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F-696/2025

F-696/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Romania ha accettato l'ammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. da ultimo sentenza del TAF F-192/2025 del 21 gennaio 2025 consid. 5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Romania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. lett. B supra) nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da ipercolesterolemia lieve, epatopatia e fattura alla caviglia), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In quest'ambito, sono state opportunamente considerato le asserite carenze del sistema d'accoglienza romeno, nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Romania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 3.2 Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Romania. A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessato nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola. Inoltre, il rapporto citato nel ricorso (datato al 2023), le sentenze tedesche e le allegazioni del ricorrente non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza romena non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-5909/2024 del 1°novembre 2024 consid. 6.1; E-3975/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1; F-3704/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2). Per quanto riguarda l'applicazione del art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Romania non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Anche la frattura alla caviglia del ricorrente non raggiunge una gravità tale da risultare ostativo al suo trasferimento verso la Romania sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Infatti, detto Stato dispone di infrastrutture mediche adeguate (cfr. la sentenza del TAF E-1592/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.4.3) ed è inoltre obbligato a provvedere affinché l'insorgente ottenga la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Inoltre, va ricordato che la capacità di trasferimento verrà valutata in modo definitivo poco prima dell'allontanamento e le autorità competenti per l'esecuzione avranno premura di informare in maniera precisa e completa le autorità romene circa le circostanze e i bisogni specifici in termini di assistenza medica dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare alla Romania delle garanzie afferenti alla specifica situazione d'accoglienza (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7253/2024 del 27 novembre 2024 consid. 11; F-5909/2024 del 1° novembre 2024 consid. 7.5).

E. 4 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

E. 6.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-696/2025 Sentenza del 7 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Christa Preisig; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e MLaw Michael Meyer, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zurigo, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 gennaio 2025. Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 dicembre 2024. Da ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato ch'egli ha depositato una domanda d'asilo in Austria il 2 agosto 2023 e una in Romania il 7 marzo 2024. B. Il 10 gennaio 2025, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III, nell'ambito del quale l'interessato si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Austria o della Romania per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detti Paesi. In particolare, ha dichiarato che, dopo aver presentato domanda d'asilo in Austria, è stato rimando in Romania, in quanto era arrivato nel Paese con un visto di lavoro rumeno. In merito alla Romania, egli ha addotto di non volervi tornare a causa delle pessime condizioni di vita, delle ostilità subite dalle autorità romene e dal personale del centro d'accoglienza, nonché della mancata assistenza sanitaria. C. Lo stesso giorno, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi inoltrato una richiesta di riammissione dell'interessato alle competenti autorità romene in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). D. Il 21 gennaio 2025, le autorità romene hanno accolto la richiesta di ammissione in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. E. Con decisione dell'23 gennaio 2025, notificata il 27 gennaio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente verso la Romania, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. F. Con ricorso del 3 febbraio 2025, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente all'annullamento della decisione succitata nonché all'entrata nel merito della domanda d'asilo e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione oppure alla raccolta di garanzie specifiche sulle condizioni d'accoglienza romene. Sul piano procedurale, egli chiede di restituire l'effetto sospensivo al ricorso, di sospendere dell'esecuzione del trasferimento verso la Romania in via supercautelare e di concedergli l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. G. Il 4 febbraio 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Romania. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Romania ha accettato l'ammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. da ultimo sentenza del TAF F-192/2025 del 21 gennaio 2025 consid. 5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Romania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. lett. B supra) nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da ipercolesterolemia lieve, epatopatia e fattura alla caviglia), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In quest'ambito, sono state opportunamente considerato le asserite carenze del sistema d'accoglienza romeno, nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Romania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 3.2. Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Romania. A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessato nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola. Inoltre, il rapporto citato nel ricorso (datato al 2023), le sentenze tedesche e le allegazioni del ricorrente non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza romena non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-5909/2024 del 1°novembre 2024 consid. 6.1; E-3975/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1; F-3704/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2). Per quanto riguarda l'applicazione del art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Romania non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Anche la frattura alla caviglia del ricorrente non raggiunge una gravità tale da risultare ostativo al suo trasferimento verso la Romania sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Infatti, detto Stato dispone di infrastrutture mediche adeguate (cfr. la sentenza del TAF E-1592/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.4.3) ed è inoltre obbligato a provvedere affinché l'insorgente ottenga la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Inoltre, va ricordato che la capacità di trasferimento verrà valutata in modo definitivo poco prima dell'allontanamento e le autorità competenti per l'esecuzione avranno premura di informare in maniera precisa e completa le autorità romene circa le circostanze e i bisogni specifici in termini di assistenza medica dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare alla Romania delle garanzie afferenti alla specifica situazione d'accoglienza (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7253/2024 del 27 novembre 2024 consid. 11; F-5909/2024 del 1° novembre 2024 consid. 7.5). 4. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 6.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch Data di spedizione: