Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (o una seconda giudice) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Spagna ha accettato la presa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 13 par. 1 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenze del Tribunale D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Spagna non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (da cui non emergono particolari patologie), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU combinato disposto con l'art. 4 CartaUE. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Spagna in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).
E. 3.2 Nelle censure mosse all'interno del gravame di ricorso il ricorrente reclama di rischiare di subire in Spagna un trattamento degradante, dove in particolare non riceverebbe sufficienti mezzi di sussistenza oltre che nessuna possibilità di alloggio, ciò che lo renderebbe particolarmente vulnerabile. Pertanto, intende, per lo meno implicitamente, appellarsi all'applicabilità delle clausole di sovranità (art. 17 par. 1 RD III).
E. 3.3 Innanzitutto, va chiarito che nessuna delle allegazioni mosse risulta supportata da un sufficiente mezzo di prova, tale da poterne dimostrare la veridicità. Pertanto, il ricorrente, che porta l'onere della prova (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale D-4540/2022 del 4 dicembre 2023 consid. 4.2) non è stato in grado di dimostrare di avere subito trattamenti in Spagna contrari alle garanzie prescritte dall'art. 3 CEDU. Inoltre, non si desume alcun elemento tale da fondare validi motivi per credere che in Spagna sussistano delle carenze sistemiche. Dagli atti prodotti dall'autorità inferiore, inoltre, non si deduce alcuna patologia grave del ricorrente, tale da risultare ostativa per un eventuale trasferimento in Spagna. Infine, va rammentato che anche qualora il ricorrente ritenesse che i suoi diritti fossero stati violati in Spagna, tale Paese è uno Stato di diritto, membro dell'Unione europea con un sistema giudiziario funzionante, per cui avrà la piena possibilità di ricorrere alle istanze amministrative e giudiziarie preposte, sino - se necessario - alla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale F-4834/2024 del 7 agosto 2024, p. 7). Pertanto, le allegazioni mosse dal ricorrente vanno respinte ed un'applicazione delle clausole di sovranità va esclusa.
E. 4 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 30 dicembre 2025. La richiesta tendente all'effetto sospensivo è pertanto divenuta priva d'oggetto.
E. 5 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 6 La presente sentenza è definitiva e non può essere sottoposta a ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (Dispositivo alla pagina successiva)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-10033/2025 Sentenza del 6 gennaio 2026 Composizione Giudice Gregor Chatton, presidente del collegio, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Algeria, alias B._______, nato il (...), Libia, alias C._______, nato il (...), Libia, alias D._______, nato il (...), Algeria, alias E._______, nato il (...), Libia, alias F._______, nato il (...), Algeria, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, via 1° Agosto, Casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 19 dicembre 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 dicembre 2025. Da un confronto con la banca dati di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) è emersa un'entrata illegale nello spazio Dublino in Spagna del 29 maggio 2025, oltre che una richiesta d'asilo presso le autorità tedesche del 25 giugno 2025. B. Il 16 dicembre 2025 il ricorrente ha conferito mandato alla sua rappresentanza legale per poterlo rappresentare nella procedura d'asilo. C. Il 16 dicembre 2025 la SEM ha inoltrato una richiesta di ammissione alle autorità tedesche in base all'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). Tale richiesta è stata respinta il 17 dicembre 2025 dalle autorità di suddetto Paese, rinviando ad una competenza della Spagna. D. In data 17 dicembre 2025, basandosi su quanto precede, la SEM ha inoltrato una domanda di ammissione alle autorità spagnole in base all'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Sempre in tale data, il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino, presso il quale gli è stata data la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza delle autorità spagnole per il trattamento della sua domanda d'asilo così come sul suo stato di salute. E. Il 18 dicembre 2025 le autorità spagnole hanno accolto la richiesta in virtù dell'art. 13 par. 1 RD III. F. Con decisione del 19 dicembre 2025 - pervenuta al rappresentante legale del ricorrente il 22 dicembre 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento verso la Spagna, intimandolo il più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese e disponendo che un'eventuale impugnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo. G. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato un ricorso redatto di propria mano presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF), in data 29 dicembre 2025, domandandone l'annullamento ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore di modo che questa riesamini il caso. Inoltre, il ricorrente domanda, nel senso, che al ricorso venga riconosciuto l'effetto sospensivo. H. Con provvedimento del 30 dicembre 2025 il giudice istruttore ha predisposto la misura supercautelare della sospensione dell'allontanamento. Il 5 gennaio 2026 il Tribunale ha richiesto presso il rappresentante del ricorrente la conferma che il mandato di rappresentanza fosse ancora in vigore. Lo stesso giorno il rappresentante ha dichiarato che non risultava una cessazione del mandato. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (o una seconda giudice) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Spagna ha accettato la presa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 13 par. 1 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenze del Tribunale D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Spagna non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (da cui non emergono particolari patologie), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU combinato disposto con l'art. 4 CartaUE. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Spagna in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata). 3.2 Nelle censure mosse all'interno del gravame di ricorso il ricorrente reclama di rischiare di subire in Spagna un trattamento degradante, dove in particolare non riceverebbe sufficienti mezzi di sussistenza oltre che nessuna possibilità di alloggio, ciò che lo renderebbe particolarmente vulnerabile. Pertanto, intende, per lo meno implicitamente, appellarsi all'applicabilità delle clausole di sovranità (art. 17 par. 1 RD III). 3.3 Innanzitutto, va chiarito che nessuna delle allegazioni mosse risulta supportata da un sufficiente mezzo di prova, tale da poterne dimostrare la veridicità. Pertanto, il ricorrente, che porta l'onere della prova (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale D-4540/2022 del 4 dicembre 2023 consid. 4.2) non è stato in grado di dimostrare di avere subito trattamenti in Spagna contrari alle garanzie prescritte dall'art. 3 CEDU. Inoltre, non si desume alcun elemento tale da fondare validi motivi per credere che in Spagna sussistano delle carenze sistemiche. Dagli atti prodotti dall'autorità inferiore, inoltre, non si deduce alcuna patologia grave del ricorrente, tale da risultare ostativa per un eventuale trasferimento in Spagna. Infine, va rammentato che anche qualora il ricorrente ritenesse che i suoi diritti fossero stati violati in Spagna, tale Paese è uno Stato di diritto, membro dell'Unione europea con un sistema giudiziario funzionante, per cui avrà la piena possibilità di ricorrere alle istanze amministrative e giudiziarie preposte, sino - se necessario - alla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale F-4834/2024 del 7 agosto 2024, p. 7). Pertanto, le allegazioni mosse dal ricorrente vanno respinte ed un'applicazione delle clausole di sovranità va esclusa.
4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 30 dicembre 2025. La richiesta tendente all'effetto sospensivo è pertanto divenuta priva d'oggetto.
5. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
6. La presente sentenza è definitiva e non può essere sottoposta a ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (Dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: