opencaselaw.ch

D-3107/2025

D-3107/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-23 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare ed ha rifiutato l’entrata in Svizzera di B._______, e C._______, in virtù del fatto che quest’ultimi sarebbero stati entrambi maggiorenni al momento della domanda, non adempiendo quindi la condizione posta dall’art. 51 cpv. 1 LAsi, ovvero la minore età, che nel proprio gravame, l’insorgente contesta la conclusione della decisione avversata, osservando che egli avrebbe già indicato alle autorità il sovvenire della maggiore età del figlio durante la sua procedura d’asilo; che per questo motivo avrebbe richiesto che nella trattazione del suo dossier si tenesse conto di tale circostanza; che la decisione di prima istanza sarebbe dovuta giungergli durante il termine quadro di un anno dalla domanda d’asilo ed in tal caso il figlio sarebbe stato ancora minorenne; che avrebbe inoltrato un ricorso per ritardata giustizia ma non gli sarebbe stato possibile pagare l’anticipo delle spese processuali; che la

D-3107/2025 Pagina 4 durata della sua procedura sarebbe stata ingiustificata ed avrebbe portato ad una lesione dell’art. 8 CEDU; che, di conseguenza, sulla base di tale norma convenzionale egli postula l’accoglimento del ricorso e l’autorizzazione dell’entrata del figlio in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare, che gli argomenti dell’insorgente non possono essere seguiti, che ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che in casu l'unica questione giuridica da esaminare è quella della corretta applicazione – o meno – delle disposizioni dell'art. 51 LAsi (asilo accordato a famiglie), che la cerchia dei beneficiari dell'art. 51 cpv. 1 LAsi è stata definita in maniera esaustiva dal legislatore e comprende esclusivamente il coniuge del rifugiato ed i figli minorenni (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.2), che, abrogando l'eccezione prevista dall'art. 51 cpv. 2 LAsi e quindi la possibilità di estendere la cerchia dei beneficiari anche ad altri parenti prossimi, il legislatore ha voluto limitare la concessione dell'asilo familiare alle sole persone espressamente menzionate nell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.3); che per tutti gli altri membri della famiglia il ricongiungimento familiare deve essere pertanto trattato unicamente in base alle disposizioni della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) e non secondo il regime speciale della LAsi (cfr. ibidem), che l'età determinante per i figli inclusi in una domanda di concessione dell'asilo familiare è quella che sussiste al momento del deposito della domanda (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.4), che, nel caso in esame, sia B._______ (nata il […]) che C._______ (nato il […]) erano già maggiorenni al momento dell’inoltro della domanda di ricongiungimento familiare, in data 24 gennaio 2025; che questa circostanza nemmeno è stata contestata dall’insorgente nell’allegato

D-3107/2025 Pagina 5 ricorsuale; che, nello stesso, egli censura la decisione unicamente per quanto concerne il caso del figlio C._______, che, di conseguenza, la summenzionata fattispecie non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 51 cpv. 1 LAsi, per cui l'autorità – a ragione – non ha autorizzato l’ingresso in Svizzera dei figli ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre, che il citato ricorso per ritardata giustizia è stato dichiarato inammissibile con sentenza del TAF del 3 settembre 2024, non avendo l’insorgente anticipato tempestivamente l’importo delle presunte spese processuali, che, in queste circostanze, quanto asserito dal ricorrente riguardo ad una presunta violazione dell’art. 8 CEDU non è analisi di competenza del presente Tribunale; che, tale questione sarebbe, se del caso, di pertinenza delle autorità competenti in materia di autorizzazione di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare ai sensi del diritto ordinario degli stranieri (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 3.6 e relativi riferimenti), che va infine osservato che l’interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 LStrI), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza di un diritto dei figli a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e non ha inoltre accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata,

D-3107/2025 Pagina 6 che avendo il Tribunale già statuito nel merito della presente vertenza, la domanda dell’insorgente, tendente all’esonero dall’anticipo delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), risulta priva d’oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3107/2025 Pagina 7

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:

E. 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) e non secondo il regime speciale della LAsi (cfr. ibidem), che l'età determinante per i figli inclusi in una domanda di concessione dell'asilo familiare è quella che sussiste al momento del deposito della domanda (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.4), che, nel caso in esame, sia B._______ (nata il […]) che C._______ (nato il […]) erano già maggiorenni al momento dell’inoltro della domanda di ricongiungimento familiare, in data 24 gennaio 2025; che questa circostanza nemmeno è stata contestata dall’insorgente nell’allegato

D-3107/2025 Pagina 5 ricorsuale; che, nello stesso, egli censura la decisione unicamente per quanto concerne il caso del figlio C._______, che, di conseguenza, la summenzionata fattispecie non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 51 cpv. 1 LAsi, per cui l'autorità – a ragione – non ha autorizzato l’ingresso in Svizzera dei figli ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre, che il citato ricorso per ritardata giustizia è stato dichiarato inammissibile con sentenza del TAF del 3 settembre 2024, non avendo l’insorgente anticipato tempestivamente l’importo delle presunte spese processuali, che, in queste circostanze, quanto asserito dal ricorrente riguardo ad una presunta violazione dell’art. 8 CEDU non è analisi di competenza del presente Tribunale; che, tale questione sarebbe, se del caso, di pertinenza delle autorità competenti in materia di autorizzazione di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare ai sensi del diritto ordinario degli stranieri (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 3.6 e relativi riferimenti), che va infine osservato che l’interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 LStrI), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza di un diritto dei figli a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e non ha inoltre accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata,

D-3107/2025 Pagina 6 che avendo il Tribunale già statuito nel merito della presente vertenza, la domanda dell’insorgente, tendente all’esonero dall’anticipo delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), risulta priva d’oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

E. 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3107/2025 Pagina 7

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3107/2025 Sentenza del 23 maggio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, agente in favore dei figli B._______, nata il (...), Turchia, C._______, nato il (...), Turchia, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 4 aprile 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo depositata in Svizzera dall'interessato il 22 agosto 2023 e la conseguente decisione positiva della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 13 gennaio 2025, con la quale gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera (cfr. domanda d'asilo del ricorrente, atto SEM n. [...]-50/4), la domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare (asilo) ex artt. 51 cpv. 1 e 4 LAsi (RS 142.31) del 24 gennaio 2025 in favore:

- della moglie D._______, nata il (...);

- della figlia B._______, nata il (...);

- del figlio C._______, nato il (...);

- del figlio E._______, nato il (...);

- del figlio F._______, nato il (...). l'autorizzazione d'entrata in Svizzera emessa dalla SEM il 4 aprile 2025 a favore della moglie e dei figli F._______ e E._______, la decisione della SEM del 4 aprile 2025, recapitata l'11 aprile 2025, con cui tale autorità non ha autorizzato l'entrata in Svizzera ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare a favore dei figli B._______ e C._______, il ricorso del 30 aprile 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° maggio 2025), con il quale l'insorgente - agendo in nome e per conto dei figli - si aggrava dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e l'autorizzazione all'entrata in Svizzera del figlio C._______ con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera allo stesso in virtù dell'art. 51 LAsi; sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare ed ha rifiutato l'entrata in Svizzera di B._______, e C._______, in virtù del fatto che quest'ultimi sarebbero stati entrambi maggiorenni al momento della domanda, non adempiendo quindi la condizione posta dall'art. 51 cpv. 1 LAsi, ovvero la minore età, che nel proprio gravame, l'insorgente contesta la conclusione della decisione avversata, osservando che egli avrebbe già indicato alle autorità il sovvenire della maggiore età del figlio durante la sua procedura d'asilo; che per questo motivo avrebbe richiesto che nella trattazione del suo dossier si tenesse conto di tale circostanza; che la decisione di prima istanza sarebbe dovuta giungergli durante il termine quadro di un anno dalla domanda d'asilo ed in tal caso il figlio sarebbe stato ancora minorenne; che avrebbe inoltrato un ricorso per ritardata giustizia ma non gli sarebbe stato possibile pagare l'anticipo delle spese processuali; che la durata della sua procedura sarebbe stata ingiustificata ed avrebbe portato ad una lesione dell'art. 8 CEDU; che, di conseguenza, sulla base di tale norma convenzionale egli postula l'accoglimento del ricorso e l'autorizzazione dell'entrata del figlio in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare, che gli argomenti dell'insorgente non possono essere seguiti, che ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che in casu l'unica questione giuridica da esaminare è quella della corretta applicazione - o meno - delle disposizioni dell'art. 51 LAsi (asilo accordato a famiglie), che la cerchia dei beneficiari dell'art. 51 cpv. 1 LAsi è stata definita in maniera esaustiva dal legislatore e comprende esclusivamente il coniuge del rifugiato ed i figli minorenni (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.2), che, abrogando l'eccezione prevista dall'art. 51 cpv. 2 LAsi e quindi la possibilità di estendere la cerchia dei beneficiari anche ad altri parenti prossimi, il legislatore ha voluto limitare la concessione dell'asilo familiare alle sole persone espressamente menzionate nell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.3); che per tutti gli altri membri della famiglia il ricongiungimento familiare deve essere pertanto trattato unicamente in base alle disposizioni della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) e non secondo il regime speciale della LAsi (cfr. ibidem), che l'età determinante per i figli inclusi in una domanda di concessione dell'asilo familiare è quella che sussiste al momento del deposito della domanda (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.4), che, nel caso in esame, sia B._______ (nata il [...]) che C._______ (nato il [...]) erano già maggiorenni al momento dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare, in data 24 gennaio 2025; che questa circostanza nemmeno è stata contestata dall'insorgente nell'allegato ricorsuale; che, nello stesso, egli censura la decisione unicamente per quanto concerne il caso del figlio C._______, che, di conseguenza, la summenzionata fattispecie non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 51 cpv. 1 LAsi, per cui l'autorità - a ragione - non ha autorizzato l'ingresso in Svizzera dei figli ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre, che il citato ricorso per ritardata giustizia è stato dichiarato inammissibile con sentenza del TAF del 3 settembre 2024, non avendo l'insorgente anticipato tempestivamente l'importo delle presunte spese processuali, che, in queste circostanze, quanto asserito dal ricorrente riguardo ad una presunta violazione dell'art. 8 CEDU non è analisi di competenza del presente Tribunale; che, tale questione sarebbe, se del caso, di pertinenza delle autorità competenti in materia di autorizzazione di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare ai sensi del diritto ordinario degli stranieri (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 3.6 e relativi riferimenti), che va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 LStrI), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto dei figli a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha inoltre accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale già statuito nel merito della presente vertenza, la domanda dell'insorgente, tendente all'esonero dall'anticipo delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), risulta priva d'oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: