Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4834/2024 Sentenza del 7 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 luglio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) aprile 2024, l'estratto del sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) del 2 maggio 2024, dal quale è risultato che la Spagna aveva rilasciato al richiedente un visto valido per gli Stati Schengen per un'unica entrata il (...), con validità dal (...) al (...), la richiesta del 3 maggio 2024 di presa in carico dell'interessato presentata dalla SEM alle preposte autorità spagnole ai sensi dell'art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il colloquio personale Dublino del (...) maggio 2024 sostenuto dall'interessato in conformità con l'art. 5 RD III, nonché la sua carta d'identità ed il suo passaporto turchi originali presentati alla SEM a supporto dei suoi asserti, la decisione della SEM del 23 luglio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-22/1] - nell'ambito del quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica della B._______ sottoscritto dall'interessato il 6 maggio 2024 (cfr. n. 14/1 e 23/1) - di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Spagna, il ricorso datato 30 luglio 2024, ma inviato il 31 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali: busta del plico raccomandato), che l'interessato ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il summenzionato provvedimento, dove egli ha postulato, secondo il senso ed a titolo processuale, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed all'esenzione dal versamento delle spese processuali nonché, nel merito, all'annullamento della decisione avversata e all'entrata nel merito sulla sua domanda d'asilo, le misure supercautelari del 2 agosto 2024, per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino, il ricorrente ha dichiarato di essere entrato in Europa giungendo in Spagna il (...), con un visto che gli avrebbe organizzato un'agenzia, del quale egli non sapeva quale fosse lo scopo ufficiale; che successivamente, attraversando la C._______, sarebbe venuto in Svizzera; che egli non vorrebbe ritornare in Spagna, in quanto la sua intenzione sarebbe fin dall'inizio stata quella di giungere in Svizzera, ma l'agenzia al quale egli si sarebbe rivolto non sarebbe riuscita ad ottenere un visto diretto per quest'ultimo Paese; che su suolo spagnolo, vi sarebbero tantissimi rifugiati e avrebbe sentito che non si rispetterebbero bene i diritti umani; che inoltre avrebbe timore che la Spagna lo rimpatri; che questionato in merito, egli ha infine riferito di stare bene di salute (cfr. n. 17/2), che nella decisione impugnata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Spagna nella trattazione della procedura d'asilo dell'insorgente e che le sue allegazioni non sarebbero atte a confutare la stessa, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che non vi sarebbero inoltre elementi concreti per ritenere che le autorità spagnole non svolgerebbero correttamente la procedura di asilo ed allontanamento, in particolare non essendoci indizi per ammettere una violazione da parte loro del principio di non-respingimento, o che ancora non rispetterebbero i loro obblighi internazionali; che proseguendo nell'analisi la SEM ha inoltre escluso che vi siano ragioni per applicare l'art. 16 par. 1 RD III; che infine non sussisterebbero nemmeno motivi d'ordine personale o umanitari, anche ed in particolare sotto l'aspetto del suo stato di salute, per l'applicazione delle clausole discrezionali, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta la decisione della SEM, in quanto in primo luogo la competenza delle autorità spagnole non sarebbe data, essendo che egli sarebbe giunto direttamente in Svizzera per chiedere asilo; che inoltre il predetto Stato sarebbe un paese neutrale dove egli si sentirebbe sicuro, visto quanto da lui dichiarato; che in secondo luogo, egli chiede l'applicazione delle clausole discrezionali al suo caso, in quanto dalla sua situazione di salute si desumerebbe che egli necessiterebbe di accesso a cure mediche adeguate, e che un suo ritorno in Spagna metterebbe in serio pericolo la sua incolumità fisica e psicologica, non avendo egli potuto beneficiare di alcun aiuto nel corso della sua permanenza in tale Paese; che la sua domanda d'asilo rischierebbe pertanto di non essere trattata correttamente in Spagna e che egli venga rinviato in Turchia; che in conclusione, il suo trasferimento verso il predetto Stato membro, risulterebbe inammissibile ai sensi della CEDU, che innanzitutto, la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 8-15 RD III (principio della gerarchia dei criteri, art. 7 par. 1 RD III), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che altresì, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che lo Stato membro competente in forza del detto Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), che se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto (art. 12 par. 2 RD III); che lo stesso vale se l'interessato è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 par. 4 RD III), che in concreto, un confronto con CS-VIS, ha permesso di appurare che l'insorgente, nel momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera, era titolare di un visto valido per entrare nello Spazio Schengen rilasciatogli dalla Spagna (cfr. n. 8/2); che tale circostanza, è pure stata confermata dal ricorrente, che ha allegato di essere entrato in Europa dalla Spagna il (...) per il tramite del visto ottenuto (cfr. n. 17/2), nonché dal passaporto originale da lui presentato (cfr. mezzo di prova n. 2 nell'incarto elettronico della SEM), che inoltre, la richiesta di presa in carico presentata dalla SEM in data 3 maggio 2024 basata sull'art. 12 par. 2 RD III (cfr. n. 11/7), non avendo ricevuto risposta entro il termine regolamentare ex art. 22 par. 1 RD III, equivale ad un'accettazione implicita della richiesta da parte della Spagna e comporta l'obbligo per quest'ultimo Stato di prendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso secondo l'art. 22 par. 7 RD III, che di conseguenza, la competenza della Spagna è di principio data, che quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente, in merito al fatto di essere giunto direttamente in Svizzera per chiedere asilo, o ancora che quest'ultimo paese sarebbe neutrale ed egli si sentirebbe al sicuro, non sono affermazioni in grado di confutare la competenza del suddetto Stato membro, che in proposito, si rammenta innanzitutto al ricorrente, che la determinazione dello Stato membro competente, avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (art. 7 par. 2 RD III), e che la scelta dell'interessato della Svizzera quale sua meta, o ancora in suoi sentimenti soggettivi, risultano del tutto ininfluenti in merito, essendo rilevato come il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi contro Austria [Grande Camera], §59 e §62; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 e rif. cit.; 2010/45 consid. 8.3), che inoltre, a differenza di quanto allegato in modo del tutto generico e soltanto nel gravame dal ricorrente ("[...] soprattutto per la protezione della vita familiare [...]", cfr. pag. 2 del ricorso), occorre già sin d'ora rilevare che non si ravvisano elementi agli atti né men che meno apportati dall'insorgente con il ricorso, per ritenere che egli si possa prevalere della presenza di un qualsivoglia familiare presente sul suolo elvetico ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, per invocare validamente disposizioni del RD III (in particolare l'art. 16 RD III) o ancora della CEDU (in particolare l'art. 8 CEDU); che pertanto, la predetta sua invocazione della protezione della vita familiare, del tutto priva di sostanza e fondamento, non verrà esaminata oltre, che proseguendo nell'analisi, anche l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che né dagli atti di causa né dalle argomentazioni ricorsuali, si evincono dei motivi fondati per ritenere che in Spagna sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000), come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-2049/2024 del 19 aprile 2024 consid. 3), che inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. anche DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), non è confutata in specie, che invero, al contrario di quanto allegato in modo del tutto generico dall'insorgente nel corso del colloquio Dublino e nel ricorso - d'un lato che in Spagna non verrebbero rispettati i diritti umani (cfr. n. 17/2) e d'altro lato che egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto nel corso della sua permanenza nel suddetto Paese, come pure che rischierebbe che la sua domanda d'asilo non venga trattata correttamente e che venga rinviato in Turchia - non si evincono né dagli atti né dalle sue dichiarazioni, degli indizi concreti e sostanziati in tal senso, che invero, si rileva in proposito come il ricorrente abbia allegato nel corso del colloquio Dublino, come del resto ribadito anche nel ricorso, di essere giunto subito dalla Spagna in territorio elvetico, senza depositare alcuna domanda d'asilo nello Stato che gli aveva rilasciato il visto d'entrata; che in tal senso si evidenzia come l'insorgente, non avendo formalmente depositato una domanda d'asilo nel precitato Paese durante la sua breve permanenza nello stesso, incomberà a lui, al suo ritorno nel predetto Stato, depositare una domanda d'asilo presso le autorità competenti e di conformarsi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste dalle direttive procedura e accoglienza, che altresì, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato implicitamente la sua presa in carico - non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Spagna in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento, che a tal proposito si osserva ancora come, essendo la Spagna uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritiene che le autorità spagnole siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che occorre ancora esaminare se, come lo richiede esplicitamente l'insorgente nel suo ricorso, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in primo luogo, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza degli asserti resi dall'insorgente soltanto con il ricorso, egli non ha fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Spagna, e dopo aver depositato regolare domanda d'asilo, lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in secondo luogo, nulla permettere di concludere che la sua domanda d'asilo in Spagna - una volta depositata - non venga trattata in modo corretto, rispettando segnatamente il principio del divieto di respingimento, che in terzo ed ultimo luogo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto dal ricorrente sostenuto in modo nuovo e generico soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcuna problematica valetudinaria agli atti da impedirne il suo trasferimento in Spagna (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che egli ha difatti dichiarato di stare bene di salute (cfr. n. 17/2), né agli atti all'inserto sono ravvisabili dei documenti medici che recensirebbero il contrario, che del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne in Spagna, dopo aver presentato domanda d'asilo nella stessa, paese che dispone di strutture mediche adeguate (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-2049/2024 del 19 aprile 2024 consid. 4.6); che anche in tale ambito, se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti vengano violati dalle autorità spagnole, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che riassumendo, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Spagna lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU, che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Spagna è competente per la trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 2 agosto 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: