Ricongiungimento familiare (asilo)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4180/2017 Sentenza del 14 novembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Yemen, patrocinato dal lic. iur. Nangbayadé Aharh, agendo in favore di sua moglie B._______, nata il (...), Yemen, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 27 giugno 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 6 novembre 2016, i verbali d'audizione del 21 novembre 2016 (di seguito: verbale 1) e del 10 aprile 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 giugno 2017 con la quale tale autorità ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo all'interessato, la domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare inoltrata dal rifugiato il 21 giugno 2017 a favore della moglie B._______, la decisione della SEM del 27 giugno 2017, notificata il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), tramite la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata di B._______ in Svizzera ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, il ricorso del 25 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato, recte: 26 luglio 2017; data d'entrata: 27 luglio 2017) per mezzo del quale il rifugiato, ha postulato, in nome e per conto della moglie, l'annullamento della decisione impugnata e il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera; contestualmente ha presentato un'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sede d'audizione sulle generalità, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine per recarsi in Kuwait nel dicembre del 2013 (cfr. verbale 1, pag. 4), che prima dell'espatrio avrebbe vissuto nella capitale yemenita Sanaa con il nipote (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 12), che per quanto riguarda la relazione con la moglie, egli ha dichiarato essersi fidanzato nell'aprile del 2016, ovvero allorquando si trovava già in Kuwait, chiedendo la mano di B._______ al fratello di quest'ultima che si trovava con lui in Kuwait (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 11), che successivamente l'interessato avrebbe chiesto il ricongiungimento famigliare alle autorità kuwaitiane; che tale richiesta sarebbe però stata respinta (cfr. verbale 2, pag. 11), che il successivo matrimonio sarebbe stato celebrato a Aden, nello Yemen, senza che il ricorrente fosse presente; che a questo fine egli avrebbe rilasciato procura ad un amico (cfr. verbale 1, pag. 3), che la moglie vivrebbe tuttora a Aden presso i suoi famigliari (cfr. verbale 2, pag. 7), che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare ed ha rifiutato l'entrata in Svizzera a B._______ sulla base del fatto che il rifugiato non avrebbe mai vissuto in comunione famigliare con la moglie in precedenza, che nel proprio gravame, l'insorgente constata anzitutto che la SEM non avrebbe messo in dubbio la natura del suo legame con la moglie; che inoltre, l'art. 51 cpv. 4 LAsi lascerebbe trasparire la chiara volontà del legislatore quanto alla protezione delle unioni sopravvissute al processo di fuga; che nel caso di specie la mancata convivenza sarebbe da imputare a diversi fattori, segnatamente la differente confessione e le conseguenti difficoltà ad accettare la loro unione da parte dei famigliari; che alla luce di ciò i due avrebbero dovuto vivere di nascosto la loro relazione in Yemen per il timore di venire uccisi sino alla fuga di A._______ verso il Kuwait; che malgrado tale separazione il loro amore non sarebbe mai scemato; che di fronte a tale determinazione il padre di B._______ avrebbe finito per accondiscendere al loro fidanzamento; che in diritto l'insorgente contesta l'insufficiente valutazione ed investigazione effettuata dall'autorità di prima istanza e l'applicazione parziale dell'art. 51 cpv. 4 LAsi; che a suo dire, qualora l'autorità di prima istanza avesse approfondito la questione per mezzo di un'ulteriore audizione del ricorrente, sarebbe emerso che la sua unione con la congiunta sarebbe nata quand'ancora egli si trovava in patria sopravvivendo quindi alla fuga; che inoltre gran parte della giurisprudenza citata dalla SEM farebbe riferimento ai casi laddove le nuove comunità famigliari si creino una volta giunti in Svizzera ad avvenuto riconoscimento della qualità di rifugiato ed alle fattispecie riguardanti famiglie che non hanno resistito alla fuga; che invero, la ratio legis del disposto intenderebbe proteggere non solo le unioni nate prima della fuga ma anche la volontà delle stesse a rimanere tali malgrado esse siano state separate; che si tratterebbe inoltre, non solo di ricostruirle come erano anteriormente, ma anche rafforzate dalla voglia di crescere e perdurare in una nuova realtà; che per quanto concerne gli interessati, mai un unione sarebbe stata così potente da resistere alla guerra di religione, alla doppia fuga ed al tempo; che pertanto la decisione della SEM sarebbe meritevole di annullamento; che la SEM avrebbe inoltre ignorato l'art. 8 CEDU e l'art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II), che la tesi dell'insorgente non può essere seguita, che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che giusta l'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera, che quindi, la concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera presuppone che al famigliare che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato e che lo stesso sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale D-3175/2016 del 17 agosto 2017 consid. 4.4.2 e DTAF 2012/32 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con la persona aspirante al ricongiungimento familiare, che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità familiari, che inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità (cfr. ibidem), che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato, che nella fattispecie, dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente emerge che egli non viveva in comunione domestica con la moglie B._______ prima di trasferirsi in Kuwait (cfr. verbale 1, pagg. 3 e segg.; verbale 2, pagg. 7 e segg.), che egli ha inoltre allegato essersi inizialmente recato in Kuwait a seguito di una migliorie offerta di lavoro e non per sottrarsi ad una persecuzione (cfr. verbale 2, pag. 5), che su tali presupposti, è pacifico che A._______ non sia stato separato a causa della fuga dal proprio nucleo familiare preesistente ai sensi della giurisprudenza citata, che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con la moglie, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad ottenere un ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, posto il mancato soddisfacimento della "conditio sine qua non" succitata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2075/2014 del 13 giugno 2014), che infine, il generico richiamo ricorsuale agli artt. 8 CEDU e 23 del Patto ONU II non permette di giungere a una diversa valutazione, che a margine, va infatti osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto della moglie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-2075/2014 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 6 consid. 5); che codesto Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto senza ulteriori accertamenti la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli