele- menti da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissi- bile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e
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precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
E. 2.2 In concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tutta la docu- mentazione bancaria, fiscale e societaria oggetto delle decisioni impugnate pre- senta senza dubbio un’utilità potenziale per le indagini estere (v. infra consid. 2.2.1-2.2.3). Occorre innanzitutto premettere che l’imputato E., residente in Svizzera, è stato amministratore della ricorrente, funzione ricoperta ora dalla moglie G. (v. act. 1.4, pag. 6). La rogatoria indica E. quale “partecipe all’asso- ciazione per delinquere con entrature in H., con il ruolo di facilitatore dell’acco- glimento delle istanze di finanziamento e riciclatore di somme provento dei reati di truffa attraverso la società A. SA” (ibidem, pag. 4).
E. 2.2.1 Per quanto riguarda la documentazione bancaria, va constatato che sul conto litigioso sono stati trasferiti, tra febbraio e agosto 2022, svariati importi, prove- nienti da società implicate nei fatti oggetto d’indagine all’estero, per un importo complessivo di EUR 484'421.–. Il MPC ha del resto menzionato nella sua deci- sione di chiusura tutta una serie di operazioni avvenute sul conto che hanno coinvolto E. e svariate società italiane che meritano senz’altro approfondimenti da parte dell’autorità rogante (v. act. 1.1, pag. 6 e segg.).
E. 2.2.2 Per quanto concerne la documentazione fiscale, considerato che l’autorità ro- gante ha chiesto di “acquisire una visura camerale ed ogni altro elemento rife- ribile” alla ricorrente (v. act. 1.4, pag. 8), essa presenta senz’altro un’utilità po- tenziale per il procedimento estero. Come rilevato dal MPC, tale documenta- zione permetterà alle autorità inquirenti europee di avere una visione completa e più chiara sulla situazione patrimoniale e sull’attività della ricorrente, segna- tamente in relazione ai presunti atti di riciclaggio ipotizzati, potendo verificare se sono intervenute modifiche particolari nel corso degli anni nonché determi- nare se la stessa ha avuto un’attività commerciale effettiva oppure se ha funto piuttosto da società bucalettere finalizzata all’occultamento di denaro di origine criminale.
E. 2.2.3 Per quanto attiene, infine, alla documentazione societaria, acquisita presso il Registro di commercio, il MPC afferma che essa permetterà “all’autorità estera di identificare come gli organi interni di A. SA sono organizzati, chi deteneva e detiene le quote sociali, chi ha potere decisionale e il controllo sulla società e le modifiche intervenute nel corso degli anni, se la società ha un’attività commer- ciale effettiva oppure se funge essenzialmente da società buca lettere allo scopo di occultare l’origine del denaro” (act. 1.3, pag. 5), considerazioni che non prestano il fianco a critiche, a prescindere dal fatto che si tratta di un documento pubblico di cui la Procura europea sarebbe già in possesso.
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E. 2.2.4 In definitiva, alla luce della natura finanziaria dei reati contestati all’estero e della giurisprudenza applicabile in materia (v. supra consid. 2.1), tutta la documenta- zione litigiosa è potenzialmente utile e va trasmessa alla Procura europea, af- finché quest’ultima possa ricostruire e acclarare con la necessaria completezza il ruolo della società in questione nei fatti oggetto d’inchiesta. Il MPC non ha quindi statuito ultra petita risp. in maniera sproporzionata come sostenuto dalla ricorrente. Si rileva inoltre che la protezione di terze persone toccate dalle mi- sure non può chiaramente prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia pos- sibile (sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.4 del 5 maggio 2017 con- sid. 3.4), anche perché la documentazione raccolta potrebbe far emergere l’esi- stenza di altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti esteri implicate nella vicenda. In altre parole, il diritto alla riservatezza di terzi non prevale manifestamente sulle esigenze dell'inchiesta penale. Il fatto che il MPC non si sia espresso in proposito non costituisce una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, visto che l’autorità di esecuzione può limitare le sue motivazioni alle questioni decisive per l’esito della causa, in casu l’utilità potenziale della documentazione e la proporzionalità delle misure adottate (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale condotta dalla Procura europea e l’agire della ricorrente, la quale, va ribadito, era amministrata da uno dei principali in- dagati, prima che la sua amministrazione venisse affidata alla di lui moglie. Non da ultimo, avendo il MPC, nelle tre decisioni impugnate, correttamente rinviato al principio della specialità, anche sotto questo profilo non si ravvede nessun tipo di criticità.
E. 3 In conclusione, il ricorso va respinto e le decisioni impugnate vanno confermate.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 8'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 8'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’8 luglio 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, c/o B. Sagl,
rappresentata dall'avv. Rosa Maria Cappa,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.32-34
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Fatti: A. Il 31 luglio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office; in seguito: EPPO), sede di Venezia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di C., D., E. e altri per associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclag- gio (art. 648 bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 CP/I) e truffa (art. 640 bis CP/I). In sostanza, agli indagati viene contestato di aver costituito un’associa- zione a delinquere “avente come scopo la commissione di più reati di truffa ai danni dell’Unione Europea e/o ai danni dello Stato, creando artificiosamente (in particolare attraverso la produzione di bilanci societari falsi) le condizioni di ac- cesso ai finanziamenti agevolati ed in parte a fondo perduto concessi da SIMEST nell’ambito del PNRR (…), nonché di truffe legate ai crediti fiscali rela- tivi a lavori edili (…) Le indagini hanno provato che gli associati hanno riciclato il profitto dei reati di truffa su conti esteri“ (act. 1.4, pag. 2 e seg.). Destinataria di valori patrimoniali derivanti dalle truffe in questione sarebbe anche la A. SA con sede a Mendrisio, già amministrata da E. (v. ibidem, pag. 6).
Con la sua rogatoria, l’autorità estera postula, tra l’altro, l’acquisizione di tutta la documentazione relativa al conto IBAN n. 1 riconducibile ad A. SA nonché di “una visura camerale ed ogni altro elemento riferibile alla società A. SA” (ibidem, pag. 8).
B. Mediante decisione del 1° ottobre 2024, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità europea, precisando che le misure di esecuzione sareb- bero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.5).
C. In data 2 ottobre 2024, il MPC ha ordinato alla banca F. di produrre la docu- mentazione riguardante la relazione oggetto della rogatoria (v. act. 1.6).
D. Il 22 ottobre 2024, il MPC ha ordinato all’Ispettorato fiscale del Cantone Ticino (in seguito: Ispettorato fiscale) la produzione di una copia delle dichiarazioni d’imposta e delle decisioni di tassazione per gli anni 2017-2023 riguardanti A. SA (v. act. 1.7). Lo stesso giorno esso ha ordinato all’Ufficio del registro di com- mercio del Cantone Ticino (in seguito: Registro di commercio) la produzione del dossier completo concernente A. SA (v. act. 1.8)
E. Ottenuto quanto richiesto, il MPC, con tre decisioni di chiusura del 5 febbraio 2025, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante: di svariata
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documentazione concernente la relazione n. 1 intestata ad A. SA presso la banca F. (v. act. 1.1); delle dichiarazioni fiscali e delle decisioni di tassazione riguardanti A. SA per gli anni 2017-2022 (v. act. 1.2); del dossier completo del Registro di commercio inerente alla A. SA (v. act. 1.3).
F. Il 10 marzo 2025, A. SA è insorta contro le suddette decisioni di chiusura, uni- tamente alle altre decisioni incidentali anteriori, postulando, in via principale, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle stesse; in via subordinata, il parziale accoglimento del gravame e l’annullamento dei “decreti di acquisizione e sequestro dei documenti fiscali e societari” (act. 1, pag. 12).
G. Con scritti del 16 risp. del 23 aprile 2025, trasmessi alla ricorrente per cono- scenza (v. act. 11), l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MPC hanno entrambi proposto la reiezione del ricorso (v. act. 8 e 9).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Procura europea e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Ordinanza sulla cooperazione con la Pro- cura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).
1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia
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penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).
1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere della ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti
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senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (v. TPF 2020 180 con- sid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è le- gittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.6.3 In concreto, intestataria della relazione bancaria n. 1 presso la banca F., la ri- corrente è legittimata a contestare la trasmissione della relativa documenta- zione. La medesima conclusione vale per quanto riguarda la consegna della documentazione fiscale e societaria, nella misura in cui questa contiene anche documentazione relativa a conti di cui la ricorrente è titolare.
2. La ricorrente sostiene che le decisioni impugnate violino il principio della pro- porzionalità. Innanzitutto, le decisioni incidentali mediante le quali è stata ordi- nata l’acquisizione della documentazione fiscale e societaria non poggerebbero su nessuna decisione di entrata nel merito, documentazione che non sarebbe neppure stata richiesta dall’autorità rogante. Non essendo la stessa pertinente rispetto alla domanda di assistenza e contenendo informazioni riguardanti la sfera riservata anche di terzi estranei alla rogatoria, le relative decisioni inciden- tali e di chiusura andrebbero annullate. Essa afferma inoltre che la documenta- zione litigiosa non sarebbe pertinente per le indagini estere, nella misura in cui l’imputato E. sarebbe stato amministratore della ricorrente in un periodo ante- cedente ai fatti oggetto del procedimento estero. Dilatare temporalmente la ri- cerca di documentazione costituirebbe una fishing expedition. Per quanto ri- guarda la documentazione bancaria, il conto litigioso sarebbe stato aperto due anni prima l’inizio dei fatti oggetto d’indagine, momento in cui E. non sarebbe più stato amministratore della ricorrente. Quest’ultima non avrebbe nulla a che vedere con il procedimento estero e non vi sarebbero elementi per affermare che i suoi valori patrimoniali siano di origine delittuosa. La documentazione in questione conterrebbe dati e informazioni concernenti società terze, tutti forni- tori o clienti della ricorrente estranei al procedimento estero e la cui sfera se- greta andrebbe protetta. Per quanto concerne l’estratto societario, questo sa- rebbe pubblico e già in possesso della Procura europea. I restanti atti societari non sarebbero invece stati richiesti da quest’ultima. Basterebbe trasmettere l’estratto del registro di commercio, essendo il resto inutile per le indagini. Per quanto riguarda la documentazione fiscale, questa non conterrebbe nessun ele- mento per asserire che la ricorrente abbia preso parte al meccanismo fraudo- lento descritto nella rogatoria e sarebbe inutile. Vi sarebbe anzi il rischio che la Guardia di finanza italiana utilizzi la stessa per indagini fiscali. Nella motivazione delle decisioni impugnate, il MPC non avrebbe del resto tenuto conto del fatto che la documentazione litigiosa conterrebbe dati identificativi di clienti, fornitori
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o partner commerciali della ricorrente che andrebbero protetti in quanto estranei alla rogatoria.
2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sen- tenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferi- menti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verifi- care essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo pre- sente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove in- criminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera
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documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 con- sid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'ese- cuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli ele- menti da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissi- bile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e
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precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
2.2 In concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tutta la docu- mentazione bancaria, fiscale e societaria oggetto delle decisioni impugnate pre- senta senza dubbio un’utilità potenziale per le indagini estere (v. infra consid. 2.2.1-2.2.3). Occorre innanzitutto premettere che l’imputato E., residente in Svizzera, è stato amministratore della ricorrente, funzione ricoperta ora dalla moglie G. (v. act. 1.4, pag. 6). La rogatoria indica E. quale “partecipe all’asso- ciazione per delinquere con entrature in H., con il ruolo di facilitatore dell’acco- glimento delle istanze di finanziamento e riciclatore di somme provento dei reati di truffa attraverso la società A. SA” (ibidem, pag. 4).
2.2.1 Per quanto riguarda la documentazione bancaria, va constatato che sul conto litigioso sono stati trasferiti, tra febbraio e agosto 2022, svariati importi, prove- nienti da società implicate nei fatti oggetto d’indagine all’estero, per un importo complessivo di EUR 484'421.–. Il MPC ha del resto menzionato nella sua deci- sione di chiusura tutta una serie di operazioni avvenute sul conto che hanno coinvolto E. e svariate società italiane che meritano senz’altro approfondimenti da parte dell’autorità rogante (v. act. 1.1, pag. 6 e segg.).
2.2.2 Per quanto concerne la documentazione fiscale, considerato che l’autorità ro- gante ha chiesto di “acquisire una visura camerale ed ogni altro elemento rife- ribile” alla ricorrente (v. act. 1.4, pag. 8), essa presenta senz’altro un’utilità po- tenziale per il procedimento estero. Come rilevato dal MPC, tale documenta- zione permetterà alle autorità inquirenti europee di avere una visione completa e più chiara sulla situazione patrimoniale e sull’attività della ricorrente, segna- tamente in relazione ai presunti atti di riciclaggio ipotizzati, potendo verificare se sono intervenute modifiche particolari nel corso degli anni nonché determi- nare se la stessa ha avuto un’attività commerciale effettiva oppure se ha funto piuttosto da società bucalettere finalizzata all’occultamento di denaro di origine criminale.
2.2.3 Per quanto attiene, infine, alla documentazione societaria, acquisita presso il Registro di commercio, il MPC afferma che essa permetterà “all’autorità estera di identificare come gli organi interni di A. SA sono organizzati, chi deteneva e detiene le quote sociali, chi ha potere decisionale e il controllo sulla società e le modifiche intervenute nel corso degli anni, se la società ha un’attività commer- ciale effettiva oppure se funge essenzialmente da società buca lettere allo scopo di occultare l’origine del denaro” (act. 1.3, pag. 5), considerazioni che non prestano il fianco a critiche, a prescindere dal fatto che si tratta di un documento pubblico di cui la Procura europea sarebbe già in possesso.
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2.2.4 In definitiva, alla luce della natura finanziaria dei reati contestati all’estero e della giurisprudenza applicabile in materia (v. supra consid. 2.1), tutta la documenta- zione litigiosa è potenzialmente utile e va trasmessa alla Procura europea, af- finché quest’ultima possa ricostruire e acclarare con la necessaria completezza il ruolo della società in questione nei fatti oggetto d’inchiesta. Il MPC non ha quindi statuito ultra petita risp. in maniera sproporzionata come sostenuto dalla ricorrente. Si rileva inoltre che la protezione di terze persone toccate dalle mi- sure non può chiaramente prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia pos- sibile (sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.4 del 5 maggio 2017 con- sid. 3.4), anche perché la documentazione raccolta potrebbe far emergere l’esi- stenza di altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti esteri implicate nella vicenda. In altre parole, il diritto alla riservatezza di terzi non prevale manifestamente sulle esigenze dell'inchiesta penale. Il fatto che il MPC non si sia espresso in proposito non costituisce una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, visto che l’autorità di esecuzione può limitare le sue motivazioni alle questioni decisive per l’esito della causa, in casu l’utilità potenziale della documentazione e la proporzionalità delle misure adottate (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale condotta dalla Procura europea e l’agire della ricorrente, la quale, va ribadito, era amministrata da uno dei principali in- dagati, prima che la sua amministrazione venisse affidata alla di lui moglie. Non da ultimo, avendo il MPC, nelle tre decisioni impugnate, correttamente rinviato al principio della specialità, anche sotto questo profilo non si ravvede nessun tipo di criticità.
3. In conclusione, il ricorso va respinto e le decisioni impugnate vanno confermate.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 8'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 9 luglio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Rosa Maria Cappa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).