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D-85/2022

D-85/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-15 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Sachverhalt

I.

A. A.a A._______, cittadino siriano, proveniente da C._______ (a […]) è espatriato in D._______ a marzo 2013. Prima della partenza l’interessato ha vissuto per alcuni mesi a E._______ ed a F._______ con la famiglia, dopo che avrebbero dovuto lasciare la loro abitazione a C._______ a se- guito dell’esplosione di una bomba ad inizio 2012 (cfr. atto SEM 1071472- A2/17). A.b L’interessato ha dapprima vissuto per sei mesi nel quartiere di G._______ a H._______ presso un cugino fino che i genitori e i fratelli l’hanno raggiunto in D._______ alcuni mesi più tardi (cfr. atto SEM 1071472-A2/17). A.c In seguito egli ha vissuto assieme ai genitori e ai suoi tre fratelli in un appartamento a I._______ per circa sei anni (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F27). B. B.a Il 6 agosto 2019 l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in seguito: ACNUR) ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai sei membri della famiglia trasferitesi in D._______ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17). Inoltre, essi sono stati proposti in data 12 agosto 2019, sempre dall’ACNUR, per la partecipazione ad un programma di reinsediamento in Svizzera (cfr. atto SEM 1071472-A1/1). B.b Il 3 settembre 2019 il ricorrente, come anche gli altri cinque membri della sua famiglia, sono stati ascoltati a H._______ dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) in vista del reinsediamento in Svizzera (cfr. atto SEM 1071472-A9/9). C. C.a Con scritto del 25 ottobre 2019 la SEM ha autorizzato l’entrata in Sviz- zera dei coniugi e dei loro quattro figli (cfr. atto SEM 1071472-A17/2). Quest’ultimi hanno raggiunto la Svizzera il (…) dicembre 2019 e il 6 dicem- bre 2019 sono stati sentiti in merito ai dati personali (cfr. atto SEM 1071472-A24/7; A25/7; A26/6; A27/6; A28/6).

D-85/2022 Pagina 3 C.b La SEM, con decisione ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 7 gennaio 2020, ha riconosciuto la qualità di rifugiato ha concesso l’asilo a J._______ e K._______ e ai loro quattro figli, tra cui A._______ (cfr. atto SEM 1071472-30/3). II.

D. D.a Il 22 marzo 2021 A._______ ha inoltrato alla SEM una domanda di ricongiungimento familiare a favore della moglie B._______ (cfr. atto SEM 1109686-1/15). D.b A sostegno della sua domanda di ricongiungimento egli ha depositato quali mezzi di prova: - copia della decisione della SEM del 7 gennaio 2020; - copia del certificato di iscrizione del matrimonio con traduzione; - copia di iscrizione del registro civile con traduzione; - copia dell’atto di matrimonio con traduzione; - copia dell’estratto dei registri civili con traduzione. D.c Con scritto del 3 dicembre 2021 A._______ ha chiesto alla SEM infor- mazioni in merito allo stato della procedura (cfr. atto SEM 1109686-3/3). E. L’autorità di prima istanza in data 9 dicembre 2021 ha notificato l’esistenza di indicazioni di un motivo di nullità del matrimonio all’Ufficio dello stato civile del Canton Ticino secondo la legge federale sulle misure contro i ma- trimoni forzati (e i matrimoni di minori), in virtù dell’art. 51 cpv. 1bis LAsi e dell’art. 106 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) (cfr. atto SEM 1109686-4/3). F. La SEM, con decisione del 10 dicembre 2021 (notificata il giorno se- guente), non ha autorizzato l’entrata in Svizzera di B._______ ed ha re- spinto la domanda di ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM 1109686- 5/4).

D-85/2022 Pagina 4 G. L’Ufficio dello stato civile del Canton Ticino con scritto del 29 dicem- bre 2021 ha informato la SEM di aver inoltrato un’azione di nullità del ma- trimonio ai sensi dell’art. 105 numero 6 e 106 CC alla Pretura di L._______ ed una segnalazione per potenziale conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) al Ministero pubblico a M._______ (cfr. atto SEM 1109686-4/3). H. In data 7 gennaio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 10 gennaio 2022), A._______, agendo in favore della moglie, è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale), chiedendo di annullare la suddetta decisione e di autorizzare nel contempo l’entrata in Svizzera della moglie B._______ a titolo di ricongiun- gimento familiare. Altresì, ha chiesto la concessione dell’assistenza giudi- ziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. Al ricorso egli ha allegato dieci fotografie che lo ritrarrebbero assieme alla moglie B._______. I. Il 15 febbraio 2022 il Ministero pubblico ha emesso un decreto d’accusa nei confronti del ricorrente, ritenendolo colpevole di conseguimento frau- dolento di una falsa attestazione. J. Il Tribunale, con decisione incidentale del 26 agosto 2022, ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della di- spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del ricorso invitandola ad inoltrare una risposta. K. Con scritto del 12 settembre 2022 la SEM ha fornito la propria risposta al ricorso. La stessa è stata trasmessa all’insorgente per conoscenza il 15 settembre 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 10 dicembre 2021 mediante la quale l’autorità inferiore non ha autoriz- zato l’entrata in Svizzera di B._______ e ha respinto la domanda di ricon- giungimento familiare.

E. 4.2 Giusta l’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli mino- renni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari. Nel caso in cui suddetti aventi diritto

D-85/2022 Pagina 6 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre auto- rizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi).

E. 4.3 La ratio legis dell’art. 51 LAsi consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non alla costituzione di nuove relazioni o alla ripresa di relazioni già terminate (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2).

E. 4.4 Nel caso in cui il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, ma essi si trovano in Svizzera, ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l’asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). Al contrario, se i precitati si trovano all’estero, essi ottengono l’autorizzazione d’entrata al fine di garantire l’asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le al- tre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019).

E. 4.5 La condizione di separazione a seguito della fuga implica che in prece- denza il rifugiato abbia realmente convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento familiare. La separazione comporta di conseguenza che la comunità familiare venga divisa involontariamente nel momento della fuga all’estero del membro avente diritto all’asilo (cfr. sentenza del Tribu- nale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1). Tuttavia, il Tribunale ha già ammesso l’esistenza di una comunità familiare preesistente anche nel caso di famiglie separate in patria per motivi imperativi già prima della fuga (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2; sentenza del Tribunale D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1). Inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all’infuori dal proprio paese d’origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 4 LAsi. Determinate è l’esistenza di una comunità familiare in patria o in uno Stato terzo – tra l’avente diritto all’asilo e la persona che aspira al ricongiungimento familiare – al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4).

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E. 4.6 Infine, l’esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per otte- nere l’autorizzazione d’entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3).

E. 5.1 L’interessato con la domanda di ricongiungimento familiare a favore della moglie B._______ ha fatto unicamente valere di essere stato ricono- sciuto come rifugiato in data 7 gennaio 2020 e d’aver ottenuto l’asilo. Alla sua richiesta ha allegato diverse copie di documenti relativi al matrimonio (cfr. atto SEM 1109686-1/15; cfr. supra D.b).

E. 5.2 La SEM, con la decisione negativa del 10 dicembre 2021, ha in primo luogo ribadito i principi giurisprudenziali del ricongiungimento familiare. In secondo luogo, ha esaminato la fattispecie ed ha rilevato come l’interes- sato sarebbe stato riconosciuto come rifugiato ed avrebbe ottenuto l’asilo con decisione del 7 gennaio 2020. Inoltre, dagli atti risulterebbe che la mo- glie vivrebbe attualmente all’estero. Tuttavia, la condizione cumulativa pre- vista dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione dome- stica tra il richiedente e la moglie pima della fuga dal Paese d’origine nel marzo/aprile 2013 non sarebbe soddisfatta. A tal proposito, la SEM ha os- servato come egli non avrebbe nemmeno mai fatto nessuna menzione di un matrimonio nelle procedure precedenti. Al contrario, nell’ambito dell’au- dizione per la procedura di “Resettlement” egli avrebbe dichiarato di non avere una fidanzata e di non aver intenzione di sposarsi. Di seguito, anche durante l’audizione sulle generalità del 6 dicembre 2019 egli avrebbe riba- dito di essere celibe. Pertanto, dalle dichiarazioni dello stesso nulla lasce- rebbe pensare che egli e la Signora B._______ avrebbero formato una co- munità familiare prima dell’espatrio dalla Siria. Ciò nondimeno, anche vo- lendo considerare la verosimiglianza delle allegazioni in circa il matrimonio contratto il 6 maggio 2019, nulla permetterebbe di attestare una comunità familiare preesistente alla fuga dal suo Paese d’origine.

E. 5.3 Nel gravame, il ricorrente contesta la tesi dell’autorità inferiore. Anzi- tutto, egli afferma che sarebbe stato molto preoccupato del fatto che l’indi- cazione di essere coniugato avrebbe avuto un influsso negativo sulla sua domanda d’asilo. Per questo motivo egli avrebbe precisato di non essere sposato. Inoltre, l’insorgente precisa che il matrimonio religioso sarebbe avvenuto nel 2019 e sarebbe stato registrato successivamente in Siria nel 2021, pertanto nel loro Paese d’origine. Altresì, egli osserva come certa- mente non sarebbe stato possibile formare una comunità familiare prima

D-85/2022 Pagina 8 del 2013, in quanto la moglie avrebbe avuto allora 8 anni. Dipoi, l’interes- sato asserisce che nel suo caso – tendo conto che egli sarebbe stato rico- nosciuto come rifugiato ai sensi dell’art. 56 LAsi e avrebbe ricevuto prote- zione anche se si sarebbe già trovato in un Paese terzo – le circostanze per la concessione dell’asilo per motivi famigliari sarebbero pienamente osservate.

E. 5.4 Nella sua risposta al ricorso, l’autorità di prima istanza ritiene la tesi ricorsuale dell’insorgente, per la quale egli avrebbe omesso di raccontare del matrimonio per timore di un influsso negativo di tale elemento sulla pro- cedura di “Resettlement”, per nulla convincente. L’autorità intimata, os- serva come egli, nell’arco dell’audizione tenutasi a H._______ il 3 dicem- bre 2019, sarebbe stato espressamente informato che una tale omissione avrebbe potuto condurre a una decisione negativa di un’autorizzazione di entrata nell’ambito del ricongiungimento familiare da parte della SEM. Oltre a ciò, l’autorità inferiore constata come il ricorso non conterrebbe nessun nuovo elemento circa la presenza di una comunità familiare preesistente la fuga dalla Sira. La giovane età della moglie al momento della fuga non permetterebbe di indurla ad una diversa valutazione di merito. Infine, la SEM informa il ricorrente come su sua indicazione, l’Ufficio dello stato civile del Canton N._______ avrebbe inoltrato il 29 dicembre 2021 un’azione di nullità del matrimonio presso la Pretura di L._______.

E. 6.1 Nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l’asilo ai sensi dell’art. 56 LAsi con decisione del 7 gennaio 2020 (cfr. decisione SEM del 7 gennaio 2020). La moglie, la quale è tutt’ora minorenne, si troverebbe attualmente all’estero. A tal pro- posito, si osserva che la questione della minore età della coniuge risulta essere nel caso di specie irrilevante. Invero, anche facendo astrazione della validità o meno del matrimonio, l’insorgente – per i motivi che segui- ranno – non ha saputo rendere verosimile né l’esistenza di una comunità familiare al momento della fuga né dei motivi imperativi per cui si può pari- menti ammettere l’esistenza di un nucleo familiare preesistente.

E. 6.2 Anzitutto, dagli atti all’incarto si evince che il ricorrente è espatriato in D._______ nel marzo del 2013 e non avrebbe mai più fatto ritorno in Siria (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2; A9/9 F25). Egli avrebbe vissuto fino ad agosto 2013 presso un cugino paterno, fintanto che il resto della famiglia lo avrebbe raggiunto in D._______ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2; A7/14 F37). Successivamente, l’insorgente assieme ai genitori e ai suoi tre fratelli avrebbero vissuto assieme in un appartamento di due locali a

D-85/2022 Pagina 9 I._______ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2 e p.to 5.1; A9/9 F27). Inol- tre, dall’audizione del fratello Mohamad J._______ si apprende come il ri- corrente e i suoi tre fratelli abbiamo condiviso una delle due camere e come ciò non sarebbe sempre stato facile (cfr. atto SEM 1071472-A18/8 F22). La presenza della moglie non è mai stata menzionata, anzi il padre ha spe- cificato come non vi fossero altre persone a vivere con loro (cfr. atto SEM 1071472-A7/14 F47). Altresì, si rileva che l’insorgente, durante l’audizione del 3 settembre 2019 a H._______, ha dichiarato esplicitamente di non essere fidanzato e di non aver intenzione di sposarsi. In aggiunta, egli ha perfino asserito di non aver nemmeno una ragazza. La persona incaricata dell’audizione ha tuttavia in- formato l’interessato del suo obbligo di notificare un eventuale futuro cam- biamento del suo stato civile tra l’audizione e la partenza in Svizzera. Inol- tre, quest’ultima si è assicurata che lo stesso avesse compreso quanto ap- pena riferitogli ed ha ripetuto le condizioni necessarie per un ricongiungi- mento familiare (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F45-47).

E. 6.3 Dai mezzi di prova inoltrati con domanda di ricongiungimento familiare del 7 settembre 2021(cfr. atto SEM 1109686-1/15; supra lett. D.b) si ap- prende che il rifugiato si sarebbe sposato con B._______ il (…) mag- gio 2019, pertanto già prima dell’audizione in vista del reinsediamento in Svizzera. Di tale matrimonio, a parte che successivamente sarebbe stato registrato anche in Siria nel 2021 (cfr. atto ricorsuale), il ricorrente non for- nito alcuna informazione. Egli ha unicamente fatto valere di non aver potuto sicuramente convivere con la moglie prima dall’espatrio dalla in Siria, in quanto ella nel 2013 avrebbe avuto appena 8 anni.

E. 6.4 Contrariamente a quanto affermato dall’autorità inferiore nella deci- sione impugnata, anche la separazione della famiglia all’infuori dal proprio paese d’origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 4 LAsi. Tuttavia, l’interessato non ha apportato informazioni in merito ad una convivenza con l’aspirante al ricongiungimento familiare in D._______. Egli si è limitato ad affermare che le circostanze per la conces- sione dell’asilo sarebbero state osservate senza fornire alcuna descrizione in merito all’asserita relazione. Nemmeno le fotografie allegate al gravame, che lo ritrarrebbero assieme alla moglie, sono in grado di provare l’esi- stenza di una comunità familiare con la stessa. Peraltro, l’insorgente non ha nemmeno indicato quando e dove sarebbero state scattate tali fotogra- fie.

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E. 6.5 A ciò si aggiunge, che mal si comprende come mai il ricorrente a set- tembre 2019, nonostante sia stato avvisato dell’importanza di segnalare il suo stato civile in modo corretto, anche proprio in vista di un ricongiungi- mento familiare, abbia affermato addirittura di non avere né una fidanzata né una ragazza (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F47). Per di più, anche una volta arrivato in Svizzera, durante il verbale di rilevamento dei dati personali del 6 dicembre 2019, egli ha nuovamente affermato di essere celibe (cfr. atto SEM 1071472-A26/6 p.to 1.14). Pertanto, l’obiezione generica che avrebbe temuto per la sua domanda d’asilo non può essere ritenuta con- vincente nemmeno da questo Tribunale.

E. 6.6 Per sovrabbondanza, si osserva infine che il fatto che il ricorrente dal riconoscimento della qualità di rifugiato e dall’ottenimento dell’asilo abbia aspettato oltre un anno e mezzo prima di richiedere il ricongiungimento familiare fa sorgere ulteriori dubbi quanto all’esistenza della comunità fa- miliare. A tal proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare come un’attesa così lunga possa essere interpretata come indizio di sepa- razione volontaria (DTAF 2020 VI/1 consid. 9.4.2).

E. 6.7 Di conseguenza, non essendo adempiuta nella fattispecie la condi- zione cumulativa prevista dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il ricorrente e la moglie op- pure dei motivi imperativi che abbiano impedito di vivere in comunione fa- miliare già prima della partenza dalla O._______ / D._______ a giusta ra- gione la SEM non ha autorizzato l’entrata in Svizzera di B._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare.

E. 7 Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), pertanto il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 26 agosto 2022, accolto l’istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali.

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E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-85/2022 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-85/2022 Sentenza del 15 febbraio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Thomas Segessenmann, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Siria, (...), ricorrente, agente in favore della moglie, B._______, nata il (...), Siria, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 10 dicembre 2021 / N (...). Fatti: I. A. A.a A._______, cittadino siriano, proveniente da C._______ (a [...]) è espatriato in D._______ a marzo 2013. Prima della partenza l'interessato ha vissuto per alcuni mesi a E._______ ed a F._______ con la famiglia, dopo che avrebbero dovuto lasciare la loro abitazione a C._______ a seguito dell'esplosione di una bomba ad inizio 2012 (cfr. atto SEM 1071472-A2/17). A.b L'interessato ha dapprima vissuto per sei mesi nel quartiere di G._______ a H._______ presso un cugino fino che i genitori e i fratelli l'hanno raggiunto in D._______ alcuni mesi più tardi (cfr. atto SEM 1071472-A2/17). A.c In seguito egli ha vissuto assieme ai genitori e ai suoi tre fratelli in un appartamento a I._______ per circa sei anni (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F27). B. B.a Il 6 agosto 2019 l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in seguito: ACNUR) ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai sei membri della famiglia trasferitesi in D._______ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17). Inoltre, essi sono stati proposti in data 12 agosto 2019, sempre dall'ACNUR, per la partecipazione ad un programma di reinsediamento in Svizzera (cfr. atto SEM 1071472-A1/1). B.b Il 3 settembre 2019 il ricorrente, come anche gli altri cinque membri della sua famiglia, sono stati ascoltati a H._______ dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) in vista del reinsediamento in Svizzera (cfr. atto SEM 1071472-A9/9). C. C.a Con scritto del 25 ottobre 2019 la SEM ha autorizzato l'entrata in Svizzera dei coniugi e dei loro quattro figli (cfr. atto SEM 1071472-A17/2). Quest'ultimi hanno raggiunto la Svizzera il (...) dicembre 2019 e il 6 dicembre 2019 sono stati sentiti in merito ai dati personali (cfr. atto SEM 1071472-A24/7; A25/7; A26/6; A27/6; A28/6). C.b La SEM, con decisione ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 7 gennaio 2020, ha riconosciuto la qualità di rifugiato ha concesso l'asilo a J._______ e K._______ e ai loro quattro figli, tra cui A._______ (cfr. atto SEM 1071472-30/3). II. D. D.a Il 22 marzo 2021 A._______ ha inoltrato alla SEM una domanda di ricongiungimento familiare a favore della moglie B._______ (cfr. atto SEM 1109686-1/15). D.b A sostegno della sua domanda di ricongiungimento egli ha depositato quali mezzi di prova:

- copia della decisione della SEM del 7 gennaio 2020;

- copia del certificato di iscrizione del matrimonio con traduzione;

- copia di iscrizione del registro civile con traduzione;

- copia dell'atto di matrimonio con traduzione;

- copia dell'estratto dei registri civili con traduzione. D.c Con scritto del 3 dicembre 2021 A._______ ha chiesto alla SEM informazioni in merito allo stato della procedura (cfr. atto SEM 1109686-3/3). E. L'autorità di prima istanza in data 9 dicembre 2021 ha notificato l'esistenza di indicazioni di un motivo di nullità del matrimonio all'Ufficio dello stato civile del Canton Ticino secondo la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati (e i matrimoni di minori), in virtù dell'art. 51 cpv. 1bis LAsi e dell'art. 106 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) (cfr. atto SEM 1109686-4/3). F. La SEM, con decisione del 10 dicembre 2021 (notificata il giorno seguente), non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM 1109686-5/4). G. L'Ufficio dello stato civile del Canton Ticino con scritto del 29 dicembre 2021 ha informato la SEM di aver inoltrato un'azione di nullità del matrimonio ai sensi dell'art. 105 numero 6 e 106 CC alla Pretura di L._______ ed una segnalazione per potenziale conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) al Ministero pubblico a M._______ (cfr. atto SEM 1109686-4/3). H. In data 7 gennaio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 gennaio 2022), A._______, agendo in favore della moglie, è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo di annullare la suddetta decisione e di autorizzare nel contempo l'entrata in Svizzera della moglie B._______ a titolo di ricongiungimento familiare. Altresì, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. Al ricorso egli ha allegato dieci fotografie che lo ritrarrebbero assieme alla moglie B._______. I. Il 15 febbraio 2022 il Ministero pubblico ha emesso un decreto d'accusa nei confronti del ricorrente, ritenendolo colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. J. Il Tribunale, con decisione incidentale del 26 agosto 2022, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha trasmesso all'autorità inferiore una copia del ricorso invitandola ad inoltrare una risposta. K. Con scritto del 12 settembre 2022 la SEM ha fornito la propria risposta al ricorso. La stessa è stata trasmessa all'insorgente per conoscenza il 15 settembre 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 10 dicembre 2021 mediante la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare. 4.2 Giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari. Nel caso in cui suddetti aventi diritto sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi). 4.3 La ratio legis dell'art. 51 LAsi consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non alla costituzione di nuove relazioni o alla ripresa di relazioni già terminate (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2). 4.4 Nel caso in cui il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, ma essi si trovano in Svizzera, ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). Al contrario, se i precitati si trovano all'estero, essi ottengono l'autorizzazione d'entrata al fine di garantire l'asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019). 4.5 La condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia realmente convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento familiare. La separazione comporta di conseguenza che la comunità familiare venga divisa involontariamente nel momento della fuga all'estero del membro avente diritto all'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1). Tuttavia, il Tribunale ha già ammesso l'esistenza di una comunità familiare preesistente anche nel caso di famiglie separate in patria per motivi imperativi già prima della fuga (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2; sentenza del Tribunale D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1). Inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi. Determinate è l'esistenza di una comunità familiare in patria o in uno Stato terzo - tra l'avente diritto all'asilo e la persona che aspira al ricongiungimento familiare - al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4). 4.6 Infine, l'esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per ottenere l'autorizzazione d'entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3). 5. 5.1 L'interessato con la domanda di ricongiungimento familiare a favore della moglie B._______ ha fatto unicamente valere di essere stato riconosciuto come rifugiato in data 7 gennaio 2020 e d'aver ottenuto l'asilo. Alla sua richiesta ha allegato diverse copie di documenti relativi al matrimonio (cfr. atto SEM 1109686-1/15; cfr. supra D.b). 5.2 La SEM, con la decisione negativa del 10 dicembre 2021, ha in primo luogo ribadito i principi giurisprudenziali del ricongiungimento familiare. In secondo luogo, ha esaminato la fattispecie ed ha rilevato come l'interessato sarebbe stato riconosciuto come rifugiato ed avrebbe ottenuto l'asilo con decisione del 7 gennaio 2020. Inoltre, dagli atti risulterebbe che la moglie vivrebbe attualmente all'estero. Tuttavia, la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica tra il richiedente e la moglie pima della fuga dal Paese d'origine nel marzo/aprile 2013 non sarebbe soddisfatta. A tal proposito, la SEM ha osservato come egli non avrebbe nemmeno mai fatto nessuna menzione di un matrimonio nelle procedure precedenti. Al contrario, nell'ambito dell'audizione per la procedura di "Resettlement" egli avrebbe dichiarato di non avere una fidanzata e di non aver intenzione di sposarsi. Di seguito, anche durante l'audizione sulle generalità del 6 dicembre 2019 egli avrebbe ribadito di essere celibe. Pertanto, dalle dichiarazioni dello stesso nulla lascerebbe pensare che egli e la Signora B._______ avrebbero formato una comunità familiare prima dell'espatrio dalla Siria. Ciò nondimeno, anche volendo considerare la verosimiglianza delle allegazioni in circa il matrimonio contratto il 6 maggio 2019, nulla permetterebbe di attestare una comunità familiare preesistente alla fuga dal suo Paese d'origine. 5.3 Nel gravame, il ricorrente contesta la tesi dell'autorità inferiore. Anzitutto, egli afferma che sarebbe stato molto preoccupato del fatto che l'indicazione di essere coniugato avrebbe avuto un influsso negativo sulla sua domanda d'asilo. Per questo motivo egli avrebbe precisato di non essere sposato. Inoltre, l'insorgente precisa che il matrimonio religioso sarebbe avvenuto nel 2019 e sarebbe stato registrato successivamente in Siria nel 2021, pertanto nel loro Paese d'origine. Altresì, egli osserva come certamente non sarebbe stato possibile formare una comunità familiare prima del 2013, in quanto la moglie avrebbe avuto allora 8 anni. Dipoi, l'interessato asserisce che nel suo caso - tendo conto che egli sarebbe stato riconosciuto come rifugiato ai sensi dell'art. 56 LAsi e avrebbe ricevuto protezione anche se si sarebbe già trovato in un Paese terzo - le circostanze per la concessione dell'asilo per motivi famigliari sarebbero pienamente osservate. 5.4 Nella sua risposta al ricorso, l'autorità di prima istanza ritiene la tesi ricorsuale dell'insorgente, per la quale egli avrebbe omesso di raccontare del matrimonio per timore di un influsso negativo di tale elemento sulla procedura di "Resettlement", per nulla convincente. L'autorità intimata, osserva come egli, nell'arco dell'audizione tenutasi a H._______ il 3 dicembre 2019, sarebbe stato espressamente informato che una tale omissione avrebbe potuto condurre a una decisione negativa di un'autorizzazione di entrata nell'ambito del ricongiungimento familiare da parte della SEM. Oltre a ciò, l'autorità inferiore constata come il ricorso non conterrebbe nessun nuovo elemento circa la presenza di una comunità familiare preesistente la fuga dalla Sira. La giovane età della moglie al momento della fuga non permetterebbe di indurla ad una diversa valutazione di merito. Infine, la SEM informa il ricorrente come su sua indicazione, l'Ufficio dello stato civile del Canton N._______ avrebbe inoltrato il 29 dicembre 2021 un'azione di nullità del matrimonio presso la Pretura di L._______. 6. 6.1 Nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo ai sensi dell'art. 56 LAsi con decisione del 7 gennaio 2020 (cfr. decisione SEM del 7 gennaio 2020). La moglie, la quale è tutt'ora minorenne, si troverebbe attualmente all'estero. A tal proposito, si osserva che la questione della minore età della coniuge risulta essere nel caso di specie irrilevante. Invero, anche facendo astrazione della validità o meno del matrimonio, l'insorgente - per i motivi che seguiranno - non ha saputo rendere verosimile né l'esistenza di una comunità familiare al momento della fuga né dei motivi imperativi per cui si può parimenti ammettere l'esistenza di un nucleo familiare preesistente. 6.2 Anzitutto, dagli atti all'incarto si evince che il ricorrente è espatriato in D._______ nel marzo del 2013 e non avrebbe mai più fatto ritorno in Siria (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2; A9/9 F25). Egli avrebbe vissuto fino ad agosto 2013 presso un cugino paterno, fintanto che il resto della famiglia lo avrebbe raggiunto in D._______ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2; A7/14 F37). Successivamente, l'insorgente assieme ai genitori e ai suoi tre fratelli avrebbero vissuto assieme in un appartamento di due locali a I._______ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2 e p.to 5.1; A9/9 F27). Inoltre, dall'audizione del fratello Mohamad J._______ si apprende come il ricorrente e i suoi tre fratelli abbiamo condiviso una delle due camere e come ciò non sarebbe sempre stato facile (cfr. atto SEM 1071472-A18/8 F22). La presenza della moglie non è mai stata menzionata, anzi il padre ha specificato come non vi fossero altre persone a vivere con loro (cfr. atto SEM 1071472-A7/14 F47). Altresì, si rileva che l'insorgente, durante l'audizione del 3 settembre 2019 a H._______, ha dichiarato esplicitamente di non essere fidanzato e di non aver intenzione di sposarsi. In aggiunta, egli ha perfino asserito di non aver nemmeno una ragazza. La persona incaricata dell'audizione ha tuttavia informato l'interessato del suo obbligo di notificare un eventuale futuro cambiamento del suo stato civile tra l'audizione e la partenza in Svizzera. Inoltre, quest'ultima si è assicurata che lo stesso avesse compreso quanto appena riferitogli ed ha ripetuto le condizioni necessarie per un ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F45-47). 6.3 Dai mezzi di prova inoltrati con domanda di ricongiungimento familiare del 7 settembre 2021(cfr. atto SEM 1109686-1/15; supra lett. D.b) si apprende che il rifugiato si sarebbe sposato con B._______ il (...) maggio 2019, pertanto già prima dell'audizione in vista del reinsediamento in Svizzera. Di tale matrimonio, a parte che successivamente sarebbe stato registrato anche in Siria nel 2021 (cfr. atto ricorsuale), il ricorrente non fornito alcuna informazione. Egli ha unicamente fatto valere di non aver potuto sicuramente convivere con la moglie prima dall'espatrio dalla in Siria, in quanto ella nel 2013 avrebbe avuto appena 8 anni. 6.4 Contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi. Tuttavia, l'interessato non ha apportato informazioni in merito ad una convivenza con l'aspirante al ricongiungimento familiare in D._______. Egli si è limitato ad affermare che le circostanze per la concessione dell'asilo sarebbero state osservate senza fornire alcuna descrizione in merito all'asserita relazione. Nemmeno le fotografie allegate al gravame, che lo ritrarrebbero assieme alla moglie, sono in grado di provare l'esistenza di una comunità familiare con la stessa. Peraltro, l'insorgente non ha nemmeno indicato quando e dove sarebbero state scattate tali fotografie. 6.5 A ciò si aggiunge, che mal si comprende come mai il ricorrente a settembre 2019, nonostante sia stato avvisato dell'importanza di segnalare il suo stato civile in modo corretto, anche proprio in vista di un ricongiungimento familiare, abbia affermato addirittura di non avere né una fidanzata né una ragazza (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F47). Per di più, anche una volta arrivato in Svizzera, durante il verbale di rilevamento dei dati personali del 6 dicembre 2019, egli ha nuovamente affermato di essere celibe (cfr. atto SEM 1071472-A26/6 p.to 1.14). Pertanto, l'obiezione generica che avrebbe temuto per la sua domanda d'asilo non può essere ritenuta convincente nemmeno da questo Tribunale. 6.6 Per sovrabbondanza, si osserva infine che il fatto che il ricorrente dal riconoscimento della qualità di rifugiato e dall'ottenimento dell'asilo abbia aspettato oltre un anno e mezzo prima di richiedere il ricongiungimento familiare fa sorgere ulteriori dubbi quanto all'esistenza della comunità familiare. A tal proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare come un'attesa così lunga possa essere interpretata come indizio di separazione volontaria (DTAF 2020 VI/1 consid. 9.4.2). 6.7 Di conseguenza, non essendo adempiuta nella fattispecie la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il ricorrente e la moglie oppure dei motivi imperativi che abbiano impedito di vivere in comunione familiare già prima della partenza dalla O._______ / D._______ a giusta ragione la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare.

7. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), pertanto il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 26 agosto 2022, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali.

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: