Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. In data 23 dicembre 2021, il National Anti Corruption Bureau of Ukraine (in se- guito: NABU), Ufficio Anticorruzione Ucraino, Kiev (UA), ha presentato alla Sviz- zera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un pro- cedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli art. 191 e 364 del Codice penale ucraino (peculato, appropriazione indebita o appropriazione di beni per abuso d’ufficio e abuso d’autorità). In sostanza, gli indagati sono sospettati di malversazioni all’origine della situazione di grave insolvenza della banca B., un istituto bancario d’importanza sistemica per l’economia nazionale. Lo Stato ucraino è intervenuto per palliare a tale insolvenza, con iniezione di somme equivalenti a USD 4,4 miliardi, importo corrispondente al danno subito dal me- desimo (v. atto 04-00-0001 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Con- federazione [di seguito: MPC]). Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere alla consegna di molteplici documenti relativi al conto bancario n. 1 intestato ad A., aperto presso la banca C. già oggetto di trasmissione spontanea di informa- zioni da parte del MPC giusta l’art. 67a AIMP (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC). Esso sarebbe infatti identificato fra gli altri quale conto sul quale sareb- bero confluiti valori patrimoniali originariamente distratti a danno della banca B. B. Mediante decisione del 28 gennaio 2022, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda formulata dall’autorità ucraina, precisando che le mi- sure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04- 00-0001 e segg. incarto MPC). C. Con ordine di consegna del 12 luglio 2022, il MPC ha ingiunto alla banca C. la trasmissione di svariata documentazione relativa al conto bancario intestato ad A., per il periodo identificato tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2016 (v. atto 05-01-0001 e segg. incarto MPC). Con complemento del 16 agosto 2022, l’autorità d’esecuzione ha ordinato alla banca la trasmissione di ulteriore documentazione relativa al conto intestato ad A., e meglio quella concernente il periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (v. atto 05-01-0020 e segg. incarto MPC). D. Con decisione di chiusura del 22 dicembre 2022, l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di sva- riata documentazione riguardante la relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2).
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Dato il domicilio all’estero del ricorrente, la decisione di chiusura non è stata formalmente notificata allo stesso, ma alla banca C. (v. act. 1.2), la quale ne ha informato il rappresentante autorizzato e meglio la società D. AG, Zurigo, con lettera del 27 dicembre 2022. E. In data 30 gennaio 2023, A. ha impugnato la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le seguenti conclusioni (v. act. 1, pag. 2): «1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 22. Dezember 2022 im Rechtshilfeverfahren Nr. RH.22.0006 sei aufzuheben, das Rechtshil- feersuchen der ersuchenden Behörden sei vollumfänglich abzuweisen und die edierten Bankunterlagen der Geschäftsbeziehung Nr. 1, lautend auf den Beschwerdeführer, bei der Bank C. seien der ersuchenden Be- hörde nicht herauszugeben.
2. Eventualiter seien die Dispositivziffern 1. und 2. der Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin von 22. Dezember 2022 betreffend Herrn A. im Rechtshilfeverfahren Nr. RH.22.0006 aufzuheben und es sei höchstens das folgende Dokument aus den Akten des Verfahrens Nr. RH.22.0006 betreffend Herrn A. der ersuchenden Behörde herauszugeben:
i. pag 003855_00017 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zzgl. MwSt. (sofern anwendbar) zu Lasten des Staats.» Egli domanda inoltre che la procedura sia condotta in lingua tedesca. F. Con risposte del 21 risp. del 24 febbraio 2023, l’UFG e il MPC propongono la reiezione del gravame. G. Mediante replica del 20 marzo 2023, il ricorrente si riconferma nelle proprie con- clusioni ricorsuali. Le argomentazioni di fatto e di diritto saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità federali o cantonali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, [AIMP RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge sull’or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi è altresì ragione per ritenere che il patrocinatore della ricorrente non sia in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto ed in ogni caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, da un avvo- cato attivo nel nostro paese è lecito pretendere che abbia perlomeno compe- tenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004 consid. 1; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2018.236 del 13 novembre 2018 consid. 2). La richiesta avan- zata dal ricorrente di svolgere la procedura in lingua tedesca va quindi respinta. Dalla motivazione della richiesta non emerge altresì una specifica censura ex tunc sulla scelta dell’autorità precedente di svolgere la procedura in italiano, motivo per cui essa non verrà qui sindacata anche se effettivamente ci si può chiedere se sia stata la scelta più opportuna, a fronte di commissioni rogatorie già inviate dallo Stato rogante con traduzione in lingua tedesca (v. act. 1, pag. 4; atti da 01-00-0001 a 01-00-0023 incarto MPC), riguardanti una relazione ban- caria a Zurigo e con un ricorrente patrocinato da uno studio legale zurighese. In assenza di una specifica censura e preso atto dal contenuto del ricorso che il patrocinio del ricorrente non risulta abbia subito particolare pregiudizio da que- sta scelta linguistica dell’autorità precedente, la questione non merita ulteriore disamina.
E. 1.6 pag. 82).
E. 2.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore in data 9 giugno 1998 per l’Ucraina ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG, RS 0.351.12),
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entrato in vigore in data 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed in data 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera.
E. 2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'as- sistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore) si ap- plica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).
E. 2.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui ai precedenti considerandi.
E. 3.1 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 3.2 Interposto tempestivamente avverso la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare del conto bancario n. 1 presso la banca C., il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid.
E. 4 Il ricorrente contesta innanzitutto l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, la quale risulterebbe problematica ed abusiva in quanto carente sia dal punto di vista formale che sostanziale. Egli censura l'assenza di un esposto dei fatti più rigoroso, sostenendo che la domanda di assistenza sarebbe generica e con- traddittoria. A suo dire, tale confusione celerebbe verosimilmente la reale inten- zione dell'autorità rogante, ossia la ricerca indeterminata di prove. L’esposto dei fatti descriverebbe infrazioni legate all’emissione di prestiti reprensibili, com- messe dagli esponenti della banca B., E. e F., senza giustificare il coinvolgi- mento del ricorrente. D’altra parte, l’autorità rogante richiede documentazione
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relativa alla procedura penale condotta dalle autorità elvetiche nei confronti dei medesimi indagati per titolo di “emissione di obbligazioni fraudolente”, e non di “prestiti”. A mente del ricorrente, si tratterebbe di due complessi di infrazioni diversi e a sé stanti. Il primo, nel quale il ricorrente non sarebbe coinvolto, an- drebbe esaminato dalle autorità ucraine. Il secondo, invece, sarebbe un com- plesso fattuale esclusivamente di competenza dell’autorità elvetica. Ciò impli- cherebbe una giurisdizione esclusiva delle autorità svizzere sulla documenta- zione litigiosa. Soltanto queste ultime potrebbero, secondo il ricorrente, analiz- zarne il contenuto. Al contrario, le autorità ucraine non sarebbero state autoriz- zate a svolgere indagini in merito in virtù del principio ne bis in idem. Da qui, l’allegato carattere abusivo della domanda di assistenza (v. act. 1, pag. 12).
E. 4.1 Per quanto attiene al contenuto della domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). A questo proposito è innanzitutto da premettere che ciò non implica per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le cir- costanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere che si tratti di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 130 II 329 consid. 5.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'au- torità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rile- vati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1).
E. 4.2 Secondo l’art. 5 cpv. 1 AIMP, concernente l’estinzione dell’azione penale, la domanda è irricevibile se: “a. in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice:
1. ha pronunciato nel merito l’assoluzione o l’abbandono o
2. ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporanea
mente astenuto;
b. la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello
Stato del giudizio; o
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c. la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto sviz- zero, l’azione penale o l’esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.”
E. 4.3 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l'autorità estera afferma sostanzialmente che alti funzionari e azionisti di maggioranza della banca B., abusando delle loro posizioni ufficiali, avrebbero defraudato i fondi della banca e dei depositanti attraverso contratti di prestito fittizi e l’emissione di obbligazioni fraudolente, trasferendo in seguito le somme in questione su conti esteri. Nel corso dell’indagine preliminare, è stato accertato che i fondi trasferiti dall'Ucraina, dopo essere transitati sui conti della filiale della banca B. a Cipro, sono parzialmente apparsi su conti bancari sviz- zeri, identificati ed elencati con precisione dall’autorità ucraina nella sua roga- toria (v. atto 01-00-0006 seg. incarto MPC). Le somme derivate dagli atti evocati sopra, le quali ammonterebbero ad un importo totale di USD 4 miliardi e EUR 245 milioni, sono confluiti sui conti svizzeri in questione tra il 2010 e il 2016.
Contestualmente e nel medesimo tempo, il MPC ha comunicato alle autorità estere competenti, giusta l’art. 67a AIMP, l’apertura di un procedimento contro E. e F., cittadini ucraini ed azionisti di maggioranza della banca B., per riciclag- gio di denaro (art. 305bis CP). Il procedimento penale è stato aperto a seguito di una denuncia presentata dalla banca B. in Svizzera. La documentazione liti- giosa meglio identificherebbe le circostanze relative ad un bonifico di USD 10 milioni effettuato dal conto intestato a E. presso la filiale cipriota della banca B. sul conto della banca C. intestato al ricorrente (v. atto 01-00-0005 incarto MPC). L’autorità rogante sospetta che tale transazione possa trarre origine dalle con- dotte distrattive dei dirigenti della banca B. ed ha così stabilito una connessione tra gli imputati e la documentazione del conto facente l’oggetto della presente impugnativa (v. atto 01-00-0007 incarto MPC).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Esente da errori o contraddizioni manifesti, la rogatoria non appare abusiva. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il mo- tivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, in relazione al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati (v. supra consid. 4.1). Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di verificare se i sospetti a carico dei soggetti indagati trovano o meno riscontro nella documentazione bancaria rinvenuta nel nostro paese. Non si vede del resto in che modo, a questo stadio dei procedimenti in corso in Svizzera e all’estero, la rogatoria possa violare il principio ne bis in idem
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(v. supra consid. 4.2), problematica che potrà in ogni caso essere sollevata, se del caso, dinanzi al giudice del merito ucraino, della cui giurisdizione sui fatti in esame non vi è del resto nessun dubbio (v. infra consid. 5.1 in fine). Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 5 L’insorgente sostiene che la domanda di assistenza giudiziaria sarebbe nulla, perché sprovvista dell’autorizzazione giudiziaria richiesta dal diritto ucraino. Il MPC avrebbe quindi dovuto respingerla.
E. 5.1 L’autorità svizzera d’esecuzione è tenuta, in virtù dei trattati di cui sopra al con- sid. 2.1, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla com- patibilità dell’assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente, dovendo essa soltanto esaminare se l’assistenza giudiziaria è ammissibile secondo il di- ritto nazionale e internazionale applicabili (v. sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2021.17 del 29 aprile 2021 consid. 3 ; RR.2007.143 del 3 dicembre 2007 consid. 4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 558 pag. 591 e seg.). Se una domanda di assi- stenza giudiziaria valida è stata presentata in Svizzera, l’autorità richiesta non è di regola tenuta ad una presa in esame di decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.53- 54 del 20 maggio 2021 consid. 5.1). La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente; la deci- sione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può es- sere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risul- tino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 con- sid. 5.2).
E. 5.2 In concreto, il NABU ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza nell’ambito di una procedura penale contro ignoti al fine di ottenere documen- tazione riguardante svariate relazioni bancarie sulle quali sarebbero giunti valori patrimoniali legati alle distrazioni a danno della banca B. Nella sua rogatoria, esso afferma che «das NAB sieht vor, dass die angefragten Informationen und Unterlagen von der Staatsanwaltschaft der Schweizerischen Eidgenossen- schaft erhalten werden können. In diesem Zusammenhang, nach der Gesetz- gebung der Ukraine, und zwar nach Art. 93 der Strafprozessordnung der Ukra- ine, braucht man die Gerichtserlaubnis für den Erhalt der genannten Unterlagen und Information nicht» (atto 01-00-0008 incarto MPC). Producendo una tradu- zione in inglese (non ufficiale) di due disposizioni del “Criminal Procedure Code of Ukraine” (art. 159 e 162), il ricorrente, dal canto suo, ritiene tale affermazione errata. Ora, ribadito che non tocca di principio al giudice dell’assistenza
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approfondire il contenuto del diritto estero, questa Corte ritiene che, alla luce della dichiarazione dell’autorità ucraina, della cui veridicità, in virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non vi è motivo di dubitare, va semplicemente preso atto del fatto che secondo il diritto proce- durale ucraino l’autorizzazione in questione non è necessaria. In base all’art. 76 lett. c AIMP in questi casi è sufficiente una conferma da parte dello Stato richie- dente che questi provvedimenti sono ammissibili. Ulteriori verifiche da parte del giudice dell’assistenza non sono previste né in virtù dei trattati in concreto ap- plicabili né del diritto nazionale. La censura, che potrà semmai essere presen- tata dinanzi al giudice del merito estero, va quindi respinta.
E. 6 Il ricorrente afferma infine che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e che la rogatoria estera costituirebbe una fishing expedi- tion data la sua estraneità ai fatti oggetto d’indagine all’estero. Il MPC avrebbe statuito ultra petita, visto che le autorità ucraine avrebbero chiesto meno docu- mentazione di quella oggetto della decisione impugnata. A suo avviso, la docu- mentazione litigiosa non sarebbe comunque idonea a far progredire le indagini estere, permettendo per contro alle autorità ucraine di assumere informazioni riservate in merito ad una vasta cerchia di terzi non coinvolti, di cui andrebbero perlomeno oscurati i dati.
E. 6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato rogato non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informa- zioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
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regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L'autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le au- torità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP).
In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con- sid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale co- operazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esi- stenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecu- zione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli ele- menti da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri; l’autorità d’esecuzione deve dare prova di proattività, come fosse lei stessa incaricata del procedimento (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza
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una ricerca esplorativa e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
Il principio della proporzionalità impone inoltre all'autorità rogata di non agire ultra petita, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella ri- chiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impe- disce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragione- volmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella do- manda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.182 consid. 4.1; RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attri- buire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun inte- resse per la procedura estera.
E. 6.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Come indicato nella decisione impugnata, dalla documentazione analizzata emerge infatti che la relazione del ricorrente è stata oggetto il 6 marzo 2008 di un bonifico di USD 10 milioni proveniente da un conto intestato a E. presso la sede cipriota della banca B., società oggetto delle distrazioni patrimoniali impu- tate alla dirigenza (v. act. 1.2, pag. 4). Punti di contatto concreti con i fatti og- getto del procedimento estero sono quindi palesi e le autorità estere devono potere analizzare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altri soggetti coinvolti nei fatti. L’autorità rogante ha del resto chiaramente illustrato l’implica- zione del conto del ricorrente nei flussi finanziari d’interesse investigativo (v. act. 01-00-0005 e segg. incarto MPC), per cui il MPC ha correttamente inter- pretato la rogatoria ordinando la trasmissione della documentazione litigiosa. Alla luce di ciò non è nemmeno possibile limitare temporalmente la sua esten- sione nei termini richiesti nel gravame, perché questo significherebbe privare in maniera arbitraria le autorità estere di documentazione potenzialmente utile per la loro inchiesta. Dovendo l'autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura
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criminale, essa necessita della documentazione bancaria nella sua integralità, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sussidiaria del ricorrente di non trasmettere l’atto indicato (v. supra Fatti lett. E), né quella di oscurare i dati di terzi (v. act. 1, pag. 22), anche perché tale documentazione potrebbe permettere all'autorità rogante di scoprire l'esistenza di altre operazioni sospette e/o di altri soggetti coinvolti nei fatti oggetto d'indagine.
E. 6.3 Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto del procedimento ucraino, l'assunto ricorsuale è privo di pertinenza in ambito di assistenza giudi- ziaria internazionale. L'insorgente disattende infatti che l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza sog- gettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 otto- bre 1996. Comunque, anche secondo il vecchio diritto, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d).
E. 6.4 Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Ucraina e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indetermi- nata di prove.
E. 7 In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il gravame integral- mente respinto.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- L’istanza di cambiamento della lingua della procedura è respinta.
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 23 giugno 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Thomas Müller, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Ucraina
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.17
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Fatti: A. In data 23 dicembre 2021, il National Anti Corruption Bureau of Ukraine (in se- guito: NABU), Ufficio Anticorruzione Ucraino, Kiev (UA), ha presentato alla Sviz- zera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un pro- cedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli art. 191 e 364 del Codice penale ucraino (peculato, appropriazione indebita o appropriazione di beni per abuso d’ufficio e abuso d’autorità). In sostanza, gli indagati sono sospettati di malversazioni all’origine della situazione di grave insolvenza della banca B., un istituto bancario d’importanza sistemica per l’economia nazionale. Lo Stato ucraino è intervenuto per palliare a tale insolvenza, con iniezione di somme equivalenti a USD 4,4 miliardi, importo corrispondente al danno subito dal me- desimo (v. atto 04-00-0001 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Con- federazione [di seguito: MPC]). Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere alla consegna di molteplici documenti relativi al conto bancario n. 1 intestato ad A., aperto presso la banca C. già oggetto di trasmissione spontanea di informa- zioni da parte del MPC giusta l’art. 67a AIMP (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC). Esso sarebbe infatti identificato fra gli altri quale conto sul quale sareb- bero confluiti valori patrimoniali originariamente distratti a danno della banca B. B. Mediante decisione del 28 gennaio 2022, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda formulata dall’autorità ucraina, precisando che le mi- sure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04- 00-0001 e segg. incarto MPC). C. Con ordine di consegna del 12 luglio 2022, il MPC ha ingiunto alla banca C. la trasmissione di svariata documentazione relativa al conto bancario intestato ad A., per il periodo identificato tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2016 (v. atto 05-01-0001 e segg. incarto MPC). Con complemento del 16 agosto 2022, l’autorità d’esecuzione ha ordinato alla banca la trasmissione di ulteriore documentazione relativa al conto intestato ad A., e meglio quella concernente il periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (v. atto 05-01-0020 e segg. incarto MPC). D. Con decisione di chiusura del 22 dicembre 2022, l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di sva- riata documentazione riguardante la relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2).
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Dato il domicilio all’estero del ricorrente, la decisione di chiusura non è stata formalmente notificata allo stesso, ma alla banca C. (v. act. 1.2), la quale ne ha informato il rappresentante autorizzato e meglio la società D. AG, Zurigo, con lettera del 27 dicembre 2022. E. In data 30 gennaio 2023, A. ha impugnato la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le seguenti conclusioni (v. act. 1, pag. 2): «1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 22. Dezember 2022 im Rechtshilfeverfahren Nr. RH.22.0006 sei aufzuheben, das Rechtshil- feersuchen der ersuchenden Behörden sei vollumfänglich abzuweisen und die edierten Bankunterlagen der Geschäftsbeziehung Nr. 1, lautend auf den Beschwerdeführer, bei der Bank C. seien der ersuchenden Be- hörde nicht herauszugeben.
2. Eventualiter seien die Dispositivziffern 1. und 2. der Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin von 22. Dezember 2022 betreffend Herrn A. im Rechtshilfeverfahren Nr. RH.22.0006 aufzuheben und es sei höchstens das folgende Dokument aus den Akten des Verfahrens Nr. RH.22.0006 betreffend Herrn A. der ersuchenden Behörde herauszugeben:
i. pag 003855_00017 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zzgl. MwSt. (sofern anwendbar) zu Lasten des Staats.» Egli domanda inoltre che la procedura sia condotta in lingua tedesca. F. Con risposte del 21 risp. del 24 febbraio 2023, l’UFG e il MPC propongono la reiezione del gravame. G. Mediante replica del 20 marzo 2023, il ricorrente si riconferma nelle proprie con- clusioni ricorsuali. Le argomentazioni di fatto e di diritto saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità federali o cantonali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, [AIMP RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge sull’or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010). 1.2 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi è altresì ragione per ritenere che il patrocinatore della ricorrente non sia in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto ed in ogni caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, da un avvo- cato attivo nel nostro paese è lecito pretendere che abbia perlomeno compe- tenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004 consid. 1; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2018.236 del 13 novembre 2018 consid. 2). La richiesta avan- zata dal ricorrente di svolgere la procedura in lingua tedesca va quindi respinta. Dalla motivazione della richiesta non emerge altresì una specifica censura ex tunc sulla scelta dell’autorità precedente di svolgere la procedura in italiano, motivo per cui essa non verrà qui sindacata anche se effettivamente ci si può chiedere se sia stata la scelta più opportuna, a fronte di commissioni rogatorie già inviate dallo Stato rogante con traduzione in lingua tedesca (v. act. 1, pag. 4; atti da 01-00-0001 a 01-00-0023 incarto MPC), riguardanti una relazione ban- caria a Zurigo e con un ricorrente patrocinato da uno studio legale zurighese. In assenza di una specifica censura e preso atto dal contenuto del ricorso che il patrocinio del ricorrente non risulta abbia subito particolare pregiudizio da que- sta scelta linguistica dell’autorità precedente, la questione non merita ulteriore disamina.
2. 2.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore in data 9 giugno 1998 per l’Ucraina ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG, RS 0.351.12),
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entrato in vigore in data 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed in data 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera.
2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'as- sistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore) si ap- plica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid 7c; TPF 2016 65 consid 1.2). 2.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui ai precedenti considerandi.
3. 3.1 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
3.2 Interposto tempestivamente avverso la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare del conto bancario n. 1 presso la banca C., il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
4. Il ricorrente contesta innanzitutto l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, la quale risulterebbe problematica ed abusiva in quanto carente sia dal punto di vista formale che sostanziale. Egli censura l'assenza di un esposto dei fatti più rigoroso, sostenendo che la domanda di assistenza sarebbe generica e con- traddittoria. A suo dire, tale confusione celerebbe verosimilmente la reale inten- zione dell'autorità rogante, ossia la ricerca indeterminata di prove. L’esposto dei fatti descriverebbe infrazioni legate all’emissione di prestiti reprensibili, com- messe dagli esponenti della banca B., E. e F., senza giustificare il coinvolgi- mento del ricorrente. D’altra parte, l’autorità rogante richiede documentazione
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relativa alla procedura penale condotta dalle autorità elvetiche nei confronti dei medesimi indagati per titolo di “emissione di obbligazioni fraudolente”, e non di “prestiti”. A mente del ricorrente, si tratterebbe di due complessi di infrazioni diversi e a sé stanti. Il primo, nel quale il ricorrente non sarebbe coinvolto, an- drebbe esaminato dalle autorità ucraine. Il secondo, invece, sarebbe un com- plesso fattuale esclusivamente di competenza dell’autorità elvetica. Ciò impli- cherebbe una giurisdizione esclusiva delle autorità svizzere sulla documenta- zione litigiosa. Soltanto queste ultime potrebbero, secondo il ricorrente, analiz- zarne il contenuto. Al contrario, le autorità ucraine non sarebbero state autoriz- zate a svolgere indagini in merito in virtù del principio ne bis in idem. Da qui, l’allegato carattere abusivo della domanda di assistenza (v. act. 1, pag. 12).
4.1 Per quanto attiene al contenuto della domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). A questo proposito è innanzitutto da premettere che ciò non implica per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le cir- costanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere che si tratti di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 130 II 329 consid. 5.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'au- torità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rile- vati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1). 4.2 Secondo l’art. 5 cpv. 1 AIMP, concernente l’estinzione dell’azione penale, la domanda è irricevibile se: “a. in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice:
1. ha pronunciato nel merito l’assoluzione o l’abbandono o
2. ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporanea
mente astenuto;
b. la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello
Stato del giudizio; o
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c. la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto sviz- zero, l’azione penale o l’esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.” 4.3 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l'autorità estera afferma sostanzialmente che alti funzionari e azionisti di maggioranza della banca B., abusando delle loro posizioni ufficiali, avrebbero defraudato i fondi della banca e dei depositanti attraverso contratti di prestito fittizi e l’emissione di obbligazioni fraudolente, trasferendo in seguito le somme in questione su conti esteri. Nel corso dell’indagine preliminare, è stato accertato che i fondi trasferiti dall'Ucraina, dopo essere transitati sui conti della filiale della banca B. a Cipro, sono parzialmente apparsi su conti bancari sviz- zeri, identificati ed elencati con precisione dall’autorità ucraina nella sua roga- toria (v. atto 01-00-0006 seg. incarto MPC). Le somme derivate dagli atti evocati sopra, le quali ammonterebbero ad un importo totale di USD 4 miliardi e EUR 245 milioni, sono confluiti sui conti svizzeri in questione tra il 2010 e il 2016.
Contestualmente e nel medesimo tempo, il MPC ha comunicato alle autorità estere competenti, giusta l’art. 67a AIMP, l’apertura di un procedimento contro E. e F., cittadini ucraini ed azionisti di maggioranza della banca B., per riciclag- gio di denaro (art. 305bis CP). Il procedimento penale è stato aperto a seguito di una denuncia presentata dalla banca B. in Svizzera. La documentazione liti- giosa meglio identificherebbe le circostanze relative ad un bonifico di USD 10 milioni effettuato dal conto intestato a E. presso la filiale cipriota della banca B. sul conto della banca C. intestato al ricorrente (v. atto 01-00-0005 incarto MPC). L’autorità rogante sospetta che tale transazione possa trarre origine dalle con- dotte distrattive dei dirigenti della banca B. ed ha così stabilito una connessione tra gli imputati e la documentazione del conto facente l’oggetto della presente impugnativa (v. atto 01-00-0007 incarto MPC).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Esente da errori o contraddizioni manifesti, la rogatoria non appare abusiva. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il mo- tivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, in relazione al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati (v. supra consid. 4.1). Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di verificare se i sospetti a carico dei soggetti indagati trovano o meno riscontro nella documentazione bancaria rinvenuta nel nostro paese. Non si vede del resto in che modo, a questo stadio dei procedimenti in corso in Svizzera e all’estero, la rogatoria possa violare il principio ne bis in idem
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(v. supra consid. 4.2), problematica che potrà in ogni caso essere sollevata, se del caso, dinanzi al giudice del merito ucraino, della cui giurisdizione sui fatti in esame non vi è del resto nessun dubbio (v. infra consid. 5.1 in fine). Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
5. L’insorgente sostiene che la domanda di assistenza giudiziaria sarebbe nulla, perché sprovvista dell’autorizzazione giudiziaria richiesta dal diritto ucraino. Il MPC avrebbe quindi dovuto respingerla. 5.1 L’autorità svizzera d’esecuzione è tenuta, in virtù dei trattati di cui sopra al con- sid. 2.1, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla com- patibilità dell’assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente, dovendo essa soltanto esaminare se l’assistenza giudiziaria è ammissibile secondo il di- ritto nazionale e internazionale applicabili (v. sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2021.17 del 29 aprile 2021 consid. 3 ; RR.2007.143 del 3 dicembre 2007 consid. 4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 558 pag. 591 e seg.). Se una domanda di assi- stenza giudiziaria valida è stata presentata in Svizzera, l’autorità richiesta non è di regola tenuta ad una presa in esame di decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.53- 54 del 20 maggio 2021 consid. 5.1). La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente; la deci- sione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può es- sere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risul- tino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 con- sid. 5.2). 5.2 In concreto, il NABU ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza nell’ambito di una procedura penale contro ignoti al fine di ottenere documen- tazione riguardante svariate relazioni bancarie sulle quali sarebbero giunti valori patrimoniali legati alle distrazioni a danno della banca B. Nella sua rogatoria, esso afferma che «das NAB sieht vor, dass die angefragten Informationen und Unterlagen von der Staatsanwaltschaft der Schweizerischen Eidgenossen- schaft erhalten werden können. In diesem Zusammenhang, nach der Gesetz- gebung der Ukraine, und zwar nach Art. 93 der Strafprozessordnung der Ukra- ine, braucht man die Gerichtserlaubnis für den Erhalt der genannten Unterlagen und Information nicht» (atto 01-00-0008 incarto MPC). Producendo una tradu- zione in inglese (non ufficiale) di due disposizioni del “Criminal Procedure Code of Ukraine” (art. 159 e 162), il ricorrente, dal canto suo, ritiene tale affermazione errata. Ora, ribadito che non tocca di principio al giudice dell’assistenza
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approfondire il contenuto del diritto estero, questa Corte ritiene che, alla luce della dichiarazione dell’autorità ucraina, della cui veridicità, in virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non vi è motivo di dubitare, va semplicemente preso atto del fatto che secondo il diritto proce- durale ucraino l’autorizzazione in questione non è necessaria. In base all’art. 76 lett. c AIMP in questi casi è sufficiente una conferma da parte dello Stato richie- dente che questi provvedimenti sono ammissibili. Ulteriori verifiche da parte del giudice dell’assistenza non sono previste né in virtù dei trattati in concreto ap- plicabili né del diritto nazionale. La censura, che potrà semmai essere presen- tata dinanzi al giudice del merito estero, va quindi respinta.
6. Il ricorrente afferma infine che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e che la rogatoria estera costituirebbe una fishing expedi- tion data la sua estraneità ai fatti oggetto d’indagine all’estero. Il MPC avrebbe statuito ultra petita, visto che le autorità ucraine avrebbero chiesto meno docu- mentazione di quella oggetto della decisione impugnata. A suo avviso, la docu- mentazione litigiosa non sarebbe comunque idonea a far progredire le indagini estere, permettendo per contro alle autorità ucraine di assumere informazioni riservate in merito ad una vasta cerchia di terzi non coinvolti, di cui andrebbero perlomeno oscurati i dati.
6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato rogato non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informa- zioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
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regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L'autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le au- torità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP).
In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con- sid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale co- operazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esi- stenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecu- zione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli ele- menti da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri; l’autorità d’esecuzione deve dare prova di proattività, come fosse lei stessa incaricata del procedimento (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza
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una ricerca esplorativa e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
Il principio della proporzionalità impone inoltre all'autorità rogata di non agire ultra petita, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella ri- chiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impe- disce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragione- volmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella do- manda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.182 consid. 4.1; RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attri- buire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun inte- resse per la procedura estera. 6.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Come indicato nella decisione impugnata, dalla documentazione analizzata emerge infatti che la relazione del ricorrente è stata oggetto il 6 marzo 2008 di un bonifico di USD 10 milioni proveniente da un conto intestato a E. presso la sede cipriota della banca B., società oggetto delle distrazioni patrimoniali impu- tate alla dirigenza (v. act. 1.2, pag. 4). Punti di contatto concreti con i fatti og- getto del procedimento estero sono quindi palesi e le autorità estere devono potere analizzare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altri soggetti coinvolti nei fatti. L’autorità rogante ha del resto chiaramente illustrato l’implica- zione del conto del ricorrente nei flussi finanziari d’interesse investigativo (v. act. 01-00-0005 e segg. incarto MPC), per cui il MPC ha correttamente inter- pretato la rogatoria ordinando la trasmissione della documentazione litigiosa. Alla luce di ciò non è nemmeno possibile limitare temporalmente la sua esten- sione nei termini richiesti nel gravame, perché questo significherebbe privare in maniera arbitraria le autorità estere di documentazione potenzialmente utile per la loro inchiesta. Dovendo l'autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura
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criminale, essa necessita della documentazione bancaria nella sua integralità, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sussidiaria del ricorrente di non trasmettere l’atto indicato (v. supra Fatti lett. E), né quella di oscurare i dati di terzi (v. act. 1, pag. 22), anche perché tale documentazione potrebbe permettere all'autorità rogante di scoprire l'esistenza di altre operazioni sospette e/o di altri soggetti coinvolti nei fatti oggetto d'indagine. 6.3 Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto del procedimento ucraino, l'assunto ricorsuale è privo di pertinenza in ambito di assistenza giudi- ziaria internazionale. L'insorgente disattende infatti che l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza sog- gettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 otto- bre 1996. Comunque, anche secondo il vecchio diritto, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d). 6.4 Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Ucraina e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indetermi- nata di prove.
7. In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il gravame integral- mente respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L’istanza di cambiamento della lingua della procedura è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 23 giugno 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Thomas Müller - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).