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67_I_177

BGE 67 I 177

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Deutsch CH
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17 tl Enteignungsrecht. N° 26. (nicht verspätetrseien (Art. 17, 18 Verordnung für die Schätzungskommissionen). Dazu musste er aber zunächst prüfen, ob wirklich ein unter diese Vorschriften und demgemäss in seine Zuständigkeit fallender Anstand vorliege. Die Rekurrentin beruft sich demgegenüber zu Unrecht auf Art. 64 II EntG, wonach die Schätzungs- kommission selbst über ihre Zuständigkeit entscheidet, um daraus herzuleiten, dass der Präsident, wenn er über jenen Punkt Zweifel hegte, diese durch die Kommission hätte abklären lassen müssen. Die Bestimmung betrifft nicht die Stellung des Präsidenten der Schätzungskom- mission im Verhältnis zur Kommission. Sie muss im Zusammenhang mit dem vorangehenden Absatz des gleichen Artikels gelesen werden und räumt lediglich der Kommission die Kompetenz ein, selber (erstinstanz- lieh) darüber zu befindeIl, ob ein hier erwähntes Begehren vorliege, während sie nach dem alten Expropriations- gesetz im Streitfall die Parteien dafür an das Bundes- gericht zu verweisen hatte (BGE 28 I 412 Erw. 1 mit Zitat).

4. - Ob Zuständigkeitsentscheide des Präsidenten, wie es für solche der Kommission selbst gemäss Art. 64 II zutrifft, der ordentlichen Weiterziehung an das Bundes- gericht nach Art. 77 unterliegen oder ob sie nur mit der Aufsichtsbeschwerde (Art. 93) angefochten werden können, braucht nicht geprüft zu werden. Hier sind beide Rechts- mittel ergriffen worden. Wenn nicht das erste, so muss gegen die Weigerung des Präsidenten, Handlungen vor- zunehmen, die in seinen Amtskreis fallen, jedenfalls der zweite Rechtsbehelf offenstehen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC • I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG ) EGALITE DEVANT LA LOI (DEN! DE JUSTIOE)

27. Sentenza 27 ottobre 1941 nella causa Scacchi contro Gran Consiglio dei Cantone TIcino. 177 L'intero rapporto giuridico dei funzionari pubblici, anche per quanto concerne il Iato patrimoniale, e retto dal diritto pub- blico. Esistenza di diritti acquisiti nel campo deI diritto pubblico. L'a~. ~7 della Iegge ticinese 24 II!aggio 1922 per una cassa pen- sIOm ~ !avore di magistrati, funzionari, impiegati ed operai al SeI'VlZIO dello Stato consacra un diritto acquisito a beneficio di una certa categoria di dipendenti statali. Lesione di questo diritto acquisito pel fatto che 10 Stato vuole liberarsi unilateralmente dagli obblighi che prevede Part. 37 suddetto. Violazione deIl'art. 4 CF. Motivi d'interesse pubbIico asostegno di questo modo di procedere ? Das gesamte Rechtsverhältnis der staatlichen Funktionäre mit Einschluss der vermögensrechtlichen Beziehungen unterliegt dem öffentlichen Recht; Existenz wohlerworbener Rechte im Gebiete des öffentlichen Rechts. Art. 37 des tessinischen Gesetzes vom 24. Mai 1922 betr. die Pensionskasse der Behördemitglieder, Beamten, Angestellt~n und Arbeiter, die im Dienste des Staates stehen, schafft ein wohlerworbenes Recht zugunsten einer bestimmt~n Gruppe staatlicher Funktionäre. Beeinträchtigung dieses wohlerworbenen Rechtes dadurch dass sich der Staat von den in Art. 37 übernommenen Verpfli~htun­ gen einseitig befreien will. Verletzung von Art. 4 BV. Öffent- liche Interessen zur Begründung dieser Massnahme ? Tous les rapports de droit qui lient les fonctionnaires publics a I'Etat, y compris les rapports patrimoniaux, sont regis par le droit pubIic. AS 67 I - 1941 12 178 Staatsrecht. Existence de droits acquis dans le domaine du droit public. L'art. 37 de 10. loi tessinoise du 24 mai 1922 instituant une caisse de pensions en faveur des ~agistrats, fonctionnair~s, emp!oyes et ouvriers au service de I Etat consacre un drOlt acqUls en faveur d'une certaine caMgorie de personnes qui dependent de l'Etat. Lesion de ce droit acquis, consistant dans Ie fait que I 'Etat veut unilaMralement se liberer des obligations instituees par l'art. 37 preciM. Violation de I'art. 4 CF. Motifs d'interet pubIic invoques en faveur de cette liberation. A. - Votata dal Gran Consiglio deI Cantone Tioino il24 maggio 1922 e aocettata dai oomizi popolari il3 dioem- bre di quello stesso anno, entrava in vigore il prima gennaio 1923 la Iegge istituente una oassa pensioni a favore dei magistrati, funzionari, impiegati ed operai al servizio dello Stato. L'affiliazione alla Cassa e obbligatoria (art. 2 e 38). La pensione varia tra i125 e il 60 % dello stipendio a seconda deI numero degIi anni di servizio (art. 20). Lo Stato versa alla Cassa il 7 % dello stipendio e il 25 % dell'aumento del guadagno annuo di ogni singolo assicurato oome pure un contributo annuo sufficiente a far fronte agli interessi e alle annualita dei disavanzi (art. 28). Gli assiourati pagano una tassa d'amnrissione ehe varia tra il 4 % e il 12 % dello stipendio, un oontributo annuo pari al 6 % dello stipendio e il 50 % d'ogni aumento di guadagno (art. 29). Particolarmente importante e l'art. 37 cp. 1 della legge ehe reoita : « n bilaneio teonico della Cassa dovra essere riveduto da un esperto ogni 5 anni. Le prestazioni degli assiourati dello Stato edella Cassa saranno messe in relazione eoi risultati della Revisione dei bilaneio teenieo. Le modifieazioni non avranno effetto retroattivo. Se vengono diminuite le prestazioni della Cassa, la diminu- zione ha effetto solo per i nuovi entranti. » B. - Con ßeoreto legislativo 17 marzo 1941 la legge suddetta subiva le seguenti modifioazioni : «Art. 1. - E aggiunto un art. 26 bis deI seguente tenore : Art. 26 bis. Tutte Ie pensioni accordate dalla Cassa saranno ridotte deI 20 % ai beneficiari ehe vivono all'estero. Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 27. 179 Art. 2. - 1!: aggiunto un art. 26 ter deI seguente tenore : Art. 26 ter. Ai pensionati con meno di 30 anni di servizio ehe risultassero abili oltre i1 50 % per altre professioni, la pensione, su proposta deI Dipartimento delle Finanze ed a giudizio deI ConsigIio di Stato, subira una riduzione da 1 a 20 %. Questa riduzione cessa eol 650 anno di eta. Art. 3. - E aggiunto un art. 26 quater deI seguente tenore : Art. 26 quater. Se il pensionato esercita uno. occupazione red- ditizia, la sua pensione e ridotta di guisa ehe l'ammontare totale deI. reddito e delIa pensione non superi 1,80 % dell'onorario asslCurato. Art. 4. - L'art. 29 e moditieato come segue : Iett. a) invariata ; lett. b) :un eontributo an.nuo deI 7 % deI guadagno di ciaseuno ; lett. e) Il 100 % SU Ognl aumento di guadagno. Art. 5. - E aggiunto un art. 39 bis deI seguente tenore : Art. 39 bis. A tutto il personale ehe fa parte della Cassa ed 0.1 quale, 0.1 momento dell'entrata in vigore delIa logge 24 maggio 19~.2, .son? stati computati anni di servizio prestati anteriormente all IstltuzIOne della cassa pensioni :

a) se gia pensionato, oltre alla riduzione prevista dalI'art. 39 verra. prati~ata uno. ulteriore riduzione pari 0.1 6 % deIla differenz~ tra la pensIOne aHa quale avrebbe avuto diritto in base agIi anni di servizio compiuti dopo l'entrata in vigore della nuova legge e quella assegnatagli ;

b) se ancora funzionario, gli verra praticata 10. riduzione di cui alla lett. a) 0. partire dal giorno in cui fosse collocato in pensione. Disposizioni transitorie: Art. 6. - Sotto questo titolo viene aggiunto un nuovo art. 43 deI seguente tenore : Art. 43. Tutte Ie pensioni accordate prima dell'entrata in vigore deI presente decreto legislativo saranno rivedute e tissate in base alle nuove disposizioni con effetto 0. partire dal 1 gennaio 1941. » O. - Contro questo decreto hanno interposto tempestivi ricorsi di diritto pubbIico al Tribunale federale, lamen- tando una violazione dell'art. 4 CF,

a) l'avv. Carlo Soacehi, ex presidente dei Tribunale di appello deI Cantone Tioino ;

b) la Federazione svizzera deI personale dei servizi pubblioi, sezione Ticino ;

c) il dott. Tito Strozzi, ex segretario deI Dipartimento dell'interno. ad a) L'avv. Carlo Seaeohi e nato nel 1870 e fu eollo- eato a riposo nel 1939 eon una pensione annua di 7159 fohi. 10. n ricorrente, ehe da molti anni fa parte dei eonsigIio di amministrazione della Banoa dello Stato dei Cantone 180 Staatsrecht. Tieino, impugna gli art. 3, 5 e 6 deI deereto, adducendo in sostanza quanto segue : Il disavanzo della Cassa e dovuto in gran parte al fatto ehe nel 1923 furono lieenziati per motivi politici numerosi funzionari aneora in grado di lavorare, senza ehe 10 Stato ne sopportasse l'onere relativo ehe andb quindi completa- mente a earieo della Cassa. Anehe il sistema di assumere soltanto in via provvisoria un gran numero d'impiegati anziehe nominarli in pianta stabile ha un influsso deleterio sulla situazione finanziaria de11a Cassa. D'altra parte, il Dipartimento delle finanze, ne11a sua qualitlt di gestore de11a Cassa, non ha osservato regole fondamentali. Infatti, nonostante Fart. 37 della legge, non fu mai preso aleun provvedimento di riassetto deI bilaneio teenieo. Se i disa- vanzi fossero stati eolmati ad ogni quinquennio, eom'era espressamente stabilito, non si sarebbe giunti all'odiema situazione. Inoltre 10 Stato ehe aveva stabilito un suo eontributo annuale e venuto ad assottigliarlo e a soppri- merlo proprio negli anni di maggior bisogno. Esiste una manifesta eontraddizione tra l'art. 37 de11a legge e l' art. 6 deI deereto. Inveee di aeeo11are a110 Stato, giusta I'art. 28 lett. edella legge, l'assestamento deI bilaneio teenico della Cassa, il deereto viola i diritti aequi- siti dei singoli ehe risultano dalla legge e sui quali i funzio- nari potevano eontare. Ci si trova in presenza di una violazione dell'art. 4 CF, tant~ piu. ehe e stato leso non solamente il prlneipio della non retroattivita delle leggi, ma anehe l'esplieita garanzia prevista dall'art. 37 della legge, seeondo eui illegislatore eantonale si e preelusa ogni possibilita di rivedere e modifieare in peius le eondizioni dell'impiegato messo a riposo. Il eolmo dell'arbitrio sta nell'art. 5 deI deereto. I magistrati, in servizio allorehe fu ereata la Cassa, ne diventarono membri a parita di eondizioni degli altri di eta minore agli anni quaranta, versando i eontributi sullo stipendio e sugli aumenti, una tassa di entrata dei 12 % (la massima stabilita dall'art. 29 della legge e tripla di Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 27. 181 quella minima). Essi hanno fatto parte della Cassa sino ad oggi e, a venti anni di distanza, s'intendono mutare a loro svantaggio le eondizioni di ammissione, esigendo ehe paghino tutte le annualita maneanti ai trent'anni di ser- vizio per benefieiare deI massimo della pensione. Una modifiea di queste eondizioni d'ammissione dopo i1 eollo- eamento a riposo viola in modo manifesto il diritto aequisito risultante da un eontratto ehe ha avuto vigore per un ventennio. Con questodi piu. ehe non si eomputano nem- meno Ie maggiori somme ehe furono versate per essere ammessi nel 1923 alla Cassa, sulle quali essa ha fruito altresi gli interessi. Tra la Cassa e i suoi affiliati esiste un negozio giuridieo bilaterale, ehe non pub essere modifieato unilateralmente da una delle parti. Seeondo le disposizioni deI deereto, il rieorrente dovrebbe subire un onere ehe oitrepassa il quarto della pensione, e preeisamente il 20 % in virtu. dell'art. 3 e il 6 % in forza de11'art. 5. L'introito ehe deriva al ricorrente dalla sua attivita nel consiglio di amministrazione della Banca dello Stato deI Cantone Ticino non e eonnesso col colloeamento a riposo, ma era da lui percepito gia da molti anni prima. Ci si trova in presenza di una stridente disuguaglianza degli oneri di assestamento imposti alle diverse eategorie di affiliati, alla Cassa e a110 Stato. ad b) La Federazione svizzera deI personale dei servizi pubblici, sezione Tieino, interpone ricorso per i suoi membri in generale e per otto di essi nominativamente designati, ehiedendo ehe gli art. I, 2, 3, 5 e 6 deI deereto siano dichiarati di nessun effetto per i magistrati ed impiegati gia al servizio dello Stato il 12 maggio 1941 e ehe l'art. 4 Iett. edel deereto sia annullato. Uno dei rieorrenti, Luigi Chazai, e pensionato ed abita a Cannes; gli altri designati per nome sono funzionari ehe aneora si trovano e gia si trovavano al servizio dello Stato al momento de11a ereazione della Cassa pensioni e ehe sarebbero quindi direttamente toceati dal decreto. 182 Staatsrecht. I rieorrenti osservano in sostanza quanto segue : L'art. 5 deI d~ereto riduee sensibilmente le prestazioni della Cassa nei: eonfronti deI personale che era gia al servizio dello Stato 801 momento delI'entrata in vigore della legge 24 maggio 1922, quantunque l'art. 37 d~lI~ legge preveda ehe, se vengono diminuite le prestazlo~ delI~ Cassa la diminuzione ha effetto solamente per I nUOVl entra~ti. Ci si trova in presenza di un manifesto arbitrio, di un'assoluta contraddizione eon l'art. 37 non ancora abrogato. Anehe ammettendo ehe il legis~ato~ ~o~ abbia menzionato per isvista l'art. 37 tra le disPOS1ZlOID abro- gate, il decreto presenta una gravissima, irreparabile pecea giuridica in quanto viene 80 deeurtare, .no~?st.ante ~~ solenne promessa, le prestazioni pattuite, 1 ~~t~l ~c~~tI degli assieurati. Una siffatta decurtazione di dirittl dichia- rati intangibili dalla legge viola in sommo grado l'art. 4 CF. L'impugnato deereto appare insostenibile se 10 .si esa~ mina eoi criteri stabiliti dal Tribunale federale m Casl identiei od analoghi (efr. RU 63 I 115 e 23 1001). Le stesse considerazioni a proposito deli 'art. 5 si atta- gliano anche agli art. 1, 2 e 3 ehe pure violan~ 180 no~a delI'intangibilita dei diritti acquisiti. In partlcolare. el~ vale per l'art. 1 che riduce deI 20 % tutte le pellSloID aceordate dalla Cassa ai beneficiari che vivono alI'estero. TI ricorrente Chazai deve risiedere, per ragioni di salute, nella Franeia meridionale: l~ sua misera pensione di 238 fchi. 75 al mese sarebbe ridotta, in virtu delI'art. 1, di circa 50 fchi. Arbitrario e pure l'art. 4 lett. edel decreto, secondo il quale il funzionario deve versare alla Cassa ~ 100 % s~ ogni aumento di guadagno. Si tratta di ~n ?ontnbu~ maID: festamente esorbitante e tale da costltmre tra gli steSSI fUllZionari una disparita di trattamento. Seeondo Ia pratica eostante, e considerato come aumento di guadagno a"sensi delI'art. 29 c non soltanto l'aumento quadriennale dello stipendio, ma anche l'aumento dello stipendio in seguito a promozione da una classe alI'altra. Cosl, se un Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 27. 183 segretario di un dipartimento e nominato consigliere di Stato (easo gia verificatosi) durante il prima quadriennio della sua attivita, egli dovrebbe versare tutta la differenza di stipendio, ossia 7400 fchi., alla Cassa, oltre le ordinarie prestazioni. Cio eeeede i limiti dei eontributi ad una eassa pensioni eon carattere obbligatorio e crea una disparita di trattamento tra funzionari ehe fanno earriera e fUllZio- nari ehe subito, 801 momento della loro entrata in servizio, oceupano gli impieghi piu retribuiti. lnfine l' art. 6 deI deereto viola l' art. 4 CF, poiehe non soltanto riduce le pensioni future contrariamente ad una norma esplieita della legge, ma obbliga altresi gli assi- curati a restituire queUe percepite in passato. ad c) TI dott. Tito Strozzi, ex segretario dei Diparti- mento deU'interno entro al servizio deUo Stato il primo gennaio 1900 e fu messo in pensione aUorehe raggiunse i sessantaeinque anni di eta. Con deereto 24 dicembre 1940 il Consiglio di Stato, « visto come a stregua degli art. 19 e 20 deUa legge 24 mag- gio 1922 istituente la C.P. l'istante abbia diritto ad una pensione annua corrispondente al 60 % deI guadagno assieurato, e eioe 80 4920 fehi. pari a 410 fchi. 801 mese, da minorarsi deI 4,92 % per la riduzione prevista daU'art. 39 deUa legge e eioe 242 fchi. 06 aU 'anno corrispondenti 80 20 fchi. 17 801 mese; » risolveva : « 1. Al sig. Dr. Tito Strozzi e assegnata una pensione annua di 4920 fchi., salve le riduzioni di legge, a far tempo dal Igennaio 1941.

2. Sulla pensione mensile di 410 fchi. vanno trattenuti 20 fehi. 17 per quota di riduzione di cui all'art. 39 deUa legge.

3. La pensione verra corrisposta mensilmente ed anti- cipatamente in ragione di 389 fchi. 83 (trecentoottanta- nove e 83/100) netti. }) TI dott. Tito Strozzi propone ehe siano annullati gli art. 5 e 6 dei deereto per motivi ehe sostanzialmente corrispondono a quelli addotti dagli altri due ricorsi. 184 Staatsrecht. Lo Strozzi eita il regolamento di applieazione della legge sulla cassa pensioni, secondo eui il eolloeamento a riposo e deliberato da!" Consiglio di Stato, il quale nel deereto apposito stabilisee l'ammontare annuo della pensione, deereto ehe e ritenuto definitivo se, entro il termine di quindici giorni daeehe I'ha ricevuto, l'interessato non pre- senta reelamo. C. - Nella loro risposta il Consiglio di Stato eilGran Consiglio deI Cantone Tieino hanno proposto il rigetto dei tre rieorsi, osservando in sostanza quanto segue : Se l'art. 29 Iett. e e applieato anehe nel easo di promo- zione deI funzionario, si pub obbiettare ehe questa pratiea non e eonforme alla legge. Ma, anehe ammesso ehe sia eonforme, il eontributo indubbiamente rilevante ehe il funzionario promosso deve versare nell'anno della sua promozione e giustificato dalle eondizioni eeeezionali in eui egli e venuto a trovarsi. Non vi e adunque disparita di trattamento. TI eontributo deI 100 % non appare in se eeeessivamente gravoso e proibitivo, poiche rimane in certo qual modo nel patrimonio di chi 10 versa, gli viene restituito in easo di eessazione dell'impiego ed e eomunque compensato dall'acereseiuta pensione. L'art. 37 della Iegge non prevede alcun limite alla determinazione delle presta- zioni degli assieurati. Per quanto riguarda i pretesi diritti aequisiti dall'art. 37 della legge, devesi osservare che i rieorrenti stessi seartano Ia tesi dell'impegno contrattuale fondato su rapporti giuridiei di diritto privato. Ne segue ehe non pub essere invoeata a favore dei rieorrenti la sentenza deI Tribunale federale su rieorso della Banea eantonale di Friburgo (RU 23 1001), sentenza ehe anzi giustifiea il deereto impugnato nella presente causa in quanto rieonosee ehe, per motivi d'utilita e d'interesse pubblieo, 10 Stato pub ledere, mediante legge, diritti aequisiti. Ma anehe Ia sen- tenza pronuneiata il 21 marzo 1924 dal Tribunale federale 8U rieorso Docenti ginevrini (RU 50 I 69) eontiene eonsi- derazioni ehe sufIragano in eoncreto il modo di vedere deI Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsvorweigerung). N0 27. 185 Consiglio di Stato tieinese. DeI resto, anehe se l'art. 37 della .legge eontenesse un impegno contrattuale di natura eivile, le eircostanze sono tali che 10 Stato non sarebbe piu vin- colato a quest'impegno. Cib vale a maggior ragione pel fatto ehe I'impegno derivante allo Stato dall'art. 37 non riveste carattere eontrattuale, ma ha origine nel diritto pubblieo. In partieolare non e esatto ehe, eome afferma il ricor- rente Seacehi, il disavanzo della Cassa sia stato eausato esclusivamente dai licenziamenti di funzionari nell'anno 1923 e ehe 10 Stato non abbia adempiuto i suoi obblighi di fronte alla Cassa. Inoltre, eontrariamente a quanto ritiene il dott. Strozzi, il diritto alla pensione nasce dalla legge e non daldeereto di pensionamento che ha soltanto earattere regolamentare. Considerando in diritto :

1. - I ricorrenti ehiedono ehe il deereto 17 marzo 1941 sia annullato perehe contrario all 'art. 4 CF. A ragione essi sostengoDo ehe soitanto il Tribunale federale adito eon UD rieorso di diritto pubblioo pub pronuneiare un siffatto annullamento. I ricorrenti si dividono in tre gruppi :

a) tre ex funzionari gia pensionati ;

b) sette funzionari ancora in servizio attivo e affiliati alla Cassa ab initio, ossia dal prima gennaio 1923 ;

c) un numero indeterminato di membri della Federa- zione deI personale dei servizi pubblici, sezione Ticino, dei quali non si preeisa il momento in cui sono entrati a far parte della Cassa. Tutti i rieorrenti, anche la Federazione deI personale dei servizi pubblici per i suoi membri, hanno qualita per aggravarsi dalle disposizioni dei decreto. Infatti gli art. 1,2,3 e 5 deI deereto prevedono riduzioni delle pensioni ehe, secondo l'art. 6, valgono anehe nei confronti di . eoloro ehe sono gia pensionati. I rioorrenti oollocati a riposo sono lesi nelloro godimento della pensione; 186 Staatsrecht. gli altri subiseqno un pregiudizio nella loro aspettativa legale ad essa., Inoltre il deereto eolpisee gli assieurati aneora in servizio, aumentando le loro prestazioni alla Cassa: delI 'art. 4, ehe prevede quest 'aumento , si ehiede pero soltanto ehe sia annullata la lettera e. Infine, la qualita per agire della Federazione deI personale dei ser- vizi pubbliei dev'essere senz'altro ammessa eonformemente alla giurisprudenza di questa Corte (RU 50 I 69 ; 54 I 146 ; 66 I 262).

2. - L'art. 37 della legge prevede ehe il bilaneio too- nieo della Cassa dev'essere riveduto tutti i einque anni da un perito e ehe le prestazioni degli assieurati e quelle della Cassa debbono essere poste in relazione eol risultato di questa revisione: se le prestazioni della Cassa vengono diminuite, la diminuzione deve avere effieaeia soltanto per i nuovi entranti. . Quali siano i « nuovi entranti)) dipende dal sapere se sia determinante la data dell'entrata in vigore della legge, oppure quella della riduzione della prestazione della Cassa. La risposta deI Consiglio di Stato e deI Gran Consiglio ai rieorsi di diritto pubblieo sostiene ehe i « nuovi entranti II sono quelli affiliati alla Cassa dopo ilprimo gennaio 1923. TI rieorso della Federazione deI personale dei servizi pubbliei non si pronuneia su tale punto. Cosi stando le eose, il Tribunale federale ritiene di dover esaminare la eostituzionalita deI deereto parlando dall'idea ehe il benefieio dell'ineffieaeia delle riduzioni previsto dall'art. 37 della legge e applieabile agli assieurati ab initio, eioe dal primo gennaio 1923, i quali, ad ogni modo, non possono essere eonsiderati eome « nuovi entranti ». La questione di sapere se il benefieio in parola valga anehe nei eonfronti di eoloro ehe, dopo tale data, ma prima ehe entrasse in vigore il deereto, sono diventati membri della Cassa, restaaperta e potra essere aneora sollevata nei debiti modi.

3. - I rieorrenti lamentano anzitutto un eontrasto d'in- dole formale tra la legge ed il dooreto in quanto quella Gleichheit vor dom Gesetz (Rcchtsverwoigerung). N° 27. 187 prevede una norma per eui le prestazioni a favore di una eerla eategoria di assieurati non possono essere ridotte, mentre questo le riduee in modo molto sensibile senza eontenere una disposizione ehe abroghi 0 eomunque modifiehi l'art. 37 della legge. Al ehe devesi osservare ehe questo eontrasto si risolve formalmente sooondo il prineipio « lex posterior derogat priori ll. TI deereto impugnato ha la stessa effieaeia formale di una legge. Come la legge, esso puo entrare ed e entrato in vigore soltanto dopo traseorsi i termini per l'esereizio deI diritto di referendum (art.57 della eostituzione ticinese).

4. - Ci si trova di fronte ad una eontraddizione sostanziale tra il deereto e la norma dell'art. 37 della legge. Non si tratta tanto di sapere se ed in quale misura illegislatore abbia annullato l'art. 37, quanto s'egli potesse annullarlo od eventualmente modifiearlo. L'art. 37 e una disposizione di legge. Come tale, eSSa puo essere modifieata od annullata dal legislatore cantonale, purehe non vi ostino le norme deUa eostituzione cantonale e di quella federale. I rieorrenti non pretendono ehe in eonereto illegislatore eantonale abbia leso la garanzia deI diritto di proprieta (garanzia non iscritta neUa eostituzione deI Cantone Tieino), ma opinano eh'egli abbia violato l'art. 4 CF pel fatto ehe eol deereto si emesso sostanzialmente in eontrad- dizione eon l'art. 37 deUa legge.

5. - L'art. 37 della legge afferma in modo molto positivo e eategorico ehe eventuali riduzioni delle pensioni a motivo deI bilaneio teenieo della Cassa hanno effetto soltanto per i nuovi entranti. Non si tratta adunque di un semplice appello al futuro legislatore di non ledere la posizione di una certa eategoria di assieurati: la disposizione ha soltanto un senso se eostituisee un limite ed un vineolo pellegislatore. L'art. 37 ha voluto garantire ad una eerla eategoria di assieurati ehe potessero eontare anehe in futuro suU'importo della pensione fissato dalla legge, e elo a seapito deI postulato 188 Staatsrecht. economieo ehe:, la pensione doveva essere adattata al bilaneio teenieo della Cassa.

6. - Ci si trova adunque di fronte ad una garanzia, ad un obbligo ehe 10 Stato ha assunto verso una eerta eategoria di funzionari. Quest'obbligo si basa anzitutto sulla legge; pero secondo il senso e 10 seopo dell'art. 37, esso e anehe diventato parte integrante deI rapporto di servizio wme un diritto soggettivo deI funzionario. Per quanto eoneerne i funzionari gia pensionati, la pretesa della pensione e altresi aeeertata da un deereto individuale, ehe, anehe preseindendo dall'art. 37, da origine ad un diritto soggettivo. La dottrina moderna, aceolta anche dal Tribunale federale, insegna ehe l'intero rapporto giuridico dei fun- zionari pubblici, anche-per quanto eoncerne illato patri- moniale, e retto dal diritto pubblico (cfr. RU 46 I 150 ; 56 I 20). Le pretese che in eonereto seaturiseono dalI'art. 37 sono quindi di diritto pubblieo. Ci si ehiede se esse siano dei diritti aequisiti, la eui esistenza anche nel eampo deI diritto pubblieo e ammessa dalla giurisprudenza deI Tribunale federale (cfr. RU 65 I 313 ; 38 II 737 ; 34 II 131 ; 65 I 302/3). La risposta dev' essere affermativa, dato ehe, eome fu gia rilevato pih sopra, la legge non stabilisce soltanto i presupposti e l'ammontare delle pensioni, ma, eon l'art. 37, eonsacra un impegno solenne dello Stato a favore di una certa eategoria di funzionari, impegno ehe assieura sia la pensione, sia l'aspettativa ad essa da un intervento lesivo deI legislatore. Trattandosi di diritti aequisiti, ci si potrebbe domandare se essi non eadano sotto la garanzia deI diritto di proprieta. In eonereto la questione puo restare indecisa,poiehe, eome si vedra in appresso, il rieorso dev'essere aeeolto in virth delI 'art. 4CF ehe i rieorrenti invoeano. In eonereto il quesito e quello di sapere se l'art. 4 CF sia violato pel fatto ehe 10 Stato modifiea eon una nuova legge il diritto aequisito di una eerta categoria di funzionari previsto dall'art. 37. Gleichheit vor dem Gesetz (Rochtsverweigerung). N° 27. 189 L'essenza deI diritto aequisito sta nel fatto eh'esso e assieurato da interventi Iesivi dello Stato. Lo Stato si e obbligato a fare eerte prestazioni, dalle quali esso vorrebbe ora liberarsi unilateralmente. Oib appare arbitrario. Sta bene ehe i motivi invoeati per questa liberazione sono in se degni di tenerne eonto : determinante sarebbe Ia eattiva situazione finanziaria della Cassa e dello Stato. Ma una tale eventualita fu gia vagliata allorehe si emano Ia legge 24 maggio 1922 : sui motivi d'indole finanziaria prevalse appunto l'interesse dei funzionari al mantenimento di una eerta situazione. Si pub tutt'al pih dire ehe le finanze della Cassa e dello Stato sono peggiorate in misura impre- vista : si tratta perD soltanto di una differenza di grado, dalla quale non puo derivare una liberazione dello Stato dalI'impegno assunto. Nella sentenza 7 luglio 1897 su ricorso della Banca cantonale di Friburgo (RU 23 1001 e seg.) citata da ambe- due Ie parti, il Tribunale federale ha diehiarato essere eontrario all'uguaglianza davanti alla legge e alla garanzia deI diritto di proprieta che 10 Stato modifichi unilateral- mente, per via Iegislativa, un contratto di diritto eivile e eostringa l'altra parte eontraente atollerare queste modi- fieazioni. In eonereto il vineolo dello Stato non deriva, eome nel easo or ora citato, da un eontratto ehe il Tribunale federale ha ritenuto esistere tra le parti, ma diseende da un obbligo che 10 Stato si e assunto formal- mente a favore di una eerta eategoria di funzionari. Anehe nelle sentenze 21 marzo 1924 su rieorso Doeenti di Ginevra (RU 50 I 77) e 4 novembre 1927 su rieorso Agenti di polizia pensionati di Ginevra il Tribunale federale ha esaminato se, dallato delI'art. 4 CF, esistesse vioiazione dei diritti dei funzionari per opera di leggi eantonali ehe introdueevano eerte modifiche in materia di pensioni. Se in ambedue le sentenze la eonclusione e stata negativa, gli e ehe si trattava di diritti risultanti dalla legge, ma non muniti di speciale garanzia eome nel caso presente. Devesi infine rilevare ehe il deereto non si basa su un diritto di necessita per introdurre le riduzioni impugnate. 190 Staatsrecht. Non si deve quindi indagare come Ia questione dovrebbe essere risolta suJ terreno dell'art. 4 CF, qualora a giustifi- care i provvedimenti in parola si fosse fatto capo al diritto di necessita.

7. - I motivi d'interesse pubblieo ehe Ia risposta invoea a sostegno deI decreto, e cioe la eattiva situazione finanziaria della Cassa pensioni e dello Stato, hanno carattere fiscale. Anehe se esistessero effettivamente motivi d'interesse pubblico, 10 Stato potrebbe ledere per via Iegislativa i diritti acquisiti soltanto dietro versamento d'indennizzo. L'obbligo d'indennizzo verrebbe a cadere soltanto se si trattasse di diritti eompletamente obsoleti, in urto eon Ia moderna eoseienza giuridica ; il ehe pero non si verifica quando 10 Stato garantisce, come in eon- creto, una certa situazione a una determinata categoria di funzionari. Ad ogni modo, il decreto non prevede alcun indennizzo che deI resto non avrebbe senso nel fattispecie, poiehe il danno da risarcire corrisponderebbe a quello risultante dalla decurtazione delle prestazioni della Cassa.

8. - Da quanto sopra esposto discende ehe le riduzioni delle pensioni previste dal deereto sono inammissibili, perehe eontrarie all'art. 4 CF, nella misura in cui esse sono in contraddizione eon la garanzia dell'art. 37 della legge. Cio vale senz'altro in quanto eolpiseono coloro ehe erano membri della Cassa giiJ, allorehe Ia legge entro in vigore e eioeil I gennaio 1923. Per gli affiliati alla Cassa dopo quella data, ma prima ehe entrasse in vigore il deereto (si trovino essi aneora in servizio 0 siano gia stati pen- sionati), la questione resta aperta, eome gia detto piu sopra al eonsiderando terzo.

9. - Quei rieorrenti ehe tuttora sono funzionari in servizio attivo impugnano anehe l'art. 4lett. edel deereto, allegando essete eeeessivo e eontrario alla parita di tratta- mento ehe I'aumento dello stipendio vada ad alimentare Ia Cassa neUa misura deI 100 %, anziehe deI 50 % come sin qui previsto dall'art. 29 lett. edella legge. In partieolare Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 27. 191 i rieorrenti eitano il {Jaso di un segretario di dipartimento ehe e eletto eonsigliere di Stato con un aumento di sti- pendio di 7400 fchi : quest'aumento dovrebbe essere ver- sato integralmente alla Cassa a norma dell'art. 4 lett. e deI decreto. TI Tribunale federale non ritiene ehe il legislatore ean- tonale, fissando il tasso deI 100 %, abbia violato l'art. 4 deUa CF. Tanto maggiore e l'aumento dello stipendio, tanto piu grave e il risehio della Cassa. Oggettivamente si giustifiea il 100 % anehe dal lato della parita di tratta- mento, poiehe, quando un funzionario e promosso, ci si trova in presenza di una speeiale situazione di fatto. DeI resto, il easo eitato e un easo estremo, ehe si e verificato una sol volta. Di rilievo sarebbe soltanto la proporzione tra l'importo da versarsi nel easo di aumento dello sti- pendio e il eapitale di dotazione. Ma a tale riguardo nulla eontengono i rieorsi presentati..

10. - L'art. 6 e impugnato anche perehe dispone ehe la riduzione delle pensioni seeondo il decreto ha effetto dal primo gennaio 1941. TI deereto fu emanato il17 marzo 1941 ed entro in vigore dopo la seadenza deI termine di referendum. Le pensioni sono eorrisposte mensilmente. Le pensioni mensili versate prima dell'entrata in vigore deI deereto sarebbero quindi pure eoipite e dovrebbero essere restituite nella misura della riduzione. Questo punto e sollevato soltanto dal rieorrente Chazai. La questione e pero diventata senz'oggetto, poiche Ia riduzione della pensione e fin d'ora dichiarata inammissi- bile per quanto riguarda gli affiliati della Cassa ab initio, eioe dal primo gennaio 1923. Non si pretende d'altra parte ehe il rieorrente Chazai sia diventato membro della Cassa soitanto dopo. l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1922. Il Tribunale federale pronuncia :

1. I rieorsi sono ammessi nel senso che sono annullati:

a) l'art. 5 deI decreto legislativo 17 marzo 1941 in 192 Staatsrocht. modificazioue parziale della legge 24 maggio 1922 per una cassa pensioni a favore dei magistrati, funzionari, impiegati ed operai al servizio dello Stato ;

b) gli art. 1, 2, 3 e 6 dello stesso decreto, in quanto applicabili a magistrati, funzionari, impiegati, operai od a pensionati ehe stavano al servizio dello Stato gia al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge 24 maggio 1922.

2. Per quanta riguarda i magistrati, funzionari, impie- gati, operai 0 pensionati ammessi alla cassa pensioni dopo l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1922, ma prima dell'entrata in virgore deI decreto 17 marzo 1941, la questione della costituzionalita degli art. 1, 2, 3 e 6 deI deereto resta riservata.

3. Il ricorso della Federazione svizzera deI personale dei servizi pubblici, sezione Ticino, e liteconsorti, e respinto in quanto impugna l'art. 4 deI decreto (modificazione deli 'art. 29 lett. c della legge). II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

28. Urteil vom 27. September 1941 i. S. Jung gegen St. Gallen, Regierungsrat. Handels- und Gewerbefreiheit.

1. Personen, die eine wissenschaftliche Berufsart im Sinne von Art. 33 BV ausüben, gemessen die Handels- und Gewerbefrei- heit. Sie dürfen in den Kantonen nur denjenigen Beschränkun- gen unterwor~'3n werden, die sich aus Art. 31 und 33 BV ergeben.

2. Die Bewilligung zur Ausübung des Berufes eines Arztes darf nicht von der Niederlassung im Kanton abhängig gemacht werden. Liberte du commerce et de l'industrie.

1. Les personnes qui exercent une profession scientifique (art. 33 CF) sont au b6nefice de la liberte du commerce et de l'indus- trie. Elles ne peuvent etre soumises par les cantons qu'aux seules restrietions prevues par les art. 31 et 33 CF. Handels· und Gewerbefreiheit. N0 28. 193

2. L'autorisation de pratiquer l'art medical ne peut pas etre soumise a la eondition que le requerant s'etablisse sur le terri- toire cantonal. Liberta di commercio e d'industria. I. Le persone ehe esereitano una professionc scientifiea (art. 33 CF) possono invoeare la liberta. di commercio e d'industria. Esse possono essere assoggettate dai cantoni soltanto alle restrizioni previste dagli art. 31 e 33 CF.

2. L'autorizzazione di pratieare l'arte mediea non pUD essere subordinata alla eondizione ehe il riehiedente· prenda domieilio sul territorio eantonale. A. - Das st. gallische Gesetz über das Sanitätswesen, vom 24. November 1893, zählt in Art. 4 die Berufsarten auf, die den Vorschriften über das Medizinalwesen unter- stehen. Sodann wird bestimmt: « Die Ausübung dieser Berufsarten . ist nur denjenigen gestattet, welche hiezu die gesetzliche Berechtigung erlangt haben.» (Art. 4, Abs. 2). .. « Zur Ausübung ihres Berufes als Arzte, Apotheker und Zahnärzte sind nur diejenigen Personen befugt, welche sich darüber ausweisen, dass sie den von der Bundes- gesetzgebung betreffend die Freizügigkeit des Medizinal- personals aufgestellten Erfordernissen Genüge leisten.» (Art. 5). Eine erste Verordnung betreffend die medizinischen Berufsarten, vom 15. Mai 1897, führte in Art. 1, Abs. 1 und 2 diese heiden Vorschriften wörtlich auf. Am 31. Dezember 1936 erliess der Regierungsrat des Kantons St. Gallen eine neue Verordnung, die an Stelle derjenigen vom 15. Mai 1897 trat. Darin wird u. a. be- stimmt: Art. 1 : « Wer im Kanton St. Gallen den Beruf als Arzt, Apotheker oder Zahnarzt ausüben will, hat hiefür die Bewilligung der Sanitätskomlnission einzuholen, und wer sich als Tierarzt betätigen will,. hat die Bewilligung der Veterinärkomlnission nachzusuchen. « Diese Bewilligung wird erteilt, wenn die Gesuchsteller im Kanton St. Gallen niedergelassen sind, sich in bürger- lichen Ehren und Rechten befinden, einen guten Leumund geniessen und sich über den Besitz eines durch die Bundes- gesetzgebung anerkannten Fachdiploms ausweisen (Bun- desgesetze betreffend die Freizügigkeit des Medizinal- personals vom 19. Dezember 1877 und vom 21. Dezember 1886). » AS 67 I - 1941 13