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17 tl
Enteignungsrecht. N° 26.
(nicht verspätetrseien (Art. 17, 18 Verordnung für die
Schätzungskommissionen). Dazu musste er aber zunächst
prüfen, ob wirklich ein unter diese Vorschriften und
demgemäss in seine Zuständigkeit fallender Anstand
vorliege. Die Rekurrentin beruft sich demgegenüber zu
Unrecht auf Art. 64 II EntG, wonach die Schätzungs-
kommission selbst über ihre Zuständigkeit entscheidet,
um daraus herzuleiten, dass der Präsident, wenn er über
jenen Punkt Zweifel hegte, diese durch die Kommission
hätte abklären lassen müssen. Die Bestimmung betrifft
nicht die Stellung des Präsidenten der Schätzungskom-
mission im Verhältnis zur Kommission. Sie muss im
Zusammenhang mit dem vorangehenden Absatz des
gleichen Artikels gelesen werden und räumt lediglich
der Kommission die Kompetenz ein, selber (erstinstanz-
lieh) darüber zu befindeIl, ob ein hier erwähntes Begehren
vorliege, während sie nach dem alten Expropriations-
gesetz im Streitfall die Parteien dafür an das Bundes-
gericht zu verweisen hatte (BGE 28 I 412 Erw. 1 mit
Zitat).
4. -
Ob Zuständigkeitsentscheide des Präsidenten, wie
es für solche der Kommission selbst gemäss Art. 64 II
zutrifft, der ordentlichen Weiterziehung an das Bundes-
gericht nach Art. 77 unterliegen oder ob sie nur mit der
Aufsichtsbeschwerde (Art. 93) angefochten werden können,
braucht nicht geprüft zu werden. Hier sind beide Rechts-
mittel ergriffen worden. Wenn nicht das erste, so muss
gegen die Weigerung des Präsidenten, Handlungen vor-
zunehmen, die in seinen Amtskreis fallen, jedenfalls der
zweite Rechtsbehelf offenstehen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
•
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTIOE)
27. Sentenza 27 ottobre 1941 nella causa Scacchi
contro Gran Consiglio dei Cantone TIcino.
177
L'intero rapporto giuridico dei funzionari pubblici, anche per
quanto concerne il Iato patrimoniale, e retto dal diritto pub-
blico.
Esistenza di diritti acquisiti nel campo deI diritto pubblico.
L'a~. ~7 della Iegge ticinese 24 II!aggio 1922 per una cassa pen-
sIOm ~ !avore di magistrati, funzionari, impiegati ed operai
al SeI'VlZIO dello Stato consacra un diritto acquisito a beneficio
di una certa categoria di dipendenti statali.
Lesione di questo diritto acquisito pel fatto che 10 Stato vuole
liberarsi unilateralmente dagli obblighi che prevede Part. 37
suddetto. Violazione deIl'art. 4 CF. Motivi d'interesse pubbIico
asostegno di questo modo di procedere ?
Das gesamte Rechtsverhältnis der staatlichen Funktionäre mit
Einschluss der vermögensrechtlichen Beziehungen unterliegt
dem öffentlichen Recht;
Existenz wohlerworbener Rechte im Gebiete des öffentlichen
Rechts.
Art. 37 des tessinischen Gesetzes vom 24. Mai 1922 betr. die
Pensionskasse der Behördemitglieder, Beamten, Angestellt~n
und Arbeiter, die im Dienste des Staates stehen, schafft ein
wohlerworbenes Recht zugunsten einer bestimmt~n Gruppe
staatlicher Funktionäre.
Beeinträchtigung dieses wohlerworbenen Rechtes dadurch dass
sich der Staat von den in Art. 37 übernommenen Verpfli~htun
gen einseitig befreien will. Verletzung von Art. 4 BV. Öffent-
liche Interessen zur Begründung dieser Massnahme ?
Tous les rapports de droit qui lient les fonctionnaires publics a
I'Etat, y compris les rapports patrimoniaux, sont regis par le
droit pubIic.
AS 67 I -
1941
12
178
Staatsrecht.
Existence de droits acquis dans le domaine du droit public.
L'art. 37 de 10. loi tessinoise du 24 mai 1922 instituant une caisse
de pensions en faveur des ~agistrats, fonctionnair~s, emp!oyes
et ouvriers au service de I Etat consacre un drOlt acqUls en
faveur d'une certaine caMgorie de personnes qui dependent de
l'Etat.
Lesion de ce droit acquis, consistant dans Ie fait que I 'Etat veut
unilaMralement se liberer des obligations instituees par l'art. 37
preciM. Violation de I'art. 4 CF. Motifs d'interet pubIic invoques
en faveur de cette liberation.
A. -
Votata dal Gran Consiglio deI Cantone Tioino
il24 maggio 1922 e aocettata dai oomizi popolari il3 dioem-
bre di quello stesso anno, entrava in vigore il prima gennaio
1923 la Iegge istituente una oassa pensioni a favore dei
magistrati, funzionari, impiegati ed operai al servizio dello
Stato.
L'affiliazione alla Cassa e obbligatoria (art. 2 e 38). La
pensione varia tra i125 e il 60 % dello stipendio a seconda
deI numero degIi anni di servizio (art. 20). Lo Stato versa
alla Cassa il 7 % dello stipendio e il 25 % dell'aumento
del guadagno annuo di ogni singolo assicurato oome pure
un contributo annuo sufficiente a far fronte agli interessi
e alle annualita dei disavanzi (art. 28). Gli assiourati
pagano una tassa d'amnrissione ehe varia tra il 4 % e
il 12 % dello stipendio, un oontributo annuo pari al 6 %
dello stipendio e il 50 % d'ogni aumento di guadagno
(art. 29).
Particolarmente importante e l'art. 37 cp. 1 della legge
ehe reoita : « n bilaneio teonico della Cassa dovra essere
riveduto da un esperto ogni 5 anni. Le prestazioni degli
assiourati dello Stato edella Cassa saranno messe in
relazione eoi risultati della Revisione dei bilaneio teenieo.
Le modifieazioni non avranno effetto retroattivo. Se
vengono diminuite le prestazioni della Cassa, la diminu-
zione ha effetto solo per i nuovi entranti. »
B. -
Con ßeoreto legislativo 17 marzo 1941 la legge
suddetta subiva le seguenti modifioazioni :
«Art. 1. -
E aggiunto un art. 26 bis deI seguente tenore :
Art. 26 bis. Tutte Ie pensioni accordate dalla Cassa saranno
ridotte deI 20 % ai beneficiari ehe vivono all'estero.
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 27.
179
Art. 2. -
1!: aggiunto un art. 26 ter deI seguente tenore :
Art. 26 ter. Ai pensionati con meno di 30 anni di servizio ehe
risultassero abili oltre i1 50 % per altre professioni, la pensione,
su proposta deI Dipartimento delle Finanze ed a giudizio deI
ConsigIio di Stato, subira una riduzione da 1 a 20 %.
Questa riduzione cessa eol 650 anno di eta.
Art. 3. -
E aggiunto un art. 26 quater deI seguente tenore :
Art. 26 quater. Se il pensionato esercita uno. occupazione red-
ditizia, la sua pensione e ridotta di guisa ehe l'ammontare totale
deI. reddito e delIa pensione non superi 1,80 % dell'onorario
asslCurato.
Art. 4. -
L'art. 29 e moditieato come segue :
Iett. a) invariata;
lett. b) :un eontributo an.nuo deI 7 % deI guadagno di ciaseuno;
lett. e) Il 100 % SU Ognl aumento di guadagno.
Art. 5. -
E aggiunto un art. 39 bis deI seguente tenore :
Art. 39 bis. A tutto il personale ehe fa parte della Cassa ed
0.1 quale, 0.1 momento dell'entrata in vigore delIa logge 24 maggio
19~.2, .son? stati computati anni di servizio prestati anteriormente
all IstltuzIOne della cassa pensioni :
a) se gia pensionato, oltre alla riduzione prevista dalI'art. 39
verra. prati~ata uno. ulteriore riduzione pari 0.1 6 % deIla differenz~
tra la pensIOne aHa quale avrebbe avuto diritto in base agIi anni di
servizio compiuti dopo l'entrata in vigore della nuova legge e
quella assegnatagli;
b) se ancora funzionario, gli verra praticata 10. riduzione di cui
alla lett. a) 0. partire dal giorno in cui fosse collocato in pensione.
Disposizioni transitorie:
Art. 6. -
Sotto questo titolo viene aggiunto un nuovo art. 43
deI seguente tenore :
Art. 43. Tutte Ie pensioni accordate prima dell'entrata in vigore
deI presente decreto legislativo saranno rivedute e tissate in base
alle nuove disposizioni con effetto 0. partire dal 1 gennaio 1941. »
O. -
Contro questo decreto hanno interposto tempestivi
ricorsi di diritto pubbIico al Tribunale federale, lamen-
tando una violazione dell'art. 4 CF,
a) l'avv. Carlo Soacehi, ex presidente dei Tribunale di
appello deI Cantone Tioino;
b) la Federazione svizzera deI personale dei servizi
pubblioi, sezione Ticino;
c) il dott. Tito Strozzi, ex segretario deI Dipartimento
dell'interno.
ad a) L'avv. Carlo Seaeohi e nato nel 1870 e fu eollo-
eato a riposo nel 1939 eon una pensione annua di 7159
fohi. 10.
n ricorrente, ehe da molti anni fa parte dei eonsigIio
di amministrazione della Banoa dello Stato dei Cantone
180
Staatsrecht.
Tieino, impugna gli art. 3, 5 e 6 deI deereto, adducendo
in sostanza quanto segue :
Il disavanzo della Cassa e dovuto in gran parte al fatto
ehe nel 1923 furono lieenziati per motivi politici numerosi
funzionari aneora in grado di lavorare, senza ehe 10 Stato
ne sopportasse l'onere relativo ehe andb quindi completa-
mente a earieo della Cassa. Anehe il sistema di assumere
soltanto in via provvisoria un gran numero d'impiegati
anziehe nominarli in pianta stabile ha un influsso deleterio
sulla situazione finanziaria de11a Cassa. D'altra parte,
il Dipartimento delle finanze, ne11a sua qualitlt di gestore
de11a Cassa, non ha osservato regole fondamentali. Infatti,
nonostante Fart. 37 della legge, non fu mai preso aleun
provvedimento di riassetto deI bilaneio teenieo. Se i disa-
vanzi fossero stati eolmati ad ogni quinquennio, eom'era
espressamente stabilito, non si sarebbe giunti all'odiema
situazione. Inoltre 10 Stato ehe aveva stabilito un suo
eontributo annuale e venuto ad assottigliarlo e a soppri-
merlo proprio negli anni di maggior bisogno.
Esiste una manifesta eontraddizione tra l'art. 37 de11a
legge e l'art. 6 deI deereto. Inveee di aeeo11are a110 Stato,
giusta I'art. 28 lett. edella legge, l'assestamento deI
bilaneio teenico della Cassa, il deereto viola i diritti aequi-
siti dei singoli ehe risultano dalla legge e sui quali i funzio-
nari potevano eontare. Ci si trova in presenza di una
violazione dell'art. 4 CF, tant~ piu. ehe e stato leso non
solamente il prlneipio della non retroattivita delle leggi,
ma anehe l'esplieita garanzia prevista dall'art. 37 della
legge, seeondo eui illegislatore eantonale si e preelusa ogni
possibilita di rivedere e modifieare in peius le eondizioni
dell'impiegato messo a riposo.
Il eolmo dell'arbitrio sta nell'art. 5 deI deereto.
I magistrati, in servizio allorehe fu ereata la Cassa, ne
diventarono membri a parita di eondizioni degli altri di
eta minore agli anni quaranta, versando i eontributi sullo
stipendio e sugli aumenti, una tassa di entrata dei 12 %
(la massima stabilita dall'art. 29 della legge e tripla di
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 27.
181
quella minima). Essi hanno fatto parte della Cassa sino
ad oggi e, a venti anni di distanza, s'intendono mutare a
loro svantaggio le eondizioni di ammissione, esigendo ehe
paghino tutte le annualita maneanti ai trent'anni di ser-
vizio per benefieiare deI massimo della pensione. Una
modifiea di queste eondizioni d'ammissione dopo i1 eollo-
eamento a riposo viola in modo manifesto il diritto aequisito
risultante da un eontratto ehe ha avuto vigore per un
ventennio. Con questodi piu. ehe non si eomputano nem-
meno Ie maggiori somme ehe furono versate per essere
ammessi nel 1923 alla Cassa, sulle quali essa ha fruito
altresi gli interessi.
Tra la Cassa e i suoi affiliati esiste un negozio giuridieo
bilaterale, ehe non pub essere modifieato unilateralmente
da una delle parti.
Seeondo le disposizioni deI deereto, il rieorrente dovrebbe
subire un onere ehe oitrepassa il quarto della pensione, e
preeisamente il 20 % in virtu. dell'art. 3 e il 6 % in forza
de11'art. 5. L'introito ehe deriva al ricorrente dalla sua
attivita nel consiglio di amministrazione della Banca dello
Stato deI Cantone Ticino non e eonnesso col colloeamento
a riposo, ma era da lui percepito gia da molti anni prima.
Ci si trova in presenza di una stridente disuguaglianza
degli oneri di assestamento imposti alle diverse eategorie
di affiliati, alla Cassa e a110 Stato.
ad b) La Federazione svizzera deI personale dei servizi
pubblici, sezione Tieino, interpone ricorso per i suoi
membri in generale e per otto di essi nominativamente
designati, ehiedendo ehe gli art. I, 2, 3, 5 e 6 deI deereto
siano dichiarati di nessun effetto per i magistrati ed
impiegati gia al servizio dello Stato il 12 maggio 1941 e
ehe l'art. 4 Iett. edel deereto sia annullato.
Uno dei rieorrenti, Luigi Chazai, e pensionato ed abita
a Cannes; gli altri designati per nome sono funzionari
ehe aneora si trovano e gia si trovavano al servizio dello
Stato al momento de11a ereazione della Cassa pensioni e
ehe sarebbero quindi direttamente toceati dal decreto.
182
Staatsrecht.
I rieorrenti osservano in sostanza quanto segue :
L'art. 5 deI d~ereto riduee sensibilmente le prestazioni
della Cassa nei: eonfronti deI personale che era gia al
servizio dello Stato 801 momento delI'entrata in vigore della
legge 24 maggio 1922, quantunque l'art. 37 d~lI~ legge
preveda ehe, se vengono diminuite le prestazlo~ delI~
Cassa la diminuzione ha effetto solamente per I nUOVl
entra~ti. Ci si trova in presenza di un manifesto arbitrio,
di un'assoluta contraddizione eon l'art. 37 non ancora
abrogato. Anehe ammettendo ehe il legis~ato~ ~o~ abbia
menzionato per isvista l'art. 37 tra le disPOS1ZlOID abro-
gate, il decreto presenta una gravissima, irreparabile pecea
giuridica in quanto viene 80 deeurtare, .no~?st.ante ~~
solenne promessa, le prestazioni pattuite, 1 ~~t~l ~c~~tI
degli assieurati. Una siffatta decurtazione di dirittl dichia-
rati intangibili dalla legge viola in sommo grado l'art. 4 CF.
L'impugnato deereto appare insostenibile se 10 .si esa~
mina eoi criteri stabiliti dal Tribunale federale m Casl
identiei od analoghi (efr. RU 63 I 115 e 23 1001).
Le stesse considerazioni a proposito deli 'art. 5 si atta-
gliano anche agli art. 1, 2 e 3 ehe pure violan~ 180 no~a
delI'intangibilita dei diritti acquisiti. In partlcolare. el~
vale per l'art. 1 che riduce deI 20 % tutte le pellSloID
aceordate dalla Cassa ai beneficiari che vivono alI'estero.
TI ricorrente Chazai deve risiedere, per ragioni di salute,
nella Franeia meridionale: l~ sua misera pensione di
238 fchi. 75 al mese sarebbe ridotta, in virtu delI'art. 1,
di circa 50 fchi.
Arbitrario e pure l'art. 4 lett. edel decreto, secondo il
quale il funzionario deve versare alla Cassa ~ 100 % s~
ogni aumento di guadagno. Si tratta di ~n ?ontnbu~ maID:
festamente esorbitante e tale da costltmre tra gli steSSI
fUllZionari una disparita di trattamento. Seeondo Ia
pratica eostante, e considerato come aumento di guadagno
a"sensi delI'art. 29 c non soltanto l'aumento quadriennale
dello stipendio, ma anche l'aumento dello stipendio in
seguito a promozione da una classe alI'altra. Cosl, se un
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 27.
183
segretario di un dipartimento e nominato consigliere di
Stato (easo gia verificatosi) durante il prima quadriennio
della sua attivita, egli dovrebbe versare tutta la differenza
di stipendio, ossia 7400 fchi., alla Cassa, oltre le ordinarie
prestazioni. Cio eeeede i limiti dei eontributi ad una eassa
pensioni eon carattere obbligatorio e crea una disparita
di trattamento tra funzionari ehe fanno earriera e fUllZio-
nari ehe subito, 801 momento della loro entrata in servizio,
oceupano gli impieghi piu retribuiti.
lnfine l'art. 6 deI deereto viola l'art. 4 CF, poiehe non
soltanto riduce le pensioni future contrariamente ad una
norma esplieita della legge, ma obbliga altresi gli assi-
curati a restituire queUe percepite in passato.
ad c) TI dott. Tito Strozzi, ex segretario dei Diparti-
mento deU'interno entro al servizio deUo Stato il primo
gennaio 1900 e fu messo in pensione aUorehe raggiunse i
sessantaeinque anni di eta.
Con deereto 24 dicembre 1940 il Consiglio di Stato,
« visto come a stregua degli art. 19 e 20 deUa legge 24 mag-
gio 1922 istituente la C.P. l'istante abbia diritto ad una
pensione annua corrispondente al 60 % deI guadagno
assieurato, e eioe 80 4920 fehi. pari a 410 fchi. 801 mese, da
minorarsi deI 4,92 % per la riduzione prevista daU'art. 39
deUa legge e eioe 242 fchi. 06 aU 'anno corrispondenti 80
20 fchi. 17 801 mese; » risolveva :
« 1. Al sig. Dr. Tito Strozzi e assegnata una pensione
annua di 4920 fchi., salve le riduzioni di legge, a far tempo
dal Igennaio 1941.
2. Sulla pensione mensile di 410 fchi. vanno trattenuti
20 fehi. 17 per quota di riduzione di cui all'art. 39 deUa
legge.
3. La pensione verra corrisposta mensilmente ed anti-
cipatamente in ragione di 389 fchi. 83 (trecentoottanta-
nove e 83/100) netti. })
TI dott. Tito Strozzi propone ehe siano annullati gli
art. 5 e 6 dei deereto per motivi ehe sostanzialmente
corrispondono a quelli addotti dagli altri due ricorsi.
184
Staatsrecht.
Lo Strozzi eita il regolamento di applieazione della legge
sulla cassa pensioni, secondo eui il eolloeamento a riposo
e deliberato da!" Consiglio di Stato, il quale nel deereto
apposito stabilisee l'ammontare annuo della pensione,
deereto ehe e ritenuto definitivo se, entro il termine di
quindici giorni daeehe I'ha ricevuto, l'interessato non pre-
senta reelamo.
C. -
Nella loro risposta il Consiglio di Stato eilGran
Consiglio deI Cantone Tieino hanno proposto il rigetto
dei tre rieorsi, osservando in sostanza quanto segue :
Se l'art. 29 Iett. e e applieato anehe nel easo di promo-
zione deI funzionario, si pub obbiettare ehe questa pratiea
non e eonforme alla legge. Ma, anehe ammesso ehe sia
eonforme, il eontributo indubbiamente rilevante ehe il
funzionario promosso deve versare nell'anno della sua
promozione e giustificato dalle eondizioni eeeezionali in
eui egli e venuto a trovarsi. Non vi e adunque disparita
di trattamento. TI eontributo deI 100 % non appare in
se eeeessivamente gravoso e proibitivo, poiche rimane in
certo qual modo nel patrimonio di chi 10 versa, gli viene
restituito in easo di eessazione dell'impiego ed e eomunque
compensato dall'acereseiuta pensione. L'art. 37 della Iegge
non prevede alcun limite alla determinazione delle presta-
zioni degli assieurati.
Per quanto riguarda i pretesi diritti aequisiti dall'art. 37
della legge, devesi osservare che i rieorrenti stessi seartano
Ia tesi dell'impegno contrattuale fondato su rapporti
giuridiei di diritto privato. Ne segue ehe non pub essere
invoeata a favore dei rieorrenti la sentenza deI Tribunale
federale su rieorso della Banea eantonale di Friburgo
(RU 23 1001), sentenza ehe anzi giustifiea il deereto
impugnato nella presente causa in quanto rieonosee ehe,
per motivi d'utilita e d'interesse pubblieo, 10 Stato pub
ledere, mediante legge, diritti aequisiti. Ma anehe Ia sen-
tenza pronuneiata il 21 marzo 1924 dal Tribunale federale
8U rieorso Docenti ginevrini (RU 50 I 69) eontiene eonsi-
derazioni ehe sufIragano in eoncreto il modo di vedere deI
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsvorweigerung). N0 27.
185
Consiglio di Stato tieinese. DeI resto, anehe se l'art. 37 della
.legge eontenesse un impegno contrattuale di natura eivile,
le eircostanze sono tali che 10 Stato non sarebbe piu vin-
colato a quest'impegno. Cib vale a maggior ragione pel
fatto ehe I'impegno derivante allo Stato dall'art. 37 non
riveste carattere eontrattuale, ma ha origine nel diritto
pubblieo.
In partieolare non e esatto ehe, eome afferma il ricor-
rente Seacehi, il disavanzo della Cassa sia stato eausato
esclusivamente dai licenziamenti di funzionari nell'anno
1923 e ehe 10 Stato non abbia adempiuto i suoi obblighi
di fronte alla Cassa.
Inoltre, eontrariamente a quanto ritiene il dott. Strozzi,
il diritto alla pensione nasce dalla legge e non daldeereto
di pensionamento che ha soltanto earattere regolamentare.
Considerando in diritto :
1. -
I ricorrenti ehiedono ehe il deereto 17 marzo 1941
sia annullato perehe contrario all 'art. 4 CF. A ragione essi
sostengoDo ehe soitanto il Tribunale federale adito eon UD
rieorso di diritto pubblioo pub pronuneiare un siffatto
annullamento.
I ricorrenti si dividono in tre gruppi :
a) tre ex funzionari gia pensionati;
b) sette funzionari ancora in servizio attivo e affiliati
alla Cassa ab initio, ossia dal prima gennaio 1923;
c) un numero indeterminato di membri della Federa-
zione deI personale dei servizi pubblici, sezione Ticino, dei
quali non si preeisa il momento in cui sono entrati a far
parte della Cassa.
Tutti i rieorrenti, anche la Federazione deI personale dei
servizi pubblici per i suoi membri, hanno qualita per
aggravarsi dalle disposizioni dei decreto.
Infatti gli art. 1,2,3 e 5 deI deereto prevedono riduzioni
delle pensioni ehe, secondo l'art. 6, valgono anehe nei
confronti di . eoloro ehe sono gia pensionati. I rioorrenti
oollocati a riposo sono lesi nelloro godimento della pensione;
186
Staatsrecht.
gli altri subiseqno un pregiudizio nella loro aspettativa
legale ad essa., Inoltre il deereto eolpisee gli assieurati
aneora in servizio, aumentando le loro prestazioni alla
Cassa: delI 'art. 4, ehe prevede quest 'aumento, si ehiede
pero soltanto ehe sia annullata la lettera e. Infine, la
qualita per agire della Federazione deI personale dei ser-
vizi pubbliei dev'essere senz'altro ammessa eonformemente
alla giurisprudenza di questa Corte (RU 50 I 69; 54 I 146;
66 I 262).
2. -
L'art. 37 della legge prevede ehe il bilaneio too-
nieo della Cassa dev'essere riveduto tutti i einque anni da
un perito e ehe le prestazioni degli assieurati e quelle della
Cassa debbono essere poste in relazione eol risultato di
questa revisione: se le prestazioni della Cassa vengono
diminuite, la diminuzione deve avere effieaeia soltanto
per i nuovi entranti.
. Quali siano i « nuovi entranti)) dipende dal sapere se
sia determinante la data dell'entrata in vigore della legge,
oppure quella della riduzione della prestazione della Cassa.
La risposta deI Consiglio di Stato e deI Gran Consiglio
ai rieorsi di diritto pubblieo sostiene ehe i « nuovi entranti II
sono quelli affiliati alla Cassa dopo ilprimo gennaio 1923.
TI rieorso della Federazione deI personale dei servizi
pubbliei non si pronuneia su tale punto.
Cosi stando le eose, il Tribunale federale ritiene di dover
esaminare la eostituzionalita deI deereto parlando dall'idea
ehe il benefieio dell'ineffieaeia delle riduzioni previsto
dall'art. 37 della legge e applieabile agli assieurati ab initio,
eioe dal primo gennaio 1923, i quali, ad ogni modo, non
possono essere eonsiderati eome
« nuovi entranti ». La
questione di sapere se il benefieio in parola valga anehe
nei eonfronti di eoloro ehe, dopo tale data, ma prima ehe
entrasse in vigore il deereto, sono diventati membri della
Cassa, restaaperta e potra essere aneora sollevata nei
debiti modi.
3. -
I rieorrenti lamentano anzitutto un eontrasto d'in-
dole formale tra la legge ed il dooreto in quanto quella
Gleichheit vor dom Gesetz (Rcchtsverwoigerung). N° 27.
187
prevede una norma per eui le prestazioni a favore di una
eerla eategoria di assieurati non possono essere ridotte,
mentre questo le riduee in modo molto sensibile senza
eontenere una disposizione ehe abroghi
0
eomunque
modifiehi l'art. 37 della legge.
Al ehe devesi osservare ehe questo eontrasto si risolve
formalmente sooondo il prineipio « lex posterior derogat
priori ll. TI deereto impugnato ha la stessa effieaeia formale
di una legge. Come la legge, esso puo entrare ed e entrato
in vigore soltanto dopo traseorsi i termini per l'esereizio deI
diritto di referendum (art.57 della eostituzione ticinese).
4. -
Ci si trova di fronte ad una eontraddizione
sostanziale tra il deereto e la norma dell'art. 37 della
legge. Non si tratta tanto di sapere se ed in quale misura
illegislatore abbia annullato l'art. 37, quanto s'egli potesse
annullarlo od eventualmente modifiearlo.
L'art. 37 e una disposizione di legge. Come tale, eSSa puo
essere modifieata od annullata dal legislatore cantonale,
purehe non vi ostino le norme deUa eostituzione cantonale
e di quella federale.
I rieorrenti non pretendono ehe in eonereto illegislatore
eantonale abbia leso la garanzia deI diritto di proprieta
(garanzia non iscritta neUa eostituzione deI Cantone
Tieino), ma opinano eh'egli abbia violato l'art. 4 CF pel
fatto ehe eol deereto si emesso sostanzialmente in eontrad-
dizione eon l'art. 37 deUa legge.
5. -
L'art. 37 della legge afferma in modo molto
positivo e eategorico ehe eventuali riduzioni delle pensioni
a motivo deI bilaneio teenieo della Cassa hanno effetto
soltanto per i nuovi entranti.
Non si tratta adunque di un semplice appello al futuro
legislatore di non ledere la posizione di una certa eategoria
di assieurati: la disposizione ha soltanto un senso se
eostituisee un limite ed un vineolo pellegislatore. L'art. 37
ha voluto garantire ad una eerla eategoria di assieurati
ehe potessero eontare anehe in futuro suU'importo della
pensione fissato dalla legge, e elo a seapito deI postulato
188
Staatsrecht.
economieo ehe:, la pensione doveva essere adattata al
bilaneio teenieo della Cassa.
6. -
Ci si trova adunque di fronte ad una garanzia,
ad un obbligo ehe 10 Stato ha assunto verso una eerta
eategoria di funzionari. Quest'obbligo si basa anzitutto
sulla legge; pero secondo il senso e 10 seopo dell'art. 37,
esso e anehe diventato parte integrante deI rapporto di
servizio wme un diritto soggettivo deI funzionario. Per
quanto eoneerne i funzionari gia pensionati, la pretesa
della pensione e altresi aeeertata da un deereto individuale,
ehe, anehe preseindendo dall'art. 37, da origine ad un
diritto soggettivo.
La dottrina moderna, aceolta anche dal Tribunale
federale, insegna ehe l'intero rapporto giuridico dei fun-
zionari pubblici, anche-per quanto eoncerne illato patri-
moniale, e retto dal diritto pubblico (cfr. RU 46 I 150;
56 I 20). Le pretese che in eonereto seaturiseono dalI'art. 37
sono quindi di diritto pubblieo.
Ci si ehiede se esse siano dei diritti aequisiti, la eui
esistenza anche nel eampo deI diritto pubblieo e ammessa
dalla giurisprudenza deI Tribunale federale (cfr. RU 65 I
313; 38 II 737; 34 II 131; 65 I 302/3).
La risposta dev' essere affermativa, dato ehe, eome fu
gia rilevato pih sopra, la legge non stabilisce soltanto i
presupposti e l'ammontare delle pensioni, ma, eon l'art. 37,
eonsacra un impegno solenne dello Stato a favore di una
certa eategoria di funzionari, impegno ehe assieura sia la
pensione, sia l'aspettativa ad essa da un intervento lesivo
deI legislatore.
Trattandosi di diritti aequisiti, ci si potrebbe domandare
se essi non eadano sotto la garanzia deI diritto di proprieta.
In eonereto la questione puo restare indecisa,poiehe,
eome si vedra in appresso, il rieorso dev'essere aeeolto in
virth delI 'art. 4CF ehe i rieorrenti invoeano.
In eonereto il quesito e quello di sapere se l'art. 4 CF sia
violato pel fatto ehe 10 Stato modifiea eon una nuova legge
il diritto aequisito di una eerta categoria di funzionari
previsto dall'art. 37.
Gleichheit vor dem Gesetz (Rochtsverweigerung). N° 27.
189
L'essenza deI diritto aequisito sta nel fatto eh'esso e
assieurato da interventi Iesivi dello Stato. Lo Stato si e
obbligato a fare eerte prestazioni, dalle quali esso vorrebbe
ora liberarsi unilateralmente. Oib appare arbitrario. Sta
bene ehe i motivi invoeati per questa liberazione sono in
se degni di tenerne eonto : determinante sarebbe Ia eattiva
situazione finanziaria della Cassa e dello Stato. Ma una
tale eventualita fu gia vagliata allorehe si emano Ia legge
24 maggio 1922 : sui motivi d'indole finanziaria prevalse
appunto l'interesse dei funzionari al mantenimento di
una eerta situazione. Si pub tutt'al pih dire ehe le finanze
della Cassa e dello Stato sono peggiorate in misura impre-
vista : si tratta perD soltanto di una differenza di grado,
dalla quale non puo derivare una liberazione dello Stato
dalI'impegno assunto.
Nella sentenza 7 luglio 1897 su ricorso della Banca
cantonale di Friburgo (RU 23 1001 e seg.) citata da ambe-
due Ie parti, il Tribunale federale ha diehiarato essere
eontrario all'uguaglianza davanti alla legge e alla garanzia
deI diritto di proprieta che 10 Stato modifichi unilateral-
mente, per via Iegislativa, un contratto di diritto eivile e
eostringa l'altra parte eontraente atollerare queste modi-
fieazioni. In eonereto il vineolo dello Stato non deriva,
eome nel easo or ora citato, da un eontratto ehe il
Tribunale federale ha ritenuto esistere tra le parti, ma
diseende da un obbligo che 10 Stato si e assunto formal-
mente a favore di una eerta eategoria di funzionari.
Anehe nelle sentenze 21 marzo 1924 su rieorso Doeenti
di Ginevra (RU 50 I 77) e 4 novembre 1927 su rieorso
Agenti di polizia pensionati di Ginevra il Tribunale federale
ha esaminato se, dallato delI'art. 4 CF, esistesse vioiazione
dei diritti dei funzionari per opera di leggi eantonali ehe
introdueevano eerte modifiche in materia di pensioni.
Se in ambedue le sentenze la eonclusione e stata negativa,
gli e ehe si trattava di diritti risultanti dalla legge, ma non
muniti di speciale garanzia eome nel caso presente.
Devesi infine rilevare ehe il deereto non si basa su un
diritto di necessita per introdurre le riduzioni impugnate.
190
Staatsrecht.
Non si deve quindi indagare come Ia questione dovrebbe
essere risolta suJ terreno dell'art. 4 CF, qualora a giustifi-
care i provvedimenti in parola si fosse fatto capo al diritto
di necessita.
7. -
I motivi d'interesse pubblieo ehe Ia risposta
invoea a sostegno deI decreto, e cioe la eattiva situazione
finanziaria della Cassa pensioni e dello Stato, hanno
carattere fiscale. Anehe se esistessero effettivamente
motivi d'interesse pubblico, 10 Stato potrebbe ledere per
via Iegislativa i diritti acquisiti soltanto dietro versamento
d'indennizzo. L'obbligo d'indennizzo verrebbe a cadere
soltanto se si trattasse di diritti eompletamente obsoleti,
in urto eon Ia moderna eoseienza giuridica; il ehe pero
non si verifica quando 10 Stato garantisce, come in eon-
creto, una certa situazione a una determinata categoria
di funzionari.
Ad ogni modo, il decreto non prevede alcun indennizzo
che deI resto non avrebbe senso nel fattispecie, poiehe
il danno da risarcire corrisponderebbe a quello risultante
dalla decurtazione delle prestazioni della Cassa.
8. -
Da quanto sopra esposto discende ehe le riduzioni
delle pensioni previste dal deereto sono inammissibili,
perehe eontrarie all'art. 4 CF, nella misura in cui esse
sono in contraddizione eon la garanzia dell'art. 37 della
legge. Cio vale senz'altro in quanto eolpiseono coloro ehe
erano membri della Cassa giiJ, allorehe Ia legge entro in
vigore e eioeil I gennaio 1923. Per gli affiliati alla Cassa
dopo quella data, ma prima ehe entrasse in vigore il deereto
(si trovino essi aneora in servizio 0 siano gia stati pen-
sionati), la questione resta aperta, eome gia detto piu
sopra al eonsiderando terzo.
9. -
Quei rieorrenti ehe tuttora sono funzionari in
servizio attivo impugnano anehe l'art. 4lett. edel deereto,
allegando essete eeeessivo e eontrario alla parita di tratta-
mento ehe I'aumento dello stipendio vada ad alimentare
Ia Cassa neUa misura deI 100 %, anziehe deI 50 % come sin
qui previsto dall'art. 29 lett. edella legge. In partieolare
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 27.
191
i rieorrenti eitano il {Jaso di un segretario di dipartimento
ehe e eletto eonsigliere di Stato con un aumento di sti-
pendio di 7400 fchi : quest'aumento dovrebbe essere ver-
sato integralmente alla Cassa a norma dell'art. 4 lett. e
deI decreto.
TI Tribunale federale non ritiene ehe il legislatore ean-
tonale, fissando il tasso deI 100 %, abbia violato l'art. 4
deUa CF. Tanto maggiore e l'aumento dello stipendio,
tanto piu grave e il risehio della Cassa. Oggettivamente si
giustifiea il 100 % anehe dal lato della parita di tratta-
mento, poiehe, quando un funzionario e promosso, ci si
trova in presenza di una speeiale situazione di fatto. DeI
resto, il easo eitato e un easo estremo, ehe si e verificato
una sol volta. Di rilievo sarebbe soltanto la proporzione
tra l'importo da versarsi nel easo di aumento dello sti-
pendio e il eapitale di dotazione. Ma a tale riguardo nulla
eontengono i rieorsi presentati..
10. -
L'art. 6 e impugnato anche perehe dispone ehe
la riduzione delle pensioni seeondo il decreto ha effetto
dal primo gennaio 1941.
TI deereto fu emanato il17 marzo 1941 ed entro in vigore
dopo la seadenza deI termine di referendum. Le pensioni
sono eorrisposte mensilmente. Le pensioni mensili versate
prima dell'entrata in vigore deI deereto sarebbero quindi
pure eoipite e dovrebbero essere restituite nella misura
della riduzione.
Questo punto e sollevato soltanto dal rieorrente Chazai.
La questione e pero diventata senz'oggetto, poiche Ia
riduzione della pensione e fin d'ora dichiarata inammissi-
bile per quanto riguarda gli affiliati della Cassa ab initio,
eioe dal primo gennaio 1923. Non si pretende d'altra parte
ehe il rieorrente Chazai sia diventato membro della Cassa
soitanto dopo. l'entrata in vigore della legge 24 maggio
1922.
Il Tribunale federale pronuncia :
1. I rieorsi sono ammessi nel senso che sono annullati:
a) l'art. 5 deI decreto legislativo 17 marzo 1941 in
192
Staatsrocht.
modificazioue parziale della legge 24 maggio 1922 per
una cassa pensioni a favore dei magistrati, funzionari,
impiegati ed operai al servizio dello Stato;
b) gli art. 1, 2, 3 e 6 dello stesso decreto, in quanto
applicabili a magistrati, funzionari, impiegati, operai od
a pensionati ehe stavano al servizio dello Stato gia al
momento dell'entrata in vigore della suddetta legge
24 maggio 1922.
2. Per quanta riguarda i magistrati, funzionari, impie-
gati, operai 0 pensionati ammessi alla cassa pensioni dopo
l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1922, ma prima
dell'entrata in virgore deI decreto 17 marzo 1941, la
questione della costituzionalita degli art. 1, 2, 3 e 6 deI
deereto resta riservata.
3. Il ricorso della Federazione svizzera deI personale
dei servizi pubblici, sezione Ticino, e liteconsorti, e respinto
in quanto impugna l'art. 4 deI decreto (modificazione
deli 'art. 29 lett. c della legge).
II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
28. Urteil vom 27. September 1941 i. S. Jung
gegen St. Gallen, Regierungsrat.
Handels- und Gewerbefreiheit.
1. Personen, die eine wissenschaftliche Berufsart im Sinne von
Art. 33 BV ausüben, gemessen die Handels- und Gewerbefrei-
heit. Sie dürfen in den Kantonen nur denjenigen Beschränkun-
gen unterwor~'3n werden, die sich aus Art. 31 und 33 BV
ergeben.
2. Die Bewilligung zur Ausübung des Berufes eines Arztes darf
nicht von der Niederlassung im Kanton abhängig gemacht
werden.
Liberte du commerce et de l'industrie.
1. Les personnes qui exercent une profession scientifique (art.
33 CF) sont au b6nefice de la liberte du commerce et de l'indus-
trie. Elles ne peuvent etre soumises par les cantons qu'aux
seules restrietions prevues par les art. 31 et 33 CF.
Handels· und Gewerbefreiheit. N0 28.
193
2. L'autorisation de pratiquer l'art medical ne peut pas etre
soumise a la eondition que le requerant s'etablisse sur le terri-
toire cantonal.
Liberta di commercio e d'industria.
I. Le persone ehe esereitano una professionc scientifiea (art. 33 CF)
possono invoeare la liberta. di commercio e d'industria. Esse
possono essere assoggettate dai cantoni soltanto alle restrizioni
previste dagli art. 31 e 33 CF.
2. L'autorizzazione di pratieare l'arte mediea non pUD essere
subordinata alla eondizione ehe il riehiedente· prenda domieilio
sul territorio eantonale.
A. -
Das st. gallische Gesetz über das Sanitätswesen,
vom 24. November 1893, zählt in Art. 4 die Berufsarten
auf, die den Vorschriften über das Medizinalwesen unter-
stehen. Sodann wird bestimmt:
« Die Ausübung dieser Berufsarten . ist nur denjenigen
gestattet, welche hiezu die gesetzliche Berechtigung
erlangt haben.» (Art. 4, Abs. 2).
..
« Zur Ausübung ihres Berufes als Arzte, Apotheker und
Zahnärzte sind nur diejenigen Personen befugt, welche
sich darüber ausweisen, dass sie den von der Bundes-
gesetzgebung betreffend die Freizügigkeit des Medizinal-
personals aufgestellten Erfordernissen Genüge leisten.»
(Art. 5).
Eine erste Verordnung betreffend die medizinischen
Berufsarten, vom 15. Mai 1897, führte in Art. 1, Abs. 1
und 2 diese heiden Vorschriften wörtlich auf.
Am 31. Dezember 1936 erliess der Regierungsrat des
Kantons St. Gallen eine neue Verordnung, die an Stelle
derjenigen vom 15. Mai 1897 trat. Darin wird u. a. be-
stimmt:
Art. 1 : « Wer im Kanton St. Gallen den Beruf als Arzt,
Apotheker oder Zahnarzt ausüben will, hat hiefür die
Bewilligung der Sanitätskomlnission einzuholen, und wer
sich als Tierarzt betätigen will,. hat die Bewilligung der
Veterinärkomlnission nachzusuchen.
« Diese Bewilligung wird erteilt, wenn die Gesuchsteller
im Kanton St. Gallen niedergelassen sind, sich in bürger-
lichen Ehren und Rechten befinden, einen guten Leumund
geniessen und sich über den Besitz eines durch die Bundes-
gesetzgebung anerkannten Fachdiploms ausweisen (Bun-
desgesetze betreffend die Freizügigkeit des Medizinal-
personals vom 19. Dezember 1877 und vom 21. Dezember
1886). »
AS 67 I -
1941
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