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D-3301/2021

D-3301/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-02 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il ricorrente, cittadino della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) di etnia mukongo e originario di Kinshasa, è espatriato il (…) novembre 2019 ed ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 agosto 2020. B. B.a Il 20 agosto 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato sulle generalità, mentre il 25 settembre e il 23 ottobre 2020 si sono svolte le audizioni sui motivi d’asilo. B.b In tali occasioni, il ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa di problemi avuti con le autorità del suo Paese. Egli sarebbe stato prelevato, per la prima volta, da agenti del Servizio di informazione (ANR) a metà marzo 2008. In tale occasione sarebbe stato trattenuto per una settimana in una cella, torturato ed inter- rogato in merito a suo padre. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato nel mirino delle autorità per aver militato per il gruppo Bundu Dia Kongo (BDK) in qualità di (…) delle (…) e per aver fondato un’associazione di nome (…). Per tali ragioni, egli (suo padre) avrebbe lasciato il Congo (Kinshasa) nel febbraio 2008, recandosi nella Repubblica del Congo (Brazzaville). Nello stesso periodo, tra febbraio e marzo del 2008, sarebbero stati uccisi diversi membri del BDK nella località B._______, tra i quali sua madre, le sue sorelle e i suoi fratelli. Rilasciato dalle autorità, egli avrebbe dunque deciso di fare luce sulle circostanze che avevano portato all’uccisione dei suoi famigliari, recandosi a B._______. Tramite le testimonianze di persone del luogo, egli avrebbe scoperto che essi sarebbero stati uccisi dalla polizia in ragione dell’impossibilità di rintracciare suo padre. Oltre a ciò, avrebbe saputo che la casa di famiglia sarebbe occupata dalla polizia. Durante il viaggio di ritorno da B._______ a Kinshasa, egli e il suo accompagnatore C._______ sarebbero stati arrestati, portati a D._______ ed interrogati sul viaggio fatto a B._______. Grazie all’intervento di F._______, presidente dell’Organizzazione non governativa (ONG) (…), sarebbe stato rilasciato dopo tre giorni.

In seguito, il (…) maggio 2010, egli avrebbe denunciato presso lo sportello militare le forze di polizia, nelle persone dei generali G._______ e H._______, chiedendo inoltre la restituzione della casa di famiglia. In se- guito alla denuncia, egli avrebbe ricevuto minacce di morte da parte di

D-3301/2021 Pagina 3 ignoti. Nel mese di aprile 2014, si sarebbe svolta un’operazione nel Congo (Brazzaville), nell’ambito della quale sarebbe stato arrestato suo padre, successivamente espulso verso il Congo (Kinshasa), dove sarebbe stato imprigionato nel carcere di I._______. Tre anni dopo, il 17 maggio 2017, alcuni membri del BDK avrebbero liberato dei prigionieri dal predetto car- cere, tra i quali anche suo padre. Lo stesso giorno, degli agenti dell’ANR si sarebbero presentati a casa sua (del ricorrente) e, dopo la perquisizione dell’abitazione, lo avrebbero arrestato. Gli agenti lo avrebbero accusato di aver partecipato ai disordini della BDK dell’inizio del 2018 e all’attacco alla prigione con conseguente liberazione di prigionieri nonché di diffamazione nei confronti del generale G._______.

Tuttavia, a causa del deterioramento del suo stato di salute, egli sarebbe stato rilasciato all’inizio di maggio 2018, dietro l’obbligo di firma settimanale presso gli uffici dell’ANR. In quel periodo, egli avrebbe iniziato ad organiz- zare l’espatrio, ma senza riuscire ad ottenere un visto. All’incirca un anno dopo, a febbraio del 2019, avrebbe iniziato a collaborare con un signore residente in Francia, membro del movimento Apareco, che avrebbe pro- gettato l’apertura di un “Cyber Café”. A settembre dello stesso anno, dopo il cambio di governo, avrebbe ripreso le procedure volte a riprendere la propria casa. Conseguentemente, le minacce nei suoi confronti avrebbero ripreso, motivo per cui, il (…) settembre 2019, egli avrebbe sporto denuncia contro ignoti. Il giorno seguente, sarebbe stato informato in merito ad una visita di agenti in borghese presso la propria abitazione, con l’intento di rintracciarlo. Il (…) ottobre 2019, sarebbe stato emesso il primo mandato di comparizione nei suoi confronti ed il (…) ottobre 2019 gli agenti si sareb- bero presentati al suo posto di lavoro, e avrebbero “prelevato” al suo posto un collega a causa di uno scambio di identità. Il giorno successivo, durante un’altra perquisizione a casa sua, gli agenti avrebbero trovato indizi del “Cyber Café” e dunque della sua collaborazione con il signore residente in Francia. In seguito, gli agenti si sarebbero nuovamente recati al suo posto di lavoro per procedere all’arresto di tutti i collaboratori presenti. Dopo tali avvenimenti, egli si sarebbe procurato un visto e sarebbe espatriato il (…) novembre 2019 verso il Congo (Brazzaville), lasciando tale Paese il giorno seguente in aereo. Successivamente all’espatrio sarebbero stati emessi un secondo mandato di comparizione nonché un ordine di cattura nei suoi confronti. B.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato uno scritto del suo avvocato in Congo (Kinshasa; mezzo di prova [mdp] n. 1 – SEM), due mandati di comparizione originali (“mandats de comparution; mdp n. 2 – SEM) e un mandato di cattura in copia (“mandat d’amener”;

D-3301/2021 Pagina 4 mdp n. 3 – SEM). Infine, quale documento d’identità, egli ha consegnato la sua carta elettorale. C. Con decisione incidentale del 28 ottobre 2020, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. D. Il 23 dicembre 2020, quale ulteriore misura istruttoria, la SEM ha inoltrato una richiesta di informazioni all’Ambasciata svizzera a Kinshasa. In data 18 maggio 2021, è stato trasmesso alla SEM il rapporto dell’Ambasciata del 26 aprile 2021. Il 25 maggio 2021, l’autorità ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito ai risultati delle indagini svolte dall’Amba- sciata. Il 22 giugno 2021, entro il termine prorogato, il ricorrente ha preso posizione per tramite del suo rappresentante legale. E. Con decisione del 25 giugno 2021, notificata il 29 giugno 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua do- manda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il cantone J._______ dell'esecuzione della misura. F. In data 19 luglio 2021 (data d’entrata: 20 luglio 2021), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’autorità di prime cure affinché essa concedesse una visione appropriata degli atti relativi al rapporto della Rappresentanza svizzera a Kinshasa e procedesse, se ne- cessario, al completamento dell’istruttoria; in via subordinata, il riconosci- mento della qualità di rifugiato; in via ancora più subordinata, la conces- sione dell'ammissione provvisoria ai sensi delle osservazioni ricorsuali. Altresì, egli ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anti- cipo, e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Al ricorso l'insorgente ha allegato quali mezzi di prova un rapporto medico del 16 giugno 2021 e un articolo web del 7 aprile 2020 intitolato “Le Parquet peut-il contraindre Vital Kamerhe à répondre à son invitation?”, con alle- gata una foto di un documento giudiziario del 6 aprile 2020 relativo a Vital Kamerhe.

D-3301/2021 Pagina 5 G. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2022, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e nel contempo ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudizia- ria, a condizione che venisse prodotta un’attestazione di indigenza. H. Il ricorrente, con scritto del 14 febbraio 2022, ha trasmesso un’attestazione di indigenza della Croce Rossa Svizzera del 12 febbraio 2022, inoltrando, per giunta, ulteriori osservazioni in merito alla decisione d’asilo quale com- plemento all’atto ricorsuale. I. L'autorità inferiore, con osservazioni del 2 marzo 2022, ha preso posizione in merito al ricorso. J. Con scritto tardivo dell’8 aprile 2022 (data d’entrata: 11 aprile 2022), il ri- corrente si è espresso in replica, allegando due rapporti medici del 7 aprile 2022 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale del J._______, uno scritto a nome della chiesa (…) del 4 aprile 2022 e un at- testato di misure di integrazione del 24 marzo 2022 della Croce Rossa Svizzera. K. La SEM ha preso posizione in merito alla replica e gli allegati con osserva- zioni del 13 maggio 2022. Il ricorrente ha preso posizione con scritto del 25 giungo 2022. L. Il 29 luglio 2022, la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni alla presa di posizione del 25 giugno 2022. M. Con scritto tardivo del 18 agosto 2022 (timbro della spedizione postale: 23 agosto 2023; data d’entrata: 24 agosto 2022) il ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni circa la suddetta presa di posizione della SEM.

N. Il 28 settembre 2022, la SEM ha preso posizione in merito alle osservazioni del ricorrente del 23 agosto 2022.

D-3301/2021 Pagina 6 O. Quest’ultimo, con osservazioni tardive del 15 novembre 2022 (timbro della spedizione postale: 20 novembre 2022; data d’entrata: 21 novembre 2022), ha inoltrato le sue osservazioni in merito. Il 14 dicembre 2022, il Tribunale ha trasmesso una copia del suddetto scritto alla SEM per conoscenza.

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.3 Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fatti- specie non è stato tolto dall’autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si rendono dunque superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell’effetto sospensivo.

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E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha innanzitutto sottolineato come dalle indagini svolte dall’Ambasciata svizzera nella Repubblica democra- tica del Congo sarebbe emerso che i documenti inoltrati dal ricorrente sa- rebbero falsi. Invero, sarebbe stato scoperto che la firma apportata in fondo ai documenti non sarebbe conforme alla firma autentica del magistrato in questione e che, seppure il numero del registro del ministero pubblico (RMP), riportato sui tre documenti, esistesse effettivamente presso la Pro- cura generale della Corte d’appello di Kinshasa/K._______, la persona menzionata quale “perseguitata” non corrisponderebbe al ricorrente. Inol- tre, uno dei reati menzionati nei documenti sarebbe qualificato quale reato politico, non presente nel RMP. Le indagini interne della SEM permettereb- bero per di più di formulare alcune osservazioni aggiuntive in merito ai do- cumenti prodotti. Prima di tutto, la grafica dei documenti presentati dal ri- corrente non corrisponderebbe, nei diversi elementi specificati, alla presen- tazione abituale di documenti del genere, consultabili su internet. Sorpren- derebbe inoltre anche la cattiva qualità di stampa, confrontata ad altri atti rilasciati dallo stesso comune K._______. Del resto, i documenti presente- rebbero anche difetti di stampa evidenti, che si ripresenterebbero per di più in modo identico su due dei documenti consegnati, emessi in momenti di- versi. Infine, pure le bandiere presenti nell’intestazione sembrerebbero co- lorate a mano e in modo impreciso e grossolano. Per quanto riguarda le lamentele sollevate dal ricorrente in sede di risposta al diritto di essere sentito, ossia segnatamente che la SEM avrebbe violato l’art. 26 cpv. 1 lett. a e b PA, non concedendo la visione completa del rap- porto dell’Ambasciata svizzera e della rispettiva domanda dell’autorità in- feriore, e che non vi sarebbe alcuna prova dell’indagine svolta, la SEM pre- cisa di essersi già espressa in merito nell’ambito del diritto di esser sentito del 25 maggio 2021. Invero, come previsto dall’art. 28 PA, un riassunto delle informazioni usate a sfavore del ricorrente sarebbe stato trasmesso ad egli, concedendogli la possibilità di fornire prove contrarie. Tale rias- sunto riporterebbe in modo chiaro ed esaustivo gli elementi del rapporto

D-3301/2021 Pagina 8 che sarebbero in contrasto con le affermazioni rese dal ricorrente. Per le altre informazioni contenute nel rapporto non sussisterebbe l’obbligo di vi- sione secondo l’art. 26 PA, né verrebbero queste usate contro di lui se- condo l’art. 28 PA. Sarebbe facilmente intuibile che, per garantire la sicu- rezza delle persone che collaborano con l’Ambasciata svizzera e per per- mettere loro di continuare a svolgere il loro lavoro senza pericolo, maggiori dettagli non potrebbero esser resi di dominio pubblico. Infine, il ricorrente avrebbe utilizzato il diritto di essere sentito unicamente per sollevare le cri- tiche menzionate, senza prendere posizione circa il contenuto dello scritto. In riferimento all’affermazione del rappresentante legale del ricorrente, se- condo cui un suo collega, avvocato nel Congo (Kinshasa), avrebbe “insi- stito sull’autenticità di tutti i documenti”, l’autorità di prime cure non ritiene convincenti tali mere affermazioni di parte, non corroborate da prove con- crete. Oltre a quanto detto, il ricorrente avrebbe già nell’ambito delle due audizioni fornito allegazioni estremamente vaghe in merito alle circostanze di ricezione dei documenti e non sarebbe stato nemmeno in grado di spie- gare come essi siano giunti in Svizzera, rinviando al suo rappresentante legale nel Congo (Kinshasa), il quale a sua volta avrebbe fornito informa- zioni esigue. Alla luce di quanto esposto, le allegazioni in merito ai mezzi di prova consegnati sarebbero da considerare inverosimili. In merito alle allegazioni del ricorrente rese in sede delle due audizioni, la SEM ha constatato dapprima che i tre arresti del ricorrente, senza valu- tarne approfonditamente la verosimiglianza, non sarebbero considerati ri- levanti, siccome essi si sarebbero sempre conclusi con il suo rilascio. L’unica conseguenza rilevante verrebbe rilevata nel periodo successivo al terzo arresto, motivo per cui verrebbe approfondita nella decisione quanto successo tra il suo terzo rilascio dal carcere di D._______ a maggio 2018 sino al suo espatrio. In tale contesto, sarebbe da sottolineare innanzitutto il fatto che il richiedente dopo il rilascio sarebbe stato sottoposto ad un ob- bligo di firma nonché un divieto d’espatrio. Nonostante ciò, passato un mese, egli avrebbe semplicemente smesso di depositare la sua firma, senza in cambio prendere alcuna precauzione e procedendo con la sua vita normalmente. Per di più, avrebbe cominciato una collaborazione con un membro del movimento Apareco all’inizio del 2019; in un contesto poli- tico instabile, un comportamento del genere sarebbe poco prudente e quanto meno sorprendente. Alla luce dei suoi problemi politici, risulterebbe

– a prescindere dal cambio di governo avvenuto nel frattempo – anche poco comprensibile che il ricorrente abbia deciso di sporgere denuncia presso le autorità dopo aver ricevuto minacce in seguito all’inizio delle trat- tative per la restituzione della sua casa. Le stesse autorità si sarebbero in seguito messe sulle sue tracce, arrestando un suo collega di lavoro

D-3301/2021 Pagina 9 scambiato per lui per “tratti di somiglianza”, trattandosi di un fatto quanto- meno assurdo, dal momento in cui il ricorrente sarebbe noto alle autorità del suo Paese da dieci anni, con tre arresti pregressi. Infine, l’autorità inferiore ha analizzato il profilo politico dell’insorgente, con- cludendo che egli non sarebbe verosimilmente stato impegnato politica- mente in prima persona. Invero, avrebbe fornito delle risposte estrema- mente vaghe e generiche circa le sue attività politiche, segnatamente quelle in seno all’associazione di suo padre (…), avendo dichiarato solo dopo svariate domande di esservi stato responsabile della gioventù. Riguardo all’esecuzione del rinvio, la SEM ha constatato che il trattamento del disturbo da stress postraumatico diagnosticato nel rapporto medico del 16 giugno 2021 sarebbe disponibile ed accessibile al ricorrente nel Congo (Kinshasa). In tale Paese, vi sarebbero sei ospedali specializzati in psichia- tria in diverse regioni, in particolare due cliniche a Kinshasa. Sempre a Kin- shasa, sarebbe disponibile anche il farmaco prescritto al ricorrente al mo- mento della decisione. Nulla si opporrebbe dunque all’esecuzione del rin- vio del ricorrente, uomo giovane con una formazione a livello universitario di informatica, varie esperienze lavorative e parenti in patria.

E. 4.2 Nel ricorso, il ricorrente lamenta segnatamente la mancata edizione degli atti concernenti la domanda all’Ambasciata, trattasi, a suo avviso, di una violazione del suo diritto di essere sentito. A sostegno delle proprie allegazioni sottolinea che la SEM avrebbe fornito unicamente spiegazioni semplici e non una versione anonimizzata del rapporto in questione. In merito all’analisi dei documenti, il ricorrente censura che la SEM avrebbe abusato e superato il suo potere d’apprezzamento e stabilito in maniera inesatta e/o incompleta i fatti ed i mezzi di prova. Egli afferma, a sostegno di predetta censura, che la SEM avrebbe confrontato i documenti conse- gnati con documenti presenti su internet, trattandosi tuttavia di documenti di tipo diverso. Anche le informazioni fornite dall’Ambasciata circa la firma del magistrato e l’assenza del suo stesso nome nel RMP non sarebbero corrette. Sarebbe per di più notorio che in Congo certi documenti (“mandats ou invitations”) sarebbero in alcuni casi redatti a mano, in altri al computer, a dipendenza del magistrato competente. In pratica, i mandati di compari- zione verrebbero venduti da parte di privati ai magistrati; difatti, davanti agli uffici della procura sarebbero presenti molte persone a vendere tali docu- menti. Il suo rappresentante legale avrebbe svolto uno stage presso la Pro- cura di K._______ e potrebbe per questo motivo confermare che non vi sarebbe presente una stampante centrale.

D-3301/2021 Pagina 10 Inoltre, quale censura di merito, egli sostiene di rischiare, alla luce del man- dato di cattura emesso, la persecuzione pregressa e la sua professione, una persecuzione o un trattamento contrario all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Egli non potrebbe nemmeno avvalersi della protezione del suo Paese. Per di più, non sarebbe esigibile il rinvio, in quanto egli non disporrebbe di una rete famigliare, ma si troverebbe di fronte ad una mancanza totale di prospettiva di reintegrazione ed in una situazione di difficoltà esistenziale. A questa situazione si aggiungerebbe il suo stato psichico, segnato dalla situazione di insicurezza, portando ad una sintomatologia di trauma e depressione con idee anticonservative, patolo- gia non approfondita dalla SEM in violazione del suo dovere di istruzione. Il rinvio in Congo sarebbe, inoltre, anche da considerarsi inammissibile poi- ché in violazione del principio di non-refoulement.

E. 4.3 Con scritto del 14 febbraio 2023, il ricorrente aggiunge, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale, della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) nonché una comunicazione della Commissione dell'ONU con- tro la tortura (CAT), che l’autorità che giudica non autentico un documento dovrebbe esporre in modo comprensibile il motivo e gli elementi di falsifi- cazione sui quali si basa nella sua valutazione. Non sarebbe in questo con- testo sufficiente basare l’argomentazione unicamente sul fatto che si trat- tasse di fotocopie. Nella fattispecie, la SEM sarebbe (stata) obbligata di verificare l’autenticità dei documenti prodotti. Non sarebbe sufficiente tut- tavia una verifica interna, poiché il Congo (Kinshasa) non disporrebbe di un sistema informatico centralizzato. Alla luce di questo, la SEM avrebbe stabilito i fatti in maniera inesatta rispettivamente incompleta, motivo per cui il Tribunale dovrebbe rinviare la causa all’autorità inferiore.

E. 4.4 Con risposta al ricorso del 2 marzo 2023, la SEM ribadisce che il ricor- rente sarebbe stato messo a conoscenza di tutti i fatti ai sensi dell’art. 28 PA, motivo per cui non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di esser sentito. Per quanto riguarda la domanda specifica sollevata in sede di ricorso su come sarebbero state svolte le indagini in merito alla firma del magistrato sui documenti, questa informazione non potrebbe essere comunicata ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 lett. a e b. PA. In merito alla censura ricorsuale, secondo la quale sarebbe normale nel Congo (Kinshasa) che il nome della persona indagata non figura nel RMP nella prima fase procedurale, questo non spiegherebbe il fatto che sotto il numero di registro indicato dal ricorrente figurerebbe il nome di un’altra persona. Parimenti non sarebbe condivisibile che i documenti consultati dall’autorità su internet sarebbero stati presi da casi sensibili e mediatizzati

D-3301/2021 Pagina 11 e per questo diversi; non sarebbe convincente la teoria dell’esistenza di due tipologie di documenti diversi, ossia per persone “importanti” e “meno importanti”. Per quanto riguarda le allegazioni ricorsuali circa la stampa dei diversi documenti giudiziari, sarebbe innanzitutto da sottolineare che esse non si fonderebbero su prove o fatti certi. Al contrario, metterebbero ulte- riormente in dubbio la natura del documento in questione, che sarebbe quindi facilmente acquistabile da chiunque. Infine, non si potrebbe condivi- dere nemmeno la critica circa la mancata presa in considerazione della situazione valetudinaria del ricorrente. Invero, la decisione impugnata con- terrebbe diverse considerazioni in merito; per quanto riguarda le idee anti- conservative menzionate unicamente in sede di ricorso, secondo la giuri- sprudenza CorteEDU e del Tribunale, tali non comporterebbero una viola- zione dell’art. 3 CEDU se lo Stato incaricato dell’esecuzione dell’allontana- mento adotta delle misure per diminuire il rischio di una messa in atto di tentativi suicidi. Inoltre, eventuali tendenze suicidarie sarebbero prese in considerazione nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento.

E. 4.5 Con replica dell’8 aprile 2022, l’insorgente riporta dapprima l’informa- zione trasmessa dal suo rappresentante legale, ossia che nel sistema giu- diziario congolese, qualora una persona venga accusata di un reato rela- tivo ad un caso già registrato presso il ministero pubblico, non verrebbe aperto un nuovo registro fino alla chiusura dell’istruzione. Sulla base di questo, si spiegherebbe come mai il suo nome non sarebbe stato trovato nel registro del ministero pubblico, ma unicamente quello dell’imputato principale, essendo la procedura in questione ancora in fase istruttoria. In merito alla firma del magistrato sul mezzo di prova consegnato, valutato non autentico dalla SEM, egli ribadisce l’autenticità della firma. La SEM non avrebbe fornito informazioni in merito, e nulla indicherebbe che l’auto- rità avrebbe, tramite l’Ambasciata svizzera, consultato il magistrato per chiedergli chi avesse firmato l’atto in questione. Egli ribadisce inoltre la no- torietà della mancanza di infrastruttura informatica nei tribunali congolesi, motivo per cui ogni magistrato emetterebbe gli atti con i mezzi a sua dispo- sizione. Alla luce di questo, sarebbe malafede confrontare i documenti di un dossier di un politico importante al suo. Di conseguenza, la sua storia sarebbe credibile e corroborata dalle prove agli atti. Infine, egli ribadisce

– con riferimento anche a rapporti degli anni 2014–2017 di organizzazioni ed enti diverse – l’inesigibilità del suo rinvio per motivi medici nonché a causa di una mancanza di rete famigliare in patria.

E. 4.6 Con presa di posizione del 13 maggio 2022, la SEM riferisce di aver svolto ulteriori accertamenti sul sistema giudiziario congolese (cfr. consul- ting dell’11 maggio 2022, atto SEM […]). Secondo le informazioni reperite,

D-3301/2021 Pagina 12 un dossier nel RMP sarebbe aperto quando il ministero pubblico decide- rebbe di aprire una procedura penale. Successivamente, un avvocato in possesso del numero di riferimento del RMP potrebbe consultare i nomi degli imputati già prima della chiusura dell’inchiesta. Nel caso in cui fossero presenti più imputati, per ragioni pratiche, talvolta si potrebbe trovare la menzione “(…) et consorts”. Nella fattispecie, dalla risposta dell’Amba- sciata svizzera in merito al numero di riferimento del RMP presente sui mezzi di prova inoltrati, non sarebbe emersa alcuna indicazione del ge- nere, ma l’avvocato di fiducia avrebbe dichiarato che vi era (unicamente) un altro nome associato al numero RMP in questione. In merito alla situa- zione medica del ricorrente, segnatamente i due rapporti medici del

E. 4.7 Nella sua presa di posizione del 25 giugno 2022, il ricorrente afferma che i nuovi accertamenti svolti dalla SEM nell’ambito del consulting dell’11 maggio 2022 dimostrerebbero che l’autorità avrebbe emesso la de- cisione impugnata basandosi su un’istruzione “inesatta o incompleta” dei fatti. Di conseguenza, il consulting sarebbe da considerarsi “irricevibile”. Nel caso il Tribunale fosse d’altro avviso, si preciserebbe, segnatamente e secondo il senso, che non sarebbe possibile aggiungere un ulteriore nome ad un dossier nel RMP una volta aperto, fino alla chiusura dell’istruttoria. Non sarebbe nemmeno possibile aggiungere la dicitura “et consorts”, se al momento dell’apertura di un dossier sarebbe conosciuto un unico imputato. A questo proposito, non sarebbe comprensibile per quale motivo l’Amba- sciata svizzera non si sarebbe rivolta direttamente alla procura rispettiva- mente al magistrato incaricato del caso. Tuttavia, in ogni caso, i risultati delle indagini svolte dalla SEM rispettivamente dall’Ambasciata svizzera sarebbero stati ottenuti tramite la corruzione. Per di più, nel consulting in questione, verrebbe erroneamente usato il termine mandato d’arresto (“mandat d’arrêt”), che si distinguerebbe dal mandato di comparizione (“mandat de comparution”) e dal mandato di cattura (“mandat d’amener”). Alla luce di questo, sarebbe “normale” che i risultati ottenuti risultino sba- gliati.

E. 4.8 Con osservazioni del 29 luglio 2022, la SEM riconosce un errore di ter- minologia presente nel consulting in questione (cfr. atto SEM […]). Tuttavia, l’autorità inferiore sottolinea che l’uso della terminologia errata non avrebbe avuto alcun influsso sulle informazioni contenute nel consulting. Invero, quest’ultimo verterebbe su una tematica che esulerebbe dall’identifica- zione dei documenti, chiarendo in modo chiaro una questione specifica al RMP, senza fare alcun riferimento diretto ad un “mandat d’arrêt”. Il

D-3301/2021 Pagina 13 consulting sarebbe per di più stato realizzato per rispondere ad un’osser- vazione fatta dal ricorrente, il quale avrebbe avuto la possibilità di prendere successivamente posizione in merito. Infine, nella decisione impugnata e negli altri atti all’incarto, la terminologia utilizzata corrisponderebbe ai mezzi di prova consegnati.

E. 4.9 Nella sua presa di posizione del 18 agosto 2022, l’insorgente sottolinea segnatamente la gravità del fatto che la SEM avrebbe prima emesso una decisione negativa e avrebbe in seguito proceduto alla consultazione di un esperto esterno per confermare la validità della decisione resa. Inoltre, nel mese di giugno 2022, svariati membri di Bundu Dia Kongo sarebbero stati arrestati e torturati. Nell’ambito di questa operazione, sarebbe stata arre- stata anche una tale signora L._______, con la quale egli in precedenza avrebbe scambiato dei messaggi. In seguito all’arresto della signora L._______, gli investigatori avrebbero scoperto tali messaggi. Il difensore pubblico (“défenseur judiciare”) M._______ gli avrebbe comunicato che il (…) luglio seguente sarebbe stata svolta una perquisizione presso l’abita- zione della signora L._______, dove le autorità credevano nascosto lui. In questo contesto, gli investigatori avrebbero trasmesso il dossier alla Pro- cura del Tribunale di pace di Kinshasa/K._______. Tribunale che, secondo le informazioni fornite dal signor M._______ e dalla signora L._______, avrebbe “finalmente” deciso di aprire una procedura penale nei suoi con- fronti, registrato sotto il numero (…).

E. 4.10 Con osservazioni del 28 settembre 2022, l’autorità inferiore precisa che non sarebbe stato consultato alcun esperto esterno per esaminare la validità della decisione impugnata. Invero, si tratterebbe della sezione ana- lisi interna all’autorità stessa, consultata inizialmente per chiarire una que- stione specifica sul RMP, sollevata in sede di ricorso. Successivamente, sarebbe stato chiesto un chiarimento alla stessa sezione interna circa la terminologia utilizzata. Riguardo alle ulteriori dichiarazioni presenti nello scritto del 18 agosto 2022, la SEM evidenzia le difficoltà di comprensione dello stesso dal profilo linguistico. In merito al (presunto) contenuto, ossia che il dossier del ricorrente sarebbe ora istruito sotto il numero indicato, si rileverebbe come nessun mezzo di prova sarebbe stato consegnato a so- stegno di tale affermazione. In assenza di un riscontro concreto, e consi- derata l’inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente già ampiamente valutata, non vi sarebbero elementi che permetterebbero di considerare tali ulteriori dichiarazioni credibili.

E. 4.11 Con presa di posizione del 15 novembre 2022, il ricorrente osserva, con riferimento alle conclusioni della SEM in punto alle nuove allegazioni

D-3301/2021 Pagina 14 circa la nuova procedura penale aperta ed il rispettivo numero del RMP, di non comprendere la ragione per cui l’autorità si sia astenuta dallo svolgere un’ulteriore indagine al fine di controllare il numero di registro indicato ed accertarne l’esistenza. Occorrerebbe dunque annullare la decisione impu- gnata e concedere ad egli la qualità di rifugiato. 5. 5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ri- corrente (violazione del diritto di essere sentito, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridica- mente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esi- gerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della fa- coltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il con- cetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo

D-3301/2021 Pagina 15 esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novem- bre 2021 consid. 6.2). 5.4 Inoltre, l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è ne- cessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.5 5.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall’interes- sato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall’esposizione dei fatti, sia dalla motivazione intrapresa dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si è espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l’hanno portata a concludere che i motivi d’asilo del ricorrente siano da considerarsi nell’insieme inverosimili. Anche per quanto riguarda la situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'e- manazione della decisione; la SEM disponeva di tutti gli elementi per po- tersi pronunciare in merito senza attendere o effettuare ulteriori accerta- menti. Quest’ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecu- zione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. atto SEM […]). Ne consegue l’accertamento dei fatti completo ed esatto. 5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall’autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all’Ambasciata svizzera, la cui visione è stata negata all’insorgente, fa parte dei documenti che esigono

D-3301/2021 Pagina 16 l’osservanza del segreto ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall’altro, il ricorrente è stato messo a conoscenza per iscritto del loro contenuto es- senziale ed ha ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall’art. 28 LAsi (cfr. atto SEM […]). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i segni di falsifica- zione rilevati dalla SEM, contenute nel ricorso e nei successivi scritti, si evince in modo limpido che il ricorrente ne è stato messo a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad egli di comprenderli e sol- levare le rispettive censure dinanzi al Tribunale. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'ori- gine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnata- mente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di re- sidenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente (violazione del diritto di essere sentito, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 5.4 Inoltre, l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, sia dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si è espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'hanno portata a concludere che i motivi d'asilo del ricorrente siano da considerarsi nell'insieme inverosimili. Anche per quanto riguarda la situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione; la SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza attendere o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. atto SEM [...]). Ne consegue l'accertamento dei fatti completo ed esatto.

E. 5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all'Ambasciata svizzera, la cui visione è stata negata all'insorgente, fa parte dei documenti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall'altro, il ricorrente è stato messo a conoscenza per iscritto del loro contenuto essenziale ed ha ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall'art. 28 LAsi (cfr. atto SEM [...]). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i segni di falsificazione rilevati dalla SEM, contenute nel ricorso e nei successivi scritti, si evince in modo limpido che il ricorrente ne è stato messo a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad egli di comprenderli e sollevare le rispettive censure dinanzi al Tribunale.

E. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 7 aprile 2022, l’autorità constata che questi presenterebbero la diagnosi già nota.

E. 7.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 7.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,

D-3301/2021 Pagina 17 contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incon- grue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere conside- rate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce- dura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensa- bile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigo- rose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessiva- mente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibi- lità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 8.1 A mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato in- verosimili le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia dapprima alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore nella decisione impugnata.

E. 8.2 Nemmeno le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Invero, il ricorrente si limita per la maggior parte a criti- care le considerazioni dell’autorità di prime cure, senza tuttavia presentare argomenti fondati in favore di un’interpretazione diversa della fattispecie. Invero, le allegazioni ricorsuali nonché quelle contenute nei successivi scritti, si basano quasi esclusivamente sulle (presunte) esperienze lavora- tive e di vita del suo rappresentante legale nel Congo (Kinshasa). Va da sé che queste non possono essere considerate elementi atti ad infirmare né i risultati delle indagini dell’Ambasciata svizzera né le conclusioni della SEM. Inoltre, come rettamente osservato già da quest’ultima, le spiegazioni for- nite in sede ricorsuale, in particolare circa la produzione degli atti giudiziari in Congo (Kinshasa), fanno piuttosto sorgere dubbi circa la loro adegua- tezza generale quali mezzi di prova. Difatti, se i documenti in questione possono esser venduti e comprati da persone terze e sono redatti senza criteri formali uniformi, il loro valore probatorio deve, ad ogni modo, essere

D-3301/2021 Pagina 18 considerato molto basso. A ciò si aggiunge nella fattispecie l’inverosimi- glianza delle allegazioni del ricorrente, già rilevata dall’autorità inferiore e valutazione condivisa da questo Tribunale (cfr. supra consid. 8.1).

E. 8.3 Riguardo ai nuovi fatti di cui allo scritto del 18 agosto 2022, ossia che a giugno 2022 sarebbero stati arrestati vari membri di Bundu Dia Kongo, compresa la signora L._______, sul cui cellulare le autorità avrebbero tro- vato messaggi incriminanti trasmessi dal ricorrente, il Tribunale constata quanto segue: Innanzitutto, come rettamente osservato già dall’autorità in- feriore, le allegazioni nuove non sono corroborate da alcuna prova con- creta. Circa la successiva critica dell’insorgente, secondo la quale l’autorità dovrebbe svolgere un’ulteriore indagine tramite l’Ambasciata svizzera in merito al nuovo numero del RMP fornito, il Tribunale considera per lo meno sorprendente tale richiesta, avendo il ricorrente ribadito in varie occasioni l’inaffidabilità dei risultati ottenuti in tal modo, e accusando in questo con- testo pure le autorità svizzere di corruzione. Peraltro, a mente del Tribu- nale, non era e non è indicato svolgere ulteriori indagini a proposito. Alla luce del dovere di collaborazione del ricorrente (art. 8 cpv. 1 LAsi), le infor- mazioni circa gli eventi che avrebbero portato all’apertura di una nuova procedura nei suoi confronti, come da suo scritto del 18 agosto 2022, risul- tano estremamente scarne e non vengono minimamente contestualizzate rispetto alle sue precedenti allegazioni. Ciò nonostante, vi sono ravvisabili delle incongruenze: Ad esempio, occorre sottolineare che egli, nel ricorso, ha dichiarato di disporre né di una rete famigliare né sociale nel Congo (Kinshasa), avendo abbandonato tutto per recarsi in Svizzera (atto ricor- suale pag. 12). Ora, tuttavia, riferisce di messaggi scambiati con una tale signora L._______, persona addirittura membro di Bundu Dia Kongo, e contatti con un difensore pubblico, che a sua volta trasmetterebbe ad egli informazioni su procedure penali pendenti. Inoltre, se da una parte ven- gono evidenziati tali fatti nuovi, dall’altra non viene fornita alcuna informa- zione aggiuntiva né sulle due persone menzionate, né sulle circostanze degli arresti del giugno 2022, né sulle attività a N._______ menzionate e nemmeno sui presunti messaggi incriminatori redatti dall’interessato. Il Tri- bunale constata altresì che il ricorrente non ha più menzionato la prima procedura nei suoi confronti; non è comprensibile che egli sia stato in con- tatto con persone evidentemente in possesso di informazioni attuali sulla seconda procedura penale aperta, senza che egli non cercasse come mi- nimo di ottenere tramite queste persone notizie in merito alla prima proce- dura penale, trattasi del suo principale motivo d’asilo. Considerato quanto precede nonché che l’insorgente non ha fornito ulteriori informazioni in me- rito nel corso di più di un anno, anche le allegazioni in merito alla (nuova) inchiesta penale aperta sono da considerare inverosimili.

D-3301/2021 Pagina 19

E. 8.4 Sulla base dell’inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, segna- tamente in merito al suo profilo politico e alle procedure penali pendenti nei suoi confronti (cfr. supra consid. 8.1), nemmeno i tre arresti pregressi, con- clusisi sempre con il suo rilascio, costituiscono nella fattispecie indizio per un rischio di persecuzione di cui all’art. 3 cpv. 1 LAsi. A proposito, a titolo abbondanziale, il Tribunale constata che le presunte procedure penali si trovano – premettendo ipoteticamente la loro verosimiglianza – in fase istruttoria, senza che vi sia dunque la certezza dell’emissione di un atto di accusa e, ancora meno, di una condanna. Infine, nemmeno gli allegati al ricorso sono atti ad inficiare le suesposte valutazioni.

E. 8.5 Alla luce di queste considerazioni, le allegazioni del ricorrente inerenti ai suesposti motivi d'asilo non possono essere ritenute nel loro complesso né verosimili, né pertinenti in materia d’asilo.

E. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

D-3301/2021 Pagina 20

E. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu- zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una si- tuazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat- tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife- rimenti).

E. 11.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Repubblica de- mocratica del Congo è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d’origine ad un tratta- mento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura.

E. 11.3 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile.

E. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2 La disposizione citata si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tuttavia,

D-3301/2021 Pagina 21 le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 12.3.1 Nel Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribu- nale D-2240/2023 del 13 settembre 2023 pag. 13, con ulteriori rif. cit.).

E. 12.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli ha trascorso la sua vita interamente in Congo (Kinshasa), fino all’espa- trio alla fine dell’anno 2019. L’interessato è inoltre un uomo giovane, con un diploma universitario in informatica e che ha acquisito le prime espe- rienze professionali quale informatico nel suo Paese. Nel Paese d’origine, egli può contare inoltre su suo zio, presso il quale ha vissuto prima del suo espatrio e che può fornire, se necessario, sostegno al ricorrente nella sua reintegrazione sociale, professionale ed economica in patria. In Congo (Kinshasa) vivono anche il cugino e il padre del ricorrente; per il resto, come stabilito in precedenza, il ricorrente è tutt’ora anche in contatto con altre persone nel suo Paese (cfr. atto SEM […]; cfr. supra consid. 8.3) Per ciò che è della situazione valetudinaria dell’insorgente, dagli ultimi due rapporti medici versati agli atti, datati entrambi 7 aprile 2022, si evince quale diagnosi un disturbo post traumatico da stress (ICD-10 F43.1). Come già rettamente segnalato dalla SEM nella sua presa di posizione del

E. 12.4 Alla luce di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è ragio- nevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 13 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Difatti, usando la necessaria diligenza, il richiedente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.

E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, il ricorso va respinto e la deci- sione dell’autorità inferiore confermata.

E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 2 febbraio 2022 non sono riscosse le spese processuali.

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3301/2021 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Giulia Marelli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3301/2021 Sentenza del 2 novembre 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), David R. Wenger, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Giulia Marelli. Parti A._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), patrocinato da Alexandre Mwanza, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente, cittadino della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) di etnia mukongo e originario di Kinshasa, è espatriato il (...) novembre 2019 ed ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 agosto 2020. B. B.a Il 20 agosto 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato sulle generalità, mentre il 25 settembre e il 23 ottobre 2020 si sono svolte le audizioni sui motivi d'asilo. B.b In tali occasioni, il ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa di problemi avuti con le autorità del suo Paese. Egli sarebbe stato prelevato, per la prima volta, da agenti del Servizio di informazione (ANR) a metà marzo 2008. In tale occasione sarebbe stato trattenuto per una settimana in una cella, torturato ed interrogato in merito a suo padre. Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato nel mirino delle autorità per aver militato per il gruppo Bundu Dia Kongo (BDK) in qualità di (...) delle (...) e per aver fondato un'associazione di nome (...). Per tali ragioni, egli (suo padre) avrebbe lasciato il Congo (Kinshasa) nel febbraio 2008, recandosi nella Repubblica del Congo (Brazzaville). Nello stesso periodo, tra febbraio e marzo del 2008, sarebbero stati uccisi diversi membri del BDK nella località B._______, tra i quali sua madre, le sue sorelle e i suoi fratelli. Rilasciato dalle autorità, egli avrebbe dunque deciso di fare luce sulle circostanze che avevano portato all'uccisione dei suoi famigliari, recandosi a B._______. Tramite le testimonianze di persone del luogo, egli avrebbe scoperto che essi sarebbero stati uccisi dalla polizia in ragione dell'impossibilità di rintracciare suo padre. Oltre a ciò, avrebbe saputo che la casa di famiglia sarebbe occupata dalla polizia. Durante il viaggio di ritorno da B._______ a Kinshasa, egli e il suo accompagnatore C._______ sarebbero stati arrestati, portati a D._______ ed interrogati sul viaggio fatto a B._______. Grazie all'intervento di F._______, presidente dell'Organizzazione non governativa (ONG) (...), sarebbe stato rilasciato dopo tre giorni. In seguito, il (...) maggio 2010, egli avrebbe denunciato presso lo sportello militare le forze di polizia, nelle persone dei generali G._______ e H._______, chiedendo inoltre la restituzione della casa di famiglia. In seguito alla denuncia, egli avrebbe ricevuto minacce di morte da parte di ignoti. Nel mese di aprile 2014, si sarebbe svolta un'operazione nel Congo (Brazzaville), nell'ambito della quale sarebbe stato arrestato suo padre, successivamente espulso verso il Congo (Kinshasa), dove sarebbe stato imprigionato nel carcere di I._______. Tre anni dopo, il 17 maggio 2017, alcuni membri del BDK avrebbero liberato dei prigionieri dal predetto carcere, tra i quali anche suo padre. Lo stesso giorno, degli agenti dell'ANR si sarebbero presentati a casa sua (del ricorrente) e, dopo la perquisizione dell'abitazione, lo avrebbero arrestato. Gli agenti lo avrebbero accusato di aver partecipato ai disordini della BDK dell'inizio del 2018 e all'attacco alla prigione con conseguente liberazione di prigionieri nonché di diffamazione nei confronti del generale G._______. Tuttavia, a causa del deterioramento del suo stato di salute, egli sarebbe stato rilasciato all'inizio di maggio 2018, dietro l'obbligo di firma settimanale presso gli uffici dell'ANR. In quel periodo, egli avrebbe iniziato ad organizzare l'espatrio, ma senza riuscire ad ottenere un visto. All'incirca un anno dopo, a febbraio del 2019, avrebbe iniziato a collaborare con un signore residente in Francia, membro del movimento Apareco, che avrebbe progettato l'apertura di un "Cyber Café". A settembre dello stesso anno, dopo il cambio di governo, avrebbe ripreso le procedure volte a riprendere la propria casa. Conseguentemente, le minacce nei suoi confronti avrebbero ripreso, motivo per cui, il (...) settembre 2019, egli avrebbe sporto denuncia contro ignoti. Il giorno seguente, sarebbe stato informato in merito ad una visita di agenti in borghese presso la propria abitazione, con l'intento di rintracciarlo. Il (...) ottobre 2019, sarebbe stato emesso il primo mandato di comparizione nei suoi confronti ed il (...) ottobre 2019 gli agenti si sarebbero presentati al suo posto di lavoro, e avrebbero "prelevato" al suo posto un collega a causa di uno scambio di identità. Il giorno successivo, durante un'altra perquisizione a casa sua, gli agenti avrebbero trovato indizi del "Cyber Café" e dunque della sua collaborazione con il signore residente in Francia. In seguito, gli agenti si sarebbero nuovamente recati al suo posto di lavoro per procedere all'arresto di tutti i collaboratori presenti. Dopo tali avvenimenti, egli si sarebbe procurato un visto e sarebbe espatriato il (...) novembre 2019 verso il Congo (Brazzaville), lasciando tale Paese il giorno seguente in aereo. Successivamente all'espatrio sarebbero stati emessi un secondo mandato di comparizione nonché un ordine di cattura nei suoi confronti. B.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato uno scritto del suo avvocato in Congo (Kinshasa; mezzo di prova [mdp] n. 1 - SEM), due mandati di comparizione originali ("mandats de comparution; mdp n. 2 - SEM) e un mandato di cattura in copia ("mandat d'amener"; mdp n. 3 - SEM). Infine, quale documento d'identità, egli ha consegnato la sua carta elettorale. C. Con decisione incidentale del 28 ottobre 2020, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. D. Il 23 dicembre 2020, quale ulteriore misura istruttoria, la SEM ha inoltrato una richiesta di informazioni all'Ambasciata svizzera a Kinshasa. In data 18 maggio 2021, è stato trasmesso alla SEM il rapporto dell'Ambasciata del 26 aprile 2021. Il 25 maggio 2021, l'autorità ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito ai risultati delle indagini svolte dall'Ambasciata. Il 22 giugno 2021, entro il termine prorogato, il ricorrente ha preso posizione per tramite del suo rappresentante legale. E. Con decisione del 25 giugno 2021, notificata il 29 giugno 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il cantone J._______ dell'esecuzione della misura. F. In data 19 luglio 2021 (data d'entrata: 20 luglio 2021), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all'autorità di prime cure affinché essa concedesse una visione appropriata degli atti relativi al rapporto della Rappresentanza svizzera a Kinshasa e procedesse, se necessario, al completamento dell'istruttoria; in via subordinata, il riconoscimento della qualità di rifugiato; in via ancora più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria ai sensi delle osservazioni ricorsuali. Altresì, egli ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Al ricorso l'insorgente ha allegato quali mezzi di prova un rapporto medico del 16 giugno 2021 e un articolo web del 7 aprile 2020 intitolato "Le Parquet peut-il contraindre Vital Kamerhe à répondre à son invitation?", con allegata una foto di un documento giudiziario del 6 aprile 2020 relativo a Vital Kamerhe. G. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2022, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e nel contempo ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che venisse prodotta un'attestazione di indigenza. H. Il ricorrente, con scritto del 14 febbraio 2022, ha trasmesso un'attestazione di indigenza della Croce Rossa Svizzera del 12 febbraio 2022, inoltrando, per giunta, ulteriori osservazioni in merito alla decisione d'asilo quale complemento all'atto ricorsuale. I. L'autorità inferiore, con osservazioni del 2 marzo 2022, ha preso posizione in merito al ricorso. J. Con scritto tardivo dell'8 aprile 2022 (data d'entrata: 11 aprile 2022), il ricorrente si è espresso in replica, allegando due rapporti medici del 7 aprile 2022 dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale del J._______, uno scritto a nome della chiesa (...) del 4 aprile 2022 e un attestato di misure di integrazione del 24 marzo 2022 della Croce Rossa Svizzera. K. La SEM ha preso posizione in merito alla replica e gli allegati con osservazioni del 13 maggio 2022. Il ricorrente ha preso posizione con scritto del 25 giungo 2022. L. Il 29 luglio 2022, la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni alla presa di posizione del 25 giugno 2022. M. Con scritto tardivo del 18 agosto 2022 (timbro della spedizione postale: 23 agosto 2023; data d'entrata: 24 agosto 2022) il ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni circa la suddetta presa di posizione della SEM. N. Il 28 settembre 2022, la SEM ha preso posizione in merito alle osservazioni del ricorrente del 23 agosto 2022. O. Quest'ultimo, con osservazioni tardive del 15 novembre 2022 (timbro della spedizione postale: 20 novembre 2022; data d'entrata: 21 novembre 2022), ha inoltrato le sue osservazioni in merito. Il 14 dicembre 2022, il Tribunale ha trasmesso una copia del suddetto scritto alla SEM per conoscenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2.3 Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si rendono dunque superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha innanzitutto sottolineato come dalle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera nella Repubblica democratica del Congo sarebbe emerso che i documenti inoltrati dal ricorrente sarebbero falsi. Invero, sarebbe stato scoperto che la firma apportata in fondo ai documenti non sarebbe conforme alla firma autentica del magistrato in questione e che, seppure il numero del registro del ministero pubblico (RMP), riportato sui tre documenti, esistesse effettivamente presso la Procura generale della Corte d'appello di Kinshasa/K._______, la persona menzionata quale "perseguitata" non corrisponderebbe al ricorrente. Inoltre, uno dei reati menzionati nei documenti sarebbe qualificato quale reato politico, non presente nel RMP. Le indagini interne della SEM permetterebbero per di più di formulare alcune osservazioni aggiuntive in merito ai documenti prodotti. Prima di tutto, la grafica dei documenti presentati dal ricorrente non corrisponderebbe, nei diversi elementi specificati, alla presentazione abituale di documenti del genere, consultabili su internet. Sorprenderebbe inoltre anche la cattiva qualità di stampa, confrontata ad altri atti rilasciati dallo stesso comune K._______. Del resto, i documenti presenterebbero anche difetti di stampa evidenti, che si ripresenterebbero per di più in modo identico su due dei documenti consegnati, emessi in momenti diversi. Infine, pure le bandiere presenti nell'intestazione sembrerebbero colorate a mano e in modo impreciso e grossolano. Per quanto riguarda le lamentele sollevate dal ricorrente in sede di risposta al diritto di essere sentito, ossia segnatamente che la SEM avrebbe violato l'art. 26 cpv. 1 lett. a e b PA, non concedendo la visione completa del rapporto dell'Ambasciata svizzera e della rispettiva domanda dell'autorità inferiore, e che non vi sarebbe alcuna prova dell'indagine svolta, la SEM precisa di essersi già espressa in merito nell'ambito del diritto di esser sentito del 25 maggio 2021. Invero, come previsto dall'art. 28 PA, un riassunto delle informazioni usate a sfavore del ricorrente sarebbe stato trasmesso ad egli, concedendogli la possibilità di fornire prove contrarie. Tale riassunto riporterebbe in modo chiaro ed esaustivo gli elementi del rapporto che sarebbero in contrasto con le affermazioni rese dal ricorrente. Per le altre informazioni contenute nel rapporto non sussisterebbe l'obbligo di visione secondo l'art. 26 PA, né verrebbero queste usate contro di lui secondo l'art. 28 PA. Sarebbe facilmente intuibile che, per garantire la sicurezza delle persone che collaborano con l'Ambasciata svizzera e per permettere loro di continuare a svolgere il loro lavoro senza pericolo, maggiori dettagli non potrebbero esser resi di dominio pubblico. Infine, il ricorrente avrebbe utilizzato il diritto di essere sentito unicamente per sollevare le critiche menzionate, senza prendere posizione circa il contenuto dello scritto. In riferimento all'affermazione del rappresentante legale del ricorrente, secondo cui un suo collega, avvocato nel Congo (Kinshasa), avrebbe "insistito sull'autenticità di tutti i documenti", l'autorità di prime cure non ritiene convincenti tali mere affermazioni di parte, non corroborate da prove concrete. Oltre a quanto detto, il ricorrente avrebbe già nell'ambito delle due audizioni fornito allegazioni estremamente vaghe in merito alle circostanze di ricezione dei documenti e non sarebbe stato nemmeno in grado di spiegare come essi siano giunti in Svizzera, rinviando al suo rappresentante legale nel Congo (Kinshasa), il quale a sua volta avrebbe fornito informazioni esigue. Alla luce di quanto esposto, le allegazioni in merito ai mezzi di prova consegnati sarebbero da considerare inverosimili. In merito alle allegazioni del ricorrente rese in sede delle due audizioni, la SEM ha constatato dapprima che i tre arresti del ricorrente, senza valutarne approfonditamente la verosimiglianza, non sarebbero considerati rilevanti, siccome essi si sarebbero sempre conclusi con il suo rilascio. L'unica conseguenza rilevante verrebbe rilevata nel periodo successivo al terzo arresto, motivo per cui verrebbe approfondita nella decisione quanto successo tra il suo terzo rilascio dal carcere di D._______ a maggio 2018 sino al suo espatrio. In tale contesto, sarebbe da sottolineare innanzitutto il fatto che il richiedente dopo il rilascio sarebbe stato sottoposto ad un obbligo di firma nonché un divieto d'espatrio. Nonostante ciò, passato un mese, egli avrebbe semplicemente smesso di depositare la sua firma, senza in cambio prendere alcuna precauzione e procedendo con la sua vita normalmente. Per di più, avrebbe cominciato una collaborazione con un membro del movimento Apareco all'inizio del 2019; in un contesto politico instabile, un comportamento del genere sarebbe poco prudente e quanto meno sorprendente. Alla luce dei suoi problemi politici, risulterebbe - a prescindere dal cambio di governo avvenuto nel frattempo - anche poco comprensibile che il ricorrente abbia deciso di sporgere denuncia presso le autorità dopo aver ricevuto minacce in seguito all'inizio delle trattative per la restituzione della sua casa. Le stesse autorità si sarebbero in seguito messe sulle sue tracce, arrestando un suo collega di lavoro scambiato per lui per "tratti di somiglianza", trattandosi di un fatto quantomeno assurdo, dal momento in cui il ricorrente sarebbe noto alle autorità del suo Paese da dieci anni, con tre arresti pregressi. Infine, l'autorità inferiore ha analizzato il profilo politico dell'insorgente, concludendo che egli non sarebbe verosimilmente stato impegnato politicamente in prima persona. Invero, avrebbe fornito delle risposte estremamente vaghe e generiche circa le sue attività politiche, segnatamente quelle in seno all'associazione di suo padre (...), avendo dichiarato solo dopo svariate domande di esservi stato responsabile della gioventù. Riguardo all'esecuzione del rinvio, la SEM ha constatato che il trattamento del disturbo da stress postraumatico diagnosticato nel rapporto medico del 16 giugno 2021 sarebbe disponibile ed accessibile al ricorrente nel Congo (Kinshasa). In tale Paese, vi sarebbero sei ospedali specializzati in psichiatria in diverse regioni, in particolare due cliniche a Kinshasa. Sempre a Kinshasa, sarebbe disponibile anche il farmaco prescritto al ricorrente al momento della decisione. Nulla si opporrebbe dunque all'esecuzione del rinvio del ricorrente, uomo giovane con una formazione a livello universitario di informatica, varie esperienze lavorative e parenti in patria. 4.2 Nel ricorso, il ricorrente lamenta segnatamente la mancata edizione degli atti concernenti la domanda all'Ambasciata, trattasi, a suo avviso, di una violazione del suo diritto di essere sentito. A sostegno delle proprie allegazioni sottolinea che la SEM avrebbe fornito unicamente spiegazioni semplici e non una versione anonimizzata del rapporto in questione. In merito all'analisi dei documenti, il ricorrente censura che la SEM avrebbe abusato e superato il suo potere d'apprezzamento e stabilito in maniera inesatta e/o incompleta i fatti ed i mezzi di prova. Egli afferma, a sostegno di predetta censura, che la SEM avrebbe confrontato i documenti consegnati con documenti presenti su internet, trattandosi tuttavia di documenti di tipo diverso. Anche le informazioni fornite dall'Ambasciata circa la firma del magistrato e l'assenza del suo stesso nome nel RMP non sarebbero corrette. Sarebbe per di più notorio che in Congo certi documenti ("mandats ou invitations") sarebbero in alcuni casi redatti a mano, in altri al computer, a dipendenza del magistrato competente. In pratica, i mandati di comparizione verrebbero venduti da parte di privati ai magistrati; difatti, davanti agli uffici della procura sarebbero presenti molte persone a vendere tali documenti. Il suo rappresentante legale avrebbe svolto uno stage presso la Procura di K._______ e potrebbe per questo motivo confermare che non vi sarebbe presente una stampante centrale. Inoltre, quale censura di merito, egli sostiene di rischiare, alla luce del mandato di cattura emesso, la persecuzione pregressa e la sua professione, una persecuzione o un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Egli non potrebbe nemmeno avvalersi della protezione del suo Paese. Per di più, non sarebbe esigibile il rinvio, in quanto egli non disporrebbe di una rete famigliare, ma si troverebbe di fronte ad una mancanza totale di prospettiva di reintegrazione ed in una situazione di difficoltà esistenziale. A questa situazione si aggiungerebbe il suo stato psichico, segnato dalla situazione di insicurezza, portando ad una sintomatologia di trauma e depressione con idee anticonservative, patologia non approfondita dalla SEM in violazione del suo dovere di istruzione. Il rinvio in Congo sarebbe, inoltre, anche da considerarsi inammissibile poiché in violazione del principio di non-refoulement. 4.3 Con scritto del 14 febbraio 2023, il ricorrente aggiunge, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale, della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) nonché una comunicazione della Commissione dell'ONU contro la tortura (CAT), che l'autorità che giudica non autentico un documento dovrebbe esporre in modo comprensibile il motivo e gli elementi di falsificazione sui quali si basa nella sua valutazione. Non sarebbe in questo contesto sufficiente basare l'argomentazione unicamente sul fatto che si trattasse di fotocopie. Nella fattispecie, la SEM sarebbe (stata) obbligata di verificare l'autenticità dei documenti prodotti. Non sarebbe sufficiente tuttavia una verifica interna, poiché il Congo (Kinshasa) non disporrebbe di un sistema informatico centralizzato. Alla luce di questo, la SEM avrebbe stabilito i fatti in maniera inesatta rispettivamente incompleta, motivo per cui il Tribunale dovrebbe rinviare la causa all'autorità inferiore. 4.4 Con risposta al ricorso del 2 marzo 2023, la SEM ribadisce che il ricorrente sarebbe stato messo a conoscenza di tutti i fatti ai sensi dell'art. 28 PA, motivo per cui non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di esser sentito. Per quanto riguarda la domanda specifica sollevata in sede di ricorso su come sarebbero state svolte le indagini in merito alla firma del magistrato sui documenti, questa informazione non potrebbe essere comunicata ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a e b. PA. In merito alla censura ricorsuale, secondo la quale sarebbe normale nel Congo (Kinshasa) che il nome della persona indagata non figura nel RMP nella prima fase procedurale, questo non spiegherebbe il fatto che sotto il numero di registro indicato dal ricorrente figurerebbe il nome di un'altra persona. Parimenti non sarebbe condivisibile che i documenti consultati dall'autorità su internet sarebbero stati presi da casi sensibili e mediatizzati e per questo diversi; non sarebbe convincente la teoria dell'esistenza di due tipologie di documenti diversi, ossia per persone "importanti" e "meno importanti". Per quanto riguarda le allegazioni ricorsuali circa la stampa dei diversi documenti giudiziari, sarebbe innanzitutto da sottolineare che esse non si fonderebbero su prove o fatti certi. Al contrario, metterebbero ulteriormente in dubbio la natura del documento in questione, che sarebbe quindi facilmente acquistabile da chiunque. Infine, non si potrebbe condividere nemmeno la critica circa la mancata presa in considerazione della situazione valetudinaria del ricorrente. Invero, la decisione impugnata conterrebbe diverse considerazioni in merito; per quanto riguarda le idee anticonservative menzionate unicamente in sede di ricorso, secondo la giurisprudenza CorteEDU e del Tribunale, tali non comporterebbero una violazione dell'art. 3 CEDU se lo Stato incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento adotta delle misure per diminuire il rischio di una messa in atto di tentativi suicidi. Inoltre, eventuali tendenze suicidarie sarebbero prese in considerazione nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento. 4.5 Con replica dell'8 aprile 2022, l'insorgente riporta dapprima l'informazione trasmessa dal suo rappresentante legale, ossia che nel sistema giudiziario congolese, qualora una persona venga accusata di un reato relativo ad un caso già registrato presso il ministero pubblico, non verrebbe aperto un nuovo registro fino alla chiusura dell'istruzione. Sulla base di questo, si spiegherebbe come mai il suo nome non sarebbe stato trovato nel registro del ministero pubblico, ma unicamente quello dell'imputato principale, essendo la procedura in questione ancora in fase istruttoria. In merito alla firma del magistrato sul mezzo di prova consegnato, valutato non autentico dalla SEM, egli ribadisce l'autenticità della firma. La SEM non avrebbe fornito informazioni in merito, e nulla indicherebbe che l'autorità avrebbe, tramite l'Ambasciata svizzera, consultato il magistrato per chiedergli chi avesse firmato l'atto in questione. Egli ribadisce inoltre la notorietà della mancanza di infrastruttura informatica nei tribunali congolesi, motivo per cui ogni magistrato emetterebbe gli atti con i mezzi a sua disposizione. Alla luce di questo, sarebbe malafede confrontare i documenti di un dossier di un politico importante al suo. Di conseguenza, la sua storia sarebbe credibile e corroborata dalle prove agli atti. Infine, egli ribadisce - con riferimento anche a rapporti degli anni 2014-2017 di organizzazioni ed enti diverse - l'inesigibilità del suo rinvio per motivi medici nonché a causa di una mancanza di rete famigliare in patria. 4.6 Con presa di posizione del 13 maggio 2022, la SEM riferisce di aver svolto ulteriori accertamenti sul sistema giudiziario congolese (cfr. consulting dell'11 maggio 2022, atto SEM [...]). Secondo le informazioni reperite, un dossier nel RMP sarebbe aperto quando il ministero pubblico deciderebbe di aprire una procedura penale. Successivamente, un avvocato in possesso del numero di riferimento del RMP potrebbe consultare i nomi degli imputati già prima della chiusura dell'inchiesta. Nel caso in cui fossero presenti più imputati, per ragioni pratiche, talvolta si potrebbe trovare la menzione "(...) et consorts". Nella fattispecie, dalla risposta dell'Ambasciata svizzera in merito al numero di riferimento del RMP presente sui mezzi di prova inoltrati, non sarebbe emersa alcuna indicazione del genere, ma l'avvocato di fiducia avrebbe dichiarato che vi era (unicamente) un altro nome associato al numero RMP in questione. In merito alla situazione medica del ricorrente, segnatamente i due rapporti medici del 7 aprile 2022, l'autorità constata che questi presenterebbero la diagnosi già nota. 4.7 Nella sua presa di posizione del 25 giugno 2022, il ricorrente afferma che i nuovi accertamenti svolti dalla SEM nell'ambito del consulting dell'11 maggio 2022 dimostrerebbero che l'autorità avrebbe emesso la decisione impugnata basandosi su un'istruzione "inesatta o incompleta" dei fatti. Di conseguenza, il consulting sarebbe da considerarsi "irricevibile". Nel caso il Tribunale fosse d'altro avviso, si preciserebbe, segnatamente e secondo il senso, che non sarebbe possibile aggiungere un ulteriore nome ad un dossier nel RMP una volta aperto, fino alla chiusura dell'istruttoria. Non sarebbe nemmeno possibile aggiungere la dicitura "et consorts", se al momento dell'apertura di un dossier sarebbe conosciuto un unico imputato. A questo proposito, non sarebbe comprensibile per quale motivo l'Ambasciata svizzera non si sarebbe rivolta direttamente alla procura rispettivamente al magistrato incaricato del caso. Tuttavia, in ogni caso, i risultati delle indagini svolte dalla SEM rispettivamente dall'Ambasciata svizzera sarebbero stati ottenuti tramite la corruzione. Per di più, nel consulting in questione, verrebbe erroneamente usato il termine mandato d'arresto ("mandat d'arrêt"), che si distinguerebbe dal mandato di comparizione ("mandat de comparution") e dal mandato di cattura ("mandat d'amener"). Alla luce di questo, sarebbe "normale" che i risultati ottenuti risultino sbagliati. 4.8 Con osservazioni del 29 luglio 2022, la SEM riconosce un errore di terminologia presente nel consulting in questione (cfr. atto SEM [...]). Tuttavia, l'autorità inferiore sottolinea che l'uso della terminologia errata non avrebbe avuto alcun influsso sulle informazioni contenute nel consulting. Invero, quest'ultimo verterebbe su una tematica che esulerebbe dall'identificazione dei documenti, chiarendo in modo chiaro una questione specifica al RMP, senza fare alcun riferimento diretto ad un "mandat d'arrêt". Il consulting sarebbe per di più stato realizzato per rispondere ad un'osservazione fatta dal ricorrente, il quale avrebbe avuto la possibilità di prendere successivamente posizione in merito. Infine, nella decisione impugnata e negli altri atti all'incarto, la terminologia utilizzata corrisponderebbe ai mezzi di prova consegnati. 4.9 Nella sua presa di posizione del 18 agosto 2022, l'insorgente sottolinea segnatamente la gravità del fatto che la SEM avrebbe prima emesso una decisione negativa e avrebbe in seguito proceduto alla consultazione di un esperto esterno per confermare la validità della decisione resa. Inoltre, nel mese di giugno 2022, svariati membri di Bundu Dia Kongo sarebbero stati arrestati e torturati. Nell'ambito di questa operazione, sarebbe stata arrestata anche una tale signora L._______, con la quale egli in precedenza avrebbe scambiato dei messaggi. In seguito all'arresto della signora L._______, gli investigatori avrebbero scoperto tali messaggi. Il difensore pubblico ("défenseur judiciare") M._______ gli avrebbe comunicato che il (...) luglio seguente sarebbe stata svolta una perquisizione presso l'abitazione della signora L._______, dove le autorità credevano nascosto lui. In questo contesto, gli investigatori avrebbero trasmesso il dossier alla Procura del Tribunale di pace di Kinshasa/K._______. Tribunale che, secondo le informazioni fornite dal signor M._______ e dalla signora L._______, avrebbe "finalmente" deciso di aprire una procedura penale nei suoi confronti, registrato sotto il numero (...). 4.10 Con osservazioni del 28 settembre 2022, l'autorità inferiore precisa che non sarebbe stato consultato alcun esperto esterno per esaminare la validità della decisione impugnata. Invero, si tratterebbe della sezione analisi interna all'autorità stessa, consultata inizialmente per chiarire una questione specifica sul RMP, sollevata in sede di ricorso. Successivamente, sarebbe stato chiesto un chiarimento alla stessa sezione interna circa la terminologia utilizzata. Riguardo alle ulteriori dichiarazioni presenti nello scritto del 18 agosto 2022, la SEM evidenzia le difficoltà di comprensione dello stesso dal profilo linguistico. In merito al (presunto) contenuto, ossia che il dossier del ricorrente sarebbe ora istruito sotto il numero indicato, si rileverebbe come nessun mezzo di prova sarebbe stato consegnato a sostegno di tale affermazione. In assenza di un riscontro concreto, e considerata l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente già ampiamente valutata, non vi sarebbero elementi che permetterebbero di considerare tali ulteriori dichiarazioni credibili. 4.11 Con presa di posizione del 15 novembre 2022, il ricorrente osserva, con riferimento alle conclusioni della SEM in punto alle nuove allegazioni circa la nuova procedura penale aperta ed il rispettivo numero del RMP, di non comprendere la ragione per cui l'autorità si sia astenuta dallo svolgere un'ulteriore indagine al fine di controllare il numero di registro indicato ed accertarne l'esistenza. Occorrerebbe dunque annullare la decisione impugnata e concedere ad egli la qualità di rifugiato. 5. 5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente (violazione del diritto di essere sentito, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.4 Inoltre, l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.5 5.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, sia dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si è espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'hanno portata a concludere che i motivi d'asilo del ricorrente siano da considerarsi nell'insieme inverosimili. Anche per quanto riguarda la situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione; la SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza attendere o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. atto SEM [...]). Ne consegue l'accertamento dei fatti completo ed esatto. 5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all'Ambasciata svizzera, la cui visione è stata negata all'insorgente, fa parte dei documenti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall'altro, il ricorrente è stato messo a conoscenza per iscritto del loro contenuto essenziale ed ha ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall'art. 28 LAsi (cfr. atto SEM [...]). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i segni di falsificazione rilevati dalla SEM, contenute nel ricorso e nei successivi scritti, si evince in modo limpido che il ricorrente ne è stato messo a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad egli di comprenderli e sollevare le rispettive censure dinanzi al Tribunale. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 7. 7.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8. 8.1 A mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia dapprima alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore nella decisione impugnata. 8.2 Nemmeno le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Invero, il ricorrente si limita per la maggior parte a criticare le considerazioni dell'autorità di prime cure, senza tuttavia presentare argomenti fondati in favore di un'interpretazione diversa della fattispecie. Invero, le allegazioni ricorsuali nonché quelle contenute nei successivi scritti, si basano quasi esclusivamente sulle (presunte) esperienze lavorative e di vita del suo rappresentante legale nel Congo (Kinshasa). Va da sé che queste non possono essere considerate elementi atti ad infirmare né i risultati delle indagini dell'Ambasciata svizzera né le conclusioni della SEM. Inoltre, come rettamente osservato già da quest'ultima, le spiegazioni fornite in sede ricorsuale, in particolare circa la produzione degli atti giudiziari in Congo (Kinshasa), fanno piuttosto sorgere dubbi circa la loro adeguatezza generale quali mezzi di prova. Difatti, se i documenti in questione possono esser venduti e comprati da persone terze e sono redatti senza criteri formali uniformi, il loro valore probatorio deve, ad ogni modo, essere considerato molto basso. A ciò si aggiunge nella fattispecie l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, già rilevata dall'autorità inferiore e valutazione condivisa da questo Tribunale (cfr. supra consid. 8.1). 8.3 Riguardo ai nuovi fatti di cui allo scritto del 18 agosto 2022, ossia che a giugno 2022 sarebbero stati arrestati vari membri di Bundu Dia Kongo, compresa la signora L._______, sul cui cellulare le autorità avrebbero trovato messaggi incriminanti trasmessi dal ricorrente, il Tribunale constata quanto segue: Innanzitutto, come rettamente osservato già dall'autorità inferiore, le allegazioni nuove non sono corroborate da alcuna prova concreta. Circa la successiva critica dell'insorgente, secondo la quale l'autorità dovrebbe svolgere un'ulteriore indagine tramite l'Ambasciata svizzera in merito al nuovo numero del RMP fornito, il Tribunale considera per lo meno sorprendente tale richiesta, avendo il ricorrente ribadito in varie occasioni l'inaffidabilità dei risultati ottenuti in tal modo, e accusando in questo contesto pure le autorità svizzere di corruzione. Peraltro, a mente del Tribunale, non era e non è indicato svolgere ulteriori indagini a proposito. Alla luce del dovere di collaborazione del ricorrente (art. 8 cpv. 1 LAsi), le informazioni circa gli eventi che avrebbero portato all'apertura di una nuova procedura nei suoi confronti, come da suo scritto del 18 agosto 2022, risultano estremamente scarne e non vengono minimamente contestualizzate rispetto alle sue precedenti allegazioni. Ciò nonostante, vi sono ravvisabili delle incongruenze: Ad esempio, occorre sottolineare che egli, nel ricorso, ha dichiarato di disporre né di una rete famigliare né sociale nel Congo (Kinshasa), avendo abbandonato tutto per recarsi in Svizzera (atto ricorsuale pag. 12). Ora, tuttavia, riferisce di messaggi scambiati con una tale signora L._______, persona addirittura membro di Bundu Dia Kongo, e contatti con un difensore pubblico, che a sua volta trasmetterebbe ad egli informazioni su procedure penali pendenti. Inoltre, se da una parte vengono evidenziati tali fatti nuovi, dall'altra non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva né sulle due persone menzionate, né sulle circostanze degli arresti del giugno 2022, né sulle attività a N._______ menzionate e nemmeno sui presunti messaggi incriminatori redatti dall'interessato. Il Tribunale constata altresì che il ricorrente non ha più menzionato la prima procedura nei suoi confronti; non è comprensibile che egli sia stato in contatto con persone evidentemente in possesso di informazioni attuali sulla seconda procedura penale aperta, senza che egli non cercasse come minimo di ottenere tramite queste persone notizie in merito alla prima procedura penale, trattasi del suo principale motivo d'asilo. Considerato quanto precede nonché che l'insorgente non ha fornito ulteriori informazioni in merito nel corso di più di un anno, anche le allegazioni in merito alla (nuova) inchiesta penale aperta sono da considerare inverosimili. 8.4 Sulla base dell'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, segnatamente in merito al suo profilo politico e alle procedure penali pendenti nei suoi confronti (cfr. supra consid. 8.1), nemmeno i tre arresti pregressi, conclusisi sempre con il suo rilascio, costituiscono nella fattispecie indizio per un rischio di persecuzione di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi. A proposito, a titolo abbondanziale, il Tribunale constata che le presunte procedure penali si trovano - premettendo ipoteticamente la loro verosimiglianza - in fase istruttoria, senza che vi sia dunque la certezza dell'emissione di un atto di accusa e, ancora meno, di una condanna. Infine, nemmeno gli allegati al ricorso sono atti ad inficiare le suesposte valutazioni. 8.5 Alla luce di queste considerazioni, le allegazioni del ricorrente inerenti ai suesposti motivi d'asilo non possono essere ritenute nel loro complesso né verosimili, né pertinenti in materia d'asilo. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Repubblica democratica del Congo è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 11.3 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 12.3 12.3.1 Nel Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2240/2023 del 13 settembre 2023 pag. 13, con ulteriori rif. cit.). 12.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli ha trascorso la sua vita interamente in Congo (Kinshasa), fino all'espatrio alla fine dell'anno 2019. L'interessato è inoltre un uomo giovane, con un diploma universitario in informatica e che ha acquisito le prime esperienze professionali quale informatico nel suo Paese. Nel Paese d'origine, egli può contare inoltre su suo zio, presso il quale ha vissuto prima del suo espatrio e che può fornire, se necessario, sostegno al ricorrente nella sua reintegrazione sociale, professionale ed economica in patria. In Congo (Kinshasa) vivono anche il cugino e il padre del ricorrente; per il resto, come stabilito in precedenza, il ricorrente è tutt'ora anche in contatto con altre persone nel suo Paese (cfr. atto SEM [...]; cfr. supra consid. 8.3) Per ciò che è della situazione valetudinaria dell'insorgente, dagli ultimi due rapporti medici versati agli atti, datati entrambi 7 aprile 2022, si evince quale diagnosi un disturbo post traumatico da stress (ICD-10 F43.1). Come già rettamente segnalato dalla SEM nella sua presa di posizione del 13 maggio 2022, la diagnosi del ricorrente è dunque rimasta invariata e corrisponde alla situazione al momento della decisione d'asilo. La presa in carico medica delle patologie menzionate in Congo (Kinshasa) è per di più stata debitamente ponderata nella decisione avversata, alla quale il Tribunale rinvia per evitare ripetizioni (cfr. atto SEM [...]). Tali conclusioni restano peraltro valide anche alla luce dell'allegazione ricorsuale, secondo la quale i problemi psichici del ricorrente lo porterebbero ad avere idee anticonservative; invero, di principio, non risulta precluso il trasferimento in concomitanza con idee suicidiali. Un eventuale rischio suicidale al momento del trasferimento sarà preso in considerazione dalle autorità incaricate della sua esecuzione (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza del Tribunale D-3915/2023 del 28 settembre 2023 pag. 9). 12.4 Alla luce di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Difatti, usando la necessaria diligenza, il richiedente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, il ricorso va respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 2 febbraio 2022 non sono riscosse le spese processuali. 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Giulia Marelli Data di spedizione: