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RR.2018.236

Bundesstrafgericht · 2018-11-13 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ad Israele. Consegna di mezzi di prova (art. 74 IRSG).

Sachverhalt

A. Il 30 gennaio 2017 la Procura di Gerusalemme presso il Ministero di giustizia israeliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di corruzione (art. 290 CP/israeliano), truffa e amministrazione infedele (art. 425, 284 e 415 CP/israeliano) nonché riciclaggio di denaro (art. 3 [a] legge sul rici- claggio di denaro, 5760-2000). In sostanza, il predetto, nella sua qualità di di- rettore della divisione "B." della società C. Ltd società di trasporto pubblica israeliana, avrebbe ricevuto delle tangenti per un importo complessivo di circa un milione di euro da parte della società tedesca D. GmbH al fine di favorire illegalmente le attività commerciali tra le due società. I presunti versamenti ille- citi sarebbero stati predisposti attraverso l'intermediazione di diverse società ti- tolari di relazioni bancarie aperte presso istituti bancari svizzeri (v. act. 1.3).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto, tra l'altro, l’ac- quisizione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E. (ora banca F.), intestata a A. (v. act. 3 pag. 7 e seg.).

B. Mediante decisione del 10 aprile 2017 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità israeliana, precisando che le misure di esecuzione sa- rebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 4.4).

Il medesimo giorno il MPC ha ordinato alla banca F. di trasmettergli la docu- mentazione bancaria concernente la relazione con il codice IBAN no. 1 nonché altre relazioni riconducibili a A. (v. act. 7.1, rubrica 5 incarto MPC).

C. Con decisione di chiusura del 16 luglio 2018 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata do- cumentazione riguardante le relazioni n. 1 e n. 2 presso la banca F., entrambe intestate a A. (v. act. 1.2).

D. Il 15 agosto 2018 A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento della stessa, con conseguente rifiuto di dare seguito alla misura rogatoriale richiesta. A titolo subordinato, egli chiede che la decisione in questione venga annullata e che la causa sia rinviata al MPC affinché decida di trasmettere unicamente la

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documentazione relativa al conto con codice IBAN (corretto) n. 1 a lui intestato (v. act. 1).

E. Con scritto del 20 agosto 2018, il ricorrente ha chiesto che la procedura dinanzi a questo Tribunale venga condotta in lingua tedesca (v. act. 4).

F. Con scritto del 10 settembre 2018 il MPC ha chiesto di respingere sia la sud- detta richiesta del 20 agosto 2018, sia il ricorso, in via principale e subordinata (v. act. 7). Con osservazioni del medesimo giorno, l'UFG ha chiesto che la de- cisione impugnata venga tutelata (v. act. 9). Entrambi gli scritti sono stati tra- smessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 10).

G. Con replica spontanea del 21 settembre 2018, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 14), il ricorrente conferma le conclusioni espresse in sede ricorsuale nonché la richiesta del 20 agosto 2018 (v. act. 13 e lett. E).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Israele e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 26 dicembre 1967 per Israele ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1) e dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2011, entrato in vi- gore il 1° luglio 2006 per Israele e il 1° febbraio 2005 per la Confederazione Svizzera (RS 0.351.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa

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ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il ricorrente è titolare delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Dopo aver ricevuto un invito a versare un anticipo delle spese e un avviso di ricorso in lingua italiana da questo Tribunale, il ricorrente, con scritto del 20 ago- sto 2018 (v. act. 4), ha chiesto che la presente procedura fosse condotta in lingua tedesca. Egli ha inoltre censurato il fatto che la decisione impugnata fosse stata redatta in italiano, visto che i contatti precedenti con il MPC si sa- rebbero svolti in tedesco.

Per quanto riguarda la procedura dinanzi a questa Corte, si rileva che, benché il ricorso sia redatto in lingua tedesca, in virtù dell'art. 33a cpv. 2 PA la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione impugnata, ossia l’italiano. Non vi sono di fatti particolari ragioni per scostarsi da questa regola esplicita- mente prevista dalla legge di procedura qui applicabile. Per quanto attiene alla redazione in italiano della decisione impugnata, la relativa censura, presentata solo il 20 agosto 2018 (v. act. 4), ossia susseguentemente al ricorso, risulta tardiva e quindi inammissibile. Ma fosse anche stata ammissibile, essa sarebbe stata da respingere, dato che, malgrado lo scambio di corrispondenza in lingua tedesca, intervenuto verosimilmente soltanto per facilitare il compito del patro- cinatore del ricorrente, era chiaro sin dall'inizio che la lingua della procedura rogatoriale era l'italiano, ciò che è attestato sia dalla decisione di entrata nel merito del 10 aprile 2017, già redatta in italiano (v. act. 4.4), sia dallo scritto del MPC del 5 febbraio 2018, molto esplicito in tal senso, trasmesso al ricorrente (v. act. 7.1, rubrica 14 incarto MPC; "Darüber hinaus, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Amtssprache des vorliegenden Rechtshilfever- fahrens Italienisch ist"). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi

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è altresì nessun motivo per ritenere che il patrocinatore del ricorrente non sia stato in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto e in ogni caso secondo la giurisprudenza del Tribunale federale da un avvocato attivo nel nostro Paese è lecito pretendere che abbia perlomeno competenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1).

E. 3 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi il principio della propor- zionalità, nella misura in cui il MPC ha deciso di trasmettere documentazione non richiesta dall'autorità rogante. Il fatto di aver richiesto alla banca F. docu- mentazione, oggetto della decisione impugnata, riguardante altri eventuali conti riconducibili al ricorrente costituirebbe una fishing expedition.

E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione bancaria, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II

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258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazio- nale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe- tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in ma- niera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di celerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informa- zioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assi- stenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 con- sid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispetti- vamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

E. 3.2 In concreto, come già rilevato in precedenza (v. Fatti lett. A), il ricorrente è ac- cusato di aver intascato tangenti al fine di favorire D. GmbH nella fornitura di telai a C. Ltd, impresa di trasporti pubblica, denaro oggetto poi di svariate ope- razioni tese a celarne la provenienza criminale. Dinanzi a questo tipo di reati, l'identificazione e l'analisi di tutti i conti bancari riconducibili all'imputato risulta molto importante e la relativa documentazione ha un'utilità potenziale indubbia. L'autorità rogante deve infatti avere la possibilità di analizzare tutti i flussi di denaro ad essi legati. In questo senso, il fatto che il MPC abbia chiesto alla banca F. di trasmettergli la documentazione di tutte le relazioni legate al ricor- rente non presta il fianco a critiche, anche per evitare perdite di tempo derivanti da domande di assistenza complementari. Per tacere comunque del fatto che il MPC ha già potuto identificare transazioni sospette intervenute sulle due rela- zioni oggetto della decisione impugnata concernenti somme di denaro la cui

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entità mal si concilierebbe con la situazione del ricorrente in quanto ex dipen- dente statale, ora pensionato (v. act. 1.2 pag. 5 e seg.).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale israeliana e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un caso di fishing expedition.

E. 4 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. La domanda di condurre la procedura in lingua tedesca è respinta nella misura della sua ammissibilità.
  2. Il ricorso è respinto
  3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 13 novembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Guido E. Urbach e Sergio S. Biaggi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ad Israele

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2018.236

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Fatti: A. Il 30 gennaio 2017 la Procura di Gerusalemme presso il Ministero di giustizia israeliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di corruzione (art. 290 CP/israeliano), truffa e amministrazione infedele (art. 425, 284 e 415 CP/israeliano) nonché riciclaggio di denaro (art. 3 [a] legge sul rici- claggio di denaro, 5760-2000). In sostanza, il predetto, nella sua qualità di di- rettore della divisione "B." della società C. Ltd società di trasporto pubblica israeliana, avrebbe ricevuto delle tangenti per un importo complessivo di circa un milione di euro da parte della società tedesca D. GmbH al fine di favorire illegalmente le attività commerciali tra le due società. I presunti versamenti ille- citi sarebbero stati predisposti attraverso l'intermediazione di diverse società ti- tolari di relazioni bancarie aperte presso istituti bancari svizzeri (v. act. 1.3).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto, tra l'altro, l’ac- quisizione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E. (ora banca F.), intestata a A. (v. act. 3 pag. 7 e seg.).

B. Mediante decisione del 10 aprile 2017 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità israeliana, precisando che le misure di esecuzione sa- rebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 4.4).

Il medesimo giorno il MPC ha ordinato alla banca F. di trasmettergli la docu- mentazione bancaria concernente la relazione con il codice IBAN no. 1 nonché altre relazioni riconducibili a A. (v. act. 7.1, rubrica 5 incarto MPC).

C. Con decisione di chiusura del 16 luglio 2018 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata do- cumentazione riguardante le relazioni n. 1 e n. 2 presso la banca F., entrambe intestate a A. (v. act. 1.2).

D. Il 15 agosto 2018 A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento della stessa, con conseguente rifiuto di dare seguito alla misura rogatoriale richiesta. A titolo subordinato, egli chiede che la decisione in questione venga annullata e che la causa sia rinviata al MPC affinché decida di trasmettere unicamente la

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documentazione relativa al conto con codice IBAN (corretto) n. 1 a lui intestato (v. act. 1).

E. Con scritto del 20 agosto 2018, il ricorrente ha chiesto che la procedura dinanzi a questo Tribunale venga condotta in lingua tedesca (v. act. 4).

F. Con scritto del 10 settembre 2018 il MPC ha chiesto di respingere sia la sud- detta richiesta del 20 agosto 2018, sia il ricorso, in via principale e subordinata (v. act. 7). Con osservazioni del medesimo giorno, l'UFG ha chiesto che la de- cisione impugnata venga tutelata (v. act. 9). Entrambi gli scritti sono stati tra- smessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 10).

G. Con replica spontanea del 21 settembre 2018, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 14), il ricorrente conferma le conclusioni espresse in sede ricorsuale nonché la richiesta del 20 agosto 2018 (v. act. 13 e lett. E).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Israele e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 26 dicembre 1967 per Israele ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1) e dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2011, entrato in vi- gore il 1° luglio 2006 per Israele e il 1° febbraio 2005 per la Confederazione Svizzera (RS 0.351.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa

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ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il ricorrente è titolare delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Dopo aver ricevuto un invito a versare un anticipo delle spese e un avviso di ricorso in lingua italiana da questo Tribunale, il ricorrente, con scritto del 20 ago- sto 2018 (v. act. 4), ha chiesto che la presente procedura fosse condotta in lingua tedesca. Egli ha inoltre censurato il fatto che la decisione impugnata fosse stata redatta in italiano, visto che i contatti precedenti con il MPC si sa- rebbero svolti in tedesco.

Per quanto riguarda la procedura dinanzi a questa Corte, si rileva che, benché il ricorso sia redatto in lingua tedesca, in virtù dell'art. 33a cpv. 2 PA la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione impugnata, ossia l’italiano. Non vi sono di fatti particolari ragioni per scostarsi da questa regola esplicita- mente prevista dalla legge di procedura qui applicabile. Per quanto attiene alla redazione in italiano della decisione impugnata, la relativa censura, presentata solo il 20 agosto 2018 (v. act. 4), ossia susseguentemente al ricorso, risulta tardiva e quindi inammissibile. Ma fosse anche stata ammissibile, essa sarebbe stata da respingere, dato che, malgrado lo scambio di corrispondenza in lingua tedesca, intervenuto verosimilmente soltanto per facilitare il compito del patro- cinatore del ricorrente, era chiaro sin dall'inizio che la lingua della procedura rogatoriale era l'italiano, ciò che è attestato sia dalla decisione di entrata nel merito del 10 aprile 2017, già redatta in italiano (v. act. 4.4), sia dallo scritto del MPC del 5 febbraio 2018, molto esplicito in tal senso, trasmesso al ricorrente (v. act. 7.1, rubrica 14 incarto MPC; "Darüber hinaus, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Amtssprache des vorliegenden Rechtshilfever- fahrens Italienisch ist"). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi

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è altresì nessun motivo per ritenere che il patrocinatore del ricorrente non sia stato in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto e in ogni caso secondo la giurisprudenza del Tribunale federale da un avvocato attivo nel nostro Paese è lecito pretendere che abbia perlomeno competenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1).

3. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi il principio della propor- zionalità, nella misura in cui il MPC ha deciso di trasmettere documentazione non richiesta dall'autorità rogante. Il fatto di aver richiesto alla banca F. docu- mentazione, oggetto della decisione impugnata, riguardante altri eventuali conti riconducibili al ricorrente costituirebbe una fishing expedition.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione bancaria, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II

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258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazio- nale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe- tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in ma- niera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di celerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informa- zioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assi- stenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 con- sid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispetti- vamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

3.2 In concreto, come già rilevato in precedenza (v. Fatti lett. A), il ricorrente è ac- cusato di aver intascato tangenti al fine di favorire D. GmbH nella fornitura di telai a C. Ltd, impresa di trasporti pubblica, denaro oggetto poi di svariate ope- razioni tese a celarne la provenienza criminale. Dinanzi a questo tipo di reati, l'identificazione e l'analisi di tutti i conti bancari riconducibili all'imputato risulta molto importante e la relativa documentazione ha un'utilità potenziale indubbia. L'autorità rogante deve infatti avere la possibilità di analizzare tutti i flussi di denaro ad essi legati. In questo senso, il fatto che il MPC abbia chiesto alla banca F. di trasmettergli la documentazione di tutte le relazioni legate al ricor- rente non presta il fianco a critiche, anche per evitare perdite di tempo derivanti da domande di assistenza complementari. Per tacere comunque del fatto che il MPC ha già potuto identificare transazioni sospette intervenute sulle due rela- zioni oggetto della decisione impugnata concernenti somme di denaro la cui

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entità mal si concilierebbe con la situazione del ricorrente in quanto ex dipen- dente statale, ora pensionato (v. act. 1.2 pag. 5 e seg.).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale israeliana e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un caso di fishing expedition.

4. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di condurre la procedura in lingua tedesca è respinta nella misura della sua ammissibilità. 2. Il ricorso è respinto 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 13 novembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Guido E. Urbach e Sergio S. Biaggi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).