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60_I_149

BGE 60 I 149

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Italiano CH
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148

V"rwaItungs- und Disziplinarrechtsptlege.

auf einen solchen vertraglichen Willen der Verbleibenden

geschlossen werden. Und wenn sie ausdrücklich verein-

baren sonten, unter ihnen bleibe das bisherige Rechts-

verhältnis bestehen, so wäxe dies freilich in dem Sinn

unbeachtlich, dass ein Miterbenverhältnis nicht durch

Abrede begründet werden kann; dagegen könnte der

hierin zum Ausdruck gebrachte Wille, keine andere

Gemeinschaft (Gesellschaft) zu vereinbaren, nicht unbe-

achtet bleiben -

wobei sich sofort die Frage erhöbe,

welches nun die Gemeinschaft sei, kraft deren die nicht

ausgeschiedenen Gemeinschafter Gesamteigentümer blei-

ben (denn dass sie etwa plötzlich Miteigentümer geworden

Wäxen, ist ganz ausgeschlossen, schon weil notwendiger-

weise Bruchteile bestimmt werden müssten, da von einer

Anwendung des Art. 646 Abs. 2 ZGB keine Rede sein

kann). Viel natürlicher und mit der gesetzlichen Ordnung

durchaus vereinbar ist die Ansicht, dass beim Fehlen

einer ausdrücklichen gegenteiligen Vereinbarung oder

dementsprechend konkludenten Verhaltens diejenigen Er-

ben, welche die Gemeinschaft unter sich aufrecht erhalten,

dies in der bisherigen Form tun, nämlich als Erbengemein-

schaft, Miterbenverhältnis, m. a. W dass diese Gemein-

schaft nicht ohne weiteres durch das Ausscheiden eines

Miterben beendigt wird. Für etwas anderes hat denn

auch im vorliegenden Falle nichts vorgebracht werden

können. Den Beschwerdeführern blieb daher unbenom-

men, die bis dahin erst teilweise durchgeführte Erb-

schaftsteilung auch über Liegenschaften durch bloss

privatschriftlichen Vertrag fortzusetzen.

Demnach erkennt daß Bundesgericht :

Die Beschwerde wird begründet erklärt, der Entscheid

des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 5. Januar

1934 aufgehoben und das Grundbuchamt zur Vorna~me

der angemeldeten Eintragung angewiesen.'

Befreiung von kantonalen Abgaben. Ko 23.

149

III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE OONTRffiUTIONS OANTONALES

23. Sentenza del 28 giugne 1934

neUa causa Strade ferra.te federali contro Cantene deI 'ricine.

Criteri d'applicazione dell'immuniffi fiscale concessa alle strade

ferrate federali dall'art. 3 1. f. 1 febbraio 1923, tranne per

gli immobili ehe, pur essendo di Ioro proprieta, non sono

necessari al loro esercizio.

1. L'immunita fiscale compete fra altro (consid. 2 let. a, b, c)

a. ai locali in cui e allogato l'ufficio cambio in una stazione di

confine importante.

b. alle edicole delle stazioni in cui si vendono giornali e altri

articoli utili ai viaggiatori.

Non sono invece esentuati i locali delle stazioni in cui si trovano

i bagni pubblici, almeno quando detti bagni servono pres-

soche esclusivamente aHa populazione 10cale e non ai viaggia.

tori.

2. I locali di proprieta delle S F F utilizzati dall'amministrazione

federale delle poste per i propri servizi sono esenti 0011 'imposta

in virtu dell'immuniffi generale della Confederazione anche

quando non appaiano necessari all'esercizio ferroviario (consid.

2 let. c).

Sunto dei fatti :

A. -

Oon risoluzione 29 dicembre 1933 il Consiglio

di Stato deI Oantone Ticino decise fra l'altro di non accor-

dare alle Strade ferrate federali l'estensione da esse chiesta

dell'esenzione fiscale alle seguenti parti deI fabbricato

deIla stazione internazionale di Ohiasso :

a) l'ufficio cambio;

b) le edicole dei giornali;

c) i bagni pubblici;

d) i locali occupati dalle amministrazioni postali svizzere

ed italiane.

B. -

Mediante atto 9 febbraio 1934 intitolato « Ricorso

di diritto pubblico », le SFF, e per esse Ja divisione ammi-

nistrativa deI Ho circondario hanno adito il Tribunale

150

Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.

federale ehiedendogli di diehiarare esenti dall'imposta

i loeali deIla stazione di Chiasso in eui si trovano l'uflicio

cambio, le edieole dei giornali, i bagni e Ie amministra-

zioni postali svizzera ed italiana.

G. -

11 COl1siglio di Stato deI Cantone Tieino ha ehiesto

Ia reiezione della domanda per ragioni d'ordine e di merito.

Gonsiderand.o in diritto:

l. -

Seeondo l'art. 18 lett. a GAD il Tribunale federale

giudica come istanza unica

« le eontestazioni relative

all'esenzione da eontribuzioni eantonali od aHa limita-

zione delle stesse previste dal diritto federale. » Si e

quindi a torto ehe le attrici hanno intitolato « rieorso

di diritto pubblieo » l'atto deI 9 febbraio 1934. lIalgrado

questa denominazione· inesatta esso e pero rieevibile

poiehe possiede tutti gli elementi essenziali d'una petizione

regolare.

2. -

Giusta l'art. 3 ep. 1 della 1. f. 1 febbraio 1923

eoneernente l'organizzazione e l'amministrazione delle

SFF, il quale riproduce sostanzialmente l'art. 10 ep. 1

e 2 della 1. f. 15 ottobre 1897 concernente l'aequisto e

l'esereizio di strade ferrate per conto della Confedera-

zione, le SFF sono esenti da qualsiasi imposta eantonale

o eomunale tranne per gli immobili ehe pur essendo di

loro proprieta, non sono necessari alloro esereizio. Aflinehe

un immobile debba ritenersi ~ecessario all'esereizio ferro-

viario a' sensi di questa norma, non oecorre, seeondo la

giurisprudenza eostante (RU 29 I 195, 32 In. 69 eonsid.

3 e 6, 33 I 787, 42 I 368, 46 I 158), ehe l'esereizio non

possa eoncepirsi senza di esso, ma basta ehe appaia effetti-

vamente destinato a funzioni pertinenti all'esercizio 0,

quanto meno, acreare eondizioni favorevoli aHa sieurezza

e regolarita dello stesso.

~) Sulla seorta di queste norme giurisprudenziali, da

?Ul non v'e motivo di seostarsi, non appare dubbio ehe,

m una stazione internazionale di confine importante eome

quella di Chiasso, l'istituzione di un uflicio cambio in

Befreinng von kantonalen Abgaben.);0 23.

151

cui i numerosissimi viaggiatori di passaggio possano pro-

cedere al cambio della moneta sul po~to e senza perdita

di tempo durante le non lunghe fermate, risponde ad

.Ull bisogno manifesto, se pure non essenziale dell'esereizio

ferroviario. I locali in eui detto uflicio e allogato sono

quindi essenti dai tributi cantonali in virtiI dell'art. 10

cp. 2 summenzionato. Il Cantone Tieino ha invero eecepito

a questa eonelusione ehe anehe la popolazione di Chiasso

frequenta l'uflicio cambio della stazione, ma la eircostanza

non appare influente, dato ehe questa frequentazione non

e ehe una eonseguenza aecessoria e seeondaria dell'esistenza

dell'uflieio il eui seopo primordiale e precipuo e quello

di servire ai bisogni deI pubblieo della stazione.

b) Per ragioni ana.Ioghc dev'essere ammessa l'esenzione

fiseale an ehe per le edieole della stazione in cui si vendono

giornaIi, riviste, cartoline, tabacchi ed aItri articoli utili

ai viaggiatori. Anehe queste edicoIe servono infatti a

funzioni che, se non sono essenziali aHo svolgimento

dell'esercizio ferroviario, ne sono pero diventate col

tempo, almeno nelle stazioni un po' importanti, illl ele-

mento integrante, a cui il pubblico e avvezzo per lunga

consuetudine e la cui mancanza sarebbe da esso risentita

eome una grave lacuna dell'esercizio.

c) Per quanto riguarda i bagni pubblici, le attrici non

hanno critieato gli accertamenti di faHo su cui e fondata

la risoluzione eantonale 29 dicembre 1933, aecertamenti

secondo i quali detti bagni, distinti da quelli per iI per-

sonale, sono utiIizzati quasi esclusivamente dalla popo-

lazione di Chiasso, mentre i viaggiatori, data la breve

fermata dei treni e le formalita doganali ehe devono

compiere durante essa, non hanno neppure il tempo

materiale di servirsene. In base a questo stato di faHo

ammesso dalle attriei e ehe e deI rest 0, almeno in parte,

di pubhlica notorieta (secondo l'orario vigente i diretti

si fermano a Chiasso soltanto circa mezz'ora) la connessione

di questi bagni coll'esercizio ferroviario appare troppo

remota perche si possa ammettere I'immunita fiscale.

lö2

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspf\ege.

Le stesse SFF non hanno infatti preteso ehe esse rispon-

dano ad un bisogno sentito dei viaggiatori in arrivo ed

in partenza dalla stazione di Chiasso, i soli ehe, dati gli

aeeertamenti sopra riferiti, potrebbero entrare in linea

di eonto nel easo conereto.

d) Per quanto riguarda l'imponibiliM. dei loeali ceduti

dalle SFF alle poste federali, oeeorre rammentare anzi-

tutto ehe l'una e l'altra di queste amministrazioni non

sono ehe degli organi senza personalitit. giuridiea distinta

dalla Confederazione (v. per le poste federali l'art. 36

CF; per le SFF gli art. 1, 5 e seg., 27 1. f. 1° febbraio

1923, RU 29 I 194), la quale assolve pel loro tramite i

eompiti affidatile dalla Costituzione (art. 26 e 36 CF) e

dalle leggi in materia postale e d'esereizio ferroviario.

Ora, l'art. 7 della 1. f. < 23 dieembre 1851 sulle garanzie

politiehe e di polizia in favore della Confederazione dispone

ehe la cassa federale e tutti i fondi amministrati dalla

Confederazione eome pure gli immobili e materiale diretta-

mente destinati ad uno seopo federale, sono esenti da

ogni imposta cantonale diretta. Anehe se per avventura

i Ioeali oeeupati dalle poste non fossero necessari al traffieo

ferroviario sarebbero quindi cionondimeno franehi d'im-

posta in forza deI eitato art. 7, pel motivo ehe dalla Con-

federazione sono direttamente destinati ad uno seopo

federale qual'e il servizio postale. La eircostanza ehe

nel easo eonereto Ia Confederazione e proprietaria dei

Ioeali in questione sotto la' denominazione di « Strade

ferrate federali)) non esclude l'applieabilita di questa

norma ehe contrasta solo apparentemente eoll'art. 31. f. 1°

febbraio 1923 sull'organizzazione e l'amministrazione delle

SFF. L'art. 3 regola infatti il regime fiseale a eui Ia Con-

federazione e sottoposta nei eonfronti dei Cantoni unica-

mente nell'ambito dell'amministrazione e dell'esercizio

delle ferrovie e con esso illegislatore non ha affatto inteso

sopprimere 0 limitare l'immunita fiseale goduta dalla

Confederazione in virtu dell'art. 7 della Iegge deI 1851

per gli immobili di sua proprieta direttament.e destinati ad

Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 23.

153

altri scopi federali come ad es. il servizio delle poste (cfr.

al riguardo la discussione seguita al Consiglio· degli Stati

intorno all'art. 10 della l. f. 15 ottobre 1897 concernente

l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della

Confederazione, articolo il quale e sostanzialmente identico

all'art. 3 della legge deI 1923, Bollettino stenografico

1897 pagine 526-536). Da questa discussione appare

chiaro che escludendo dall'esenzione fiscale gli immobili

non necessari all'esercizio delle SFF, il legislatore volle

in realtA impedire che la Confederazione beneficiasse d.i

detta esenzione per delle attivitA non rientranti diretta·

mente nei compiti dello Stato federale (come ad es. secondo

gli esempi citati allora l'esercizio di negozi, d'alberghi

fuori stazione, di depositi merei, il possesso di case d'affitto

per gli impiegati, d.i terreni da costruzione, ece.), ma che

non intese invece privare dell'immunitA fiscale degli

immobili di proprieta della Confederazione, sia pure sotto

il nome di SFF, quando fossero destinati direttamente ad

uno scopo federale. TI criterio decisivo per l'esenzione

dev'essere cercato nel fatto di questa destinazione diretta

e non della eircostanza accidentale che l'immobile e

intitolato al nome di un'ammjnistrazione federale piuttosto

che di un'altra. Per questi motivi l'immunitA fiscale

dev'essere riconosciuta ai locali oecupati dall'Amministra-

zione federale delle poste nella stazione di Chiasso senza

ehe occorra ricercare se Ie operazioni svolte in essi siano

o meno necessarie all'esercizio ferroviario.

e) A questo esame si deve invece procedere pei

locali affittati dalle attrici alle poste italiane, in eui queste

effettuano Ie operazioni Ioro <ineombenti d.i transito e di

smistamento degli invü postali. da e per la Svizzera. In

essi si eseguisce dunque il complesso delle operazioni

tecniche rese necessarie dal fatto che gli invii postali

transitanti per Ohiasso in ferrovia devono essere eonsegnati

dall'Amministrazione postale svizzera a quella italiana.

Trattasi dunque d'operazioni strattamente connesse col-

l'esereizio ferroviario, ehe ha fra le sue funzioni preeipue

1M

V .. rwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

il trasporto degli invii postali, operazioni la cui sede natu-

rale e neUa stazione (ove deI resto furono effettuate anche

prima deI recente rimodernamento degli impianti), perehe

fuori di essa potrebbero essere eseguite solo con una

maggiore spesa ed una perdita di tempo dannosa non solo

al servizio postale, ma anche alla celerita dell'esercizio

ferroviario. Data questa connessione, che e in fondo

riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato sotto il

termine equivalente di « interdipendenza », l'immunita

fiscale dev'essere quindi ammessa, giusta la giurispru-

denza gia citata, anche pei locali in discorso.

Il Tribunale federale pronuncia :

1. La domanda d'esenzione fiscale e ammessa pei

seguenti enti della stazione di Chiasso :

a) l'ufficio cambio,

b) le edicole dei giornali,

c) i 10cali occupati dall'Amministrazione federale delle

poste,

d) i 10cali occupati dalle poste italiane.

2. La domanda e respinta per quanto riguarda i bagni

pubblici.

IV. VERFAHREN

PROCEDURE

Vgl. Nr. 21. -

Voir n° 21.

Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. N° 24.

155

C. STRAFRECHT -

nROIT PENAL

I. MOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR

CIRCULATION DES VEIDCULES AUTOMOBILES

ET DES CYCLES

24. Ärret de 1a. Cour de Cassation pena.le du aa mars 1934

dans la causa :Bourquin.

Oirculation dcs vlhicules automobiles ct des cycles. Loi fooerale

du 15 mars 1932.

Priorite de passage. Application de la regle POSEle a I'art. 29 al. 2

anterieurement a l'apposition du signal prevu pour la designa.

tion de la route principale.

A. -

Le 27 mai 1933, vers 14 h. 30, M. Fernand Bour-

quin, venant de Combamarre, se rendait en motocyclette

a Colombier. Il suivait la voie qui debouche sur la route

de Neuchatel a Yverdon. Il avait tenu regulierement sa

droite, mais obliqua a gauche a trois metres environ de

la bifurcation. Il avait a peine depasse l'angle nord-est

du carrefour quand il fut heurte par une motücyclette

conduite par M. Florian Lambert, venant de Neuchatei

direction St-Aubin. M. Lambert perdit l'equilibre et

vint se jeter, sur la gauche, contre une automobile arrivant

en sens inverse et dont le conducteur avait stoppe en

provision du danger . M. Lambert eut la clavicule brisee

et une contusion a la tete. M. Bourquin sortit indemne de

l'accident.

MM. Bourquin et Lambert ont ete renvoyes devant le

Tribunal de Boudry, comme prevenus tous les deux d 'infrac-

tions aux dispositions de la loi federale du 15 mars 1932

sur la circulation des vehicules automobiles et des cycIes,

M. Bourquin etant en outre poursuivi pour lesion corpo-