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D-2679/2024

D-2679/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-23 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle consi- derazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 con- sid. 2), che, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

D-2679/2024 Pagina 4 che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l’unico modo per sottrarsi a tale situa- zione forzata risulta essere la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 con- sid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien- temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce- dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen- sabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nu- trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,

D-2679/2024 Pagina 5 complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, il richiedente, cittadino turco di etnia curda e originario della provincia di Van, ha sostanzialmente addotto che la propria famiglia gli avrebbe costantemente trasmesso fotografie di ragazze, chie- dendogli di volerle sposare; che egli si sarebbe tuttavia sempre rifiutato, in quanto bisessuale; che il (…), insieme al proprio partner, avrebbe soggior- nato in un hotel alfine di festeggiare il (…); che la coppia si sarebbe scattata delle fotografie mentre si sarebbe baciata; che il compagno del ricorrente, avendo consumato molte bevande alcoliche, avrebbe involontariamente postato tali fotografie intime sul proprio stato di (…); che, in tal modo, la famiglia del richiedente avrebbe scoperto la di lui bisessualità e avrebbe iniziato a trasmettergli molti messaggi contenenti minacce di morte e a te- lefonargli; che, il (…), i propri famigliari si sarebbero presentati al suo posto di lavoro, seppur non trovandolo, in quanto nascosto nella mansarda di un amico alfine di proteggersi; che, il (…), il ricorrente si sarebbe recato in polizia per denunciare le minacce di morte ricevute dalla propria famiglia; che egli avrebbe tuttavia da ultimo desistito; che egli teme, in caso di ritorno in Patria, di essere ucciso dai propri famigliari, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il rico- noscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che, in partico- lare, la trasmissione regolare di fotografie raffiguranti ragazze al fine di con- vincerlo al matrimonio come pure le continue domande in tale contesto, non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente suscettibile di costi- tuire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifu- giato ai sensi dell’art. 3 LAsi; che le minacce proferite da parte dei propri famigliari riguarderebbero inoltre delle persecuzioni inflitte da persone pri- vate e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asse- rite; che, inoltre, il ricorrente avrebbe un’alternativa di protezione all’interno

D-2679/2024 Pagina 6 del proprio Paese, ciò che precluderebbe la possibilità di avvalersi della protezione di uno Stato terzo, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità opponente, affermando che le pressioni della propria famiglia sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto generanti una pressione psichica insopportabile; che le autorità turche non sarebbero in grado di proteggerlo, in ragione dell’adozione di politiche discriminatorie nei confronti della comunità “LGBT” (lesbiche, gay, bisessuali, transgender); che egli non avrebbe un’alternativa di domicilio all’interno del Paese, in quanto la sua famiglia riuscirebbe comunque a tro- varlo, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che le persecuzioni riferite non permettono infatti di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, anzitutto, le misure adottate dai propri famigliari alfine di farlo sposare, quali trasmettergli fotografie di ragazze e porgli domande in merito alle pro- prie intenzioni, non risultano essere rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’in- tegrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che tali accadimenti non paiono infatti poter essere considerati misure che rendano impossibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell’esistenza nel Paese d’origine, che anche in punto alle minacce perpetrate dalla famiglia va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto non perpetrate da organi statali, che come perfettamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non ricon- ducibili ad organi governativi, rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona inte- ressata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Con- venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la per- sona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le pos- sibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima

D-2679/2024 Pagina 7 di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo; che l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione indi- viduale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’asso- luta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a di- sposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordi- namento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex mul- tis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E- 6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità e volontà di protezione (cfr. sentenze del TAF E-150/2024 del 18 gennaio 2024 con- sid. 6.2.1 con riferimenti; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 con- sid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni allegate; che egli si sarebbe recato in polizia, dove l’agente presente gli avrebbe comunicato la possibi- lità di emettere una decisione di allontanamento nei confronti dei propri fa- migliari, come pure eventualmente di modificare nome e cognome; che egli avrebbe tuttavia rinunciato a sporgere denuncia e ad intraprendere tali passi, supponendo che la propria famiglia l’avrebbe comunque trovato; che da tali affermazioni si evince che le autorità turche siano accessibili, fun- zionanti e pronte a fornire la necessaria protezione, indipendentemente dunque dalla sua appartenenza alla comunità “LGBT”; che ciò inficia per- tanto d’acchito la rilevanza della domanda d’asilo in parola, che, inoltre, secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), la qualità di rifugiato è data se nel Paese d’origine non è possibile ottenere una protezione adeguata con- tro le persecuzioni; che la qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subìto una persecuzione in una parte del Paese, per il mo- tivo che disporrebbe di un’alternativa di protezione interna in un’altra parte del Paese dove la sua esistenza sarebbe minacciata (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2); che l’autorità giudicante è tenuta a chiarire se nel luogo di rifugio interno, la persona interessata non abbia a trovarsi concretamente in pericolo giusta l’art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20),

D-2679/2024 Pagina 8 che il Tribunale rileva anzitutto che in Turchia l’omosessualità è legale e che, nonostante le discriminazioni e le ostilità nei confronti della comunità “LGBT”, non si può ritenere l’esistenza di una persecuzione generale degli omosessuali (cfr. sentenze del TAF D-4039/2020 del 17 novembre 2020 consid. 6 e 7.7; D-3424/2021 del 31 agosto 2021 consid. 5.3.1; E- 2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3); che, ad ogni modo, la si- tuazione è meno grave nelle grandi città turche come Ankara, Istanbul e Smirne, dove esistono comunità omosessuali e diverse associazioni pri- vate supportanti la comunità “LGBT” (cfr. sentenza del TAF E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3.2), che, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore nella decisione impu- gnata, le problematiche riscontrate da parte del ricorrente a causa della sua omosessualità sono limitate esclusivamente al suo ambiente familiare; che egli avrebbe pertanto potuto evitare tali persecuzioni optando per un luogo di residenza alternativo all’interno del Paese; che, già in passato, egli avrebbe infatti vissuto in varie province della Turchia per motivi lavorativi e per allontanarsi dalla propria famiglia; che inoltre l’intera famiglia vivrebbe nella città di B._______, salvo un fratello che risiederebbe nella provincia di C._______; che egli ha pertanto molteplici effettive alternative di rifugio in Patria, segnatamente in una grande città, dove non ha a temere una situazione di pericolo giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl; che al ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, a titolo abbondanziale, l’affermazione secondo cui i famigliari dell’in- teressato sarebbero riusciti a rintracciarlo in Svizzera, nonostante il cam- biamento di numero telefonico, non risulta essere verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi; che, in particolare, l’estratto della conversazione su (…) con il padre asseritamente avvenuta una volta giunto in Svizzera è privo di va- lore probatorio (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3); che infatti tale estratto non permette di evincere il motivo dello scambio dei messaggi e neppure la data di invio di questi ultimi; che se i famigliari aves- sero scoperto il suo nuovo numero telefonico e fossero interessati a con- tattarlo, mal si spiega l’assenza di qualsivoglia comunicazione da parte loro, oltre ai predetti messaggi del padre (cfr. mdp SEM n. 3); che non ri- sulta pertanto verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi che la famiglia sia riuscita a rintracciarlo in Svizzera, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo,

D-2679/2024 Pagina 9 che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero

D-2679/2024 Pagina 10 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e Şırnak, da cui il ricor- rente comunque non proviene, in cui il Tribunale ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giu- risprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del TAF E- 4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che dagli atti emerge che il suo allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli è un uomo giovane, in buona salute ed istruito; egli vanta inoltre diverse esperienze lavorative maturate in varie province della Turchia, come pure all’estero; che egli è sempre riu- scito a mantenersi da solo, posto il suo notevole stipendio; che il ricorrente dispone inoltre di amici al corrente della sua situazione che l’avrebbero supportato in occasione del suo espatrio e che potranno continuare a farlo; che pure la madre e la cognata l’avrebbero aiutato e mal si vede perché non dovrebbero farlo anche in futuro, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese

D-2679/2024 Pagina 11 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 21 maggio 2024, che, poiché l'insorgente non è dispensato dal pagamento delle spese pro- cedurali, la richiesta di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di De- rya Özgül quale gratuito patrocinatore è pure respinta (cfr. a contrario art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2679/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di De- rya Özgül quale gratuito patrocinatore, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 21 maggio 2024. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di De- rya Özgül quale gratuito patrocinatore, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 21 maggio 2024.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2679/2024 Sentenza del 23 ottobre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Derya Özgül, AD Consultancy, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 aprile 2024. Visto la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 23 gennaio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-4/2), la decisione del 22 aprile 2024, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 25/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 24/12), il ricorso del 30 aprile 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 1° maggio 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con cui il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli ha presentato altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale dell'8 maggio 2024, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato il ricorrente a versare, entro il 21 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (cfr. atto TAF n. 3), il versamento di tale anticipo da parte del ricorrente in data 21 maggio 2024, la procura conferita dall'interessato in data 18 luglio 2024 alla sua rappresentanza legale (cfr. atto TAF n. 5), il complemento al ricorso datato 17 ottobre 2024, in cui l'interessato ha sostanzialmente riconfermato le proprie conclusioni ricorsuali, presentando parimenti istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, nella persona di Derya Özgül (cfr. atto TAF n. 6), e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che il ricorrente ha inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnatogli, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, il richiedente, cittadino turco di etnia curda e originario della provincia di Van, ha sostanzialmente addotto che la propria famiglia gli avrebbe costantemente trasmesso fotografie di ragazze, chiedendogli di volerle sposare; che egli si sarebbe tuttavia sempre rifiutato, in quanto bisessuale; che il (...), insieme al proprio partner, avrebbe soggiornato in un hotel alfine di festeggiare il (...); che la coppia si sarebbe scattata delle fotografie mentre si sarebbe baciata; che il compagno del ricorrente, avendo consumato molte bevande alcoliche, avrebbe involontariamente postato tali fotografie intime sul proprio stato di (...); che, in tal modo, la famiglia del richiedente avrebbe scoperto la di lui bisessualità e avrebbe iniziato a trasmettergli molti messaggi contenenti minacce di morte e a telefonargli; che, il (...), i propri famigliari si sarebbero presentati al suo posto di lavoro, seppur non trovandolo, in quanto nascosto nella mansarda di un amico alfine di proteggersi; che, il (...), il ricorrente si sarebbe recato in polizia per denunciare le minacce di morte ricevute dalla propria famiglia; che egli avrebbe tuttavia da ultimo desistito; che egli teme, in caso di ritorno in Patria, di essere ucciso dai propri famigliari, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che, in particolare, la trasmissione regolare di fotografie raffiguranti ragazze al fine di convincerlo al matrimonio come pure le continue domande in tale contesto, non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi; che le minacce proferite da parte dei propri famigliari riguarderebbero inoltre delle persecuzioni inflitte da persone private e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite; che, inoltre, il ricorrente avrebbe un'alternativa di protezione all'interno del proprio Paese, ciò che precluderebbe la possibilità di avvalersi della protezione di uno Stato terzo, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità opponente, affermando che le pressioni della propria famiglia sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto generanti una pressione psichica insopportabile; che le autorità turche non sarebbero in grado di proteggerlo, in ragione dell'adozione di politiche discriminatorie nei confronti della comunità "LGBT" (lesbiche, gay, bisessuali, transgender); che egli non avrebbe un'alternativa di domicilio all'interno del Paese, in quanto la sua famiglia riuscirebbe comunque a trovarlo, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che le persecuzioni riferite non permettono infatti di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, anzitutto, le misure adottate dai propri famigliari alfine di farlo sposare, quali trasmettergli fotografie di ragazze e porgli domande in merito alle proprie intenzioni, non risultano essere rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che tali accadimenti non paiono infatti poter essere considerati misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel Paese d'origine, che anche in punto alle minacce perpetrate dalla famiglia va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto non perpetrate da organi statali, che come perfettamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo; che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità e volontà di protezione (cfr. sentenze del TAF E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni allegate; che egli si sarebbe recato in polizia, dove l'agente presente gli avrebbe comunicato la possibilità di emettere una decisione di allontanamento nei confronti dei propri famigliari, come pure eventualmente di modificare nome e cognome; che egli avrebbe tuttavia rinunciato a sporgere denuncia e ad intraprendere tali passi, supponendo che la propria famiglia l'avrebbe comunque trovato; che da tali affermazioni si evince che le autorità turche siano accessibili, funzionanti e pronte a fornire la necessaria protezione, indipendentemente dunque dalla sua appartenenza alla comunità "LGBT"; che ciò inficia pertanto d'acchito la rilevanza della domanda d'asilo in parola, che, inoltre, secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), la qualità di rifugiato è data se nel Paese d'origine non è possibile ottenere una protezione adeguata contro le persecuzioni; che la qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subìto una persecuzione in una parte del Paese, per il motivo che disporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese dove la sua esistenza sarebbe minacciata (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2); che l'autorità giudicante è tenuta a chiarire se nel luogo di rifugio interno, la persona interessata non abbia a trovarsi concretamente in pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), che il Tribunale rileva anzitutto che in Turchia l'omosessualità è legale e che, nonostante le discriminazioni e le ostilità nei confronti della comunità "LGBT", non si può ritenere l'esistenza di una persecuzione generale degli omosessuali (cfr. sentenze del TAF D-4039/2020 del 17 novembre 2020 consid. 6 e 7.7; D-3424/2021 del 31 agosto 2021 consid. 5.3.1; E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3); che, ad ogni modo, la situazione è meno grave nelle grandi città turche come Ankara, Istanbul e Smirne, dove esistono comunità omosessuali e diverse associazioni private supportanti la comunità "LGBT" (cfr. sentenza del TAF E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3.2), che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le problematiche riscontrate da parte del ricorrente a causa della sua omosessualità sono limitate esclusivamente al suo ambiente familiare; che egli avrebbe pertanto potuto evitare tali persecuzioni optando per un luogo di residenza alternativo all'interno del Paese; che, già in passato, egli avrebbe infatti vissuto in varie province della Turchia per motivi lavorativi e per allontanarsi dalla propria famiglia; che inoltre l'intera famiglia vivrebbe nella città di B._______, salvo un fratello che risiederebbe nella provincia di C._______; che egli ha pertanto molteplici effettive alternative di rifugio in Patria, segnatamente in una grande città, dove non ha a temere una situazione di pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl; che al ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, a titolo abbondanziale, l'affermazione secondo cui i famigliari dell'interessato sarebbero riusciti a rintracciarlo in Svizzera, nonostante il cambiamento di numero telefonico, non risulta essere verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi; che, in particolare, l'estratto della conversazione su (...) con il padre asseritamente avvenuta una volta giunto in Svizzera è privo di valore probatorio (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3); che infatti tale estratto non permette di evincere il motivo dello scambio dei messaggi e neppure la data di invio di questi ultimi; che se i famigliari avessero scoperto il suo nuovo numero telefonico e fossero interessati a contattarlo, mal si spiega l'assenza di qualsivoglia comunicazione da parte loro, oltre ai predetti messaggi del padre (cfr. mdp SEM n. 3); che non risulta pertanto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi che la famiglia sia riuscita a rintracciarlo in Svizzera, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, da cui il ricorrente comunque non proviene, in cui il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del TAF E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che dagli atti emerge che il suo allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli è un uomo giovane, in buona salute ed istruito; egli vanta inoltre diverse esperienze lavorative maturate in varie province della Turchia, come pure all'estero; che egli è sempre riuscito a mantenersi da solo, posto il suo notevole stipendio; che il ricorrente dispone inoltre di amici al corrente della sua situazione che l'avrebbero supportato in occasione del suo espatrio e che potranno continuare a farlo; che pure la madre e la cognata l'avrebbero aiutato e mal si vede perché non dovrebbero farlo anche in futuro, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 21 maggio 2024, che, poiché l'insorgente non è dispensato dal pagamento delle spese procedurali, la richiesta di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di Derya Özgül quale gratuito patrocinatore è pure respinta (cfr. a contrario art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di Derya Özgül quale gratuito patrocinatore, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 21 maggio 2024.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: