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D-1173/2025

D-1173/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5)

E. 3.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui il quadro medico della ricorrente non sarebbe stato sufficientemente acclarato e avrebbe valutato superflui ulteriori approfondimenti clinici.

E. 3.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3).

E. 3.3 Nel caso in disamina, per quanto riguarda la situazione medica della ricorrente, il Tribunale ritiene che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, visto che la SEM ha raccolto e riunito tutta la documentazione necessaria per poter emettere una decisione. La ricorrente rimprovera all'autorità di prima istanza di aver effettuato un accertamento medico superficiale e che la condizione clinica della ricorrente dovrebbe essere considerata di particolare importanza e vulnerabilità. Visto quanto precede, ella non solleva una critica formale, ma censura piuttosto l'apprezzamento dell'autorità di prima istanza. Pertanto, questo punto verrà trattato in seguito (cfr. infra consid. 8 e segg.). In definitiva, non si ravvisa nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto di essere sentito e la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 4.1 Proseguendo, nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 20 gennaio 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero di non entrare in materia della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative al suo stato valetudinario e alle vicende occorse durante il suo precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe poi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbe gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i suoi diritti derivanti dallo statuto di rifugiato al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. Infine, il fatto che il proprio zio e i propri cugini si trovano in Svizzera e potrebbero sostenere l'interessata non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto non questi ultimi non rientrerebbero nella nozione di famiglia nucleare e non vi sarebbero elementi indicanti l'esistenza di una relazione di dipendenza tra l'insorgente e i suoi parenti in Svizzera. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 5.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti trattato in precedenza (cfr. supra consid. 3). Altresì, in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente concernenti le difficoltà di accesso a corsi di formazione, all'alloggio, al mercato del lavoro e alle cure mediche per i beneficiari di protezione internazionale, la ricorrente cita diversi rapporti a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso pag. 6 e segg.). In conclusione, la SEM avrebbe violato sia il principio della buona fede nella forma del divieto di comportamento contraddittorio, sia il divieto di arbitrarietà in quanto in due casi analoghi citati nel parere sulla bozza di decisione (cfr. atto della SEM n. 24/4) l'autorità inferiore avrebbe concesso l'ammissione provvisoria a due persone che sarebbero state considerate vulnerabili, come la ricorrente. Tale agire costituirebbe una lampante contraddizione con le circostanze del caso, in quanto la stessa SEM avrebbe ritenuto in queste decisioni, per delle situazioni completamente sovrapponibili, che il rinvio di una richiedente vulnerabile, con un vissuto analogo a quello della ricorrente, non fosse ragionevolmente esigibile.

E. 6 6.1.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non v'è luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.1.2 Nel caso concreto, il (...) 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata, concedendole la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno, mentre il 20 gennaio 2025, su richiesta della Svizzera, ha accettato la riammissione della stessa sul proprio territorio (cfr. atto della SEM n. 19/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso. 6.1.3 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di quest'ultima misura.

E. 8 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, i beneficiari della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).

E. 8.1.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 8.1.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata sarebbe stata violentata sessualmente da parte di due sconosciuti mentre si trovava ad Atene senza fissa dimora e avrebbe cercato lavoro invano nei negozi alimentari e nei negozi di vestiti, ma non sarebbe stata presa in quanto non conosceva la lingua greca, non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, posto ch'ella non ha rivendicato i suoi diritti e le prestazioni d'assistenza direttamente presso le autorità competenti (cfr. atto della SEM n. 16/16, D12, D15 e D20 pag. 3,), va rilevato che i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi dello Stato greco nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono inoltre l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Per le aggressioni subite da parte di sconosciuti, non riconducibili ad organi statali, l'interessata potrà altresì rivolgersi alle autorità di polizia e giudiziarie greche per denunciare i fatti ed ottenere protezione. Il fatto che non abbia denunciato le violenze sessuali subite perché voleva andare via dalla Grecia e non aveva interesse a rimanere lì non comprova in alcun modo, né un'assenza di volontà né un'incapacità delle autorità greche di perseguire i reati penali e di garantire un'adeguata protezione (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7).

E. 8.1.2.3 Infine, come rettamente osservato nella decisione dell'autorità inferiore nel caso concreto non si ravvisa una violazione dell'art. 8 CEDU in merito alla presenza dello zio e dei cugini della ricorrente in Svizzera (cfr. decisione impugnata pag. 9).

E. 8.1.3 L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 8.2.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale in Grecia rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).

E. 8.2.3 Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. A tale riguardo, ella nel breve periodo di soggiorno in Grecia non si sia prodigata a cercare un alloggio, un sostegno o un lavoro legale dopo avere ottenuto la protezione internazionale. Analogamente, non ha reso verosimile l'assenza di un'adeguata protezione contro eventuali aggressioni da parte di terzi, in particolare rispetto all'asserita violenza sessuale. Inoltre, con riferimento all'affezione psichiatrica dell'insorgente (disturbo post-traumatico da stress, per il quale il medico curante non ha impostato alcuna terapia farmacologica; cfr. atto SEM n. 30/4), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire eventuali trattamenti necessari al suo stato psicologico. Infatti, quest'ultima ha accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Infine, lo stato valetudinario succitato non è suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Infine, per quanto attiene la censura relativa all'asserita violazione del principio della buona fede nella forma del divieto del comportamento contraddittorio e sulla violazione del divieto di arbitrarietà, il Tribunale rileva come si possa rimandare alla decisione impugnata trattandosi di costellazioni diverse rispetto alla presente fattispecie (cfr. decisione impugnata, pag. 8).

E. 8.2.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 8.3 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI.

E. 8.4 Per il resto, conviene rinviare agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).

E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.

E. 10 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, occorre inoltre respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1173/2025 Sentenza del 3 marzo 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kaspar Gerber; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nata il (...), Siria, patrocinata dall'Avv. Francesca Pieretti Gerrits, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi);decisione della SEM del 13 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. Il 30 dicembre 2024, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] 2/29. Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (EURODAC) è risultato che, il (...) settembre 2024, la richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale il (...) ottobre 2024 successivo. Agli atti è stato depositato il suo passaporto originale. Il 14 gennaio 2025, la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Sempre il 14 gennaio 2025, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]; cfr. atto della SEM n. 16/6). Il 20 gennaio 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata confermando che, il (...) 2024, quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata, unitamente ad un permesso di soggiorno valido fino (...) 2027 (cfr. atto della SEM n. 19/2). Con scritto del 13 febbraio 2025, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atto della SEM n. 24/4). B. Con decisione del 13 febbraio 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, incaricando il Canton B._______ dell'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 21 febbraio 2025, l'interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa e la concessione dell'ammissione provvisoria. In subordine, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame. Sul piano procedurale, ella chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5) 3. 3.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui il quadro medico della ricorrente non sarebbe stato sufficientemente acclarato e avrebbe valutato superflui ulteriori approfondimenti clinici. 3.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). 3.3 Nel caso in disamina, per quanto riguarda la situazione medica della ricorrente, il Tribunale ritiene che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, visto che la SEM ha raccolto e riunito tutta la documentazione necessaria per poter emettere una decisione. La ricorrente rimprovera all'autorità di prima istanza di aver effettuato un accertamento medico superficiale e che la condizione clinica della ricorrente dovrebbe essere considerata di particolare importanza e vulnerabilità. Visto quanto precede, ella non solleva una critica formale, ma censura piuttosto l'apprezzamento dell'autorità di prima istanza. Pertanto, questo punto verrà trattato in seguito (cfr. infra consid. 8 e segg.). In definitiva, non si ravvisa nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto di essere sentito e la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 4. 4.1 Proseguendo, nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 20 gennaio 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero di non entrare in materia della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative al suo stato valetudinario e alle vicende occorse durante il suo precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe poi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbe gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i suoi diritti derivanti dallo statuto di rifugiato al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. Infine, il fatto che il proprio zio e i propri cugini si trovano in Svizzera e potrebbero sostenere l'interessata non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto non questi ultimi non rientrerebbero nella nozione di famiglia nucleare e non vi sarebbero elementi indicanti l'esistenza di una relazione di dipendenza tra l'insorgente e i suoi parenti in Svizzera. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 5. 5.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti trattato in precedenza (cfr. supra consid. 3). Altresì, in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente concernenti le difficoltà di accesso a corsi di formazione, all'alloggio, al mercato del lavoro e alle cure mediche per i beneficiari di protezione internazionale, la ricorrente cita diversi rapporti a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso pag. 6 e segg.). In conclusione, la SEM avrebbe violato sia il principio della buona fede nella forma del divieto di comportamento contraddittorio, sia il divieto di arbitrarietà in quanto in due casi analoghi citati nel parere sulla bozza di decisione (cfr. atto della SEM n. 24/4) l'autorità inferiore avrebbe concesso l'ammissione provvisoria a due persone che sarebbero state considerate vulnerabili, come la ricorrente. Tale agire costituirebbe una lampante contraddizione con le circostanze del caso, in quanto la stessa SEM avrebbe ritenuto in queste decisioni, per delle situazioni completamente sovrapponibili, che il rinvio di una richiedente vulnerabile, con un vissuto analogo a quello della ricorrente, non fosse ragionevolmente esigibile. 6. 6.1.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non v'è luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.1.2 Nel caso concreto, il (...) 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata, concedendole la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno, mentre il 20 gennaio 2025, su richiesta della Svizzera, ha accettato la riammissione della stessa sul proprio territorio (cfr. atto della SEM n. 19/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso. 6.1.3 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di quest'ultima misura.

8. L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.1 8.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, i beneficiari della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). 8.1.2 8.1.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 8.1.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata sarebbe stata violentata sessualmente da parte di due sconosciuti mentre si trovava ad Atene senza fissa dimora e avrebbe cercato lavoro invano nei negozi alimentari e nei negozi di vestiti, ma non sarebbe stata presa in quanto non conosceva la lingua greca, non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, posto ch'ella non ha rivendicato i suoi diritti e le prestazioni d'assistenza direttamente presso le autorità competenti (cfr. atto della SEM n. 16/16, D12, D15 e D20 pag. 3,), va rilevato che i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi dello Stato greco nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono inoltre l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Per le aggressioni subite da parte di sconosciuti, non riconducibili ad organi statali, l'interessata potrà altresì rivolgersi alle autorità di polizia e giudiziarie greche per denunciare i fatti ed ottenere protezione. Il fatto che non abbia denunciato le violenze sessuali subite perché voleva andare via dalla Grecia e non aveva interesse a rimanere lì non comprova in alcun modo, né un'assenza di volontà né un'incapacità delle autorità greche di perseguire i reati penali e di garantire un'adeguata protezione (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). 8.1.2.3 Infine, come rettamente osservato nella decisione dell'autorità inferiore nel caso concreto non si ravvisa una violazione dell'art. 8 CEDU in merito alla presenza dello zio e dei cugini della ricorrente in Svizzera (cfr. decisione impugnata pag. 9). 8.1.3 L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 8.2 8.2.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale in Grecia rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). 8.2.3 Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. A tale riguardo, ella nel breve periodo di soggiorno in Grecia non si sia prodigata a cercare un alloggio, un sostegno o un lavoro legale dopo avere ottenuto la protezione internazionale. Analogamente, non ha reso verosimile l'assenza di un'adeguata protezione contro eventuali aggressioni da parte di terzi, in particolare rispetto all'asserita violenza sessuale. Inoltre, con riferimento all'affezione psichiatrica dell'insorgente (disturbo post-traumatico da stress, per il quale il medico curante non ha impostato alcuna terapia farmacologica; cfr. atto SEM n. 30/4), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire eventuali trattamenti necessari al suo stato psicologico. Infatti, quest'ultima ha accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Infine, lo stato valetudinario succitato non è suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Infine, per quanto attiene la censura relativa all'asserita violazione del principio della buona fede nella forma del divieto del comportamento contraddittorio e sulla violazione del divieto di arbitrarietà, il Tribunale rileva come si possa rimandare alla decisione impugnata trattandosi di costellazioni diverse rispetto alla presente fattispecie (cfr. decisione impugnata, pag. 8). 8.2.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 8.3 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. 8.4 Per il resto, conviene rinviare agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 10. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, occorre inoltre respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 11. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: