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V"rwaItungs- und Disziplinarrechtsptlege.
auf einen solchen vertraglichen Willen der Verbleibenden
geschlossen werden. Und wenn sie ausdrücklich verein-
baren sonten, unter ihnen bleibe das bisherige Rechts-
verhältnis bestehen, so wäxe dies freilich in dem Sinn
unbeachtlich, dass ein Miterbenverhältnis nicht durch
Abrede begründet werden kann; dagegen könnte der
hierin zum Ausdruck gebrachte Wille, keine andere
Gemeinschaft (Gesellschaft) zu vereinbaren, nicht unbe-
achtet bleiben -
wobei sich sofort die Frage erhöbe,
welches nun die Gemeinschaft sei, kraft deren die nicht
ausgeschiedenen Gemeinschafter Gesamteigentümer blei-
ben (denn dass sie etwa plötzlich Miteigentümer geworden
Wäxen, ist ganz ausgeschlossen, schon weil notwendiger-
weise Bruchteile bestimmt werden müssten, da von einer
Anwendung des Art. 646 Abs. 2 ZGB keine Rede sein
kann). Viel natürlicher und mit der gesetzlichen Ordnung
durchaus vereinbar ist die Ansicht, dass beim Fehlen
einer ausdrücklichen gegenteiligen Vereinbarung oder
dementsprechend konkludenten Verhaltens diejenigen Er-
ben, welche die Gemeinschaft unter sich aufrecht erhalten,
dies in der bisherigen Form tun, nämlich als Erbengemein-
schaft, Miterbenverhältnis, m. a. W dass diese Gemein-
schaft nicht ohne weiteres durch das Ausscheiden eines
Miterben beendigt wird. Für etwas anderes hat denn
auch im vorliegenden Falle nichts vorgebracht werden
können. Den Beschwerdeführern blieb daher unbenom-
men, die bis dahin erst teilweise durchgeführte Erb-
schaftsteilung auch über Liegenschaften durch bloss
privatschriftlichen Vertrag fortzusetzen.
Demnach erkennt daß Bundesgericht :
Die Beschwerde wird begründet erklärt, der Entscheid
des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 5. Januar
1934 aufgehoben und das Grundbuchamt zur Vorna~me
der angemeldeten Eintragung angewiesen.'
Befreiung von kantonalen Abgaben. Ko 23.
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III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE OONTRffiUTIONS OANTONALES
23. Sentenza del 28 giugne 1934
neUa causa Strade ferra.te federali contro Cantene deI 'ricine.
Criteri d'applicazione dell'immuniffi fiscale concessa alle strade
ferrate federali dall'art. 3 1. f. 1 febbraio 1923, tranne per
gli immobili ehe, pur essendo di Ioro proprieta, non sono
necessari al loro esercizio.
1. L'immunita fiscale compete fra altro (consid. 2 let. a, b, c)
a. ai locali in cui e allogato l'ufficio cambio in una stazione di
confine importante.
b. alle edicole delle stazioni in cui si vendono giornali e altri
articoli utili ai viaggiatori.
Non sono invece esentuati i locali delle stazioni in cui si trovano
i bagni pubblici, almeno quando detti bagni servono pres-
soche esclusivamente aHa populazione 10cale e non ai viaggia.
tori.
2. I locali di proprieta delle S F F utilizzati dall'amministrazione
federale delle poste per i propri servizi sono esenti 0011 'imposta
in virtu dell'immuniffi generale della Confederazione anche
quando non appaiano necessari all'esercizio ferroviario (consid.
2 let. c).
Sunto dei fatti :
A. -
Oon risoluzione 29 dicembre 1933 il Consiglio
di Stato deI Oantone Ticino decise fra l'altro di non accor-
dare alle Strade ferrate federali l'estensione da esse chiesta
dell'esenzione fiscale alle seguenti parti deI fabbricato
deIla stazione internazionale di Ohiasso :
a) l'ufficio cambio;
b) le edicole dei giornali;
c) i bagni pubblici;
d) i locali occupati dalle amministrazioni postali svizzere
ed italiane.
B. -
Mediante atto 9 febbraio 1934 intitolato « Ricorso
di diritto pubblico », le SFF, e per esse Ja divisione ammi-
nistrativa deI Ho circondario hanno adito il Tribunale
150
Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.
federale ehiedendogli di diehiarare esenti dall'imposta
i loeali deIla stazione di Chiasso in eui si trovano l'uflicio
cambio, le edieole dei giornali, i bagni e Ie amministra-
zioni postali svizzera ed italiana.
G. -
11 COl1siglio di Stato deI Cantone Tieino ha ehiesto
Ia reiezione della domanda per ragioni d'ordine e di merito.
Gonsiderand.o in diritto:
l. -
Seeondo l'art. 18 lett. a GAD il Tribunale federale
giudica come istanza unica
« le eontestazioni relative
all'esenzione da eontribuzioni eantonali od aHa limita-
zione delle stesse previste dal diritto federale. » Si e
quindi a torto ehe le attrici hanno intitolato « rieorso
di diritto pubblieo » l'atto deI 9 febbraio 1934. lIalgrado
questa denominazione· inesatta esso e pero rieevibile
poiehe possiede tutti gli elementi essenziali d'una petizione
regolare.
2. -
Giusta l'art. 3 ep. 1 della 1. f. 1 febbraio 1923
eoneernente l'organizzazione e l'amministrazione delle
SFF, il quale riproduce sostanzialmente l'art. 10 ep. 1
e 2 della 1. f. 15 ottobre 1897 concernente l'aequisto e
l'esereizio di strade ferrate per conto della Confedera-
zione, le SFF sono esenti da qualsiasi imposta eantonale
o eomunale tranne per gli immobili ehe pur essendo di
loro proprieta, non sono necessari alloro esereizio. Aflinehe
un immobile debba ritenersi ~ecessario all'esereizio ferro-
viario a' sensi di questa norma, non oecorre, seeondo la
giurisprudenza eostante (RU 29 I 195, 32 In. 69 eonsid.
3 e 6, 33 I 787, 42 I 368, 46 I 158), ehe l'esereizio non
possa eoncepirsi senza di esso, ma basta ehe appaia effetti-
vamente destinato a funzioni pertinenti all'esercizio 0,
quanto meno, acreare eondizioni favorevoli aHa sieurezza
e regolarita dello stesso.
~) Sulla seorta di queste norme giurisprudenziali, da
?Ul non v'e motivo di seostarsi, non appare dubbio ehe,
m una stazione internazionale di confine importante eome
quella di Chiasso, l'istituzione di un uflicio cambio in
Befreinng von kantonalen Abgaben.);0 23.
151
cui i numerosissimi viaggiatori di passaggio possano pro-
cedere al cambio della moneta sul po~to e senza perdita
di tempo durante le non lunghe fermate, risponde ad
.Ull bisogno manifesto, se pure non essenziale dell'esereizio
ferroviario. I locali in eui detto uflicio e allogato sono
quindi essenti dai tributi cantonali in virtiI dell'art. 10
cp. 2 summenzionato. Il Cantone Tieino ha invero eecepito
a questa eonelusione ehe anehe la popolazione di Chiasso
frequenta l'uflicio cambio della stazione, ma la eircostanza
non appare influente, dato ehe questa frequentazione non
e ehe una eonseguenza aecessoria e seeondaria dell'esistenza
dell'uflieio il eui seopo primordiale e precipuo e quello
di servire ai bisogni deI pubblieo della stazione.
b) Per ragioni ana.Ioghc dev'essere ammessa l'esenzione
fiseale an ehe per le edieole della stazione in cui si vendono
giornaIi, riviste, cartoline, tabacchi ed aItri articoli utili
ai viaggiatori. Anehe queste edicoIe servono infatti a
funzioni che, se non sono essenziali aHo svolgimento
dell'esercizio ferroviario, ne sono pero diventate col
tempo, almeno nelle stazioni un po' importanti, illl ele-
mento integrante, a cui il pubblico e avvezzo per lunga
consuetudine e la cui mancanza sarebbe da esso risentita
eome una grave lacuna dell'esercizio.
c) Per quanto riguarda i bagni pubblici, le attrici non
hanno critieato gli accertamenti di faHo su cui e fondata
la risoluzione eantonale 29 dicembre 1933, aecertamenti
secondo i quali detti bagni, distinti da quelli per iI per-
sonale, sono utiIizzati quasi esclusivamente dalla popo-
lazione di Chiasso, mentre i viaggiatori, data la breve
fermata dei treni e le formalita doganali ehe devono
compiere durante essa, non hanno neppure il tempo
materiale di servirsene. In base a questo stato di faHo
ammesso dalle attriei e ehe e deI rest 0, almeno in parte,
di pubhlica notorieta (secondo l'orario vigente i diretti
si fermano a Chiasso soltanto circa mezz'ora) la connessione
di questi bagni coll'esercizio ferroviario appare troppo
remota perche si possa ammettere I'immunita fiscale.
lö2
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspf\ege.
Le stesse SFF non hanno infatti preteso ehe esse rispon-
dano ad un bisogno sentito dei viaggiatori in arrivo ed
in partenza dalla stazione di Chiasso, i soli ehe, dati gli
aeeertamenti sopra riferiti, potrebbero entrare in linea
di eonto nel easo conereto.
d) Per quanto riguarda l'imponibiliM. dei loeali ceduti
dalle SFF alle poste federali, oeeorre rammentare anzi-
tutto ehe l'una e l'altra di queste amministrazioni non
sono ehe degli organi senza personalitit. giuridiea distinta
dalla Confederazione (v. per le poste federali l'art. 36
CF; per le SFF gli art. 1, 5 e seg., 27 1. f. 1° febbraio
1923, RU 29 I 194), la quale assolve pel loro tramite i
eompiti affidatile dalla Costituzione (art. 26 e 36 CF) e
dalle leggi in materia postale e d'esereizio ferroviario.
Ora, l'art. 7 della 1. f. < 23 dieembre 1851 sulle garanzie
politiehe e di polizia in favore della Confederazione dispone
ehe la cassa federale e tutti i fondi amministrati dalla
Confederazione eome pure gli immobili e materiale diretta-
mente destinati ad uno seopo federale, sono esenti da
ogni imposta cantonale diretta. Anehe se per avventura
i Ioeali oeeupati dalle poste non fossero necessari al traffieo
ferroviario sarebbero quindi cionondimeno franehi d'im-
posta in forza deI eitato art. 7, pel motivo ehe dalla Con-
federazione sono direttamente destinati ad uno seopo
federale qual'e il servizio postale. La eircostanza ehe
nel easo eonereto Ia Confederazione e proprietaria dei
Ioeali in questione sotto la' denominazione di « Strade
ferrate federali)) non esclude l'applieabilita di questa
norma ehe contrasta solo apparentemente eoll'art. 31. f. 1°
febbraio 1923 sull'organizzazione e l'amministrazione delle
SFF. L'art. 3 regola infatti il regime fiseale a eui Ia Con-
federazione e sottoposta nei eonfronti dei Cantoni unica-
mente nell'ambito dell'amministrazione e dell'esercizio
delle ferrovie e con esso illegislatore non ha affatto inteso
sopprimere 0 limitare l'immunita fiseale goduta dalla
Confederazione in virtu dell'art. 7 della Iegge deI 1851
per gli immobili di sua proprieta direttament.e destinati ad
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 23.
153
altri scopi federali come ad es. il servizio delle poste (cfr.
al riguardo la discussione seguita al Consiglio· degli Stati
intorno all'art. 10 della l. f. 15 ottobre 1897 concernente
l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della
Confederazione, articolo il quale e sostanzialmente identico
all'art. 3 della legge deI 1923, Bollettino stenografico
1897 pagine 526-536). Da questa discussione appare
chiaro che escludendo dall'esenzione fiscale gli immobili
non necessari all'esercizio delle SFF, il legislatore volle
in realtA impedire che la Confederazione beneficiasse d.i
detta esenzione per delle attivitA non rientranti diretta·
mente nei compiti dello Stato federale (come ad es. secondo
gli esempi citati allora l'esercizio di negozi, d'alberghi
fuori stazione, di depositi merei, il possesso di case d'affitto
per gli impiegati, d.i terreni da costruzione, ece.), ma che
non intese invece privare dell'immunitA fiscale degli
immobili di proprieta della Confederazione, sia pure sotto
il nome di SFF, quando fossero destinati direttamente ad
uno scopo federale. TI criterio decisivo per l'esenzione
dev'essere cercato nel fatto di questa destinazione diretta
e non della eircostanza accidentale che l'immobile e
intitolato al nome di un'ammjnistrazione federale piuttosto
che di un'altra. Per questi motivi l'immunitA fiscale
dev'essere riconosciuta ai locali oecupati dall'Amministra-
zione federale delle poste nella stazione di Chiasso senza
ehe occorra ricercare se Ie operazioni svolte in essi siano
o meno necessarie all'esercizio ferroviario.
e) A questo esame si deve invece procedere pei
locali affittati dalle attrici alle poste italiane, in eui queste
effettuano Ie operazioni Ioro <ineombenti d.i transito e di
smistamento degli invü postali. da e per la Svizzera. In
essi si eseguisce dunque il complesso delle operazioni
tecniche rese necessarie dal fatto che gli invii postali
transitanti per Ohiasso in ferrovia devono essere eonsegnati
dall'Amministrazione postale svizzera a quella italiana.
Trattasi dunque d'operazioni strattamente connesse col-
l'esereizio ferroviario, ehe ha fra le sue funzioni preeipue
1M
V .. rwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
il trasporto degli invii postali, operazioni la cui sede natu-
rale e neUa stazione (ove deI resto furono effettuate anche
prima deI recente rimodernamento degli impianti), perehe
fuori di essa potrebbero essere eseguite solo con una
maggiore spesa ed una perdita di tempo dannosa non solo
al servizio postale, ma anche alla celerita dell'esercizio
ferroviario. Data questa connessione, che e in fondo
riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato sotto il
termine equivalente di « interdipendenza », l'immunita
fiscale dev'essere quindi ammessa, giusta la giurispru-
denza gia citata, anche pei locali in discorso.
Il Tribunale federale pronuncia :
1. La domanda d'esenzione fiscale e ammessa pei
seguenti enti della stazione di Chiasso :
a) l'ufficio cambio,
b) le edicole dei giornali,
c) i 10cali occupati dall'Amministrazione federale delle
poste,
d) i 10cali occupati dalle poste italiane.
2. La domanda e respinta per quanto riguarda i bagni
pubblici.
IV. VERFAHREN
PROCEDURE
Vgl. Nr. 21. -
Voir n° 21.
Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. N° 24.
155
C. STRAFRECHT -
nROIT PENAL
I. MOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR
CIRCULATION DES VEIDCULES AUTOMOBILES
ET DES CYCLES
24. Ärret de 1a. Cour de Cassation pena.le du aa mars 1934
dans la causa :Bourquin.
Oirculation dcs vlhicules automobiles ct des cycles. Loi fooerale
du 15 mars 1932.
Priorite de passage. Application de la regle POSEle a I'art. 29 al. 2
anterieurement a l'apposition du signal prevu pour la designa.
tion de la route principale.
A. -
Le 27 mai 1933, vers 14 h. 30, M. Fernand Bour-
quin, venant de Combamarre, se rendait en motocyclette
a Colombier. Il suivait la voie qui debouche sur la route
de Neuchatel a Yverdon. Il avait tenu regulierement sa
droite, mais obliqua a gauche a trois metres environ de
la bifurcation. Il avait a peine depasse l'angle nord-est
du carrefour quand il fut heurte par une motücyclette
conduite par M. Florian Lambert, venant de Neuchatei
direction St-Aubin. M. Lambert perdit l'equilibre et
vint se jeter, sur la gauche, contre une automobile arrivant
en sens inverse et dont le conducteur avait stoppe en
provision du danger . M. Lambert eut la clavicule brisee
et une contusion a la tete. M. Bourquin sortit indemne de
l'accident.
MM. Bourquin et Lambert ont ete renvoyes devant le
Tribunal de Boudry, comme prevenus tous les deux d 'infrac-
tions aux dispositions de la loi federale du 15 mars 1932
sur la circulation des vehicules automobiles et des cycIes,
M. Bourquin etant en outre poursuivi pour lesion corpo-