Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Romania ha accettato l'ammissione del ricorrente in virtù dell'art. 12 par. 2 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. da ultimo sentenza del TAF F-696/2025 del 7 febbraio 2025 consid. 3.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Romania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. lett. E sopra) nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da una dorsalgia/lombalgia acuta senza deficit neurologico e uno stato ansioso), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. In quest'ambito, sono state opportunamente considerate le asserite carenze del sistema d'accoglienza romeno, nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Romania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 3.2 Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Romania. A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessato nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola. Inoltre, il rapporto citato nel ricorso (datato al 2023), le sentenze tedesche e le allegazioni del ricorrente non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza romena non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-1931/2025 del 28 marzo 2025 consid. 2; F-5909/2024 del 1° novembre 2024 consid. 6.1; E-3975/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1). Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Romania non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare alla Romania delle garanzie afferenti alla specifica situazione d'accoglienza (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-192/2025 del 21 gennaio 2025 consid 6; E-7253/2024 del 27 novembre 2024 consid. 11; F-5909/2024 del 1° novembre 2024 consid. 7.5).
E. 4 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
E. 6.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Gregor Chatton Caroline Rausch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5595/2025 Sentenza del 31 luglio 2025 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e dal MLaw Michael Meyer, AsyLex, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 maggio 2025. Da ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC non sono risultati riscontri. B. Il 19 maggio 2025 si è svolta un'audizione sommaria ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi, durante la quale l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese legalmente in aereo, munito di passaporto e di un visto rumeno ottenuto personalmente presso l'Ambasciata rumena ad Addis Abeba. C. Il 20 maggio 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di informazioni alle autorità romene in base all'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). D. Il 25 giugno 2025, le autorità romene hanno informato la SEM che l'interessato disponeva di un visto rumeno valevole dal 15 marzo 2025 al 15 giugno 2025. E. Il 3 luglio 2025, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III, nell'ambito del quale l'interessato si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Romania per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. In merito alla Romania, egli ha dichiarato di non volervi fare ritorno in quanto, durante la sua permanenza, abbia dovuto affrontare temperature molto rigide e sarebbe stato costretto a vivere per strada. Ha inoltre riferito di non riuscire a procurarsi il cibo, di aver sofferto il freddo e che, a causa di tali condizioni, si sarebbe ammalato. Infine, ha affermato di non avere alcun legame in Romania e di non conoscere nessuno nel Paese. F. Lo stesso giorno, la SEM ha inoltrato una richiesta di ammissione dell'interessato alle competenti autorità romene in virtù dell'art. 12 par. 2 RD III. Il 16 luglio 2025, le autorità romene hanno accolto la richiesta di ammissione in virtù dell'art. 12 par. 2 RD III. G. Con decisione del 21 luglio 2025, notificata il 22 luglio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: il trasferimento) del richiedente verso la Romania, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. H. Con ricorso del 28 luglio 2025, l'interessato si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione succitata e l'esame nel merito della domanda d'asilo, nonché, in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo giudizio. In ulteriore subordine, chiede che l'autorità inferiore ottenga dalle autorità romene garanzie per la fornitura di vitto e alloggio, nonché di cure mediche e psicologiche adeguate e regolari subito dopo l'arrivo. Sul piano procedurale, chiede che venga concesso (recte: restituito) l'effetto sospensivo al ricorso, che venga sospesa l'esecuzione del trasferimento verso la Romania in via supercautelare e che gli venga concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. Il 29 luglio 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Romania. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Romania ha accettato l'ammissione del ricorrente in virtù dell'art. 12 par. 2 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. da ultimo sentenza del TAF F-696/2025 del 7 febbraio 2025 consid. 3.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Romania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. lett. E sopra) nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da una dorsalgia/lombalgia acuta senza deficit neurologico e uno stato ansioso), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. In quest'ambito, sono state opportunamente considerate le asserite carenze del sistema d'accoglienza romeno, nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Romania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 3.2. Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Romania. A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessato nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola. Inoltre, il rapporto citato nel ricorso (datato al 2023), le sentenze tedesche e le allegazioni del ricorrente non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza romena non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-1931/2025 del 28 marzo 2025 consid. 2; F-5909/2024 del 1° novembre 2024 consid. 6.1; E-3975/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1). Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Romania non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare alla Romania delle garanzie afferenti alla specifica situazione d'accoglienza (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-192/2025 del 21 gennaio 2025 consid 6; E-7253/2024 del 27 novembre 2024 consid. 11; F-5909/2024 del 1° novembre 2024 consid. 7.5). 4. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 6.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Gregor Chatton Caroline Rausch