Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata);
- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia), ad LU ...
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4811/2022 Sentenza del 10 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, CFA Chiasso, Via Milano 23,6830 Chiasso, Mauritania, rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 ottobre 2022 / N ... Visto che: il 18 settembre 2022, la ricorrente, cittadina della Repubblica islamica di Mauritania (RIM) nata il ... 1999, nubile, titolare di una carta d'identità e di un passaporto della RIM in corso di validità, quest'ultimo munito di un visto Schengen spagnolo valevole dal 5 settembre al 19 ottobre 2022, è giunta in Spagna in aereo, si è quindi trasferita in Francia pure in aereo, da dove ha raggiunto la Svizzera in autobus, depositando una domanda d'asilo il 23 settembre 2022, il 13 ottobre 2022, una volta istruito il caso e concluso che la Spagna fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento della ricorrente in Spagna, il 14 ottobre 2022, la ricorrente, rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione della SEM, il 21 ottobre 2022, tramite il suo rappresentante, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, facendo valere, tra l'altro, "la sussistenza di indizi del reato di tratta di esseri umani", la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata alla SEM per completare l'istruttoria, in particolare per eseguire una "audizione TEU (Tratta degli Esseri Umani)", ed emanare una nuova decisione oppure, in via subordinata, che la competenza della Svizzera sia constatata e la domanda d'asilo esaminata, il 24 ottobre 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, il 2 novembre 2022, la ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale, con uno scritto accompagnatorio, un rapporto "MayDay" (Antenna di SOS Ticino: http://www.sos-ti.ch/mayday.html) del 25 ottobre 2022, nonché un rapporto relativo ad una visita ginecologica del 27 ottobre 2022, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti; in tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato (art. 12 par. 2 RD III), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), in concreto, dall'incarto risulta, da un lato, che la ricorrente ha ottenuto un visto Schengen, valido dal 5 settembre al 19 ottobre 2022, dalla Spagna, e, dall'altro lato, che è entrata nello spazio Schengen il 18 settembre 2022, facendo scalo all'aeroporto di ... (cfr. incarto SEM, doc. 5/5), il 29 settembre 2022, in conformità all'art. 12 par. 2 RD III, la SEM ha inoltrato una domanda di presa in carico della ricorrente alle autorità competenti spagnole, che ne hanno accusato ricevimento lo stesso giorno (cfr. incarto SEM, doc. 12/7, 13/1 e 14/1), il 10 ottobre 2022, le autorità spagnole hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Spagna (cfr. incarto SEM, doc. 17/2), di conseguenza, la competenza della Spagna ad evadere la domanda di protezione internazionale della ricorrente è accertata; in relazione al trasferimento della ricorrente verso la Spagna, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Spagna è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni; ciò vale anche per la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. contro la tratta, RS 0.311.543), in vigore per la Spagna dal 1° agosto 2009 (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-14405), pertanto, si deve presumere che la Spagna rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Spagna è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), secondo la giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Spagna, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Spagna, la ricorrente sostiene che "la sua famiglia è una famiglia di schiavi, e le persone che possedevano la sua famiglia volevano farla sposare con un signore ma lei ha rifiutato. Quest'uomo che doveva sposare è originario della Mauritania ma lavora in Spagna e viaggia tra la Spagna e la Mauritania" (ricorso, pag.4), aggiungendo che "sembra esserci più di un elemento che rientra nella definizione di tratta di esseri umani", come il "trasporto/trasferimento dalla Mauritania alla Spagna", uno "sfruttamento lavorativo in Mauritania" ed "un tentativo di matrimonio forzato a cui [...] si è sottratta", e conclude di "non poter tornare in Spagna perché c'è questo signore che vuole sposarla [...]" (ricorso, pag. 5); la ricorrente, pur ammettendo che la sua storia "è certamente confusa e complessa e presenta moltissimi aspetti da chiarire", pretende che ci fossero "elementi più che sufficienti a rendere necessarie ulteriori indagini sulla sussistenza di un reato di tratta degli esseri umani" (ricorso, pag. 5), ora, visti i dati dell'incarto e le affermazioni della ricorrente, non si può rimproverare alla SEM di non aver avuto "ragionevoli motivi per credere" che la ricorrente fosse stata "vittima della tratta di essere umani" (art. 10 par. 2 Conv. contro la tratta, citato alla pag. 6 del ricorso), e quindi di avere rinunciato ad eseguire un'audizione TEU; infatti, la ricorrente ha preso l'aereo nella RIM fino in Spagna, poi si è di nuovo spostata in aereo verso la Francia, e da lì ha preso l'autobus per recarsi dapprima in Italia, e quindi in Svizzera per depositare una domanda d'asilo: le modalità e la finalità di questo percorso con un visto Schengen in corso di validità, che trovano conferma nel rapporto MayDay, non permettono di intravedere "l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere [...]" ai danni della ricorrente (art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone [RS 0.311.542], citato alla pag. 4 del ricorso); anche dalle ulteriori circostanze descritte nel rapporto MayDay, e dalle sue conclusioni, non si può inferire altro in proposito; si aggiunga ancora che la ricorrente potrà senz'altro esporre le sue allegazioni e i suoi timori alle autorità competenti spagnole, il cui paese è, come sopraindicato, vincolato dalla Conv. contro la tratta, ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per evitare il suo trasferimento in Spagna la ricorrente si riferisce pure al suo stato di salute, facendo valere che la sua "situazione psichica [...] è grave e che deve essere urgentemente valutata da uno/a psichiatra", e che, siccome è stata "vittima di mutilazioni genitali", vuole poter beneficiare di un "consulto ginecologico" (ricorso, pag. 9); l'11 ottobre 2022, un medico generalista del CFA di Chiasso ha posto alla ricorrente la diagnosi di "insonnia", "incubi" e "stato ansioso depressivo", prescrivendole dello stilnox, con la prospettiva di effettuare un "consulto psichiatrico d'urgenza appena possibile" (incarto SEM, doc. 18/2 [Foglio di trasmissione di informazioni mediche/F2]); il 27 ottobre 2022, la ricorrente ha effettuato una visita ginecologica presso l'Ospedale regionale di ... (...), nel Reparto di ginecologia e ostetricia, dal cui rapporto si evince, in particolare, che gode di "buone condizioni di salute" e che presenta "genitali esterni in esiti di mutilazione genitale di tipo 2", con la prescrizione di una terapia antalgica, ora, sulla base di questa configurazione diagnostica, questo Tribunale non intravede ragioni sufficienti per credere che lo stato di salute della ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Spagna, tenuto conto che potrà esigere, se del caso, prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato); in questo senso, il fatto che il consulto psichiatrico non sia ancora stato eseguito non permette, come sottolinea la SEM (cfr. decisione impugnata, pag.5), di mettere ragionevolmente in dubbio, dal punto di vista medico, l'esigibilità del trasferimento in Spagna, il cui sistema sanitario offre garanzie sufficienti anche per il trattamento di disturbi psichiatrici importanti (cfr. https://www.cleiss.fr/docs/systemes-de-sante/espagne.html), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo, entro il 10 aprile 2023, se la ricorrente è suscettibile di essere trasferita in Spagna in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 5), così, alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Spagna per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Spagna (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata);
- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia), ad LU ...