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RH.2024.6

Bundesstrafgericht · 2024-06-20 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 29 maggio 2023, le autorità rumene hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A. cittadino rumeno, per l’esecuzione di una pena privativa della libertà di un 1 anno e 4 mesi per furto d’auto e guida senza licenza di condurre (v. act. 3.1).

B. Il 10 maggio 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio emesso dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) lo stesso giorno (v. act. 3.2). Interrogato l’indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.4).

C. Il 23 maggio 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. Egli postula inoltre la con- cessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 4).

D. Mediante osservazioni del 29 maggio 2024, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 6 giugno 2024, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4), trasmettendo inoltre il formulario compi- lato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 4.1).

E. Con duplica del 13 giugno 2024, l’UFG, invitato da questa Corte ad acclarare con le autorità rumene l’eseguibilità della sentenza estera alla base della do- manda di estradizione (v. act. 5), ha ribadito la propria posizione, inoltrando uno scambio di e-mail avvenuto con le suddette autorità (v. act. 7).

F. Invitato ad esprimersi sulla duplica (v. act. 8), il reclamante, con scritto del 20 giugno 2024, trasmesso all’UFG per conoscenza (v. act. 10), ha confermato le proprie conclusioni (v. act. 9).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

E. 1.2 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vi- gore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 no- vembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gen- naio 2018 per la Romania (RS 0.353.13). Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'i- stituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel set- tore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consi- glio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26- 31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134

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consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia

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di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii).

E. 3 Il reclamante sostiene che l’Italia, Paese in cui risiede da circa 6 anni, avrebbe già deciso, con sentenza della Corte di Appello di Milano, Sezione V penale, del 19 settembre 2023, di non estradarlo, data la sua comprovata integrazione al territorio italiano, rideterminando inoltre a 1 anno di reclusione la pena da scon- tare in Italia. A suo dire, tale decisione “è stata presa all’esito della procedura stabilita dalla normativa italiana di cui al Decreto legislativo n. 10 del 2021 sulle disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle dispo- sizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto eu- ropeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (21G00013)” (act. 1, pag. 2). Si tratterebbe “di una disposizione di legge di recepimento e attuazione della normativa comunitaria (sottoscritta anche dal Governo rumeno) relativa al man- dato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri” (ibidem). La sentenza italiana sarebbe inoltre cresciuta in giudicato e sarebbe già stato dato avvio alla procedura esecutiva, per cui, non dovesse egli dare seguito a tale giudizio, sarebbe a sua volta oggetto di un mandato di cattura per una sen- tenza concernente i medesimi fatti per cui la Romania chiede l’estradizione. Dare seguito al mandato di arresto rumeno implicherebbe la violazione del prin- cipio del ne bis in idem, oltre che della normativa comunitaria. Per tacere del fatto che il reclamante sarebbe già stato oggetto di un procedimento in Italia per un reato commesso da minorenne, la cui pena (affidamento ai servizi sociali per 1 anno) sarebbe stata interrotta dal suo arresto in Svizzera. Alla sua

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estradizione si opporrebbero, infine, le precarie condizioni delle carceri rumene e le soventi violazioni dei diritti umani ivi consumate.

L’UFG, dal canto suo, afferma che le autorità rumene avrebbero “confermato la validità della loro ricerca nonché il fatto che il riconoscimento della sentenza rumena da parte delle competenti autorità italiane fosse un atto univoco delle autorità italiane, non riconosciuto da quelle rumene, malgrado emesso sulla base di una decisione quadro dell’Unione europea” (act. 3, pag. 4). A suo dire, riguardando la censura irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, questa sarebbe al momento comunque prematura. Esso ritiene che il giudice svizzero dell’estradizione “non sia legato a decisioni straniere prese nel merito di una domanda di estradizione e nemmeno del riconoscimento di sen- tenze estere. In questo caso ci troviamo di fronte a una valida ricerca di arresto ai fini di estradizione da parte della Romania, confermata dall’autorità richie- dente. Giova inoltre ricordare come la pena inflitta al ricorrente in Romania e riconosciuta dalle autorità italiane non sia stata ancora eseguita ma che piutto- sto il ricorrente, lasciando il territorio italiano, si sia sottratto alla sua esecuzione” (ibidem). In definitiva, la carcerazione del reclamante sarebbe quindi da confer- mare.

E. 3.1.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall'insorgente permettano di concludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradi- zione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Se- condo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allor- quando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dub- bio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

E. 3.1.2 Giusta l’art. 4 n. 6 della Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (in seguito: Decisione quadro), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se questo

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è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto intero.

L’art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per confor- mare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di con- segna tra Stati membri) prevede che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza provative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia confor- memente al suo diritto interno.

Secondo l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedi- mento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di con- danna, non possa più essere eseguita (v. più ampiamente VAN BOCKEL, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, 2010, pag. 19 segg., 31 e segg., 64 e segg., 205 e segg.).

E. 3.2 In concreto, con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte d’appello di Milano ha rifiutato la consegna del reclamante “all’autorità Giudiziaria della Repubblica di Romania in forza del mandato d’arresto europeo emesso in data 16.5.2023 dall’Autorità Giudiziaria della Romania – Judecatoria Arad limitatamente al reato di furto, commesso ad Arad City (Romania) il 7/8.07.2018” disponendo “che il predetto sconti in Italia la pena di anni 1 (uno) di reclusione inflitta con la sen- tenza n. 367/2023 del Tribunale di Arad, causa n. 8091/55/2022, in combinato disposto con la pronuncia del Tribunale di Arad, n. 1098 emessa il 30.06.2020 dal Tribunale di Arad nel fascicolo n. 14869/55/2019, delle quali dispone a tal fine il riconoscimento, rigettando relativamente al reato di guida senza patente per difetto di doppia punibilità” (act. 3.4. allegato A). L’autorità giudiziaria italiana ha emesso tale sentenza in applicazione della summenzionata Decisione qua- dro e dell’art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (v. più ampiamente MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, Coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne, 2a ediz. 2023, pag. 245 e seg., nonché ZANETTI, Il mandato di arresto europeo e la giurisprudenza italiana, 2009, pag. 74 e segg.). Alla luce di quanto precede, vi è da chiedersi se la rogatoria e il mandato d’arresto ru- meno concernente il reclamante siano ancora d’attualità (v. BOT, Le mandat

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d’arrêt européen, 2009, pag. 375 e segg.; CIMAMONTI, European Arrest Warrant in Practice and Ne Bis In Idem, in Keijzer/van Sliedregt, The European Arrest Warrant in Practice, 2009, pag. 11 e segg.), anche perché il giudice svizzero dell’assistenza deve assicurarsi che la sentenza rumena, sulla quale si appog- gia la domanda di estradizione, sia ancora eseguibile in Romania (v. art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP).

In data 13 maggio 2024, l’UFG ha dunque giustamente interpellato le autorità rumene al fine di sapere se queste, preso atto della suddetta sentenza italiana, erano ancora interessate all’estradizione del reclamante. Con risposta del 14 maggio seguente, B. (Legal adviser with statute of magistrate / Ministry of Justice of Romania; Directorate for International Law and Judicial Cooperation / Division for International Cooperation in Criminal Matters) ha informato le au- torità svizzere che “our office has not received, yet, a decision from the Roma- nian court regarding the initiation of the extradition procedure and I spoke with a representative of the court, she assured me that we will receive a decision tomorrow morning. I hope that the person will be kept in arrest until then, since we are still within the 18 days provided by the Convention” (act. 3.7). Su richie- sta delle autorità rumene, il termine per presentare la domanda di estradizione è poi stato prorogato a 40 giorni (v. act. 3.8-3.9). Orbene, sulla base di quanto precede, questa Corte non può affermare in maniera inequivocabile che la do- manda di estradizione sia irricevibile ex art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP, segnatamente per quanto riguarda il reato di guida senza patente visto che il giudice svizzero dell’assistenza è chiamato ad una valutazione della doppia punibilità giusta l’art. 95 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e non in base al diritto italiano. Perlomeno per questo reato non risulta dunque che la sentenza italiana di condanna abbia assorbito quella rumena (v. act. 3.5, alle- gato A, pag. 3, dove viene indicata una pena residuale di 4 mesi di detenzione), motivo per cui alla luce dell’art. 2 n. 1 seconda frase CEEstr non si può a questo stadio concludere che l’intera condanna rumena sia ineseguibile sotto il profilo del ne bis in idem.

Per quanto attiene alle ulteriori censure presentate dal reclamante, relative alla procedura rumena sfociata nella condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi e alle condizioni carcerarie in Romania, non costituendo le stesse uno dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, esse sono a questo stadio premature. Esse andranno semmai sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ri- corso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.

E. 4 Il reclamante non si esprime sull’esistenza o meno del pericolo di fuga. L’UFG, dal canto suo, afferma che tale pericolo sarebbe presunto poiché il reclamante

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non avrebbe nessun legame con la Svizzera e la pena da espiare in Romania ammonta a 1 anno e 4 mesi.

E. 4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile

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2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

E. 4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, celibe, è cittadino rumeno, ha 25 anni e risiede in Italia da 6 anni, dove lavora come cartongessista (v. act. 1.3, pag.1). Egli è stato arrestato al valico autostradale di Chiasso Brogeda, allorquando, a suo dire, era intento, con un suo collaboratore, a raggiungere la Germania, più precisamente Norim- berga, per andare a smontare uno stand di un’esposizione, essendo quindi solo in transito dalla Svizzera (v. ibidem, pag. 2). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379), la totale assenza di legami con la Svizzera, esistenti invece con l’Italia, dove il reclamante risiede da circa 6 anni e potrebbe ripiegare, permette senz’altro di confermare il peri- colo di fuga, il quale non potrebbe essere ovviato nemmeno con misure alter- native alla detenzione.

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E. 5 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere per il momento considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione né di scarcerare l'estradando né di ordinare misure cautelari sostitutive.

E. 6 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

E. 7 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Stefano Stillitano (v. RP.2024.12, act. 1).

E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (v. DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c;

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sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

E. 7.2 In concreto, il reclamante ha inoltrato a questa Corte l’apposito formulario com- pilato, con il quale ha reso verosimile la sua precaria situazione finanziaria (v. RP.2024.12, act. 4.1). Per quanto riguarda le probabilità di successo del suo gravame, essendo stato necessario chiarire con le autorità rumene, al fine di escludere l’inammissibilità manifesta dell’estradizione, la questione dell’esegui- bilità della sentenza in esame dopo l’emanazione della sentenza italiana del 19 settembre 2023 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, Sezione V (v. supra Fatti lett. E), esse erano date al momento dell’inoltro del reclamo. La do- manda di assistenza giudiziaria gratuita va quindi accolta, sia per ciò che con- cerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto ri- guarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, avv. Stefano Stillitano.

E. 7.3 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, com- provato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente pro- cedura, un'indennità complessiva di fr. 2'000.– (IVA inclusa) pare equa e ragio- nevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al

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difensore d'ufficio avv. Stefano Stillitano, Lugano. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il reclamante dovrà rimborsare il suddetto importo alla Confedera- zione (art. 65 cpv. 4 PA).

E. 8 Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). Nella fat- tispecie, il reclamante è soccombente; tuttavia, non disponendo egli dei mezzi finanziari necessari e non apparendo l'impugnativa priva di probabilità di suc- cesso, nella presente procedura non si prelevano spese.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. Non vengono prelevate spese.
  3. L’avv. Stefano Stillitano è designato difensore d’ufficio del reclamante per la presente procedura.
  4. All’avv. Stefano Stillitano è concessa una retribuzione di fr. 2'000.– (IVA com- presa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale importo al difensore d’ufficio. Non appena cessi d’essere nel bisogno, il reclamante dovrà rimborsare il suddetto importo alla Confederazione.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 20 giugno 2024 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione estradizionale

rappresentato dall'avv. Stefano Stillitano,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2024.6 Procedura secondaria: RP.2024.12

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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 29 maggio 2023, le autorità rumene hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A. cittadino rumeno, per l’esecuzione di una pena privativa della libertà di un 1 anno e 4 mesi per furto d’auto e guida senza licenza di condurre (v. act. 3.1).

B. Il 10 maggio 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio emesso dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) lo stesso giorno (v. act. 3.2). Interrogato l’indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.4).

C. Il 23 maggio 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. Egli postula inoltre la con- cessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 4).

D. Mediante osservazioni del 29 maggio 2024, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 6 giugno 2024, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4), trasmettendo inoltre il formulario compi- lato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 4.1).

E. Con duplica del 13 giugno 2024, l’UFG, invitato da questa Corte ad acclarare con le autorità rumene l’eseguibilità della sentenza estera alla base della do- manda di estradizione (v. act. 5), ha ribadito la propria posizione, inoltrando uno scambio di e-mail avvenuto con le suddette autorità (v. act. 7).

F. Invitato ad esprimersi sulla duplica (v. act. 8), il reclamante, con scritto del 20 giugno 2024, trasmesso all’UFG per conoscenza (v. act. 10), ha confermato le proprie conclusioni (v. act. 9).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

1.2 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vi- gore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 no- vembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gen- naio 2018 per la Romania (RS 0.353.13). Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'i- stituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel set- tore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consi- glio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26- 31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134

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consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia

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di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii).

3. Il reclamante sostiene che l’Italia, Paese in cui risiede da circa 6 anni, avrebbe già deciso, con sentenza della Corte di Appello di Milano, Sezione V penale, del 19 settembre 2023, di non estradarlo, data la sua comprovata integrazione al territorio italiano, rideterminando inoltre a 1 anno di reclusione la pena da scon- tare in Italia. A suo dire, tale decisione “è stata presa all’esito della procedura stabilita dalla normativa italiana di cui al Decreto legislativo n. 10 del 2021 sulle disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle dispo- sizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto eu- ropeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (21G00013)” (act. 1, pag. 2). Si tratterebbe “di una disposizione di legge di recepimento e attuazione della normativa comunitaria (sottoscritta anche dal Governo rumeno) relativa al man- dato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri” (ibidem). La sentenza italiana sarebbe inoltre cresciuta in giudicato e sarebbe già stato dato avvio alla procedura esecutiva, per cui, non dovesse egli dare seguito a tale giudizio, sarebbe a sua volta oggetto di un mandato di cattura per una sen- tenza concernente i medesimi fatti per cui la Romania chiede l’estradizione. Dare seguito al mandato di arresto rumeno implicherebbe la violazione del prin- cipio del ne bis in idem, oltre che della normativa comunitaria. Per tacere del fatto che il reclamante sarebbe già stato oggetto di un procedimento in Italia per un reato commesso da minorenne, la cui pena (affidamento ai servizi sociali per 1 anno) sarebbe stata interrotta dal suo arresto in Svizzera. Alla sua

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estradizione si opporrebbero, infine, le precarie condizioni delle carceri rumene e le soventi violazioni dei diritti umani ivi consumate.

L’UFG, dal canto suo, afferma che le autorità rumene avrebbero “confermato la validità della loro ricerca nonché il fatto che il riconoscimento della sentenza rumena da parte delle competenti autorità italiane fosse un atto univoco delle autorità italiane, non riconosciuto da quelle rumene, malgrado emesso sulla base di una decisione quadro dell’Unione europea” (act. 3, pag. 4). A suo dire, riguardando la censura irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, questa sarebbe al momento comunque prematura. Esso ritiene che il giudice svizzero dell’estradizione “non sia legato a decisioni straniere prese nel merito di una domanda di estradizione e nemmeno del riconoscimento di sen- tenze estere. In questo caso ci troviamo di fronte a una valida ricerca di arresto ai fini di estradizione da parte della Romania, confermata dall’autorità richie- dente. Giova inoltre ricordare come la pena inflitta al ricorrente in Romania e riconosciuta dalle autorità italiane non sia stata ancora eseguita ma che piutto- sto il ricorrente, lasciando il territorio italiano, si sia sottratto alla sua esecuzione” (ibidem). In definitiva, la carcerazione del reclamante sarebbe quindi da confer- mare.

3.1

3.1.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall'insorgente permettano di concludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradi- zione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Se- condo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allor- quando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dub- bio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

3.1.2 Giusta l’art. 4 n. 6 della Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (in seguito: Decisione quadro), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se questo

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è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto intero.

L’art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per confor- mare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di con- segna tra Stati membri) prevede che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza provative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia confor- memente al suo diritto interno.

Secondo l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedi- mento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di con- danna, non possa più essere eseguita (v. più ampiamente VAN BOCKEL, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, 2010, pag. 19 segg., 31 e segg., 64 e segg., 205 e segg.).

3.2 In concreto, con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte d’appello di Milano ha rifiutato la consegna del reclamante “all’autorità Giudiziaria della Repubblica di Romania in forza del mandato d’arresto europeo emesso in data 16.5.2023 dall’Autorità Giudiziaria della Romania – Judecatoria Arad limitatamente al reato di furto, commesso ad Arad City (Romania) il 7/8.07.2018” disponendo “che il predetto sconti in Italia la pena di anni 1 (uno) di reclusione inflitta con la sen- tenza n. 367/2023 del Tribunale di Arad, causa n. 8091/55/2022, in combinato disposto con la pronuncia del Tribunale di Arad, n. 1098 emessa il 30.06.2020 dal Tribunale di Arad nel fascicolo n. 14869/55/2019, delle quali dispone a tal fine il riconoscimento, rigettando relativamente al reato di guida senza patente per difetto di doppia punibilità” (act. 3.4. allegato A). L’autorità giudiziaria italiana ha emesso tale sentenza in applicazione della summenzionata Decisione qua- dro e dell’art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (v. più ampiamente MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, Coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne, 2a ediz. 2023, pag. 245 e seg., nonché ZANETTI, Il mandato di arresto europeo e la giurisprudenza italiana, 2009, pag. 74 e segg.). Alla luce di quanto precede, vi è da chiedersi se la rogatoria e il mandato d’arresto ru- meno concernente il reclamante siano ancora d’attualità (v. BOT, Le mandat

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d’arrêt européen, 2009, pag. 375 e segg.; CIMAMONTI, European Arrest Warrant in Practice and Ne Bis In Idem, in Keijzer/van Sliedregt, The European Arrest Warrant in Practice, 2009, pag. 11 e segg.), anche perché il giudice svizzero dell’assistenza deve assicurarsi che la sentenza rumena, sulla quale si appog- gia la domanda di estradizione, sia ancora eseguibile in Romania (v. art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP).

In data 13 maggio 2024, l’UFG ha dunque giustamente interpellato le autorità rumene al fine di sapere se queste, preso atto della suddetta sentenza italiana, erano ancora interessate all’estradizione del reclamante. Con risposta del 14 maggio seguente, B. (Legal adviser with statute of magistrate / Ministry of Justice of Romania; Directorate for International Law and Judicial Cooperation / Division for International Cooperation in Criminal Matters) ha informato le au- torità svizzere che “our office has not received, yet, a decision from the Roma- nian court regarding the initiation of the extradition procedure and I spoke with a representative of the court, she assured me that we will receive a decision tomorrow morning. I hope that the person will be kept in arrest until then, since we are still within the 18 days provided by the Convention” (act. 3.7). Su richie- sta delle autorità rumene, il termine per presentare la domanda di estradizione è poi stato prorogato a 40 giorni (v. act. 3.8-3.9). Orbene, sulla base di quanto precede, questa Corte non può affermare in maniera inequivocabile che la do- manda di estradizione sia irricevibile ex art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP, segnatamente per quanto riguarda il reato di guida senza patente visto che il giudice svizzero dell’assistenza è chiamato ad una valutazione della doppia punibilità giusta l’art. 95 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e non in base al diritto italiano. Perlomeno per questo reato non risulta dunque che la sentenza italiana di condanna abbia assorbito quella rumena (v. act. 3.5, alle- gato A, pag. 3, dove viene indicata una pena residuale di 4 mesi di detenzione), motivo per cui alla luce dell’art. 2 n. 1 seconda frase CEEstr non si può a questo stadio concludere che l’intera condanna rumena sia ineseguibile sotto il profilo del ne bis in idem.

Per quanto attiene alle ulteriori censure presentate dal reclamante, relative alla procedura rumena sfociata nella condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi e alle condizioni carcerarie in Romania, non costituendo le stesse uno dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, esse sono a questo stadio premature. Esse andranno semmai sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ri- corso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.

4. Il reclamante non si esprime sull’esistenza o meno del pericolo di fuga. L’UFG, dal canto suo, afferma che tale pericolo sarebbe presunto poiché il reclamante

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non avrebbe nessun legame con la Svizzera e la pena da espiare in Romania ammonta a 1 anno e 4 mesi.

4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile

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2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, celibe, è cittadino rumeno, ha 25 anni e risiede in Italia da 6 anni, dove lavora come cartongessista (v. act. 1.3, pag.1). Egli è stato arrestato al valico autostradale di Chiasso Brogeda, allorquando, a suo dire, era intento, con un suo collaboratore, a raggiungere la Germania, più precisamente Norim- berga, per andare a smontare uno stand di un’esposizione, essendo quindi solo in transito dalla Svizzera (v. ibidem, pag. 2). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379), la totale assenza di legami con la Svizzera, esistenti invece con l’Italia, dove il reclamante risiede da circa 6 anni e potrebbe ripiegare, permette senz’altro di confermare il peri- colo di fuga, il quale non potrebbe essere ovviato nemmeno con misure alter- native alla detenzione.

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5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere per il momento considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione né di scarcerare l'estradando né di ordinare misure cautelari sostitutive.

6. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

7. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Stefano Stillitano (v. RP.2024.12, act. 1).

7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (v. DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c;

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sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

7.2 In concreto, il reclamante ha inoltrato a questa Corte l’apposito formulario com- pilato, con il quale ha reso verosimile la sua precaria situazione finanziaria (v. RP.2024.12, act. 4.1). Per quanto riguarda le probabilità di successo del suo gravame, essendo stato necessario chiarire con le autorità rumene, al fine di escludere l’inammissibilità manifesta dell’estradizione, la questione dell’esegui- bilità della sentenza in esame dopo l’emanazione della sentenza italiana del 19 settembre 2023 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, Sezione V (v. supra Fatti lett. E), esse erano date al momento dell’inoltro del reclamo. La do- manda di assistenza giudiziaria gratuita va quindi accolta, sia per ciò che con- cerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto ri- guarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, avv. Stefano Stillitano.

7.3 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, com- provato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente pro- cedura, un'indennità complessiva di fr. 2'000.– (IVA inclusa) pare equa e ragio- nevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al

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difensore d'ufficio avv. Stefano Stillitano, Lugano. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il reclamante dovrà rimborsare il suddetto importo alla Confedera- zione (art. 65 cpv. 4 PA).

8. Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). Nella fat- tispecie, il reclamante è soccombente; tuttavia, non disponendo egli dei mezzi finanziari necessari e non apparendo l'impugnativa priva di probabilità di suc- cesso, nella presente procedura non si prelevano spese.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non vengono prelevate spese. 3. L’avv. Stefano Stillitano è designato difensore d’ufficio del reclamante per la presente procedura. 4. All’avv. Stefano Stillitano è concessa una retribuzione di fr. 2'000.– (IVA com- presa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale importo al difensore d’ufficio. Non appena cessi d’essere nel bisogno, il reclamante dovrà rimborsare il suddetto importo alla Confederazione.

Bellinzona, 21 giugno 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Stillitano - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

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Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).