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1C 400/2025

Bundesgericht · 2025-07-25 · Italiano CH
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea; consegna di mezzi di prova | Assistenza giudiziaria e estradizione

Sachverhalt

A. Il 31 luglio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor's Office), sede di Venezia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altri per associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa. In sostanza, agli indagati viene contestato di aver costituito un'associazione a delinquere avente come scopo la commissione di più reati di truffa ai danni dell'Unione Europea e/o ai danni dello Stato, creando artificiosamente, in particolare attraverso la produzione di bilanci societari falsi, condizioni di accesso a determinati finanziamenti agevolati, nonché di truffe legate ai crediti fiscali relativi a lavori edili. Il profitto dei reati di truffa sarebbe confluito su conti esteri, tra i quali quello di A.________ SA, con sede a Mendrisio, già amministrata dall'indagato B.________. L'autorità estera postula, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione relativa a un conto riconducibile a A.________ SA nonché di "una visura camerale" ed ogni altro elemento riferibile a questa società. B. Mediante decisione del 1° ottobre 2024, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), al quale I'Ufficio federale di giustizia ha delegato I'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda estera, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate. Il 2 ottobre 2024, il MPC ha ordinato alla banca C.________ di produrre la documentazione riguardante il conto oggetto della rogatoria. Il 22 ottobre 2024, il MPC ha ordinato all'lspettorato fiscale del Cantone Ticino di produrre una copia delle dichiarazioni d'imposta e delle decisioni di tassazione per gli anni 2017-2023 riguardanti A.________ SA. Lo stesso giorno ha ordinato all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino di produrre l'incarto completo concernente A.________ SA. C. Con tre decisioni di chiusura del 5 febbraio 2025, il MPC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione bancaria intestata ad A.________ SA, delle sue dichiarazioni e tassazioni fiscali del 2017-2022 e dell'incarto completo del Registro di commercio. Adita da A.________ SA, con decisione dell'8 luglio 2025 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. D. Avverso questa sentenza A.________ SA presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la sentenza impugnata, in via subordinata, di annullarla nella misura in cui respinge la richiesta di annullare i decreti del MPC del 22 ottobre 2024 di acquisizione e sequestro dei suoi documenti fiscali e commerciali come pure le relative decisioni di chiusura del 5 febbraio 2025. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2).

E. 1.2 L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante ( art. 109 cpv. 1 LTF ); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1 Riguardo alle condizioni dell' art. 84 cpv. 2 LTF , la ricorrente adduce una violazione procedurale che influirebbe sul suo diritto di essere sentita (al riguardo vedi DTF 145 IV 99 consid. 1.4), osservando che tale lesione sarebbe verosimile e l'irregolarità procedurale grave. Sostiene che le decisioni incidentali del 22 ottobre 2024 del MPC, concernenti gli ordini di edizione della documentazione fiscale e del Registro di commercio, non si fonderebbero su una corrispondente decisione di entrata nel merito.

E. 2.2 La critica, speciosa, non regge. Con decisione di entrata nel merito del 1° ottobre 2024 ai sensi dell' art. 80a AIMP (RS 351.1; cfr. MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 7 ad art. 80a), il MPC ha accolto la rogatoria estera sottolineando esplicitamente che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate. Ciò che è avvenuto il 22 ottobre 2024 quando il MPC ha ordinato all'Ispettorato fiscale e al Registro di commercio di produrre i contestati documenti. Certo sarebbe stato preferibile se il MPC avesse espressamente richiamato la decisione di entrata nel merito nelle due decisioni di esecuzione. Per la ricorrente era nondimeno ovvio ch'esse si fondavano, implicitamente, sulla decisione di entrata nel merito, che le preannunciava. La censura non giustifica quindi, eccezionalmente, l'intervento del Tribunale federale.

E. 2.3 D'altra parte, l'autorità estera ha chiesto di trasmetterle, oltre alla documentazione del conto bancario, "una misura camerale ed ogni altro elemento riferibile alla società A.________ SA". La CRP non ha quindi agito ultra petita, ma ha interpretato la commissione rogatoria certo in maniera ampia ma conformemente al senso che ragionevolmente le si può attribuire ( DTF 121 II 241 consid. 3a-c). Ha pertanto acquisito documenti possibilmente utili per fare progredire le indagini estere, anche se non espressamente indicati nella rogatoria. Essa ha spiegato perché la documentazione fiscale è idonea per fornire una visione completa e più chiara sulla situazione patrimoniale e sull'attività della ricorrente in relazione ai presunti atti di riciclaggio, sottolineando a ragione che l'imputato B.________ è stato amministratore della ricorrente, funzione ora ricoperta dalla di lui moglie. La trasmissione della documentazione societaria acquisita presso il Registro di commercio, documento pubblico che parrebbe peraltro già essere in possesso della Procura europea, potrebbe permetterle di identificare gli organi interni della ricorrente e valutare se la società ha un'attività commerciale effettiva o se funge soltanto da società bucalettere allo scopo di occultare l'origine del denaro. Questa applicazione concreta del principio dell'utilità potenziale dei mezzi di prova, non costituisce un caso di principio. Del resto, con le sue critiche mosse all'ordinata trasmissione dei documenti fiscali e commerciali, compiutamente motivata ( DTF 149 V 156 consid. 6.1 e rinvii), la ricorrente non fa valere e non dimostra che, interpretando in maniera estesa la rogatoria e applicando, peraltro correttamente, il principio dell'utilità potenziale dei mezzi di prova acquisiti, la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi. Infine, nella misura in cui il ricorso è presentato a tutela di diritti di terzi, segnatamente clienti, fornitori o partner commerciali della ricorrente, esso è inammissibile ( DTF 126 II 258 consid. 2d in fine).

E. 3 Non essendo stato dimostrato che si sarebbe in presenza di un caso di principio, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. Losanna, 25 luglio 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 25.07.2025 1C 400/2025 (1C_400/2025) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 25.07.2025 1C 400/2025 (1C_400/2025) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 25.07.2025 1C 400/2025 (1C_400/2025)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea; consegna di mezzi di prova | Assistenza giudiziaria e estradizione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_400/2025 Sentenza del 25 luglio 2025 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Chaix, Merz, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________ SA, patrocinata dall'avv. Rosa Maria Cappa, ricorrente, contro Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna. Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea; consegna di mezzi di prova, ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2025.32-34). Fatti: A. Il 31 luglio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor's Office), sede di Venezia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altri per associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa. In sostanza, agli indagati viene contestato di aver costituito un'associazione a delinquere avente come scopo la commissione di più reati di truffa ai danni dell'Unione Europea e/o ai danni dello Stato, creando artificiosamente, in particolare attraverso la produzione di bilanci societari falsi, condizioni di accesso a determinati finanziamenti agevolati, nonché di truffe legate ai crediti fiscali relativi a lavori edili. Il profitto dei reati di truffa sarebbe confluito su conti esteri, tra i quali quello di A.________ SA, con sede a Mendrisio, già amministrata dall'indagato B.________. L'autorità estera postula, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione relativa a un conto riconducibile a A.________ SA nonché di "una visura camerale" ed ogni altro elemento riferibile a questa società. B. Mediante decisione del 1° ottobre 2024, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), al quale I'Ufficio federale di giustizia ha delegato I'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda estera, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate. Il 2 ottobre 2024, il MPC ha ordinato alla banca C.________ di produrre la documentazione riguardante il conto oggetto della rogatoria. Il 22 ottobre 2024, il MPC ha ordinato all'lspettorato fiscale del Cantone Ticino di produrre una copia delle dichiarazioni d'imposta e delle decisioni di tassazione per gli anni 2017-2023 riguardanti A.________ SA. Lo stesso giorno ha ordinato all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino di produrre l'incarto completo concernente A.________ SA. C. Con tre decisioni di chiusura del 5 febbraio 2025, il MPC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione bancaria intestata ad A.________ SA, delle sue dichiarazioni e tassazioni fiscali del 2017-2022 e dell'incarto completo del Registro di commercio. Adita da A.________ SA, con decisione dell'8 luglio 2025 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. D. Avverso questa sentenza A.________ SA presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la sentenza impugnata, in via subordinata, di annullarla nella misura in cui respinge la richiesta di annullare i decreti del MPC del 22 ottobre 2024 di acquisizione e sequestro dei suoi documenti fiscali e commerciali come pure le relative decisioni di chiusura del 5 febbraio 2025. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Diritto: 1. 1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). 1.2. L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante ( art. 109 cpv. 1 LTF ); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3). 2. 2.1. Riguardo alle condizioni dell' art. 84 cpv. 2 LTF , la ricorrente adduce una violazione procedurale che influirebbe sul suo diritto di essere sentita (al riguardo vedi DTF 145 IV 99 consid. 1.4), osservando che tale lesione sarebbe verosimile e l'irregolarità procedurale grave. Sostiene che le decisioni incidentali del 22 ottobre 2024 del MPC, concernenti gli ordini di edizione della documentazione fiscale e del Registro di commercio, non si fonderebbero su una corrispondente decisione di entrata nel merito. 2.2. La critica, speciosa, non regge. Con decisione di entrata nel merito del 1° ottobre 2024 ai sensi dell' art. 80a AIMP (RS 351.1; cfr. MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 7 ad art. 80a), il MPC ha accolto la rogatoria estera sottolineando esplicitamente che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate. Ciò che è avvenuto il 22 ottobre 2024 quando il MPC ha ordinato all'Ispettorato fiscale e al Registro di commercio di produrre i contestati documenti. Certo sarebbe stato preferibile se il MPC avesse espressamente richiamato la decisione di entrata nel merito nelle due decisioni di esecuzione. Per la ricorrente era nondimeno ovvio ch'esse si fondavano, implicitamente, sulla decisione di entrata nel merito, che le preannunciava. La censura non giustifica quindi, eccezionalmente, l'intervento del Tribunale federale. 2.3. D'altra parte, l'autorità estera ha chiesto di trasmetterle, oltre alla documentazione del conto bancario, "una misura camerale ed ogni altro elemento riferibile alla società A.________ SA". La CRP non ha quindi agito ultra petita, ma ha interpretato la commissione rogatoria certo in maniera ampia ma conformemente al senso che ragionevolmente le si può attribuire ( DTF 121 II 241 consid. 3a-c). Ha pertanto acquisito documenti possibilmente utili per fare progredire le indagini estere, anche se non espressamente indicati nella rogatoria. Essa ha spiegato perché la documentazione fiscale è idonea per fornire una visione completa e più chiara sulla situazione patrimoniale e sull'attività della ricorrente in relazione ai presunti atti di riciclaggio, sottolineando a ragione che l'imputato B.________ è stato amministratore della ricorrente, funzione ora ricoperta dalla di lui moglie. La trasmissione della documentazione societaria acquisita presso il Registro di commercio, documento pubblico che parrebbe peraltro già essere in possesso della Procura europea, potrebbe permetterle di identificare gli organi interni della ricorrente e valutare se la società ha un'attività commerciale effettiva o se funge soltanto da società bucalettere allo scopo di occultare l'origine del denaro. Questa applicazione concreta del principio dell'utilità potenziale dei mezzi di prova, non costituisce un caso di principio. Del resto, con le sue critiche mosse all'ordinata trasmissione dei documenti fiscali e commerciali, compiutamente motivata ( DTF 149 V 156 consid. 6.1 e rinvii), la ricorrente non fa valere e non dimostra che, interpretando in maniera estesa la rogatoria e applicando, peraltro correttamente, il principio dell'utilità potenziale dei mezzi di prova acquisiti, la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi. Infine, nella misura in cui il ricorso è presentato a tutela di diritti di terzi, segnatamente clienti, fornitori o partner commerciali della ricorrente, esso è inammissibile ( DTF 126 II 258 consid. 2d in fine). 3. Non essendo stato dimostrato che si sarebbe in presenza di un caso di principio, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. Losanna, 25 luglio 2025 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Haag Il Cancelliere: Crameri