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D-2012/2019

D-2012/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-17 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2012/2019 Sentenza del 17 maggio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, agente in favore delle figlie B._______, nata il (...), Eritrea, C._______, nata il (...), Eritrea, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 9 aprile 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo presentata in Svizzera da A._______ il 3 settembre 2015, i verbali d'audizione riguardanti il precitato riferibili alle audizioni del 22 settembre 2019 (di seguito: verbale 1) e dell'8 settembre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 5 ottobre 2017, con la quale la predetta autorità ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al richiedente, la domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare inoltrata dal rifugiato il 27 febbraio 2019 in favore delle figlie B._______ e C._______, la decisione della SEM del 9 aprile 2019, notificata al più presto il giorno seguente, tramite la quale la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._______ e C._______ respingendo contestualmente la domanda di ricongiungimento familiare, il ricorso del 26 aprile 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) per mezzo del quale A._______, agendo in nome e per conto delle figlie, ha richiesto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) di rivedere la decisione della SEM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6, 105 e vart.108 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso della sua procedura d'asilo, A._______ ha dichiarato di essere sposato sin dal 2013 con una donna di nome D._______, dalla quale non avrebbe però avuto figli; ch'egli sarebbe però padre di due bambine di nome E._______ e F._______, entrambe frutto di precedenti relazioni con donne due diverse che nel frattempo si sarebbero risposate (cfr. verbale 1, pag. 3), che dagli atti relativi alla procedura d'asilo non emerge che A._______ abbia mai vissuto con le figlie prima di lasciare il paese d'origine; che precedentemente all'espatrio di A._______, B._______ viveva infatti con la nonna materna ad G._______ mentre C._______ risiedeva già in Etiopia, anch'essa con la nonna (cfr. verbale 1, pag. 3, 4, 5; verbale 2, pag. 3, 4, 5, 11), che è proprio l'assenza di convivenza antecedente all'espatrio ad aver condotto l'autorità inferiore a pronunciare una decisione negativa, stante l'assenza di una separazione causata dalla fuga, che nel gravame l'insorgente non mette in dubbio l'assenza di una pregressa comunione domestica con le figlie; afferma però che la convivenza gli sarebbe stata impedita dallo svolgimento del servizio militare, appellandosi inoltre alla tenera età ed alla vulnerabilità di quest'ultime, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che la ratio legis dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si trovano in Svizzera, essi ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1), che se, al contrario, i precitati si trovano all'estero, essi ottengono l'autorizzazione d'entrata al fine di garantire l'asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2), che la condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento familiare; che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non alla creazione di nuove comunioni domestiche; che inoltre, la coabitazione preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità; che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo familiare possa ragionevolmente ricostituirsi; nucleo che dev'essere cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e sentenza del tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017), che nella presente disamina, a A._______ è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo, che è tuttavia incontestato ch'egli non abbia mai convissuto con le figlie prima della fuga, che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con le bambine, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad ottenere un ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, posto il mancato soddisfacimento della "conditio sine qua non" succitata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2075/2014 del 13 giugno 2014), che del resto, quandanche lo svolgimento del servizio militare abbia potuto interferire con l'esercizio delle sue prerogative paterne in patria, resta il fatto che A._______ risulta essersi sposato con un'altra persona nel 2013; che la questione è ad ogni modo ininfluente, così come il fatto di aver eventualmente contribuito al mantenimento delle figlie (cfr. sentenze del Tribunale D-6842/2018 dell'11 dicembre 2018 e D-1803/2016 dell'8 aprile 2016), che va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto delle figlie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: