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D-5281/2024

D-5281/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM constata sostanzialmente la competenza della Spagna per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed esclude l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Sulla base di puntuali riferimenti all'audizione RMNA e alla perizia medica sull'età, l'autorità inferiore ritiene dipoi che l'interessato sia maggiorenne. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento verso la Spagna.

E. 3.2 Nel ricorso l'insorgente censura implicitamente una violazione del diritto federale, contestando in particolare la competenza della Spagna per la trattazione della sua domanda d'asilo, senza tuttavia opporsi alla maggiore età ritenuta in esito dalla SEM. In particolare, egli sostiene che nel dicembre 2023 la Spagna avrebbe pronunciato un divieto d'entrata valido per tre anni. Tale provvedimento renderebbe quindi difficile ottenere protezione in detto Paese. Egli si dichiara infine disposto a produrre tutte le informazioni o i documenti necessari alla trattazione del caso.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).

E. 4.3 Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III). Va inoltre osservato che, giusta l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

E. 4.4.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rilevato che il 7 settembre 2023 l'interessato ha depositato le proprie impronte digitali in Spagna dove, secondo le sue stesse dichiarazioni, è entrato illegalmente ed ha alloggiato per un periodo di cinque mesi (cfr. atti SEM n. [...]-8/1, 23/10 punto 5.02). Su tali presupposti, il 6 giugno 2024 la SEM ha quindi trasmesso alla Spagna una domanda di presa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III, alla quale le autorità spagnole non hanno mai dato riscontro.

E. 4.4.2 Pertanto, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine di due mesi, occorre considerare che la Spagna ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di asilo in questione. Infatti, in virtù dell'art. 22 par. 7 RD III, l'assenza di risposta entro il termine succitato equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare le disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso. Ciò posto, le autorità spagnole risultano competenti per condurre la procedura d'asilo del ricorrente.

E. 4.4.3 Va poi rilevato che la circostanza - sollevata unicamente in sede di ricorso - per cui la Spagna avrebbe pronunciato un divieto d'entrata nei confronti dell'insorgente per un periodo di tre anni non è corroborata da alcun riscontro documentale e, in ragione della sua tardività, risulta altresì pretestuosa (cfr. ricorso, pag. 1; atto SEM n. 23/10). La dichiarata disponibilità del ricorrente a presentare la documentazione necessaria alla trattazione del caso non è inoltre suscettibile di giustificare una diversa conclusione poiché, già nel corso della procedura di prima istanza, egli si era già espresso in simili termini senza tuttavia versare agli atti alcun mezzo di prova o documento (cfr. decisione avversata, pag. 3; cfr. atti SEM n. 23/10 punto 4.07; n. 33/2 pag. 1). Pertanto, tali allegazioni non intaccano la competenza di principio della Spagna.

E. 4.5 Infine, benché non esplicitamente censurato nel gravame, va confermata la conclusione della SEM per cui in Spagna non sussistono delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle rispettive condizioni di accoglienza, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; decisione avversata, pagg. 5-6). Detto Paese è infatti vincolato dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Si deve quindi presumere che le autorità spagnole rispettino la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; sentenze del TAF D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5). Inoltre, le generiche allegazioni - non corroborate da alcun mezzo di prova - per cui l'interessato non troverebbe una protezione adeguata in detto Paese non sono sufficienti per rovesciare la presunzione legale succitata. Per questi motivi, occorre escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità spagnole per la trattazione della domanda d'asilo.

E. 5 Posta l'assenza di puntuali censure afferenti alla mancata applicazione della clausola di sovranità da parte della SEM di cui all'art. 17 par. 1 RD III (sull'implementazione di tale norma cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e 8.2), concretizzata nel diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, il Tribunale rinuncia ad un'analisi approfondita di tale questione giuridica. Su questo aspetto, si rimanda pertanto alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pagg. 6-7), alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Del resto, in sede di ricorso l'insorgente non ha presentato nuovi referti medici che impongono una valutazione aggiornata del suo stato di salute, già debitamente analizzato dall'autorità inferiore.

E. 6 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione cautelare del trasferimento verso la Spagna, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

E. 8 Inoltre, posto che le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 agosto 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale.

E. 11 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5281/2024 Sentenza del 3 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Algeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 agosto 2024 / N (...). Fatti: A. Il 15 aprile 2024, l'interessato, dichiaratosi minorenne nato il (...), ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo. Da un controllo nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è emerso che, in data 7 settembre 2023, il richiedente è stato interpellato per la prima volta in Spagna. L'8 maggio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi svolto un'audizione per minori non accompagnai (RMNA), nell'ambito della quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, alla responsabilità della Spagna per lo svolgimento della procedura d'asilo nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito con il conseguente trasferimento verso detto Paese. Il 14 maggio 2024, egli è stato inoltre sottoposto ad una perizia medica, a fronte della quale la SEM ha concluso che il richiedente avesse superato la soglia della maggiore età. Il 5 giugno 2024, il rappresentante legale si è espresso in merito ai risultati della perizia medica sull'età e alla prospettata modifica della data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Il giorno successivo, la SEM ha modificato l'identità dell'interessato in SIMIC - inserendo il (...) quale nuova data di nascita - e trasmesso una domanda di ammissione del richiedente alla Spagna, la quale non ha tuttavia mai dato riscontro. B. Con decisione del 21 agosto 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha ordinato l'allontanamento [recte: trasferimento] dell'interessato verso la Spagna, incaricando il Cantone di Svitto dell'esecuzione di quest'ultima misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C. Con ricorso del 24 agosto 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa nonché alla restituzione degli atti alla SEM per procedere all'esame nazionale della domanda d'asilo e, in subordine, per nuova istruzione. Egli postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione cautelare dell'esecuzione del trasferimento, nonché la concessione dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, con protesta di tasse e spese. Con misure supercautelari del 30 agosto 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato verso la Spagna. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. Nella querelata decisione, la SEM constata sostanzialmente la competenza della Spagna per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed esclude l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Sulla base di puntuali riferimenti all'audizione RMNA e alla perizia medica sull'età, l'autorità inferiore ritiene dipoi che l'interessato sia maggiorenne. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento verso la Spagna. 3.2. Nel ricorso l'insorgente censura implicitamente una violazione del diritto federale, contestando in particolare la competenza della Spagna per la trattazione della sua domanda d'asilo, senza tuttavia opporsi alla maggiore età ritenuta in esito dalla SEM. In particolare, egli sostiene che nel dicembre 2023 la Spagna avrebbe pronunciato un divieto d'entrata valido per tre anni. Tale provvedimento renderebbe quindi difficile ottenere protezione in detto Paese. Egli si dichiara infine disposto a produrre tutte le informazioni o i documenti necessari alla trattazione del caso. 4. 4.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2. Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 4.3. Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III). Va inoltre osservato che, giusta l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. 4.4. 4.4.1. Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rilevato che il 7 settembre 2023 l'interessato ha depositato le proprie impronte digitali in Spagna dove, secondo le sue stesse dichiarazioni, è entrato illegalmente ed ha alloggiato per un periodo di cinque mesi (cfr. atti SEM n. [...]-8/1, 23/10 punto 5.02). Su tali presupposti, il 6 giugno 2024 la SEM ha quindi trasmesso alla Spagna una domanda di presa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III, alla quale le autorità spagnole non hanno mai dato riscontro. 4.4.2. Pertanto, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine di due mesi, occorre considerare che la Spagna ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di asilo in questione. Infatti, in virtù dell'art. 22 par. 7 RD III, l'assenza di risposta entro il termine succitato equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare le disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso. Ciò posto, le autorità spagnole risultano competenti per condurre la procedura d'asilo del ricorrente. 4.4.3. Va poi rilevato che la circostanza - sollevata unicamente in sede di ricorso - per cui la Spagna avrebbe pronunciato un divieto d'entrata nei confronti dell'insorgente per un periodo di tre anni non è corroborata da alcun riscontro documentale e, in ragione della sua tardività, risulta altresì pretestuosa (cfr. ricorso, pag. 1; atto SEM n. 23/10). La dichiarata disponibilità del ricorrente a presentare la documentazione necessaria alla trattazione del caso non è inoltre suscettibile di giustificare una diversa conclusione poiché, già nel corso della procedura di prima istanza, egli si era già espresso in simili termini senza tuttavia versare agli atti alcun mezzo di prova o documento (cfr. decisione avversata, pag. 3; cfr. atti SEM n. 23/10 punto 4.07; n. 33/2 pag. 1). Pertanto, tali allegazioni non intaccano la competenza di principio della Spagna. 4.5. Infine, benché non esplicitamente censurato nel gravame, va confermata la conclusione della SEM per cui in Spagna non sussistono delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle rispettive condizioni di accoglienza, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; decisione avversata, pagg. 5-6). Detto Paese è infatti vincolato dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Si deve quindi presumere che le autorità spagnole rispettino la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; sentenze del TAF D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5). Inoltre, le generiche allegazioni - non corroborate da alcun mezzo di prova - per cui l'interessato non troverebbe una protezione adeguata in detto Paese non sono sufficienti per rovesciare la presunzione legale succitata. Per questi motivi, occorre escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità spagnole per la trattazione della domanda d'asilo. 5. Posta l'assenza di puntuali censure afferenti alla mancata applicazione della clausola di sovranità da parte della SEM di cui all'art. 17 par. 1 RD III (sull'implementazione di tale norma cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e 8.2), concretizzata nel diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, il Tribunale rinuncia ad un'analisi approfondita di tale questione giuridica. Su questo aspetto, si rimanda pertanto alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pagg. 6-7), alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Del resto, in sede di ricorso l'insorgente non ha presentato nuovi referti medici che impongono una valutazione aggiornata del suo stato di salute, già debitamente analizzato dall'autorità inferiore. 6. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata. 7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione cautelare del trasferimento verso la Spagna, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 8. Inoltre, posto che le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 agosto 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale. 11. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: