Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).
Sachverhalt
A. In data 29 ottobre 2013, la Staatsanwaltschaft di Zurigo-Sihl ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) una richiesta di assunzione del procedimento penale nei confronti di tale A. per il reato di furto (v. dossier MP/TI INC.2013/10074 allegato al presente incarto). Risul- ta dagli atti che il predetto è fortemente sospettato di aver partecipato quale correo di B. a due furti di autoveicoli, avvenuti rispettivamente il 10/11 mar- zo 2006 a Z. e il 13/14 marzo 2006 a Zurigo/ZH. La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che il Canton Ticino avrebbe eseguito i primi atti di perseguimento (rapporto della polizia ticinese dell'11 marzo
2006) e che questo cantone ha istruito e condotto il procedimento penale nei confronti di B., primo autore identificato dei furti in questione.
B. Con scritto del 30 ottobre 2013 il MP/TI ha respinto la richiesta zurighese di assunzione del procedimento, ravvisando in concreto un difetto di compe- tenza e una violazione dell'art. 34 cpv. 2 CPP. Il magistrato ticinese osser- va infatti che nei confronti di A. non è mai stato aperto alcun procedimento in Ticino, mentre quello a carico di B. si è concluso già il 14 settembre 2012 con l'emanazione di un decreto d'accusa, cresciuto in giudicato il successi- vo 15 ottobre 2012 (v. timbro di crescita in giudicato sul decreto di accusa agli atti del dossier MP/TI INC.2013/10074 allegato al presente incarto).
C. Nel proseguo vi sono stati ulteriori scambi di scritti tra le autorità coinvolte, senza tuttavia addivenire ad un'intesa sull'attribuzione del procedimento. Il 4 dicembre 2013, l'Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (in seguito: MP/ZH) – autorità competente in quest'ultimo Cantone in materia di conflitti di foro – ha formalmente richiesto al procuratore generale del Canton Tici- no l'assunzione del procedimento nei confronti di A.
D. Con istanza di determinazione del foro competente del 9 dicembre 2013, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Zurigo siano designate quali autorità competenti a perseguire e giudicare i reati a carico di A. (act. 1).
Il MP/ZH ha presentato la propria risposta con scritto del 23 dicembre 2013, postulando la reiezione dell'istanza ticinese. Delle ulteriori e specifi- che argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi conside- randi in diritto.
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori- tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac- cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri- mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af- finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi uni- camente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. se- gnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legit- timata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedu- te o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011 [di seguito: Basler Kommentar], n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Com- mentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata- re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro- curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton Zurigo, la legge prevede che l'autorità competente in materia è l'Oberstaatsanwaltschaft ZH (§ 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 maggio 2010; GOG ZH; LS 211.1).
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E. 1.3 Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'in- tervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERTOSSA, Commen- taire Romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, In- terkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, n. 569 e 599; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente terminato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere di- chiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2012.31 del 23 agosto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 40).
E. 1.4 Nella fattispecie, il 29/30 ottobre 2013 ed il 7/8 novembre 2013 sono inter- venuti degli scambi di corrispondenza tra la Staatsanwaltschaft di Zurigo- Sihl ed il MP/TI, senza tuttavia addivenire ad un'intesa sull'attribuzione del procedimento.
Pertanto, con missiva del 4 dicembre 2013, il MP/ZH – autorità competente in materia di conflitti di foro nel Canton Zurigo – ha formalmente richiesto al procuratore generale del Canton Ticino l'assunzione del procedimento nei confronti di A. (act. 3.1). Il 9 dicembre 2013, il MP/TI ha presentato diretta- mente alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un'istanza di determinazione del foro competente, postulando che le autori- tà di perseguimento penale del Canton Zurigo siano designate quali autori- tà competenti a perseguire e giudicare i reati a carico di A. (act. 1). Ciò facendo, tuttavia, il MP/TI non ha portato a termine lo scambio di scritti prescritto dall'art. 40 cpv. 2 CPP, che deve svolgersi tra tutti i Cantoni coin- volti, su tutti i fatti ed i reati (v. KUHN, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 40). L'autorità ticinese avrebbe infatti dovuto, secondo quanto previsto dalla normativa legale, comunicare alle autorità zurighesi la sua presa di posi- zione in merito alla competenza sui reati commessi da A., a Z. ed a Zurigo; solo in seguito, una volta terminato lo scambio di opinioni ed in assenza di un accordo sulla competenza, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa avrebbe potuto sottoporre la questione al Tribunale penale federale.
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Ne discende che, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ri- tenersi concluso, l'istanza di determinazione del foro competente deve es- sere dichiarata irricevibile.
E. 2 Nel rispetto del principio dell'economia procedurale, si precisa comunque che, anche volendo considerare concluso lo scambio di scritti, la presente istanza non avrebbe potuto essere accolta, e ciò per i seguenti motivi.
E. 2.1 Come già rilevato, il procedimento penale nei confronti del primo autore identificato dei furti – il citato B. – si è concluso al più tardi il 15 ottobre 2012 con la crescita in giudicato del decreto di accusa emanato nei suoi confronti. Solo successivamente, nel corso del mese di settembre 2013, l'Istituto Forense di Zurigo è riuscito ad identificare – tramite l'esame del DNA trovato su alcuni mozziconi di sigaretta rinvenuti sui luoghi dei reati commessi il 10/11 ed il 13/14 marzo 2006 – il complice di B. nella persona di A.
E. 2.2 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto- rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MOSER, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 34). In questo senso l'art. 34 cpv. 2 CPP prescrive che, se al momento della determinazione del foro secondo gli ar- ticoli 39-42 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.
E. 2.3 Nel caso concreto, non vi sono dubbi che la procedura condotta dal MP/TI nei confronti di B. si sia conclusa nel settembre/ottobre 2012 con l'emana- zione e la crescita in giudicato del decreto d'accusa emanato nei suoi con- fronti (v. MOSER, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 34; SCHMID, Schweizeri- sche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2009, n. 4 ad art. 34; sentenza del Tribunale penale federale BG.2013.2 del 20 giugno 2013, consid. 2.4).
Non risulta per contro che, nei Cantoni coinvolti, sia stata promossa un'ac- cusa nei confronti di A. per i reati oggetto della presente procedura. La
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competenza per il perseguimento a carico di A., essendo il procedimento che vedeva B. imputato già concluso, va pertanto valutata alla luce dell'art. 34 cpv. 1 CPP, ossia in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento, indipendentemente dalla procedura condotta nei con- fronti dell'autore già giudicato dalle autorità ticinesi (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 232; sentenza del Tribunale penale federale BG.2006.28 del 26 settembre 2006, consid. 2.1).
Dagli atti risulta che, a seguito di una denuncia, l'11 marzo 2006, ossia im- mediatamente dopo la commissione del primo furto a Z., la Polizia cantona- le del Canton Ticino ha stilato un rapporto di polizia contro "Autore: ignoto" (v. dossier MP/TI INC.2013/10074 allegato al presente incarto); il succes- sivo furto commesso a Zurigo è avvenuto alcuni giorni dopo, e meglio il 13/14 marzo 2006. Ora, non vi è dubbio che l'allestimento di un rapporto di polizia costituisca un atto di perseguimento, sufficiente a fondare la compe- tenza delle autorità cantonali di perseguimento penale giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP (BARTETZKO, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 142).
Alla luce di quanto sopra, si giustificherebbe pertanto di ritenere sole com- petenti per il perseguimento dei reati a carico di A., oggetto della presente procedura, le autorità penali del Canton Ticino.
E. 3 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Dispositiv
- L'istanza di determinazione del foro competente è irricevibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 17 aprile 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
CANTONE TICINO, Ministero pubblico,
Richiedente
contro
KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,
Opponente
Oggetto
Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2013.33
- 2 -
Fatti:
A. In data 29 ottobre 2013, la Staatsanwaltschaft di Zurigo-Sihl ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) una richiesta di assunzione del procedimento penale nei confronti di tale A. per il reato di furto (v. dossier MP/TI INC.2013/10074 allegato al presente incarto). Risul- ta dagli atti che il predetto è fortemente sospettato di aver partecipato quale correo di B. a due furti di autoveicoli, avvenuti rispettivamente il 10/11 mar- zo 2006 a Z. e il 13/14 marzo 2006 a Zurigo/ZH. La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che il Canton Ticino avrebbe eseguito i primi atti di perseguimento (rapporto della polizia ticinese dell'11 marzo
2006) e che questo cantone ha istruito e condotto il procedimento penale nei confronti di B., primo autore identificato dei furti in questione.
B. Con scritto del 30 ottobre 2013 il MP/TI ha respinto la richiesta zurighese di assunzione del procedimento, ravvisando in concreto un difetto di compe- tenza e una violazione dell'art. 34 cpv. 2 CPP. Il magistrato ticinese osser- va infatti che nei confronti di A. non è mai stato aperto alcun procedimento in Ticino, mentre quello a carico di B. si è concluso già il 14 settembre 2012 con l'emanazione di un decreto d'accusa, cresciuto in giudicato il successi- vo 15 ottobre 2012 (v. timbro di crescita in giudicato sul decreto di accusa agli atti del dossier MP/TI INC.2013/10074 allegato al presente incarto).
C. Nel proseguo vi sono stati ulteriori scambi di scritti tra le autorità coinvolte, senza tuttavia addivenire ad un'intesa sull'attribuzione del procedimento. Il 4 dicembre 2013, l'Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (in seguito: MP/ZH) – autorità competente in quest'ultimo Cantone in materia di conflitti di foro – ha formalmente richiesto al procuratore generale del Canton Tici- no l'assunzione del procedimento nei confronti di A.
D. Con istanza di determinazione del foro competente del 9 dicembre 2013, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Zurigo siano designate quali autorità competenti a perseguire e giudicare i reati a carico di A. (act. 1).
Il MP/ZH ha presentato la propria risposta con scritto del 23 dicembre 2013, postulando la reiezione dell'istanza ticinese. Delle ulteriori e specifi- che argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi conside- randi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori- tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac- cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri- mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af- finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi uni- camente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. se- gnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legit- timata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedu- te o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011 [di seguito: Basler Kommentar], n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Com- mentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata- re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro- curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton Zurigo, la legge prevede che l'autorità competente in materia è l'Oberstaatsanwaltschaft ZH (§ 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 maggio 2010; GOG ZH; LS 211.1).
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1.3 Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'in- tervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERTOSSA, Commen- taire Romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, In- terkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, n. 569 e 599; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente terminato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere di- chiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2012.31 del 23 agosto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 40). 1.4 Nella fattispecie, il 29/30 ottobre 2013 ed il 7/8 novembre 2013 sono inter- venuti degli scambi di corrispondenza tra la Staatsanwaltschaft di Zurigo- Sihl ed il MP/TI, senza tuttavia addivenire ad un'intesa sull'attribuzione del procedimento.
Pertanto, con missiva del 4 dicembre 2013, il MP/ZH – autorità competente in materia di conflitti di foro nel Canton Zurigo – ha formalmente richiesto al procuratore generale del Canton Ticino l'assunzione del procedimento nei confronti di A. (act. 3.1). Il 9 dicembre 2013, il MP/TI ha presentato diretta- mente alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un'istanza di determinazione del foro competente, postulando che le autori- tà di perseguimento penale del Canton Zurigo siano designate quali autori- tà competenti a perseguire e giudicare i reati a carico di A. (act. 1). Ciò facendo, tuttavia, il MP/TI non ha portato a termine lo scambio di scritti prescritto dall'art. 40 cpv. 2 CPP, che deve svolgersi tra tutti i Cantoni coin- volti, su tutti i fatti ed i reati (v. KUHN, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 40). L'autorità ticinese avrebbe infatti dovuto, secondo quanto previsto dalla normativa legale, comunicare alle autorità zurighesi la sua presa di posi- zione in merito alla competenza sui reati commessi da A., a Z. ed a Zurigo; solo in seguito, una volta terminato lo scambio di opinioni ed in assenza di un accordo sulla competenza, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa avrebbe potuto sottoporre la questione al Tribunale penale federale.
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Ne discende che, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ri- tenersi concluso, l'istanza di determinazione del foro competente deve es- sere dichiarata irricevibile.
2. Nel rispetto del principio dell'economia procedurale, si precisa comunque che, anche volendo considerare concluso lo scambio di scritti, la presente istanza non avrebbe potuto essere accolta, e ciò per i seguenti motivi.
2.1 Come già rilevato, il procedimento penale nei confronti del primo autore identificato dei furti – il citato B. – si è concluso al più tardi il 15 ottobre 2012 con la crescita in giudicato del decreto di accusa emanato nei suoi confronti. Solo successivamente, nel corso del mese di settembre 2013, l'Istituto Forense di Zurigo è riuscito ad identificare – tramite l'esame del DNA trovato su alcuni mozziconi di sigaretta rinvenuti sui luoghi dei reati commessi il 10/11 ed il 13/14 marzo 2006 – il complice di B. nella persona di A.
2.2. Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto- rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MOSER, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 34). In questo senso l'art. 34 cpv. 2 CPP prescrive che, se al momento della determinazione del foro secondo gli ar- ticoli 39-42 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.
2.3. Nel caso concreto, non vi sono dubbi che la procedura condotta dal MP/TI nei confronti di B. si sia conclusa nel settembre/ottobre 2012 con l'emana- zione e la crescita in giudicato del decreto d'accusa emanato nei suoi con- fronti (v. MOSER, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 34; SCHMID, Schweizeri- sche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2009, n. 4 ad art. 34; sentenza del Tribunale penale federale BG.2013.2 del 20 giugno 2013, consid. 2.4).
Non risulta per contro che, nei Cantoni coinvolti, sia stata promossa un'ac- cusa nei confronti di A. per i reati oggetto della presente procedura. La
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competenza per il perseguimento a carico di A., essendo il procedimento che vedeva B. imputato già concluso, va pertanto valutata alla luce dell'art. 34 cpv. 1 CPP, ossia in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento, indipendentemente dalla procedura condotta nei con- fronti dell'autore già giudicato dalle autorità ticinesi (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 232; sentenza del Tribunale penale federale BG.2006.28 del 26 settembre 2006, consid. 2.1).
Dagli atti risulta che, a seguito di una denuncia, l'11 marzo 2006, ossia im- mediatamente dopo la commissione del primo furto a Z., la Polizia cantona- le del Canton Ticino ha stilato un rapporto di polizia contro "Autore: ignoto" (v. dossier MP/TI INC.2013/10074 allegato al presente incarto); il succes- sivo furto commesso a Zurigo è avvenuto alcuni giorni dopo, e meglio il 13/14 marzo 2006. Ora, non vi è dubbio che l'allestimento di un rapporto di polizia costituisca un atto di perseguimento, sufficiente a fondare la compe- tenza delle autorità cantonali di perseguimento penale giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP (BARTETZKO, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 142).
Alla luce di quanto sopra, si giustificherebbe pertanto di ritenere sole com- petenti per il perseguimento dei reati a carico di A., oggetto della presente procedura, le autorità penali del Canton Ticino.
3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza di determinazione del foro competente è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 17 aprile 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.