Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Nello specifico, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in quanto il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Spagna per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento degli interessati.
E. 3.2 Nel ricorso gli insorgenti censurano sostanzialmente una violazione del diritto federale, contestando in particolare la competenza della Spagna per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché la mancata applicazione della clausola di sovranità (art. 17 RD III). Essi sostengono altresì che, in detto Paese, non avrebbero accesso alle cure minime necessarie per i loro problemi di salute e che la loro incolumità fisica e psicologica sarebbe esposta ad un serio pericolo, essendo già stati privati di ogni aiuto durante il loro precedente soggiorno.
E. 4 L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Spagna competente per l'analisi della stessa.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).
E. 5.3 In virtù dell'art. 12 par. 2 RD III, se la persona interessata è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti; in tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è inoltre tenuto a prendere in carico la persona interessata in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III).
E. 5.4.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni degli interessati, hanno rilevato che quest'ultimi sono titolari di un visto Schengen rilasciato dalle competenti autorità spagnole (cfr. atti SEM n. 12/1, 31/3 e 70/3). Il 12 febbraio 2024, la SEM ha quindi trasmesso alla Spagna una domanda di presa in carico dei ricorrenti sulla base dell'art. 12 par. 2 RD III, alla quale le autorità spagnole non hanno mai dato riscontro.
E. 5.4.2 Pertanto, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine di due mesi, occorre considerare che la Spagna ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di asilo in questione. Infatti, in virtù dell'art. 22 par. 7 RD III, l'assenza di risposta entro il termine succitato equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso. Ciò posto, le autorità spagnole risultano di principio competenti per condurre la procedura d'asilo dei ricorrenti, avendo peraltro rilasciato il visto che ha permesso ad essi di recarsi sul territorio degli Stati membri, poco importa il Paese d'ingresso.
E. 5.5.1 In relazione al trasferimento dei ricorrenti in Spagna, si tratta ora di esaminare se, come essi implicitamente sostengono (cfr. ricorso pag. 2), esistano in detto Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 5.5.2 A tale proposito, è anzitutto opportuno ricordare che, come correttamente concluso dall'autorità opponente (cfr. decisione impugnata, pag. 3), la Spagna è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la stessa rispetti la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; sentenze del Tribunale F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5).
E. 5.5.3 Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e va d'ufficio esclusa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può inoltre contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5, con riferimenti).
E. 5.5.4 Ciò posto, il Tribunale giudica che le generiche censure contenute nel gravame non adducono sufficienti elementi, concreti e verosimili, suscettibili di mettere in discussione la predetta giurisprudenza o dimostrare che la Spagna non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, la loro integrità corporale o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Inoltre, le allegazioni per cui in Spagna essi non avrebbero ricevuto sufficiente cibo e alcuna assistenza medica - non corroborate da alcun mezzo di prova - non sono sufficienti per giungere a una diversa conclusione (cfr. atti SEM n. 31/3 pag. 2, 70/3). Essi non hanno altresì dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico e trattare la loro domanda di asilo. In questo senso, in Spagna non sussiste alcuna carenza sistemica nell'apparato d'accoglienza per le persone richiedenti d'asilo (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-4609/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2).
E. 5.5.5 In esito, occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità spagnole per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati.
E. 6.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Spagna e tenuto conto dello stato valetudinario dei membri della famiglia ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso pag. 2). Quest'ultima disposizione prescrive infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 6.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, gli insorgenti sostengono di essere "venuti direttamente in Svizzera per chiedere asilo" siccome si tratterebbe di un Paese neutrale dove si sentirebbero al sicuro (cfr. ricorso pag. 1). Essi affermano altresì di necessitare attualmente di cure mediche alle quali non avrebbero accesso in Spagna. Di riflesso, l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenersi competente per l'esame della loro domanda d'asilo in virtù dell'art. 17 par. 1 RD III.
E. 6.3.1 In merito allo stato valetudinario degli interessati, si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Tale violazione può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2011/9 consid. 7.1; D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.5).
E. 6.3.2 Dai referti medici presenti nell'incarto, nel merito dei quali si rinvia alla decisione impugnata per i dettagli (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5, 8-9), emerge che il ricorrente 1 è affetto da una possibile sindrome lombovertebrale, da un disagio psichico e da uno stato ansio depressivo reattivo, in cura con svariati farmaci (cfr. atto SEM n. 27/2). Per trattare il dolore lombare, egli ha inoltre svolto un ciclo di fisioterapia concluso il 27 febbraio 2024 (n. 45/2). Egli soffre inoltre di alterazioni degenerative multisegmentali e stenosi recessi formaniali (n. 59/2). Durante la consultazione neurochirurgica del 17 aprile 2024 non è stato dipoi rilevato un deficit di forza, ma unicamente indicata una nuova risonanza magnetica del rachide lombosacrale (n. 78/2). Nelle visite mediche del 15, 21 e 25 maggio e 3 giugno 2024 è stato infine confermato il disturbo misto ansioso-depressivo in trattamento con Trittico e Relaxane (cfr. atto TAF n. 8, fogli F2 del 15, 21 e 25 maggio e 3 giugno 2024). La ricorrente 2 è invece affetta da un disagio psichico reattivo (sindrome depressiva reattiva), da un disturbo post-traumatico da stress nonché da un'infezione delle vie urinarie (...), iperemesi gravidica ed emorroidi congeste dolenti (cfr. atti SEM n. 28/2, 47/2, 51/4, 55/3 e 79/3). Durante il consulto psichiatrico del 13 marzo 2024, l'interessata ha informato il medico della sua gravidanza, il cui termine è previsto il 28 ottobre 2024 (n. 54/3, 57/3 e 89/3). Nel mese di (...) 2024, essa è stata inoltre ricoverata in due occasioni presso il CPC in quanto ha accusato un'ideazione suicidiale con progettualità di defenestrazione - prima ammissione - e un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici - seconda ammissione (n. 51/4 e 55/3). Il (...) maggio 2024 è stata inoltre svolta una visita d'urgenza presso il pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio, imposta dagli esiti di completo digiuno di due giorni finalizzato al suicidio (senza esiti negativi per la gravidanza), a seguito della quale è stato ordinato un terzo ricovero presso il CPC, nel frattempo terminato, senza conseguenze sulla terapia farmacologica precedentemente impostata (n. 88/2, 89/3, 90/2, 91/2 e 101/2; cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). Nella lettera ambulatoriale del 24 maggio 2024, relativa alla consultazione del 6 maggio 2024, lo specialista in chirurgia ha inoltre diagnosticato un probabile prolasso emorroidale sintomatico, in trattamento con Daflon per un mese (n. 102/2). Nel foglio F2 del 3 giugno 2024 è stata poi aggiornata la terapia farmacologica (n. 104/3). Infine, il 6 giugno 2024 l'interessata ha nuovamente svolto una visita d'urgenza presso il Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio a causa di un malessere per disidratazione e ipoalimentazione da tre giorni con intensa astenia, a fronte del quale è stata impostata una reidratazione e sono stati svolti degli esami ematochimici, dimettendo la paziente in buone condizioni il giorno stesso (n. 107/2). Va poi osservato che tutti i figli minori (ricorrenti 3-5) sono stati visitati da un pediatra per i disturbi del sonno, il quale ha prescritto una specifica cura farmacologica e dei rimedi per ognuno di loro (cfr. atti SEM n. 23/2, 24/3 e 25/3). Il ricorrente 3 ha inoltre svolto una decina di consulti psichiatrici in presenza un genitore, nell'ambito dei quali egli ha raccontato dei suoi incubi relativi alle esperienze vissute in Afghanistan ed è stato discusso dei suoi problemi di irascibilità, del suo rifiuto di mangiare con conseguente perdita di peso e degli episodi di enuresi (n. 35/2, 93/2, 101/2, 103/2, 108/2). A suo riguardo, va inoltre rilevato che nel rapporto medico del 7 giugno 2024, redatto dopo l'esecuzione dei pertinenti esami richiesti, è stato riportato un miglioramento del sonno con meno incubi, permanendo tuttavia la sensazione di stanchezza e poco appetito (n. 105/3). Dal profilo cardiologico non sono state riscontrate anomalie (n. 106/1). Infine, il 17 maggio 2024 la ricorrente 5 è stata visitata per algie al ginocchio destro, a fronte delle quali è stata svolta un'ecografia e indicata l'assunzione di magnesio per un mese (n. 96/3). Essa ha dipoi subìto un'ustione di secondo grado alla spalla destra e un'ustione di primo grado diffusa sul semilato destro del dorso, attualmente in trattamento con (...) (cfr. atti SEM n. 109/2 e 113/2).
E. 6.3.3 Visto quando precede, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica dei ricorrenti e il rischio di una loro traumatizzazione in caso di trasferimento in Spagna. Infatti, gli stati di salute testé descritti non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Spagna, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato spagnolo dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate sia ai trattamenti di base sia alle cure per affezioni psichiche (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-4609/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 7; F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5.1; D-3564/2022 del 25 agosto 2022 consid. 4.3). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici e le successive analisi ginecologiche ed ostetriche relative alla ricorrente 2, gli interessati potranno fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Spagna. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, detto Paese deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dello stato di salute psichica della ricorrente 2, nonché il proseguimento dei trattamenti farmacologici dei figli affetti di disturbi alimentari e del sonno, sarà garantito anche in Spagna.
E. 6.3.4 Occorre tuttavia ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità spagnole in merito alle specifiche circostanze mediche e personali degli insorgenti, afferenti in particolari lo stato psichico della ricorrente 2 e al suo stato di gravidanza (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. sentenza del Tribunale E-4609/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.5).
E. 6.3.5 In esito, i ricorrenti non sono quindi riusciti a provare, o rendere verosimile, che un loro trasferimento in Spagna li esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti comportanti la violazione del diritto internazionale.
E. 6.4.1 Infine, la decisione avversata va confermata anche per quanto attiene alla presenza in Svizzera del fratello del ricorrente 1 (N 657301), analizzata sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (cfr. atto SEM n. 31/3; DTAF 2013/24 consid. 5).
E. 6.4.2 Infatti, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare (cfr. per la definizione l'art. 2 lett. g RD III), il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera, come pure che all'interessato non è possibile proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 140 I 77 consid. 5.2; 139 I 330 consid. 2.1). Tuttavia, le relazioni tra familiari maggiorenni possono essere eccezionalmente ammesse soltanto in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). Tale situazione presuppone quindi l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire, non essendo sufficiente la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico. A medesima soluzione si giunge anche in applicazione dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5).
E. 6.4.2.1 Nel caso concreto, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, il rapporto fra il ricorrente 1 e suo fratello, non rientra di principio nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può ritenere, come correttamente ritenuto dalla SEM, che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). A prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, gli interessati non hanno infatti presentato alcuna prova concreta adatta a dimostrare che il loro trasferimento in Spagna li pregiudicherebbe di beneficiare, da parte del fratello del ricorrente 1, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico. Inoltre, il mero fatto che la ricorrente 2 sia attualmente in gravidanza non è d'acchito sufficiente a comprovare, o rendere verosimile, un particolare rapporto di dipendenza con il cognato ai sensi degli artt. 8 CEDU e 16 par. 1 RD III, posto peraltro ch'essa può disporre del supporto del marito.
E. 6.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Spagna si conferma competente per la ripresa in carico de ricorrenti nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.
E. 7 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
E. 9 Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 17 maggio 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale.
E. 12 Il presente giudizio non può essere impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitivo. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3078/2024 Sentenza del 17 giugno 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Basil Cupa, Yanick Felley, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, C._______, nato il (...), ricorrente 3, D._______, nato il (...), ricorrente 4, E._______, nata (...), ricorrente 5, Afghanistan, (...), 6005 Luzern, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 8 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. Il 22 gennaio 2024, gli interessati hanno depositato in Svizzera una domanda d'asilo. Da un controllo nel sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) è emerso che, in data 11 novembre 2023, i richiedenti d'asilo hanno ottenuto dalla Spagna un visto Schengen di tipo C, valido dal 14 dicembre 2023 al 27 marzo 2024. Essi avrebbero soggiornato in detto Paese per circa una settimana. Il 2 febbraio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto due colloqui Dublino, nel corso dei quali è stato concesso agli interessati (ricorrenti 1-2) il diritto di essere sentiti in merito alla responsabilità della Spagna per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito con il conseguente trasferimento verso detto Paese. Il 12 febbraio 2024, la SEM ha poi trasmesso una domanda di ammissione alle omologhe autorità spagnole degli interessati, alla quale quest'ultime non hanno mai dato riscontro. In Svizzera, i ricorrenti hanno inoltre svolto svariate visite mediche. B. Con decisione dell'8 maggio 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha ordinato l'allontanamento [recte: trasferimento] dei ricorrenti verso la Spagna, incaricando il Cantone di Lucerna dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso datato 16 maggio 2024, gli interessati avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo implicitamente all'annullamento della stessa, nonché alla restituzione degli atti alla SEM per procedere all'esame nazionale della domanda d'asilo. Essi chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché la concessione dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Con misure supercautelari del 17 maggio 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento degli interessati. Facendo seguito alla decisione incidentale del 21 maggio 2024, i ricorrenti hanno successivamente regolarizzato il loro ricorso mediante la sottoscrizione dello stesso. Con scritto del 5 giugno 2024 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica (atto TAF n. 8). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Nello specifico, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in quanto il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Spagna per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento degli interessati. 3.2 Nel ricorso gli insorgenti censurano sostanzialmente una violazione del diritto federale, contestando in particolare la competenza della Spagna per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché la mancata applicazione della clausola di sovranità (art. 17 RD III). Essi sostengono altresì che, in detto Paese, non avrebbero accesso alle cure minime necessarie per i loro problemi di salute e che la loro incolumità fisica e psicologica sarebbe esposta ad un serio pericolo, essendo già stati privati di ogni aiuto durante il loro precedente soggiorno. 4. L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Spagna competente per l'analisi della stessa. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 5.3 In virtù dell'art. 12 par. 2 RD III, se la persona interessata è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti; in tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è inoltre tenuto a prendere in carico la persona interessata in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III). 5.4 5.4.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni degli interessati, hanno rilevato che quest'ultimi sono titolari di un visto Schengen rilasciato dalle competenti autorità spagnole (cfr. atti SEM n. 12/1, 31/3 e 70/3). Il 12 febbraio 2024, la SEM ha quindi trasmesso alla Spagna una domanda di presa in carico dei ricorrenti sulla base dell'art. 12 par. 2 RD III, alla quale le autorità spagnole non hanno mai dato riscontro. 5.4.2 Pertanto, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine di due mesi, occorre considerare che la Spagna ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di asilo in questione. Infatti, in virtù dell'art. 22 par. 7 RD III, l'assenza di risposta entro il termine succitato equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso. Ciò posto, le autorità spagnole risultano di principio competenti per condurre la procedura d'asilo dei ricorrenti, avendo peraltro rilasciato il visto che ha permesso ad essi di recarsi sul territorio degli Stati membri, poco importa il Paese d'ingresso. 5.5 5.5.1 In relazione al trasferimento dei ricorrenti in Spagna, si tratta ora di esaminare se, come essi implicitamente sostengono (cfr. ricorso pag. 2), esistano in detto Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 5.5.2 A tale proposito, è anzitutto opportuno ricordare che, come correttamente concluso dall'autorità opponente (cfr. decisione impugnata, pag. 3), la Spagna è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la stessa rispetti la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; sentenze del Tribunale F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5). 5.5.3 Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e va d'ufficio esclusa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può inoltre contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5, con riferimenti). 5.5.4 Ciò posto, il Tribunale giudica che le generiche censure contenute nel gravame non adducono sufficienti elementi, concreti e verosimili, suscettibili di mettere in discussione la predetta giurisprudenza o dimostrare che la Spagna non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, la loro integrità corporale o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Inoltre, le allegazioni per cui in Spagna essi non avrebbero ricevuto sufficiente cibo e alcuna assistenza medica - non corroborate da alcun mezzo di prova - non sono sufficienti per giungere a una diversa conclusione (cfr. atti SEM n. 31/3 pag. 2, 70/3). Essi non hanno altresì dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico e trattare la loro domanda di asilo. In questo senso, in Spagna non sussiste alcuna carenza sistemica nell'apparato d'accoglienza per le persone richiedenti d'asilo (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-4609/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2). 5.5.5 In esito, occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità spagnole per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati. 6. 6.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Spagna e tenuto conto dello stato valetudinario dei membri della famiglia ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso pag. 2). Quest'ultima disposizione prescrive infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 6.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, gli insorgenti sostengono di essere "venuti direttamente in Svizzera per chiedere asilo" siccome si tratterebbe di un Paese neutrale dove si sentirebbero al sicuro (cfr. ricorso pag. 1). Essi affermano altresì di necessitare attualmente di cure mediche alle quali non avrebbero accesso in Spagna. Di riflesso, l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenersi competente per l'esame della loro domanda d'asilo in virtù dell'art. 17 par. 1 RD III. 6.3 6.3.1 In merito allo stato valetudinario degli interessati, si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Tale violazione può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2011/9 consid. 7.1; D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.5). 6.3.2 Dai referti medici presenti nell'incarto, nel merito dei quali si rinvia alla decisione impugnata per i dettagli (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5, 8-9), emerge che il ricorrente 1 è affetto da una possibile sindrome lombovertebrale, da un disagio psichico e da uno stato ansio depressivo reattivo, in cura con svariati farmaci (cfr. atto SEM n. 27/2). Per trattare il dolore lombare, egli ha inoltre svolto un ciclo di fisioterapia concluso il 27 febbraio 2024 (n. 45/2). Egli soffre inoltre di alterazioni degenerative multisegmentali e stenosi recessi formaniali (n. 59/2). Durante la consultazione neurochirurgica del 17 aprile 2024 non è stato dipoi rilevato un deficit di forza, ma unicamente indicata una nuova risonanza magnetica del rachide lombosacrale (n. 78/2). Nelle visite mediche del 15, 21 e 25 maggio e 3 giugno 2024 è stato infine confermato il disturbo misto ansioso-depressivo in trattamento con Trittico e Relaxane (cfr. atto TAF n. 8, fogli F2 del 15, 21 e 25 maggio e 3 giugno 2024). La ricorrente 2 è invece affetta da un disagio psichico reattivo (sindrome depressiva reattiva), da un disturbo post-traumatico da stress nonché da un'infezione delle vie urinarie (...), iperemesi gravidica ed emorroidi congeste dolenti (cfr. atti SEM n. 28/2, 47/2, 51/4, 55/3 e 79/3). Durante il consulto psichiatrico del 13 marzo 2024, l'interessata ha informato il medico della sua gravidanza, il cui termine è previsto il 28 ottobre 2024 (n. 54/3, 57/3 e 89/3). Nel mese di (...) 2024, essa è stata inoltre ricoverata in due occasioni presso il CPC in quanto ha accusato un'ideazione suicidiale con progettualità di defenestrazione - prima ammissione - e un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici - seconda ammissione (n. 51/4 e 55/3). Il (...) maggio 2024 è stata inoltre svolta una visita d'urgenza presso il pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio, imposta dagli esiti di completo digiuno di due giorni finalizzato al suicidio (senza esiti negativi per la gravidanza), a seguito della quale è stato ordinato un terzo ricovero presso il CPC, nel frattempo terminato, senza conseguenze sulla terapia farmacologica precedentemente impostata (n. 88/2, 89/3, 90/2, 91/2 e 101/2; cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). Nella lettera ambulatoriale del 24 maggio 2024, relativa alla consultazione del 6 maggio 2024, lo specialista in chirurgia ha inoltre diagnosticato un probabile prolasso emorroidale sintomatico, in trattamento con Daflon per un mese (n. 102/2). Nel foglio F2 del 3 giugno 2024 è stata poi aggiornata la terapia farmacologica (n. 104/3). Infine, il 6 giugno 2024 l'interessata ha nuovamente svolto una visita d'urgenza presso il Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio a causa di un malessere per disidratazione e ipoalimentazione da tre giorni con intensa astenia, a fronte del quale è stata impostata una reidratazione e sono stati svolti degli esami ematochimici, dimettendo la paziente in buone condizioni il giorno stesso (n. 107/2). Va poi osservato che tutti i figli minori (ricorrenti 3-5) sono stati visitati da un pediatra per i disturbi del sonno, il quale ha prescritto una specifica cura farmacologica e dei rimedi per ognuno di loro (cfr. atti SEM n. 23/2, 24/3 e 25/3). Il ricorrente 3 ha inoltre svolto una decina di consulti psichiatrici in presenza un genitore, nell'ambito dei quali egli ha raccontato dei suoi incubi relativi alle esperienze vissute in Afghanistan ed è stato discusso dei suoi problemi di irascibilità, del suo rifiuto di mangiare con conseguente perdita di peso e degli episodi di enuresi (n. 35/2, 93/2, 101/2, 103/2, 108/2). A suo riguardo, va inoltre rilevato che nel rapporto medico del 7 giugno 2024, redatto dopo l'esecuzione dei pertinenti esami richiesti, è stato riportato un miglioramento del sonno con meno incubi, permanendo tuttavia la sensazione di stanchezza e poco appetito (n. 105/3). Dal profilo cardiologico non sono state riscontrate anomalie (n. 106/1). Infine, il 17 maggio 2024 la ricorrente 5 è stata visitata per algie al ginocchio destro, a fronte delle quali è stata svolta un'ecografia e indicata l'assunzione di magnesio per un mese (n. 96/3). Essa ha dipoi subìto un'ustione di secondo grado alla spalla destra e un'ustione di primo grado diffusa sul semilato destro del dorso, attualmente in trattamento con (...) (cfr. atti SEM n. 109/2 e 113/2). 6.3.3 Visto quando precede, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica dei ricorrenti e il rischio di una loro traumatizzazione in caso di trasferimento in Spagna. Infatti, gli stati di salute testé descritti non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Spagna, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato spagnolo dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate sia ai trattamenti di base sia alle cure per affezioni psichiche (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-4609/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 7; F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5.1; D-3564/2022 del 25 agosto 2022 consid. 4.3). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici e le successive analisi ginecologiche ed ostetriche relative alla ricorrente 2, gli interessati potranno fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Spagna. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, detto Paese deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dello stato di salute psichica della ricorrente 2, nonché il proseguimento dei trattamenti farmacologici dei figli affetti di disturbi alimentari e del sonno, sarà garantito anche in Spagna. 6.3.4 Occorre tuttavia ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità spagnole in merito alle specifiche circostanze mediche e personali degli insorgenti, afferenti in particolari lo stato psichico della ricorrente 2 e al suo stato di gravidanza (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. sentenza del Tribunale E-4609/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.5). 6.3.5 In esito, i ricorrenti non sono quindi riusciti a provare, o rendere verosimile, che un loro trasferimento in Spagna li esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti comportanti la violazione del diritto internazionale. 6.4 6.4.1 Infine, la decisione avversata va confermata anche per quanto attiene alla presenza in Svizzera del fratello del ricorrente 1 (N 657301), analizzata sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (cfr. atto SEM n. 31/3; DTAF 2013/24 consid. 5). 6.4.2 Infatti, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare (cfr. per la definizione l'art. 2 lett. g RD III), il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera, come pure che all'interessato non è possibile proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 140 I 77 consid. 5.2; 139 I 330 consid. 2.1). Tuttavia, le relazioni tra familiari maggiorenni possono essere eccezionalmente ammesse soltanto in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). Tale situazione presuppone quindi l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire, non essendo sufficiente la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico. A medesima soluzione si giunge anche in applicazione dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). 6.4.2.1 Nel caso concreto, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, il rapporto fra il ricorrente 1 e suo fratello, non rientra di principio nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può ritenere, come correttamente ritenuto dalla SEM, che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). A prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, gli interessati non hanno infatti presentato alcuna prova concreta adatta a dimostrare che il loro trasferimento in Spagna li pregiudicherebbe di beneficiare, da parte del fratello del ricorrente 1, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico. Inoltre, il mero fatto che la ricorrente 2 sia attualmente in gravidanza non è d'acchito sufficiente a comprovare, o rendere verosimile, un particolare rapporto di dipendenza con il cognato ai sensi degli artt. 8 CEDU e 16 par. 1 RD III, posto peraltro ch'essa può disporre del supporto del marito. 6.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Spagna si conferma competente per la ripresa in carico de ricorrenti nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III. 7. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata. 8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 9. Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 17 maggio 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale. 12. Il presente giudizio non può essere impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitivo. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La SEM è tenuta ad informare, prima del trasferimento ed in modo dettagliato e completo, le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche degli insorgenti.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: