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76_I_267

BGE 76 I 267

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Français CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

la maison Clere pour aller s'installer a Boudry, l'admi-

nistration interviendrait et assignerait a l'un des deux

tout au moins une residenee a proximite immediate de

la station. Il y a done implieitement residenee assignee.

Cela suffit du point de vue de l'art. 6 LCFF.

En definitive il apparait que la maison aehetee par les

CFF leur est necessail'e, du point de vue de la seeuriM

et de la regularite du trafie, pour loger deux fonetionnaires,

a savoir un commis de gare et un garde-voie ou un ouvrier

de la voie. Dans cette mesure, les CFF doivent, pour cette

maison, etm mis au benefice de la franchise fiseale prevue

par l'art. 6 LCFF.

5. -

Cependant, la maison ne contient pas seulement

deux, mais trois appartements, de sorte qu'elle n'est

que partiellement necessaire a l'exploitation. Dans des

cas analogues (RO 29 I 189, 60 I 149) le Tribunal

federal a juge que l'application de l'art. 6 al. 1 LCFF

emportait une franchise fiscale partielle. Mais il s'agissait

des impöts dimcts et periodiques qui frappent la fortune

notamment. On con90it que, dans de tels cas, la franchise

fiscale puisse etre partielle, l'objet de l'impöt etant divi-

sible. Il n'en va pas de meme s'agissant des taxes qui

frappent des aetes juridiques et notamment les transferts

de proprleM (art. 8 du code des Iods de 1842). De tels

actes, en effet, sont indivisibles et la taxe qui les frappe

l'est aussi. Ou bien l'immeuble acquis est « necessaire a

1'exploitation) ou bien il ne l'est pas; dans le premier

cas, aucun droit de mutation (Iods) ne peut etre preleve;

dans le second, au contraire, ces droits sont dus sans

aucune mstriction.

Dans la presente espece, deux logements d'une maison

qui en comporte trois sont necessaires a I'exploitation.

Etant donnees cette proportion et les circonstances locales,

les exigences de l'exploitation l'importent, dans la destina-

tion de l'immeuble, sur les considerations tenant a l'oppor-

tunite, par exemple le besoin de loger d'autres fonction-

naires, vu la penurie de logements qui existe a Boudry.

)

(

1

Enteignungsrecht. N° 46.

267

Du point de vue de l'acquisition, l'iInmeuble apparait des

lors necessaire a l'exploitation an sens de l'art. 6 al. 1

LCFF et le transfert de la propriete ne pent etre frappe

de Iods.

VII. VERFAHREN

PROCEDURE

Vgl. NI'. 42. -

Voir n Q 42.

C. ENTEIGNUNGSRECHT

EXPROPRIATION

46. Sentenza 5 Inglio 1950 nella causa Confederazione svizzera

contro M.attet

1. L'art. 77 cp. 2 LEspr e una disposizione d'ordine (consid. 1).

2. L'art. 76 LEspr e applicabile per analogia al caso in cui, cassata

la requisizione militare (art. 203 OM), la Confederazione sviz-

zera procede all'espropriazione deI fondo requisito. L'interesse

e dovuto dal giorno dell'inoltro deUa domanda di esproprio

(consid. 3).

1. Art. 77 Abs. 2 EntG ist eine Ordnungsvorschrift (Erw. 1).

2. Art. 76EntG ist entsprechend anwendbar, wenn die Eidge-

nossenschaft nach

Wegfall der militärischen Requisition

(Art. 203 MO) eines Grundstücks zu dessen Enteignung schreitet.

Die Entschädigung ist in diesem Falle vom Tage der Einleitung

des Enteignungsverfahrens an zu verzinsen (Erw. 3).

1. L'art. 77 aI. 2 LEx est une disposition d'ordre (consid. 1).

2. L'art. 76 LEx s'applique par analogie au cas ou, la requisition

militaire (art. 203 OM) ayant pris fin, la Confederation procede

a l'expropriation du fonds requisitionne. L'indemnit6 porte

int6ret des l'introduction de Ia demande d'expropriation

(consid. 3).

268

Enteignungsrecht. N° 46.

Ritenuto in fatto :

A. -

Con decisione I settembre 1948 la Commissione

federale di stima dei VII cireondario aeeordava agli

eredi Mattei eerte indennita a dipendenza dell'espropria-

zione di alcuni loro fondi da parte della Confederazione

svizzera, fondi ehe a suo tempo erano stati requisiti mili-

tarmente. Sulle indennita doveva decorrere l'interesse deI

5 % dal giorno della requisizione militare.

B. -

TI 25 settembre 1948, gli eredi Mattei hann<}

interposto un rieorso al Tribunale federale, in virtu

dell'art. 77 della legge federale di espropriazione (LEspr.),

addueendo tra l'altro quanto segue :

« 1. Nel fissare l'indennita abbiamo ragioni per credere ehe non

siano stati tenn ti in debito conto :

a) l'intero valore venaie deI fondo espropriato,

b) i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'espropria-

zione risp. della limitazione dei suoi diritti di cui l'art. 19 lett. b,

c. LFE e relativi.

2. La Commissione di stima ha poggiato la decisione sn basi

che a nostro avviso sono insufficienti per consentire un giudizio.

corrispondente a giustizia oggettiva. »

Invitati, il 18 ottobre 1948, a completare illoro rieorso~

gli eredi Mattei hanno presentato, in data 30 ottobre 1948~

una memoria eomplementare nella quale formulano la

seguente eonclusione : « La stima della Commissione fede-

rale di stima VII Grigioni-Tieino e annullata. II

Nella risposta 12 novembre 1948 la Confederazione

svizzera ha eoneluso per l'irricevibilita deI rieorso, subor-

dinatamente pel suo rigetto.

Gli eredi Mattei hanno replieato e la Confederazione

svizzera ha duplicato.

D'altra parte, la Confederazione svizzera ha interposto,.

il 6 ottobre 1948, un proprio ricorso eontro la deeisione

della Commissione federale di stima nella misura in eui

e stata condannata a pagare sulle suddette indennita un

interesse e ha quindi domandato di essere liberata da.

questo pagamento.

I

1

I

,

Enteignungsrecht. N° 46.

269

Esperita una perizia, il Tribunale federale aeeoglieva

parzialmente ilrieorso degli espropriati e pure parzial-

mento quello dell'espropriante per i seguenti

Oon8'iderandi

1. -

Nella sua risposta l'espropriante ha sostenuto

ehe il rieorso degli eredi Mattei e irricevibile, perehe e

informe e in partieolare non ossequia l'art. 77 ep. 2 LEspr.

L'art. 77 ep. 2 LEspr. prevede bensi ehe il ricorrente

<leve formulare davanti al Tribunale federale le sue

eonclusioni sui punti aneora controversi. Si tratta pero

d'una disposizione d'ordine : per la rieevibilita deI rieorso

basta ehe dagli atti si possa dedurre quanto i ricorrenti

domandano. In concreto si pub ammettere ehe i rieorrenti

propongono l'annullamento della decisione della Commis-

sione federale di stima deI VII eireondario e ehiedono

un'indennita superiore a quella loro rieonoseiuta ed

eventualmente una prestazione .in natura. I rieorrenti

.asservano ehe la Confederazione svizzera ha rieevuto per

terreni analoghi a quelli espropriandi offerte di 10 fr.

11 m2; se ne pub quindi eoneludere ehe non intendono

rieevere una somma inferiore a 10 fr. il m2, il ehe rappre-

senterebbe 53610 fr. per i 5361 m2 di terreni espropriati.

Oosl stando le eose, si pub ammettere in eonereto la

rieevibilita deI ricorso.

DeI resto, in sede di sopralluogo, gli espropriati hanno

formulato delle eifre piu precise per i vari fondi espro-

priati.

2. -

.....

3. -

Resta da esaminare il ricorso interposto in linea

principale dalla Oonfederazione svizzera eiroa gli interessi

ehe e stata eondannata a pagare in virtu della deeisione

impugnata.

La tesi della rieorrente si riassume come segue :

La LEspr. diseiplina espressamente la questione degli

interessi sulle indennita. di espropriazione in due casi, di

270

Enteignungsrecht. N0 46.

eui uno e la regola (art. 88) e l'altro l'eccezione (art. 76).

Decisiva per l'applieazione dell'una 0 dell'altra norma e

l'immissione in possesso. Di regola, l'espropriante entra in

possesso dellacosa esproprianda soltanto a procedura di

espropriazione ultimata ed in questo caso, secondo l'art. 88,

decorrono sull'indennita di espropriazione gli interessi dai

venti giorni dacche la decisione e creseiuta in giudicato,

a titolo eccezionale l'espropriante puo venir immesso

anticipatamente nel possesso, se ne fa esplieita domanda,

alla Commissione, ed allora e tenuto al pagamento dell'in-

teresse apartire da questa data a' sensi dell'art. 76.

Quando la Confederazione, per eseguire opere di difesa,

nazionale, ha conseguito il possesso a titolo di requisizione

militare, si tratta d'un caso ben diverso dai due suddetti

e quindi non disciplinato dai precitati art. 88 e 76 della

LEspr. La requisizione militare a mente dell'art. 203

dell'OM e regolata da una legge speciale, che ha la prece-

denza sulla legge generale di espropriazione. Al risarci-

menta dei danni causati dal servizio attivo e applieabile il

decreto dell'assemblea federale 19 dicembre 1946 ooneer-

nente la modifioazione deI regolmento di amministrazione

per l'armata svizzera. Il suo capitolo VII tratta dei danni

relativi alle colture 0 alla proprieta e contiene, alla letteraB,

le disposizioni speciali eoneementi gli impianti militari.

Segnatamente l'art. 23.2 si riferisee ai danni deI servizio

attivo dal 1939 al 1945 e stabilisce al penultimo capoverso

ehe fino a quando la requisizione deve essere mantenuta,

ossia fino al momento in eui l'immobile sara reso oppure

sara aequistato dalla Confederazione, si debbono pagare

« i danni alle oolture e le perdite di reddito » periodica-

mente, a mezzo deI commissario di eampo e di quello

eivile: e quindi eselusa da una legge speciale l'applioazione

per analogia d'una norma della legge generale. Ne seguono

l'ineompetenza delle Commissioni di stima a deeidere dei

danni antecedenti l'espropriazione e l'inapplieabilita delle

preserizioni generali circa il pagamento d'interesse sull'in-

dennita di espropriazione.

I

Enteignungsreeht. N0 46.

27l

La tesi dell'espropriante appare parzialmente fondata.

L'art. 203 OM dispone : « In easo di guerra 0 d'imminente

pericolo di guerra, ognuno ha l'obbligo, per assicurare l'ese-

cuzione di ordini militari, di mettere, ad ogni richiesta, la

sua proprieta mobile ed immobile a disposizione dei

eomandanti delle truppe e delle autorita militari. La Con-

federazione presta pieno risarcimento. » In virtu di questo

disposto le autorita militari hanno eostruito sui terreni

appartenenti agli eredi fu Cipriano Mattei e Anna Mattei

opere militari necessarie alla difesa deI paese. Non si trat-

tava allora d'una procedura d'espropriazione. E adunque

in virtu degli art. 230-232 deI regolamento d'amministra-

zione per l'armata svizzera (nella dieitura deI 19 dieembre

1946) ehe i danneggiati debbono far valere le loro pretese

pel pregiudizio subito alla 10ro proprieta in seguito aHa

requisizione militare. La Confederazione avrebbe potuto

domandare, nel 1941, l'espropriazione, come prevede

l'art. 230 cp. 2 deI suddetto regolamento. Essa non si e

valsa allora di quest'articolo, ma ha incominciato la pro-

cedura d'espropriazione solo piu tardi, quando decise di

acquistare i terreni.

Se cosl e, non si puo tuttavia ammettere, contrariamente

alla tesi deH'espropriante, ehe gli interessi a dipendenza

dell'espropriazione siano dovuti a stregua dell'art. 88

LEspr., ossia soltanto a decorrere dai venti giorni dopo la

fissazione definitiva dell'indennita. Allorehe la prooodura

d'espropriazione fu iniziata, ossia il 2 dicembre 1947,

l'espropriante si trovava in possesso dei fondi gia dal

1940. Fino al 2 dieembre 1947 la Confederazione svizzera

li aveva posseduti in virtu d'una requisizione militare, la

quale cesso a quella data per l'inizio della procedura d'e-

sproprio. Con la domanda di esproprio la Confederazione

manifestava l'intenzione di rendere definitiva la situazione

provvisoria creata da.lla requisizione militare. Ma, benche

si pas sasse dal regime della requisizione militare a quello

dell'espropriazione, il possesso dei fondi continuo a re-

stare alla Confederazione. In un siffatto caso appare equo

272

Enteignungsrooht. N° 46.

ehe gli interessi siano dovuti, in analoga applieazione

delI'art. 76 LEspr., dal giomo delI'inoltro della domanda

di esproprio, ossia dal 2 dieembre 1947. Non e forse super-

fIuo rilevare ehe questa soluzione e quella ehe la Confede-

razione stessa ha proposta ed e stata accolta il 27 agosto

1949 nella causa Eredi Hauser, analoga alla presente.

IMPRIMERIES REUNIES S.A., LAUSANNE

273

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. RECHTSGLEICHHEIT

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DEIn DE JUSTICE)

47. Urteil der II. Zivilabteilung als staatsrechtlicher Kammer

vom 19. Dezember 1950 i. S. Müller gegen Solothurn, Ober-

gericht und Obergerichtspräsident.

Konkur8eröffnung, Berufung (Art. 174 SchKG).

1. Willkürliche Verweigerung der aufschiebenden Wirkung?

2. Es ist willkürlich, nach dem erstinstanzlichen Konkurserkennt-

Dis eingetretene Tatsachen (Rückzug des Konkursbegehrens,

Tilgung, Stundung) im Berufungsverfahren zu berücksichtigen

oder nicht zu berücksichtigen, je nachdem ob der Berufung

aufschiebende Wirkung erteilt wurde oder nicht.

Jugement de faillite. Recour8 (art. 174 LP).

1. La decision qui refuse d'attribuer un effet suspensif au recours

est-elle arbitraire !

.

2. Le fait que 1e recours a eM pourvu d'effet suspensif est indif-

ferent pour la solution de la question de savoir s'il y a lieu de

tenir compte de faits posterieurs au jugement de faillite (tels

que le retrait de le requisition de faillite, 1e payement ou le

sursis). Lier 1a solution de cette question a la solution de la

premiere constitue une mesure arbitraire.

Dichiarazione di fallimento. Ricor80 (art. 174 LEF).

1. :Er arbitraria la decisione ehe rifiuta di attribuire effetto sospen-

sivo al rieorso !

2. E' arbitrario di tener eonto 0 di non tener conto dei fatti poste-

riori aHa sentenza dichiarativa deI fallimento (ritiro della

domanda di fallimento, pagamento, dilazione) secondo ehe al

rieorso sia stato attribuito 0 no effetto sospensivo.

A. -

Mit Erkenntnissen vom 29. August und 5. Sep-

tember 1950 eröffnete der Amtsgerichtspräsident von

Solothum-Lebem auf Begehren der Firma Godet & Cie.

bezw. der Firma Droz & Co. über den Beschwerdeführer

18

AS 76 I -

1950