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F-4375/2025

F-4375/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).

E. 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 2 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la SEM non avrebbe preso debitamente in considerazione la sua situazione di pericolo in Spagna, da cui si dedurrebbe una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Benché egli asserisca una minaccia dovuta alla presenza di un gruppo criminale, il quale controllerebbe diversi quartieri e che lo avrebbe minacciato di morte, tali dichiarazioni non sono state supportate da alcun mezzo di prova. Pertanto queste risultano prive di fondamento. Di conseguenza il ricorrente non è stato in grado di dimostrare in alcun modo che l'autorità inferiore avrebbe violato la massima inquisitoria. Perciò non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui questa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano infondate.

E. 3.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo appartiene alla Spagna giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo la Spagna accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10).

E. 3.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo spagnolo non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Spagna. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 3.3 Le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla situazione relativa alla procedura d'asilo in Spagna non si rivelano in grado di dimostrare che in tale Paese sussistano carenze sistemiche, pertanto si deduce che egli debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Spagna e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale. Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche di natura grave (cfr. SEM-atti 18/2, 24/1, 28/2, 29/2, 30/2). Di conseguenza non sussistono motivi validi che risulterebbero ostativi ad un trasferimento in Spagna giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Inoltre va fatto presente che la Spagna dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche ex pluris sentenza del Tribunale F-2935/2025 del 12. maggio 2025 consid. 4.1).

E. 3.4 Infine, il ricorrente reclama di essere oggetto di minacce da parte di un gruppo criminale. Tali dichiarazioni, tuttavia, non risultano supportate da alcun elemento sostanziale e nemmeno da mezzi di prova che dimostrerebbero un rischio concreto per il ricorrente una volta giunto su suolo spagnolo. Anche qualora tale pericolo sussistesse, nulla gli impedirebbe di rivolgersi alle autorità di codesto Paese. Egli non è dunque stato in grado di dimostrare che la Spagna non sarebbe volenterosa o capace di fornirgli la dovuta protezione, qualora ciò risultasse necessario.

E. 4 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 18 giugno 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

E. 5 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4375/2025 Sentenza del 19 giugno 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Marocco, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 giugno 2025. Fatti: A. Il 30 maggio 2025 il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Da un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" è emerso che egli aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Spagna il 29 agosto 2023. B. Il 3 giugno 2025 la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha inoltrato una domanda di ripresa a carico alla Spagna basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). C. Il 4 giugno 2025 il ricorrente ha sostenuto, in presenza del suo rappresentante legale, un colloquio Dublino, nell'ambito del quale gli è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito ad un'eventuale responsabilità della Spagna per lo svolgimento della sua procedura d'asilo così come sul suo stato di salute. D. Il 6 giugno 2025 ha fatto seguito l'accettazione da parte delle autorità spagnole della richiesta di ripresa in carico in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. E. Con decisione del 10 giugno 2025 - inoltrata al ricorrente l'11 giugno 2025- la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Spagna e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. F. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 17 giugno 2025, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. G. Il 18 giugno 2025 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA). 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

2. Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la SEM non avrebbe preso debitamente in considerazione la sua situazione di pericolo in Spagna, da cui si dedurrebbe una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Benché egli asserisca una minaccia dovuta alla presenza di un gruppo criminale, il quale controllerebbe diversi quartieri e che lo avrebbe minacciato di morte, tali dichiarazioni non sono state supportate da alcun mezzo di prova. Pertanto queste risultano prive di fondamento. Di conseguenza il ricorrente non è stato in grado di dimostrare in alcun modo che l'autorità inferiore avrebbe violato la massima inquisitoria. Perciò non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui questa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano infondate. 3. 3.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo appartiene alla Spagna giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo la Spagna accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10). 3.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo spagnolo non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Spagna. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 3.3 Le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla situazione relativa alla procedura d'asilo in Spagna non si rivelano in grado di dimostrare che in tale Paese sussistano carenze sistemiche, pertanto si deduce che egli debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Spagna e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale. Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche di natura grave (cfr. SEM-atti 18/2, 24/1, 28/2, 29/2, 30/2). Di conseguenza non sussistono motivi validi che risulterebbero ostativi ad un trasferimento in Spagna giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Inoltre va fatto presente che la Spagna dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche ex pluris sentenza del Tribunale F-2935/2025 del 12. maggio 2025 consid. 4.1). 3.4 Infine, il ricorrente reclama di essere oggetto di minacce da parte di un gruppo criminale. Tali dichiarazioni, tuttavia, non risultano supportate da alcun elemento sostanziale e nemmeno da mezzi di prova che dimostrerebbero un rischio concreto per il ricorrente una volta giunto su suolo spagnolo. Anche qualora tale pericolo sussistesse, nulla gli impedirebbe di rivolgersi alle autorità di codesto Paese. Egli non è dunque stato in grado di dimostrare che la Spagna non sarebbe volenterosa o capace di fornirgli la dovuta protezione, qualora ciò risultasse necessario.

4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 18 giugno 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

5. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore, così come all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: