Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino nigeriano di etnia (...), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-1/2 e atto n. [...]-23/7, p.to 1.08 seg., pag. 4). B. Le seguenti indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di appurare che, secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atto n. [...]-22/2). C. Il richiedente è stato sentito il (...) settembre 2019 in merito ai suoi dati personali (cfr. atto n. [...]-23/7; di seguito: verbale 1), nel quale egli ha segnatamente riferito di aver lasciato il suo Paese d'origine nel dicembre del 2015, recandosi dapprima in B._______, ed in seguito in Italia nell'(...) 2016, dove avrebbe soggiornato per circa (...) anni, prima di proseguire per la Svizzera. Inoltre egli ha dichiarato di essere sposato tradizionalmente dal (...) con C._______, nata il (...), che soggiornerebbe con lui nello stesso Centro federale d'asilo, la quale attenderebbe un bambino (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 seg.). D. In data (...) ottobre 2019, la SEM ha svolto con l'interessato un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché sul suo stato di salute (cfr. atto n. [...]-27/2; di seguito: verbale 2). Nel corso della medesima audizione, egli ha segnatamente dichiarato che con la presunta moglie si sarebbero sposati nell'anno (...) con rito tradizionale, e per questo motivo non avrebbero alcun certificato di matrimonio. In Italia non avrebbe avuto alcun lavoro e sarebbe stato costretto ad elemosinare per procacciarsi di quanto vivere, nonché con la pretesa compagna - la quale in Italia avrebbe esercitato la prostituzione - per un periodo avrebbero vissuto in strada, non avendo alcun alloggio. Dal profilo medico egli si sentirebbe debole e soffrirebbe di (...). Il richiedente ha inoltre presentato a supporto della sua domanda d'asilo la seguente documentazione in lingua inglese: copia del suo certificato di nascita del (...); copia dell'affidavit per la dichiarazione dell'età datata (...); copia dell'affidavit per l'attestazione della provenienza del (...); copia del certificato di identificazione/origine del (...) (cfr. atti n. [...]-29/2 e n. [...]-30/3). E. L'(...) ottobre 2019, l'autorità inferiore ha svolto con il richiedente un'audizione complementare al colloquio Dublino del (...) ottobre 2019, inerente la relazione che l'interessato intratterrebbe con C._______ (N [...]) (cfr. atto n. [...]-31/4; di seguito: verbale 3). Durante il predetto colloquio, la SEM ha prospettato al richiedente che gli incarti concernenti lui e la presunta moglie come pure le loro domande d'asilo, sarebbero stati trattati separatamente, nonché che i precitati sarebbero stati registrati come amici (cfr. anche atto n. [...]-35/1). F. Il (...) ottobre 2019, l'autorità di prime cure ha presentato alle autorità italiane competenti, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti n. [...]-36/10, n. [...]-37/1 e n. [...]-38/3), alla quale le autorità dello Stato limitrofo hanno risposto positivamente in data (...) ottobre 2019 (cfr. atti n. [...]-39/1 e n. [...]-40/1). G. Per il tramite dello scritto del 22 novembre 2019, la rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...), nel quale si riporta una visita medica dell'interessato in medesima data, per un sospetto (...) con prescrizione di una terapia, e con l'annotazione che, in caso di mancato miglioramento, sarebbe seguito un ulteriore controllo medico (cfr. atto n. [...]-42/4). H. Con decisione del 4 dicembre 2019, notificata il 6 dicembre 2019 (cfr. atto n. [...]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso l'Italia, come pure incaricando il D._______ di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. I. Il 13 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione avversata e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trattazione in procedura nazionale della domanda d'asilo; contestualmente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso sono in particolare state allegate due dichiarazioni di paternità del (...), sottoscritte rispettivamente la prima dall'interessato (di seguito: doc. 1) e la seconda da C._______ (di seguito: doc. 2), per la figlia la cui nascita sarebbe prevista il (...). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessato. 4.1.1 In primo luogo, l'Italia sarebbe competente per la trattazione della stessa, così come per l'attuazione dell'allontanamento dell'interessato. Quest'ultimo non avrebbe del resto contestato detta competenza nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli. Non si riscontrerebbero inoltre fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ex art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] C 326/391 del 26.10.2012) o dell'art. 3 CEDU. Peraltro, il Paese in questione, applicherebbe le direttive 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura) e la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche). Inoltre, il Paese membro in questione, sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che della CEDU, e non sussisterebbero degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e che la sua procedura di asilo e di allontanamento non sia attuata nel rispetto delle precitate disposizioni internazionali. 4.1.2 L'autorità inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto applicabili, in specie, gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Se d'un canto la SEM ha ritenuto che l'interessato e la compagna C._______ - in attesa della loro presunta figlia - non abbiano portato alcun documento attestante del loro matrimonio tradizionale, che il medesimo non è stato registrato civilmente e che quindi non è riconosciuto in Svizzera, d'altro canto ha esaminato la natura della relazione esistente tra la coppia. Ha in tal senso escluso che la stessa possa essere qualificata sia ai sensi dell'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) quale relazione di concubinato, poiché durata meno di due anni; sia come relazione stretta ed effettiva ai sensi della nozione di "familiari" di cui all'art. 2 lett. g del Regolamento Dublino III. Visti gli elementi pregressi evidenziati, nonché che dalla data del loro matrimonio avrebbero trascorso più tempo separati che insieme, che la compagna non godrebbe di alcun diritto di presenza assicurato in Svizzera, in quanto la sua domanda d'asilo sarebbe tutt'ora in trattamento, oltreché non vi sarebbe alcuna certezza che egli sia il padre del nascituro, non sarebbe inoltre applicabile alla fattispecie l'art. 8 CEDU. 4.1.3 Infine, non sussisterebbe alcun motivo per applicare la clausola di sovranità ex art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Invero, a fronte della presunzione secondo la quale l'Italia, malgrado le difficoltà alle quali sarebbe confrontata nella presa in carico dei richiedenti l'asilo, rispetterebbe la direttiva accoglienza e la direttiva procedura, come pure che non ci si troverebbe in una fattispecie appartenente alla categoria di casi considerati vulnerabili, il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente, non necessiterebbe di ulteriori investigazioni. A mente della SEM, egli potrà pertanto rivolgersi sia alle autorità competenti che a numerose organizzazioni caritative presenti in loco, per ottenere un alloggio, un'assistenza sociale o se desiderasse beneficiare di un aiuto nella ricerca di un impiego, tuttavia sottolineando che nessuno Stato membro del Regolamento Dublino III può garantire l'accesso ad un posto di lavoro retribuito. Non vi sarebbe inoltre agli atti alcun indizio concreto che permetta di presumere che l'interessato si troverebbe in una situazione esistenziale critica in caso di un suo trasferimento verso l'Italia. Proseguendo nell'analisi, la sua situazione medica risulterebbe acclarata e non di una gravità tale da necessitare l'applicazione della clausola di sovranità. In tale contesto, non esisterebbero neppure degli elementi che inducano a credere che l'Italia lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, essendo fra l'altro tenuta a prestare l'assistenza medica in applicazione della direttiva accoglienza. Soltanto la capacità al trasferimento, sarebbe pertanto decisiva per il proseguo della procedura Dublino. Lo stato di salute dell'interessato, verrebbe considerato dalla SEM - in applicazione degli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III - al momento dell'organizzazione del trasferimento verso lo Stato membro competente, ovvero informando le autorità italiane della sua situazione valetudinaria e dei trattamenti di cui necessita. 4.2 L'insorgente, nel suo gravame, dopo aver presentato ed ampliato gli elementi fattuali, avversa la succitata valutazione dell'autorità di prime cure. Egli ritiene anzitutto, citando diverse fonti, che il matrimonio tradizionale da lui contratto insieme alla presunta compagna, e retto dal diritto consuetudinario, sarebbe uno dei tre tipi di matrimonio validamente riconosciuti in Nigeria, che sarebbe in tale Stato pure vincolante. Non si potrebbe pertanto escludere, la legalità dello stesso matrimonio in Svizzera, e questo, in particolare, senza svolgere delle adeguate ricerche in merito. Per quanto attiene la mancanza di un certificato di matrimonio, lo stesso sarebbe molto difficile che venga emesso o addirittura ottenuto in Nigeria. Il ricorrente ritiene inoltre che, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata, anche se non si ammettesse la legittimazione in Svizzera del matrimonio di diritto consuetudinario nigeriano da lui contratto, tuttavia la relazione che lui vivrebbe con la compagna sarebbe una vera e propria unione di fatto, parificata al vincolo coniugale e supportata da copiosa giurisprudenza nazionale e della CorteEDU, e risulterebbe pertanto rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU. Per quanto attiene il fatto che la convivenza non sia potuta essere continuativa e duratura, la stessa sarebbe dovuta alla riduzione in schiavitù sessuale della moglie, che avrebbe inciso notevolmente, se non addirittura reso impossibile, una loro vita in comune. Tuttavia, appena essi avrebbero potuto riunirsi, avrebbe nuovamente ricostituito il nucleo familiare e deciso di generare un figlio, responsabilità alle quali il ricorrente non si sarebbe mai sottratto. Ciò sarebbe dimostrato pure dalla dichiarazione di paternità firmata dallo stesso, nella quale egli si impegna non solo a riconoscere la bambina, ma anche a darle il suo cognome ed a provvedere alla sua crescita ed al suo sostentamento. Il ricorrente si sarebbe inoltre reso disponibile ad effettuare un test di paternità. Per quanto attiene la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera, la CorteEDU avrebbe smentito la tesi esposta dalla SEM nella decisione avversata, ritenendo che in situazioni eccezionali le persone possano invocare la tutela della vita privata e familiare anche se la loro presenza non sarebbe legalmente regolamentata o che non avrebbero un diritto di soggiorno (consolidato), ma la cui presenza è di fatto accettata come realtà o deve essere riconosciuta per ragioni oggettive. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente sottolinea come il diritto del bambino che nascerà di mantenere delle relazioni personali regolari e dei contatti diretti con entrambi i genitori previsto dall'art. 9 par. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), sarebbe violato se la decisione della SEM divenisse esecutiva. Invero, si verificherebbe in tal caso una situazione paradossale e distruttiva per l'intero nucleo familiare, essendo che la compagna sarebbe stata ammessa in procedura nazionale, e resterebbe quindi con la figlia in Svizzera, mentre che il marito e rispettivo padre, sarebbe rinviato in Italia, senza possibilità di entrare su suolo elvetico, neppure per far visita alla moglie. Oltre a distruggere una coppia, si negherebbe quindi alla bambina di poter crescere con un padre che avrebbe manifestato espressamente la ferma volontà di prendersene cura. Non di minore importanza, sarebbe inoltre l'evenienza che la decisione sarebbe stata notificata all'insorgente (...) prima della presunta data del parto della moglie, ciò che avrebbe creato nella donna uno stato di agitazione e di shock, che mal si concilierebbe con lo stato di gravidanza avanzato, nonché messo in pericolo di fatto la possibilità che l'insorgente possa assistere al parto della figlia. A fronte di tali elementi, la decisione della SEM violerebbe il diritto alla vita familiare ex art. 8 CEDU dell'interessato ed il conseguente provvedimento di allontanamento del ricorrente sarebbe pertanto inammissibile. Infine,
Erwägungen (33 Absätze)
E. 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la predetta disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
E. 6 Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atto n. [...]-22/2). Di conseguenza, il (...) ottobre 2019 l'autorità precitata ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti n. [...]-36/10 e n. [...]-37/1). Le autorità italiane hanno risposto positivamente alla richiesta di ripresa in carico formulata dalla SEM il (...) ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-39/1), quindi nel rispetto del termine di due settimane di cui all'art. 25 par. 1 secondo periodo Regolamento Dublino III. Ne consegue che la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dall'insorgente, risulta di principio essere data nella fattispecie.
E. 7.1 Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre anzitutto rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane siano confrontate con dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Situation actuelle pour les personnes requérantes d'asile en Italie, Renseignement du Département juridique, 8 maggio 2019; Danish Refugee Council, Mutual trust is still not enough, The situation of persons with special reception needs transfered to Italy under the Dublin III Regulation, 12 dicembre 2018), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).
E. 7.2 Poste le succitate debite premesse, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia in casu da presumersi (cfr. precitate direttive accoglienza e procedura).
E. 7.3 La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che la recente evoluzione della situazione in Italia non è tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza, che permane tutt'ora attuale (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 10.5 con riferimenti citati, D-4105/2019 del 16 settembre 2019).
E. 7.4 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.
E. 7.5.1 La presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 7.2) può pure essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 7.5.2 Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di portare degli indizi oggettivi, concreti e seri, di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza nel caso di un suo trasferimento in Italia. Il ricorrente, un uomo solo, non può peraltro essere considerato come una persona vulnerabile ai sensi della sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera. Inoltre, in relazione al suo stato di salute, il ricorrente non ha asserito alcunché nel suo ricorso, né risulta dagli atti all'inserto, che egli presenti dei problemi di salute necessitanti di una presa in carico medica, né tantomeno di poter ritenere che il suo stato valetudinario sia ostativo al suo trasferimento verso l'Italia, in quanto rischierebbe di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza in materia della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 7.5.3 Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 7.5.4 In conclusione, il richiedente l'asilo non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia.
E. 7.6.1 Risulta ora d'uopo determinare se, come invocato dal ricorrente nel suo gravame, il suo trasferimento in Italia sia compatibile con l'art. 8 CEDU, visto il legame matrimoniale ed affettivo che egli intratterrebbe con C._______, la sua presunta moglie, rispettivamente la sua volontà di riconoscere e di prendersi cura della bambina che starebbe per nascere dalla sua compagna.
E. 7.6.2 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.3.1; D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.1). Nell'esame della proporzionalità della misura (art. 8 par. 2 CEDU) si deve anche tenere conto dell'interesse superiore del fanciullo di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori (cfr. art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]), ricordando tuttavia che tale elemento non risulta preponderante rispetto agli altri e che l'art. 3 CDF non accorda un diritto ad un bambino o ad uno dei genitori di entrare e soggiornare in Svizzera prevalendosi del ricongiungimento familiare (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.4).
E. 7.6.3 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1, DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). Quest'ultima esigenza pare essere stata temperata nella giurisprudenza recente del Tribunale federale, considerando che in funzione delle circostanze della fattispecie, il diritto di presenza assicurato in Svizzera non possa più essere considerato come una condizione pregressa all'applicazione dell'art. 8 CEDU. In alcuni casi, l'applicazione stretta di tale criterio, dovrebbe invero cedere il passo all'applicazione dell'art. 8 CEDU che tenga piuttosto conto della situazione familiare della persona interessata e di eventuali ulteriori circostanze particolari (ad esempio la presenza effettiva e di lunga durata sul territorio elvetico; cfr. DTF 130 II 281; 139 I 37), piuttosto che della sua situazione dal punto di vista dell'asilo o del diritto degli stranieri (cfr. DTAF 2018 VII/4 consid. 9.3 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del Tribunale F-762/2019 del 25 settembre 2019 consid. 6.2). Una relazione stretta ed effettiva è in principio presunta per la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero quella esistente tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1).
E. 7.6.4 Nella presente disamina, occorre innanzitutto rilevare che la questione della legalità del matrimonio tradizionale contratto in Nigeria e del suo eventuale riconoscimento in quanto tale in Svizzera, può rimanere in casu aperta, in quanto all'incarto vi è un complesso di elementi sufficienti e preponderanti che conducono il Tribunale a considerare come il supposto matrimonio tradizionale celebrato tra l'insorgente e la compagna, non sia attendibile. L'interessato, oltreché non aver portato alcun documento a supporto della presunta celebrazione tradizionale - documentazione che, a differenza delle asserzioni della patrocinatrice dell'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6) non risulta agli atti neppure che il medesimo si sia interessato di come procurarsela e di richiederla alle autorità competenti nigeriane, avendo egli risposto unicamente che non viene rilasciato alcun certificato di matrimonio (cfr. verbale 2; verbale 3, pag. 4), ciò che non risulta aprioristicamente deducibile dalle fonti consultabili e citate pure nel gravame (cfr. Refugee Documentation Centre [RDC], Legal Aid Board, Refugee Documentation Centre, Country Marriage Pack: Nigeria, ottobre 2016, https://www.ecoi.net/en/file/local/1421304/4792_1515550525_142832.pdf , pag. 13 seg., consultato il 18.12.2019; U.S. Departement of State, Bureau of Consular Affairs, Country Reciprocity Schedule: Nigeria, consultabile al sito: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Nigeria.html Marriage Divorce Certificates, consultato il 18.12.2019; Australian High Commission Nigeria, How to register a marriage in Nigeria, https://nigeria.highcommission.gov.au/aaja/reg_marriage.html, consultato il 18 dicembre 2019) - ha rilasciato delle dichiarazioni poco credibili in merito. In particolare, egli non è riuscito in un primo momento a fornire la data esatta del suo matrimonio, riferendo che si sarebbero sposati nell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 3; verbale 2 e verbale 3, pag. 1). Soltanto su quesiti maggiormente espliciti dell'interrogante relativi alla data precisa nel quale il matrimonio sarebbe stato celebrato, durante l'audizione dell'(...) ottobre 2019, egli ha riferito dapprima che sarebbe avvenuto nel mese di (...), non rammentandosi però del giorno esatto (cfr. verbale 3, pag. 1), e successivamente che non si ricorderebbe di tale data poiché avverrebbe nei giorni nei quali conterebbero in modo tradizionale, ovvero sarebbe incorso nel giorno di "(...)" (cfr. verbale 3, pag. 2). Inoltre, egli non è riuscito ad indicare né il nome di uno dei fratelli della moglie, come neppure dello zio (...) della presunta moglie che avrebbe celebrato il loro matrimonio (cfr. verbale 3, pag. 2 seg.). Ha dipoi indicato che la moglie avrebbe avuto (...) anni al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. verbale 3, pag. 2), quando invece, rispetto alla data di nascita dichiarata in precedenza (ovvero il [...], cfr. verbale 3, pag. 1), risulta che la stessa avrebbe avuto (...) anni. Sulla scorta di tali elementi, la coppia non viene pertanto considerata come sposata.
E. 7.6.5 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre tuttavia esaminare se vi è una relazione stretta ed effettiva tra l'interessato e C._______, che rientrerebbe pure nell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU.
E. 7.6.5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fidanzati o i concubini non possono in principio prevalersi dell'art. 8 CEDU, a meno che la coppia non intrattenga, da lungo tempo, una relazione stretta ed effettiva e che non esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente desiderato ed imminente in Svizzera (cfr. DTF 138 III 157 consid. 2.3.3; sentenze del Tribunale federale 2C_832/2016 del 12 giugno 2017 consid. 6.1; 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1). Per determinare se una relazione al di fuori del matrimonio corrisponda ad una vita familiare e pertanto rilevi dell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, come il fatto di sapere se la coppia coabita, da quanto tempo e se vi sono dei figli in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 20 gennaio 2009, n. 3976/05, §25 seg. e le altre sentenze ivi citate; DTF 137 I 113 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con riferimenti citati; cfr. anche sentenza del Tribunale F-762/2019 consid. 6.3).
E. 7.6.5.2 Dalle insorgenze di causa, risulta che all'ora attuale, la celebrazione imminente di un matrimonio tra la coppia in Svizzera, visto anche lo stato incerto dello stato civile di entrambi - data l'inverosimiglianza della loro unione matrimoniale contratta in Nigeria (cfr. supra consid. 7.6.4) - non appare essere possibile. Inoltre, la durata della vita in comune tra il ricorrente e la compagna, risulta essere troppo corta rispetto alle esigenze giurisprudenziali in materia, in quanto sarebbe inferiore ai due anni di durata e come tale non può pertanto essere tutelato dal disposto in questione. Anche si ritenessero verosimili le dichiarazioni in merito esposte dall'insorgente in corso di procedura, essi avrebbero invero convissuto in patria dal (...) sino al (...), ed in seguito nuovamente dal (...) in avanti in Italia ed in Svizzera presso il Centro federale di E._______ (cfr. verbale 3, pag. 1 segg.), essendosi visti tra il (...) del (...) ed il (...) soltanto sporadicamente e vivendo in alloggi differenti (cfr. verbale 3, pag. 3 seg.). Al contrario di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, risulta inoltre che, anche ponendo mente al fatto che la loro relazione fosse effettivamente già iniziata nel loro paese d'origine - quandanche non sia stata portata dal ricorrente alcuna documentazione a supporto della stessa -, egli si sia completamente disinteressato nel corso dei due anni successivi alla sua partenza dalla Nigeria, della sorte della compagna rimasta in tale Stato. Invero, soltanto nel (...) del 2017 egli avrebbe ripreso contatto telefonicamente con la medesima, avendo ottenuto il suo nuovo numero di telefono per il tramite della sorella (cfr. verbale 3, pag. 2 seg.). Egli non ha in particolare dimostrato o portato alcun elemento concreto a supporto del fatto che egli abbia tentato di mettersi in contatto con la presunta moglie già in precedenza, anche per il tramite dei rispettivi famigliari, di cui conosceva quantomeno gli indirizzi. In merito alla predetta evenienza, dalle dichiarazioni dell'insorgente rese in corso di procedura risulta che la compagna avrebbe ristabilito i contatti con lui dopo che i medesimi si sarebbero sentiti telefonicamente nel mese di (...) 2017, recandosi a fargli visita sporadicamente, e successivamente quando lui avrebbe lasciato il suo alloggio, a causa della sua chiusura, avrebbero convissuto presso l'alloggio messo a disposizione di un suo amico, a partire dal (...). Non risulta pertanto plausibile che, il presunto stato di vittima di tratta di esseri umani della compagna, come esposto nel memoriale dall'insorgente, abbia impedito la loro convivenza, bensì appare piuttosto che sia stata una scelta volontaria della coppia di vivere in precedenza separatamente. In tale contesto, non vi è pertanto da considerare che la loro relazione abbia raggiunto il grado di stabilità e d'intensità richiesto per poter essere assimilabile ad un'unione coniugale, né che rifletta dei legami personali stretti, ai sensi della giurisprudenza precitata. Su tali presupposti, né le dichiarazioni prodotte con il gravame dal ricorrente (cfr. doc. 1 e doc. 2) né la nascita di un presunto figlio comune non permette di giungere ad un diverso apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.4 con riferimento citato). Negli stessi termini, quanto alla relazione tra l'interessato ed il nascituro, va constatato come all'inserto - malgrado le dichiarazioni prodotte dal ricorrente e dalla compagna (cfr. doc. 1 e doc. 2) - il legame di figliazione non è ancora stato stabilito (cfr. al riguardo sentenze del Tribunale D-4105/2019 e D-2107/2018 consid. 5.3.3.5). Non si può pertanto ritenere che tra l'insorgente e la presunta (futura) figlia vi sia una relazione stretta ed effettiva degna di protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU.
E. 7.6.5.3 Per sovrabbondanza, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che quandanche si volesse ritenere data la succitata eccezione e che, conseguentemente, il trasferimento del ricorrente verso l'Italia costituisca un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita famigliare, la stessa non sarebbe né illegittima né sproporzionata (cfr. art. 8 par. 2 CEDU e DTAF 2012/4 consid. 4.4.6). D'un canto, il ricorrente, sin dal suo arrivo in Svizzera non poteva ignorare il fatto che avrebbe dovuto far fronte ad un trasferimento in Italia nel breve termine (cfr. sulla questione sentenza CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, §39). Va quindi ritenuto che la vita famigliare, purché di famiglia si possa parlare, si sia eventualmente consolidata - con in particolare la nascita (futura) della presunta figlia - in un momento nel quale l'interessato era a conoscenza del fatto che la sua situazione in merito alle regole sull'immigrazione fosse precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4 e CorteEDU sentenza n. 30474/14, §44; sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.8). D'altro canto l'ingerenza, quandanche constatabile, sarebbe da considerarsi limitata, dal momento che il ricorrente risiederebbe in Italia, di modo che, con la dovuta diligenza, vi sarà senz'altro la possibilità per lui di mantenere i contatti con la compagna e la presunta figlia. Oltracciò, una volta ritornato in Italia, nulla impedisce all'insorgente, di intraprendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese in favore della compagna e della presunta figlia se date le condizioni. Se invece l'interessato desidererà ricongiungersi in Svizzera con C._______ e con la supposta figlia, egli dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare presso la competente autorità cantonale se date e nel rispetto delle specifiche condizioni legali. Va infatti rammentato che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStrI (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale D-2107/2018 consid. 5.3.3.9 con ulteriori riferimenti citati).
E. 7.6.6 Resta ora da valutare se l'allontanamento verso l'Italia del ricorrente, possa essere in contrasto con l'interesse superiore del fanciullo sancito dalla CDF, come preteso nel ricorso dall'insorgente.
E. 7.6.6.1 Anche a tal proposito vanno fatte le debite premesse. Se è infatti indubbio che l'interesse superiore del fanciullo debba essere una considerazione permanente in ogni decisione dell'autorità (cfr. art. 3 cpv. 1 CDF), tuttavia va rammentato che la convenzione in questione non fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3). Inoltre, ai sensi della giurisprudenza in vigore, non è necessario che il genitore - in tal caso il ricorrente, come già sopra ritenuto (cfr. consid. 7.6.5.2), non può neppure vantare alcuna relazione stretta ed effettiva degna di protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU con la supposta figlia - viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con loro (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4a). Il ricorrente potrà inoltre incontrare la presunta figlia mediante dei soggiorni di breve durata, come pure costruire e mantenere con la stessa dei contatti via telefono (o Skype) (cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.2 e 11.3.3 con ulteriori riferimenti citati).
E. 7.6.6.2 Pertanto, vista in particolare l'assenza di legami sufficientemente stretti e vissuti ai sensi della giurisprudenza succitata - e pur tenuto conto dell'interesse superiore della bambina di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori - sotto l'aspetto dell'ammissibilità, neppure la CDF risulta dunque ostativa all'esecuzione del trasferimento del ricorrente.
E. 7.7 Ne consegue pertanto che il trasferimento dell'interessato verso l'Italia non sia contrario alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni convenzionali che la Svizzera è tenuta a rispettare.
E. 8 Per il resto, v'è da constatare che la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti e che circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
E. 10 Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 11 Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia dell'insorgente, confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6630/2019 Sentenza del 23 dicembre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Jeannine Scherrer-Bänzinger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, rappresentato dalla signora Roberta Condemi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 4 dicembre 2019 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino nigeriano di etnia (...), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-1/2 e atto n. [...]-23/7, p.to 1.08 seg., pag. 4). B. Le seguenti indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di appurare che, secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atto n. [...]-22/2). C. Il richiedente è stato sentito il (...) settembre 2019 in merito ai suoi dati personali (cfr. atto n. [...]-23/7; di seguito: verbale 1), nel quale egli ha segnatamente riferito di aver lasciato il suo Paese d'origine nel dicembre del 2015, recandosi dapprima in B._______, ed in seguito in Italia nell'(...) 2016, dove avrebbe soggiornato per circa (...) anni, prima di proseguire per la Svizzera. Inoltre egli ha dichiarato di essere sposato tradizionalmente dal (...) con C._______, nata il (...), che soggiornerebbe con lui nello stesso Centro federale d'asilo, la quale attenderebbe un bambino (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 seg.). D. In data (...) ottobre 2019, la SEM ha svolto con l'interessato un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché sul suo stato di salute (cfr. atto n. [...]-27/2; di seguito: verbale 2). Nel corso della medesima audizione, egli ha segnatamente dichiarato che con la presunta moglie si sarebbero sposati nell'anno (...) con rito tradizionale, e per questo motivo non avrebbero alcun certificato di matrimonio. In Italia non avrebbe avuto alcun lavoro e sarebbe stato costretto ad elemosinare per procacciarsi di quanto vivere, nonché con la pretesa compagna - la quale in Italia avrebbe esercitato la prostituzione - per un periodo avrebbero vissuto in strada, non avendo alcun alloggio. Dal profilo medico egli si sentirebbe debole e soffrirebbe di (...). Il richiedente ha inoltre presentato a supporto della sua domanda d'asilo la seguente documentazione in lingua inglese: copia del suo certificato di nascita del (...); copia dell'affidavit per la dichiarazione dell'età datata (...); copia dell'affidavit per l'attestazione della provenienza del (...); copia del certificato di identificazione/origine del (...) (cfr. atti n. [...]-29/2 e n. [...]-30/3). E. L'(...) ottobre 2019, l'autorità inferiore ha svolto con il richiedente un'audizione complementare al colloquio Dublino del (...) ottobre 2019, inerente la relazione che l'interessato intratterrebbe con C._______ (N [...]) (cfr. atto n. [...]-31/4; di seguito: verbale 3). Durante il predetto colloquio, la SEM ha prospettato al richiedente che gli incarti concernenti lui e la presunta moglie come pure le loro domande d'asilo, sarebbero stati trattati separatamente, nonché che i precitati sarebbero stati registrati come amici (cfr. anche atto n. [...]-35/1). F. Il (...) ottobre 2019, l'autorità di prime cure ha presentato alle autorità italiane competenti, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti n. [...]-36/10, n. [...]-37/1 e n. [...]-38/3), alla quale le autorità dello Stato limitrofo hanno risposto positivamente in data (...) ottobre 2019 (cfr. atti n. [...]-39/1 e n. [...]-40/1). G. Per il tramite dello scritto del 22 novembre 2019, la rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...), nel quale si riporta una visita medica dell'interessato in medesima data, per un sospetto (...) con prescrizione di una terapia, e con l'annotazione che, in caso di mancato miglioramento, sarebbe seguito un ulteriore controllo medico (cfr. atto n. [...]-42/4). H. Con decisione del 4 dicembre 2019, notificata il 6 dicembre 2019 (cfr. atto n. [...]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso l'Italia, come pure incaricando il D._______ di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. I. Il 13 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione avversata e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trattazione in procedura nazionale della domanda d'asilo; contestualmente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso sono in particolare state allegate due dichiarazioni di paternità del (...), sottoscritte rispettivamente la prima dall'interessato (di seguito: doc. 1) e la seconda da C._______ (di seguito: doc. 2), per la figlia la cui nascita sarebbe prevista il (...). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessato. 4.1.1 In primo luogo, l'Italia sarebbe competente per la trattazione della stessa, così come per l'attuazione dell'allontanamento dell'interessato. Quest'ultimo non avrebbe del resto contestato detta competenza nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli. Non si riscontrerebbero inoltre fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ex art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] C 326/391 del 26.10.2012) o dell'art. 3 CEDU. Peraltro, il Paese in questione, applicherebbe le direttive 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura) e la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche). Inoltre, il Paese membro in questione, sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che della CEDU, e non sussisterebbero degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e che la sua procedura di asilo e di allontanamento non sia attuata nel rispetto delle precitate disposizioni internazionali. 4.1.2 L'autorità inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto applicabili, in specie, gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Se d'un canto la SEM ha ritenuto che l'interessato e la compagna C._______ - in attesa della loro presunta figlia - non abbiano portato alcun documento attestante del loro matrimonio tradizionale, che il medesimo non è stato registrato civilmente e che quindi non è riconosciuto in Svizzera, d'altro canto ha esaminato la natura della relazione esistente tra la coppia. Ha in tal senso escluso che la stessa possa essere qualificata sia ai sensi dell'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) quale relazione di concubinato, poiché durata meno di due anni; sia come relazione stretta ed effettiva ai sensi della nozione di "familiari" di cui all'art. 2 lett. g del Regolamento Dublino III. Visti gli elementi pregressi evidenziati, nonché che dalla data del loro matrimonio avrebbero trascorso più tempo separati che insieme, che la compagna non godrebbe di alcun diritto di presenza assicurato in Svizzera, in quanto la sua domanda d'asilo sarebbe tutt'ora in trattamento, oltreché non vi sarebbe alcuna certezza che egli sia il padre del nascituro, non sarebbe inoltre applicabile alla fattispecie l'art. 8 CEDU. 4.1.3 Infine, non sussisterebbe alcun motivo per applicare la clausola di sovranità ex art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Invero, a fronte della presunzione secondo la quale l'Italia, malgrado le difficoltà alle quali sarebbe confrontata nella presa in carico dei richiedenti l'asilo, rispetterebbe la direttiva accoglienza e la direttiva procedura, come pure che non ci si troverebbe in una fattispecie appartenente alla categoria di casi considerati vulnerabili, il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente, non necessiterebbe di ulteriori investigazioni. A mente della SEM, egli potrà pertanto rivolgersi sia alle autorità competenti che a numerose organizzazioni caritative presenti in loco, per ottenere un alloggio, un'assistenza sociale o se desiderasse beneficiare di un aiuto nella ricerca di un impiego, tuttavia sottolineando che nessuno Stato membro del Regolamento Dublino III può garantire l'accesso ad un posto di lavoro retribuito. Non vi sarebbe inoltre agli atti alcun indizio concreto che permetta di presumere che l'interessato si troverebbe in una situazione esistenziale critica in caso di un suo trasferimento verso l'Italia. Proseguendo nell'analisi, la sua situazione medica risulterebbe acclarata e non di una gravità tale da necessitare l'applicazione della clausola di sovranità. In tale contesto, non esisterebbero neppure degli elementi che inducano a credere che l'Italia lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, essendo fra l'altro tenuta a prestare l'assistenza medica in applicazione della direttiva accoglienza. Soltanto la capacità al trasferimento, sarebbe pertanto decisiva per il proseguo della procedura Dublino. Lo stato di salute dell'interessato, verrebbe considerato dalla SEM - in applicazione degli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III - al momento dell'organizzazione del trasferimento verso lo Stato membro competente, ovvero informando le autorità italiane della sua situazione valetudinaria e dei trattamenti di cui necessita. 4.2 L'insorgente, nel suo gravame, dopo aver presentato ed ampliato gli elementi fattuali, avversa la succitata valutazione dell'autorità di prime cure. Egli ritiene anzitutto, citando diverse fonti, che il matrimonio tradizionale da lui contratto insieme alla presunta compagna, e retto dal diritto consuetudinario, sarebbe uno dei tre tipi di matrimonio validamente riconosciuti in Nigeria, che sarebbe in tale Stato pure vincolante. Non si potrebbe pertanto escludere, la legalità dello stesso matrimonio in Svizzera, e questo, in particolare, senza svolgere delle adeguate ricerche in merito. Per quanto attiene la mancanza di un certificato di matrimonio, lo stesso sarebbe molto difficile che venga emesso o addirittura ottenuto in Nigeria. Il ricorrente ritiene inoltre che, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata, anche se non si ammettesse la legittimazione in Svizzera del matrimonio di diritto consuetudinario nigeriano da lui contratto, tuttavia la relazione che lui vivrebbe con la compagna sarebbe una vera e propria unione di fatto, parificata al vincolo coniugale e supportata da copiosa giurisprudenza nazionale e della CorteEDU, e risulterebbe pertanto rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU. Per quanto attiene il fatto che la convivenza non sia potuta essere continuativa e duratura, la stessa sarebbe dovuta alla riduzione in schiavitù sessuale della moglie, che avrebbe inciso notevolmente, se non addirittura reso impossibile, una loro vita in comune. Tuttavia, appena essi avrebbero potuto riunirsi, avrebbe nuovamente ricostituito il nucleo familiare e deciso di generare un figlio, responsabilità alle quali il ricorrente non si sarebbe mai sottratto. Ciò sarebbe dimostrato pure dalla dichiarazione di paternità firmata dallo stesso, nella quale egli si impegna non solo a riconoscere la bambina, ma anche a darle il suo cognome ed a provvedere alla sua crescita ed al suo sostentamento. Il ricorrente si sarebbe inoltre reso disponibile ad effettuare un test di paternità. Per quanto attiene la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera, la CorteEDU avrebbe smentito la tesi esposta dalla SEM nella decisione avversata, ritenendo che in situazioni eccezionali le persone possano invocare la tutela della vita privata e familiare anche se la loro presenza non sarebbe legalmente regolamentata o che non avrebbero un diritto di soggiorno (consolidato), ma la cui presenza è di fatto accettata come realtà o deve essere riconosciuta per ragioni oggettive. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente sottolinea come il diritto del bambino che nascerà di mantenere delle relazioni personali regolari e dei contatti diretti con entrambi i genitori previsto dall'art. 9 par. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), sarebbe violato se la decisione della SEM divenisse esecutiva. Invero, si verificherebbe in tal caso una situazione paradossale e distruttiva per l'intero nucleo familiare, essendo che la compagna sarebbe stata ammessa in procedura nazionale, e resterebbe quindi con la figlia in Svizzera, mentre che il marito e rispettivo padre, sarebbe rinviato in Italia, senza possibilità di entrare su suolo elvetico, neppure per far visita alla moglie. Oltre a distruggere una coppia, si negherebbe quindi alla bambina di poter crescere con un padre che avrebbe manifestato espressamente la ferma volontà di prendersene cura. Non di minore importanza, sarebbe inoltre l'evenienza che la decisione sarebbe stata notificata all'insorgente (...) prima della presunta data del parto della moglie, ciò che avrebbe creato nella donna uno stato di agitazione e di shock, che mal si concilierebbe con lo stato di gravidanza avanzato, nonché messo in pericolo di fatto la possibilità che l'insorgente possa assistere al parto della figlia. A fronte di tali elementi, la decisione della SEM violerebbe il diritto alla vita familiare ex art. 8 CEDU dell'interessato ed il conseguente provvedimento di allontanamento del ricorrente sarebbe pertanto inammissibile. Infine, considerando che la moglie dell'insorgente sarebbe con tutta probabilità una potenziale vittima di tratta di esseri umani, la particolare vulnerabilità dell'intero nucleo familiare e l'inevitabile vincolo di dipendenza tra la compagna ed il ricorrente, renderebbero indispensabile una valutazione unitaria della domanda di protezione e aggraverebbero esponenzialmente i rischi conseguenti alla riammissione dell'interessato su suolo italiano. 5. 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 Prima di applicare la predetta disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
6. Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atto n. [...]-22/2). Di conseguenza, il (...) ottobre 2019 l'autorità precitata ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti n. [...]-36/10 e n. [...]-37/1). Le autorità italiane hanno risposto positivamente alla richiesta di ripresa in carico formulata dalla SEM il (...) ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-39/1), quindi nel rispetto del termine di due settimane di cui all'art. 25 par. 1 secondo periodo Regolamento Dublino III. Ne consegue che la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dall'insorgente, risulta di principio essere data nella fattispecie. 7. 7.1 Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre anzitutto rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane siano confrontate con dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Situation actuelle pour les personnes requérantes d'asile en Italie, Renseignement du Département juridique, 8 maggio 2019; Danish Refugee Council, Mutual trust is still not enough, The situation of persons with special reception needs transfered to Italy under the Dublin III Regulation, 12 dicembre 2018), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33). 7.2 Poste le succitate debite premesse, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia in casu da presumersi (cfr. precitate direttive accoglienza e procedura). 7.3 La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che la recente evoluzione della situazione in Italia non è tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza, che permane tutt'ora attuale (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 10.5 con riferimenti citati, D-4105/2019 del 16 settembre 2019). 7.4 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente. 7.5 7.5.1 La presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 7.2) può pure essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.5.2 Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di portare degli indizi oggettivi, concreti e seri, di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza nel caso di un suo trasferimento in Italia. Il ricorrente, un uomo solo, non può peraltro essere considerato come una persona vulnerabile ai sensi della sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera. Inoltre, in relazione al suo stato di salute, il ricorrente non ha asserito alcunché nel suo ricorso, né risulta dagli atti all'inserto, che egli presenti dei problemi di salute necessitanti di una presa in carico medica, né tantomeno di poter ritenere che il suo stato valetudinario sia ostativo al suo trasferimento verso l'Italia, in quanto rischierebbe di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza in materia della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.5.3 Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 7.5.4 In conclusione, il richiedente l'asilo non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia. 7.6 7.6.1 Risulta ora d'uopo determinare se, come invocato dal ricorrente nel suo gravame, il suo trasferimento in Italia sia compatibile con l'art. 8 CEDU, visto il legame matrimoniale ed affettivo che egli intratterrebbe con C._______, la sua presunta moglie, rispettivamente la sua volontà di riconoscere e di prendersi cura della bambina che starebbe per nascere dalla sua compagna. 7.6.2 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.3.1; D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.1). Nell'esame della proporzionalità della misura (art. 8 par. 2 CEDU) si deve anche tenere conto dell'interesse superiore del fanciullo di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori (cfr. art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]), ricordando tuttavia che tale elemento non risulta preponderante rispetto agli altri e che l'art. 3 CDF non accorda un diritto ad un bambino o ad uno dei genitori di entrare e soggiornare in Svizzera prevalendosi del ricongiungimento familiare (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.4). 7.6.3 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1, DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). Quest'ultima esigenza pare essere stata temperata nella giurisprudenza recente del Tribunale federale, considerando che in funzione delle circostanze della fattispecie, il diritto di presenza assicurato in Svizzera non possa più essere considerato come una condizione pregressa all'applicazione dell'art. 8 CEDU. In alcuni casi, l'applicazione stretta di tale criterio, dovrebbe invero cedere il passo all'applicazione dell'art. 8 CEDU che tenga piuttosto conto della situazione familiare della persona interessata e di eventuali ulteriori circostanze particolari (ad esempio la presenza effettiva e di lunga durata sul territorio elvetico; cfr. DTF 130 II 281; 139 I 37), piuttosto che della sua situazione dal punto di vista dell'asilo o del diritto degli stranieri (cfr. DTAF 2018 VII/4 consid. 9.3 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del Tribunale F-762/2019 del 25 settembre 2019 consid. 6.2). Una relazione stretta ed effettiva è in principio presunta per la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero quella esistente tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1). 7.6.4 Nella presente disamina, occorre innanzitutto rilevare che la questione della legalità del matrimonio tradizionale contratto in Nigeria e del suo eventuale riconoscimento in quanto tale in Svizzera, può rimanere in casu aperta, in quanto all'incarto vi è un complesso di elementi sufficienti e preponderanti che conducono il Tribunale a considerare come il supposto matrimonio tradizionale celebrato tra l'insorgente e la compagna, non sia attendibile. L'interessato, oltreché non aver portato alcun documento a supporto della presunta celebrazione tradizionale - documentazione che, a differenza delle asserzioni della patrocinatrice dell'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6) non risulta agli atti neppure che il medesimo si sia interessato di come procurarsela e di richiederla alle autorità competenti nigeriane, avendo egli risposto unicamente che non viene rilasciato alcun certificato di matrimonio (cfr. verbale 2; verbale 3, pag. 4), ciò che non risulta aprioristicamente deducibile dalle fonti consultabili e citate pure nel gravame (cfr. Refugee Documentation Centre [RDC], Legal Aid Board, Refugee Documentation Centre, Country Marriage Pack: Nigeria, ottobre 2016, https://www.ecoi.net/en/file/local/1421304/4792_1515550525_142832.pdf , pag. 13 seg., consultato il 18.12.2019; U.S. Departement of State, Bureau of Consular Affairs, Country Reciprocity Schedule: Nigeria, consultabile al sito: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Nigeria.html Marriage Divorce Certificates, consultato il 18.12.2019; Australian High Commission Nigeria, How to register a marriage in Nigeria, https://nigeria.highcommission.gov.au/aaja/reg_marriage.html, consultato il 18 dicembre 2019) - ha rilasciato delle dichiarazioni poco credibili in merito. In particolare, egli non è riuscito in un primo momento a fornire la data esatta del suo matrimonio, riferendo che si sarebbero sposati nell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 3; verbale 2 e verbale 3, pag. 1). Soltanto su quesiti maggiormente espliciti dell'interrogante relativi alla data precisa nel quale il matrimonio sarebbe stato celebrato, durante l'audizione dell'(...) ottobre 2019, egli ha riferito dapprima che sarebbe avvenuto nel mese di (...), non rammentandosi però del giorno esatto (cfr. verbale 3, pag. 1), e successivamente che non si ricorderebbe di tale data poiché avverrebbe nei giorni nei quali conterebbero in modo tradizionale, ovvero sarebbe incorso nel giorno di "(...)" (cfr. verbale 3, pag. 2). Inoltre, egli non è riuscito ad indicare né il nome di uno dei fratelli della moglie, come neppure dello zio (...) della presunta moglie che avrebbe celebrato il loro matrimonio (cfr. verbale 3, pag. 2 seg.). Ha dipoi indicato che la moglie avrebbe avuto (...) anni al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. verbale 3, pag. 2), quando invece, rispetto alla data di nascita dichiarata in precedenza (ovvero il [...], cfr. verbale 3, pag. 1), risulta che la stessa avrebbe avuto (...) anni. Sulla scorta di tali elementi, la coppia non viene pertanto considerata come sposata. 7.6.5 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre tuttavia esaminare se vi è una relazione stretta ed effettiva tra l'interessato e C._______, che rientrerebbe pure nell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU. 7.6.5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fidanzati o i concubini non possono in principio prevalersi dell'art. 8 CEDU, a meno che la coppia non intrattenga, da lungo tempo, una relazione stretta ed effettiva e che non esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente desiderato ed imminente in Svizzera (cfr. DTF 138 III 157 consid. 2.3.3; sentenze del Tribunale federale 2C_832/2016 del 12 giugno 2017 consid. 6.1; 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1). Per determinare se una relazione al di fuori del matrimonio corrisponda ad una vita familiare e pertanto rilevi dell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, come il fatto di sapere se la coppia coabita, da quanto tempo e se vi sono dei figli in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 20 gennaio 2009, n. 3976/05, §25 seg. e le altre sentenze ivi citate; DTF 137 I 113 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con riferimenti citati; cfr. anche sentenza del Tribunale F-762/2019 consid. 6.3). 7.6.5.2 Dalle insorgenze di causa, risulta che all'ora attuale, la celebrazione imminente di un matrimonio tra la coppia in Svizzera, visto anche lo stato incerto dello stato civile di entrambi - data l'inverosimiglianza della loro unione matrimoniale contratta in Nigeria (cfr. supra consid. 7.6.4) - non appare essere possibile. Inoltre, la durata della vita in comune tra il ricorrente e la compagna, risulta essere troppo corta rispetto alle esigenze giurisprudenziali in materia, in quanto sarebbe inferiore ai due anni di durata e come tale non può pertanto essere tutelato dal disposto in questione. Anche si ritenessero verosimili le dichiarazioni in merito esposte dall'insorgente in corso di procedura, essi avrebbero invero convissuto in patria dal (...) sino al (...), ed in seguito nuovamente dal (...) in avanti in Italia ed in Svizzera presso il Centro federale di E._______ (cfr. verbale 3, pag. 1 segg.), essendosi visti tra il (...) del (...) ed il (...) soltanto sporadicamente e vivendo in alloggi differenti (cfr. verbale 3, pag. 3 seg.). Al contrario di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, risulta inoltre che, anche ponendo mente al fatto che la loro relazione fosse effettivamente già iniziata nel loro paese d'origine - quandanche non sia stata portata dal ricorrente alcuna documentazione a supporto della stessa -, egli si sia completamente disinteressato nel corso dei due anni successivi alla sua partenza dalla Nigeria, della sorte della compagna rimasta in tale Stato. Invero, soltanto nel (...) del 2017 egli avrebbe ripreso contatto telefonicamente con la medesima, avendo ottenuto il suo nuovo numero di telefono per il tramite della sorella (cfr. verbale 3, pag. 2 seg.). Egli non ha in particolare dimostrato o portato alcun elemento concreto a supporto del fatto che egli abbia tentato di mettersi in contatto con la presunta moglie già in precedenza, anche per il tramite dei rispettivi famigliari, di cui conosceva quantomeno gli indirizzi. In merito alla predetta evenienza, dalle dichiarazioni dell'insorgente rese in corso di procedura risulta che la compagna avrebbe ristabilito i contatti con lui dopo che i medesimi si sarebbero sentiti telefonicamente nel mese di (...) 2017, recandosi a fargli visita sporadicamente, e successivamente quando lui avrebbe lasciato il suo alloggio, a causa della sua chiusura, avrebbero convissuto presso l'alloggio messo a disposizione di un suo amico, a partire dal (...). Non risulta pertanto plausibile che, il presunto stato di vittima di tratta di esseri umani della compagna, come esposto nel memoriale dall'insorgente, abbia impedito la loro convivenza, bensì appare piuttosto che sia stata una scelta volontaria della coppia di vivere in precedenza separatamente. In tale contesto, non vi è pertanto da considerare che la loro relazione abbia raggiunto il grado di stabilità e d'intensità richiesto per poter essere assimilabile ad un'unione coniugale, né che rifletta dei legami personali stretti, ai sensi della giurisprudenza precitata. Su tali presupposti, né le dichiarazioni prodotte con il gravame dal ricorrente (cfr. doc. 1 e doc. 2) né la nascita di un presunto figlio comune non permette di giungere ad un diverso apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.4 con riferimento citato). Negli stessi termini, quanto alla relazione tra l'interessato ed il nascituro, va constatato come all'inserto - malgrado le dichiarazioni prodotte dal ricorrente e dalla compagna (cfr. doc. 1 e doc. 2) - il legame di figliazione non è ancora stato stabilito (cfr. al riguardo sentenze del Tribunale D-4105/2019 e D-2107/2018 consid. 5.3.3.5). Non si può pertanto ritenere che tra l'insorgente e la presunta (futura) figlia vi sia una relazione stretta ed effettiva degna di protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU. 7.6.5.3 Per sovrabbondanza, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che quandanche si volesse ritenere data la succitata eccezione e che, conseguentemente, il trasferimento del ricorrente verso l'Italia costituisca un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita famigliare, la stessa non sarebbe né illegittima né sproporzionata (cfr. art. 8 par. 2 CEDU e DTAF 2012/4 consid. 4.4.6). D'un canto, il ricorrente, sin dal suo arrivo in Svizzera non poteva ignorare il fatto che avrebbe dovuto far fronte ad un trasferimento in Italia nel breve termine (cfr. sulla questione sentenza CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, §39). Va quindi ritenuto che la vita famigliare, purché di famiglia si possa parlare, si sia eventualmente consolidata - con in particolare la nascita (futura) della presunta figlia - in un momento nel quale l'interessato era a conoscenza del fatto che la sua situazione in merito alle regole sull'immigrazione fosse precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4 e CorteEDU sentenza n. 30474/14, §44; sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.8). D'altro canto l'ingerenza, quandanche constatabile, sarebbe da considerarsi limitata, dal momento che il ricorrente risiederebbe in Italia, di modo che, con la dovuta diligenza, vi sarà senz'altro la possibilità per lui di mantenere i contatti con la compagna e la presunta figlia. Oltracciò, una volta ritornato in Italia, nulla impedisce all'insorgente, di intraprendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese in favore della compagna e della presunta figlia se date le condizioni. Se invece l'interessato desidererà ricongiungersi in Svizzera con C._______ e con la supposta figlia, egli dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare presso la competente autorità cantonale se date e nel rispetto delle specifiche condizioni legali. Va infatti rammentato che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStrI (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale D-2107/2018 consid. 5.3.3.9 con ulteriori riferimenti citati). 7.6.6 Resta ora da valutare se l'allontanamento verso l'Italia del ricorrente, possa essere in contrasto con l'interesse superiore del fanciullo sancito dalla CDF, come preteso nel ricorso dall'insorgente. 7.6.6.1 Anche a tal proposito vanno fatte le debite premesse. Se è infatti indubbio che l'interesse superiore del fanciullo debba essere una considerazione permanente in ogni decisione dell'autorità (cfr. art. 3 cpv. 1 CDF), tuttavia va rammentato che la convenzione in questione non fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3). Inoltre, ai sensi della giurisprudenza in vigore, non è necessario che il genitore - in tal caso il ricorrente, come già sopra ritenuto (cfr. consid. 7.6.5.2), non può neppure vantare alcuna relazione stretta ed effettiva degna di protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU con la supposta figlia - viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con loro (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4a). Il ricorrente potrà inoltre incontrare la presunta figlia mediante dei soggiorni di breve durata, come pure costruire e mantenere con la stessa dei contatti via telefono (o Skype) (cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.2 e 11.3.3 con ulteriori riferimenti citati). 7.6.6.2 Pertanto, vista in particolare l'assenza di legami sufficientemente stretti e vissuti ai sensi della giurisprudenza succitata - e pur tenuto conto dell'interesse superiore della bambina di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori - sotto l'aspetto dell'ammissibilità, neppure la CDF risulta dunque ostativa all'esecuzione del trasferimento del ricorrente. 7.7 Ne consegue pertanto che il trasferimento dell'interessato verso l'Italia non sia contrario alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni convenzionali che la Svizzera è tenuta a rispettare.
8. Per il resto, v'è da constatare che la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti e che circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
10. Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
11. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia dell'insorgente, confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: