Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Nel suo gravame, come pure nei suoi scritti ricorsuali successivi, l'insorgente evidenzia come la SEM, nella decisione avversata, non avrebbe esaminato in modo esaustivo i fatti giuridicamente rilevanti e non li avrebbe apprezzati in modo conforme al diritto federale. Difatti, egli ritiene che l'autorità di prime cure non avrebbe analizzato in modo concreto i rischi legati al trasferimento in Croazia, in particolare per quanto concerne le violenze che avrebbe subito durante la sua permanenza nel paese riconducibili alle autorità croate, i problemi di salute dell'interessato e la drammatica situazione con cui sarebbero confrontati i richiedenti l'asilo in Croazia. Altresì, egli censura una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto la SEM avrebbe dovuto convocarlo a un'audizione complementare circa i maltrattamenti da lui subiti in Croazia, a fronte delle allegazioni da egli già rese. In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 4.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).
E. 4.2.1 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.4, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del Tribunale D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, n° 1 e seg., pag. 139 ad art. 26a; cfr. anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).
E. 4.3 In primo luogo, il ricorrente ritiene come l'istruzione relativa ai maltrattamenti che avrebbe subito sia lacunosa in quanto l'autorità inferiore non ha ritenuto opportuno procedere con ulteriori accertamenti, né accordare il diritto di essere sentito circa i maltrattamenti che l'insorgente avrebbe subito in Croazia da parte di agenti di polizia. Nel concreto, appare dalla decisione avversata, come la SEM abbia esaminato la situazione individuale del ricorrente - riprendendo le dichiarazioni da lui effettuate in merito - argomentando in modo esplicito e sufficiente, i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per l'applicazione delle clausole discrezionali (cfr. p.to II, pag. 3 segg. e pag. 9 seg.). Inoltre, non si segue l'insorgente laddove nel ricorso argomenta che la SEM avrebbe dovuto convocarlo per un colloquio complementare (cfr. p.to 7, pag. 5 del ricorso). Difatti, il ricorrente, durante il colloquio Dublino (cfr. atto della SEM n. 16/2), ha avuto modo di esporre in modo esauriente quanto avrebbe vissuto su suolo croato. L'interessato non ha fornito, in sede ricorsuale, né ulteriori mezzi di prova atti a dimostrare quanto gli sarebbe occorso, né ulteriori precisazioni al riguardo. Il provvedimento avversato risulta pertanto, da questo punto di vista, sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2).
E. 4.4 In relazione alla censura dell'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute dell'insorgente, in particolare sull'effettiva possibilità per il ricorrente di accedere senza discontinuità al necessario trattamento medico che richiede una presa a carico costante, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione di salute dell'interessato, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi e i trattamenti seguiti nonché le cure a lui prescritte (cfr. atti della SEM n. 12/3, 23/2, 24/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 41/2, 42/2, 43/2). La stessa cronistoria medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 5 e segg.). Visto quanto precede non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM. Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per il ricorrente, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 8 segg.), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dell'insorgente da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, la SEM ha ritenuto come la situazione medica del ricorrente fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 9 segg. della decisione avversata) nonché il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 8 e segg. della decisione impugnata). Il fatto che il ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà l'insorgente intende ottenere un apprezzamento differente rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della sua procedura, sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno esaminate in seguito (cfr. infra consid. 8.2).
E. 4.5 Inoltre, il ricorrente ritiene come l'istruzione della causa da parte dell'autorità inferiore sia lacunosa, in quanto a suo dire la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza la situazione presente in Croazia in relazione alle carenze sistemiche e non avrebbe effettuato un esame concreto ed individualizzato rispetto all'effettiva accessibilità, senza interruzioni, di una presa a carico psichiatrica adeguata in Croazia, limitandosi semplicemente a sottolineare che non vi siano motivi sostanziali per ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia presentino delle lacune.
E. 4.5.1 Innanzitutto il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell'insorgente, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento dell'insorgente in Croazia, quale stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti le argomentazioni concernenti la situazione d'accoglienza in Croazia. In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. la recente sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2) non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo al sistema d'asilo e d'accoglienza croato. La sola circostanza che il ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta in merito alla situazione del sistema croato, non comporta una violazione del principio inquisitorio.
E. 4.5.2 Per quanto attiene la censura sollevata dal ricorrente - ovvero che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato un esame concreto e individualizzato rispetto all'effettiva accessibilità, senza interruzioni, di una presa a carico psichiatrica adeguata in Croazia - la stessa si confonde in realtà con aspetti di merito e verrà quindi trattata successivamente (cfr. infra consid. 8.2)
E. 4.6 Ne discende pertanto che non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, quindi neppure una violazione del suo obbligo inquisitorio, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per il completamento istruttorio, è quindi da respingere.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 6 Sulla base degli elementi raccolti la SEM ha presentato alla sua omologa croata - in data 2 giugno 2022 - una richiesta d'informazioni ex art. 34 RD III. In data 7 luglio 2022 le autorità croate hanno informato l'autorità inferiore che il richiedente era entrato legalmente per via aerea in Croazia il (...) aprile 2022 munito di un visto turistico croato valido dal (...) aprile 2022 all'(...) maggio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/1). Visti tali presupposti, il 7 luglio 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati dall'art. 21 par. 1 RD III - una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. atto della SEM n. 26/8). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il 7 settembre 2022, fondandosi sull'art. 12 par. 1 RD III (cfr. atto della SEM n. 40/1).
E. 7.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, nel suddetto Paese, carenze sistemiche nella sua procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 7.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) con il relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni.
E. 7.3 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la F._______ (cfr. la recente sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola, anche tenuto conto dei vari rapporti delle organizzazioni non governative citate negli allegati ricorsuali da parte dell'insorgente. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente egli non ha dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Le argomentazioni dell'insorgente in merito all'agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata nei suoi confronti, che l'avrebbero maltrattato, in quanto mentre stava lasciando la Croazia con un passatore sarebbe stato fermato, da agenti di polizia, i quali l'avrebbero picchiato, denudato, derubato dei propri averi personali e sarebbe stato incarcerato per due giorni, non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti (cfr. atto della SEM n. 16/2). Tali assunti non sono sufficienti per ritenere che il ricorrente subirebbe un trattamento uguale nel caso di un suo ritorno in Croazia.
E. 7.4 Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i propri diritti. Il ricorrente potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi, Paese che dispone di un sistema di polizia e di giustizia funzionante, che è in grado e disposto ad offrire l'aiuto necessario, al contrario di quanto sostenuto nell'atto ricorsuale. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese.
E. 7.5 Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Altresì, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta "clausola di sovranità"). Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 8.2.1 Ciò posto, in relazione al suo stato di salute attuale di cui si è già riportato precedentemente (cfr. supra consid. 4.4), occorre inoltre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 8.2.2 Dagli atti all'incarto risulta che il ricorrente è stato visitato in data 17 maggio 2022 per una lombalgia cronica e una gastrite cronica (cfr. atto della SEM n. 12/3). Il 22 giugno 2022 il medico ha riscontrato una cistite complicata (cfr. atto della SEM n. 23/2). L'interessato si è anche recato al pronto soccorso il 17 luglio 2022 a causa d'insonnia (cfr. atto della SEM n. 30/2). In data 3 agosto 2022 il ricorrente ha sofferto di reflusso gastro esofageo (cfr. atto della SEM n. 33/3). Il 2 settembre 2022 è stato visitato per un calazio alla palpebra superiore destra (cfr. atto della SEM n. 33/3). Mentre dal punto di vista psichico, durante il consulto del 17 maggio 2022 è emerso che il ricorrente era già stato trattato in passato per sindrome ansiosa depressiva (cfr. atto della SEM n. 12/3). Per questo motivo il ricorrente ha potuto beneficiare di numerosi consulti psichiatrici - con l'impostazione di una cura farmacologica - dai quali è emerso che lo stesso soffriva di una sindrome da disadattamento, con prevalenti disturbi di altri aspetti emozionali (cfr. atti della SEM n. 24/2, 29/2, 31/2, 32/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 41/2, 42/2). Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti al Tribunale ulteriori certificati medici relativi allo stato di salute psichico del ricorrente, dai quali emerge che lo stesso presenta un disturbo post-traumatico da stress (cfr. risultanze processuali, certificati medici del 23 novembre 2022, del 12 gennaio 2023 e del 2 maggio 2023).
E. 8.2.3 Nel caso di specie, pur non volendo sminuire lo stato di salute dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere che le succitate problematiche mediche sarebbero ostative all'esecuzione del trasferimento del ricorrente in Croazia, secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, §181 segg.). In ogni caso, non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1 con ulteriori riferimenti citati; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 7.4.3). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni del ricorrente, comprese quelle relative a una mancata analisi da parte della SEM del rischio relativo all'interruzione, anche solo temporanea, della terapia psichiatrica, non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento. In primo luogo, giusta agli art. 31 e 32 RD III la situazione medica aggiornata dell'interessato dovrà essere trasmessa, anticipatamente e in modo appropriato, dalle autorità svizzere a quelle croate prima del trasferimento di questo ultimo. In secondo luogo, che questo Tribunale ha già ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Visti tali presupposti la SEM non è tenuta a richiedere ulteriori informazioni o garanzie individuali specifiche alle autorità croate, così come postulato dall'insorgente nel gravame (cfr. p. to 10, pag. 9 del ricorso del 7 ottobre 2022).
E. 8.3 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci-sione incidentale del 12 ottobre 2022, accolto l'istanza di assistenza giudi-ziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban-donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4540/2022 Sentenza del 4 dicembre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Chiara Piras, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Yemen, patrocinato da Tindara Santoro,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 27 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 maggio 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2). A.b Il 23 maggio 2022 sono stati rilevati i dati personali del richiedente (cfr. atto della SEM n. 13/11). Il 2 giugno 2022 lo stesso è stato sentito nell'ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante lo stesso, l'interessato è stato audizionato riguardo a eventuali ostacoli per quanto attiene la competenza della Croazia nella trattazione della propria domanda d'asilo, così come in rapporto al proprio stato di salute (cfr. atto della SEM n. 16/2). A.c Lo stesso giorno, sulla base degli elementi raccolti, la SEM ha presentato alla sua omologa croata una richiesta di informazioni sulla scorta dell'art. 34 RD III (cfr. atto della SEM n. 18/4). Le autorità croate, il successivo 7 luglio 2022, hanno risposto a tale missiva indicando che il ricorrente aveva ottenuto un visto turistico croato valido dal (...) aprile 2022 all' (...) maggio 2022 e che lo stesso era entrato in Croazia per via aerea il (...) aprile 2022, non presentando tuttavia una domanda di protezione internazionale (cfr. atto della SEM n. 25/1). Sempre il 7 luglio 2022, la SEM ha presentato una domanda di presa in carico del ricorrente alla Croazia, fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. atto della SEM n. 26/8). A.d Tramite lo scritto del 9 agosto 2022 la rappresentante legale dell'interessato ha chiesto alla SEM di voler rinunciare al trasferimento dello stesso in Croazia - qualora vi fossero state le condizioni per ritenere quest'ultima competente ai sensi del RD III - applicando la clausola di sovranità e trattando dunque la domanda d'asilo del richiedente in Svizzera. A.e Il 7 settembre 2022, le autorità croate preposte hanno accettato la presa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 12 par. 1 RD III (cfr. atto della SEM n. 40/1). A.f Agli atti vi sono anche diversi fogli d'informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell'interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 12/3, 23/2, 24/2, 29/2, 30/2, 31/2, 33/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 41/2, 42/2, 43/2). B. Con decisione del 27 settembre 2022, notificata il 30 settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 46/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Per il tramite del plico raccomandato del 7 ottobre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 10 ottobre 2022) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché applichi la clausola di sovranità ed effettui un esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine ha postulato la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ai necessari complementi istruttori. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. D. In data 11 ottobre 2022 il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. E. Con decisione incidentale del 12 ottobre 2022 il Tribunale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, ha revocato la misura supercautelare ordinata l'11 ottobre 2022 e ha accolto l'istanza di dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, invitando parimenti la SEM a inoltrare una risposta al ricorso. F. L'autorità resistente, ha presentato la sua risposta al ricorso il 24 ottobre 2022, proponendo il respingimento del medesimo e inoltrando in allegato il rapporto dell'Ambasciata svizzera in Croazia del 28 marzo 2022 intitolato: "Rückführungen nach Kroatien gestützt auf das Dublin-Assoziierungsabkommen (DAA); Abklärung der Schweizer Vertretung (Update 2022)". G. L'11 novembre 2022, il ricorrente ha inoltrato la sua replica. Con scritto del 5 dicembre 2022, la SEM ha inviato le sue osservazioni di duplica. H. Con missiva del 6 dicembre 2022, il ricorrente ha allegato un certificato medico redatto dal Dr. med. C._______ e dalla Dr.ssa med. D._______ del 23 novembre 2022 nel quale si esplicita che il ricorrente presenta un disturbo post-traumatico da stress e che necessita una presa a carico regolare, al fine di fornire una continuità terapeutica. I. Il 13 gennaio 2023, l'insorgente ha presentato la sua triplica alle osservazioni della SEM, allegando un ulteriore certificato medico datato 12 gennaio 2023, nel quale si è ribadito quanto espresso nel precedente certificato medico del 23 novembre 2022 e si è aggiornato il Tribunale in merito allo stato di salute del ricorrente. J. Da ultimo, con missiva dell'11 maggio 2023, la rappresentante legale dell'insorgente ha trasmesso il certificato medico del 2 maggio 2023 del Dr. med. C._______ e della Dr.ssa med. E._______, aggiornando ulteriormente il Tribunale circa la situazione di salute del ricorrente. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Nel suo gravame, come pure nei suoi scritti ricorsuali successivi, l'insorgente evidenzia come la SEM, nella decisione avversata, non avrebbe esaminato in modo esaustivo i fatti giuridicamente rilevanti e non li avrebbe apprezzati in modo conforme al diritto federale. Difatti, egli ritiene che l'autorità di prime cure non avrebbe analizzato in modo concreto i rischi legati al trasferimento in Croazia, in particolare per quanto concerne le violenze che avrebbe subito durante la sua permanenza nel paese riconducibili alle autorità croate, i problemi di salute dell'interessato e la drammatica situazione con cui sarebbero confrontati i richiedenti l'asilo in Croazia. Altresì, egli censura una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto la SEM avrebbe dovuto convocarlo a un'audizione complementare circa i maltrattamenti da lui subiti in Croazia, a fronte delle allegazioni da egli già rese. In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.2.1 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.4, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del Tribunale D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, n° 1 e seg., pag. 139 ad art. 26a; cfr. anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.3 In primo luogo, il ricorrente ritiene come l'istruzione relativa ai maltrattamenti che avrebbe subito sia lacunosa in quanto l'autorità inferiore non ha ritenuto opportuno procedere con ulteriori accertamenti, né accordare il diritto di essere sentito circa i maltrattamenti che l'insorgente avrebbe subito in Croazia da parte di agenti di polizia. Nel concreto, appare dalla decisione avversata, come la SEM abbia esaminato la situazione individuale del ricorrente - riprendendo le dichiarazioni da lui effettuate in merito - argomentando in modo esplicito e sufficiente, i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per l'applicazione delle clausole discrezionali (cfr. p.to II, pag. 3 segg. e pag. 9 seg.). Inoltre, non si segue l'insorgente laddove nel ricorso argomenta che la SEM avrebbe dovuto convocarlo per un colloquio complementare (cfr. p.to 7, pag. 5 del ricorso). Difatti, il ricorrente, durante il colloquio Dublino (cfr. atto della SEM n. 16/2), ha avuto modo di esporre in modo esauriente quanto avrebbe vissuto su suolo croato. L'interessato non ha fornito, in sede ricorsuale, né ulteriori mezzi di prova atti a dimostrare quanto gli sarebbe occorso, né ulteriori precisazioni al riguardo. Il provvedimento avversato risulta pertanto, da questo punto di vista, sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.4 In relazione alla censura dell'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute dell'insorgente, in particolare sull'effettiva possibilità per il ricorrente di accedere senza discontinuità al necessario trattamento medico che richiede una presa a carico costante, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione di salute dell'interessato, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi e i trattamenti seguiti nonché le cure a lui prescritte (cfr. atti della SEM n. 12/3, 23/2, 24/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 41/2, 42/2, 43/2). La stessa cronistoria medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 5 e segg.). Visto quanto precede non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM. Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per il ricorrente, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 8 segg.), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dell'insorgente da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, la SEM ha ritenuto come la situazione medica del ricorrente fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 9 segg. della decisione avversata) nonché il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 8 e segg. della decisione impugnata). Il fatto che il ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà l'insorgente intende ottenere un apprezzamento differente rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della sua procedura, sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno esaminate in seguito (cfr. infra consid. 8.2). 4.5 Inoltre, il ricorrente ritiene come l'istruzione della causa da parte dell'autorità inferiore sia lacunosa, in quanto a suo dire la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza la situazione presente in Croazia in relazione alle carenze sistemiche e non avrebbe effettuato un esame concreto ed individualizzato rispetto all'effettiva accessibilità, senza interruzioni, di una presa a carico psichiatrica adeguata in Croazia, limitandosi semplicemente a sottolineare che non vi siano motivi sostanziali per ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia presentino delle lacune. 4.5.1 Innanzitutto il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell'insorgente, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento dell'insorgente in Croazia, quale stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti le argomentazioni concernenti la situazione d'accoglienza in Croazia. In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. la recente sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2) non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo al sistema d'asilo e d'accoglienza croato. La sola circostanza che il ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta in merito alla situazione del sistema croato, non comporta una violazione del principio inquisitorio. 4.5.2 Per quanto attiene la censura sollevata dal ricorrente - ovvero che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato un esame concreto e individualizzato rispetto all'effettiva accessibilità, senza interruzioni, di una presa a carico psichiatrica adeguata in Croazia - la stessa si confonde in realtà con aspetti di merito e verrà quindi trattata successivamente (cfr. infra consid. 8.2) 4.6 Ne discende pertanto che non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, quindi neppure una violazione del suo obbligo inquisitorio, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per il completamento istruttorio, è quindi da respingere. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6. Sulla base degli elementi raccolti la SEM ha presentato alla sua omologa croata - in data 2 giugno 2022 - una richiesta d'informazioni ex art. 34 RD III. In data 7 luglio 2022 le autorità croate hanno informato l'autorità inferiore che il richiedente era entrato legalmente per via aerea in Croazia il (...) aprile 2022 munito di un visto turistico croato valido dal (...) aprile 2022 all'(...) maggio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/1). Visti tali presupposti, il 7 luglio 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati dall'art. 21 par. 1 RD III - una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. atto della SEM n. 26/8). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il 7 settembre 2022, fondandosi sull'art. 12 par. 1 RD III (cfr. atto della SEM n. 40/1). 7. 7.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, nel suddetto Paese, carenze sistemiche nella sua procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 7.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) con il relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. 7.3 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la F._______ (cfr. la recente sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola, anche tenuto conto dei vari rapporti delle organizzazioni non governative citate negli allegati ricorsuali da parte dell'insorgente. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente egli non ha dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Le argomentazioni dell'insorgente in merito all'agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata nei suoi confronti, che l'avrebbero maltrattato, in quanto mentre stava lasciando la Croazia con un passatore sarebbe stato fermato, da agenti di polizia, i quali l'avrebbero picchiato, denudato, derubato dei propri averi personali e sarebbe stato incarcerato per due giorni, non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti (cfr. atto della SEM n. 16/2). Tali assunti non sono sufficienti per ritenere che il ricorrente subirebbe un trattamento uguale nel caso di un suo ritorno in Croazia. 7.4 Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i propri diritti. Il ricorrente potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi, Paese che dispone di un sistema di polizia e di giustizia funzionante, che è in grado e disposto ad offrire l'aiuto necessario, al contrario di quanto sostenuto nell'atto ricorsuale. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. 7.5 Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Altresì, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta "clausola di sovranità"). Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 8.2.1 Ciò posto, in relazione al suo stato di salute attuale di cui si è già riportato precedentemente (cfr. supra consid. 4.4), occorre inoltre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.2.2 Dagli atti all'incarto risulta che il ricorrente è stato visitato in data 17 maggio 2022 per una lombalgia cronica e una gastrite cronica (cfr. atto della SEM n. 12/3). Il 22 giugno 2022 il medico ha riscontrato una cistite complicata (cfr. atto della SEM n. 23/2). L'interessato si è anche recato al pronto soccorso il 17 luglio 2022 a causa d'insonnia (cfr. atto della SEM n. 30/2). In data 3 agosto 2022 il ricorrente ha sofferto di reflusso gastro esofageo (cfr. atto della SEM n. 33/3). Il 2 settembre 2022 è stato visitato per un calazio alla palpebra superiore destra (cfr. atto della SEM n. 33/3). Mentre dal punto di vista psichico, durante il consulto del 17 maggio 2022 è emerso che il ricorrente era già stato trattato in passato per sindrome ansiosa depressiva (cfr. atto della SEM n. 12/3). Per questo motivo il ricorrente ha potuto beneficiare di numerosi consulti psichiatrici - con l'impostazione di una cura farmacologica - dai quali è emerso che lo stesso soffriva di una sindrome da disadattamento, con prevalenti disturbi di altri aspetti emozionali (cfr. atti della SEM n. 24/2, 29/2, 31/2, 32/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 41/2, 42/2). Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti al Tribunale ulteriori certificati medici relativi allo stato di salute psichico del ricorrente, dai quali emerge che lo stesso presenta un disturbo post-traumatico da stress (cfr. risultanze processuali, certificati medici del 23 novembre 2022, del 12 gennaio 2023 e del 2 maggio 2023). 8.2.3 Nel caso di specie, pur non volendo sminuire lo stato di salute dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere che le succitate problematiche mediche sarebbero ostative all'esecuzione del trasferimento del ricorrente in Croazia, secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, §181 segg.). In ogni caso, non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1 con ulteriori riferimenti citati; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 7.4.3). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni del ricorrente, comprese quelle relative a una mancata analisi da parte della SEM del rischio relativo all'interruzione, anche solo temporanea, della terapia psichiatrica, non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento. In primo luogo, giusta agli art. 31 e 32 RD III la situazione medica aggiornata dell'interessato dovrà essere trasmessa, anticipatamente e in modo appropriato, dalle autorità svizzere a quelle croate prima del trasferimento di questo ultimo. In secondo luogo, che questo Tribunale ha già ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Visti tali presupposti la SEM non è tenuta a richiedere ulteriori informazioni o garanzie individuali specifiche alle autorità croate, così come postulato dall'insorgente nel gravame (cfr. p. to 10, pag. 9 del ricorso del 7 ottobre 2022). 8.3 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci-sione incidentale del 12 ottobre 2022, accolto l'istanza di assistenza giudi-ziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban-donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: