opencaselaw.ch

RR.2025.16

Bundesstrafgericht · 2025-07-08 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea; durata del sequestro (art. 33a OAIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

Sachverhalt

A. Il 18 ottobre 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, in seguito: EPPO), sede di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda d’as- sistenza giudiziaria, completata il 20 e il 31 ottobre 2023 nonché l’8 maggio e il 1° ottobre 2024, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e altri per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri docu- menti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), con circostanza aggravante del reato transnazionale (art. 61 bis CP/I). Le autorità europee stanno procedendo a indagini nell’ambito di una presunta frode carosello “per reati di frode fiscale posti in essere per mezzo di società italiane, svizzere, ungheresi, tedesche in- glesi, per gli anni 2019-2023, nel settore del traffico telefonico ccl, Voip. In sin- tesi, il sistema utilizzato è quello della interposizione di società cartiere all’in- terno di catene commerciali che originano in paesi UE, transitano su territorio italiano e terminano direttamente o indirettamente alle medesime società UE, così da alimentare un giro di fatture che ha come primo effetto quello di inca- merare fraudolentemente l’IVA non pagata” (act. 1.5, pag. 1 e seg.). Con la sua rogatoria, la Procura europea ha postulato, tra l’altro, la perquisizione del domi- cilio di A. a Canobbio (v. act. 1.5, pag. 9).

B. Con decisione del 20 ottobre 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa, preannunciando, tra l’altro, che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.4).

C. Con il complemento rogatoriale del 31 ottobre 2023, le autorità europee, infor- mate dal MPC dell’esistenza di relazioni bancarie riconducibili ad A. emerse a seguito della perquisizione del domicilio di quest’ultimo avvenuta il 23/24 ottobre 2023 (v. act. 1.7), hanno postulato, tra l’altro, l’edizione e il blocco delle relazioni bancarie n. 1 presso la banca C. e n. 2 e n. 3 presso la banca D., tutte intestate ad A. (v. act. 1.8).

D. Con decisioni incidentali del 1° novembre 2023, il MPC ha ordinato alla banca C. e alla banca D. l’edizione della documentazione bancaria concernente le re- lazioni riconducibili ad A., con blocco dei relativi saldi attivi (v. act. 1.2 e 1.3).

- 3 -

E. Con decisione del 24 gennaio 2025, il MPC ha respinto l’istanza di dissequestro delle relazioni bancarie n. 1 presso la banca C. e n. 2 e n. 3 presso la banca D. presentata da A. in data 28 febbraio 2024 (v. act. 1.1).

F. Il 6 febbraio 2025, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e, in via principale, l’accogli- mento del gravame e l’annullamento della decisione del 24 gennaio 2025, uni- tamente alle decisioni di sequestro del 1° novembre 2023 e di entrata nel merito del 20 ottobre 2023. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assi- stenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 16 e seg.).

G. Il 7 febbraio 2025, questa Corte ha trasmesso al ricorrente il formulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita, da compilare entro il 20 febbraio seguente (v. RP.2025.7, act. 2).

H. Con scritto del 14 febbraio 2025, il ricorrente ha dichiarato di ritirare la sua ri- chiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2025.7, act. 3).

I. Con scritto del 17 marzo 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con risposta del 31 marzo 2025, il MPC ha chiesto che il ricorso sia respinto (v. act. 9).

J. Con replica del 22 aprile 2025, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25

- 4 -

cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 L’EPPO, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 (in seguito: il regolamento 2017/1939), è un’autorità dell’Unione europea. Ha avviato la sua attività il 1° giugno 2021 e persegue determinati reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (v. FINGERHUTH/MATJAZ, Die Eu- ropäische Staatsanwaltschaft und ihre Bedeutung für die Schweiz, in fo- rumpoenale 2/2023 pag. 115 e seg.). I rapporti di assistenza giudiziaria in ma- teria penale fra la Procura europea e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Or- dinanza sulla cooperazione con la Procura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).

E. 1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;

v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

E. 1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).

E. 1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).

- 5 -

E. 1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di coopera- zione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla con- segna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di conces- sione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del se- questro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fatti- specie tale consenso figura in uno scritto del ricorrente dell’8 aprile 2024 (v. act. 1, allegato 31) – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007 consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. TPF 2021 118 consid. 1.4.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evitare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione impugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è

- 6 -

subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per in- terporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

E. 1.4.3 In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documenta- zione bancaria concernente i conti litigiosi intestati al ricorrente, sia il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. Il ricorrente ha acconsentito alla trasmis- sione semplificata della documentazione bancaria (v. act. 1, allegato 31), ma si è opposto al sequestro dei valori depositati sui conti. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti, la decisione impugnata del 24 gennaio 2025 deve es- sere considerata proceduralmente una decisione di chiusura, per cui il gravame, tempestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impu- gnazione delle decisioni di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’al- legazione di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 2 Invocando una violazione dell’art. 2 lett. d AIMP, il ricorrente contesta innanzi- tutto la legittimità dei sequestri, nella misura in cui, non avendo l’autorità rogante inizialmente richiesto il sequestro di valori patrimoniali, fino al 17 settembre 2024 sarebbe mancato un provvedimento di adozione dei sequestri da parte del Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP), in violazione quindi del di- ritto di procedura estero. Non essendo stati emessi nuovi ordini di sequestro relativi ai conti litigiosi da parte del MPC basati sul decreto del GIP del 17 set- tembre 2024, le contestate misure continuerebbero ad essere illegittime. Fos- sero tali ordini stati emessi, nessuna comunicazione sarebbe giunta al ricor- rente, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. Una richiesta di accesso agli atti presentata il 17 settembre 2024 sarebbe inoltre tuttora inevasa.

E. 2.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro

- 7 -

rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii).

E. 2.1.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla, tra l'altro, la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato all'art. 80b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80b cpv. 1 AIMP chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta l'art. 80h lett. b AIMP. Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concer- nenti la procedura rogatoriale in senso stretto, in particolare la domanda di assistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (decisione del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; POPP, Grund- züge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).

Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Ver- letzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione lieve del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sen- tenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 con- sid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 572).

- 8 -

E. 2.2.1 In concreto, si rileva che l’autorità rogante, una volta informata dall’autorità di esecuzione, con scritto del 31 ottobre 2023, dell’esistenza, in seguito a una per- quisizione del domicilio del ricorrente intervenuta il 23/24 ottobre precedenti, delle relazioni bancarie litigiose (v. act. 1.7), ha chiesto il mantenimento del blocco delle stesse (v. act. 1.8). Ora, se è vero che la decisione del GIP con- cernente il sequestro dei beni di pertinenza del ricorrente è intervenuta solo il 17 settembre 2024, atto trasmesso alle autorità elvetiche con complemento ro- gatoriale del 1° ottobre 2024 (v. act. 1.14), sta di fatto che i contestati sequestri non sono mai stati materialmente ingiustificati e sono stati pacificamente con- fermati. In virtù del principio della buona fede che regge i rapporti in ambito di assistenza internazionale (ZIMMERMANN, op. cit., n. 224 con rinvii giurispruden- ziali) e dei principi generali vigenti in tale ambito (v. in particolare DTF 133 IV 40 consid. 4.2; 122 II 134 consid. 7b; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 114 Ib 254 consid. 5; 113 Ib 157 consid. 4), non vi è nessuna ragione di entrare nel merito delle articolate questioni procedurali sollevate nel gravame, di competenza esclusiva della giurisdizione estera. Inoltre, l’imputato e le altre persone coinvolte nel pro- cedimento godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale appli- cabile. Il rispetto delle garanzie procedurali è pertanto garantito e non vi è nes- sun motivo per ritenere che il ricorrente non avrà la possibilità di riproporre tutte le censure presentate in questa sede nel contesto della procedura penale con- dotta dall’EPPO. In definitiva, le censure in questo ambito esulano dalla com- petenza del giudice dell’assistenza (v. anche sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2022.229 del 12 aprile 2023 consid. 3.6; RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2) e non meritano ulteriore disamina. Per il resto, non risultano esistere altri documenti provenienti dall’autorità rogante, di rilievo per la decisione impugnata, a cui il ricorrente non abbia avuto accesso. Tutte le censure in questo ambito vanno pertanto disattese.

E. 2.2.2 Per quanto attiene all’invocato mancato accesso agli atti, avendo avuto il ricor- rente la possibilità di consultare gli atti in questione nell’ambito della presente procedura, una eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe da con- siderarsi sanata in questa sede.

E. 3 Il ricorrente ritiene che i contestati sequestri violino il principio della proporzio- nalità, nella misura in cui: i valori litigiosi non avrebbero nessun nesso con i reati contestati all’estero, nesso che peraltro non sarebbe stato motivato; il danno derivante dai reati sarebbe già stato risarcito in Italia; l’importo sequestrato sa- rebbe in ogni caso sproporzionato per rapporto al danno invocato e a quanto già sequestrato all’estero; per tacere del fatto che l’autorità rogante non po- trebbe chiedere il sequestro in Svizzera di un importo pari all’intera somma pro- vento di reato commesso da più persone. Per quanto concerne l’eventuale

- 9 -

risarcimento compensatorio, l’insorgente, invocando l’art. 71 cpv. 1 CP, so- stiene che anche “a voler ammettere che quanto già confiscato come provento diretto del reato in Italia (…) non sia sufficiente a rimborsare il danno derivante dai reati, né nella domanda d’assistenza né in nessuno dei suoi allegati e nem- meno nel decreto di sequestro del GIP di Milano risulta che l’autorità penale estera abbia, prima di chiedere il sequestro delle relazioni bancarie del ricor- rente, cercato di sequestrare i valori patrimoniali provento diretto del reato, che sia in Italia o in qualsiasi altro Stato in cui il flusso indagato è transitato”.

E. 3.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

E. 3.2 Orbene, come illustrato nella rogatoria e ripreso nella decisione impugnata, il ricorrente è imputato all’estero perché sospettato di aver creato società cartiere coinvolte nei fatti oggetto d’indagine. Infatti, attività investigative delle autorità europee “hanno consentito di attestare la natura di cartiere – tra le altre – delle società italiane Italiana E. S.r.I. con sede in Milano, corso Z., F. S.r.I. con sede in Milano, piazza Y., G. S.r.I. con sede in Milano, via X. Alcuni dei legali rappre- sentanti, interrogati sul punto, hanno espressamente riferito di essere dei meri prestanome. Allo scopo di verificare chi fossero i soggetti nel cui interesse erano state costituite le società, è stato interpellato anche il professionista incaricato degli adempimenti contabili, il quale ha riferito che le tre società facevano capo ad A., cittadino italiano, che all’occorrenza dava le relative disposizioni. Se- condo quanto riferito A. è presidente di una squadra di calcio piemontese che milita in serie D e attualmente vive a Lugano. Tale ultima informazione è stata riscontrata da un accesso al registro di commercio del Cantone Ticino, da cui è emerso che A. è attualmente socio e gerente cli una società di servizi, H. SagI, con sede presso la sua residenza in Via W., Canobbio. Trattandosi della per- sona che avrebbe dato le disposizioni per aprire le società cartiere e curarne gli adempimenti contabili, è evidente che Io stesso sia certamente a conoscenza del loro utilizzo illecito. Sempre con riferimento ad A., le indagini hanno eviden- ziato collegamenti soggettivi con I., attuale amministratore di J. S.r.I., uno dei maggiori clienti delle società cartiere e il maggiore fornitore di K. spa” (act. 1.5, pag. 7).

- 10 -

Le relazioni litigiose possono quindi essere state toccate da flussi patrimoniali legati ai fatti oggetto d’indagine, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale. Tenuto conto di quanto precede, nonché degli importi sequestrati a titolo preventivo dal GIP, ossia EUR 97'090'313.30 nei confronti del ricorrente e altri, nonché EUR 29'865'472.– nei confronti del solo ricorrente (v. ordinanza GIP, pag. 62, in act. 1.14), importi decisamente superiori ai valori qui sequestrati, ammontanti complessivamente a circa fr. 250'000.– (v. act. 1, pag. 2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri litigiosi. Il documento prodotto in sede di replica concernente un dissequestro parziale ordinato dall’EPPO a favore del coimputato B. trasmesso alle autorità elvetiche, non per- mette di modificare detta conclusione, non essendovi elementi sufficienti e certi per affermare che la base di calcolo ivi applicata per quantificare il profitto del reato possa applicarsi allo stesso modo al ricorrente (v. act. 14.4). Una deci- sione simile non è stata del resto emessa dall’EPPO a favore del ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettiva- mente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca da parte dell’autorità competente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i contestati sequestri devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione di merito definitiva ed esecutiva o fintanto che l’au- torità rogante non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente afferma che i contestati sequestri non gli permet- terebbero di far fronte alle sue spese correnti (imposte, ipoteca, cassa malati, elettricità, ecc.) e che il MPC avrebbe già proceduto nel frattempo a sblocchi parziali per onorare determinati impegni. A suo dire, la sua precaria situazione finanziaria sarebbe dimostrata dalla dichiarazione fiscale prodotta relativa al 2022 (v. act. 1.21). Ora, nella misura in cui tale documento menziona titoli e capitali per fr. 321'089.– e numerario, biglietti di banca e metalli preziosi per fr. 1'250'000.–, e che non è chiaro se tutti i suoi beni siano attualmente oggetto di sequestro – nel gravame non si parla ad esempio dei conti presso la banca L. intestati al ricorrente –, la situazione finanziaria di quest’ultimo non è chiara. Il ricorrente non ha peraltro prodotto documentazione fiscale più recente, in- cluse anche decisioni di tassazione, ciò che avrebbe permesso un’analisi più attuale e precisa. Questa Corte ritiene pertanto che il ricorrente non ha suffi- cientemente sostanziato uno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista le misure in questione non presentano sostanziali criticità. Il fatto stesso che il ricorrente ammetta che il MPC ha provveduto a sblocchi puntuali motivati (v. act. 1.10A-E) dimostra anzi che l’autorità d’esecuzione monitora in maniera ottimale la situazione sotto il

- 11 -

profilo della proporzionalità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e la relativa censura respinta.

E. 4 Il ricorrente afferma infine che “iI rifiuto di dissequestro MPC deI 24 gennaio 2025 nega il dissequestro di una relazione bancaria del ricorrente, quella in es- sere presso la banca C., la quale è stata in realtà oggetto di decisione di disse- questro in data 17 luglio 2024 (doc. 29). Pur avendo la relazione un saldo di frs. 4’262.91 (doc. 30), quindi non potendo in alcun modo permettere il sosten- tamento del ricorrente, sarebbe utile che il MPC chiarisse se il conto è bloccato, come risulta dal rifiuto di dissequestro del 24 gennaio 2025 (cfr. doc. 1) o libero, come risulta dalla decisione di dissequestro del 17 luglio 2024 (cfr. doc. 29)” (act. 1, pag. 10).

Ora, dagli atti dell’incarto risulta effettivamente che il conto in questione è stato oggetto di una decisione di dissequestro del 17 luglio 2024 (v. act. 1.29) a cui la banca C. ha dato seguito (v. atto 05-03-0021 incarto MPC). Preso atto che il MPC non si è espresso sulla questione in sede di risposta e constatata l’as- senza di una susseguente nuova decisione di sequestro di tale conto, questa Corte ritiene che la reiezione della domanda di dissequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. costituisca, alla luce della decisione del 17 lu- glio 2024, un errore del MPC, dovendosi ritenere detta relazione sbloccata. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.

E. 5 Da quanto sopra discende che per quanto riguarda il conto n. 1 la decisione impugnata va annullata. Per il resto, il ricorso è respinto e la decisione impu- gnata è confermata.

E. 6 Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto.

E. 7.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 4'000.–, a carico del ricorrente ampiamente soccombente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

- 12 -

E. 7.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio, le quali comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF in combinato disposto con l'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato se- condo il libero apprezzamento se, come nel caso concreto, al più tardi al mo- mento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un ono- rario di fr. 1’000.–, tenuto conto dell’ampio grado di soccombenza. L'indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 13 -

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto limitatamente al sequestro del conto n. 1 presso la banca C. Per il resto è respinto.
  2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
  4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’8 luglio 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Rosa Maria Cappa, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea

Durata del sequestro (art. 33a OAIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.16 Procedura secondaria: RP.2025.6 + RP.2025.7

- 2 -

Fatti: A. Il 18 ottobre 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, in seguito: EPPO), sede di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda d’as- sistenza giudiziaria, completata il 20 e il 31 ottobre 2023 nonché l’8 maggio e il 1° ottobre 2024, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e altri per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri docu- menti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), con circostanza aggravante del reato transnazionale (art. 61 bis CP/I). Le autorità europee stanno procedendo a indagini nell’ambito di una presunta frode carosello “per reati di frode fiscale posti in essere per mezzo di società italiane, svizzere, ungheresi, tedesche in- glesi, per gli anni 2019-2023, nel settore del traffico telefonico ccl, Voip. In sin- tesi, il sistema utilizzato è quello della interposizione di società cartiere all’in- terno di catene commerciali che originano in paesi UE, transitano su territorio italiano e terminano direttamente o indirettamente alle medesime società UE, così da alimentare un giro di fatture che ha come primo effetto quello di inca- merare fraudolentemente l’IVA non pagata” (act. 1.5, pag. 1 e seg.). Con la sua rogatoria, la Procura europea ha postulato, tra l’altro, la perquisizione del domi- cilio di A. a Canobbio (v. act. 1.5, pag. 9).

B. Con decisione del 20 ottobre 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa, preannunciando, tra l’altro, che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.4).

C. Con il complemento rogatoriale del 31 ottobre 2023, le autorità europee, infor- mate dal MPC dell’esistenza di relazioni bancarie riconducibili ad A. emerse a seguito della perquisizione del domicilio di quest’ultimo avvenuta il 23/24 ottobre 2023 (v. act. 1.7), hanno postulato, tra l’altro, l’edizione e il blocco delle relazioni bancarie n. 1 presso la banca C. e n. 2 e n. 3 presso la banca D., tutte intestate ad A. (v. act. 1.8).

D. Con decisioni incidentali del 1° novembre 2023, il MPC ha ordinato alla banca C. e alla banca D. l’edizione della documentazione bancaria concernente le re- lazioni riconducibili ad A., con blocco dei relativi saldi attivi (v. act. 1.2 e 1.3).

- 3 -

E. Con decisione del 24 gennaio 2025, il MPC ha respinto l’istanza di dissequestro delle relazioni bancarie n. 1 presso la banca C. e n. 2 e n. 3 presso la banca D. presentata da A. in data 28 febbraio 2024 (v. act. 1.1).

F. Il 6 febbraio 2025, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e, in via principale, l’accogli- mento del gravame e l’annullamento della decisione del 24 gennaio 2025, uni- tamente alle decisioni di sequestro del 1° novembre 2023 e di entrata nel merito del 20 ottobre 2023. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assi- stenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 16 e seg.).

G. Il 7 febbraio 2025, questa Corte ha trasmesso al ricorrente il formulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita, da compilare entro il 20 febbraio seguente (v. RP.2025.7, act. 2).

H. Con scritto del 14 febbraio 2025, il ricorrente ha dichiarato di ritirare la sua ri- chiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2025.7, act. 3).

I. Con scritto del 17 marzo 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con risposta del 31 marzo 2025, il MPC ha chiesto che il ricorso sia respinto (v. act. 9).

J. Con replica del 22 aprile 2025, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25

- 4 -

cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 L’EPPO, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 (in seguito: il regolamento 2017/1939), è un’autorità dell’Unione europea. Ha avviato la sua attività il 1° giugno 2021 e persegue determinati reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (v. FINGERHUTH/MATJAZ, Die Eu- ropäische Staatsanwaltschaft und ihre Bedeutung für die Schweiz, in fo- rumpoenale 2/2023 pag. 115 e seg.). I rapporti di assistenza giudiziaria in ma- teria penale fra la Procura europea e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Or- dinanza sulla cooperazione con la Procura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).

1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;

v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).

1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).

- 5 -

1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di coopera- zione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla con- segna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di conces- sione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del se- questro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fatti- specie tale consenso figura in uno scritto del ricorrente dell’8 aprile 2024 (v. act. 1, allegato 31) – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007 consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. TPF 2021 118 consid. 1.4.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evitare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione impugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è

- 6 -

subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per in- terporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

1.4.3 In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documenta- zione bancaria concernente i conti litigiosi intestati al ricorrente, sia il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. Il ricorrente ha acconsentito alla trasmis- sione semplificata della documentazione bancaria (v. act. 1, allegato 31), ma si è opposto al sequestro dei valori depositati sui conti. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti, la decisione impugnata del 24 gennaio 2025 deve es- sere considerata proceduralmente una decisione di chiusura, per cui il gravame, tempestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impu- gnazione delle decisioni di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’al- legazione di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

2. Invocando una violazione dell’art. 2 lett. d AIMP, il ricorrente contesta innanzi- tutto la legittimità dei sequestri, nella misura in cui, non avendo l’autorità rogante inizialmente richiesto il sequestro di valori patrimoniali, fino al 17 settembre 2024 sarebbe mancato un provvedimento di adozione dei sequestri da parte del Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP), in violazione quindi del di- ritto di procedura estero. Non essendo stati emessi nuovi ordini di sequestro relativi ai conti litigiosi da parte del MPC basati sul decreto del GIP del 17 set- tembre 2024, le contestate misure continuerebbero ad essere illegittime. Fos- sero tali ordini stati emessi, nessuna comunicazione sarebbe giunta al ricor- rente, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. Una richiesta di accesso agli atti presentata il 17 settembre 2024 sarebbe inoltre tuttora inevasa.

2.1

2.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro

- 7 -

rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii).

2.1.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla, tra l'altro, la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato all'art. 80b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80b cpv. 1 AIMP chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta l'art. 80h lett. b AIMP. Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concer- nenti la procedura rogatoriale in senso stretto, in particolare la domanda di assistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (decisione del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; POPP, Grund- züge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).

Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Ver- letzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione lieve del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sen- tenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 con- sid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 572).

- 8 -

2.2

2.2.1 In concreto, si rileva che l’autorità rogante, una volta informata dall’autorità di esecuzione, con scritto del 31 ottobre 2023, dell’esistenza, in seguito a una per- quisizione del domicilio del ricorrente intervenuta il 23/24 ottobre precedenti, delle relazioni bancarie litigiose (v. act. 1.7), ha chiesto il mantenimento del blocco delle stesse (v. act. 1.8). Ora, se è vero che la decisione del GIP con- cernente il sequestro dei beni di pertinenza del ricorrente è intervenuta solo il 17 settembre 2024, atto trasmesso alle autorità elvetiche con complemento ro- gatoriale del 1° ottobre 2024 (v. act. 1.14), sta di fatto che i contestati sequestri non sono mai stati materialmente ingiustificati e sono stati pacificamente con- fermati. In virtù del principio della buona fede che regge i rapporti in ambito di assistenza internazionale (ZIMMERMANN, op. cit., n. 224 con rinvii giurispruden- ziali) e dei principi generali vigenti in tale ambito (v. in particolare DTF 133 IV 40 consid. 4.2; 122 II 134 consid. 7b; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 114 Ib 254 consid. 5; 113 Ib 157 consid. 4), non vi è nessuna ragione di entrare nel merito delle articolate questioni procedurali sollevate nel gravame, di competenza esclusiva della giurisdizione estera. Inoltre, l’imputato e le altre persone coinvolte nel pro- cedimento godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale appli- cabile. Il rispetto delle garanzie procedurali è pertanto garantito e non vi è nes- sun motivo per ritenere che il ricorrente non avrà la possibilità di riproporre tutte le censure presentate in questa sede nel contesto della procedura penale con- dotta dall’EPPO. In definitiva, le censure in questo ambito esulano dalla com- petenza del giudice dell’assistenza (v. anche sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2022.229 del 12 aprile 2023 consid. 3.6; RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2) e non meritano ulteriore disamina. Per il resto, non risultano esistere altri documenti provenienti dall’autorità rogante, di rilievo per la decisione impugnata, a cui il ricorrente non abbia avuto accesso. Tutte le censure in questo ambito vanno pertanto disattese.

2.2.2 Per quanto attiene all’invocato mancato accesso agli atti, avendo avuto il ricor- rente la possibilità di consultare gli atti in questione nell’ambito della presente procedura, una eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe da con- siderarsi sanata in questa sede.

3. Il ricorrente ritiene che i contestati sequestri violino il principio della proporzio- nalità, nella misura in cui: i valori litigiosi non avrebbero nessun nesso con i reati contestati all’estero, nesso che peraltro non sarebbe stato motivato; il danno derivante dai reati sarebbe già stato risarcito in Italia; l’importo sequestrato sa- rebbe in ogni caso sproporzionato per rapporto al danno invocato e a quanto già sequestrato all’estero; per tacere del fatto che l’autorità rogante non po- trebbe chiedere il sequestro in Svizzera di un importo pari all’intera somma pro- vento di reato commesso da più persone. Per quanto concerne l’eventuale

- 9 -

risarcimento compensatorio, l’insorgente, invocando l’art. 71 cpv. 1 CP, so- stiene che anche “a voler ammettere che quanto già confiscato come provento diretto del reato in Italia (…) non sia sufficiente a rimborsare il danno derivante dai reati, né nella domanda d’assistenza né in nessuno dei suoi allegati e nem- meno nel decreto di sequestro del GIP di Milano risulta che l’autorità penale estera abbia, prima di chiedere il sequestro delle relazioni bancarie del ricor- rente, cercato di sequestrare i valori patrimoniali provento diretto del reato, che sia in Italia o in qualsiasi altro Stato in cui il flusso indagato è transitato”.

3.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

3.2 Orbene, come illustrato nella rogatoria e ripreso nella decisione impugnata, il ricorrente è imputato all’estero perché sospettato di aver creato società cartiere coinvolte nei fatti oggetto d’indagine. Infatti, attività investigative delle autorità europee “hanno consentito di attestare la natura di cartiere – tra le altre – delle società italiane Italiana E. S.r.I. con sede in Milano, corso Z., F. S.r.I. con sede in Milano, piazza Y., G. S.r.I. con sede in Milano, via X. Alcuni dei legali rappre- sentanti, interrogati sul punto, hanno espressamente riferito di essere dei meri prestanome. Allo scopo di verificare chi fossero i soggetti nel cui interesse erano state costituite le società, è stato interpellato anche il professionista incaricato degli adempimenti contabili, il quale ha riferito che le tre società facevano capo ad A., cittadino italiano, che all’occorrenza dava le relative disposizioni. Se- condo quanto riferito A. è presidente di una squadra di calcio piemontese che milita in serie D e attualmente vive a Lugano. Tale ultima informazione è stata riscontrata da un accesso al registro di commercio del Cantone Ticino, da cui è emerso che A. è attualmente socio e gerente cli una società di servizi, H. SagI, con sede presso la sua residenza in Via W., Canobbio. Trattandosi della per- sona che avrebbe dato le disposizioni per aprire le società cartiere e curarne gli adempimenti contabili, è evidente che Io stesso sia certamente a conoscenza del loro utilizzo illecito. Sempre con riferimento ad A., le indagini hanno eviden- ziato collegamenti soggettivi con I., attuale amministratore di J. S.r.I., uno dei maggiori clienti delle società cartiere e il maggiore fornitore di K. spa” (act. 1.5, pag. 7).

- 10 -

Le relazioni litigiose possono quindi essere state toccate da flussi patrimoniali legati ai fatti oggetto d’indagine, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale. Tenuto conto di quanto precede, nonché degli importi sequestrati a titolo preventivo dal GIP, ossia EUR 97'090'313.30 nei confronti del ricorrente e altri, nonché EUR 29'865'472.– nei confronti del solo ricorrente (v. ordinanza GIP, pag. 62, in act. 1.14), importi decisamente superiori ai valori qui sequestrati, ammontanti complessivamente a circa fr. 250'000.– (v. act. 1, pag. 2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri litigiosi. Il documento prodotto in sede di replica concernente un dissequestro parziale ordinato dall’EPPO a favore del coimputato B. trasmesso alle autorità elvetiche, non per- mette di modificare detta conclusione, non essendovi elementi sufficienti e certi per affermare che la base di calcolo ivi applicata per quantificare il profitto del reato possa applicarsi allo stesso modo al ricorrente (v. act. 14.4). Una deci- sione simile non è stata del resto emessa dall’EPPO a favore del ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettiva- mente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca da parte dell’autorità competente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i contestati sequestri devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione di merito definitiva ed esecutiva o fintanto che l’au- torità rogante non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente afferma che i contestati sequestri non gli permet- terebbero di far fronte alle sue spese correnti (imposte, ipoteca, cassa malati, elettricità, ecc.) e che il MPC avrebbe già proceduto nel frattempo a sblocchi parziali per onorare determinati impegni. A suo dire, la sua precaria situazione finanziaria sarebbe dimostrata dalla dichiarazione fiscale prodotta relativa al 2022 (v. act. 1.21). Ora, nella misura in cui tale documento menziona titoli e capitali per fr. 321'089.– e numerario, biglietti di banca e metalli preziosi per fr. 1'250'000.–, e che non è chiaro se tutti i suoi beni siano attualmente oggetto di sequestro – nel gravame non si parla ad esempio dei conti presso la banca L. intestati al ricorrente –, la situazione finanziaria di quest’ultimo non è chiara. Il ricorrente non ha peraltro prodotto documentazione fiscale più recente, in- cluse anche decisioni di tassazione, ciò che avrebbe permesso un’analisi più attuale e precisa. Questa Corte ritiene pertanto che il ricorrente non ha suffi- cientemente sostanziato uno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista le misure in questione non presentano sostanziali criticità. Il fatto stesso che il ricorrente ammetta che il MPC ha provveduto a sblocchi puntuali motivati (v. act. 1.10A-E) dimostra anzi che l’autorità d’esecuzione monitora in maniera ottimale la situazione sotto il

- 11 -

profilo della proporzionalità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e la relativa censura respinta.

4. Il ricorrente afferma infine che “iI rifiuto di dissequestro MPC deI 24 gennaio 2025 nega il dissequestro di una relazione bancaria del ricorrente, quella in es- sere presso la banca C., la quale è stata in realtà oggetto di decisione di disse- questro in data 17 luglio 2024 (doc. 29). Pur avendo la relazione un saldo di frs. 4’262.91 (doc. 30), quindi non potendo in alcun modo permettere il sosten- tamento del ricorrente, sarebbe utile che il MPC chiarisse se il conto è bloccato, come risulta dal rifiuto di dissequestro del 24 gennaio 2025 (cfr. doc. 1) o libero, come risulta dalla decisione di dissequestro del 17 luglio 2024 (cfr. doc. 29)” (act. 1, pag. 10).

Ora, dagli atti dell’incarto risulta effettivamente che il conto in questione è stato oggetto di una decisione di dissequestro del 17 luglio 2024 (v. act. 1.29) a cui la banca C. ha dato seguito (v. atto 05-03-0021 incarto MPC). Preso atto che il MPC non si è espresso sulla questione in sede di risposta e constatata l’as- senza di una susseguente nuova decisione di sequestro di tale conto, questa Corte ritiene che la reiezione della domanda di dissequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. costituisca, alla luce della decisione del 17 lu- glio 2024, un errore del MPC, dovendosi ritenere detta relazione sbloccata. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.

5. Da quanto sopra discende che per quanto riguarda il conto n. 1 la decisione impugnata va annullata. Per il resto, il ricorso è respinto e la decisione impu- gnata è confermata.

6. Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto.

7.

7.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 4'000.–, a carico del ricorrente ampiamente soccombente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

- 12 -

7.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio, le quali comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF in combinato disposto con l'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato se- condo il libero apprezzamento se, come nel caso concreto, al più tardi al mo- mento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un ono- rario di fr. 1’000.–, tenuto conto dell’ampio grado di soccombenza. L'indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 13 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente al sequestro del conto n. 1 presso la banca C. Per il resto è respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–. 4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 9 luglio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rosa Maria Cappa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sen- tenze

- 14 -

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).