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D-8447/2015

D-8447/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadina turca, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 14 settembre 2015. Nel corso dell'audizione ha indicato di essere espatriata legalmente dalla Turchia con un visto croato per raggiungere in Svizzera il presunto marito o compagno, B._______ riconosciuto quale rifugiato e al beneficio dell'asilo in Svizzera. Si sarebbero sposati soltanto religiosamente nel 2010, avrebbe abitato con i genitori del marito ed egli sarebbe espatriato nel 2011 (cfr. verbale d'audizione del 28 settembre 2015 [di seguito: verbale] pagg. 3 e 4). In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la richiedente ha indicato di non voler tornare in Croazia, bensì di voler rimanere in Svizzera insieme al marito (cfr. verbale pag. 9). B. In data 15 ottobre 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha chiesto informazioni alla Croazia sulla base dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). La Croazia ha confermato con risposta dell'11 novembre 2015 che all'interessata era stato rilasciato un visto croato valido fino al 31 agosto 2015 e che la stessa era entrata sul territorio croato in data 26 agosto 2015. C. Il 17 novembre 2015, la SEM ha pertanto presentato alle autorità croate competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III. In data 24 novembre 2015 le autorità croate hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Croazia in applicazione della stessa disposizione. D. Con decisione del 10 dicembre 2015, notificata il 21 dicembre 2015 (cfr. atti processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Croazia ed ordinato lo stesso al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. La SEM ha innanzitutto considerato data la competenza della Croazia poiché avrebbe accettato la richiesta di trasferimento dell'interessata fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III e l'art. 9 Regolamento Dublino III non troverebbe applicazione nella fattispecie poiché il matrimonio religioso del 2010 non potrebbe essere preso in considerazione in quanto non vi sarebbe nessun documento che lo attesterebbe. Inoltre, anche ammessa l'esistenza di una relazione tra la richiedente e il presunto marito, la loro vita comune sarebbe durata appena un anno e tre mesi, pertanto non potrebbe essere riconosciuta in quanto relazione di concubinato. Neppure la presenza del fratello in Svizzera sarebbe atta a stabilire la competenza della Svizzera. Dappoi, in Croazia non vi sarebbero carenze sistemiche e in caso di trasferimento l'interessata non sarebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'umo ai sensi degli art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III e 3 CEDU. Inoltre, nonostante la richiedente abbia dichiarato di avere una perdita del 90% della vista di un occhio, non avrebbe fornito nessun certificato medico e non esisterebbe nessun indizio di una relazione di dipendenza ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Infine, la SEM ha ritenuto che la Svizzera non sarebbe tenuta ad applicare l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III poiché l'interessata non potrebbe far valere una violazione dell'art. 8 CEDU - non potendo essere considerata la relazione tra la richiedente e il compagno come stretta ed effettiva - e la sua situazione medica non costituirebbe neppure un impedimento al trasferimento. La Croazia disporrebbe poi di un'infrastruttura medica sufficiente e sarà debitamente informata in merito al suo stato di salute e ai trattamenti medici necessari. Pertanto, l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III non sarebbe giustificata nella fattispecie. E. Con ricorso del 27 dicembre 2015 (timbro del plico raccomandato: 29 dicembre 2015; data d'entrata: 30 dicembre 2015) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, la ricorrente ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa all'autorità inferiore per la concessione di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, in subordine, per istruzione complementare e una nuova decisione. Contestualmente ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo, nonché la concessione di un termine supplementare di trenta giorni per poter fornire la prova del deposito dei documenti per l'apertura della procedura preparatoria del matrimonio e per poter depositare un complemento al ricorso. Altresì, ha richiesto, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. L'insorgente contesta - implicitamente - la competenza della Croazia e rileva che benché non viva in una situazione di concubinato classica, all'inizio di dicembre 2015 si sarebbe sposata con il compagno secondo gli usi e i costumi turchi. Dal suo arrivo in Svizzera, si sarebbe rivolta con il compagno più volte al servizio dello stato civile che avrebbe comunicato loro la mancanza di alcuni documenti complementari e non avrebbe dunque registrato la loro domanda di matrimonio. Avendo ottenuto i documenti mancanti dovrebbe poter presentarli allo stato civile nei prossimi giorni in vista del matrimonio civile. Pertanto, la decisione avversata sarebbe ingiustificata. Ella dovrebbe inoltre poter attendere in Svizzera l'esito della procedura preparatoria del matrimonio per poterlo poi celebrare. Di seguito, avrebbe diritto al ricongiungimento familiare. Infine, il trasferimento sarebbe sproporzionato poiché il matrimonio potrebbe avvenire a breve. F. Il Tribunale, con provvedimento del 30 dicembre 2015, ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. G. Il 31 dicembre 2015 l'incarto originale della SEM è pervenuto al Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

E. 1.2 Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2). Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa per il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare è inammissibile. Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in francese. La presente sentenza è dunque redatta in italiano.

E. 2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.

E. 4.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 4.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).

E. 4.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 5.1 Nel caso di specie, l'insorgente ha indicato aver ottenuto un visto rilasciato dalla Croazia (cfr. verbale, pagg. 6 e 8). Tale informazione è stata confermata dalle autorità croate in data 11 novembre 2015 (cfr. atto A16/1). In data 17 novembre 2015 la SEM ha dunque presentato alle autorità croate competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto A17/7). Il 24 novembre 2015, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Croazia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto A20/2). Di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data.

E. 5.2 La ricorrente fa tuttavia implicitamente valere la competenza della Svizzera per l'analisi della sua domanda d'asilo, data la presenza di B._______ in Svizzera. Di seguito, va pertanto analizzato se l'art. 9 Regolamento Dublino III trova applicazione nella fattispecie.

E. 5.2.1 Ai sensi dell'art. 9 Regolamento Dublino III - disposizione direttamente applicabile (cfr. sentenza del TAF E-6513/2014 del 3 dicembre 2015 [prevista per la pubblicazione] consid. 5.4) - se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Giusta l'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III per "familiari" si intende, tra gli altri, il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi. Secondo l'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal Regolamento Dublino III.

E. 5.2.2 In casu, il Tribunale rileva innanzitutto che B._______ non si è mai manifestato personalmente presso le autorità competenti e non ha dunque espresso per iscritto il desiderio che sia la Svizzera a trattare la domanda d'asilo della compagna. In secondo luogo va poi osservato che la ricorrente e il compagno non rientrano nella nozione di familiari ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Invero, le dichiarazioni circa il presunto matrimonio religioso tra l'insorgente e B._______ sono oltremodo contraddittorie. Ella ha in un primo tempo allegato di averlo conosciuto nel 2004, di aver iniziato una relazione nel 2010 e di essersi sposata religiosamente nello stesso anno (cfr. verbale pag. 4), per poi indicare in sede ricorsuale di avere sposato il compagno secondo gli usi e i costumi turchi unicamente in dicembre 2015. Le allegazioni, oltre ad essere contraddittorie, non sono nemmeno supportate dal alcun elemento probatorio. L'interessata non ha infatti fornito alcun documento che attesti l'asserita unione, per il che, il Tribunale ritiene la stessa inverosimile. Infine, la relazione tra l'insorgente ed il compagno non può essere neppure ritenuta stabile. Pur ammettendo, come allegato dalla ricorrente, che la relazione sia già iniziata in Turchia nel 2010, la stessa non può essere definita come duratura ed effettiva poiché la convivenza è durata al massimo un anno in Turchia e poco più di tre mesi.

E. 5.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'art. 9 Regolamento Dublino III non trova applicazione nella fattispecie e di conseguenza è confermata la competenza della Croazia.

E. 6 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). La Croazia è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 7 L'insorgente, con le sue allegazioni vorrebbe poi fare intendere una violazione dell'unità della famiglia e riterrebbe sproporzionato il trasferimento giacché il matrimonio con il compagno potrebbe avvenire a breve. Con ciò, in modo implicito, la ricorrente fa riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda.

E. 7.1 Preliminarmente, la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese. Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. In altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia. Ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 7.2 Per quanto attiene all'unità della famiglia, per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). In casu è pacifico che B._______ ha un diritto di presenza duraturo in Svizzera, tuttavia la relazione tra i due non può essere definita come duratura ed effettiva (cfr. supra consid. 5.2). Inoltre, il fatto di essere incinta non è allo stadio attuale un indizio, a lui solo, atto ad elevare la loro relazione come duratura, stretta ed effettiva. Con il trasferimento dell'interessata verso la Croazia il Tribunale non ravvede quindi una violazione dell'art. 8 CEDU.

E. 7.3 Per ciò che concerne l'intenzione di celebrare a breve il matrimonio con il compagno, il Tribunale osserva che un possibile matrimonio non costituisce un impedimento al trasferimento, soprattutto poiché una procedura di preparazione del matrimonio è possibile anche quando gli sposi non vivono in Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2; cfr. sentenza del TAF E-5023/2015 del 25 agosto 2015 pag. 9).

E. 7.4 Parimenti, non costituisce neppure un impedimento al trasferimento lo stato di salute della ricorrente. Pur essendo in stato interessante, ella si trova in buona salute, il problema all'occhio si è risolto e la vista è tornata alla normalità (cfr. verbale d'interrogatorio della Polizia Cantonale del 21 dicembre 2015). Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). All'occorrenza tale non è il caso della ricorrente ed inoltre lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Dipoi, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). L'insorgente può quindi essere trasferita in Croazia nelle modalità descritte nella decisione della SEM del 10 dicembre 2015. Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore e conformemente all'art. 31 Regolamento Dublino III, le autorità croate saranno debitamente informate dello stato di salute dell'insorgente al momento dell'organizzazione del trasferimento. Pertanto il Tribunale conferma anche su questo punto la posizione della SEM.

E. 7.5 In conclusione, la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere discrezionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'abrogazione della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, il potere d'esame del Tribunale si è ridotto e pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere discrezionale ovvero valutare se la SEM ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. Qualora fosse il caso il Tribunale non può sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM. Nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale.

E. 7.6 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera e non ha sollecitato l'autorità cantonale competente per il rilascio di un'eventuale autorizzazione (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). In questo senso, un'eventuale apertura di una procedura preparatoria del matrimonio non è un elemento sufficiente per permettere al Tribunale di annullare la pronuncia dell'allontanamento (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10). Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata.

E. 9.1 In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.

E. 9.2 Va pure respinta la richiesta di concessione di un termine supplementare di trenta giorni per poter fornire la prova del deposito dei documenti per la procedura preparatoria del matrimonio e completare il ricorso. L'apertura della procedura preparatoria del matrimonio non modificherebbe infatti l'esito della procedura (cfr. supra consid. 8).

E. 9.3 In limine, al Tribunale preme ricordare che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri. L'eventuale richiesta di rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio va pertanto inoltrata direttamente alle autorità cantonali competenti.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

E. 11 Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 30 dicembre 2015 sono revocate.

E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le misure supercautelari pronunciate il 30 dicembre 2015 sono revocate.
  3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8447/2015 Sentenza del 12 gennaio 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Fulvio Haefeli, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 dicembre 2015 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina turca, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 14 settembre 2015. Nel corso dell'audizione ha indicato di essere espatriata legalmente dalla Turchia con un visto croato per raggiungere in Svizzera il presunto marito o compagno, B._______ riconosciuto quale rifugiato e al beneficio dell'asilo in Svizzera. Si sarebbero sposati soltanto religiosamente nel 2010, avrebbe abitato con i genitori del marito ed egli sarebbe espatriato nel 2011 (cfr. verbale d'audizione del 28 settembre 2015 [di seguito: verbale] pagg. 3 e 4). In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la richiedente ha indicato di non voler tornare in Croazia, bensì di voler rimanere in Svizzera insieme al marito (cfr. verbale pag. 9). B. In data 15 ottobre 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha chiesto informazioni alla Croazia sulla base dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). La Croazia ha confermato con risposta dell'11 novembre 2015 che all'interessata era stato rilasciato un visto croato valido fino al 31 agosto 2015 e che la stessa era entrata sul territorio croato in data 26 agosto 2015. C. Il 17 novembre 2015, la SEM ha pertanto presentato alle autorità croate competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III. In data 24 novembre 2015 le autorità croate hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Croazia in applicazione della stessa disposizione. D. Con decisione del 10 dicembre 2015, notificata il 21 dicembre 2015 (cfr. atti processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Croazia ed ordinato lo stesso al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. La SEM ha innanzitutto considerato data la competenza della Croazia poiché avrebbe accettato la richiesta di trasferimento dell'interessata fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III e l'art. 9 Regolamento Dublino III non troverebbe applicazione nella fattispecie poiché il matrimonio religioso del 2010 non potrebbe essere preso in considerazione in quanto non vi sarebbe nessun documento che lo attesterebbe. Inoltre, anche ammessa l'esistenza di una relazione tra la richiedente e il presunto marito, la loro vita comune sarebbe durata appena un anno e tre mesi, pertanto non potrebbe essere riconosciuta in quanto relazione di concubinato. Neppure la presenza del fratello in Svizzera sarebbe atta a stabilire la competenza della Svizzera. Dappoi, in Croazia non vi sarebbero carenze sistemiche e in caso di trasferimento l'interessata non sarebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'umo ai sensi degli art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III e 3 CEDU. Inoltre, nonostante la richiedente abbia dichiarato di avere una perdita del 90% della vista di un occhio, non avrebbe fornito nessun certificato medico e non esisterebbe nessun indizio di una relazione di dipendenza ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Infine, la SEM ha ritenuto che la Svizzera non sarebbe tenuta ad applicare l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III poiché l'interessata non potrebbe far valere una violazione dell'art. 8 CEDU - non potendo essere considerata la relazione tra la richiedente e il compagno come stretta ed effettiva - e la sua situazione medica non costituirebbe neppure un impedimento al trasferimento. La Croazia disporrebbe poi di un'infrastruttura medica sufficiente e sarà debitamente informata in merito al suo stato di salute e ai trattamenti medici necessari. Pertanto, l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III non sarebbe giustificata nella fattispecie. E. Con ricorso del 27 dicembre 2015 (timbro del plico raccomandato: 29 dicembre 2015; data d'entrata: 30 dicembre 2015) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, la ricorrente ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa all'autorità inferiore per la concessione di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, in subordine, per istruzione complementare e una nuova decisione. Contestualmente ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo, nonché la concessione di un termine supplementare di trenta giorni per poter fornire la prova del deposito dei documenti per l'apertura della procedura preparatoria del matrimonio e per poter depositare un complemento al ricorso. Altresì, ha richiesto, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. L'insorgente contesta - implicitamente - la competenza della Croazia e rileva che benché non viva in una situazione di concubinato classica, all'inizio di dicembre 2015 si sarebbe sposata con il compagno secondo gli usi e i costumi turchi. Dal suo arrivo in Svizzera, si sarebbe rivolta con il compagno più volte al servizio dello stato civile che avrebbe comunicato loro la mancanza di alcuni documenti complementari e non avrebbe dunque registrato la loro domanda di matrimonio. Avendo ottenuto i documenti mancanti dovrebbe poter presentarli allo stato civile nei prossimi giorni in vista del matrimonio civile. Pertanto, la decisione avversata sarebbe ingiustificata. Ella dovrebbe inoltre poter attendere in Svizzera l'esito della procedura preparatoria del matrimonio per poterlo poi celebrare. Di seguito, avrebbe diritto al ricongiungimento familiare. Infine, il trasferimento sarebbe sproporzionato poiché il matrimonio potrebbe avvenire a breve. F. Il Tribunale, con provvedimento del 30 dicembre 2015, ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. G. Il 31 dicembre 2015 l'incarto originale della SEM è pervenuto al Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. 1.2 Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2). Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa per il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare è inammissibile. Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in francese. La presente sentenza è dunque redatta in italiano. 2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione. 4.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 4.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III). 4.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 5. 5.1 Nel caso di specie, l'insorgente ha indicato aver ottenuto un visto rilasciato dalla Croazia (cfr. verbale, pagg. 6 e 8). Tale informazione è stata confermata dalle autorità croate in data 11 novembre 2015 (cfr. atto A16/1). In data 17 novembre 2015 la SEM ha dunque presentato alle autorità croate competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto A17/7). Il 24 novembre 2015, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Croazia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto A20/2). Di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data. 5.2 La ricorrente fa tuttavia implicitamente valere la competenza della Svizzera per l'analisi della sua domanda d'asilo, data la presenza di B._______ in Svizzera. Di seguito, va pertanto analizzato se l'art. 9 Regolamento Dublino III trova applicazione nella fattispecie. 5.2.1 Ai sensi dell'art. 9 Regolamento Dublino III - disposizione direttamente applicabile (cfr. sentenza del TAF E-6513/2014 del 3 dicembre 2015 [prevista per la pubblicazione] consid. 5.4) - se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Giusta l'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III per "familiari" si intende, tra gli altri, il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi. Secondo l'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal Regolamento Dublino III. 5.2.2 In casu, il Tribunale rileva innanzitutto che B._______ non si è mai manifestato personalmente presso le autorità competenti e non ha dunque espresso per iscritto il desiderio che sia la Svizzera a trattare la domanda d'asilo della compagna. In secondo luogo va poi osservato che la ricorrente e il compagno non rientrano nella nozione di familiari ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Invero, le dichiarazioni circa il presunto matrimonio religioso tra l'insorgente e B._______ sono oltremodo contraddittorie. Ella ha in un primo tempo allegato di averlo conosciuto nel 2004, di aver iniziato una relazione nel 2010 e di essersi sposata religiosamente nello stesso anno (cfr. verbale pag. 4), per poi indicare in sede ricorsuale di avere sposato il compagno secondo gli usi e i costumi turchi unicamente in dicembre 2015. Le allegazioni, oltre ad essere contraddittorie, non sono nemmeno supportate dal alcun elemento probatorio. L'interessata non ha infatti fornito alcun documento che attesti l'asserita unione, per il che, il Tribunale ritiene la stessa inverosimile. Infine, la relazione tra l'insorgente ed il compagno non può essere neppure ritenuta stabile. Pur ammettendo, come allegato dalla ricorrente, che la relazione sia già iniziata in Turchia nel 2010, la stessa non può essere definita come duratura ed effettiva poiché la convivenza è durata al massimo un anno in Turchia e poco più di tre mesi. 5.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'art. 9 Regolamento Dublino III non trova applicazione nella fattispecie e di conseguenza è confermata la competenza della Croazia.

6. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). La Croazia è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

7. L'insorgente, con le sue allegazioni vorrebbe poi fare intendere una violazione dell'unità della famiglia e riterrebbe sproporzionato il trasferimento giacché il matrimonio con il compagno potrebbe avvenire a breve. Con ciò, in modo implicito, la ricorrente fa riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 7.1 Preliminarmente, la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese. Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. In altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia. Ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 7.2 Per quanto attiene all'unità della famiglia, per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). In casu è pacifico che B._______ ha un diritto di presenza duraturo in Svizzera, tuttavia la relazione tra i due non può essere definita come duratura ed effettiva (cfr. supra consid. 5.2). Inoltre, il fatto di essere incinta non è allo stadio attuale un indizio, a lui solo, atto ad elevare la loro relazione come duratura, stretta ed effettiva. Con il trasferimento dell'interessata verso la Croazia il Tribunale non ravvede quindi una violazione dell'art. 8 CEDU. 7.3 Per ciò che concerne l'intenzione di celebrare a breve il matrimonio con il compagno, il Tribunale osserva che un possibile matrimonio non costituisce un impedimento al trasferimento, soprattutto poiché una procedura di preparazione del matrimonio è possibile anche quando gli sposi non vivono in Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2; cfr. sentenza del TAF E-5023/2015 del 25 agosto 2015 pag. 9). 7.4 Parimenti, non costituisce neppure un impedimento al trasferimento lo stato di salute della ricorrente. Pur essendo in stato interessante, ella si trova in buona salute, il problema all'occhio si è risolto e la vista è tornata alla normalità (cfr. verbale d'interrogatorio della Polizia Cantonale del 21 dicembre 2015). Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). All'occorrenza tale non è il caso della ricorrente ed inoltre lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Dipoi, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). L'insorgente può quindi essere trasferita in Croazia nelle modalità descritte nella decisione della SEM del 10 dicembre 2015. Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore e conformemente all'art. 31 Regolamento Dublino III, le autorità croate saranno debitamente informate dello stato di salute dell'insorgente al momento dell'organizzazione del trasferimento. Pertanto il Tribunale conferma anche su questo punto la posizione della SEM. 7.5 In conclusione, la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere discrezionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'abrogazione della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, il potere d'esame del Tribunale si è ridotto e pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere discrezionale ovvero valutare se la SEM ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. Qualora fosse il caso il Tribunale non può sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM. Nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. 7.6 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera e non ha sollecitato l'autorità cantonale competente per il rilascio di un'eventuale autorizzazione (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). In questo senso, un'eventuale apertura di una procedura preparatoria del matrimonio non è un elemento sufficiente per permettere al Tribunale di annullare la pronuncia dell'allontanamento (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10). Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata. 9. 9.1 In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte. 9.2 Va pure respinta la richiesta di concessione di un termine supplementare di trenta giorni per poter fornire la prova del deposito dei documenti per la procedura preparatoria del matrimonio e completare il ricorso. L'apertura della procedura preparatoria del matrimonio non modificherebbe infatti l'esito della procedura (cfr. supra consid. 8). 9.3 In limine, al Tribunale preme ricordare che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri. L'eventuale richiesta di rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio va pertanto inoltrata direttamente alle autorità cantonali competenti.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

11. Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 30 dicembre 2015 sono revocate. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari pronunciate il 30 dicembre 2015 sono revocate.

3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: