Ricongiungimento familiare (asilo)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino sudanese, proveniente da C._______, villagio a (…) del Darfur, è espatriato in D._______ in seguito a delle incursioni da parte dei miliziani Janjawid avvenute tra il 2003 e il 2004. A.b Egli ha vissuto nel campo profughi di E._______ dal 2005 al 2015. Durante questo periodo l’interessato si è sposato con due donne. Dalla prima unione, con F._______, è nato B._______, mentre dalla seconda unione, con G._______, sono nati altri tre figli: H._______, I._______ e J._______. A.c L’interessato ha divorziato dalla pima consorte nel 2008, in quanto G._______ non avrebbe sopportato il fatto di essere la seconda moglie. Il figlio B._______ è rimasto con la prima moglie. A.d Nel 2015, a causa delle difficili condizioni nel campo profughi di E._______, il richiedente ha deciso di lasciare il D._______ per trasferirsi in K._______, dove in seguito l’ha raggiunto la seconda moglie assieme ai loro tre figli. B._______ è rimasto con la madre al campo profughi di E._______. B. B.a Il 5 aprile 2017 l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in seguito: ACNUR) ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai cinque membri della famiglia trasferitesi in K._______. Inoltre, essi sono stati proposti, sempre dall’ ACNUR, per la partecipazione ad un programma di reinsedia- mento in Svizzera (cfr. atto SEM […]-1/18). B.b Il 27 ottobre 2020 A._______ e G._______ sono stati ascoltati al L._______ dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) in vista del reinsediamento in Svizzera. C. C.a Con scritto del 15 dicembre 2020 la SEM ha autorizzato l’entrata in Svizzera dei coniugi e dei loro tre figli. Quest’ultimi hanno raggiunto la Sviz- zera il 10 febbraio 2021. Lo stesso giorno hanno depositato le loro do- mande d’asilo e il 15 febbraio 2021 sono stati sentiti in merito ai dati per- sonali.
D-4171/2021 Pagina 3 C.b La SEM, con decisione ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 1° marzo 2021, ha riconosciuto la qualità di rifugiato ha concesso l’asilo a A._______ e G._______ e ai loro tre figli. I.
D. D.a Il 22 marzo 2021 A._______ ha inoltrato alla SEM una domanda di ricongiungimento famigliare a favore del figlio B._______. D.b A sostegno della sua domanda di ricongiungimento egli ha depositato quali mezzi di prova: - l’atto di nascita del figlio B._______ datato del 14 dicembre 2007; - l’attestato di divorzio dalla prima moglie F._______ del 2008; - l’attestato di registrazione di F._______ presso il campo di E._______ rilasciato il 22 maggio 2015 dall’ACNUR; - la lettera di consenso di F._______ per il ricongiungimento di B._______ con il padre del 11 marzo 2021; - 2 fotografie di B._______. D.c Con scritto del 2 agosto 2021 A._______ ha sollecitato la SEM a pren- dere una decisione, poiché preoccupato per lo stato di salute del figlio, che non potrebbe accedere alle cure mediche necessarie. E. La SEM, con decisione del 18 agosto 2021 (notificata il giorno seguente), non ha autorizzato l’entrata in Svizzera di B._______ ed ha respinto la do- manda di ricongiungimento famigliare. F. In data 16 settembre 2021 (recte 17 settembre 2021; cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 20 settembre 2021), A._______, agendo in favore del figlio, è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo di annullare la suddetta deci- sione e di autorizzare nel contempo l’entrata in Svizzera del figlio B._______ a titolo di ricongiungimento famigliare. Egli ha altresì chiesto la
D-4171/2021 Pagina 4 concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 20 ottobre 2021, ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della di- spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del ricorso invitandola ad inoltrare una risposta. H. Con scritto del 3 novembre 2021 la SEM ha fornito la propria risposta al ricorso. La stessa è stata trasmessa all’insorgente con ordinanza del 5 no- vembre 2021 con possibilità di replica. I. Il 22 novembre 2021 il ricorrente ha inoltrato la propria replica. Il Tribunale, con ordinanza del 24 novembre 2021, l’ha trasmessa alla SEM per cono- scenza e ha dichiarato chiuso lo scambio di scritti.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 18 agosto 2021 mediante la quale l’autorità inferiore non ha autorizzato l’entrata in Svizzera di B._______ e ha respinto la domanda di ricongiungi- mento famigliare.
E. 4.2 Giusta l’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli mino- renni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari. Nel caso in cui suddetti aventi diritto sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre auto- rizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi).
E. 4.3 La ratio legis dell’art. 51 LAsi consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo famigliare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento ci- tato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non alla costituzione di nuove rela- zioni o alla ripresa di relazioni già terminate (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2).
E. 4.4 Nel caso in cui il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, ma essi si trovano in Svizzera, ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l’asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità famigliare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). Al contrario, se i precitati si trovano all’estero, essi ottengono l’autorizzazione d’entrata al fine di garantire l’asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo famigliare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le al- tre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019).
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E. 4.5 La condizione di separazione a seguito della fuga implica che in prece- denza il rifugiato abbia realmente convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento famigliare. La separazione comporta di conseguenza che la comunità famigliare viene divisa involontariamente nel momento della fuga all’estero del membro avente diritto all’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1). Tuttavia, il Tribu- nale ha già ammesso l’esistenza di una comunità famigliare preesistente anche nel caso di famiglie separate in patria per motivi imperativi già prima della fuga (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2; sentenza del Tribunale D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1). Inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all’in- fuori dal proprio paese d’origine rappresenta un possibile caso di applica- zione dell’art. 51 cpv. 4 LAsi. Determinate è l’esistenza di una comunità famigliare in patria o in uno Stato terzo – tra l’avente diritto all’asilo e la persona che aspira al ricongiungimento famigliare – al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4).
E. 4.6 Infine, l’esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per otte- nere l’autorizzazione d’entrata in vista del ricongiungimento famigliare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3).
E. 5.1 L’interessato con la domanda di ricongiungimento famigliare a favore del figlio B._______ ha fatto valere che egli avrebbe convissuto con la di lui madre, F._______, dal 2003 al 2008, anno del loro divorzio presso il campo profughi di E._______ in D._______. Quest’ultima avrebbe in occa- sione della separazione comunicato alle autorità di non volersi trasferire in un altro campo profughi proprio per poter dare continuità alla comunità fa- migliare e, in particolare, per permettergli di svolgere il ruolo di padre. Il ricorrente ha inoltre asserito che egli avrebbe avuto buoni e quotidiani rap- porti con il figlio fino al 2015, anno in cui avrebbe deciso di lasciare il campo profughi da solo in cerca di migliori possibilità di vita da poter offrire al figlio e alla nuova famiglia. Egli ha altresì affermato che una volta arrivato in K._______ sarebbe stato raggiunto solo dalla sua nuova famiglia; il ricon- giungimento con B._______ non sarebbe stato possibile per motivi econo- mici. Tuttavia, la distanza geografica non avrebbe mai compromesso il rap- porto con il figlio. Egli intratterrebbe con lo stesso un contatto quotidiano e si sarebbe sempre interessato al suo benessere. Inoltre, a tutt’oggi avrebbe un ottimo rapporto anche con la madre, la quale lo informerebbe su ogni aspetto della vita del ragazzo. Nella lettera inoltrata con la domanda di ri- congiungimento, la madre di B._______ si sarebbe dichiarata d’accordo in
D-4171/2021 Pagina 7 merito alla partenza del figlio e al ricongiungimento con il padre in Svizzera. Il richiedente ha in seguito sollecitato un riscontro da parte della SEM di- chiarandosi molto preoccupato e angosciato per lo stato di salute del figlio, il quale non avrebbe accesso alle cure in quanto la madre non disporrebbe di alcun sostentamento economico.
E. 5.2 La SEM con la decisione negativa ha innanzitutto ribadito i principi giu- risprudenziali del ricongiungimento famigliare. In particolare ha esposto come anche la separazione della famiglia in uno Stato terzo configurerebbe un possibile caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 4 LAsi. L’autorità inferiore ha in seguito rilevato, come nella fattispecie la comunità famigliare che l’in- teressato avrebbe formato con il figlio B._______ si sarebbe già sciolta a partire dal divorzio con la madre avvenuto nel 2008 e non al momento della sua partenza dal D._______ nel 2015. L’autorità resistente ha considerato così i legami affettivi del richiedente con il figlio e lo stato di salute di quest’ultimo come non pertinenti per ottenere il ricongiungimento fami- gliare discendente dal diritto d’asilo, il quale mirerebbe a ricostruire una comunità preesistente al momento della fuga e non a crearne una nuova. Su tali considerazioni, ha quindi respinto la domanda di ricongiungimento e rifiutato l’entrata in Svizzera del figlio.
E. 5.3 Nel gravame, il ricorrente contesta in prima luogo la tesi dell’autorità inferiore. A suo dire, non sarebbe corretto ritenere che la comunità fami- gliare si sia già sciolta nel 2008 con il divorzio. Egli fa valere che avrebbe continuato a vivere presso lo stesso domicilio anche successivamente al divorzio. Padre e figlio avrebbero condiviso la vita quotidiana e l’abitazione nonostante egli si fosse risposato. In particolare, afferma che il figlio avrebbe sempre vissuto con la madre, ma esclusivamente con lei solo dopo la sua fuga dal D._______ nel 2015. Pertanto, la comunità famigliare sarebbe da considerarsi sciolta soltanto a partire da quel momento. In se- condo luogo, l’insorgente ribadisce di aver voluto che il figlio lo raggiun- gesse in K._______ ma che ciò non sarebbe stato possibile per motivi eco- nomici. Ciononostante, sarebbe sempre rimasto in contatto con lui. Infine, egli rinnova la sua preoccupazione per lo stato di salute del ragazzo.
E. 5.4 In occasione dello scambio scritti, l’autorità di prima istanza rinvia in sostanza ai considerandi della decisione del 18 agosto 2021. Contro la tesi ricorsuale, riporta unicamente alcuni passaggi dell’audizione del 27 ottobre 2020, nei quali il ricorrente avrebbe dichiarato di essersi separato dalla prima moglie nel 2008, in quanto l’attuale coniuge non avrebbe sopportato di essere la seconda moglie, di aver lasciato il figlio B._______ alla madre
D-4171/2021 Pagina 8 e di aver continuato la sua vita con l’attuale consorte la quale avrebbe ac- cettato di restare con lui. Inoltre, la SEM evidenzia che l’insorgente avrebbe dichiarato che la sua partenza per il K._______ sarebbe avvenuta nel 2015.
E. 5.5 Nella replica il ricorrente adduce che egli avrebbe avuto diritto in D._______ a due tende avendo due mogli. Le due tende sarebbero state collegate da uno spazio comune e tale spazio sarebbe stato come un sa- lotto. La sua situazione abitativa sarebbe rimasta la stessa anche una volta separatosi dalla prima moglie e B._______ avrebbe vissuto sia con lui che con la madre passando da una tenda all’altra attraverso lo spazio comune. Pertanto la comunità famigliare con il figlio non si sarebbe mai interrotta fino alla sua fuga dal D._______.
E. 6.1 Nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l’asilo ai sensi dell’art. 56 LAsi con decisione del 1° marzo 2021 (cfr. decisione SEM del 1° marzo 2021). Il figlio B._______, il quale è nato nel 2007 ed è ancora minorenne (cfr. atto di nascita), si troverebbe tutt’oggi con la madre nel campo profughi di E._______. Pertanto è d’uopo determinare se padre e figlio abbiano for- mato una comunità famigliare al momento della fuga o se sussistono dei motivi imperativi per cui si può parimenti ammettere l’esistenza di un nucleo famigliare preesistente.
E. 6.2 Anzitutto, il ricorrente ha affermato durante l’audizione al L._______, in vista del reinsediamento in Svizzera, che l’attuale moglie non avrebbe sop- portato di essere la seconda moglie e che quest’ultima sarebbe stata infa- stidita da tale situazione e per questo nel 2008 egli avrebbe divorziato dalla prima consorte. Lui stesso avrebbe permesso a F._______ di tenere B._______, mentre la seconda moglie avrebbe accettato di rimanere con lui (cfr. verbale d’audizione del 27 ottobre 2020 F59). Per cui, la tesi fatta valere in sede di replica che il figlio avrebbe vissuto in una tenda doppia collegata da uno spazio comune risulta difficilmente credibile. Tale tesi, in- fatti, non trova nessun supporto nei verbali delle audizioni né del ricorrente né dell’attuale moglie in merito alla situazione nel campo profughi di E._______ in D._______ (cfr. verbali d’audizioni del 20 ottobre 2020). Inol- tre, mal si comprende come il ricorrente, dopo la separazione dalla prima moglie avvenuta nel 2008, abbia ancora avuto diritto a due tende, come da lui asserito. Nel caso in questione, neppure si riconoscono dei motivi impe- rativi che avrebbero giustificato una vita separata in D._______, in quanto è stata una scelta del ricorrente d’attribuire la custodia del figlio alla madre
D-4171/2021 Pagina 9 e creare un nucleo famigliare a sé stante con la seconda moglie, la quale era infastidita dalla situazione (cfr. verbale d’audizione del 20 ottobre 2020 F59). Altresì, se l’affidamento dei figli minori è davvero automaticamente conferito al padre, come asserito in sede di ricorso, mal si comprende, come mai il figlio non lo abbia raggiunto in K._______, ma sia rimasto dal 2015 ad oggi esclusivamente con la madre. La semplice obiezione di pro- blemi economici non giustifica una tale inazione, ritenuto che egli non ha nemmeno contattato la ex-moglie ed il figlio per informarli di trovarsi in K._______ e dar loro, così, la possibilità di trovare i soldi necessari per raggiungerlo (cfr. atto SEM [...]-1/18, pag. 3 e 5), come invece avrebbe fatto con l’altra famiglia (cfr. atto SEM [...]-1/18, pag. 13). Infine, nemmeno il fatto che F._______ abbia spedito una lettera di consenso per il ricongiungi- mento con il padre fornisce un’informazione in merito ad una comunità fa- migliare precedente.
E. 6.3 Per sovrabbondanza si osserva come gli asseriti contatti quotidiani con il figlio e la ex-moglie, oltre a non essere rilevanti, siano anche poco plau- sibili. Infatti, l’insorgente ha sostenuto di non avere contatti diretti con F._______ e B._______ in quanto entrambi non sarebbero in possesso di un telefono e di inviare loro messaggi tramite un amico il quale glieli tra- smetterebbe (cfr. verbale d’audizione del 20 ottobre 2020 F106-107). An- che la comunicazione relativa ad un’eventuale ricongiungimento sarebbe avvenuta con un messaggio audio all’amico indirizzato alla ex-moglie e quest’ultima avrebbe acconsentito implicitamente inviando i documenti (cfr. verbale d’audizione del 27 ottobre 2020 F108).
E. 6.4 Di conseguenza, non essendo adempiuta nella fattispecie la condi- zione cumulativa prevista dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il ricorrente e il figlio oppure dei motivi imperativi che abbiano impedito di vivere in comunione famigliare già prima della partenza del medesimo dal D._______, a giusta ragione la SEM non ha autorizzato l’entrata in Svizzera di B._______.
E. 7 Ritenuto quanto precede, a giusto titolo la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata e ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare.
E. 8 Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
D-4171/2021 Pagina 10 rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), pertanto il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 20 ottobre 2021, accolto l’istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali.
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4171/2021 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4171/2021 Sentenza del 13 aprile 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Michela Bürki Moreni, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Sudan, (...), ricorrente, agente in favore del figlio B._______, nato l'(...), Sudan contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento famigliare (asilo); decisione della SEM del 18 agosto 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino sudanese, proveniente da C._______, villagio a (...) del Darfur, è espatriato in D._______ in seguito a delle incursioni da parte dei miliziani Janjawid avvenute tra il 2003 e il 2004. A.b Egli ha vissuto nel campo profughi di E._______ dal 2005 al 2015. Durante questo periodo l'interessato si è sposato con due donne. Dalla prima unione, con F._______, è nato B._______, mentre dalla seconda unione, con G._______, sono nati altri tre figli: H._______, I._______ e J._______. A.c L'interessato ha divorziato dalla pima consorte nel 2008, in quanto G._______ non avrebbe sopportato il fatto di essere la seconda moglie. Il figlio B._______ è rimasto con la prima moglie. A.d Nel 2015, a causa delle difficili condizioni nel campo profughi di E._______, il richiedente ha deciso di lasciare il D._______ per trasferirsi in K._______, dove in seguito l'ha raggiunto la seconda moglie assieme ai loro tre figli. B._______ è rimasto con la madre al campo profughi di E._______. B. B.a Il 5 aprile 2017 l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in seguito: ACNUR) ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai cinque membri della famiglia trasferitesi in K._______. Inoltre, essi sono stati proposti, sempre dall' ACNUR, per la partecipazione ad un programma di reinsediamento in Svizzera (cfr. atto SEM [...]-1/18). B.b Il 27 ottobre 2020 A._______ e G._______ sono stati ascoltati al L._______ dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) in vista del reinsediamento in Svizzera. C. C.a Con scritto del 15 dicembre 2020 la SEM ha autorizzato l'entrata in Svizzera dei coniugi e dei loro tre figli. Quest'ultimi hanno raggiunto la Svizzera il 10 febbraio 2021. Lo stesso giorno hanno depositato le loro domande d'asilo e il 15 febbraio 2021 sono stati sentiti in merito ai dati personali. C.b La SEM, con decisione ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 1° marzo 2021, ha riconosciuto la qualità di rifugiato ha concesso l'asilo a A._______ e G._______ e ai loro tre figli. I. D. D.a Il 22 marzo 2021 A._______ ha inoltrato alla SEM una domanda di ricongiungimento famigliare a favore del figlio B._______. D.b A sostegno della sua domanda di ricongiungimento egli ha depositato quali mezzi di prova:
- l'atto di nascita del figlio B._______ datato del 14 dicembre 2007;
- l'attestato di divorzio dalla prima moglie F._______ del 2008;
- l'attestato di registrazione di F._______ presso il campo di E._______ rilasciato il 22 maggio 2015 dall'ACNUR;
- la lettera di consenso di F._______ per il ricongiungimento di B._______ con il padre del 11 marzo 2021;
- 2 fotografie di B._______. D.c Con scritto del 2 agosto 2021 A._______ ha sollecitato la SEM a prendere una decisione, poiché preoccupato per lo stato di salute del figlio, che non potrebbe accedere alle cure mediche necessarie. E. La SEM, con decisione del 18 agosto 2021 (notificata il giorno seguente), non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare. F. In data 16 settembre 2021 (recte 17 settembre 2021; cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 settembre 2021), A._______, agendo in favore del figlio, è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo di annullare la suddetta decisione e di autorizzare nel contempo l'entrata in Svizzera del figlio B._______ a titolo di ricongiungimento famigliare. Egli ha altresì chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 20 ottobre 2021, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha trasmesso all'autorità inferiore una copia del ricorso invitandola ad inoltrare una risposta. H. Con scritto del 3 novembre 2021 la SEM ha fornito la propria risposta al ricorso. La stessa è stata trasmessa all'insorgente con ordinanza del 5 novembre 2021 con possibilità di replica. I. Il 22 novembre 2021 il ricorrente ha inoltrato la propria replica. Il Tribunale, con ordinanza del 24 novembre 2021, l'ha trasmessa alla SEM per conoscenza e ha dichiarato chiuso lo scambio di scritti. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 18 agosto 2021 mediante la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare. 4.2 Giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari. Nel caso in cui suddetti aventi diritto sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi). 4.3 La ratio legis dell'art. 51 LAsi consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo famigliare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non alla costituzione di nuove relazioni o alla ripresa di relazioni già terminate (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2). 4.4 Nel caso in cui il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, ma essi si trovano in Svizzera, ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità famigliare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). Al contrario, se i precitati si trovano all'estero, essi ottengono l'autorizzazione d'entrata al fine di garantire l'asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo famigliare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019). 4.5 La condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia realmente convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento famigliare. La separazione comporta di conseguenza che la comunità famigliare viene divisa involontariamente nel momento della fuga all'estero del membro avente diritto all'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1). Tuttavia, il Tribunale ha già ammesso l'esistenza di una comunità famigliare preesistente anche nel caso di famiglie separate in patria per motivi imperativi già prima della fuga (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2; sentenza del Tribunale D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1). Inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi. Determinate è l'esistenza di una comunità famigliare in patria o in uno Stato terzo - tra l'avente diritto all'asilo e la persona che aspira al ricongiungimento famigliare - al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4). 4.6 Infine, l'esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per ottenere l'autorizzazione d'entrata in vista del ricongiungimento famigliare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3). 5. 5.1 L'interessato con la domanda di ricongiungimento famigliare a favore del figlio B._______ ha fatto valere che egli avrebbe convissuto con la di lui madre, F._______, dal 2003 al 2008, anno del loro divorzio presso il campo profughi di E._______ in D._______. Quest'ultima avrebbe in occasione della separazione comunicato alle autorità di non volersi trasferire in un altro campo profughi proprio per poter dare continuità alla comunità famigliare e, in particolare, per permettergli di svolgere il ruolo di padre. Il ricorrente ha inoltre asserito che egli avrebbe avuto buoni e quotidiani rapporti con il figlio fino al 2015, anno in cui avrebbe deciso di lasciare il campo profughi da solo in cerca di migliori possibilità di vita da poter offrire al figlio e alla nuova famiglia. Egli ha altresì affermato che una volta arrivato in K._______ sarebbe stato raggiunto solo dalla sua nuova famiglia; il ricongiungimento con B._______ non sarebbe stato possibile per motivi economici. Tuttavia, la distanza geografica non avrebbe mai compromesso il rapporto con il figlio. Egli intratterrebbe con lo stesso un contatto quotidiano e si sarebbe sempre interessato al suo benessere. Inoltre, a tutt'oggi avrebbe un ottimo rapporto anche con la madre, la quale lo informerebbe su ogni aspetto della vita del ragazzo. Nella lettera inoltrata con la domanda di ricongiungimento, la madre di B._______ si sarebbe dichiarata d'accordo in merito alla partenza del figlio e al ricongiungimento con il padre in Svizzera. Il richiedente ha in seguito sollecitato un riscontro da parte della SEM dichiarandosi molto preoccupato e angosciato per lo stato di salute del figlio, il quale non avrebbe accesso alle cure in quanto la madre non disporrebbe di alcun sostentamento economico. 5.2 La SEM con la decisione negativa ha innanzitutto ribadito i principi giurisprudenziali del ricongiungimento famigliare. In particolare ha esposto come anche la separazione della famiglia in uno Stato terzo configurerebbe un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi. L'autorità inferiore ha in seguito rilevato, come nella fattispecie la comunità famigliare che l'interessato avrebbe formato con il figlio B._______ si sarebbe già sciolta a partire dal divorzio con la madre avvenuto nel 2008 e non al momento della sua partenza dal D._______ nel 2015. L'autorità resistente ha considerato così i legami affettivi del richiedente con il figlio e lo stato di salute di quest'ultimo come non pertinenti per ottenere il ricongiungimento famigliare discendente dal diritto d'asilo, il quale mirerebbe a ricostruire una comunità preesistente al momento della fuga e non a crearne una nuova. Su tali considerazioni, ha quindi respinto la domanda di ricongiungimento e rifiutato l'entrata in Svizzera del figlio. 5.3 Nel gravame, il ricorrente contesta in prima luogo la tesi dell'autorità inferiore. A suo dire, non sarebbe corretto ritenere che la comunità famigliare si sia già sciolta nel 2008 con il divorzio. Egli fa valere che avrebbe continuato a vivere presso lo stesso domicilio anche successivamente al divorzio. Padre e figlio avrebbero condiviso la vita quotidiana e l'abitazione nonostante egli si fosse risposato. In particolare, afferma che il figlio avrebbe sempre vissuto con la madre, ma esclusivamente con lei solo dopo la sua fuga dal D._______ nel 2015. Pertanto, la comunità famigliare sarebbe da considerarsi sciolta soltanto a partire da quel momento. In secondo luogo, l'insorgente ribadisce di aver voluto che il figlio lo raggiungesse in K._______ ma che ciò non sarebbe stato possibile per motivi economici. Ciononostante, sarebbe sempre rimasto in contatto con lui. Infine, egli rinnova la sua preoccupazione per lo stato di salute del ragazzo. 5.4 In occasione dello scambio scritti, l'autorità di prima istanza rinvia in sostanza ai considerandi della decisione del 18 agosto 2021. Contro la tesi ricorsuale, riporta unicamente alcuni passaggi dell'audizione del 27 ottobre 2020, nei quali il ricorrente avrebbe dichiarato di essersi separato dalla prima moglie nel 2008, in quanto l'attuale coniuge non avrebbe sopportato di essere la seconda moglie, di aver lasciato il figlio B._______ alla madre e di aver continuato la sua vita con l'attuale consorte la quale avrebbe accettato di restare con lui. Inoltre, la SEM evidenzia che l'insorgente avrebbe dichiarato che la sua partenza per il K._______ sarebbe avvenuta nel 2015. 5.5 Nella replica il ricorrente adduce che egli avrebbe avuto diritto in D._______ a due tende avendo due mogli. Le due tende sarebbero state collegate da uno spazio comune e tale spazio sarebbe stato come un salotto. La sua situazione abitativa sarebbe rimasta la stessa anche una volta separatosi dalla prima moglie e B._______ avrebbe vissuto sia con lui che con la madre passando da una tenda all'altra attraverso lo spazio comune. Pertanto la comunità famigliare con il figlio non si sarebbe mai interrotta fino alla sua fuga dal D._______. 6. 6.1 Nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo ai sensi dell'art. 56 LAsi con decisione del 1° marzo 2021 (cfr. decisione SEM del 1° marzo 2021). Il figlio B._______, il quale è nato nel 2007 ed è ancora minorenne (cfr. atto di nascita), si troverebbe tutt'oggi con la madre nel campo profughi di E._______. Pertanto è d'uopo determinare se padre e figlio abbiano formato una comunità famigliare al momento della fuga o se sussistono dei motivi imperativi per cui si può parimenti ammettere l'esistenza di un nucleo famigliare preesistente. 6.2 Anzitutto, il ricorrente ha affermato durante l'audizione al L._______, in vista del reinsediamento in Svizzera, che l'attuale moglie non avrebbe sopportato di essere la seconda moglie e che quest'ultima sarebbe stata infastidita da tale situazione e per questo nel 2008 egli avrebbe divorziato dalla prima consorte. Lui stesso avrebbe permesso a F._______ di tenere B._______, mentre la seconda moglie avrebbe accettato di rimanere con lui (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2020 F59). Per cui, la tesi fatta valere in sede di replica che il figlio avrebbe vissuto in una tenda doppia collegata da uno spazio comune risulta difficilmente credibile. Tale tesi, infatti, non trova nessun supporto nei verbali delle audizioni né del ricorrente né dell'attuale moglie in merito alla situazione nel campo profughi di E._______ in D._______ (cfr. verbali d'audizioni del 20 ottobre 2020). Inoltre, mal si comprende come il ricorrente, dopo la separazione dalla prima moglie avvenuta nel 2008, abbia ancora avuto diritto a due tende, come da lui asserito. Nel caso in questione, neppure si riconoscono dei motivi imperativi che avrebbero giustificato una vita separata in D._______, in quanto è stata una scelta del ricorrente d'attribuire la custodia del figlio alla madre e creare un nucleo famigliare a sé stante con la seconda moglie, la quale era infastidita dalla situazione (cfr. verbale d'audizione del 20 ottobre 2020 F59). Altresì, se l'affidamento dei figli minori è davvero automaticamente conferito al padre, come asserito in sede di ricorso, mal si comprende, come mai il figlio non lo abbia raggiunto in K._______, ma sia rimasto dal 2015 ad oggi esclusivamente con la madre. La semplice obiezione di problemi economici non giustifica una tale inazione, ritenuto che egli non ha nemmeno contattato la ex-moglie ed il figlio per informarli di trovarsi in K._______ e dar loro, così, la possibilità di trovare i soldi necessari per raggiungerlo (cfr. atto SEM [...]-1/18, pag. 3 e 5), come invece avrebbe fatto con l'altra famiglia (cfr. atto SEM [...]-1/18, pag. 13). Infine, nemmeno il fatto che F._______ abbia spedito una lettera di consenso per il ricongiungimento con il padre fornisce un'informazione in merito ad una comunità famigliare precedente. 6.3 Per sovrabbondanza si osserva come gli asseriti contatti quotidiani con il figlio e la ex-moglie, oltre a non essere rilevanti, siano anche poco plausibili. Infatti, l'insorgente ha sostenuto di non avere contatti diretti con F._______ e B._______ in quanto entrambi non sarebbero in possesso di un telefono e di inviare loro messaggi tramite un amico il quale glieli trasmetterebbe (cfr. verbale d'audizione del 20 ottobre 2020 F106-107). Anche la comunicazione relativa ad un'eventuale ricongiungimento sarebbe avvenuta con un messaggio audio all'amico indirizzato alla ex-moglie e quest'ultima avrebbe acconsentito implicitamente inviando i documenti (cfr. verbale d'audizione del 27 ottobre 2020 F108). 6.4 Di conseguenza, non essendo adempiuta nella fattispecie la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il ricorrente e il figlio oppure dei motivi imperativi che abbiano impedito di vivere in comunione famigliare già prima della partenza del medesimo dal D._______, a giusta ragione la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______.
7. Ritenuto quanto precede, a giusto titolo la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata e ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare.
8. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), pertanto il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 20 ottobre 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali.
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: