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D-6842/2018

D-6842/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-11 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6842/2018 Sentenza dell'11 dicembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, agendo in favore di C._______, nata il (...), Eritrea, e D._______, nata il (...), Eritrea, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 30 ottobre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2016 (cfr. atti B1/2 e B3/11, p.to 5.05, pag. 7), i verbali d'audizione dell'interessato del (...) marzo 2016 (di seguito: verbale 1) e del (...) dicembre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 dicembre 2017, con la quale la predetta autorità ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al richiedente, la domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera inoltrata dal rifugiato il (...) ottobre 2018, a scopo di ricongiungimento familiare, a favore delle presunte figlie C._______ e D._______, con allegato quale mezzo di prova una foto recente della sua presunta figlia D._______ (cfr. atto C1/1), lo scritto della SEM del 17 ottobre 2018, ove ha dato la possibilità al ricorrente di essere sentito in merito a dei quesiti posti circa la sua relazione con le due presunte figlie entro il 29 ottobre 2018 (cfr. atto C2/2), lo scritto del 24 ottobre 2018 dell'interessato, in cui ha dato seguito alla richiesta di informazioni succitata dell'autorità inferiore, con allegati, quali ulteriori mezzi di prova, tre foto originali inerenti le sue due presunte figlie (cfr. atto C3/1), la decisione della SEM del 30 ottobre 2018, notificata il 2 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), tramite la quale la SEM non ha autorizzata l'entrata in Svizzera di D._______ e di C._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, il ricorso del 3 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 4 dicembre 2018) dell'interessato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), per mezzo del quale il rifugiato ha postulato, in nome e per conto delle supposte sue due figlie, a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del ricongiungimento familiare in favore delle figlie; a titolo subordinato a chiesto che gli atti siano restituiti alla SEM ai fini del completamento dell'istruttoria e di un nuovo esame della domanda; contestualmente ha presentato un'istanza volta alla concessione dell'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, i fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che, se decisivi per l'esito della vertenza, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sede d'audizione, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato dal suo paese d'origine per recarsi in E._______ il (...) o il (...) del 2012 (cfr. verbale 1, p.to 2.04, pag. 5; verbale 2, D22, pag. 4 e D142 segg., pag. 13 seg.), che in Eritrea, egli si sarebbe sposato per consuetudine con F._______ nel 1997, dalla quale avrebbe avuto due figlie di nome G._______ e H._______; che la moglie e le figlie predette avrebbero vissuto a I._______, mentre lui a J._______ per motivi lavorativi, andando però sempre a trovare la moglie, sino al 2006, data nella quale sarebbe stato coscritto al servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 segg.; verbale 2, D17 segg., pag. 3 segg.); che avrebbe visto le medesime per l'ultima volta nel gennaio 2007 (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 4), che inoltre, in Eritrea, egli avrebbe avuto da due donne differenti, altre due figlie di nome C._______ e D._______ (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 seg.; verbale 2, D35 segg., pag. 5), che per quanto concerne invece la relazione con queste ultime, l'insorgente ha allegato di non aver mai convissuto con le stesse in Eritrea, in quanto al momento della loro nascita sarebbe già stato sposato con F._______; che egli non avrebbe alcun documento certificante il legame parentale con le stesse, anche se la sua paternità sarebbe conosciuta officiosamente a livello comunitario (cfr. atto C3/1), che malgrado egli non abbia mai convissuto con le medesime, avrebbe tuttavia regolarmente versato dei contributi finanziari per il loro mantenimento (cfr. ibidem), che più nello specifico, C._______ avrebbe vissuto con la madre dal momento della nascita sino al momento in cui è stata chiamata a svolgere il servizio militare a K._______, in Eritrea; che egli avrebbe visto C._______ in più occasioni dal momento della sua nascita sino a quando lei aveva 1-2 mesi di vita (cfr. ibidem), che invece D._______ avrebbe vissuto con la rispettiva madre sino a circa (...) o (...) anni di vita a L._______ (Eritrea); che dopo il decesso della madre, sarebbe andata a vivere con i nonni (...); che il ricorrente non avrebbe mai visto la figlia (cfr. ibidem), che attualmente le figlie si troverebbero entrambe nel campo di M._______, in N._______ (cfr. atto C1/1), che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento famigliare ed ha rifiutato l'entrata in Svizzera ad C._______ e D._______, sulla base del fatto che il richiedente non avrebbe mai convissuto con le stesse prima della sua fuga dall'Eritrea; che pertanto egli non adempirebbe la condizione posta dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero che il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con le persone aspiranti al ricongiungimento familiare prima della sua fuga dal paese d'origine, che nel proprio gravame, l'insorgente contesta la conclusione della decisione avversata, osservando dapprima che la mancata coabitazione con le madri delle rispettive figlie e con queste ultime, sarebbe addebitabile unicamente a causa del servizio militare obbligatorio e delle problematiche da esso derivanti per le quali gli sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; che per questi motivi forzati, egli non avrebbe mai potuto immaginarsi una coabitazione od una maggiore vicinanza con le figlie; che inoltre egli avrebbe sempre provveduto al loro mantenimento finanziario; che di conseguenza, le condizioni poste dall'art. 51 LAsi sarebbero adempiute, che gli argomenti dell'insorgente non possono essere seguiti, che ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che la ratio legis dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si trovano in Svizzera, essi ottengono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1), che al contrario, se i precitati si trovano all'estero, essi sono autorizzati ad entrare in Svizzera per ottenervi l'asilo accordato alle famiglie, soltanto se la comunità familiare è stata separata dalla fuga e fintanto che nessuna circostanza particolare non si opponga alla concessione dell'asilo familiare (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-3175/2016 del 17 agosto 2017), che pertanto risulta necessario che il richiedente che vive in Svizzera sia stato riconosciuto quale rifugiato, che la sua separazione dalle persone che aspirano al ricongiungimento famigliare abbia avuto luogo in ragione della fuga dal Paese d'origine e che gli interessati abbiano vissuto in comunione domestica con l'interessato che ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1), che in primo luogo si rileva che ancorché il legame di paternità con le presunte figlie, in quanto non appurato e provato dal ricorrente mediante alcun elemento convincente, possa dar adito a cauzione, tuttavia il Tribunale si esime dall'esame più accurato dello stesso, in quanto, per i motivi che seguono, il ricorso va respinto, che nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo, che pertanto la prima condizione posta dall'art. 51 cpv. 1 LAsi è adempiuta, che tuttavia rimane da determinare se, prima della partenza del ricorrente dal suo Paese d'origine, nel (...) del 2012, quest'ultimo con le supposte figlie, formavano una comunità familiare in Eritrea, che in merito il Tribunale ritiene che l'apprezzamento della SEM sia da condividere, che invero, sia dagli atti relativi alla domanda d'asilo del ricorrente che dalle sue risposte contenute nello scritto del 24 ottobre 2018, emerge che egli non ha mai vissuto in comunione domestica con le figlie C._______ e D._______ prima della propria fuga dal suo Paese d'origine, in quanto era già sposato e con due figlie avute dalla predetta unione coniugale (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 seg.; verbale 2, D35 segg., pag. 5; atto C3/1), che a differenza di quanto sostiene l'insorgente nel gravame, la sua mancata coabitazione o anche soltanto il fatto di non essere andato a trovare le precitate figlie negli anni precedenti la sua fuga, non è assolutamente addebitabile alle sue problematiche legate al servizio militare; che invero egli sarebbe stato arruolato soltanto nel 2006 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.), quindi diversi anni dopo la nascita delle due figlie, che pertanto, e come da egli stesso confermato, l'assenza di comunione domestica con le figlie risulta piuttosto dal fatto che egli avesse già contratto un'unione coniugale con F._______ e da una sua scelta personale (cfr. verbale 2, D35 segg., pag. 5; atto C3/1), che alla luce di quanto sopra, malgrado egli alleghi di avere contribuito finanziariamente al mantenimento delle figlie, tale argomento non risulta di per sé solo sufficiente ad ottenere il ricongiungimento familiare discendente dal diritto dell'asilo, il quale mira - come già esposto precedentemente - a ricostituire una comunità preesistente nel Paese d'origine e non a crearne una nuova (cfr. anche: sentenza del Tribunale D-1803/2016 dell'8 aprile 2016), che invero, non essendo adempiuta in specie la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica tra il rifugiato e le presunte figlie prima della fuga del medesimo dal suo Paese d'origine, a ragione la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera delle predette, che va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto delle presunte figlie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata, che infine, avendo il Tribunale già statuito nel merito della presente vertenza, la domanda dell'insorgente tendente all'esonero dall'anticipo delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), risulta priva d'oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: