Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 13 agosto 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 22 novembre 2018, il 13 dicembre 2018 e il 2 settembre 2019, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E. e altri per i reati di associazione con finalità di terrorismo anche inter- nazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis CP/I), finanzia- mento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 CP/I), ricet- tazione (art. 648 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I), sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs n. 504/1995), associazione per delinquere (art. 416 CP/I) e falso in atto pubblico (art. 476 CP/I). In sostanza, l’autorità estera ha affermato che F. S.p.A., società italiana di rilevanza nazionale nel settore della raffinazione del petrolio, con sede a Z., si sarebbe approvvigio- nata nel biennio 2015-2016 di greggio a costi considerevolmente più bassi rispetto a quelli di mercato in zone dell’Irak controllate dal Kurdistan Regional Government, entità non autorizzata a commerciare petrolio dal Governo cen- trale iracheno, attività svolta solo da quest’ultimo, unica autorità riconosciuta dalla comunità internazionale. L’autorità rogante ha aggiunto che, per un certo periodo, le aree estrattive in questione sarebbero state sotto il dominio delle milizie dello stato islamico. Per le operazioni di acquisto sarebbero state utilizzate diverse società intermediarie, tra cui G. LLP, società con sede le- gale a Londra, ma con filiale operativa in Svizzera (v. rogatoria del 13 agosto 2018, pag. 8 e segg., in rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con il suo complemento del 2 settembre 2019, l’autorità estera ha chiesto l’acquisizione, tra l’altro, della documentazione concernente la relazione bancaria con il numero IBAN no. 1 presso la banca H: di Ginevra, intestata a G. LLP, sulla quale sarebbero intervenute operazioni collegate con i fatti oggetto dell’inchiesta italiana, indicando anche la A. Ltd quale società coin- volta nel procedimento estero (v. pag. 20 e seg., in rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 28 marzo 2019, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con deci- sioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
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C. A seguito di una segnalazione del 13 novembre 2019 da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il MPC, con deci- sione del 26 novembre 2019, ha ordinato alla banca H. la produzione della documentazione concernente la relazione n. 2 intestata ad A. Ltd (v. act. 1.2, pag. 3).
D. Con decisione di chiusura del 6 agosto 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione riguardante la rela- zione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2, pag. 6 e seg.).
E. L’8 settembre 2021, A. Ltd ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, postulando, in via principale, la reiezione della domanda di assi- stenza italiana e l’annullamento della decisione impugnata. In via subordi- nata, essa chiede che la domanda di assistenza sia parzialmente accolta ai sensi dei considerandi e che la decisione impugnata sia riformata, “nel senso che viene trasmessa all’autorità rogante unicamente la documentazione bancaria […] afferente al periodo dal 01.06.2014 al 31.06.2016 (per quanto riguarda i documenti di base, unicamente quelli vigenti in quel periodo)” (v. act. 1, pag. 15):
F. Con scritti del 30 settembre 2021, trasmessi alla ricorrente per conoscenza (v. act. 11), l’UFG e il MPC hanno comunicato di rinunciare a inoltrare una risposta, chiedendo la reiezione del gravame (v. act. 9 e 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l’art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale. Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art.
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 6 agosto 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP
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nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente contesta innanzitutto l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, la quale risulterebbe problematica, ritenuto come l’autorità estera si spinge- rebbe, mediante mere congetture prive di riscontri, a sostenere, da un lato, la commissione di reati comuni in danno del governo iracheno e, dall’altro, la pro- venienza del greggio da pozzi controllati dallo stato islamico sebbene gestito e commercializzato da un’autorità pubblica, ossia il governo regionale curdo. Ul- teriori congetture caratterizzerebbero inoltre altri comportamenti criminalizzati dall’autorità rogante, la quale dimostrerebbe di non conoscere il funzionamento del mercato del petrolio. La domanda di assistenza sarebbe in definitiva per- meata da manifesti e insostenibili errori, lacune e contraddizioni, come pure da un’estrema confusione nell’esposizione dei fatti e delle condotte configuranti reato penale. A suo dire, tale confusione celerebbe verosimilmente la reale in- tenzione dell’autorità rogante, ossia la ricerca indiscriminata di prove, soprat- tutto, se non unicamente, a fini meramente fiscali.
E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.2 Nella sua rogatoria, l’autorità estera afferma che dagli atti d’inchiesta espletati “è emerso che, nel biennio 2015/2016, la compagnia di Z. si è approvvigionata a costi considerevolmente più bassi di quelli di mercato. Nell’ambito delle com- plessive 72 operazioni di importazione di olii minerali relative al periodo indicato, gli ispettori ne hanno individuato almeno 21 considerate sospette, giacché i
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prezzi di acquisto del petrolio risultano decisamente inferiori rispetto alle quota- zioni del platt ufficiale (con valori più bassi, nell’ordine medio, del 23% rispetto ai prezzi correnti e con punte in cui il valore d’acquisto risulta inferiore fino al 43%). In base ai certificati in possesso della società petrolifera, il greggio risulta essere stato estratto nelle zone dell’Iraq sotto il controllo del Kurdistan Regional Government e, quindi, commercializzato da esportatori di nazionalità turca. Tut- tavia, un esame più accurato della documentazione ha evidenziato ricorrenti criticità, quali: a. l’assenza di certificati di origine idonei ad attestare l’effettivo luogo di estrazione del prodotto; b. ambiguità dei documenti presentati dalle navi incaricate del trasporto della merce (bill of lading, certificati di qualità e quantità), indispensabili per riscontrare l’effettiva presenza del vettore nei luoghi indicati sui documenti di viaggio; c. l’effettuazione di passaggi da nave-a-nave (c.d. allibo o ship-to-ship) da parte dei vettori che si sono occupati del trasporto, che non permettono di riscontrare la dichiarazione di origine resa, spesso, con documenti non ufficiali o irrituali (quali, per esempio, la dichiarazione dei capi- tani delle navi e le attestazione delle autorità portuali del terminal di partenza). L’anomalo valore d’acquisto del greggio è stato chiaramente posto in relazione alle notizie provenienti dalle fonti aperte secondo le quali, nel periodo d’inte- resse, il Governo centrale iracheno – l’unico riconosciuto dalla comunità inter- nazionale – non aveva più autorizzato alla commercializzazione del petrolio il Kurdistan Regional Government che, ciò nonostante, aveva continuato autono- mamente la vendita del greggio. Inoltre, quelle stesse aree estrattive, per un certo periodo, sono state sotto il dominio delle milizie dello stato islamico. Per evidenziare l’anomalia del comportamento della F. spa, le Dogane hanno ap- profondito gli acquisti dei suoi competitor a livello europeo, constatando che le principali compagnie petrolifere avevano fatto ricorso ad altri canali di approvvi- gionamento (verosimilmente rifiutando, nonostante il prezzo sensibilmente in- feriore, il petrolio acquistato invece dalla raffineria di Z.)” (rogatoria del 13 ago- sto 2018, pag. 8 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). L’autorità rogante afferma inoltre che “elementi di sospetto derivano dall’intervento, nella catena di acqui- sto degli olii minerali, di una pluralità di intermediari. Dai documenti esaminati dalle Dogane risulta che, nella maggior parte delle operazioni, in origine, il greg- gio è stato fornito dalla società I. di Istanbul che, a sua volta, lo aveva acquistato in Iraq (non si hanno però informazioni attendibili sui venditori iracheni seppure sono presenti documenti di transito e di esportazione che dovranno, nei limiti del possibile, essere analizzati). Quindi la I. di Istanbul, da parte sua, aveva ceduto gli olii minerali alla J. Limited, società sedente nelle Isole Vergini Britan- niche. Quest’ultima, quindi, li aveva rivenduti alla G. LLP (società che ha sede legale in Londra, ma la sua principale filiale operativa è dislocata in Svizzera). Detta società, a sua volta, li aveva alienati alla F. spa. Invero, l’ingiustificata pluralità di operatori può spiegarsi con la volontà di occultare i reali fornitori di greggio, anche perché le indagini hanno evidenziato che, in taluni casi, il prezzo di cessione dalla I. alla J. Limited è inspiegabilmente superiore rispetto a quello
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a cui la G. LLP rivende lo stesso greggio alla F. spa. Dall’esame dei flussi finan- ziari possono ricavarsi ulteriori conferme circa la provenienza del petrolio raffi- nato dalla F. spa proprio da quelle aree che non erano più sotto il controllo del Governo di Bagdad, in relazione ai rapporti conflittuali con il KRG ovvero a se- guito dell’azione armata dello Stato Islamico. Le dogane, infatti, hanno reperito sul sito K. una mail il cui contenuto pare da interpretarsi nel senso che il Kurdi- stan Regional Government ha autorizzato lo storno della somma di 60 milioni di euro, da parte della banca L. di Monaco, in favore della J. Limited. L’acquisto di olii minerali di origine irachena e provenienza turca è ancora più sospetto se si considera che, in precedenza, la raffineria di Z. mai aveva ricorso a quel canale di approvvigionamento” (ibidem, pag. 9 e seg.). Secondo la Procura cagliari- tana, “devono fare riflettere anche due operazioni di factoring con le quali la M., sul finire del 2016, ha acquistato da F. spa e da F. sa (società con sede legale in Ginevra, controllata al 100% da F. spa) due crediti, del valore rispettivamente di $ 48.833.140 e di $ 12.838.482, verso la G. LLP. I crediti si riferiscono alla vendita dalla F. spa alla G. LLP (che invece, come si è visto, è abitualmente fornitore della stessa F. spa) di una partita di greggio iracheno che, dai docu- menti allegati all’operazione, risulta caricato al porto di Bassora sito nell’Iraq del Sud e scaricato nel porto turco di Ceyhan e di una partita di diesel. L’operazione, nonostante plurime ragioni di sospetto, non è stata segnalata alle competenti autorità da parte della stessa M.” (ibidem, pag. 10). Per quanto attiene più par- ticolarmente ai reati oggetto dell’inchiesta estera, “le attività investigative in corso – come detto pregiudizialmente dirette a trovare conferma processuale in ordine alla natura illecita del petrolio proveniente dal Kurdistan – sono relative alla configurabilità, innanzitutto, del delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) in rela- zione al consapevole acquisto di un bene illegittimamente sottratto al legittimo titolare (costituito dal Governo Iracheno). Sono, inoltre, in corso accertamenti finalizzati ad appurare se l’estrazione del petrolio possa essere avvenuta in aree controllate da formazioni del sedicente stato islamico con conseguente possibi- lità che la vendita del greggio abbia consentito alle milizie stesse, ovvero ad altre organizzazioni jihadiste ad esse collegate, di reperire ingenti somme di denaro destinate a sostenere le attività terroristiche, con possibile configurabi- lità del reato di cui all’art. 270-quinquies 1 c.p. Risultano, inoltre, ipotizzabili i delitti di riciclaggio (art. 648-bis) ed autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) con rife- rimento, rispettivamente, ai flussi finanziari connessi alla sopra evidenziata mancata segnalazione di operazioni sospette afferente alla cessione di credito intercorsa tra F. s.a. e G. LLP di Lugano, in quanto si tratta di operazioni eco- nomiche relative ai proventi dell’impiego del greggio di provenienza delittuosa” (ibidem, pag. 11).
Quanto precede, oltre a ulteriori elementi e dettagli messi in evidenza nella ro- gatoria (v. ibidem, pag. 11 e segg.), soddisfa le esigenze normative e giurispru- denziali poste in materia di esposto dei fatti. Non spetta peraltro al giudice
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dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La rogatoria non presenta in ogni caso contraddizioni o errori evidenti che ne inficerebbero la sua validità. Le censure in questo ambito vanno quindi disat- tese.
E. 3 Ribadita la natura fiscale del procedimento estero, la ricorrente contesta l’adem- pimento del requisito della doppia punibilità, ritenendo inoltre discutibile la com- petenza dell’autorità rogante.
E. 3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
Ciò premesso, l'art. 2 lett. a CEAG permette nondimeno di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Questo è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il pro- cedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commer- ciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di
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"altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Que- st'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge fede- rale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La no- zione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensa- bile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dis- suade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fidu- cia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi- nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011,
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pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
E. 3.2.1 In concreto, l’autorità d’esecuzione ritiene che i fatti oggetto d’inchiesta all’estero siano sussumibili in Svizzera segnatamente ai reati di ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
E. 3.2.2 L’art. 160 n. 1 CP prevede che chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la que- rela è stata sporta. Secondo la cifra 2 della medesima disposizione, il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sa- pendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fi- scale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta e all’ar- ticolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le impo- ste sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. La cifra 2 di tale norma prevede che nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter) (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per eserci- tare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). Secondo la cifra 3 della disposizione, l’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
E. 3.2.3 Come già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), l’autorità rogante af- ferma che, nonostante il Governo centrale iracheno, unica autorità riconosciuta dalla comunità internazionale, non abbia più autorizzato il Kurdistan Regional Governement a commerciare petrolio, quest’ultimo avrebbe continuato a ven- dere autonomamente del greggio, precisando anche che le stesse aree estrat- tive, per un certo periodo, sarebbero inoltre state sotto il controllo delle milizie
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dello stato islamico. Ora, per quanto riguarda la sottrazione del greggio in pa- rola, risulta senz’altro ipotizzabile il reato di furto ai sensi dell’art. 139 CP, il quale punisce chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sot- trae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui: il greggio è una cosa mo- bile e la sottrazione dello stesso da parte del Kurdistan Regional Government, finalizzata alla rivendita in Italia, sarebbe intervenuta mediante rottura del pos- sesso ai danni del Governo centrale iracheno (v. DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 7 e segg. ad art. 139 CP nonché n. 11 e segg. alle osservazioni preli- minari agli art. 137 e segg. CP; PAPAUX, Commentario romando, 2017, n. 6 e segg. ad art. 139 CP; NIGGLI/RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 14 e segg. ad art. 139 CP; DTF 132 IV 110 consid. 2.1; 115 IV 106 consid. 1c/aa; 112 IV 11 consid. 2a). Il susseguente acquisto del petrolio in questione da parte di terzi può quindi essere considerato un atto di ricettazione e i flussi di denaro legati a tali traffici possono di conseguenza costituire atti di riciclaggio di denaro. Sindacare i dettagli relativi ai rapporti costituzionali tra governo cen- trale e governo regionale compete per contro al giudice estero del merito e non al giudice dell’assistenza. La questione non merita dunque ulteriore disamina in questa sede.
E. 3.2.4 In definitiva, nella misura in cui l’autorità rogante sospetta che F. S.p.A. abbia acquistato, con l’aiuto della ricorrente, petrolio dal Kurdistan Regional Govern- ment, autorità non autorizzata all’uopo, sottraendo il greggio al Governo cen- trale iracheno, i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per cui la doppia punibilità è ossequiata già solo per tali motivi. Inoltre, avendo la predetta società la sua sede a Z., in provincia di […], non si intravvedono criticità riguardanti la competenza dell’autorità inquirente estera. Alla luce dell’esposto dei fatti presentato dall’autorità rogante, non vi è infine nessuna ragione di rite- nere che la rogatoria abbia come scopo il perseguimento di reati fiscali. Le cen- sure in questo ambito vanno dunque tutte disattese.
E. 4 intestato a J. Limited presso la banca L. di Monaco, società riconducibile all’in- dagata B. (v. act. 1.2, pag. 5). Punti di contatto concreti con i fatti oggetto del procedimento estero sono quindi dati e le autorità estere devono potere analiz- zare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altre entità toccate dai fatti investigati. L’autorità rogante ha del resto chiaramente illustrato l’implicazione della ricorrente nei flussi finanziari d’interesse investigativo (v. complemento ro- gatoriale del 2 settembre 2019, pag. 8, 10, 13 e 20, in rubrica 1 incarto MPC), per cui il MPC ha correttamente e ragionevolmente interpretato la rogatoria or- dinando la trasmissione della documentazione litigiosa. Alla luce di ciò non è nemmeno possibile limitare temporalmente la sua estensione nei termini di cui nella richiesta in via subordinata, perché questo significherebbe privare in ma- niera arbitraria le autorità estere di documentazione potenzialmente utile per la loro inchiesta.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e dei complementi risulta che tutta la documentazione liti- giosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale
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federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che
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si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
E. 4.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che l’indagata B. è direttrice della società ricorrente (v. act. 5.1 e 5.2), nonché avente diritto economico della relazione litigiosa (v. act. 1.2, pag. 5). Il MPC ha del resto indicato nella decisione impugnata svariate opera- zioni che hanno toccato il conto litigioso intestato alla ricorrente, per il quale l’indagata B. dispone di una procura. Dalla documentazione analizzata, è emerso che la relazione in questione è stata oggetto il 28 maggio 2014 di un addebito di USD 70'562'622.30 a favore del conto n. 3 intestato a G. LPP presso la banca H., società coinvolta nelle indagini italiane. La relazione della ricorrente è stata inoltre oggetto il 5 e 10 novembre 2014 di un addebito di rispettivamente USD 9'000'025.98 e di USD 2'000'025.98, entrambi a favore del conto n. IBAN
E. 5 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 gennaio 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. LTD, rappresentata dall'avv. Andrea Minesso,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.182
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Fatti: A. Il 13 agosto 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 22 novembre 2018, il 13 dicembre 2018 e il 2 settembre 2019, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E. e altri per i reati di associazione con finalità di terrorismo anche inter- nazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis CP/I), finanzia- mento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 CP/I), ricet- tazione (art. 648 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I), sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs n. 504/1995), associazione per delinquere (art. 416 CP/I) e falso in atto pubblico (art. 476 CP/I). In sostanza, l’autorità estera ha affermato che F. S.p.A., società italiana di rilevanza nazionale nel settore della raffinazione del petrolio, con sede a Z., si sarebbe approvvigio- nata nel biennio 2015-2016 di greggio a costi considerevolmente più bassi rispetto a quelli di mercato in zone dell’Irak controllate dal Kurdistan Regional Government, entità non autorizzata a commerciare petrolio dal Governo cen- trale iracheno, attività svolta solo da quest’ultimo, unica autorità riconosciuta dalla comunità internazionale. L’autorità rogante ha aggiunto che, per un certo periodo, le aree estrattive in questione sarebbero state sotto il dominio delle milizie dello stato islamico. Per le operazioni di acquisto sarebbero state utilizzate diverse società intermediarie, tra cui G. LLP, società con sede le- gale a Londra, ma con filiale operativa in Svizzera (v. rogatoria del 13 agosto 2018, pag. 8 e segg., in rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con il suo complemento del 2 settembre 2019, l’autorità estera ha chiesto l’acquisizione, tra l’altro, della documentazione concernente la relazione bancaria con il numero IBAN no. 1 presso la banca H: di Ginevra, intestata a G. LLP, sulla quale sarebbero intervenute operazioni collegate con i fatti oggetto dell’inchiesta italiana, indicando anche la A. Ltd quale società coin- volta nel procedimento estero (v. pag. 20 e seg., in rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 28 marzo 2019, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con deci- sioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
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C. A seguito di una segnalazione del 13 novembre 2019 da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il MPC, con deci- sione del 26 novembre 2019, ha ordinato alla banca H. la produzione della documentazione concernente la relazione n. 2 intestata ad A. Ltd (v. act. 1.2, pag. 3).
D. Con decisione di chiusura del 6 agosto 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione riguardante la rela- zione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2, pag. 6 e seg.).
E. L’8 settembre 2021, A. Ltd ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, postulando, in via principale, la reiezione della domanda di assi- stenza italiana e l’annullamento della decisione impugnata. In via subordi- nata, essa chiede che la domanda di assistenza sia parzialmente accolta ai sensi dei considerandi e che la decisione impugnata sia riformata, “nel senso che viene trasmessa all’autorità rogante unicamente la documentazione bancaria […] afferente al periodo dal 01.06.2014 al 31.06.2016 (per quanto riguarda i documenti di base, unicamente quelli vigenti in quel periodo)” (v. act. 1, pag. 15):
F. Con scritti del 30 settembre 2021, trasmessi alla ricorrente per conoscenza (v. act. 11), l’UFG e il MPC hanno comunicato di rinunciare a inoltrare una risposta, chiedendo la reiezione del gravame (v. act. 9 e 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l’art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale. Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 6 agosto 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP
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nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente contesta innanzitutto l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, la quale risulterebbe problematica, ritenuto come l’autorità estera si spinge- rebbe, mediante mere congetture prive di riscontri, a sostenere, da un lato, la commissione di reati comuni in danno del governo iracheno e, dall’altro, la pro- venienza del greggio da pozzi controllati dallo stato islamico sebbene gestito e commercializzato da un’autorità pubblica, ossia il governo regionale curdo. Ul- teriori congetture caratterizzerebbero inoltre altri comportamenti criminalizzati dall’autorità rogante, la quale dimostrerebbe di non conoscere il funzionamento del mercato del petrolio. La domanda di assistenza sarebbe in definitiva per- meata da manifesti e insostenibili errori, lacune e contraddizioni, come pure da un’estrema confusione nell’esposizione dei fatti e delle condotte configuranti reato penale. A suo dire, tale confusione celerebbe verosimilmente la reale in- tenzione dell’autorità rogante, ossia la ricerca indiscriminata di prove, soprat- tutto, se non unicamente, a fini meramente fiscali.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 Nella sua rogatoria, l’autorità estera afferma che dagli atti d’inchiesta espletati “è emerso che, nel biennio 2015/2016, la compagnia di Z. si è approvvigionata a costi considerevolmente più bassi di quelli di mercato. Nell’ambito delle com- plessive 72 operazioni di importazione di olii minerali relative al periodo indicato, gli ispettori ne hanno individuato almeno 21 considerate sospette, giacché i
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prezzi di acquisto del petrolio risultano decisamente inferiori rispetto alle quota- zioni del platt ufficiale (con valori più bassi, nell’ordine medio, del 23% rispetto ai prezzi correnti e con punte in cui il valore d’acquisto risulta inferiore fino al 43%). In base ai certificati in possesso della società petrolifera, il greggio risulta essere stato estratto nelle zone dell’Iraq sotto il controllo del Kurdistan Regional Government e, quindi, commercializzato da esportatori di nazionalità turca. Tut- tavia, un esame più accurato della documentazione ha evidenziato ricorrenti criticità, quali: a. l’assenza di certificati di origine idonei ad attestare l’effettivo luogo di estrazione del prodotto; b. ambiguità dei documenti presentati dalle navi incaricate del trasporto della merce (bill of lading, certificati di qualità e quantità), indispensabili per riscontrare l’effettiva presenza del vettore nei luoghi indicati sui documenti di viaggio; c. l’effettuazione di passaggi da nave-a-nave (c.d. allibo o ship-to-ship) da parte dei vettori che si sono occupati del trasporto, che non permettono di riscontrare la dichiarazione di origine resa, spesso, con documenti non ufficiali o irrituali (quali, per esempio, la dichiarazione dei capi- tani delle navi e le attestazione delle autorità portuali del terminal di partenza). L’anomalo valore d’acquisto del greggio è stato chiaramente posto in relazione alle notizie provenienti dalle fonti aperte secondo le quali, nel periodo d’inte- resse, il Governo centrale iracheno – l’unico riconosciuto dalla comunità inter- nazionale – non aveva più autorizzato alla commercializzazione del petrolio il Kurdistan Regional Government che, ciò nonostante, aveva continuato autono- mamente la vendita del greggio. Inoltre, quelle stesse aree estrattive, per un certo periodo, sono state sotto il dominio delle milizie dello stato islamico. Per evidenziare l’anomalia del comportamento della F. spa, le Dogane hanno ap- profondito gli acquisti dei suoi competitor a livello europeo, constatando che le principali compagnie petrolifere avevano fatto ricorso ad altri canali di approvvi- gionamento (verosimilmente rifiutando, nonostante il prezzo sensibilmente in- feriore, il petrolio acquistato invece dalla raffineria di Z.)” (rogatoria del 13 ago- sto 2018, pag. 8 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). L’autorità rogante afferma inoltre che “elementi di sospetto derivano dall’intervento, nella catena di acqui- sto degli olii minerali, di una pluralità di intermediari. Dai documenti esaminati dalle Dogane risulta che, nella maggior parte delle operazioni, in origine, il greg- gio è stato fornito dalla società I. di Istanbul che, a sua volta, lo aveva acquistato in Iraq (non si hanno però informazioni attendibili sui venditori iracheni seppure sono presenti documenti di transito e di esportazione che dovranno, nei limiti del possibile, essere analizzati). Quindi la I. di Istanbul, da parte sua, aveva ceduto gli olii minerali alla J. Limited, società sedente nelle Isole Vergini Britan- niche. Quest’ultima, quindi, li aveva rivenduti alla G. LLP (società che ha sede legale in Londra, ma la sua principale filiale operativa è dislocata in Svizzera). Detta società, a sua volta, li aveva alienati alla F. spa. Invero, l’ingiustificata pluralità di operatori può spiegarsi con la volontà di occultare i reali fornitori di greggio, anche perché le indagini hanno evidenziato che, in taluni casi, il prezzo di cessione dalla I. alla J. Limited è inspiegabilmente superiore rispetto a quello
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a cui la G. LLP rivende lo stesso greggio alla F. spa. Dall’esame dei flussi finan- ziari possono ricavarsi ulteriori conferme circa la provenienza del petrolio raffi- nato dalla F. spa proprio da quelle aree che non erano più sotto il controllo del Governo di Bagdad, in relazione ai rapporti conflittuali con il KRG ovvero a se- guito dell’azione armata dello Stato Islamico. Le dogane, infatti, hanno reperito sul sito K. una mail il cui contenuto pare da interpretarsi nel senso che il Kurdi- stan Regional Government ha autorizzato lo storno della somma di 60 milioni di euro, da parte della banca L. di Monaco, in favore della J. Limited. L’acquisto di olii minerali di origine irachena e provenienza turca è ancora più sospetto se si considera che, in precedenza, la raffineria di Z. mai aveva ricorso a quel canale di approvvigionamento” (ibidem, pag. 9 e seg.). Secondo la Procura cagliari- tana, “devono fare riflettere anche due operazioni di factoring con le quali la M., sul finire del 2016, ha acquistato da F. spa e da F. sa (società con sede legale in Ginevra, controllata al 100% da F. spa) due crediti, del valore rispettivamente di $ 48.833.140 e di $ 12.838.482, verso la G. LLP. I crediti si riferiscono alla vendita dalla F. spa alla G. LLP (che invece, come si è visto, è abitualmente fornitore della stessa F. spa) di una partita di greggio iracheno che, dai docu- menti allegati all’operazione, risulta caricato al porto di Bassora sito nell’Iraq del Sud e scaricato nel porto turco di Ceyhan e di una partita di diesel. L’operazione, nonostante plurime ragioni di sospetto, non è stata segnalata alle competenti autorità da parte della stessa M.” (ibidem, pag. 10). Per quanto attiene più par- ticolarmente ai reati oggetto dell’inchiesta estera, “le attività investigative in corso – come detto pregiudizialmente dirette a trovare conferma processuale in ordine alla natura illecita del petrolio proveniente dal Kurdistan – sono relative alla configurabilità, innanzitutto, del delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) in rela- zione al consapevole acquisto di un bene illegittimamente sottratto al legittimo titolare (costituito dal Governo Iracheno). Sono, inoltre, in corso accertamenti finalizzati ad appurare se l’estrazione del petrolio possa essere avvenuta in aree controllate da formazioni del sedicente stato islamico con conseguente possibi- lità che la vendita del greggio abbia consentito alle milizie stesse, ovvero ad altre organizzazioni jihadiste ad esse collegate, di reperire ingenti somme di denaro destinate a sostenere le attività terroristiche, con possibile configurabi- lità del reato di cui all’art. 270-quinquies 1 c.p. Risultano, inoltre, ipotizzabili i delitti di riciclaggio (art. 648-bis) ed autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) con rife- rimento, rispettivamente, ai flussi finanziari connessi alla sopra evidenziata mancata segnalazione di operazioni sospette afferente alla cessione di credito intercorsa tra F. s.a. e G. LLP di Lugano, in quanto si tratta di operazioni eco- nomiche relative ai proventi dell’impiego del greggio di provenienza delittuosa” (ibidem, pag. 11).
Quanto precede, oltre a ulteriori elementi e dettagli messi in evidenza nella ro- gatoria (v. ibidem, pag. 11 e segg.), soddisfa le esigenze normative e giurispru- denziali poste in materia di esposto dei fatti. Non spetta peraltro al giudice
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dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La rogatoria non presenta in ogni caso contraddizioni o errori evidenti che ne inficerebbero la sua validità. Le censure in questo ambito vanno quindi disat- tese.
3. Ribadita la natura fiscale del procedimento estero, la ricorrente contesta l’adem- pimento del requisito della doppia punibilità, ritenendo inoltre discutibile la com- petenza dell’autorità rogante.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
Ciò premesso, l'art. 2 lett. a CEAG permette nondimeno di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Questo è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il pro- cedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commer- ciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di
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"altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Que- st'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge fede- rale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La no- zione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensa- bile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dis- suade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fidu- cia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi- nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011,
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pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
3.2
3.2.1 In concreto, l’autorità d’esecuzione ritiene che i fatti oggetto d’inchiesta all’estero siano sussumibili in Svizzera segnatamente ai reati di ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
3.2.2 L’art. 160 n. 1 CP prevede che chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la que- rela è stata sporta. Secondo la cifra 2 della medesima disposizione, il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sa- pendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fi- scale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta e all’ar- ticolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le impo- ste sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. La cifra 2 di tale norma prevede che nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter) (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per eserci- tare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). Secondo la cifra 3 della disposizione, l’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
3.2.3 Come già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), l’autorità rogante af- ferma che, nonostante il Governo centrale iracheno, unica autorità riconosciuta dalla comunità internazionale, non abbia più autorizzato il Kurdistan Regional Governement a commerciare petrolio, quest’ultimo avrebbe continuato a ven- dere autonomamente del greggio, precisando anche che le stesse aree estrat- tive, per un certo periodo, sarebbero inoltre state sotto il controllo delle milizie
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dello stato islamico. Ora, per quanto riguarda la sottrazione del greggio in pa- rola, risulta senz’altro ipotizzabile il reato di furto ai sensi dell’art. 139 CP, il quale punisce chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sot- trae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui: il greggio è una cosa mo- bile e la sottrazione dello stesso da parte del Kurdistan Regional Government, finalizzata alla rivendita in Italia, sarebbe intervenuta mediante rottura del pos- sesso ai danni del Governo centrale iracheno (v. DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 7 e segg. ad art. 139 CP nonché n. 11 e segg. alle osservazioni preli- minari agli art. 137 e segg. CP; PAPAUX, Commentario romando, 2017, n. 6 e segg. ad art. 139 CP; NIGGLI/RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 14 e segg. ad art. 139 CP; DTF 132 IV 110 consid. 2.1; 115 IV 106 consid. 1c/aa; 112 IV 11 consid. 2a). Il susseguente acquisto del petrolio in questione da parte di terzi può quindi essere considerato un atto di ricettazione e i flussi di denaro legati a tali traffici possono di conseguenza costituire atti di riciclaggio di denaro. Sindacare i dettagli relativi ai rapporti costituzionali tra governo cen- trale e governo regionale compete per contro al giudice estero del merito e non al giudice dell’assistenza. La questione non merita dunque ulteriore disamina in questa sede.
3.2.4 In definitiva, nella misura in cui l’autorità rogante sospetta che F. S.p.A. abbia acquistato, con l’aiuto della ricorrente, petrolio dal Kurdistan Regional Govern- ment, autorità non autorizzata all’uopo, sottraendo il greggio al Governo cen- trale iracheno, i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per cui la doppia punibilità è ossequiata già solo per tali motivi. Inoltre, avendo la predetta società la sua sede a Z., in provincia di […], non si intravvedono criticità riguardanti la competenza dell’autorità inquirente estera. Alla luce dell’esposto dei fatti presentato dall’autorità rogante, non vi è infine nessuna ragione di rite- nere che la rogatoria abbia come scopo il perseguimento di reati fiscali. Le cen- sure in questo ambito vanno dunque tutte disattese.
4. La ricorrente afferma infine che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e che la rogatoria estera costituirebbe una fishing expedi- tion. Il MPC avrebbe inoltre statuito ultra petita, visto che le autorità italiane non avrebbero chiesto documentazione relativa a conti bancari della ricorrente. A suo avviso, la documentazione litigiosa non sarebbe idonea a far progredire le indagini estere, dato che la stessa non potrebbe permettere all’autorità rogante di determinare se la vendita di petrolio da parte del Governo regionale del Kur- distan sia legittima o meno. I flussi finanziari non potrebbero fornire alcuna ri- sposta in tal senso, ma permetterebbero alle autorità estere di assumere infor- mazioni riservate in merito al gruppo svizzero A.
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4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale
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federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che
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si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
4.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che l’indagata B. è direttrice della società ricorrente (v. act. 5.1 e 5.2), nonché avente diritto economico della relazione litigiosa (v. act. 1.2, pag. 5). Il MPC ha del resto indicato nella decisione impugnata svariate opera- zioni che hanno toccato il conto litigioso intestato alla ricorrente, per il quale l’indagata B. dispone di una procura. Dalla documentazione analizzata, è emerso che la relazione in questione è stata oggetto il 28 maggio 2014 di un addebito di USD 70'562'622.30 a favore del conto n. 3 intestato a G. LPP presso la banca H., società coinvolta nelle indagini italiane. La relazione della ricorrente è stata inoltre oggetto il 5 e 10 novembre 2014 di un addebito di rispettivamente USD 9'000'025.98 e di USD 2'000'025.98, entrambi a favore del conto n. IBAN 4 intestato a J. Limited presso la banca L. di Monaco, società riconducibile all’in- dagata B. (v. act. 1.2, pag. 5). Punti di contatto concreti con i fatti oggetto del procedimento estero sono quindi dati e le autorità estere devono potere analiz- zare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altre entità toccate dai fatti investigati. L’autorità rogante ha del resto chiaramente illustrato l’implicazione della ricorrente nei flussi finanziari d’interesse investigativo (v. complemento ro- gatoriale del 2 settembre 2019, pag. 8, 10, 13 e 20, in rubrica 1 incarto MPC), per cui il MPC ha correttamente e ragionevolmente interpretato la rogatoria or- dinando la trasmissione della documentazione litigiosa. Alla luce di ciò non è nemmeno possibile limitare temporalmente la sua estensione nei termini di cui nella richiesta in via subordinata, perché questo significherebbe privare in ma- niera arbitraria le autorità estere di documentazione potenzialmente utile per la loro inchiesta.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e dei complementi risulta che tutta la documentazione liti- giosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
5. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 19 gennaio 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Andrea Minesso - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).