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D-2131/2019

D-2131/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-01 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2131/2019 Sentenza del 1° luglio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, agente in favore dei figli B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nato il (...), Eritrea, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 29 marzo 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) ottobre 2017 (cfr. atto A1/2 e A6/14, p.to 5.05, pag. 9), il verbale dell'audizione sulle generalità del (...) ottobre 2017 (di seguito: verbale 1) e il verbale della seconda audizione complementare dell'(...) gennaio 2018 (di seguito: verbale 2) dell'interessato, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 gennaio 2018, con la quale la predetta autorità ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al richiedente, la domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera inoltrata dal rifugiato il (...) dicembre 2018, a scopo di ricongiungimento familiare, a favore dei presunti figli B._______, C._______, D._______ e E._______ (cfr. atto B1/1), lo scritto della SEM dell'11 gennaio 2019, ove ha dato la possibilità al ricorrente, entro il termine del 25 gennaio 2019, di completare la sua domanda d'autorizzazione precitata e di essere sentito in merito a dei quesiti posti, in particolare circa la sua relazione con i quattro presunti figli (cfr. atto B2/1), lo scritto del 23 gennaio 2019 dell'interessato, in cui ha dato seguito alla richiesta di informazioni succitata dell'autorità inferiore, con allegati, quali mezzi di prova: una copia di un estratto dell'(...) dove vi sarebbero le generalità dei presunti figli del richiedente nonché quattro foto-passaporto originali inerenti gli stessi (cfr. atto B3/2), la decisione della SEM del 29 marzo 2019, notificata il 5 aprile 2019 all'interessato (cfr. risultanze processuali), tramite la quale la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______, C._______, D._______ e E._______, ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare del (...) dicembre 2018, il ricorso del 3 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) dell'insorgente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), per mezzo del quale il ricorrente, secondo il senso, ha chiesto di rivedere la decisione della SEM e di concedere il ricongiungimento familiare ai figli, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della legge sull'asilo [LAsi], RS 142.31, in vigore dal 1° marzo 2019), che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6, 105 e vart.108 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sede d'audizione, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato dal suo paese d'origine verso il F._______ durante il (...) mese del 2007 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 8; verbale 2, D16, pag. 3), che in Eritrea, dopo aver divorziato dalla prima moglie, egli si sarebbe sposato religiosamente nel (...) dell'anno (...), con G._______, con la quale avrebbe avuto cinque figli, quattro dei quali di nome B._______, C._______, D._______ e E.______, vivrebbero ancora in Eritrea, mentre il figlio H._______ si troverebbe in I._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 seg. e p.to 3.01 segg., pag. 7; verbale 2, D23 segg., pag. 4 seg.), che nel suo Paese d'origine l'insorgente avrebbe vissuto, sino al suo espatrio e per motivi lavorativi, a "J._______" (di seguito: K._______) insieme alla (...), mentre la moglie ed i figli avrebbero vissuto a L._______; che a causa della sua attività lavorativa egli non avrebbe trascorso molto tempo con la moglie (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 6; verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.), che inoltre dei figli rimasti in Eritrea, l'interessato non avrebbe più avuto alcuna notizia, se non tramite il figlio che vivrebbe in I._______, dal 2013; che invero i litigi con la moglie, dalla quale si sarebbe separato, avrebbero comportato quale conseguenza che i figli scegliessero di stare con la madre piuttosto che con lui; che sarebbe inoltre la predetta - la quale si troverebbe in Svizzera e che avrebbe contratto un nuovo matrimonio - che manterrebbe economicamente i figli rimasti in Eritrea; che egli avrebbe altresì provato a contattare telefonicamente i figli nel suo paese d'origine, ma che gli stessi non gli risponderebbero (cfr. verbale 2, D23 segg., pag. 4 seg.; cfr. anche atto B3/2, pag. 1), che nell'ambito della sua domanda di ricongiungimento familiare, il richiedente ha altresì sostenuto che i quattro figli rimasti in Eritrea sarebbero espatriati dallo stesso Paese nell'ottobre o novembre del 2018 e che si troverebbero attualmente nel campo profughi dell'(...) di M._______ in N._______; che prima del loro espatrio dall'Eritrea non avrebbe avuto alcun contatto con loro dal 2013, imputando tale comportamento dei figli ai rapporti intrattenuti con la loro madre; che a novembre del 2018 avrebbe avuto una chiamata dal figlio B._______ e da quel momento sarebbe spesso in contatto con gli stessi (cfr. atti B1/1 e B3/2), che infine i figli in un primo momento non avrebbero voluto venire in Svizzera, in quanto credevano di creare delle difficoltà alla madre, che si opporrebbe alla richiesta di ricongiungimento dell'interessato; che però, dopo aver discusso con quest'ultimo, i figli avrebbero cambiato idea (cfr. atto B3/2), che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare ed ha rifiutato l'entrata in Svizzera dei quattro figli, ovvero di B._______, C._______, D._______ e E._______, d'un canto sulla base del fatto che il richiedente non avrebbe mai abitato con gli stessi prima della sua fuga dall'Eritrea, vivendo egli presso la (...) a K._______, mentre i figli con la loro madre a L._______; che pertanto egli non adempirebbe la condizione posta dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero che il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con le persone aspiranti al ricongiungimento familiare prima del suo espatrio dal paese d'origine, che d'altro canto, i figli B._______ e C._______, sarebbero già maggiorenni; che pertanto, per gli stessi, neppure la condizione posta all'art. 51 cpv. 1 LAsi sarebbe adempiuta, che nel proprio gravame, l'insorgente contesta la conclusione della decisione avversata, in quanto nella stessa non sarebbe stato ritenuto rettamente il concetto di unità familiare; che invero tale presupposto per la concessione del ricongiungimento familiare non sarebbe da ritenere inadempiuto, fondandosi unicamente sul fatto che uno dei genitori non vivesse stabilmente con i propri figli per ragioni lavorative; che per di più egli, non appena gli era possibile, sarebbe rientrato al domicilio familiare, che ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi; cfr. anche DTAF 2012/32 consid. 5.1), che la ratio legis dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non invece l'inizio di nuove relazioni oppure la ripresa di legami interrotti (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2), che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si trovano in Svizzera, essi ottengono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1), che al contrario, se i precitati si trovano all'estero, essi sono autorizzati ad entrare in Svizzera per ottenervi l'asilo accordato alle famiglie, soltanto se la comunità familiare è stata separata dalla fuga e fintanto che nessuna circostanza particolare non si opponga alla concessione dell'asilo familiare (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-3175/2016 del 17 agosto 2017), che il Tribunale ritiene parimenti, che anche per le famiglie che vivevano separate in patria già prima della partenza dal suo paese d'origine del membro avente diritto all'asilo in Svizzera, si può partire dal presupposto di una comunità familiare preesistente e vissuta, se non è stato possibile continuare a vivere in comunione domestica nel paese d'origine per dei motivi imperativi (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2; sentenza del Tribunale D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1), che pertanto risulta necessario che il richiedente che vive in Svizzera sia stato riconosciuto quale rifugiato, che la sua separazione dalle persone che aspirano al ricongiungimento famigliare abbia avuto luogo in ragione della fuga dal Paese d'origine e che gli interessati abbiano vissuto in comunione domestica con l'interessato che ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1) oppure che siano state separate dallo stesso già prima della fuga dal Paese d'origine per motivi imperativi (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2 con riferimento citato), che in primo luogo si rileva che ancorché il legame di paternità con i presunti figli, in quanto non appurato e provato dal ricorrente mediante alcun elemento convincente, possa dar adito a cauzione, tuttavia il Tribunale si esime dal vagliare più accuratamente lo stesso, in quanto, per i motivi che seguono, il ricorso va respinto, che nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo, che pertanto la prima condizione posta dall'art. 51 cpv. 1 LAsi è adempiuta, che proseguendo nell'analisi, a ragione, nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha ritenuto che i due figli, B._______, nato il (...), e C._______, nata il (...), al momento dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare del (...) dicembre 2018, erano già maggiorenni; che pertanto una delle condizioni legali di cui al disposto 51 cpv. 1 LAsi non si trova per i medesimi adempiuta, di modo che gli stessi non possono ottenere l'autorizzazione ad entrare in Svizzera ed a ricongiungersi con il presunto padre tramite l'asilo famigliare di cui all'art. 51 LAsi, che per quanto concerne gli altri due figli minorenni, ovvero D._______, nata il (...) [sic: (...)] (...), e E._______, nato il (...) [sic: (...)] (...), occorre determinare se, prima della partenza del ricorrente dal suo Paese d'origine, nel (...) del 2007, quest'ultimo con i supposti figli, abbiano formato una comunità familiare in Eritrea, che in merito il Tribunale ritiene che l'apprezzamento della SEM sia da condividere, che invero, dalle insorgenze di causa, emerge che egli non ha mai vissuto in comunione domestica con i figli predetti prima della propria fuga dal suo Paese d'origine, in quanto viveva ad un domicilio separato dalla moglie e dai figli, e soltanto sporadicamente faceva loro visita (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 6; verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.), che il solo motivo lavorativo allegato dal ricorrente anche con il gravame per abitare con la (...) e separatamente dalla moglie e dai figli per molti anni, non risulta essere comprensibile e plausibile, che invero, proprio per il fatto che egli ha narrato che non avrebbe avuto in patria un lavoro fisso, esercitando sia l'attività quale (...), quale (...) o ancora (...), e che si spostava molto, non si comprende per quale ragione egli non avrebbe eletto quale domicilio e luogo in cui trascorrere il maggior tempo della sua esistenza - per lo meno nelle pause dall'attività lavorativa - lo stesso luogo d'abitazione della moglie e dei figli, prediligendo invece l'abitazione della (...) anche quale suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 6 e verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.), che elemento significativo a supporto della mancata coabitazione con i figli predetti in Eritrea, risulta dal fatto che egli, dal 2013 e sino al novembre del 2018, non è mai più stato in contatto con loro e non sa dove gli stessi abbiano vissuto, in quanto i medesimi non avrebbero desiderato più alcun contatto con il presunto padre (cfr. verbale 2, D23 segg., pag. 4 seg.; atto B3/2), che tale assunto non muta, anche fossero ritenute verosimili le asserzioni del ricorrente, circa il fatto che i figli non abbiamo mantenuto le relazioni con lui a causa del disaccordo che si era imposto tra lui e la loro madre nonché probabilmente influenzati dai racconti della medesima sul suo conto (cfr. atti B3/2), che inoltre, le circostanze che i figli abbiano ripreso il contatto con l'insorgente soltanto nel novembre del 2018, dopo essere espatriati dall'Eritrea, nonché non fossero stati convinti inizialmente di raggiungere il medesimo in Svizzera (cfr. atto B3/2), risultano essere ulteriori elementi a favore della conclusione, che egli non abbia intessuto con gli stessi un'unione familiare concreta e vissuta prima della partenza dal suo Paese d'origine, né che vi siano visibili degli sforzi concreti, da ambo le parti, per la riunificazione del loro nucleo familiare (cfr. in tal senso a contrario: DTAF 2018 VI/6 consid. 5.4; sentenza del Tribunale D-982/2016 consid. 5.3), che alla luce di quanto sopra, malgrado il ricorrente alleghi di intrattenere attualmente delle buone relazioni telefoniche con i figli, tale argomento non risulta di per sé solo sufficiente ad ottenere il ricongiungimento familiare discendente dal diritto dell'asilo, il quale mira - come già esposto precedentemente - a ricostituire una comunità preesistente nel Paese d'origine e non a crearne una nuova (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.1 con riferimento citato), che invero, non essendo adempiuta in specie la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il rifugiato ed i presunti figli minorenni, oppure dei motivi imperativi che abbiano impedito all'insorgente ed a questi ultimi, già prima della partenza del medesimo dal suo Paese d'origine di vivere in comunione familiare, a ragione la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera dei predetti, che va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto dei presunti figli a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. a titolo d'esempio: sentenze del Tribunale D-2012/2019 del 17 maggio 2019, D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: