Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4233/2023 Sentenza del 9 agosto 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, (...), Repubblica della Guinea equatoriale, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 luglio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadino della Repubblica della Guinea equatoriale, ha presentato in Svizzera il giorno successivo al suo arrivo in tale Paese, avvenuto il 12 maggio 2023 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM n. [...]-4/2), il riscontro del sistema di informazione visti (VIS) del 16 maggio 2023 dal quale si evince che il (...) le autorità spagnole hanno rilasciato all'interessato un visto turistico per gli Stati Schengen valido dal (...) (cfr. atto SEM n. 11/1), il formulario Europa del 1° giugno 2023 dal quale risulta che l'interessato ha dichiarato di essere partito dal proprio Paese d'origine l'8 maggio 2023 e di aver raggiunto la Svizzera il 12 maggio 2023 (cfr. atto SEM n. 5/2), il verbale del colloquio Dublino del medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 17/3) dal quale traspare la volontà dell'interessato di rimanere in Svizzera, la domanda di presa in carico della stessa data della SEM fondata sull'art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 18/11), inoltrata alle competenti autorità spagnole (cfr. atti SEM n. 19/1, 20/1, 21/1), la risposta del 13 giugno 2023 con la quale le competenti autorità spagnole hanno espressamente accettato tale domanda, fondata sull'art. 12 par. 2 RD III, nelle modalità stabilite dall'art. 22 par. 1 RD III (cfr. atto SEM n. 23/1), la decisione della SEM del 27 luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 28/16), notificata all'interessato il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 29/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che l'interessato potesse partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Spagna, il ricorso del 3 agosto 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 4 agosto 2023) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale l'interessato ha concluso, preliminarmente, alla concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, all'annullamento della precitata decisione; egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, protestando tasse e spese, le misure supercautelari del 4 agosto 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che, nel merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che, nella procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude, in virtù dell'art. 3 par. 1 RD III, dopo aver passato in rassegna gli art. 7 - 15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti; in tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato (art. 12 par. 2 RD III), che ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III - il richiedente, che, nel caso di specie, il ricorrente è titolare di un visto Schengen in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità spagnole; che, pertanto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete alla Spagna (art. 12 par. 2 RD III), che la competenza della Spagna è dunque di principio data avendo le competenti autorità di tale Paese rilasciato il titolo di soggiorno che ha permesso al ricorrente di recarsi sul territorio degli Stati membri, poco importa il Paese di ingresso, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso tale Paese invocando l'art. 3 par. 2 2a frase RD III e l'art. 17 par. 1 RD III, concretizzato in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che, in concreto, il ricorrente sostiene innanzitutto che "la direttiva di Accoglienza da voi ovvero dall'autorità inferiore citata nella decisione di rinvio non viene applicata correttamente in Spagna" (cfr. ricorso del 3 agosto 2023, pag. 2), che giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CEDU, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Sta-to membro possa essere designato come competente, che a questo proposito è opportuno ricordare che la Spagna è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, che, pertanto, si deve presumere che tale Paese rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza del Tribunale F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); che la Spagna è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), che, nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispettino il diritto internazionale, che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Spagna, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), che le argomentazioni generiche del ricorrente non contengono sufficienti elementi concreti tali da mettere in discussione la predetta giurisprudenza; che, inoltre, il ricorrente non ha apportato indizi concreti atti a dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese; che lo stesso non ha, infine, dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di asilo, che, di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Spagna, il ricorrente sostiene inoltre di essere "venuto direttamente in Svizzera per chiedere asilo" siccome si tratterebbe di un Paese neutrale dove si sentirebbe al sicuro; che egli afferma, ulteriormente, di necessitare di cure mediche alle quali non avrebbe accesso in Spagna; che, per questi motivi, l'autorità inferiore avrebbe dovuto applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III e ritenersi competente per l'esame della sua domanda d'asilo, che, secondo l'art. 17 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU; che ciò risulta essere il caso, segnatamente, quando la grave malattia (fisica o mentale) dell'interessato si trova ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.2), che dai referti medici presenti nell'incarto risulta che al ricorrente sia stato diagnosticato il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) in terapia con Artiptega e Bactrim forte (cfr. atti SEM n. 10/1, 15/2), con successiva aggiunta di Cotrimoxazolo (cfr. atto SEM n. 22/2) e sospensione di Bactrim forte (cfr. atto SEM n. 24/2), oltre che la sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali, trattata con Relaxane (cfr. atti SEM n. 25/1, 26/2); che tali problematiche mediche, nonostante la loro gravità, non possono essere considerate, alla luce dell'attuale stato di salute del ricorrente di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un suo trasferimento in Spagna, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima; che nel predetto Paese risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.5; sentenza del Tribunale F-4811/2022 del 10 novembre 2022 pag. 7), che è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. DTAF 201/45 consid. 8.3; sentenza del Tribunale F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), che non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che la SEM non ha dunque violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, altresì, la decisione dell'autorità inferiore non risulta essere inadeguata (art. 49 PA); che, per questi motivi, il ricorso va respinto, che le misure supercautelari e cautelari statuite dal Tribunale il 4 agosto 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risulta essere priva d'oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: