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RH.2021.7

Bundesstrafgericht · 2021-07-19 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internatzionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Il 30 aprile 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bol- zano (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A. per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, autoriciclaggio e altri reati fiscali. In sostanza, il predetto è sospettato, nella sua qualità di ammi- nistratore e legale rappresentante di B. S.r.l., società dichiarata fallita il 22 gen- naio 2019, di aver sottratto i libri e altri documenti contabili al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni d’affari della predetta società. Egli avrebbe distratto beni di quest’ultima a danno dei creditori, trasferendoli in particolare a società rumene da lui controllate. Egli avrebbe parimenti indicato nelle dichiarazioni IVA di B. S.r.l. elementi passivi fittizi, avvalendosi di nume- rose fatture e altri documenti per operazioni inesistenti. L’indagato avrebbe inol- tre tratto in inganno la banca C., presentando fatture per operazioni inesistenti in relazioni alle quali avrebbe ricevuto in totale EUR 101'760.–. In qualità di am- ministratore di fatto della società D. S.r.l., unitamente ad E., amministratore for- male di tale società, avrebbe emesso e/o rilasciato diverse fatture e altri docu- menti per operazioni inesistenti al fine di permettere alle società B. S.r.l. e F. S.r.l. di evadere le imposte sui redditi per un importo totale di EUR 907'132.– e sul valore aggiunto per un importo complessivo di EUR 266'971.– (v. act. 1.2 e 3.1).

B. Con nota verbale del 5 marzo 2021, l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) formale domanda di estradi- zione di A. (v. act. 3.1).

C. Il 3 giugno 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Lucerna (v. act. 3.2 e 3.3), il quale è sfociato il 16 giugno seguente nel fermo dell'estradando. Interrogato il mede- simo giorno dal Procuratore pubblico, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.4).

D. Il 28 giugno 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto po- stulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via subordi- nata, egli chiede l’annullamento dell’ordine in parola, la sua scarcerazione e l’adozione di misure sostitutive (blocco dei documenti d’identità e di viaggio, obbligo settimanale d’annuncio e consegna del permesso di dimora). Egli pro- pone parimenti il versamento di una cauzione. Egli postula inoltre, con effetto retroattivo al 16 giugno 2021, la concessione del gratuito patrocinio e la nomina di un patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv. Daniele Moro.

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E. Mediante osservazioni del 1° luglio 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 9 luglio 2021, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale

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dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le norme della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) unitamente alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B). Impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 cpv. 2 della Conven- zione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’EU).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita

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costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2009, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto prov- visorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Conven- zione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna dispo- sizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

E. 3 Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. A suo dire, dagli atti emer- gerebbero in maniera chiara i suoi stretti legami con la Svizzera, Paese che costituirebbe il centro dei suoi interessi vitali, in cui lavora e vive con la moglie

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e la figlia da più di nove anni e nel quale tutta la famiglia si sentirebbe bene e integrata. Egli dichiara di non avere nessuna intenzione di fuggire all’estero e di essere stato, sin dal momento del suo arresto, sempre corretto e collaborativo con le autorità. Se avesse voluto fuggire, egli avrebbe avuto tutto il tempo per farlo, ciò che non ha fatto, non essendo questa la sua intenzione. Egli sarebbe stato in realtà sempre reperibile. Il reclamante contesta parimenti l’esistenza del pericolo di collusione, ipotesi a suo dire già scartata dalle autorità cantonali lu- cernesi. Per tutti questi motivi, il mantenimento dell'arresto sarebbe pure in con- trasto con il principio di proporzionalità.

E. 3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'e- ventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa

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giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale pe- nale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la libera- zione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

E. 3.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano e risiede certo in Svizzera da più di nove anni, dove vive con la moglie e la figlia, esercitando un’attività imprenditoriale. Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e alla luce degli svariati e gravi reati che vengono contestati in Italia

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all’estradando e alle elevate comminatorie di pena previste per simili reati (v. act. 3.1), i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Nonostante la sua situazione familiare e professionale, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia di scontare una lunga pena detentiva, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi all’estradizione, ad esempio rifugiandosi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà, contando su ordinamenti giuridici meno favorevoli alla cooperazione internazionale in ma- teria penale, sia per l’assenza di trattati con il Paese richiedente che per altri motivi. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese, a prescindere dal fatto che vi sia o meno rischio di collusione, condizione comunque cumulativa ex art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP.

E. 4 L’insorgente contesta le accuse mossegli nella domanda di estradizione basate sull’ordine di custodia cautelare in carcere delle autorità italiane. A suo avviso, quest’ultime non avrebbero sostanziato in maniera inequivocabile l’esistenza di gravi sospetti di reato. L’esposto dei fatti sarebbe inoltre poco chiaro.

E. 4.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

E. 4.2 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare che le sue censure non costituiscono dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate

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nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'e- ventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto.

E. 5 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il deposito del passa- porto e del permesso di dimora, misure che possono essere eventualmente ac- compagnate dall’obbligo di annunciarsi settimanalmente alle autorità e dal ver- samento di una cauzione.

Orbene, ritenuta in particolare la possibilità di condanna ad una elevata pena detentiva (v. supra consid. 3.2), le misure in questione non sono di per sé suffi- cienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cau- zione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impe- disce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). In assenza delle necessarie indi- cazioni che possano permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del reclamante (v. anche infra consid. 9.3), non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva per evitare ogni pe- ricolo di fuga.

E. 6 Il reclamante sostiene infine che dagli atti dell’incarto non risulta chiaro se l’UFG abbia sufficientemente analizzato la questione della sua carcerabilità. Una sua eventuale non carcerabilità potrebbe infatti costituire un motivo di non estradi- zione.

Ora, nella misura in cui il reclamante, a precisa domanda dell’autorità d’esecu- zione lucernese, ha indicato di non avere problemi di salute e di prendere atto che, in caso contrario, egli avrebbe potuto rivolgersi al medico del carcere (v. act. 3.4, pag. 4), la censura non merita ulteriore disamina.

E. 7 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può

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essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

E. 8 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

E. 9 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Daniele Moro (v. incarto RP.2021.40).

E. 9.1 Giusta l’art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che di- spone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 di- cembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

E. 9.2 La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finan- ziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non es- sendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

E. 9.3 In concreto, il reclamante è stato invitato a compilare e inoltrare entro il 9 luglio 2021, termine susseguentemente prorogato al 14 luglio seguente, l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita, con la precisa- zione che un formulario inoltrato dopo tale termine non sarebbe stato più preso in considerazione (v. RP.2021.40, act. 2 e 3). Ora, preso atto che il reclamante

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non ha rispedito detto formulario e non ha fornito la documentazione probante richiesta nel termine prorogato di cui sopra e che quindi non ha sostanziato la sua domanda, questa Corte risulta impossibilitata ad analizzare la sua situa- zione finanziaria. Ad ogni modo, anche senza esaminare la situazione finanzia- ria del reclamante, nella fattispecie la postulata assistenza giudiziaria deve co- munque essere respinta a causa dell’assenza di probabilità di successo. In ef- fetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga; inoltre, le censure sollevate dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali appli- cabili in ambito di detenzione estradizionale, erano manifestamente da respin- gere in quanto premature nell’ambito di un’impugnativa contro un ordine di ar- resto ai fini estradizionali (v. supra consid. 2.1).

E. 10 In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 19 luglio 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Daniele Moro,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2021.7 Procedura secondaria: RP.2021.40

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Fatti: A. Il 30 aprile 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bol- zano (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A. per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, autoriciclaggio e altri reati fiscali. In sostanza, il predetto è sospettato, nella sua qualità di ammi- nistratore e legale rappresentante di B. S.r.l., società dichiarata fallita il 22 gen- naio 2019, di aver sottratto i libri e altri documenti contabili al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni d’affari della predetta società. Egli avrebbe distratto beni di quest’ultima a danno dei creditori, trasferendoli in particolare a società rumene da lui controllate. Egli avrebbe parimenti indicato nelle dichiarazioni IVA di B. S.r.l. elementi passivi fittizi, avvalendosi di nume- rose fatture e altri documenti per operazioni inesistenti. L’indagato avrebbe inol- tre tratto in inganno la banca C., presentando fatture per operazioni inesistenti in relazioni alle quali avrebbe ricevuto in totale EUR 101'760.–. In qualità di am- ministratore di fatto della società D. S.r.l., unitamente ad E., amministratore for- male di tale società, avrebbe emesso e/o rilasciato diverse fatture e altri docu- menti per operazioni inesistenti al fine di permettere alle società B. S.r.l. e F. S.r.l. di evadere le imposte sui redditi per un importo totale di EUR 907'132.– e sul valore aggiunto per un importo complessivo di EUR 266'971.– (v. act. 1.2 e 3.1).

B. Con nota verbale del 5 marzo 2021, l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) formale domanda di estradi- zione di A. (v. act. 3.1).

C. Il 3 giugno 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Lucerna (v. act. 3.2 e 3.3), il quale è sfociato il 16 giugno seguente nel fermo dell'estradando. Interrogato il mede- simo giorno dal Procuratore pubblico, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.4).

D. Il 28 giugno 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto po- stulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via subordi- nata, egli chiede l’annullamento dell’ordine in parola, la sua scarcerazione e l’adozione di misure sostitutive (blocco dei documenti d’identità e di viaggio, obbligo settimanale d’annuncio e consegna del permesso di dimora). Egli pro- pone parimenti il versamento di una cauzione. Egli postula inoltre, con effetto retroattivo al 16 giugno 2021, la concessione del gratuito patrocinio e la nomina di un patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv. Daniele Moro.

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E. Mediante osservazioni del 1° luglio 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 9 luglio 2021, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale

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dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le norme della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) unitamente alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B). Impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 cpv. 2 della Conven- zione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’EU).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita

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costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2009, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto prov- visorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Conven- zione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna dispo- sizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3. Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. A suo dire, dagli atti emer- gerebbero in maniera chiara i suoi stretti legami con la Svizzera, Paese che costituirebbe il centro dei suoi interessi vitali, in cui lavora e vive con la moglie

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e la figlia da più di nove anni e nel quale tutta la famiglia si sentirebbe bene e integrata. Egli dichiara di non avere nessuna intenzione di fuggire all’estero e di essere stato, sin dal momento del suo arresto, sempre corretto e collaborativo con le autorità. Se avesse voluto fuggire, egli avrebbe avuto tutto il tempo per farlo, ciò che non ha fatto, non essendo questa la sua intenzione. Egli sarebbe stato in realtà sempre reperibile. Il reclamante contesta parimenti l’esistenza del pericolo di collusione, ipotesi a suo dire già scartata dalle autorità cantonali lu- cernesi. Per tutti questi motivi, il mantenimento dell'arresto sarebbe pure in con- trasto con il principio di proporzionalità.

3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'e- ventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa

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giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale pe- nale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la libera- zione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

3.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano e risiede certo in Svizzera da più di nove anni, dove vive con la moglie e la figlia, esercitando un’attività imprenditoriale. Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e alla luce degli svariati e gravi reati che vengono contestati in Italia

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all’estradando e alle elevate comminatorie di pena previste per simili reati (v. act. 3.1), i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Nonostante la sua situazione familiare e professionale, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia di scontare una lunga pena detentiva, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi all’estradizione, ad esempio rifugiandosi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà, contando su ordinamenti giuridici meno favorevoli alla cooperazione internazionale in ma- teria penale, sia per l’assenza di trattati con il Paese richiedente che per altri motivi. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese, a prescindere dal fatto che vi sia o meno rischio di collusione, condizione comunque cumulativa ex art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP.

4. L’insorgente contesta le accuse mossegli nella domanda di estradizione basate sull’ordine di custodia cautelare in carcere delle autorità italiane. A suo avviso, quest’ultime non avrebbero sostanziato in maniera inequivocabile l’esistenza di gravi sospetti di reato. L’esposto dei fatti sarebbe inoltre poco chiaro.

4.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

4.2 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare che le sue censure non costituiscono dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate

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nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'e- ventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto.

5. Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il deposito del passa- porto e del permesso di dimora, misure che possono essere eventualmente ac- compagnate dall’obbligo di annunciarsi settimanalmente alle autorità e dal ver- samento di una cauzione.

Orbene, ritenuta in particolare la possibilità di condanna ad una elevata pena detentiva (v. supra consid. 3.2), le misure in questione non sono di per sé suffi- cienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cau- zione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impe- disce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). In assenza delle necessarie indi- cazioni che possano permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del reclamante (v. anche infra consid. 9.3), non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva per evitare ogni pe- ricolo di fuga.

6. Il reclamante sostiene infine che dagli atti dell’incarto non risulta chiaro se l’UFG abbia sufficientemente analizzato la questione della sua carcerabilità. Una sua eventuale non carcerabilità potrebbe infatti costituire un motivo di non estradi- zione.

Ora, nella misura in cui il reclamante, a precisa domanda dell’autorità d’esecu- zione lucernese, ha indicato di non avere problemi di salute e di prendere atto che, in caso contrario, egli avrebbe potuto rivolgersi al medico del carcere (v. act. 3.4, pag. 4), la censura non merita ulteriore disamina.

7. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può

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essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

8. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

9. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Daniele Moro (v. incarto RP.2021.40).

9.1 Giusta l’art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che di- spone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 di- cembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

9.2 La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finan- ziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non es- sendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

9.3 In concreto, il reclamante è stato invitato a compilare e inoltrare entro il 9 luglio 2021, termine susseguentemente prorogato al 14 luglio seguente, l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita, con la precisa- zione che un formulario inoltrato dopo tale termine non sarebbe stato più preso in considerazione (v. RP.2021.40, act. 2 e 3). Ora, preso atto che il reclamante

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non ha rispedito detto formulario e non ha fornito la documentazione probante richiesta nel termine prorogato di cui sopra e che quindi non ha sostanziato la sua domanda, questa Corte risulta impossibilitata ad analizzare la sua situa- zione finanziaria. Ad ogni modo, anche senza esaminare la situazione finanzia- ria del reclamante, nella fattispecie la postulata assistenza giudiziaria deve co- munque essere respinta a causa dell’assenza di probabilità di successo. In ef- fetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga; inoltre, le censure sollevate dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali appli- cabili in ambito di detenzione estradizionale, erano manifestamente da respin- gere in quanto premature nell’ambito di un’impugnativa contro un ordine di ar- resto ai fini estradizionali (v. supra consid. 2.1).

10. In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 19 luglio 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Daniele Moro - Ufficio federale di giustizia Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o do- mande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evi- tare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile sol- tanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi pro- cedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).