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67_I_177

BGE 67 I 177

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Deutsch CH
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17 tl

Enteignungsrecht. N° 26.

(nicht verspätetrseien (Art. 17, 18 Verordnung für die

Schätzungskommissionen). Dazu musste er aber zunächst

prüfen, ob wirklich ein unter diese Vorschriften und

demgemäss in seine Zuständigkeit fallender Anstand

vorliege. Die Rekurrentin beruft sich demgegenüber zu

Unrecht auf Art. 64 II EntG, wonach die Schätzungs-

kommission selbst über ihre Zuständigkeit entscheidet,

um daraus herzuleiten, dass der Präsident, wenn er über

jenen Punkt Zweifel hegte, diese durch die Kommission

hätte abklären lassen müssen. Die Bestimmung betrifft

nicht die Stellung des Präsidenten der Schätzungskom-

mission im Verhältnis zur Kommission. Sie muss im

Zusammenhang mit dem vorangehenden Absatz des

gleichen Artikels gelesen werden und räumt lediglich

der Kommission die Kompetenz ein, selber (erstinstanz-

lieh) darüber zu befindeIl, ob ein hier erwähntes Begehren

vorliege, während sie nach dem alten Expropriations-

gesetz im Streitfall die Parteien dafür an das Bundes-

gericht zu verweisen hatte (BGE 28 I 412 Erw. 1 mit

Zitat).

4. -

Ob Zuständigkeitsentscheide des Präsidenten, wie

es für solche der Kommission selbst gemäss Art. 64 II

zutrifft, der ordentlichen Weiterziehung an das Bundes-

gericht nach Art. 77 unterliegen oder ob sie nur mit der

Aufsichtsbeschwerde (Art. 93) angefochten werden können,

braucht nicht geprüft zu werden. Hier sind beide Rechts-

mittel ergriffen worden. Wenn nicht das erste, so muss

gegen die Weigerung des Präsidenten, Handlungen vor-

zunehmen, die in seinen Amtskreis fallen, jedenfalls der

zweite Rechtsbehelf offenstehen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DEN! DE JUSTIOE)

27. Sentenza 27 ottobre 1941 nella causa Scacchi

contro Gran Consiglio dei Cantone TIcino.

177

L'intero rapporto giuridico dei funzionari pubblici, anche per

quanto concerne il Iato patrimoniale, e retto dal diritto pub-

blico.

Esistenza di diritti acquisiti nel campo deI diritto pubblico.

L'a~. ~7 della Iegge ticinese 24 II!aggio 1922 per una cassa pen-

sIOm ~ !avore di magistrati, funzionari, impiegati ed operai

al SeI'VlZIO dello Stato consacra un diritto acquisito a beneficio

di una certa categoria di dipendenti statali.

Lesione di questo diritto acquisito pel fatto che 10 Stato vuole

liberarsi unilateralmente dagli obblighi che prevede Part. 37

suddetto. Violazione deIl'art. 4 CF. Motivi d'interesse pubbIico

asostegno di questo modo di procedere ?

Das gesamte Rechtsverhältnis der staatlichen Funktionäre mit

Einschluss der vermögensrechtlichen Beziehungen unterliegt

dem öffentlichen Recht;

Existenz wohlerworbener Rechte im Gebiete des öffentlichen

Rechts.

Art. 37 des tessinischen Gesetzes vom 24. Mai 1922 betr. die

Pensionskasse der Behördemitglieder, Beamten, Angestellt~n

und Arbeiter, die im Dienste des Staates stehen, schafft ein

wohlerworbenes Recht zugunsten einer bestimmt~n Gruppe

staatlicher Funktionäre.

Beeinträchtigung dieses wohlerworbenen Rechtes dadurch dass

sich der Staat von den in Art. 37 übernommenen Verpfli~htun­

gen einseitig befreien will. Verletzung von Art. 4 BV. Öffent-

liche Interessen zur Begründung dieser Massnahme ?

Tous les rapports de droit qui lient les fonctionnaires publics a

I'Etat, y compris les rapports patrimoniaux, sont regis par le

droit pubIic.

AS 67 I -

1941

12

178

Staatsrecht.

Existence de droits acquis dans le domaine du droit public.

L'art. 37 de 10. loi tessinoise du 24 mai 1922 instituant une caisse

de pensions en faveur des ~agistrats, fonctionnair~s, emp!oyes

et ouvriers au service de I Etat consacre un drOlt acqUls en

faveur d'une certaine caMgorie de personnes qui dependent de

l'Etat.

Lesion de ce droit acquis, consistant dans Ie fait que I 'Etat veut

unilaMralement se liberer des obligations instituees par l'art. 37

preciM. Violation de I'art. 4 CF. Motifs d'interet pubIic invoques

en faveur de cette liberation.

A. -

Votata dal Gran Consiglio deI Cantone Tioino

il24 maggio 1922 e aocettata dai oomizi popolari il3 dioem-

bre di quello stesso anno, entrava in vigore il prima gennaio

1923 la Iegge istituente una oassa pensioni a favore dei

magistrati, funzionari, impiegati ed operai al servizio dello

Stato.

L'affiliazione alla Cassa e obbligatoria (art. 2 e 38). La

pensione varia tra i125 e il 60 % dello stipendio a seconda

deI numero degIi anni di servizio (art. 20). Lo Stato versa

alla Cassa il 7 % dello stipendio e il 25 % dell'aumento

del guadagno annuo di ogni singolo assicurato oome pure

un contributo annuo sufficiente a far fronte agli interessi

e alle annualita dei disavanzi (art. 28). Gli assiourati

pagano una tassa d'amnrissione ehe varia tra il 4 % e

il 12 % dello stipendio, un oontributo annuo pari al 6 %

dello stipendio e il 50 % d'ogni aumento di guadagno

(art. 29).

Particolarmente importante e l'art. 37 cp. 1 della legge

ehe reoita : « n bilaneio teonico della Cassa dovra essere

riveduto da un esperto ogni 5 anni. Le prestazioni degli

assiourati dello Stato edella Cassa saranno messe in

relazione eoi risultati della Revisione dei bilaneio teenieo.

Le modifieazioni non avranno effetto retroattivo. Se

vengono diminuite le prestazioni della Cassa, la diminu-

zione ha effetto solo per i nuovi entranti. »

B. -

Con ßeoreto legislativo 17 marzo 1941 la legge

suddetta subiva le seguenti modifioazioni :

«Art. 1. -

E aggiunto un art. 26 bis deI seguente tenore :

Art. 26 bis. Tutte Ie pensioni accordate dalla Cassa saranno

ridotte deI 20 % ai beneficiari ehe vivono all'estero.

Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 27.

179

Art. 2. -

1!: aggiunto un art. 26 ter deI seguente tenore :

Art. 26 ter. Ai pensionati con meno di 30 anni di servizio ehe

risultassero abili oltre i1 50 % per altre professioni, la pensione,

su proposta deI Dipartimento delle Finanze ed a giudizio deI

ConsigIio di Stato, subira una riduzione da 1 a 20 %.

Questa riduzione cessa eol 650 anno di eta.

Art. 3. -

E aggiunto un art. 26 quater deI seguente tenore :

Art. 26 quater. Se il pensionato esercita uno. occupazione red-

ditizia, la sua pensione e ridotta di guisa ehe l'ammontare totale

deI. reddito e delIa pensione non superi 1,80 % dell'onorario

asslCurato.

Art. 4. -

L'art. 29 e moditieato come segue :

Iett. a) invariata;

lett. b) :un eontributo an.nuo deI 7 % deI guadagno di ciaseuno;

lett. e) Il 100 % SU Ognl aumento di guadagno.

Art. 5. -

E aggiunto un art. 39 bis deI seguente tenore :

Art. 39 bis. A tutto il personale ehe fa parte della Cassa ed

0.1 quale, 0.1 momento dell'entrata in vigore delIa logge 24 maggio

19~.2, .son? stati computati anni di servizio prestati anteriormente

all IstltuzIOne della cassa pensioni :

a) se gia pensionato, oltre alla riduzione prevista dalI'art. 39

verra. prati~ata uno. ulteriore riduzione pari 0.1 6 % deIla differenz~

tra la pensIOne aHa quale avrebbe avuto diritto in base agIi anni di

servizio compiuti dopo l'entrata in vigore della nuova legge e

quella assegnatagli;

b) se ancora funzionario, gli verra praticata 10. riduzione di cui

alla lett. a) 0. partire dal giorno in cui fosse collocato in pensione.

Disposizioni transitorie:

Art. 6. -

Sotto questo titolo viene aggiunto un nuovo art. 43

deI seguente tenore :

Art. 43. Tutte Ie pensioni accordate prima dell'entrata in vigore

deI presente decreto legislativo saranno rivedute e tissate in base

alle nuove disposizioni con effetto 0. partire dal 1 gennaio 1941. »

O. -

Contro questo decreto hanno interposto tempestivi

ricorsi di diritto pubbIico al Tribunale federale, lamen-

tando una violazione dell'art. 4 CF,

a) l'avv. Carlo Soacehi, ex presidente dei Tribunale di

appello deI Cantone Tioino;

b) la Federazione svizzera deI personale dei servizi

pubblioi, sezione Ticino;

c) il dott. Tito Strozzi, ex segretario deI Dipartimento

dell'interno.

ad a) L'avv. Carlo Seaeohi e nato nel 1870 e fu eollo-

eato a riposo nel 1939 eon una pensione annua di 7159

fohi. 10.

n ricorrente, ehe da molti anni fa parte dei eonsigIio

di amministrazione della Banoa dello Stato dei Cantone

180

Staatsrecht.

Tieino, impugna gli art. 3, 5 e 6 deI deereto, adducendo

in sostanza quanto segue :

Il disavanzo della Cassa e dovuto in gran parte al fatto

ehe nel 1923 furono lieenziati per motivi politici numerosi

funzionari aneora in grado di lavorare, senza ehe 10 Stato

ne sopportasse l'onere relativo ehe andb quindi completa-

mente a earieo della Cassa. Anehe il sistema di assumere

soltanto in via provvisoria un gran numero d'impiegati

anziehe nominarli in pianta stabile ha un influsso deleterio

sulla situazione finanziaria de11a Cassa. D'altra parte,

il Dipartimento delle finanze, ne11a sua qualitlt di gestore

de11a Cassa, non ha osservato regole fondamentali. Infatti,

nonostante Fart. 37 della legge, non fu mai preso aleun

provvedimento di riassetto deI bilaneio teenieo. Se i disa-

vanzi fossero stati eolmati ad ogni quinquennio, eom'era

espressamente stabilito, non si sarebbe giunti all'odiema

situazione. Inoltre 10 Stato ehe aveva stabilito un suo

eontributo annuale e venuto ad assottigliarlo e a soppri-

merlo proprio negli anni di maggior bisogno.

Esiste una manifesta eontraddizione tra l'art. 37 de11a

legge e l'art. 6 deI deereto. Inveee di aeeo11are a110 Stato,

giusta I'art. 28 lett. edella legge, l'assestamento deI

bilaneio teenico della Cassa, il deereto viola i diritti aequi-

siti dei singoli ehe risultano dalla legge e sui quali i funzio-

nari potevano eontare. Ci si trova in presenza di una

violazione dell'art. 4 CF, tant~ piu. ehe e stato leso non

solamente il prlneipio della non retroattivita delle leggi,

ma anehe l'esplieita garanzia prevista dall'art. 37 della

legge, seeondo eui illegislatore eantonale si e preelusa ogni

possibilita di rivedere e modifieare in peius le eondizioni

dell'impiegato messo a riposo.

Il eolmo dell'arbitrio sta nell'art. 5 deI deereto.

I magistrati, in servizio allorehe fu ereata la Cassa, ne

diventarono membri a parita di eondizioni degli altri di

eta minore agli anni quaranta, versando i eontributi sullo

stipendio e sugli aumenti, una tassa di entrata dei 12 %

(la massima stabilita dall'art. 29 della legge e tripla di

Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 27.

181

quella minima). Essi hanno fatto parte della Cassa sino

ad oggi e, a venti anni di distanza, s'intendono mutare a

loro svantaggio le eondizioni di ammissione, esigendo ehe

paghino tutte le annualita maneanti ai trent'anni di ser-

vizio per benefieiare deI massimo della pensione. Una

modifiea di queste eondizioni d'ammissione dopo i1 eollo-

eamento a riposo viola in modo manifesto il diritto aequisito

risultante da un eontratto ehe ha avuto vigore per un

ventennio. Con questodi piu. ehe non si eomputano nem-

meno Ie maggiori somme ehe furono versate per essere

ammessi nel 1923 alla Cassa, sulle quali essa ha fruito

altresi gli interessi.

Tra la Cassa e i suoi affiliati esiste un negozio giuridieo

bilaterale, ehe non pub essere modifieato unilateralmente

da una delle parti.

Seeondo le disposizioni deI deereto, il rieorrente dovrebbe

subire un onere ehe oitrepassa il quarto della pensione, e

preeisamente il 20 % in virtu. dell'art. 3 e il 6 % in forza

de11'art. 5. L'introito ehe deriva al ricorrente dalla sua

attivita nel consiglio di amministrazione della Banca dello

Stato deI Cantone Ticino non e eonnesso col colloeamento

a riposo, ma era da lui percepito gia da molti anni prima.

Ci si trova in presenza di una stridente disuguaglianza

degli oneri di assestamento imposti alle diverse eategorie

di affiliati, alla Cassa e a110 Stato.

ad b) La Federazione svizzera deI personale dei servizi

pubblici, sezione Tieino, interpone ricorso per i suoi

membri in generale e per otto di essi nominativamente

designati, ehiedendo ehe gli art. I, 2, 3, 5 e 6 deI deereto

siano dichiarati di nessun effetto per i magistrati ed

impiegati gia al servizio dello Stato il 12 maggio 1941 e

ehe l'art. 4 Iett. edel deereto sia annullato.

Uno dei rieorrenti, Luigi Chazai, e pensionato ed abita

a Cannes; gli altri designati per nome sono funzionari

ehe aneora si trovano e gia si trovavano al servizio dello

Stato al momento de11a ereazione della Cassa pensioni e

ehe sarebbero quindi direttamente toceati dal decreto.

182

Staatsrecht.

I rieorrenti osservano in sostanza quanto segue :

L'art. 5 deI d~ereto riduee sensibilmente le prestazioni

della Cassa nei: eonfronti deI personale che era gia al

servizio dello Stato 801 momento delI'entrata in vigore della

legge 24 maggio 1922, quantunque l'art. 37 d~lI~ legge

preveda ehe, se vengono diminuite le prestazlo~ delI~

Cassa la diminuzione ha effetto solamente per I nUOVl

entra~ti. Ci si trova in presenza di un manifesto arbitrio,

di un'assoluta contraddizione eon l'art. 37 non ancora

abrogato. Anehe ammettendo ehe il legis~ato~ ~o~ abbia

menzionato per isvista l'art. 37 tra le disPOS1ZlOID abro-

gate, il decreto presenta una gravissima, irreparabile pecea

giuridica in quanto viene 80 deeurtare, .no~?st.ante ~~

solenne promessa, le prestazioni pattuite, 1 ~~t~l ~c~~tI

degli assieurati. Una siffatta decurtazione di dirittl dichia-

rati intangibili dalla legge viola in sommo grado l'art. 4 CF.

L'impugnato deereto appare insostenibile se 10 .si esa~

mina eoi criteri stabiliti dal Tribunale federale m Casl

identiei od analoghi (efr. RU 63 I 115 e 23 1001).

Le stesse considerazioni a proposito deli 'art. 5 si atta-

gliano anche agli art. 1, 2 e 3 ehe pure violan~ 180 no~a

delI'intangibilita dei diritti acquisiti. In partlcolare. el~

vale per l'art. 1 che riduce deI 20 % tutte le pellSloID

aceordate dalla Cassa ai beneficiari che vivono alI'estero.

TI ricorrente Chazai deve risiedere, per ragioni di salute,

nella Franeia meridionale: l~ sua misera pensione di

238 fchi. 75 al mese sarebbe ridotta, in virtu delI'art. 1,

di circa 50 fchi.

Arbitrario e pure l'art. 4 lett. edel decreto, secondo il

quale il funzionario deve versare alla Cassa ~ 100 % s~

ogni aumento di guadagno. Si tratta di ~n ?ontnbu~ maID:

festamente esorbitante e tale da costltmre tra gli steSSI

fUllZionari una disparita di trattamento. Seeondo Ia

pratica eostante, e considerato come aumento di guadagno

a"sensi delI'art. 29 c non soltanto l'aumento quadriennale

dello stipendio, ma anche l'aumento dello stipendio in

seguito a promozione da una classe alI'altra. Cosl, se un

Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 27.

183

segretario di un dipartimento e nominato consigliere di

Stato (easo gia verificatosi) durante il prima quadriennio

della sua attivita, egli dovrebbe versare tutta la differenza

di stipendio, ossia 7400 fchi., alla Cassa, oltre le ordinarie

prestazioni. Cio eeeede i limiti dei eontributi ad una eassa

pensioni eon carattere obbligatorio e crea una disparita

di trattamento tra funzionari ehe fanno earriera e fUllZio-

nari ehe subito, 801 momento della loro entrata in servizio,

oceupano gli impieghi piu retribuiti.

lnfine l'art. 6 deI deereto viola l'art. 4 CF, poiehe non

soltanto riduce le pensioni future contrariamente ad una

norma esplieita della legge, ma obbliga altresi gli assi-

curati a restituire queUe percepite in passato.

ad c) TI dott. Tito Strozzi, ex segretario dei Diparti-

mento deU'interno entro al servizio deUo Stato il primo

gennaio 1900 e fu messo in pensione aUorehe raggiunse i

sessantaeinque anni di eta.

Con deereto 24 dicembre 1940 il Consiglio di Stato,

« visto come a stregua degli art. 19 e 20 deUa legge 24 mag-

gio 1922 istituente la C.P. l'istante abbia diritto ad una

pensione annua corrispondente al 60 % deI guadagno

assieurato, e eioe 80 4920 fehi. pari a 410 fchi. 801 mese, da

minorarsi deI 4,92 % per la riduzione prevista daU'art. 39

deUa legge e eioe 242 fchi. 06 aU 'anno corrispondenti 80

20 fchi. 17 801 mese; » risolveva :

« 1. Al sig. Dr. Tito Strozzi e assegnata una pensione

annua di 4920 fchi., salve le riduzioni di legge, a far tempo

dal Igennaio 1941.

2. Sulla pensione mensile di 410 fchi. vanno trattenuti

20 fehi. 17 per quota di riduzione di cui all'art. 39 deUa

legge.

3. La pensione verra corrisposta mensilmente ed anti-

cipatamente in ragione di 389 fchi. 83 (trecentoottanta-

nove e 83/100) netti. })

TI dott. Tito Strozzi propone ehe siano annullati gli

art. 5 e 6 dei deereto per motivi ehe sostanzialmente

corrispondono a quelli addotti dagli altri due ricorsi.

184

Staatsrecht.

Lo Strozzi eita il regolamento di applieazione della legge

sulla cassa pensioni, secondo eui il eolloeamento a riposo

e deliberato da!" Consiglio di Stato, il quale nel deereto

apposito stabilisee l'ammontare annuo della pensione,

deereto ehe e ritenuto definitivo se, entro il termine di

quindici giorni daeehe I'ha ricevuto, l'interessato non pre-

senta reelamo.

C. -

Nella loro risposta il Consiglio di Stato eilGran

Consiglio deI Cantone Tieino hanno proposto il rigetto

dei tre rieorsi, osservando in sostanza quanto segue :

Se l'art. 29 Iett. e e applieato anehe nel easo di promo-

zione deI funzionario, si pub obbiettare ehe questa pratiea

non e eonforme alla legge. Ma, anehe ammesso ehe sia

eonforme, il eontributo indubbiamente rilevante ehe il

funzionario promosso deve versare nell'anno della sua

promozione e giustificato dalle eondizioni eeeezionali in

eui egli e venuto a trovarsi. Non vi e adunque disparita

di trattamento. TI eontributo deI 100 % non appare in

se eeeessivamente gravoso e proibitivo, poiche rimane in

certo qual modo nel patrimonio di chi 10 versa, gli viene

restituito in easo di eessazione dell'impiego ed e eomunque

compensato dall'acereseiuta pensione. L'art. 37 della Iegge

non prevede alcun limite alla determinazione delle presta-

zioni degli assieurati.

Per quanto riguarda i pretesi diritti aequisiti dall'art. 37

della legge, devesi osservare che i rieorrenti stessi seartano

Ia tesi dell'impegno contrattuale fondato su rapporti

giuridiei di diritto privato. Ne segue ehe non pub essere

invoeata a favore dei rieorrenti la sentenza deI Tribunale

federale su rieorso della Banea eantonale di Friburgo

(RU 23 1001), sentenza ehe anzi giustifiea il deereto

impugnato nella presente causa in quanto rieonosee ehe,

per motivi d'utilita e d'interesse pubblieo, 10 Stato pub

ledere, mediante legge, diritti aequisiti. Ma anehe Ia sen-

tenza pronuneiata il 21 marzo 1924 dal Tribunale federale

8U rieorso Docenti ginevrini (RU 50 I 69) eontiene eonsi-

derazioni ehe sufIragano in eoncreto il modo di vedere deI

Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsvorweigerung). N0 27.

185

Consiglio di Stato tieinese. DeI resto, anehe se l'art. 37 della

.legge eontenesse un impegno contrattuale di natura eivile,

le eircostanze sono tali che 10 Stato non sarebbe piu vin-

colato a quest'impegno. Cib vale a maggior ragione pel

fatto ehe I'impegno derivante allo Stato dall'art. 37 non

riveste carattere eontrattuale, ma ha origine nel diritto

pubblieo.

In partieolare non e esatto ehe, eome afferma il ricor-

rente Seacehi, il disavanzo della Cassa sia stato eausato

esclusivamente dai licenziamenti di funzionari nell'anno

1923 e ehe 10 Stato non abbia adempiuto i suoi obblighi

di fronte alla Cassa.

Inoltre, eontrariamente a quanto ritiene il dott. Strozzi,

il diritto alla pensione nasce dalla legge e non daldeereto

di pensionamento che ha soltanto earattere regolamentare.

Considerando in diritto :

1. -

I ricorrenti ehiedono ehe il deereto 17 marzo 1941

sia annullato perehe contrario all 'art. 4 CF. A ragione essi

sostengoDo ehe soitanto il Tribunale federale adito eon UD

rieorso di diritto pubblioo pub pronuneiare un siffatto

annullamento.

I ricorrenti si dividono in tre gruppi :

a) tre ex funzionari gia pensionati;

b) sette funzionari ancora in servizio attivo e affiliati

alla Cassa ab initio, ossia dal prima gennaio 1923;

c) un numero indeterminato di membri della Federa-

zione deI personale dei servizi pubblici, sezione Ticino, dei

quali non si preeisa il momento in cui sono entrati a far

parte della Cassa.

Tutti i rieorrenti, anche la Federazione deI personale dei

servizi pubblici per i suoi membri, hanno qualita per

aggravarsi dalle disposizioni dei decreto.

Infatti gli art. 1,2,3 e 5 deI deereto prevedono riduzioni

delle pensioni ehe, secondo l'art. 6, valgono anehe nei

confronti di . eoloro ehe sono gia pensionati. I rioorrenti

oollocati a riposo sono lesi nelloro godimento della pensione;

186

Staatsrecht.

gli altri subiseqno un pregiudizio nella loro aspettativa

legale ad essa., Inoltre il deereto eolpisee gli assieurati

aneora in servizio, aumentando le loro prestazioni alla

Cassa: delI 'art. 4, ehe prevede quest 'aumento, si ehiede

pero soltanto ehe sia annullata la lettera e. Infine, la

qualita per agire della Federazione deI personale dei ser-

vizi pubbliei dev'essere senz'altro ammessa eonformemente

alla giurisprudenza di questa Corte (RU 50 I 69; 54 I 146;

66 I 262).

2. -

L'art. 37 della legge prevede ehe il bilaneio too-

nieo della Cassa dev'essere riveduto tutti i einque anni da

un perito e ehe le prestazioni degli assieurati e quelle della

Cassa debbono essere poste in relazione eol risultato di

questa revisione: se le prestazioni della Cassa vengono

diminuite, la diminuzione deve avere effieaeia soltanto

per i nuovi entranti.

. Quali siano i « nuovi entranti)) dipende dal sapere se

sia determinante la data dell'entrata in vigore della legge,

oppure quella della riduzione della prestazione della Cassa.

La risposta deI Consiglio di Stato e deI Gran Consiglio

ai rieorsi di diritto pubblieo sostiene ehe i « nuovi entranti II

sono quelli affiliati alla Cassa dopo ilprimo gennaio 1923.

TI rieorso della Federazione deI personale dei servizi

pubbliei non si pronuneia su tale punto.

Cosi stando le eose, il Tribunale federale ritiene di dover

esaminare la eostituzionalita deI deereto parlando dall'idea

ehe il benefieio dell'ineffieaeia delle riduzioni previsto

dall'art. 37 della legge e applieabile agli assieurati ab initio,

eioe dal primo gennaio 1923, i quali, ad ogni modo, non

possono essere eonsiderati eome

« nuovi entranti ». La

questione di sapere se il benefieio in parola valga anehe

nei eonfronti di eoloro ehe, dopo tale data, ma prima ehe

entrasse in vigore il deereto, sono diventati membri della

Cassa, restaaperta e potra essere aneora sollevata nei

debiti modi.

3. -

I rieorrenti lamentano anzitutto un eontrasto d'in-

dole formale tra la legge ed il dooreto in quanto quella

Gleichheit vor dom Gesetz (Rcchtsverwoigerung). N° 27.

187

prevede una norma per eui le prestazioni a favore di una

eerla eategoria di assieurati non possono essere ridotte,

mentre questo le riduee in modo molto sensibile senza

eontenere una disposizione ehe abroghi

0

eomunque

modifiehi l'art. 37 della legge.

Al ehe devesi osservare ehe questo eontrasto si risolve

formalmente sooondo il prineipio « lex posterior derogat

priori ll. TI deereto impugnato ha la stessa effieaeia formale

di una legge. Come la legge, esso puo entrare ed e entrato

in vigore soltanto dopo traseorsi i termini per l'esereizio deI

diritto di referendum (art.57 della eostituzione ticinese).

4. -

Ci si trova di fronte ad una eontraddizione

sostanziale tra il deereto e la norma dell'art. 37 della

legge. Non si tratta tanto di sapere se ed in quale misura

illegislatore abbia annullato l'art. 37, quanto s'egli potesse

annullarlo od eventualmente modifiearlo.

L'art. 37 e una disposizione di legge. Come tale, eSSa puo

essere modifieata od annullata dal legislatore cantonale,

purehe non vi ostino le norme deUa eostituzione cantonale

e di quella federale.

I rieorrenti non pretendono ehe in eonereto illegislatore

eantonale abbia leso la garanzia deI diritto di proprieta

(garanzia non iscritta neUa eostituzione deI Cantone

Tieino), ma opinano eh'egli abbia violato l'art. 4 CF pel

fatto ehe eol deereto si emesso sostanzialmente in eontrad-

dizione eon l'art. 37 deUa legge.

5. -

L'art. 37 della legge afferma in modo molto

positivo e eategorico ehe eventuali riduzioni delle pensioni

a motivo deI bilaneio teenieo della Cassa hanno effetto

soltanto per i nuovi entranti.

Non si tratta adunque di un semplice appello al futuro

legislatore di non ledere la posizione di una certa eategoria

di assieurati: la disposizione ha soltanto un senso se

eostituisee un limite ed un vineolo pellegislatore. L'art. 37

ha voluto garantire ad una eerla eategoria di assieurati

ehe potessero eontare anehe in futuro suU'importo della

pensione fissato dalla legge, e elo a seapito deI postulato

188

Staatsrecht.

economieo ehe:, la pensione doveva essere adattata al

bilaneio teenieo della Cassa.

6. -

Ci si trova adunque di fronte ad una garanzia,

ad un obbligo ehe 10 Stato ha assunto verso una eerta

eategoria di funzionari. Quest'obbligo si basa anzitutto

sulla legge; pero secondo il senso e 10 seopo dell'art. 37,

esso e anehe diventato parte integrante deI rapporto di

servizio wme un diritto soggettivo deI funzionario. Per

quanto eoneerne i funzionari gia pensionati, la pretesa

della pensione e altresi aeeertata da un deereto individuale,

ehe, anehe preseindendo dall'art. 37, da origine ad un

diritto soggettivo.

La dottrina moderna, aceolta anche dal Tribunale

federale, insegna ehe l'intero rapporto giuridico dei fun-

zionari pubblici, anche-per quanto eoncerne illato patri-

moniale, e retto dal diritto pubblico (cfr. RU 46 I 150;

56 I 20). Le pretese che in eonereto seaturiseono dalI'art. 37

sono quindi di diritto pubblieo.

Ci si ehiede se esse siano dei diritti aequisiti, la eui

esistenza anche nel eampo deI diritto pubblieo e ammessa

dalla giurisprudenza deI Tribunale federale (cfr. RU 65 I

313; 38 II 737; 34 II 131; 65 I 302/3).

La risposta dev' essere affermativa, dato ehe, eome fu

gia rilevato pih sopra, la legge non stabilisce soltanto i

presupposti e l'ammontare delle pensioni, ma, eon l'art. 37,

eonsacra un impegno solenne dello Stato a favore di una

certa eategoria di funzionari, impegno ehe assieura sia la

pensione, sia l'aspettativa ad essa da un intervento lesivo

deI legislatore.

Trattandosi di diritti aequisiti, ci si potrebbe domandare

se essi non eadano sotto la garanzia deI diritto di proprieta.

In eonereto la questione puo restare indecisa,poiehe,

eome si vedra in appresso, il rieorso dev'essere aeeolto in

virth delI 'art. 4CF ehe i rieorrenti invoeano.

In eonereto il quesito e quello di sapere se l'art. 4 CF sia

violato pel fatto ehe 10 Stato modifiea eon una nuova legge

il diritto aequisito di una eerta categoria di funzionari

previsto dall'art. 37.

Gleichheit vor dem Gesetz (Rochtsverweigerung). N° 27.

189

L'essenza deI diritto aequisito sta nel fatto eh'esso e

assieurato da interventi Iesivi dello Stato. Lo Stato si e

obbligato a fare eerte prestazioni, dalle quali esso vorrebbe

ora liberarsi unilateralmente. Oib appare arbitrario. Sta

bene ehe i motivi invoeati per questa liberazione sono in

se degni di tenerne eonto : determinante sarebbe Ia eattiva

situazione finanziaria della Cassa e dello Stato. Ma una

tale eventualita fu gia vagliata allorehe si emano Ia legge

24 maggio 1922 : sui motivi d'indole finanziaria prevalse

appunto l'interesse dei funzionari al mantenimento di

una eerta situazione. Si pub tutt'al pih dire ehe le finanze

della Cassa e dello Stato sono peggiorate in misura impre-

vista : si tratta perD soltanto di una differenza di grado,

dalla quale non puo derivare una liberazione dello Stato

dalI'impegno assunto.

Nella sentenza 7 luglio 1897 su ricorso della Banca

cantonale di Friburgo (RU 23 1001 e seg.) citata da ambe-

due Ie parti, il Tribunale federale ha diehiarato essere

eontrario all'uguaglianza davanti alla legge e alla garanzia

deI diritto di proprieta che 10 Stato modifichi unilateral-

mente, per via Iegislativa, un contratto di diritto eivile e

eostringa l'altra parte eontraente atollerare queste modi-

fieazioni. In eonereto il vineolo dello Stato non deriva,

eome nel easo or ora citato, da un eontratto ehe il

Tribunale federale ha ritenuto esistere tra le parti, ma

diseende da un obbligo che 10 Stato si e assunto formal-

mente a favore di una eerta eategoria di funzionari.

Anehe nelle sentenze 21 marzo 1924 su rieorso Doeenti

di Ginevra (RU 50 I 77) e 4 novembre 1927 su rieorso

Agenti di polizia pensionati di Ginevra il Tribunale federale

ha esaminato se, dallato delI'art. 4 CF, esistesse vioiazione

dei diritti dei funzionari per opera di leggi eantonali ehe

introdueevano eerte modifiche in materia di pensioni.

Se in ambedue le sentenze la eonclusione e stata negativa,

gli e ehe si trattava di diritti risultanti dalla legge, ma non

muniti di speciale garanzia eome nel caso presente.

Devesi infine rilevare ehe il deereto non si basa su un

diritto di necessita per introdurre le riduzioni impugnate.

190

Staatsrecht.

Non si deve quindi indagare come Ia questione dovrebbe

essere risolta suJ terreno dell'art. 4 CF, qualora a giustifi-

care i provvedimenti in parola si fosse fatto capo al diritto

di necessita.

7. -

I motivi d'interesse pubblieo ehe Ia risposta

invoea a sostegno deI decreto, e cioe la eattiva situazione

finanziaria della Cassa pensioni e dello Stato, hanno

carattere fiscale. Anehe se esistessero effettivamente

motivi d'interesse pubblico, 10 Stato potrebbe ledere per

via Iegislativa i diritti acquisiti soltanto dietro versamento

d'indennizzo. L'obbligo d'indennizzo verrebbe a cadere

soltanto se si trattasse di diritti eompletamente obsoleti,

in urto eon Ia moderna eoseienza giuridica; il ehe pero

non si verifica quando 10 Stato garantisce, come in eon-

creto, una certa situazione a una determinata categoria

di funzionari.

Ad ogni modo, il decreto non prevede alcun indennizzo

che deI resto non avrebbe senso nel fattispecie, poiehe

il danno da risarcire corrisponderebbe a quello risultante

dalla decurtazione delle prestazioni della Cassa.

8. -

Da quanto sopra esposto discende ehe le riduzioni

delle pensioni previste dal deereto sono inammissibili,

perehe eontrarie all'art. 4 CF, nella misura in cui esse

sono in contraddizione eon la garanzia dell'art. 37 della

legge. Cio vale senz'altro in quanto eolpiseono coloro ehe

erano membri della Cassa giiJ, allorehe Ia legge entro in

vigore e eioeil I gennaio 1923. Per gli affiliati alla Cassa

dopo quella data, ma prima ehe entrasse in vigore il deereto

(si trovino essi aneora in servizio 0 siano gia stati pen-

sionati), la questione resta aperta, eome gia detto piu

sopra al eonsiderando terzo.

9. -

Quei rieorrenti ehe tuttora sono funzionari in

servizio attivo impugnano anehe l'art. 4lett. edel deereto,

allegando essete eeeessivo e eontrario alla parita di tratta-

mento ehe I'aumento dello stipendio vada ad alimentare

Ia Cassa neUa misura deI 100 %, anziehe deI 50 % come sin

qui previsto dall'art. 29 lett. edella legge. In partieolare

Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 27.

191

i rieorrenti eitano il {Jaso di un segretario di dipartimento

ehe e eletto eonsigliere di Stato con un aumento di sti-

pendio di 7400 fchi : quest'aumento dovrebbe essere ver-

sato integralmente alla Cassa a norma dell'art. 4 lett. e

deI decreto.

TI Tribunale federale non ritiene ehe il legislatore ean-

tonale, fissando il tasso deI 100 %, abbia violato l'art. 4

deUa CF. Tanto maggiore e l'aumento dello stipendio,

tanto piu grave e il risehio della Cassa. Oggettivamente si

giustifiea il 100 % anehe dal lato della parita di tratta-

mento, poiehe, quando un funzionario e promosso, ci si

trova in presenza di una speeiale situazione di fatto. DeI

resto, il easo eitato e un easo estremo, ehe si e verificato

una sol volta. Di rilievo sarebbe soltanto la proporzione

tra l'importo da versarsi nel easo di aumento dello sti-

pendio e il eapitale di dotazione. Ma a tale riguardo nulla

eontengono i rieorsi presentati..

10. -

L'art. 6 e impugnato anche perehe dispone ehe

la riduzione delle pensioni seeondo il decreto ha effetto

dal primo gennaio 1941.

TI deereto fu emanato il17 marzo 1941 ed entro in vigore

dopo la seadenza deI termine di referendum. Le pensioni

sono eorrisposte mensilmente. Le pensioni mensili versate

prima dell'entrata in vigore deI deereto sarebbero quindi

pure eoipite e dovrebbero essere restituite nella misura

della riduzione.

Questo punto e sollevato soltanto dal rieorrente Chazai.

La questione e pero diventata senz'oggetto, poiche Ia

riduzione della pensione e fin d'ora dichiarata inammissi-

bile per quanto riguarda gli affiliati della Cassa ab initio,

eioe dal primo gennaio 1923. Non si pretende d'altra parte

ehe il rieorrente Chazai sia diventato membro della Cassa

soitanto dopo. l'entrata in vigore della legge 24 maggio

1922.

Il Tribunale federale pronuncia :

1. I rieorsi sono ammessi nel senso che sono annullati:

a) l'art. 5 deI decreto legislativo 17 marzo 1941 in

192

Staatsrocht.

modificazioue parziale della legge 24 maggio 1922 per

una cassa pensioni a favore dei magistrati, funzionari,

impiegati ed operai al servizio dello Stato;

b) gli art. 1, 2, 3 e 6 dello stesso decreto, in quanto

applicabili a magistrati, funzionari, impiegati, operai od

a pensionati ehe stavano al servizio dello Stato gia al

momento dell'entrata in vigore della suddetta legge

24 maggio 1922.

2. Per quanta riguarda i magistrati, funzionari, impie-

gati, operai 0 pensionati ammessi alla cassa pensioni dopo

l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1922, ma prima

dell'entrata in virgore deI decreto 17 marzo 1941, la

questione della costituzionalita degli art. 1, 2, 3 e 6 deI

deereto resta riservata.

3. Il ricorso della Federazione svizzera deI personale

dei servizi pubblici, sezione Ticino, e liteconsorti, e respinto

in quanto impugna l'art. 4 deI decreto (modificazione

deli 'art. 29 lett. c della legge).

II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

28. Urteil vom 27. September 1941 i. S. Jung

gegen St. Gallen, Regierungsrat.

Handels- und Gewerbefreiheit.

1. Personen, die eine wissenschaftliche Berufsart im Sinne von

Art. 33 BV ausüben, gemessen die Handels- und Gewerbefrei-

heit. Sie dürfen in den Kantonen nur denjenigen Beschränkun-

gen unterwor~'3n werden, die sich aus Art. 31 und 33 BV

ergeben.

2. Die Bewilligung zur Ausübung des Berufes eines Arztes darf

nicht von der Niederlassung im Kanton abhängig gemacht

werden.

Liberte du commerce et de l'industrie.

1. Les personnes qui exercent une profession scientifique (art.

33 CF) sont au b6nefice de la liberte du commerce et de l'indus-

trie. Elles ne peuvent etre soumises par les cantons qu'aux

seules restrietions prevues par les art. 31 et 33 CF.

Handels· und Gewerbefreiheit. N0 28.

193

2. L'autorisation de pratiquer l'art medical ne peut pas etre

soumise a la eondition que le requerant s'etablisse sur le terri-

toire cantonal.

Liberta di commercio e d'industria.

I. Le persone ehe esereitano una professionc scientifiea (art. 33 CF)

possono invoeare la liberta. di commercio e d'industria. Esse

possono essere assoggettate dai cantoni soltanto alle restrizioni

previste dagli art. 31 e 33 CF.

2. L'autorizzazione di pratieare l'arte mediea non pUD essere

subordinata alla eondizione ehe il riehiedente· prenda domieilio

sul territorio eantonale.

A. -

Das st. gallische Gesetz über das Sanitätswesen,

vom 24. November 1893, zählt in Art. 4 die Berufsarten

auf, die den Vorschriften über das Medizinalwesen unter-

stehen. Sodann wird bestimmt:

« Die Ausübung dieser Berufsarten . ist nur denjenigen

gestattet, welche hiezu die gesetzliche Berechtigung

erlangt haben.» (Art. 4, Abs. 2).

..

« Zur Ausübung ihres Berufes als Arzte, Apotheker und

Zahnärzte sind nur diejenigen Personen befugt, welche

sich darüber ausweisen, dass sie den von der Bundes-

gesetzgebung betreffend die Freizügigkeit des Medizinal-

personals aufgestellten Erfordernissen Genüge leisten.»

(Art. 5).

Eine erste Verordnung betreffend die medizinischen

Berufsarten, vom 15. Mai 1897, führte in Art. 1, Abs. 1

und 2 diese heiden Vorschriften wörtlich auf.

Am 31. Dezember 1936 erliess der Regierungsrat des

Kantons St. Gallen eine neue Verordnung, die an Stelle

derjenigen vom 15. Mai 1897 trat. Darin wird u. a. be-

stimmt:

Art. 1 : « Wer im Kanton St. Gallen den Beruf als Arzt,

Apotheker oder Zahnarzt ausüben will, hat hiefür die

Bewilligung der Sanitätskomlnission einzuholen, und wer

sich als Tierarzt betätigen will,. hat die Bewilligung der

Veterinärkomlnission nachzusuchen.

« Diese Bewilligung wird erteilt, wenn die Gesuchsteller

im Kanton St. Gallen niedergelassen sind, sich in bürger-

lichen Ehren und Rechten befinden, einen guten Leumund

geniessen und sich über den Besitz eines durch die Bundes-

gesetzgebung anerkannten Fachdiploms ausweisen (Bun-

desgesetze betreffend die Freizügigkeit des Medizinal-

personals vom 19. Dezember 1877 und vom 21. Dezember

1886). »

AS 67 I -

1941

13