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D-5308/2021

D-5308/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-24 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5308/2021 Sentenza del 24 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Siria patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (...), ricorrente, agente in favore della moglie e della figlia, B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), entrambi Siria, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 3 novembre 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2019 (cfr. atto SEM 1058633-2/2), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del 19 dicembre 2019 (cfr. atto SEM 1058633-10/10) e quello concernente il colloquio Dublino tenutosi il 24 dicembre 2019 (cfr. 1058633-13/2), i verbali d'audizione del 21 aprile 2020 (cfr. atto SEM 1058633-36/9; di seguito: verbale 1) e del 4 agosto 2020 (cfr. 1058633-51/13; di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 settembre 2020, con la quale la predetta autorità ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al richiedente (cfr. 1058633-57/4), la domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare inoltrata dal rifugiato il 18 maggio 2021 in favore della moglie B._______ e della figlia C._______ (cfr. atto SEM 1096757-1/9), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della SEM del 3 novembre 2021, notificata il giorno seguente, tramite la quale la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e C._______ ed ha contestualmente respinto la domanda di ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM 1096757-5/4), il ricorso del 6 dicembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato) per mezzo del quale A._______, agendo in nome e per conto della moglie e della figlia, ha richiesto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) di rivedere la decisione della SEM, i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, lo scritto spontaneo del ricorrente del 23 marzo 2022, con il quale ha segnalato al Tribunale che la moglie e la figlia erano a rischio di rapimento a scopo di estorsione, la lettera del 30 marzo 2022 del Tribunale al ricorrente che lo ha informato sullo stato della procedura, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6, 105 e art.108 cpv. 6 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 3 novembre 2021 mediante la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e C._______ e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, che ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che se gli aventi diritto, sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che la ratio legis dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non invece l'inizio di nuove relazioni oppure la ripresa di legami interrotti (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2), che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si trovano in Svizzera, essi ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1), che se, al contrario, i precitati si trovano all'estero, essi ottengono l'autorizzazione d'entrata al fine di garantire l'asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019), che la condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento familiare; che la separazione comporta di conseguenza che la comunità familiare sia stata divisa involontariamente nel momento della fuga all'estero del membro avente diritto all'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1), che il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi; che determinate è l'esistenza di una comunità familiare in patria o in uno Stato terzo - tra l'avente diritto all'asilo e la persona che aspira al ricongiungimento familiare - al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4), che infine, l'esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per ottenere l'autorizzazione d'entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3), che in sede di audizione, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la Siria nell'agosto del 2014 per andare in D._______ e di non avervi mai più fatto rientro (cfr. verbale 1, D30; verbale 2, D24); che il (...) agosto 2018 si sarebbe sposato con B._______ in D._______ (cfr. verbale 2, D19-20); che la relazione con la moglie sarebbe iniziata nel 2017, ma che si conoscerebbero già da molti anni, essendo imparentati (cfr. verbale 2, D17); che egli in seguito avrebbe lasciato il D._______ nel giugno del 2019 in quanto il regime siriano avrebbe iniziato a fare delle retate e ad arrestare i giovani siriani che si trovavano in tale Paese (cfr. verbale 2, D22-23); che la consorte si troverebbe in E._______ (cfr. verbale 2, D21), che nell'ambito della sua domanda di ricongiungimento familiare l'interessato ha solamente indicato che la figlia sarebbe nata il (...) a F._______ in E._______, città nella quale ella vivrebbe attualmente insieme alla madre; che inoltre, a sostegno della sua richiesta, ha allegato le copie dei passaporti di B._______ e di C._______ e copia del libretto di famiglia, che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare ed ha rifiutato l'entrata in Svizzera della moglie e della figlia, rilevando che al momento della fuga dalla Sira nell'agosto del 2014 l'interessato non formava un nucleo familiare con la moglie e neppure con la figlia nata il (...), che nel gravame l'insorgente precisa di non essersi sposato in D._______ ma di aver conferito procura ad una persona di fiducia per contrarre matrimonio in Siria (cfr. allegato ricorsuale "B"); che in seguito la moglie l'avrebbe raggiunto in D._______ ma egli avrebbe dovuto proseguire la sua fuga, in quanto non era al sicuro nemmeno in D._______; che la moglie sarebbe quindi rientrata in Siria; che pertanto a suo dire le circostanze necessarie per poter beneficiare del ricongiungimento familiare sarebbero pienamente osservate, che nella presente disamina, a A._______ è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo; che la moglie con la figlia di (...) anni si troverebbe a F._______ in E._____; che pertanto è d'uopo determinare se il ricorrente e la moglie (con la bambina) abbiano formato una comunità familiare al momento della fuga o se sussistono dei motivi imperativi per cui si può parimenti ammettere l'esistenza di un nucleo familiare preesistente, che anzitutto, è evidente che egli non ha formato una comunità familiare con B._______ in E._______ prima del suo espatrio nel 2014; che contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi; che tuttavia nella fattispecie l'interessato non è riuscito a rendere verosimile l'esistenza di un nucleo familiare in D._______ preesistente la fuga, che il ricorrente ha risposto in modo molto vago alle domande inerenti alla consorte; che durante l'audizione alla domanda "Mi parli di sua moglie" ha risposto "Cosa devo raccontare?" (cfr. verbale 2, D15); che inoltre, nel ricorso ha specificato che si sarebbero sposati tramite procura (cfr. allegato ricorsuale "B"); che egli tuttavia non ha fornito alcuna informazione in merito all'esistenza di un conseguente nucleo familiare nello Stato terzo con la stessa; che in particolare, egli non ha saputo neppure riferire quado la moglie l'avrebbe raggiunto in D._______, per quanto tempo e dove avrebbero vissuto assieme, che nonostante non gli si possa richiedere di aver convissuto con la figlia, in quanto al momento della sua partenza a giungo 2019 non era ancora nata, sorprende che egli durante le audizioni del 21 aprile 2020 e del 4 agosto 2020 non ha mai detto di essere diventato padre, che per sovrabbondanza, si osserva che anche il fatto che l'insorgente ha aspettato ben otto mesi dall'ottenimento della qualità di rifugiato e dalla concessione dell'asilo prima di richiedere il ricongiungimento familiare, fa sorgere ulteriori dubbi quanto all'esistenza della comunità familiare, rispettivamente costituisce, secondo la giurisprudenza, un indizio di una separazione volontaria (DTAF 2020 VI/1 consid. 9.4.2), che di conseguenza, non essendo adempiuta nella fattispecie la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il ricorrente e la moglie, oppure dei motivi imperativi che abbiano impedito di vivere in comunione familiare già prima della partenza in D._______, a giusta ragione la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e di C._______, che va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto delle figlie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: