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F-7032/2025

F-7032/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a- c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (o una seconda giudice) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Spagna ha accettato la presa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 13 par. 1 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenze del Tribunale D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Spagna non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da insonnia; cfr. SEM-atti 18/3), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Spagna in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).

E. 3.2 Nelle censure mosse all'interno del gravame di ricorso il ricorrente reclama di avere subito in Spagna un trattamento degradante, dove la qualità dell'alloggio messogli a disposizione sarebbe stata estremamente scarsa, ciò che lo avrebbe portato ad ammalarsi. Egli avrebbe pertanto avuto episodi di diarrea e febbre. Dunque egli sarebbe stato ricoverato presso un ospedale. Inoltre, egli non avrebbe ottenuto il diritto ad un interprete in ospedale che lo potesse aiutare con la lingua spagnola. Pertanto intende appellarsi all'applicabilità delle clausole di sovranità (art. 17 par. 1 RD III).

E. 3.3 Innanzitutto va chiarito che nessuna delle allegazioni mosse risulta supportata da un sufficiente mezzo di prova, tale da poterne dimostrare la veridicità. Pertanto il ricorrente, che porta l'onere della prova (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale D-4540/2022 del 4 dicembre 2023 consid. 4.2) non è stato in grado di dimostrare di avere subito trattamenti in Spagna contrari alle garanzie prescritte dall'art. 3 CEDU. Inoltre, dagli articoli di giornale citati nella memoria di ricorso non si desume alcun elemento tale da fondare validi motivi per credere che in Spagna sussistano delle carenze sistemiche. Dagli atti prodotti dall'autorità inferiore, inoltre, non si deduce alcuna patologia grave del ricorrente, tale da risultare ostativa per un eventuale trasferimento in Spagna. Infine, va rammentato che anche qualora il ricorrente ritenesse che i suoi diritti fossero stati violati in Spagna, tale Paese è uno Stato di diritto, membro dell'Unione europea con un sistema giudiziario funzionante, per cui avrà la piena possibilità di ricorrere alle istanze amministrative e giudiziarie preposte, sino - se necessario - alla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale F-4834/2024 del 7 agosto 2024, p. 7). Pertanto le allegazioni mosse dal ricorrente vanno respinte ed un'applicazione delle clausole di sovranità va esclusa.

E. 4 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 16 settembre 2025.

E. 5 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

E. 6 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 La presente sentenza è definitiva e non può essere sottoposta a ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (Dispositivo alla pagina successiva)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7032/2025 Sentenza del 18 settembre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Somalia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 25 agosto 2025. Da un confronto con la banca dati di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) è emersa un'entrata illegale nello spazio Dublino in Spagna dell'8 luglio 2025. B. Il 27 agosto 2025 la SEM ha inoltrato una richiesta di ammissione alle autorità spagnole in base all'art. 13 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). Tale richiesta è stata accolta il 2 settembre 2025 dalle autorità di suddetto Paese. C. L'8 settembre 2025 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino, nell'ambito del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità della Spagna per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. In tale sede ha anche avuto la possibilità di esprimersi sul suo stato di salute. D. Con decisione del 9 settembre 2025 - pervenuta al rappresentante legale del ricorrente il giorno successivo - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento verso la Spagna, intimandolo il più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese e disponendo che un'eventuale impugnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo. E. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF) in data 15 settembre 2025, domandandone l'annullamento ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore di modo che questa riesamini il caso e applichi la clausola di sovranità. Inoltre il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo. F. Con provvedimento del 16 settembre 2025 il giudice istruttore ha predisposto la misura supercautelare della sospensione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a- c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (o una seconda giudice) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Spagna ha accettato la presa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 13 par. 1 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenze del Tribunale D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Spagna non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da insonnia; cfr. SEM-atti 18/3), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Spagna in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata). 3.2 Nelle censure mosse all'interno del gravame di ricorso il ricorrente reclama di avere subito in Spagna un trattamento degradante, dove la qualità dell'alloggio messogli a disposizione sarebbe stata estremamente scarsa, ciò che lo avrebbe portato ad ammalarsi. Egli avrebbe pertanto avuto episodi di diarrea e febbre. Dunque egli sarebbe stato ricoverato presso un ospedale. Inoltre, egli non avrebbe ottenuto il diritto ad un interprete in ospedale che lo potesse aiutare con la lingua spagnola. Pertanto intende appellarsi all'applicabilità delle clausole di sovranità (art. 17 par. 1 RD III). 3.3 Innanzitutto va chiarito che nessuna delle allegazioni mosse risulta supportata da un sufficiente mezzo di prova, tale da poterne dimostrare la veridicità. Pertanto il ricorrente, che porta l'onere della prova (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale D-4540/2022 del 4 dicembre 2023 consid. 4.2) non è stato in grado di dimostrare di avere subito trattamenti in Spagna contrari alle garanzie prescritte dall'art. 3 CEDU. Inoltre, dagli articoli di giornale citati nella memoria di ricorso non si desume alcun elemento tale da fondare validi motivi per credere che in Spagna sussistano delle carenze sistemiche. Dagli atti prodotti dall'autorità inferiore, inoltre, non si deduce alcuna patologia grave del ricorrente, tale da risultare ostativa per un eventuale trasferimento in Spagna. Infine, va rammentato che anche qualora il ricorrente ritenesse che i suoi diritti fossero stati violati in Spagna, tale Paese è uno Stato di diritto, membro dell'Unione europea con un sistema giudiziario funzionante, per cui avrà la piena possibilità di ricorrere alle istanze amministrative e giudiziarie preposte, sino - se necessario - alla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale F-4834/2024 del 7 agosto 2024, p. 7). Pertanto le allegazioni mosse dal ricorrente vanno respinte ed un'applicazione delle clausole di sovranità va esclusa.

4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 16 settembre 2025.

5. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

7. La presente sentenza è definitiva e non può essere sottoposta a ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (Dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: