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RR.2021.17

Bundesstrafgericht · 2021-04-29 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Panama. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 2 aprile 2018, la Procuradoria General de la Nación, Fiscalía Especial An- ticorruptión, di Panama ha presentato alla Svizzera una domanda di assi- stenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale con- dotto nei confronti di B., A. Ltd e altri per corruzione attiva e passiva, corru- zione di pubblici ufficiali (art. 345 e segg. CP/PA) e riciclaggio di denaro (art. 254 e 256 CP/PA). In sostanza, gli indagati sono sospettati di essere coinvolti in un sistema corruttivo legato ad appalti che la società C. SA si sarebbe aggiudicata illegalmente in relazione a importanti progetti di costru- zione a Panama.

Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, in partico- lare, la trasmissione della documentazione afferente alla relazione bancaria

n. 1 presso la banca D., intestata alla società A. Ltd (v. act. 1.1, pag. 2).

B. Mediante decisione del 20 agosto 2018, il Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, è entrato nel merito di quest’ultima e, con decreto del 21 agosto 2018, ha or- dinato l’edizione della documentazione concernente la relazione di cui sopra (v. ibidem).

C. Con decisione di chiusura del 4 gennaio 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità panamensi di svariata documentazione relativa alla rela- zione n. 1 presso la banca D. (v. ibidem, pag. 5).

D. Il 3 febbraio 2021, A. Ltd ha interposto ricorso contro la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale po- stulando quanto segue (act. 1, pag. 2 e seg.):

“Principalement

II. Annuler la décision de clôture de la procédure d’entraide en matière pé- nale n° RH.1 8.01 28 du Ministère public de la Confédération du 4 janvier 2021, notifiée à A. LIMITED, soit pour elle le Conseil soussigné, le 5 janvier 2021.

III. Ordonner au Ministère public de la Confédération de suspendre la pré- sente procédure d’entraide en matière pénale n° RH.18.0128 et de surseoir à statuer jusqu’à droit connu en ce qui concerne la procédure d’appel n° 428- 2020 interjetée le 1er juillet 2020 par Monsieur B., ayant droit économique du compte bancaire D. n° 1 au nom de A. LTD, auprès de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá à l’encontre de la Resolución du Primer

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Tribunal Superior del Primer distrito Judicial de la República de Panamà du 21 mai 2020.

IV. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens de la présente procédure de recours, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussi- gné.

V. Débouter le Ministère public de la Confédération ainsi que tout autre op- posant de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiarement

VI. Annuler la décision de clôture de la procédure d’entraide en matière pé- nale n° RH.18.0128 du Ministère public de la Confédération du 4 janvier 2021, notifiée à A. LIMITED le 5 janvier 2021.

VII. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’impartir à A. LTD un délai afin de procéder à un tri de la documentation bancaire saisie relative au compte n° 1 avant clôture de la présente procédure d’entraide.

VIII. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens de la présente procédure de recours, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussi- gné.

IX. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérant.

X. Débouter le Ministère public de la Confédération ainsi que tout autre op- posant de toutes autres ou contraires conclusions.

Plus subsidiairement

XI. Acheminer A. LTD à apporter par toutes voies de droit utiles la preuve des faits allégués dans les présentes écritures”.

E. Con risposta del 24 febbraio 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 8). Con scritto del 2 marzo 2021, il MPC, preso atto della nota verbale dell’Ambasciata di Panama del 9 febbraio 2021, con il quale le auto- rità estere hanno ritirato la loro rogatoria (v. act. 9.1), ha chiesto che il ricorso sia dichiarato privo d’oggetto (v. act. 9).

F. Con replica del 12 marzo 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente, preso atto del ritiro della rogatoria, che a suo avviso implicherebbe ipso facto l’annullamento della decisione impugnata, ha con- fermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3 Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria panamense, applicabili alla fat- tispecie sono gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per Panama il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pat- tizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della deci- sione impugnata, la legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

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E. 2 Come già evidenziato (v. supra Fatti lett. E), l’autorità rogante, con nota verbale dell’Ambasciata di Panama del 9 febbraio 2021, ha dichiarato di non essere più interessata all’evasione della rogatoria del 2 aprile 2018 (v. act. 9.1). A fronte di ciò e delle prese di posizione delle parti, il ricorso va dichiarato privo d’oggetto e la causa stralciata dal ruolo (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.324 del 25 febbraio 2019 pag. 3, con rinvii; RR.2014.334 del 15 gen- naio 2015, pag. 4 in fine, con rinvii; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305 p. 324).

Secondo l’art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile per analogia in virtù della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1 con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuri- dico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, di- chiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (sentenze del Tribunale federale 1C_385/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 2.1; 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii). Tale dispo- sizione impone quindi, seppur in maniera sommaria, di analizzare brevemente le censure presentate dalla ricorrente (DTF 125 V 373 consid. 2a).

E. 3 La ricorrente ha postulato la sospensione della presente procedura al fine di attendere l’esito di un appello presentato da B., avente diritto economico della relazione oggetto della decisione impugnata, dinanzi alla Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, contro una Resolución del Primer Tribunal Superior del Primer distrito Judicial de la República de Panamà del 21 mai 2020, il cui esito avrebbe potuto mettere fine al procedimento penale e alla rogatoria panamensi.

E. 3.1 L’autorità svizzera d’esecuzione è tenuta, in virtù dell’art. 46 cpv. 1 UNCAC, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla compatibilità dell’assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente o sull’eventuale effetto sospensivo di un ricorso contro la richiesta di assistenza giudiziaria nello Stato richiedente, dovendo essa soltanto esaminare se l’assistenza giudiziaria è ammissibile secondo il trattato e il diritto nazionale applicabili (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.143 del 3 dicembre 2007 consid. 4). Se una domanda di assistenza giudiziaria valida è stata presentata in Svizzera, l’auto- rità richiesta non è di principio tenuta a commentare le decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente. Di regola, alla domanda di assistenza va dato

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seguito, a meno che l’autorità rogante non abbia annunciato il suo ritiro (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2008.29+30 del 12 giugno 2008 consid. 3; RR.2007.99+111 del 10 settembre 2007 consid. 5; RR.2007.145 del 15 aprile 2008 consid. 4.3). Questo anche in ossequio all’art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo il quale l’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. Eventuali ritardi possono infatti ostacolare o compromettere il perse- guimento penale (ZIMMERMANN, op. cit., n. 310).

E. 3.2 In concreto, visto quanto precede, attendere l’esito della procedura d’appello pendente nello Stato richiedente prima di dare seguito alla presente rogatoria sarebbe stato incompatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera e con l’esi- genza di celerità, ragione per cui la domanda di sospensione della presente procedura sarebbe stata da respingere.

E. 4 L’insorgente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il MPC, prima di emanare la decisione impugnata, non l’avrebbe invitata a determinarsi sull’utilità della documentazione litigiosa per il procedimento estero, né le avrebbe proposto di collaborare al fine di procedere a una cernita della stessa.

E. 4.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un even- tuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Que- sto affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro di- ritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskom- mentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l’autorità adita si esprima sull’insieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è obbligata a discutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, es- sendo unicamente necessario l’esame di quelle questioni decisive per l’esito della controversia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139

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IV 179 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1).

Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsver- fahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii).

E. 4.2 In concreto, si rileva che il MPC ha più volte dato la possibilità alla ricorrente di esprimersi sulla documentazione litigiosa, ossia con scritti del 3 dicembre 2018 (v. act. 9.5), 31 luglio (v. act. 9.7) e 7 ottobre 2020 (v. act. 9.9), limitandosi tut- tavia la predetta ad opporsi alla trasmissione indicando l’esistenza della proce- dura d’appello pendente all’estero di cui al consid. 3 (v. act. 9.6, 9.8 e 9.10). Anche tale censura sarebbe stata quindi da respingere.

E. 5 L’insorgente sostiene infine che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui solo sei operazioni avvenute sul suo conto tra aprile 2013 e maggio 2014 presenterebbero una connessione con la rogatoria estera.

E. 5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribu- nale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, se- condo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

E. 5.2 In concreto, la documentazione litigiosa presentava senz’altro un’utilità poten- ziale per il procedimento estero, già solo per il fatto che l’avente diritto econo- mico del conto è indagato all’estero. Per tacere degli accrediti, per un importo complessivo di EUR 1'811'032.–, provenienti da società del gruppo C., indicati nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 4), la cui connessione con l’inchiesta estera è stata del resto ammessa dalla ricorrente stessa (v. act. 1, pag. 15). Ne deriva che anche tale censura sarebbe stata da disattendere.

E. 6 Sulla base di quanto precede, vi è dunque motivo di ritenere che il gravame avrebbe avuto un esito negativo. In applicazione analogica dell'art. 72 PCF, si giustifica pertanto di accollare le spese del procedimento divenuto privo di og- getto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), a cui non possono pertanto essere riconosciute ripetibili. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) e va fis- sata a fr. 5’000.–, a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta con l’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 29 aprile 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. LTD, rappresentata dall'avv. Tal Schibler, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Panama

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.17

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Fatti: A. Il 2 aprile 2018, la Procuradoria General de la Nación, Fiscalía Especial An- ticorruptión, di Panama ha presentato alla Svizzera una domanda di assi- stenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale con- dotto nei confronti di B., A. Ltd e altri per corruzione attiva e passiva, corru- zione di pubblici ufficiali (art. 345 e segg. CP/PA) e riciclaggio di denaro (art. 254 e 256 CP/PA). In sostanza, gli indagati sono sospettati di essere coinvolti in un sistema corruttivo legato ad appalti che la società C. SA si sarebbe aggiudicata illegalmente in relazione a importanti progetti di costru- zione a Panama.

Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, in partico- lare, la trasmissione della documentazione afferente alla relazione bancaria

n. 1 presso la banca D., intestata alla società A. Ltd (v. act. 1.1, pag. 2).

B. Mediante decisione del 20 agosto 2018, il Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, è entrato nel merito di quest’ultima e, con decreto del 21 agosto 2018, ha or- dinato l’edizione della documentazione concernente la relazione di cui sopra (v. ibidem).

C. Con decisione di chiusura del 4 gennaio 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità panamensi di svariata documentazione relativa alla rela- zione n. 1 presso la banca D. (v. ibidem, pag. 5).

D. Il 3 febbraio 2021, A. Ltd ha interposto ricorso contro la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale po- stulando quanto segue (act. 1, pag. 2 e seg.):

“Principalement

II. Annuler la décision de clôture de la procédure d’entraide en matière pé- nale n° RH.1 8.01 28 du Ministère public de la Confédération du 4 janvier 2021, notifiée à A. LIMITED, soit pour elle le Conseil soussigné, le 5 janvier 2021.

III. Ordonner au Ministère public de la Confédération de suspendre la pré- sente procédure d’entraide en matière pénale n° RH.18.0128 et de surseoir à statuer jusqu’à droit connu en ce qui concerne la procédure d’appel n° 428- 2020 interjetée le 1er juillet 2020 par Monsieur B., ayant droit économique du compte bancaire D. n° 1 au nom de A. LTD, auprès de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá à l’encontre de la Resolución du Primer

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Tribunal Superior del Primer distrito Judicial de la República de Panamà du 21 mai 2020.

IV. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens de la présente procédure de recours, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussi- gné.

V. Débouter le Ministère public de la Confédération ainsi que tout autre op- posant de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiarement

VI. Annuler la décision de clôture de la procédure d’entraide en matière pé- nale n° RH.18.0128 du Ministère public de la Confédération du 4 janvier 2021, notifiée à A. LIMITED le 5 janvier 2021.

VII. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’impartir à A. LTD un délai afin de procéder à un tri de la documentation bancaire saisie relative au compte n° 1 avant clôture de la présente procédure d’entraide.

VIII. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens de la présente procédure de recours, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussi- gné.

IX. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérant.

X. Débouter le Ministère public de la Confédération ainsi que tout autre op- posant de toutes autres ou contraires conclusions.

Plus subsidiairement

XI. Acheminer A. LTD à apporter par toutes voies de droit utiles la preuve des faits allégués dans les présentes écritures”.

E. Con risposta del 24 febbraio 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 8). Con scritto del 2 marzo 2021, il MPC, preso atto della nota verbale dell’Ambasciata di Panama del 9 febbraio 2021, con il quale le auto- rità estere hanno ritirato la loro rogatoria (v. act. 9.1), ha chiesto che il ricorso sia dichiarato privo d’oggetto (v. act. 9).

F. Con replica del 12 marzo 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente, preso atto del ritiro della rogatoria, che a suo avviso implicherebbe ipso facto l’annullamento della decisione impugnata, ha con- fermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria panamense, applicabili alla fat- tispecie sono gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per Panama il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pat- tizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della deci- sione impugnata, la legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

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2. Come già evidenziato (v. supra Fatti lett. E), l’autorità rogante, con nota verbale dell’Ambasciata di Panama del 9 febbraio 2021, ha dichiarato di non essere più interessata all’evasione della rogatoria del 2 aprile 2018 (v. act. 9.1). A fronte di ciò e delle prese di posizione delle parti, il ricorso va dichiarato privo d’oggetto e la causa stralciata dal ruolo (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.324 del 25 febbraio 2019 pag. 3, con rinvii; RR.2014.334 del 15 gen- naio 2015, pag. 4 in fine, con rinvii; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305 p. 324).

Secondo l’art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile per analogia in virtù della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1 con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuri- dico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, di- chiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (sentenze del Tribunale federale 1C_385/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 2.1; 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii). Tale dispo- sizione impone quindi, seppur in maniera sommaria, di analizzare brevemente le censure presentate dalla ricorrente (DTF 125 V 373 consid. 2a).

3. La ricorrente ha postulato la sospensione della presente procedura al fine di attendere l’esito di un appello presentato da B., avente diritto economico della relazione oggetto della decisione impugnata, dinanzi alla Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, contro una Resolución del Primer Tribunal Superior del Primer distrito Judicial de la República de Panamà del 21 mai 2020, il cui esito avrebbe potuto mettere fine al procedimento penale e alla rogatoria panamensi.

3.1 L’autorità svizzera d’esecuzione è tenuta, in virtù dell’art. 46 cpv. 1 UNCAC, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla compatibilità dell’assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente o sull’eventuale effetto sospensivo di un ricorso contro la richiesta di assistenza giudiziaria nello Stato richiedente, dovendo essa soltanto esaminare se l’assistenza giudiziaria è ammissibile secondo il trattato e il diritto nazionale applicabili (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.143 del 3 dicembre 2007 consid. 4). Se una domanda di assistenza giudiziaria valida è stata presentata in Svizzera, l’auto- rità richiesta non è di principio tenuta a commentare le decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente. Di regola, alla domanda di assistenza va dato

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seguito, a meno che l’autorità rogante non abbia annunciato il suo ritiro (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2008.29+30 del 12 giugno 2008 consid. 3; RR.2007.99+111 del 10 settembre 2007 consid. 5; RR.2007.145 del 15 aprile 2008 consid. 4.3). Questo anche in ossequio all’art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo il quale l’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. Eventuali ritardi possono infatti ostacolare o compromettere il perse- guimento penale (ZIMMERMANN, op. cit., n. 310).

3.2 In concreto, visto quanto precede, attendere l’esito della procedura d’appello pendente nello Stato richiedente prima di dare seguito alla presente rogatoria sarebbe stato incompatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera e con l’esi- genza di celerità, ragione per cui la domanda di sospensione della presente procedura sarebbe stata da respingere.

4. L’insorgente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il MPC, prima di emanare la decisione impugnata, non l’avrebbe invitata a determinarsi sull’utilità della documentazione litigiosa per il procedimento estero, né le avrebbe proposto di collaborare al fine di procedere a una cernita della stessa.

4.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un even- tuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Que- sto affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro di- ritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskom- mentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l’autorità adita si esprima sull’insieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è obbligata a discutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, es- sendo unicamente necessario l’esame di quelle questioni decisive per l’esito della controversia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139

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IV 179 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1).

Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsver- fahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii).

4.2 In concreto, si rileva che il MPC ha più volte dato la possibilità alla ricorrente di esprimersi sulla documentazione litigiosa, ossia con scritti del 3 dicembre 2018 (v. act. 9.5), 31 luglio (v. act. 9.7) e 7 ottobre 2020 (v. act. 9.9), limitandosi tut- tavia la predetta ad opporsi alla trasmissione indicando l’esistenza della proce- dura d’appello pendente all’estero di cui al consid. 3 (v. act. 9.6, 9.8 e 9.10). Anche tale censura sarebbe stata quindi da respingere.

5. L’insorgente sostiene infine che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui solo sei operazioni avvenute sul suo conto tra aprile 2013 e maggio 2014 presenterebbero una connessione con la rogatoria estera.

5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribu- nale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, se- condo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

5.2 In concreto, la documentazione litigiosa presentava senz’altro un’utilità poten- ziale per il procedimento estero, già solo per il fatto che l’avente diritto econo- mico del conto è indagato all’estero. Per tacere degli accrediti, per un importo complessivo di EUR 1'811'032.–, provenienti da società del gruppo C., indicati nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 4), la cui connessione con l’inchiesta estera è stata del resto ammessa dalla ricorrente stessa (v. act. 1, pag. 15). Ne deriva che anche tale censura sarebbe stata da disattendere.

6. Sulla base di quanto precede, vi è dunque motivo di ritenere che il gravame avrebbe avuto un esito negativo. In applicazione analogica dell'art. 72 PCF, si giustifica pertanto di accollare le spese del procedimento divenuto privo di og- getto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), a cui non possono pertanto essere riconosciute ripetibili. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) e va fis- sata a fr. 5’000.–, a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta con l’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 29 aprile 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Tal Schibler - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).