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D-1803/2016

D-1803/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-08 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1803/2016 Sentenza dell'8 aprile 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, agendo in favore di sua moglie B._______, nata il (...), Etiopia, e di suo figlio C._______, nato il (...), Eritrea, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 18 febbraio 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 19 settembre 2012, i verbali d'audizione del 27 settembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 1° aprile 2014 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 24 ottobre 2014 con la quale l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo all'interessato, la domanda del 12 febbraio 2016 d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare a favore di suo figlio C._______ e della moglie B._______, la decisione della SEM del 18 febbraio 2016, notificata il 26 febbraio 2016 (cfr. risultanze processuali), tramite la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata in Svizzera agli interessati ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, il ricorso del 22 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 marzo 2016) contro la predetta decisione, ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza, e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sede d'audizione, il richiedente ha dichiarato di aver conosciuto e di essersi sposato con B._______ a Khartoum (Sudan) nel 2010 e di aver convissuto con lei da aprile 2010 al 17 settembre 2012 (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.; verbale 2, Q35-Q36, pag. 4 e Q40, pag. 5), che inoltre, in Eritrea aveva precedentemente avuto un figlio C._______, nato il (...) 2004, con un'altra donna di nazionalità etiope (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, Q30-Q32, pag. 4); che egli è stato deportato con sua madre in Etiopia nel 2006, dove ora si troverebbe (cfr. ibidem), che egli ha infine dichiarato di essere stato arruolato nel servizio militare in luglio del 2003 e di avere ricevuto una sola volta un permesso per visitare la famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 9), che in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che non era adempiuta la condizione inerente all'aver vissuto in comunione familiare con le persone aspiranti al ricongiungimento familiare, che invero, non avrebbe vissuto in comunione domestica con la moglie prima della sua fuga avendola conosciuta e sposata in Sudan dopo l'espatrio dal suo paese d'origine, che ciò varrebbe anche per il figlio C._______; che il richiedente infatti, avrebbe dichiarato di non aver mai vissuto con lui in Eritrea e che il figlio sarebbe poi stato deportato in Etiopia con sua madre nel 2006, che pertanto la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al figlio C._______ e alla moglie B._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, che nel ricorso, l'insorgente ha osservato che pur essendo vero che non avrebbe mai vissuto in maniera stabile con suo figlio e la di lui madre, questa situazione sarebbe dovuta a delle condizioni particolari; che C._______ sarebbe nato nel 2004 quando egli si trovava già al servizio militare obbligatorio; che il servizio militare gli avrebbe precluso la possibilità di ritornare alla propria dimora, pure per pochi giorni; che pertanto, a causa di questo motivo forzato, non avrebbe potuto vivere in comunione domestica con suo figlio e la madre; che di conseguenza, le condizioni poste dall'art. 51 cpv. 4 LAsi sarebbero adempiute, che per quanto attiene alla relazione con la moglie, l'insorgente rileva che avrebbe vissuto in comunione familiare con ella prima di essere stato separato con la sua fuga dal Sudan; che la comunità familiare sarebbe stata pertanto esistente prima della sua fuga, che le condizioni dell'art. 51 cpv. 4 LAsi sarebbero pure adempiute, che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che giusta l'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera, che quindi, la concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e relativi riferimenti; sentenza del TAF del 2 dicembre 2015 E-1715/2012 e 3087/2012 [prevista per la pubblicazione], consid. 3.4.4.3 e 3.4.4.7), che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con la persona aspirante al ricongiungimento familiare (cfr. ibidem), che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità familiari (cfr. ibidem), che inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità (cfr. ibidem), che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. ibidem), che nella fattispecie, dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente emerge che egli non viveva in comunione domestica con la moglie B._______ prima della propria fuga dal suo Paese d'origine; che invero, l'ha conosciuta e si è sposato con ella soltanto in Sudan nel 2010 (verbale 1, pag. 3 seg.; verbale 2, Q35-Q36, pag. 4 e Q40, pag. 5), che per quanto concerne il figlio, dagli atti non emerge neppure che egli viveva in comunione domestica con il figlio prima della fuga dall'Eritrea, che infatti, nelle audizioni relative alla sua procedura d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di avere un figlio nato nel 2004 che viveva presso la madre e dal 2006 era stato deportato in Etiopia; che inoltre, egli dal luglio 2003 era stato arruolato nel servizio militare dove aveva ricevuto una sola volta un permesso per visitare la famiglia (cfr. verbale 1, pagg.5-6; verbale 2, Q30-Q32, pag. 4), che nel ricorso, l'insorgente ha confermato di non aver vissuto in comunione domestica con il figlio (cfr. ricorso pag. 2), che malgrado l'assenza di comunione domestica con il figlio sia dovuta a circostanze particolari quali l'arruolamento nel servizio militare, ciò non toglie che questa condizione cumulativa dell'art. 51 cpv. 4 LAsi non sia adempiuta nella fattispecie, che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con il figlio e la moglie, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad ottenere il ricongiungimento familiare discendente dal diritto d'asilo, il quale mira - come già esposto - a ricostituire una comunità preesistente nel Paese d'origine e non a crearne una nuova, che infine, le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) non conferiscono alcun diritto ad un bambino o ai suoi genitori di entrare e soggiornare in Svizzera a titolo di ricongiungimento familiare (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d pag. 392; 124 II 361 consid. 3b pag. 367), che in limine, va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto del figlio C._______ e della moglie B._______ di raggiungere il padre, rispettivamente compagno in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU; che codesto Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, per il che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento (art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto, che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: