Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 2 dicembre 2024, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative al suo stato valetudinario e alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe poi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i suoi diritti derivanti dallo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 3.2 L'insorgente contesta tuttavia la competenza della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiede che quest'ultima venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In detto Paese, la sua incolumità sarebbe infatti gravemente a rischio poiché, durante il suo precedente soggiorno, avrebbe vissuto in condizioni estremamente precarie, caratterizzate da gravi carenze igienico-sanitarie e dalla mancanza di un adeguato supporto medico nei centri d'accoglienza. Suo fratello sarebbe stato poi aggredito dal cugino, riuscendo ad evitare lesioni corporee grazie all'intervento di un amico che, tuttavia, sarebbe stato accoltellato. Temendo ch'egli possa essere nuovamente aggredito dal parente, ella sostiene altresì che le autorità greche non garantiscano "un'adeguata tutela ai rifugiati minacciati da violenze familiari e altre forme di persecuzione" (cfr. ricorso, pagg. 1-2). Infine, l'interesse degno di protezione per entrare nel merito della domanda d'asilo sarebbe giustificato dalle sue condizioni di vulnerabilità e dall'inadeguatezza del sistema greco nel garantire la sua sicurezza e il suo benessere.
E. 3.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non v'è luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 3.3.2 Nel caso concreto, il 16 luglio 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente, la qualità di rifugiata, concedendole la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno, mentre il 2 dicembre seguente, su richiesta della Svizzera, ha accettato la riammissione della stessa sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 20/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso.
E. 3.3.3 Il Tribunale osserva inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo - quali il RD III - non risultano pertinenti per valutazione della sua domanda d'asilo in Svizzera.
E. 3.3.4 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 4 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di tale misura.
E. 5.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, la Grecia rispetti di principio gli obblighi del diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, i beneficiari della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
E. 5.2.2.1 In casu la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ove vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 5.2.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata non sarebbe abile al lavoro, sarebbe stata accolta in pessime condizioni e si sarebbe ritrovata in difficoltà nell'ottenimento di trattamenti medici e di un alloggio, non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, posto ch'ella non ha mai rivendicato i suoi diritti e le prestazioni d'assistenza presso le autorità competenti (cfr. atto SEM n. 16/8 D25 e D41-42), va rilevato che i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi dello Stato greco nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono inoltre l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Per le aggressioni subite dal fratello, non riconducibili ad organi statali, la vittima potrà altresì rivolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie greche per denunciare i fatti ed ottenere protezione. Il fatto che l'autorità di polizia abbia chiesto di "portare un testimone" del tentato omicidio (cfr. atto SEM n. 16/8 D51) non comprova, contrariamente a quanto stabilito dall'invalsa giurisprudenza, né un'assenza di volontà né un'incapacità delle autorità greche di perseguire i reati penali e di garantire un'adeguata protezione (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7).
E. 5.2.2.3 Infine, con sentenza odierna di cui all'incarto D-619/2025, il Tribunale ha respinto anche il ricorso presentato dal fratello, sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare.
E. 5.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 5.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 5.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale in Grecia rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).
E. 5.3.3 Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali di cui ha diritto. Peraltro, ella ha ingiustificatamente omesso di rivolgersi alle autorità competenti per denunciare l'asserita mancanza di alloggio e per ottenere le prestazioni di assistenza (cfr. atto SEM n. 16/8 D25 e D41-42). Inoltre, con riferimento alle sue affezioni (connettivite indifferenziata, depressione e infezione alle vie respiratorie, attualmente in trattamento con (...); cfr. atto SEM n. 25/2), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrirle i trattamenti necessari, tra cui le analisi reumatologiche indicate nell'ultimo referto agli atti. L'interessata ha poi accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (cfr. artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Infine, lo stato valetudinario succitato non è suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco.
E. 5.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
E. 5.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI.
E. 5.5 Per il resto, conviene rinviare agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).
E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.
E. 7 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, occorre inoltre respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 8 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-612/2025 Sentenza del 4 febbraio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 21 gennaio 2025. Fatti: A. Il 13 novembre 2024, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera insieme a suo fratello Y. S. (cfr. incarto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N [...]) - anch'egli oggetto di una procedura analoga, ma distinta. Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il 14 giugno 2024, la richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale il 16 luglio successivo. Agli atti sono stati depositati il suo titolo di viaggio greco valido fino al 24 settembre 2029 nonché il permesso di soggiorno per rifugiati valido dal 16 luglio 2024 al 15 luglio 2027. Il 28 novembre 2024, la SEM ha quindi effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Il 28 novembre 2024, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 2 dicembre 2024, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata confermando che, il 16 luglio 2024, quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata, unitamente ad un permesso di soggiorno valido fino 15 luglio 2027. Con scritto del 21 gennaio 2025, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 21 gennaio 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, incaricando il Canton B._______ dell'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 29 gennaio 2025, l'interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa nonché alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo. Sul piano procedurale, ella chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 2 dicembre 2024, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative al suo stato valetudinario e alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe poi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i suoi diritti derivanti dallo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 L'insorgente contesta tuttavia la competenza della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiede che quest'ultima venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In detto Paese, la sua incolumità sarebbe infatti gravemente a rischio poiché, durante il suo precedente soggiorno, avrebbe vissuto in condizioni estremamente precarie, caratterizzate da gravi carenze igienico-sanitarie e dalla mancanza di un adeguato supporto medico nei centri d'accoglienza. Suo fratello sarebbe stato poi aggredito dal cugino, riuscendo ad evitare lesioni corporee grazie all'intervento di un amico che, tuttavia, sarebbe stato accoltellato. Temendo ch'egli possa essere nuovamente aggredito dal parente, ella sostiene altresì che le autorità greche non garantiscano "un'adeguata tutela ai rifugiati minacciati da violenze familiari e altre forme di persecuzione" (cfr. ricorso, pagg. 1-2). Infine, l'interesse degno di protezione per entrare nel merito della domanda d'asilo sarebbe giustificato dalle sue condizioni di vulnerabilità e dall'inadeguatezza del sistema greco nel garantire la sua sicurezza e il suo benessere. 3.3 3.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non v'è luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 3.3.2 Nel caso concreto, il 16 luglio 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente, la qualità di rifugiata, concedendole la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno, mentre il 2 dicembre seguente, su richiesta della Svizzera, ha accettato la riammissione della stessa sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 20/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso. 3.3.3 Il Tribunale osserva inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo - quali il RD III - non risultano pertinenti per valutazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. 3.3.4 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di tale misura. 5. 5.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, la Grecia rispetti di principio gli obblighi del diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, i beneficiari della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). 5.2.2 5.2.2.1 In casu la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ove vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.2.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata non sarebbe abile al lavoro, sarebbe stata accolta in pessime condizioni e si sarebbe ritrovata in difficoltà nell'ottenimento di trattamenti medici e di un alloggio, non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, posto ch'ella non ha mai rivendicato i suoi diritti e le prestazioni d'assistenza presso le autorità competenti (cfr. atto SEM n. 16/8 D25 e D41-42), va rilevato che i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi dello Stato greco nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono inoltre l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Per le aggressioni subite dal fratello, non riconducibili ad organi statali, la vittima potrà altresì rivolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie greche per denunciare i fatti ed ottenere protezione. Il fatto che l'autorità di polizia abbia chiesto di "portare un testimone" del tentato omicidio (cfr. atto SEM n. 16/8 D51) non comprova, contrariamente a quanto stabilito dall'invalsa giurisprudenza, né un'assenza di volontà né un'incapacità delle autorità greche di perseguire i reati penali e di garantire un'adeguata protezione (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). 5.2.2.3 Infine, con sentenza odierna di cui all'incarto D-619/2025, il Tribunale ha respinto anche il ricorso presentato dal fratello, sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare. 5.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.3 5.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale in Grecia rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). 5.3.3 Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali di cui ha diritto. Peraltro, ella ha ingiustificatamente omesso di rivolgersi alle autorità competenti per denunciare l'asserita mancanza di alloggio e per ottenere le prestazioni di assistenza (cfr. atto SEM n. 16/8 D25 e D41-42). Inoltre, con riferimento alle sue affezioni (connettivite indifferenziata, depressione e infezione alle vie respiratorie, attualmente in trattamento con (...); cfr. atto SEM n. 25/2), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrirle i trattamenti necessari, tra cui le analisi reumatologiche indicate nell'ultimo referto agli atti. L'interessata ha poi accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (cfr. artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Infine, lo stato valetudinario succitato non è suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. 5.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 5.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. 5.5 Per il resto, conviene rinviare agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 7. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, occorre inoltre respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 8. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: