Ricongiungimento familiare (asilo)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1024/2023 Sentenza del 29 marzo 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dagli avv. Ivano Genovini e Marcia Dazzi, Studio legale e notarile Genovini, (...), ricorrente, agente in favore della moglie e della figlia, B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), entrambi Turchia, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 20 gennaio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (..:) giugno 2011, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 9 luglio 2014, con la quale viene riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al richiedente, la domanda d'asilo che B._______ ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2015, la decisione della SEM del 10 dicembre 2015 mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) pronunciando il trasferimento di B._______ verso la Croazia, e avverso la quale la stessa interponeva ricorso il 27 dicembre 2015, la decisione del Tribunale federale amministrativo (di seguito: il Tribunale o TAF) D-8447/2015 del 12 gennaio 2016 che respingeva l'impugnativa contro la summenzionata decisione, lo scritto della SEM del 23 novembre 2022 in risposta alla richiesta di informazioni in merito alla procedura di ricongiungimento familiare presentata da B._______ e C._______ in data 9 novembre 2022, la domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera presentata alla SEM, con i relativi documenti allegati, a scopo di ricongiungimento familiare inoltrata dall'interessato il 9 dicembre 2022 in favore della moglie B._______ e della figlia C._______, la decisione della SEM del 20 gennaio 2023, notificata il 23 gennaio seguente, tramite la quale la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e C._______ ed ha contestualmente respinto la domanda di ricongiungimento familiare, il ricorso del 20 febbraio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) per mezzo del quale A._______, secondo il senso probabilmente inteso, ha postulato in nome e per conto della moglie e della figlia, l'annullamento della decisione impugnata e l'ammissione del ricongiungimento in favore di B._______ e C._______; con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protestate tasse spese e ripetibili, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6, 105 e art.108 cpv. 6 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 20 gennaio 2023 mediante la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e C._______ e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, che ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che se gli aventi diritto, sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che la ratio legis dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non invece l'inizio di nuove relazioni oppure la ripresa di legami interrotti (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2), che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si trovano in Svizzera, essi ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1), che se, al contrario, i precitati si trovano all'estero, essi ottengono l'autorizzazione d'entrata al fine di garantire l'asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019), che la condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento familiare; che la separazione comporta di conseguenza che la comunità familiare sia stata divisa involontariamente nel momento della fuga all'estero del membro avente diritto all'asilo (cfr. sentenza del TAF D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1), che il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi; che determinate è l'esistenza di una comunità familiare in patria o in uno Stato terzo - tra l'avente diritto all'asilo e la persona che aspira al ricongiungimento familiare - al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4), che infine, l'esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per ottenere l'autorizzazione d'entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3), che nell'ambito della sua domanda di ricongiungimento familiare l'interessato ha anzitutto informato la SEM del matrimonio contratto in data 1° giugno 2016 con B._______ e della nascita della figlia (...) C._______ il (...) giugno 2016; che in seguito, egli ha però ricordato di essersi sposato con la medesima già nel 2010 tramite rito religioso e di aver convissuto con la stessa in Patria fino al suo espatrio avvenuto nel 2011; che pertanto, essi avrebbero avuto una relazione duratura la quale sarebbe stata ostacolata da una separazione avvenuta non per loro volontà; che attualmente, la moglie e la figlia si troverebbero in Croazia; che tuttavia nonostante la separazione, la loro relazione non si sarebbe mai interrotta; che anzi, l'interessato ha sottolineato come nel 2016 si sarebbero risposati, formalizzando la loro unione in Croazia e successivamente avrebbero avuto una figlia; che dunque, egli desidererebbe usufruire della possibilità di ricongiungimento famigliare indipendentemente dalla qualità di rifugiate della moglie e della figlia, che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare ed ha rifiutato l'entrata in Svizzera della moglie e della figlia, rilevando come sarebbe già stato istruito e accertato, nella procedura relativa alla domanda d'asilo del 14 settembre 2015, che B._______ non farebbe manifestamente parte dei beneficiari designati all'art. 51 LAsi; che altresì, tale questione sarebbe stata trattata con decisione del 10 dicembre 2015 e confermata dal Tribunale con sentenza del 12 gennaio 2016; che ad ogni modo, l'autorità inferiore ha constatato come l'interessato in passato non si sarebbe mai presentato alle autorità competenti per trattare congiuntamente la domanda d'asilo dell'allora sua compagna; che oltretutto, egli si sarebbe dichiarato celibe e non avrebbe fatto nessun riferimento in merito all'esistenza di una relazione sentimentale; che dipoi, la SEM ha sottolineato come anche le dichiarazioni di B._______ in merito al matrimonio avvenuto in Turchia sarebbero state contraddittorie e non supportate da alcun elemento probatorio; che inoltre, l'autorità di prima istanza ha osservato che nemmeno il matrimonio avvenuto in un secondo momento e la nascita della figlia comune sarebbero in grado di modificare le sorti della procedura; che il ricongiungimento familiare secondo la LAsi sarebbe destinato unicamente alla ricostruzione, in Svizzera, di gruppi famigliari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità famigliari; che nella fattispecie, non si tratterebbe di ricostruire la sua comunità famigliare separata dalla fuga ma al contrario, a dire dell'autorità, si tratterebbe di riunificare una comunità costituita in seguito all'arrivo in Svizzera e alla concessione dell'asilo; che infine, la SEM ha osservato come vi sarebbe anche una circostanza particolare; che invero, B._______ e la figlia godono di una protezione presso un Paese terzo sicuro, ovvero la Croazia, con la conseguenza di non necessitare una protezione da parte della Svizzera, che nel gravame l'insorgente precisa come il loro legame in territorio turco sarebbe stato tanto intenso e significativo quanto le circostanze eccezionali legate alla sua persecuzione potevano permettere in quel frangente; che inoltre, il matrimonio religioso sarebbe stato l'unico surrogato di unione coniugale che essi avrebbero potuto celebrare senza mettere in pericolo la loro vita e quella dei famigliari; che altresì, egli sottolinea come, secondo la giurisprudenza, l'intensità della relazione tra le parti deve essere valutata in concreto, ovvero alla luce delle circostanze fattuali in cui l'unione si è sviluppata; che per di più, appena si sarebbero trovati in paesi che potevano garantire loro un'adeguata sicurezza si sarebbero prontamente prodigati a celebrare un matrimonio legalmente riconoscibile; che oltretutto, l'importanza del loro legame emergerebbe anche dalla nascita della figlia comune; che infine, l'interessato osserva che non sarebbe corretto rimproveragli di aver protetto B._______ non raccontando al suo arrivo in Svizzera della sua relazione con quest'ultima, che nella presente disamina, a A._______ con decisione del 9 luglio 2014 è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo (cfr. atto SEM [...]-25/3); che susseguentemente, egli non ha presentato alcuna domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare, che oltre un anno più tardi, in data (...) settembre 2015, B._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto SEM [...]-1/2); che la SEM, con decisione del 10 dicembre 2015, non è entrata nel merito della stessa, pronunciando l'allontanamento della stessa verso la Croazia (cfr. atto SEM [...]-21/12); decisione poi confermata dal Tribunale con sentenza D-8447/2015 del 12 gennaio 2016), che successivamente, A._______ e B._______ si sono sposati a D._______ (Croazia) il 1° giugno 2016 e il (...) giugno 2016 è nata la figlia C._______ (cfr. atto SEM 5/- ID-Nr. 004/6 e 005/3), che in data 9 dicembre 2022, oltre sei anni dopo il matrimonio, l'interessato ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare in favore della moglie e della figlia (cfr. atto SEM 7/4), che dai documenti versati agli atti, risulta che B._______ e C._______ sono in possesso di un valido permesso di soggiorno croato e hanno attenuto l'asilo in tale Paese (cfr. atto SEM 5/- ID-Nr. 006/1 e 007/1), che se una persona ha già ottenuto protezione come rifugiato e l'asilo in un altro Stato membro di Dublino, tale fatto costituisce una "circostanza particolare" ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi all'inclusione nell'asilo accordato a famiglie (cfr. DTAF 2019 VI/3 consid. 5), che di conseguenza nella fattispecie il ricorrente non ha diritto all'asilo accordato alle famiglie secondo l'art. 51 LAsi in quanto si oppone una circostanza particolare, che tuttavia egli può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto della moglie e della figlia a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che, nel caso di specie, non si rende quindi necessario esaminare se al momento della fuga l'interessato e B._______ abbiano formato o meno una comunità familiare al momento della fuga e se sussistono dei motivi imperativi per cui si può parimenti ammettere l'esistenza di un nucleo famigliare (cfr. sentenza del TAF D-239/2021 del 16 giugno 2021 consid. 6.2), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che avendo respinto la domanda di assistenza giudiziaria, va pure respinta l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini Data di spedizione: