Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino turco di etnia curda nato il (…) con ultimo domicilio nella provincia di Sirnak, è giunto in Svizzera il 15 gen- naio 2023 privo di documenti d’identità, depositando, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di se- guito: SEM o autorità inferiore n. […]-2/2). Egli sarebbe espatriato dalla Turchia il 6 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 3/1). A.b Il 25 agosto 2023, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 17/12). Questi ha riferito che nel proprio Paese, sarebbe stato solito partecipare a manifestazioni ed eventi organizzati dai curdi, ragion per la quale, al pari della propria fami- glia, avrebbe subito negli anni vari disagi da parte di terzi e delle autorità turche. In particolare, a seguito dell’incarcerazione di suo fratello, dal 2011 al gennaio 2022 le autorità avrebbero perquisito il domicilio familiare da una a tre volte al mese e a volte condotto pure l’interessato al posto di polizia per degli interrogatori. Tali perquisizioni sarebbero cessate in con- comitanza con l’inizio dello svolgimento del servizio militare da parte dell’in- sorgente nel maggio 2022. Nel corso della leva e a causa delle sue origini, il diretto comandante lo avrebbe discriminato, segnatamente definendolo terrorista, minacciandolo e picchiandolo. Nell’agosto 2022, l’interessato avrebbe oralmente denun- ciato tali vessazioni ad un graduato di ordine gerarchico superiore al suo diretto superiore (“comandante generale”), il quale sarebbe intervenuto a redarguire il diretto superiore del richiedente. Successivamente le vessa- zioni e le percosse sarebbero riprese, senza però più alcuna segnalazione al comandante generale da parte dell’interessato in ragione di timori di ri- percussioni. Terminato il servizio militare nel novembre 2022 e ripresa la sua attività di commerciante di (…), l’interessato sarebbe stato pedinato da parte di indi- vidui non identificabili a bordo di un’automobile dai vetri oscurati per la du- rata di un mese. Tali persone non si sarebbero mai avvicinate e si sareb- bero allontanate quando il richiedente avrebbe tentato un confronto. Lo stesso avrebbe trascritto il numero di targa del veicolo, senza tuttavia re- carsi in polizia per sporgere denuncia né svolgere ricerche autonome, in quanto avrebbe temuto ripercussioni verso sé medesimo e la propria fami- glia. Secondo l’interessato tali operazioni di pedinamento sarebbero state
D-5285/2023 Pagina 3 orchestrate da parte del comandante, con il quale non vi sarebbero tuttavia più stati contatti successivi alla leva. Nel gennaio 2023 l’interessato avrebbe venduto la propria attività profes- sionale e avrebbe lasciato il Paese, in quanto avrebbe temuto, in ragione dei pedinamenti subiti e delle perquisizioni patite al domicilio familiare, di essere torturato, incarcerato ed ucciso. B. Con decisione del 1° settembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 21/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 20/10). C. Con ricorso del 29 settembre 2023 (notificato il 2 ottobre 2023, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli chiede che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibi- lità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. D. D.a Tramite decisione incidentale del 2 febbraio 2024, il Tribunale ha re- spinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato lo stesso a versare, entro il 14 febbraio 2024, un anticipo di CHF 750.- a co- pertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d’inam- missibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Il 13 febbraio 2024, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2023, l’autorità inferiore ha attri- buito il richiedente l’asilo al Cantone di Lucerna (cfr. atto SEM n. 24/2).
D-5285/2023 Pagina 4 F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della pro- cedura.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Il ricorrente ha inoltre provveduto al versa- mento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispet- tando il termine assegnatogli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111
D-5285/2023 Pagina 5 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostenuto che l’autorità avrebbe do- vuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l’asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In partico- lare, egli ha affermato che le discriminazioni e vessazioni subìte negli anni a seguito della propria etnia sarebbero costitutive di una pressione psichica insopportabile giusta l’art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti segnata- mente subito offese, insulti e pedinamenti, che avrebbero reso la sua esi- stenza in Patria impossibile.
E. 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l’unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 con- sid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
D-5285/2023 Pagina 6
E. 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esi- stere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subìta e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo re- lativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere rico- nosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustifi- care una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale tempo- rale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di prote- zione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronun- cia della decisione, nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ra- gioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili
D-5285/2023 Pagina 7 alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).
E. 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ritiene che gli accadimenti subìti in passato in Turchia dall’insorgente, segnata- mente le perquisizioni domiciliari, gli interrogatori di polizia e le difficoltà riscontrate durante il servizio militare, suo dire in ragione della propria et- nia, non raggiungono un grado di intensità sufficiente suscettibile di costi- tuire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifu- giato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Nello specifico, la sola partecipazione ad alcune manifestazioni organiz- zate dal partito HDP ("Partito Democratico dei Popoli"; in turco: "Halklarin Demokratik Partisi"), senza tuttavia esserne membro (cfr. atto SEM
n. 17/12, R24 e R26), non è sufficiente per confermare le proprie allega- zioni; del resto nemmeno l’appartenenza all’HDP è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del Tribunale E-5916/2023 del 17 novem- bre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.). La censura del ricorrente va pertanto respinta. Le perquisizioni domiciliari e gli interrogatori presso il posto di polizia, pe- raltro già terminati nel maggio del 2022 (cfr. atto SEM n. 17/12, R30 e R31), si sarebbero inoltre svolti senza impiego di violenza alcuna e senza che fossero proferite minacce (cfr. atto SEM n. 17/12, R28, R35 e R37); le au- torità si sarebbero limitate a redarguire l’interessato in merito alle proprie attività di carattere politico e a chiedere informazioni in merito all’ubicazione del fratello (cfr. atto SEM n. 17/12, R39 e R46). Oltretutto tali avvenimenti non hanno impedito al ricorrente di condurre un’esistenza degna di un es- sere umano in Patria. Significativo in proposito che l’interessato abbia de- ciso di espatriare a gennaio 2023, dunque vari mesi dopo la cessazione di tali episodi. Al riguardo va quindi rilevata l’assenza del nesso diretto di cau- salità temporale tra essi e l’espatrio. E nemmeno si può ritenere esservi un nesso di causalità materiale tra tali elementi, posto che dal verbale di au- dizione emerge che la decisione di espatriare presa a gennaio 2023 sa- rebbe principalmente scaturita a seguito degli eventi vissuti nel corso del servizio militare (cfr. atto SEM n. 17/12, R13). Pertanto in assenza dei pre- citati nessi tra le perquisizioni domiciliari rispettivamente gli interrogatori in polizia e l’espatrio dal suo Paese d’origine, tali motivi non risultano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
D-5285/2023 Pagina 8 Per quanto attiene invece le vessazioni e le percosse subite dall’interes- sato durante il proprio servizio militare, va evidenziato che il comandante generale avrebbe accolto il reclamo dello stesso, intimando al diretto su- periore di cessare i suoi comportamenti (cfr. atto SEM n. 17/12, R52). Mal si vede pertanto il motivo per cui l’insorgente, una volta accortosi che il proprio superiore non ottemperava agli ordini ricevuti, non abbia provve- duto a segnalarlo nuovamente al comandante generale. A maggior ragione se si considera che la prima volta l’interessato avrebbe provveduto a de- nunciarlo nonostante le minacce ricevute e mal si comprende come mai successivamente egli avrebbe dovuto avere timore delle stesse, ritenuto il loro carattere identico. Inoltre, in ragione dell’ammonimento mosso al pro- prio superiore da parte del comandante generale, l’insorgente avrebbe do- vuto avere la certezza che le proprie segnalazioni a quest’ultimo sarebbero state accuratamente esaminate e gli eventuali conseguenti provvedimenti messi in atto. Si può quindi considerare che in ragione della mancata de- nuncia e della mancata ricerca di protezione, i torti subiti non fossero di un’intensità tale da causargli una pressione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi. Per quanto concerne i pedinamenti da parte di individui che avrebbero pure avuto quale obbiettivo di ucciderlo, eventi orchestrati dal proprio superiore gerarchico militare (cfr. atto SEM n. 17/12, R58 e R59), va detto che agli atti non vi è alcun riscontro, per cui restano delle mere supposizioni dell’in- sorgente. A maggior ragione, se si considera che tali persone non sareb- bero mai entrate in contatto con il richiedente, allontanandosi invece nel momento in cui lo stesso avrebbe tentato un confronto (cfr. atto SEM
n. 17/12, R68). Ne discende che anche tali pedinamenti non possono es- sere ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei mo- tivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una perse- cuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l’insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese (cfr. supra consid. 5.2.3). Di conse- guenza, ci si esime dall’analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l’elemento oggettivo della defini- zione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all’art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. Da ultimo, la dichiarazione redatta e tradotta dall’interessato (cfr. atto TAF
n. 5), che riconferma in sostanza i fatti già emersi in sede di audizione,
D-5285/2023 Pagina 9 deve essere ritenuta una mera asserzione di parte, priva di allegazioni si- gnificative e pertanto irrilevante ai fini di causa.
E. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subiti dal ricorrente non risultano, superare d’intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d’etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 con- sid. 6.3). Per quanto noto la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono – come neppure all’occorrenza – l’intensità prevista all’art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulte- riori riferimenti citati). In queste circostanze, le discriminazioni ed i maltrat- tamenti subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pres- sione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece soste- nuto nel suo ricorso Ferme queste premesse, l’autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo al ricor- rente. Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomen- tazioni, segnatamente laddove il ricorrente censura la verosimiglianza, ai sensi dell’art. 7 LAsi, dei motivi da lui addotti.
E. 5.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).
E. 5.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.
D-5285/2023 Pagina 10
E. 6.1 Con l’impugnativa in esame, l’insorgente ha evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l’esecuzione dell’allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell’ammissione provvisoria. A suo dire infatti la situazione politica vigente in Turchia renderebbe inammissibile ed inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento.
E. 6.2 Ora, l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giu- sta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo stra- niero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’ese- cuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convin- cente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione ge- nerale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attual- mente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l’esecu- zione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, nonostante il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio 2016, non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83
D-5285/2023 Pagina 11 cpv. 4 LStrl, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli apparte- nenti all’etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-3935/2023 del 26 set- tembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia l’interessato proverrebbe dalla provincia di Sirnak (cfr. atto SEM n. 17/12, R16 e R17), la quale si trova in una situa- zione di violenza generalizzata (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), con la con- seguenza che l’esecuzione dell’allontanamento verso tale provincia è rite- nuto, in linea generale, inesigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrl. In proposito, occorre quindi esaminare se per l’insorgente esiste una pos- sibile alternativa interna di domicilio, ragionevolmente esigibile a livello in- dividuale, al di fuori di Sirnak o delle province colpite dai sismi (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1). Nello specifico, il ricorrente possiede un’alter- nativa interna di domicilio sia ad B._______ che ad C._______, dove risie- derebbero due sorelle, con le quali intratterrebbe buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 17/12, R96 e R97). Inoltre e ad ogni buon conto, l’insorgente è giovane, in buona salute e vanta una grande esperienza nel settore del commercio di (…), ciò che gli permetterebbe di stabilirsi ovunque nel pro- prio Paese d’origine riuscendo a provvedere al proprio sostentamento. Ciò posto, l’esecuzione dell’allontanamento è ritenuta ragionevolmente esi- gibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 6.4 Ferme queste premesse, l’esecuzione dell’allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confer- mata.
E. 7 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non es- sendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure solle- vate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che
D-5285/2023 Pagina 12 seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 13 febbraio 2024.
E. 9 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5285/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 13 febbraio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5285/2023 Sentenza del 30 maggio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 1° settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino turco di etnia curda nato il (...) con ultimo domicilio nella provincia di Sirnak, è giunto in Svizzera il 15 gennaio 2023 privo di documenti d'identità, depositando, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2). Egli sarebbe espatriato dalla Turchia il 6 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 3/1). A.b Il 25 agosto 2023, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 17/12). Questi ha riferito che nel proprio Paese, sarebbe stato solito partecipare a manifestazioni ed eventi organizzati dai curdi, ragion per la quale, al pari della propria famiglia, avrebbe subito negli anni vari disagi da parte di terzi e delle autorità turche. In particolare, a seguito dell'incarcerazione di suo fratello, dal 2011 al gennaio 2022 le autorità avrebbero perquisito il domicilio familiare da una a tre volte al mese e a volte condotto pure l'interessato al posto di polizia per degli interrogatori. Tali perquisizioni sarebbero cessate in concomitanza con l'inizio dello svolgimento del servizio militare da parte dell'insorgente nel maggio 2022. Nel corso della leva e a causa delle sue origini, il diretto comandante lo avrebbe discriminato, segnatamente definendolo terrorista, minacciandolo e picchiandolo. Nell'agosto 2022, l'interessato avrebbe oralmente denunciato tali vessazioni ad un graduato di ordine gerarchico superiore al suo diretto superiore ("comandante generale"), il quale sarebbe intervenuto a redarguire il diretto superiore del richiedente. Successivamente le vessazioni e le percosse sarebbero riprese, senza però più alcuna segnalazione al comandante generale da parte dell'interessato in ragione di timori di ripercussioni. Terminato il servizio militare nel novembre 2022 e ripresa la sua attività di commerciante di (...), l'interessato sarebbe stato pedinato da parte di individui non identificabili a bordo di un'automobile dai vetri oscurati per la durata di un mese. Tali persone non si sarebbero mai avvicinate e si sarebbero allontanate quando il richiedente avrebbe tentato un confronto. Lo stesso avrebbe trascritto il numero di targa del veicolo, senza tuttavia recarsi in polizia per sporgere denuncia né svolgere ricerche autonome, in quanto avrebbe temuto ripercussioni verso sé medesimo e la propria famiglia. Secondo l'interessato tali operazioni di pedinamento sarebbero state orchestrate da parte del comandante, con il quale non vi sarebbero tuttavia più stati contatti successivi alla leva. Nel gennaio 2023 l'interessato avrebbe venduto la propria attività professionale e avrebbe lasciato il Paese, in quanto avrebbe temuto, in ragione dei pedinamenti subiti e delle perquisizioni patite al domicilio familiare, di essere torturato, incarcerato ed ucciso. B. Con decisione del 1° settembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 21/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 20/10). C. Con ricorso del 29 settembre 2023 (notificato il 2 ottobre 2023, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. D.a Tramite decisione incidentale del 2 febbraio 2024, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato lo stesso a versare, entro il 14 febbraio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Il 13 febbraio 2024, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha attribuito il richiedente l'asilo al Cantone di Lucerna (cfr. atto SEM n. 24/2). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Il ricorrente ha inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnatogli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostenuto che l'autorità avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l'asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli ha affermato che le discriminazioni e vessazioni subìte negli anni a seguito della propria etnia sarebbero costitutive di una pressione psichica insopportabile giusta l'art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti segnatamente subito offese, insulti e pedinamenti, che avrebbero reso la sua esistenza in Patria impossibile. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ritiene che gli accadimenti subìti in passato in Turchia dall'insorgente, segnatamente le perquisizioni domiciliari, gli interrogatori di polizia e le difficoltà riscontrate durante il servizio militare, suo dire in ragione della propria etnia, non raggiungono un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nello specifico, la sola partecipazione ad alcune manifestazioni organizzate dal partito HDP ("Partito Democratico dei Popoli"; in turco: "Halklarin Demokratik Partisi"), senza tuttavia esserne membro (cfr. atto SEM n. 17/12, R24 e R26), non è sufficiente per confermare le proprie allegazioni; del resto nemmeno l'appartenenza all'HDP è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del Tribunale E-5916/2023 del 17 novembre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.). La censura del ricorrente va pertanto respinta. Le perquisizioni domiciliari e gli interrogatori presso il posto di polizia, peraltro già terminati nel maggio del 2022 (cfr. atto SEM n. 17/12, R30 e R31), si sarebbero inoltre svolti senza impiego di violenza alcuna e senza che fossero proferite minacce (cfr. atto SEM n. 17/12, R28, R35 e R37); le autorità si sarebbero limitate a redarguire l'interessato in merito alle proprie attività di carattere politico e a chiedere informazioni in merito all'ubicazione del fratello (cfr. atto SEM n. 17/12, R39 e R46). Oltretutto tali avvenimenti non hanno impedito al ricorrente di condurre un'esistenza degna di un essere umano in Patria. Significativo in proposito che l'interessato abbia deciso di espatriare a gennaio 2023, dunque vari mesi dopo la cessazione di tali episodi. Al riguardo va quindi rilevata l'assenza del nesso diretto di causalità temporale tra essi e l'espatrio. E nemmeno si può ritenere esservi un nesso di causalità materiale tra tali elementi, posto che dal verbale di audizione emerge che la decisione di espatriare presa a gennaio 2023 sarebbe principalmente scaturita a seguito degli eventi vissuti nel corso del servizio militare (cfr. atto SEM n. 17/12, R13). Pertanto in assenza dei precitati nessi tra le perquisizioni domiciliari rispettivamente gli interrogatori in polizia e l'espatrio dal suo Paese d'origine, tali motivi non risultano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto attiene invece le vessazioni e le percosse subite dall'interessato durante il proprio servizio militare, va evidenziato che il comandante generale avrebbe accolto il reclamo dello stesso, intimando al diretto superiore di cessare i suoi comportamenti (cfr. atto SEM n. 17/12, R52). Mal si vede pertanto il motivo per cui l'insorgente, una volta accortosi che il proprio superiore non ottemperava agli ordini ricevuti, non abbia provveduto a segnalarlo nuovamente al comandante generale. A maggior ragione se si considera che la prima volta l'interessato avrebbe provveduto a denunciarlo nonostante le minacce ricevute e mal si comprende come mai successivamente egli avrebbe dovuto avere timore delle stesse, ritenuto il loro carattere identico. Inoltre, in ragione dell'ammonimento mosso al proprio superiore da parte del comandante generale, l'insorgente avrebbe dovuto avere la certezza che le proprie segnalazioni a quest'ultimo sarebbero state accuratamente esaminate e gli eventuali conseguenti provvedimenti messi in atto. Si può quindi considerare che in ragione della mancata denuncia e della mancata ricerca di protezione, i torti subiti non fossero di un'intensità tale da causargli una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Per quanto concerne i pedinamenti da parte di individui che avrebbero pure avuto quale obbiettivo di ucciderlo, eventi orchestrati dal proprio superiore gerarchico militare (cfr. atto SEM n. 17/12, R58 e R59), va detto che agli atti non vi è alcun riscontro, per cui restano delle mere supposizioni dell'insorgente. A maggior ragione, se si considera che tali persone non sarebbero mai entrate in contatto con il richiedente, allontanandosi invece nel momento in cui lo stesso avrebbe tentato un confronto (cfr. atto SEM n. 17/12, R68). Ne discende che anche tali pedinamenti non possono essere ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l'insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese (cfr. supra consid. 5.2.3). Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. Da ultimo, la dichiarazione redatta e tradotta dall'interessato (cfr. atto TAF n. 5), che riconferma in sostanza i fatti già emersi in sede di audizione, deve essere ritenuta una mera asserzione di parte, priva di allegazioni significative e pertanto irrilevante ai fini di causa. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subiti dal ricorrente non risultano, superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3). Per quanto noto la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono - come neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). In queste circostanze, le discriminazioni ed i maltrattamenti subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso Ferme queste premesse, l'autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente. Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni, segnatamente laddove il ricorrente censura la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, dei motivi da lui addotti. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 5.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 6. 6.1 Con l'impugnativa in esame, l'insorgente ha evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A suo dire infatti la situazione politica vigente in Turchia renderebbe inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 6.2 Ora, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, nonostante il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio 2016, non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia l'interessato proverrebbe dalla provincia di Sirnak (cfr. atto SEM n. 17/12, R16 e R17), la quale si trova in una situazione di violenza generalizzata (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), con la conseguenza che l'esecuzione dell'allontanamento verso tale provincia è ritenuto, in linea generale, inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl. In proposito, occorre quindi esaminare se per l'insorgente esiste una possibile alternativa interna di domicilio, ragionevolmente esigibile a livello individuale, al di fuori di Sirnak o delle province colpite dai sismi (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1). Nello specifico, il ricorrente possiede un'alternativa interna di domicilio sia ad B._______ che ad C._______, dove risiederebbero due sorelle, con le quali intratterrebbe buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 17/12, R96 e R97). Inoltre e ad ogni buon conto, l'insorgente è giovane, in buona salute e vanta una grande esperienza nel settore del commercio di (...), ciò che gli permetterebbe di stabilirsi ovunque nel proprio Paese d'origine riuscendo a provvedere al proprio sostentamento. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento è ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.4 Ferme queste premesse, l'esecuzione dell'allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confermata.
7. Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non essendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure sollevate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 13 febbraio 2024.
9. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 13 febbraio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: