Ricongiungimento familiare (asilo)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3243/2023 Sentenza del 13 giugno 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______,nato il (...), Turchia, (...), ricorrente agente in favore della moglie, B._______,nata il (...), Turchia, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 5 maggio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 9 maggio 2022 (cfr. atto SEM n. [...]-3/2) e i mezzi di prova da lui presentati, gli atti della SEM, in particolare i verbali relativi al rilevamento dei dati personali del 9 maggio 2022 (cfr. atto SEM n. 1165758-3/2) e all'audizione sui motivi d'asilo del 23 agosto 2022 (cfr. atto SEM n. 1165758-18/13), la decisone della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: "SEM") del 5 dicembre 2022 con la quale la stessa ha riconosciuto la qualità di rifugiato a A._______ e concesso al medesimo l'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-37/4), la domanda di autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare presentata il 13 gennaio 2023 da A._______ in favore della presunta moglie, B._______, e i relativi allegati (cfr. atto SEM n. [...]-1/27), la decisione del 5 maggio 2023 della SEM, notificata l'8 maggio 2023 (cfr. atto SEM n. [...]-5/1), con la quale la stessa non ha autorizzato l'entrata in Svizzera della presunta moglie e ha contestualmente respinto la domanda di ricongiungimento familiare del presunto marito (cfr. atto SEM n. [...]-4/4), il ricorso del 6 giugno 2023 (cfr. tracciamento del plico raccomandato; data d'entrata: 7 giugno 2023) con cui A._______ ha postulato, in nome e per conto della presunta moglie, B._______, l'annullamento della decisione impugnata e l'ammissione del ricongiungimento familiare in favore di quest'ultima; con contestuale istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso, che, presentato tempestivamente, contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105, 108 cpv. 6 LAsi e 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 5 maggio 2023 mediante la quale la stessa non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata in suo favore dal presunto marito, che ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari; che per "coniuge" si intende sia il coniuge che le persone che vivono in un'unione duratura simile a quella coniugale (art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311 ); che l'applicazione di tale norma costituisce una questione di diritto che può essere esaminata dal Tribunale con piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2 consid. 5.3), che se gli aventi diritto si sono separati in seguito all'espatrio e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che l'autorizzazione di entrata ai fini della concessione del ricongiungimento familiare è concessa ai familiari che hanno convissuto con una persona alla quale è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera; che la convivenza fa riferimento a una comunità familiare previgente che esisteva al momento dell'espatrio; che lo scopo dell'autorizzazione è quindi quello di ristabilire le comunità familiari che sono state separate per via dell'espatrio, ma non di stabilire nuove relazioni o di ristabilire relazioni che sono giunte al termine già prima dello stesso (cfr. DTAF 2012/32 considerando 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2); che fondamentale è la comunità familiare effettivamente vissuta (DTF 135 I 143 consid. 3.1), che nel caso di coniugi che vivevano già separati nel Paese d'origine prima dell'espatrio, la giurisprudenza prevede una presunzione dell'esistenza di una precedente comunità familiare se vi erano motivi imperativi che giustificavano una vita separata degli stessi nel Paese d'origine (cfr. sentenza del TAF D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1); che la comunità familiare dev'essere stata divisa contro la volontà dei coniugi (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1), che l'autorizzazione di entrata in Svizzera presuppone, inoltre, che la relazione tra gli stessi sia stata mantenuta anche dopo la separazione e che si sia cercato un rapido ricongiungimento familiare, non appena esso sia stato possibile (DTAF 2018 VI/6 consid. 5.4 e 5.5), che, infine, l'esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento in cui la domanda viene presentata al fine di ottenere l'autorizzazione d'entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3 e seg.), che, nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente sostiene, che già dal 2005, anno in cui avrebbe incontrato la propria fidanzata, avrebbero celebrato la loro unione in Turchia davanti ad amici e parenti senza tuttavia potersi sposare ufficialmente alla luce della situazione presente in quel Paese e al fine di evitare di sottoporre la presunta moglie al rischio di subire delle persecuzioni riflesse (cfr. ricorso del 6 giugno 2023, pag. 1); ciononostante, dal verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo del 23 agosto 2022 risulta che egli ha dichiarato, in sede di difesa nel procedimento aperto dopo la sua cattura avvenuta nel 2006 e relativa al procedimento di cui è stato oggetto in Turchia, di aver avuto una relazione sentimentale con un'altra imputata, C._______, versione confermata dalla stessa (cfr. atto SEM, mezzo di prova n. 6); che, d'altronde, egli ha dichiarato, al momento del suo arrivo in Svizzera, nel verbale relativo al rilevamento dei dati personali del 9 maggio 2022, di essere celibe; che, pertanto, l'asserita relazione con la presunta moglie non appare essere plausibile; che la sua spiegazione in merito a tale incongruenza, secondo la quale egli non avrebbe compreso la domanda dell'auditore o vi sarebbe stati dei problemi di traduzione, non è convincente; che egli non ha inoltre depositato agli atti alcun contratto di matrimonio e giustifica tale manchevolezza con l'impossibilità di effettuare i passi necessari visti i problemi riscontrati con le autorità turche; che, tuttavia, per i motivi esposti di seguito, tale spiegazione non appare plausibile; che, per di più, in Turchia solamente a partire dal mese di maggio 2015 è entrato in vigore il diritto di sposarsi religiosamente senza conseguire prima un matrimonio civile (cfr.UK Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: Women fearing gender-based violence, maggio 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1432452/1226_1526365936_turkey-women-fearing-gbv-cpin-v2-0-may-2018.pdf , consultato il 9 giugno 2023); che, inoltre, l'età minima per il matrimonio in Turchia è di 18 anni, indipendentemente dal sesso, anche se sono consentite delle eccezioni per i matrimoni a 17 anni con l'approvazione dei genitori e, in circostanze ancora più eccezionali, a 16 anni con l'approvazione di un giudice (cfr. Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN, Situation report on discriminations against women in Turkey, marzo 2023, , consultato il 9 giugno 2023); che pertanto, nel 2006, quando la presunta moglie avrebbe avuto circa 15 anni, tale matrimonio non era neppure legalmente possibile; che pertanto il suo matrimonio con B._______ non può essere considerato verosimile, che, in secondo luogo, il ricorrente sostiene che dopo la sua carcerazione, avvenuta nel 2006, egli sarebbe stato solito sentire la presunta moglie al telefono una volta a settimana ed essi avrebbero continuato a sostenersi a vicenda finanziariamente e moralmente per diciassette anni (cfr. ricorso del 6 giugno 2023, pag. 2); che, tuttavia, in sede di audizione sui motivi d'asilo del 23 agosto 2023, egli ha dichiarato che, una volta scarcerato, il (...), egli avrebbe ottenuto un sostegno finanziario dal fratello maggiore, dalla sorella maggiore e dai suoi amici; che siccome egli non menziona B._______, non è possibile ritenere verosimile che la stessa abbia fornito un sostegno finanziario al presunto marito, che, in terzo luogo, il ricorrente ha dichiarato, in sede di audizione sui motivi d'asilo del 23 agosto 2023 che, dopo la sua scarcerazione, egli avrebbe vissuto prevalentemente a D._______, nei distretti di E._______, presso suo fratello maggiore e le sue tre sorelle maggiori, e a F._______, più precisamente nel quartiere di G._______, presso un suo nipote; che egli avrebbe trascorso solamente qualche giorno presso l'abitazione della presunta moglie e ciò fino al suo espatrio intervenuto il 6 maggio 2022; che inoltre non ha mai sostenuto che al momento in cui si trovava con la presunta moglie in Turchia si sarebbe sentito in pericolo; che, inoltre, il fatto che egli si sia recato all'esterno in compagnia della stessa, come si evince dalle fotografie allegate alla sua domanda di ricongiungimento familiare, non fa che confermare quanto sopra esposto, che, alla luce di quanto sopra, non è possibile considerare che egli abbia formato con la medesima un'unione duratura effettiva assimilabile, per la sua intensità e durata, a quella che avrebbe potuto esistere tra due coniugi, che, infine, il ricorrente, nel suo ricorso, sostiene che non avrebbe potuto convivere con la presunta moglie perché l'avrebbe messa in pericolo (cfr. ricorso del 6 giugno 2023, pag. 2); che, tuttavia, come detto sopra, egli ha dichiarato di aver convissuto con altri membri della sua famiglia i quali, vista la sua situazione, sarebbero stati anch'essi in una situazione di pericolo; che tale spiegazione non appare dunque plausibile; che non è pertanto possibile considerare che esistevano motivi imperativi che avrebbero impedito loro di creare una comunione familiare, che il solo fatto che il richiedente abbia presentato domanda di ricongiungimento familiare entro due mesi dall'ottenimento dell'asilo in Svizzera non è sufficiente per concludere altrimenti, che, di conseguenza, nel caso di specie, siccome le condizioni poste dall'art. 51 cpv. 1 LAsi non risultano essere, nel caso di specie, adempiute, la presunta moglie non ha diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di entrata in Svizzera e al ricongiungimento familiare, che tuttavia il presunto marito può, se si ritiene legittimato a farlo (art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto della presunta moglie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8; 2002 n. 6; sentenza del Tribunale D-1024/2023 del 29 marzo 2023), che, pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni