Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Spese di carcerazione e di trasporto (art. 62 AIMP) Assistenza giudiziaria (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Il 17 luglio 2013 il Tribunale provinciale di Cádiz (Spagna) ha emesso una condanna di tre anni e nove mesi di detenzione contro A., di nazionalità ma- rocchina, per titolo di traffico illegale di sostanza stupefacente del tipo cocaina (sentenza n. 278/2013; v. act. 4.12).
B. Mediante segnalazione del 20 novembre 2015, SIRENE Spagna ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 4.1).
C. Il 15 dicembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso, nei confronti del predetto, un ordine di arresto provvisorio ai fini di estradizione e di sequestro dei beni trovati in suo possesso (v. act. 4.2). Lo stesso giorno egli è stato arrestato. Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico ticinese, questi ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità spagnole, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.3).
D. Il 17 dicembre 2015 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, notificato a A. il 22 dicembre 2015 (v. act. 4.4, 4.5 e 4.7).
E. Con scritto del 22 dicembre 2015 il predetto ha richiesto il trasferimento dal carcere B., al carcere C. (v. act. 4.6), richiesta rifiutata dall'UFG in data 31 di- cembre 2015 (v. act. 4.10).
F. Il 23 dicembre 2015 l'UFG ha concesso all'autorità spagnola, su richiesta di quest'ultima, una proroga di 40 giorni per depositare la domanda formale di estradizione (v. act. 4.8 e 4.9).
G. Il 13 gennaio 2016 il Ministero della giustizia spagnolo ha formalmente chiesto l'estradizione del predetto (v. act. 4.12).
H. Su richiesta di A., il 15 gennaio 2016 l'UFG ha designato l'avv. Luisa Polli quale suo patrocinatore d'ufficio (v. act. 4.14).
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I. Sempre in data 15 gennaio 2016 l'UFG ha informato il predetto di voler utiliz- zare la somma sequestrata per sopperire alle spese di esecuzione (v. act. 4.15). Il 21 gennaio 2016 l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto di un'estra- dizione, ha ribadito la richiesta di trasferimento al carcere C. e ha richiesto la restituzione del denaro sequestrato (v. act. 4.16). Il 25 gennaio 2016 egli ha presentato le proprie osservazioni scritte ex art. 55 cpv. 1 AIMP (v. act. 4.17).
J. Mediante decisione del 4 febbraio 2016, l'UFG ha concesso l'estradizione del predetto alla Spagna e ha sequestrato la somma di EUR 18'000.-- trovata in possesso di quest'ultimo (v. act. 1.2).
K. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale av- verso la predetta decisione, postulando l'annullamento dei punti 1 (estradi- zione) e 3 (sequestro). Egli chiede altresì di essere ammesso all'assistenza giudiziaria, limitatamente alle tasse e spese giudiziarie (v. act. 1).
L. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 26 febbraio 2016 l'UFG ha pro- posto di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (v. act. 4).
M. Con scritto del 1° marzo 2016 il ricorrente ha rinunciato a presentare un me- moriale di replica (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b
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LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manife- stamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 con- sid. 1b e rinvii).
E. 1.1 L'estradizione fra la Spagna e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 5 agosto 1982 per la Spagna e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Primo e dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr (RS 0.353.11/12), rispettivamente del 15 ottobre 1975 e del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore sia per la Spagna che per la Svizzera il 9 giu- gno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione", edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del principio di celerità siccome la domanda formale di estradizione, datata 18 dicembre 2015, sarebbe stata depositata formalmente solo il 13 gennaio 2016.
E. 2.1 Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la parte richiesta non dispone della domanda di estradi- zione e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto (v. anche art. 50 cpv. 1 AIMP). Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto.
E. 2.2 In concreto l'autorità spagnola, il 23 dicembre 2015, nel termine di 18 giorni dall'arresto, avvenuto il 15 dicembre 2015, ha presentato una richiesta di pro- roga del termine (v. act. 4.8). Questa è stata concessa dall'UFG conforme-
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mente all'art. 16 n. 4 CEEstr (v. act. 4.9), ed è stata altresì comunicata all'e- stradando (v. act. 1.3). L'autorità rogante ha inoltrato la formale domanda di estradizione il 13 gennaio 2016 (v. act. 4.12), ampiamente nel rispetto del ter- mine concesso. Essa è dunque manifestamente tempestiva, per cui il principio di celerità non è stato violato. La censura in questo ambito va dunque respinta.
E. 3 Il ricorrente adduce inoltre la violazione del principio di proporzionalità, siccome la parte di pena che gli resterebbe ancora da scontare in Spagna sarebbe mi- nima.
E. 3.1 Secondo l'art. 1 CEEstr le parti contraenti sono di principio obbligate a estra- darsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'ese- cuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della parte richiedente. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della parte richiedente e della parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della parte richiedente, la san- zione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 cpv. 1 CEEstr; art. 35 cpv. 1 AIMP). Determinante è la pena pronunciata e non la durata della pena ancora da scontare (sentenza del Tribunale federale 1A.159/2003 del 15 set- tembre 2003, consid. 6.2 con rinvii). Nei confronti di uno Stato firmatario della CEEstr, l'estradizione non può essere negata con riferimento alla minima parte della sanzione che resta ancora effettivamente da espiare (DTF 112 Ib 59 con- sid. 2a in fine; sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.117 del 13 agosto 2015, consid. 9.2; RR.2014.287 del 12 gennaio 2015, consid. 4.2; RR.2013.9 del 23 aprile 2013, consid. 4.3).
E. 3.2 Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale provinciale di Cádiz cresciuta in giudicato (sentenza del 17 luglio 2013 n. 278/2013), a una pena detentiva di tre anni e nove mesi (v. act. 4.12). La sanzione è dunque superiore alla pena minima di quattro mesi prevista dalla CEEstr (v. supra). Di conseguenza le autorità svizzere hanno l'obbligo di estradizione e non spetta a loro l'incombenza di ponderare se l'estradizione per l'esecuzione della parte restante della pena è proporzionata o meno (v. sentenza del Tribunale federale 1A.159/2003 del 15 settembre 2003, consid. 6.2). La censura va pertanto re- spinta.
E. 4 Quale ulteriore violazione del principio di proporzionalità l'insorgente lamenta che una richiesta analoga di estradizione sarebbe stata respinta dalle autorità italiane. In aggiunta nessuno lo avrebbe informato che non poteva recarsi all'estero durante l'espiazione della pena agevolata.
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E. 4.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le que- stioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1).
E. 4.2 In concreto né dalla domanda di estradizione, né dal fascicolo processuale emerge alcun indizio in merito all'asserita reiezione della richiesta di estradi- zione da parte delle autorità italiane né del fatto che l'interessato beneficiasse di un'agevolazione che gli avrebbe permesso di lasciare la Spagna durante lo sconto della pena. Il ricorrente stesso ha inoltre dichiarato, nel verbale di inter- rogatorio del 16 dicembre 2015, che "dopo essere stato un periodo di 18 mesi in carcere, mi è stata concessa la liberazione in forma di semi-prigionia, nel senso che ero autorizzato a lavorare all'esterno del carcere durante la giornata, la sera dormivo in carcere nei giorni feriali, mentre nel weekend mi era con- cesso di dormire al mio domicilio in Spagna. Una volta al mese mi era pure concessa una settimana di totale libertà" (v. act. 4.3 pag. 2). In seguito, sempre in ambito di questo interrogatorio, egli asserisce che "dopo la concessione della semi-prigionia, ogni tre mesi dovevo recarmi presso il carcere e porre una firma in segno di presenza" (v. act. 4.3 pag. 5). Neppure la versione dell'insor- gente risulta dunque chiara e univoca. Le autorità spagnole affermano che questi non sia rientrato da un congedo (v. act. 4.12, pag. 2/5). Sia quel che sia, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione, in assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, sono quelli esposti dall'autorità richiedente (cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Dalla domanda di estradizione, chiara e completa, non emerge nessuna condizione ostativa all'assistenza (v. act. 4.12). Le censure in questo ambito non possono pertanto già per questo motivo trovare accoglimento.
E. 5 Un'ulteriore censura concerne il sequestro di EUR 18'000.-- trovati in possesso del ricorrente al momento dell'arresto. Egli asserisce che EUR 6'000.-- non costituiscano proprietà privata in quanto proverrebbero da un prestito. Per quanto concerne i restanti EUR 12'000.--, egli afferma che costituirebbero tutti
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i suoi risparmi e che se questi dovessero essere sequestrati si troverebbe "senza un soldo".
E. 5.1 Ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 AIMP l'Ufficio federale decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla con- segna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per espri- mersi in merito. La proprietà privata della persona perseguita può essere im- piegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente (art. 62 cpv. 2 AIMP). In ragione della sua formulazione po- testativa, questa disposizione conferisce all'autorità competente un largo po- tere di apprezzamento. L'unica riserva è l'eventuale obbligo di consegna allo Stato richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.10/1999 del 15 febbraio 1999, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.160 + RP.2008.31 dell'8 aprile 2008, consid. 8).
E. 5.2 Nella fattispecie in esame il ricorrente ha avuto modo di esprimersi riguardo ai beni sequestrati (v. act. 4.15, 4.17, 4.18 e 4.19). Per quanto concerne gli EUR 6'000.--, si osserva che questi, a mente del ricorrente, non gli apparter- rebbero, ma proverrebbero da un prestito da parte di familiari. Ora, agli atti non c'è alcuna prova al riguardo; inoltre egli neppure sostanzia da chi esattamente proverrebbero. Per tacere del fatto che anche se questa somma gli fosse stata effettivamente prestata, in virtù dell'art. 312 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) la proprietà gli sarebbe comunque stata trasferita. Giusta l'art. 930 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), il possessore di una cosa mo- bile ne è il presunto proprietario. Questa presunzione vale anche per il denaro (v. W. ERNST, Commentario basilese, 4a ediz., Basilea 2011, n. 27 ad art. 930 CC). Il ricorrente, essendo stato trovato in possesso della summenzionata somma, e non avendo fornito alcun indizio che questa non gli appartenga, è il presunto proprietario degli averi in suo possesso e l'eventuale sussistenza, per altro non provata, di un obbligo di restituzione ex art. 312 e segg. CO non avrebbe nessun influsso sull'applicabilità dell'art. 62 cpv. 2 AIMP. Per quanto concerne i restanti EUR 12'000.--, il ricorrente stesso dichiara che questi sa- rebbero sua proprietà privata ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 AIMP (v. act. 1 pag. 8).
Per quanto attiene alla censura che questo importo costituirebbe tutti i suoi risparmi, si osserva che dal formulario per la domanda di assistenza giudiziaria egli risulta percepire un salario netto di EUR 2'000/2'500.-- mensili, che gli per- mettono dunque di far fronte al proprio minimo vitale, che il ricorrente stesso ritiene ammontare a EUR 1'350.-- (v. act. 3 incarto RP.2016.6). Comunque sia, non risultando che le autorità spagnole abbiano richiesto la consegna degli EUR 18'000.--, l'UFG ha fatto corretto uso del proprio potere di apprezzamento decidendo del sequestro; il denaro in questione può essere impiegato ex art. 62 cpv. 2 AIMP per sopperire alle spese di procedura. La decisione
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dell'UFG in proposito va pertanto tutelata e il sequestro di EUR 18'000.--, de- dotti fr. 400.-- (versati al ricorrente per le proprie spese in carcere, v. act. 4.17, 4.18) e EUR 100.-- (banconota falsa, v. act. 4.3 pag. 4 e 4.17), va confermato. Anche questa censura non merita perciò ulteriore disamina.
E. 6 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Anche il sequestro della somma di proprietà del ricorrente, per sopperire alle spese di procedura giusta l'art. 62 cpv. 2 AIMP, va confermato, fermo restando che come precisato dall'UFG un'eventuale rimanenza sarà restituita al perseguito. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto integralmente.
E. 7 Il ricorrente postula infine la concessione dell'assistenza giudiziaria limitata- mente alla gratuità della procedura, siccome non sarebbe in grado di far fronte alle tasse e spese di giustizia.
E. 7.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sem- brano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospet- tive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevol- mente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un pro- cesso non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esi- stenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richie- dente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficien- temente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 con- sid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche M. HARARI/T. ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132
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CPP; A. BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Partei- kosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).
E. 7.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di percepire un reddito mensile netto di EUR 2'000/2'500.--, mentre le sue spese ammonterebbero a EUR 1'350.-- (v. act. 3 incarto RP.2016.6). Per il resto non ha menzionato né allegato nulla, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di allegazione. Le informazioni fornite dal ricorrente appaiono a dir poco scarne. Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto raccogliere un minimo di dati o di documentazione per rendere possibile un esame serio della sua situazione finanziaria. Vista la lacunosità delle informazioni fornite dal ri- corrente questo Tribunale si trova impossibilitato a valutare la richiesta presen- tata, la quale va comunque già respinta per la non sussistenza delle sufficienti probabilità di successo richieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 15 marzo 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresentato dall'avv. Luisa Polli,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Spese di carcerazione e di trasporto (art. 62 AIMP) Assistenza giudiziaria (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.26 + RP.2016.6
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Fatti: A. Il 17 luglio 2013 il Tribunale provinciale di Cádiz (Spagna) ha emesso una condanna di tre anni e nove mesi di detenzione contro A., di nazionalità ma- rocchina, per titolo di traffico illegale di sostanza stupefacente del tipo cocaina (sentenza n. 278/2013; v. act. 4.12).
B. Mediante segnalazione del 20 novembre 2015, SIRENE Spagna ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 4.1).
C. Il 15 dicembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso, nei confronti del predetto, un ordine di arresto provvisorio ai fini di estradizione e di sequestro dei beni trovati in suo possesso (v. act. 4.2). Lo stesso giorno egli è stato arrestato. Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico ticinese, questi ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità spagnole, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.3).
D. Il 17 dicembre 2015 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, notificato a A. il 22 dicembre 2015 (v. act. 4.4, 4.5 e 4.7).
E. Con scritto del 22 dicembre 2015 il predetto ha richiesto il trasferimento dal carcere B., al carcere C. (v. act. 4.6), richiesta rifiutata dall'UFG in data 31 di- cembre 2015 (v. act. 4.10).
F. Il 23 dicembre 2015 l'UFG ha concesso all'autorità spagnola, su richiesta di quest'ultima, una proroga di 40 giorni per depositare la domanda formale di estradizione (v. act. 4.8 e 4.9).
G. Il 13 gennaio 2016 il Ministero della giustizia spagnolo ha formalmente chiesto l'estradizione del predetto (v. act. 4.12).
H. Su richiesta di A., il 15 gennaio 2016 l'UFG ha designato l'avv. Luisa Polli quale suo patrocinatore d'ufficio (v. act. 4.14).
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I. Sempre in data 15 gennaio 2016 l'UFG ha informato il predetto di voler utiliz- zare la somma sequestrata per sopperire alle spese di esecuzione (v. act. 4.15). Il 21 gennaio 2016 l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto di un'estra- dizione, ha ribadito la richiesta di trasferimento al carcere C. e ha richiesto la restituzione del denaro sequestrato (v. act. 4.16). Il 25 gennaio 2016 egli ha presentato le proprie osservazioni scritte ex art. 55 cpv. 1 AIMP (v. act. 4.17).
J. Mediante decisione del 4 febbraio 2016, l'UFG ha concesso l'estradizione del predetto alla Spagna e ha sequestrato la somma di EUR 18'000.-- trovata in possesso di quest'ultimo (v. act. 1.2).
K. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale av- verso la predetta decisione, postulando l'annullamento dei punti 1 (estradi- zione) e 3 (sequestro). Egli chiede altresì di essere ammesso all'assistenza giudiziaria, limitatamente alle tasse e spese giudiziarie (v. act. 1).
L. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 26 febbraio 2016 l'UFG ha pro- posto di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (v. act. 4).
M. Con scritto del 1° marzo 2016 il ricorrente ha rinunciato a presentare un me- moriale di replica (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver- ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b
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LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manife- stamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 con- sid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Spagna e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 5 agosto 1982 per la Spagna e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Primo e dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr (RS 0.353.11/12), rispettivamente del 15 ottobre 1975 e del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore sia per la Spagna che per la Svizzera il 9 giu- gno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione", edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del principio di celerità siccome la domanda formale di estradizione, datata 18 dicembre 2015, sarebbe stata depositata formalmente solo il 13 gennaio 2016.
2.1 Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la parte richiesta non dispone della domanda di estradi- zione e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto (v. anche art. 50 cpv. 1 AIMP). Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto.
2.2 In concreto l'autorità spagnola, il 23 dicembre 2015, nel termine di 18 giorni dall'arresto, avvenuto il 15 dicembre 2015, ha presentato una richiesta di pro- roga del termine (v. act. 4.8). Questa è stata concessa dall'UFG conforme-
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mente all'art. 16 n. 4 CEEstr (v. act. 4.9), ed è stata altresì comunicata all'e- stradando (v. act. 1.3). L'autorità rogante ha inoltrato la formale domanda di estradizione il 13 gennaio 2016 (v. act. 4.12), ampiamente nel rispetto del ter- mine concesso. Essa è dunque manifestamente tempestiva, per cui il principio di celerità non è stato violato. La censura in questo ambito va dunque respinta.
3. Il ricorrente adduce inoltre la violazione del principio di proporzionalità, siccome la parte di pena che gli resterebbe ancora da scontare in Spagna sarebbe mi- nima.
3.1 Secondo l'art. 1 CEEstr le parti contraenti sono di principio obbligate a estra- darsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'ese- cuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della parte richiedente. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della parte richiedente e della parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della parte richiedente, la san- zione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 cpv. 1 CEEstr; art. 35 cpv. 1 AIMP). Determinante è la pena pronunciata e non la durata della pena ancora da scontare (sentenza del Tribunale federale 1A.159/2003 del 15 set- tembre 2003, consid. 6.2 con rinvii). Nei confronti di uno Stato firmatario della CEEstr, l'estradizione non può essere negata con riferimento alla minima parte della sanzione che resta ancora effettivamente da espiare (DTF 112 Ib 59 con- sid. 2a in fine; sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.117 del 13 agosto 2015, consid. 9.2; RR.2014.287 del 12 gennaio 2015, consid. 4.2; RR.2013.9 del 23 aprile 2013, consid. 4.3).
3.2 Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale provinciale di Cádiz cresciuta in giudicato (sentenza del 17 luglio 2013 n. 278/2013), a una pena detentiva di tre anni e nove mesi (v. act. 4.12). La sanzione è dunque superiore alla pena minima di quattro mesi prevista dalla CEEstr (v. supra). Di conseguenza le autorità svizzere hanno l'obbligo di estradizione e non spetta a loro l'incombenza di ponderare se l'estradizione per l'esecuzione della parte restante della pena è proporzionata o meno (v. sentenza del Tribunale federale 1A.159/2003 del 15 settembre 2003, consid. 6.2). La censura va pertanto re- spinta.
4. Quale ulteriore violazione del principio di proporzionalità l'insorgente lamenta che una richiesta analoga di estradizione sarebbe stata respinta dalle autorità italiane. In aggiunta nessuno lo avrebbe informato che non poteva recarsi all'estero durante l'espiazione della pena agevolata.
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4.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le que- stioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1).
4.2 In concreto né dalla domanda di estradizione, né dal fascicolo processuale emerge alcun indizio in merito all'asserita reiezione della richiesta di estradi- zione da parte delle autorità italiane né del fatto che l'interessato beneficiasse di un'agevolazione che gli avrebbe permesso di lasciare la Spagna durante lo sconto della pena. Il ricorrente stesso ha inoltre dichiarato, nel verbale di inter- rogatorio del 16 dicembre 2015, che "dopo essere stato un periodo di 18 mesi in carcere, mi è stata concessa la liberazione in forma di semi-prigionia, nel senso che ero autorizzato a lavorare all'esterno del carcere durante la giornata, la sera dormivo in carcere nei giorni feriali, mentre nel weekend mi era con- cesso di dormire al mio domicilio in Spagna. Una volta al mese mi era pure concessa una settimana di totale libertà" (v. act. 4.3 pag. 2). In seguito, sempre in ambito di questo interrogatorio, egli asserisce che "dopo la concessione della semi-prigionia, ogni tre mesi dovevo recarmi presso il carcere e porre una firma in segno di presenza" (v. act. 4.3 pag. 5). Neppure la versione dell'insor- gente risulta dunque chiara e univoca. Le autorità spagnole affermano che questi non sia rientrato da un congedo (v. act. 4.12, pag. 2/5). Sia quel che sia, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione, in assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, sono quelli esposti dall'autorità richiedente (cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Dalla domanda di estradizione, chiara e completa, non emerge nessuna condizione ostativa all'assistenza (v. act. 4.12). Le censure in questo ambito non possono pertanto già per questo motivo trovare accoglimento.
5. Un'ulteriore censura concerne il sequestro di EUR 18'000.-- trovati in possesso del ricorrente al momento dell'arresto. Egli asserisce che EUR 6'000.-- non costituiscano proprietà privata in quanto proverrebbero da un prestito. Per quanto concerne i restanti EUR 12'000.--, egli afferma che costituirebbero tutti
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i suoi risparmi e che se questi dovessero essere sequestrati si troverebbe "senza un soldo".
5.1 Ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 AIMP l'Ufficio federale decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla con- segna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per espri- mersi in merito. La proprietà privata della persona perseguita può essere im- piegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente (art. 62 cpv. 2 AIMP). In ragione della sua formulazione po- testativa, questa disposizione conferisce all'autorità competente un largo po- tere di apprezzamento. L'unica riserva è l'eventuale obbligo di consegna allo Stato richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.10/1999 del 15 febbraio 1999, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.160 + RP.2008.31 dell'8 aprile 2008, consid. 8).
5.2 Nella fattispecie in esame il ricorrente ha avuto modo di esprimersi riguardo ai beni sequestrati (v. act. 4.15, 4.17, 4.18 e 4.19). Per quanto concerne gli EUR 6'000.--, si osserva che questi, a mente del ricorrente, non gli apparter- rebbero, ma proverrebbero da un prestito da parte di familiari. Ora, agli atti non c'è alcuna prova al riguardo; inoltre egli neppure sostanzia da chi esattamente proverrebbero. Per tacere del fatto che anche se questa somma gli fosse stata effettivamente prestata, in virtù dell'art. 312 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) la proprietà gli sarebbe comunque stata trasferita. Giusta l'art. 930 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), il possessore di una cosa mo- bile ne è il presunto proprietario. Questa presunzione vale anche per il denaro (v. W. ERNST, Commentario basilese, 4a ediz., Basilea 2011, n. 27 ad art. 930 CC). Il ricorrente, essendo stato trovato in possesso della summenzionata somma, e non avendo fornito alcun indizio che questa non gli appartenga, è il presunto proprietario degli averi in suo possesso e l'eventuale sussistenza, per altro non provata, di un obbligo di restituzione ex art. 312 e segg. CO non avrebbe nessun influsso sull'applicabilità dell'art. 62 cpv. 2 AIMP. Per quanto concerne i restanti EUR 12'000.--, il ricorrente stesso dichiara che questi sa- rebbero sua proprietà privata ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 AIMP (v. act. 1 pag. 8).
Per quanto attiene alla censura che questo importo costituirebbe tutti i suoi risparmi, si osserva che dal formulario per la domanda di assistenza giudiziaria egli risulta percepire un salario netto di EUR 2'000/2'500.-- mensili, che gli per- mettono dunque di far fronte al proprio minimo vitale, che il ricorrente stesso ritiene ammontare a EUR 1'350.-- (v. act. 3 incarto RP.2016.6). Comunque sia, non risultando che le autorità spagnole abbiano richiesto la consegna degli EUR 18'000.--, l'UFG ha fatto corretto uso del proprio potere di apprezzamento decidendo del sequestro; il denaro in questione può essere impiegato ex art. 62 cpv. 2 AIMP per sopperire alle spese di procedura. La decisione
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dell'UFG in proposito va pertanto tutelata e il sequestro di EUR 18'000.--, de- dotti fr. 400.-- (versati al ricorrente per le proprie spese in carcere, v. act. 4.17, 4.18) e EUR 100.-- (banconota falsa, v. act. 4.3 pag. 4 e 4.17), va confermato. Anche questa censura non merita perciò ulteriore disamina.
6. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Anche il sequestro della somma di proprietà del ricorrente, per sopperire alle spese di procedura giusta l'art. 62 cpv. 2 AIMP, va confermato, fermo restando che come precisato dall'UFG un'eventuale rimanenza sarà restituita al perseguito. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto integralmente.
7. Il ricorrente postula infine la concessione dell'assistenza giudiziaria limitata- mente alla gratuità della procedura, siccome non sarebbe in grado di far fronte alle tasse e spese di giustizia.
7.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sem- brano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospet- tive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevol- mente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un pro- cesso non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esi- stenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richie- dente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficien- temente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 con- sid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche M. HARARI/T. ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132
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CPP; A. BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Partei- kosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).
7.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di percepire un reddito mensile netto di EUR 2'000/2'500.--, mentre le sue spese ammonterebbero a EUR 1'350.-- (v. act. 3 incarto RP.2016.6). Per il resto non ha menzionato né allegato nulla, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di allegazione. Le informazioni fornite dal ricorrente appaiono a dir poco scarne. Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto raccogliere un minimo di dati o di documentazione per rendere possibile un esame serio della sua situazione finanziaria. Vista la lacunosità delle informazioni fornite dal ri- corrente questo Tribunale si trova impossibilitato a valutare la richiesta presen- tata, la quale va comunque già respinta per la non sussistenza delle sufficienti probabilità di successo richieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 17 marzo 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Luisa Polli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).