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D-5837/2023

D-5837/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-26 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino turco di etnia curda nato il (…) proveniente dalla provincia di Hakkari, è giunto in Svizzera il 13 gennaio 2023, depositando, il 24 gennaio 2023, una domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. […]-2/2 e 3/1). Egli sa- rebbe espatriato dalla Turchia il (…) 2023 (cfr. atto SEM n. 3/1). A.b Il 18 settembre 2023 la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 15/12). Questi ha in so- stanza riferito che in Patria sarebbe stato sistematicamente licenziato dai propri datori di lavoro a causa della propria etnia curda e dell’appartenenza ad una famiglia politicizzata. In proposito, agenti di polizia si sarebbero re- cati presso i suoi vari posti di lavoro alfine di interrogarlo in merito ad altri individui politicamente attivi, minacciando d’incarcerarlo in caso di mancata collaborazione. I datori di lavoro sarebbero stati infastiditi da tali visite degli agenti, licenziandolo ripetutamente. La (…) dell’interessato sarebbe (…) della sede provinciale del Partito De- mocratico dei Popoli (HDP), il fratello si troverebbe in carcere e l’intera fa- miglia sarebbe attiva politicamente. D’altra parte, il richiedente si sarebbe limitato a partecipare agli eventi legali del partito e, in occasione delle cam- pagne elettorali, a recarsi a vari domicili familiari per promuovere l’HDP. Egli avrebbe inoltre assunto la carica di (…) di un’associazione per (…), presso la quale avrebbe anche lavorato quale (…). Un procedimento pe- nale sarebbe stato aperto nei confronti del fondatore di tale associazione, amico dell’interessato, accusato di “aver guadagnato soldi illegalmente”. Per di più in occasione delle operazioni militari del 2016 nelle province di Sirnak, Hakkari e Mardin, la propria abitazione, come quella di altri individui di etnia curda, sarebbe stata danneggiata. In caso di ritorno in Patria, egli teme di non trovare un posto di lavoro e di finire in carcere, come accaduto al fratello. B. Con decisione del 25 settembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 22/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 21/12).

D-5837/2023 Pagina 3 C. Con ricorso del 25 ottobre 2023 (notificato il 26 ottobre 2023, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato (di seguito anche il ricorrente o l’insor- gente) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’an- nullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell’asilo. In subordine, egli ha chiesto che gli sia concessa l’am- missione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. D.a Tramite decisione incidentale del 9 novembre 2023 (cfr. atto TAF n. 5), il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato lo stesso a versare, entro il 24 novembre 2023, un anti- cipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Con decisione incidentale del 15 novembre 2023 (cfr. atto TAF n. 9), il Tribunale ha prorogato il suddetto termine di versamento dell’anticipo sino al 30 novembre 2023. D.c Tramite decisione incidentale del 29 novembre 2023 (cfr. atto TAF

n. 11), il Tribunale ha assegnato un termine di grazia di tre giorni dalla no- tificazione della stessa decisione per provvedere al menzionato versa- mento. D.d Il 1° dicembre 2023, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della pro- cedura.

Diritto: 1.

D-5837/2023 Pagina 4 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Il ricorrente ha inoltre provveduto al versa- mento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispet- tando il termine assegnatogli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-5837/2023 Pagina 5 4. 4.1 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostenuto che l’autorità avrebbe do- vuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l’asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In partico- lare, egli ha affermato che le discriminazioni e vessazioni subìte negli anni a seguito della propria etnia e della propria famiglia politicizzata sarebbero costitutive di una pressione psichica insopportabile giusta l’art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti segnatamente subito discriminazioni, mi- nacce e disagi, che avrebbero reso la sua esistenza in Patria impossibile. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l’unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 con- sid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua

D-5837/2023 Pagina 6 appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. In- fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esi- stere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subìta e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo re- lativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere rico- nosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustifi- care una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale tempo- rale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di prote- zione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronun- cia della decisione, nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ra- gioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subìte sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asyl- verfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 4.2.4 Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa se delle persecuzioni si estendono, a fianco della persona toccata primaria- mente, anche a membri della famiglia o parenti (per il concetto di persecu- zione riflessa, cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Inoltre, si ram- menta che la corresponsabilità famigliare (“Sippenhaft”), quale facoltà

D-5837/2023 Pagina 7 legale d’impegnare la responsabilità di un’intera famiglia per il delitto com- messo da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni o delle rappresaglie nei confronti di membri della famiglia di una persona ri- cercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assicurarsi che non considerino d’intraprendere delle attività politiche il- legali. Tanto più la persona ricercata o l’oppositore è implicato in modo si- gnificativo in favore di un’organizzazione politica illegale, maggiore sarà la verosimiglianza che tali pressioni siano messe in atto. Tali violenze pos- sono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ri- corso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 21 consid. 10.2.3; sentenza del TAF D-2814/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.5). Sulla base delle in- formazioni delle quali il Tribunale dispone, non v’è alcuna ragione di consi- derare che tale constatazione sia attualmente obsoleta (cfr. sentenza del TAF E-4061/2023 del 31 agosto 2023 consid. 4.2 con ulteriori rif. cit.). Tut- tavia, occorrerà apprezzare in ogni fattispecie il rischio di persecuzione ri- flessa, in funzione degli elementi concreti che potrebbero fondare oggetti- vamente un timore specifico di agiti delle autorità contro i membri della fa- miglia interessata. 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ritiene che le dichiarazioni dell’insorgente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi. Il richiedente avrebbe deciso di espatriare, in quanto nel suo Paese d’ori- gine non sarebbe stato assunto quale impiegato statale e avrebbe avuto difficoltà a trovare e mantenere un lavoro (cfr. atto SEM n. 15/12 D44-45, D80). Tali difficoltà avrebbero contribuito alla fine di una relazione durata quattro anni, motivo per cui avrebbe deciso di lasciare la Turchia (cfr. atto SEM n. 15/12 D44). A suo dire, tali discriminazioni dipenderebbero dall’ap- partenenza all’etnia curda e dalla sua provenienza da una famiglia politi- cizzata. Ora, non risulta anzitutto che egli sia stato oggetto di misure persecutorie dirette contro la sua persona in Patria (cfr. atto n. SEM 15/12 D61, D64, D69). In particolare, il danneggiamento dell’abitazione familiare dell’inte- ressato, oltre a quella di altri individui di etnia curda, avvenuto nel 2016 non costituisce una persecuzione diretta contro lo stesso. A maggior ragione, se si considera che la propria famiglia e i cittadini della zona sarebbero infatti stati evacuati prima degli scontri e l’interessato avrebbe peraltro vis- suto altrove in quegli anni in ragione dei propri studi universitari. Non

D-5837/2023 Pagina 8 emerge pertanto alcuna volontà di perseguire l’insorgente e non risulta neppure che lo stesso sia stato individualizzato quale bersaglio. A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che egli ha deciso di espatriare nel 2023, ovvero anni dopo tale avvenimento, mancando pertanto un nesso di cau- salità temporale tra tali accadimenti e l’espatrio. Ne discende che tale mo- tivo non può essere ritenuto rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Allo stesso modo, anche il procedimento aperto nei soli confronti del fon- datore dell’associazione per i (…) presso la quale il ricorrente avrebbe la- vorato quale (…) ed avrebbe pure assunto il ruolo di (…), non risulta essere rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto non emergono misure persecu- torie dirette contro il ricorrente. I pregiudizi sollevati dall’insorgente in ragione della sua etnia, segnata- mente le discriminazioni, gli interrogatori da parte degli agenti e il fatto che non sarebbe riuscito a trovare e mantenere un lavoro, non risultano inoltre superare d’intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d’etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D- 6819/2019 dell’11 marzo 2020 consid. 6.3). Per quanto noto la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia, in generale, tali proble- matiche non raggiungono – come neppure all’occorrenza – l’intensità pre- vista all’art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). In queste circostanze, i disagi e le discriminazioni subìti dal ricorrente non possono essere qualifi- cati quali seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi. Ag- giungasi inoltre che, sebbene gli sia escluso di esercitare nel settore pub- blico, con le sue competenze e titoli di studio, egli avrebbe la possibilità di trovare lavoro nel settore privato oppure trasferirsi in un’altra provincia, ad esempio nella provincia di B._______ dove vivrebbero due dei suoi fratelli (cfr. atto SEM n. 15/12 D24). Infine, l’espresso timore di persecuzione riflessa a causa dei propri fami- gliari non risulta oggettivamente fondato. In particolare, non emerge che l’insorgente avrebbe mai subìto gravi pregiudizi a causa del suo legame con i suoi fratelli e le sue sorelle (cfr. atto SEM n. 15/12 D66). Inoltre, il fratello C._______ si troverebbe già nelle mani delle autorità da ben (…). Mal si comprende pertanto il motivo per cui le autorità dovrebbero perse- guire l’interessato per reati imputati al fratello per cui starebbe attualmente scontando una condanna. Neppure la sola carica della sorella, quale (…) della sede provinciale dell’HDP di D._______, non permette altra

D-5837/2023 Pagina 9 conclusione,

Erwägungen (12 Absätze)

E. 5.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).

E. 5.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.

E. 6.1 Con l’impugnativa in esame, l’insorgente ha evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l’esecuzione dell’allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell’ammissione provvisoria. A suo dire infatti la condizione politica vigente in Turchia e la situazione presente nella provincia di Hakkari renderebbero inammissibile ed inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento.

E. 6.2 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20),

D-5837/2023 Pagina 10 giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di prove- nienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Sviz- zera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succi- tate disposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qua- lora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convin- cente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione ge- nerale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attual- mente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, nonostante il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio 2016, non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrl, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli apparte- nenti all’etnia curda (cfr. sentenze del TAF E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulte- riori rif. cit.). Tuttavia l’interessato proverrebbe dalla provincia di Hakkari, la quale si trova in una situazione di violenza generalizzata (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), con la conseguenza che l’esecuzione dell’allontanamento verso tale provincia è ritenuto, in linea generale, inesigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrl.

D-5837/2023 Pagina 11 In proposito, occorre quindi esaminare se per l’insorgente esiste una pos- sibile alternativa interna di domicilio, ragionevolmente esigibile a livello in- dividuale, al di fuori di Hakkari o delle province colpite dai sismi (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1). Nello specifico, il ricorrente possiede un’alternativa interna di domicilio, in quanto egli avrebbe già vissuto in pas- sato in altri luoghi della Turchia e due dei suoi fratelli risiederebbero a B._______, città nella quale anche lo stesso avrebbe già abitato (cfr. atto SEM n. 15/12 D6). Inoltre e ad ogni buon conto, l’insorgente è giovane, in buona salute, possiede una laurea universitaria e vanta una certa espe- rienza lavorativa (cfr. atto SEM n. 15/12 D5), ciò che gli permetterebbe di stabilirsi ovunque nel proprio Paese d’origine riuscendo a provvedere al proprio sostentamento. Ciò posto, l’esecuzione dell’allontanamento è ritenuta ragionevolmente esi- gibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.4 Ferme queste premesse, l’esecuzione dell’allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confer- mata.

E. 7 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non es- sendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure solle- vate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che se- guono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 1° dicembre 2023.

D-5837/2023 Pagina 12

E. 9 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5837/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 1° dicembre 2023. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5837/2023 Sentenza del 26 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 25 settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino turco di etnia curda nato il (...) proveniente dalla provincia di Hakkari, è giunto in Svizzera il 13 gennaio 2023, depositando, il 24 gennaio 2023, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2 e 3/1). Egli sarebbe espatriato dalla Turchia il (...) 2023 (cfr. atto SEM n. 3/1). A.b Il 18 settembre 2023 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 15/12). Questi ha in sostanza riferito che in Patria sarebbe stato sistematicamente licenziato dai propri datori di lavoro a causa della propria etnia curda e dell'appartenenza ad una famiglia politicizzata. In proposito, agenti di polizia si sarebbero recati presso i suoi vari posti di lavoro alfine di interrogarlo in merito ad altri individui politicamente attivi, minacciando d'incarcerarlo in caso di mancata collaborazione. I datori di lavoro sarebbero stati infastiditi da tali visite degli agenti, licenziandolo ripetutamente. La (...) dell'interessato sarebbe (...) della sede provinciale del Partito Democratico dei Popoli (HDP), il fratello si troverebbe in carcere e l'intera famiglia sarebbe attiva politicamente. D'altra parte, il richiedente si sarebbe limitato a partecipare agli eventi legali del partito e, in occasione delle campagne elettorali, a recarsi a vari domicili familiari per promuovere l'HDP. Egli avrebbe inoltre assunto la carica di (...) di un'associazione per (...), presso la quale avrebbe anche lavorato quale (...). Un procedimento penale sarebbe stato aperto nei confronti del fondatore di tale associazione, amico dell'interessato, accusato di "aver guadagnato soldi illegalmente". Per di più in occasione delle operazioni militari del 2016 nelle province di Sirnak, Hakkari e Mardin, la propria abitazione, come quella di altri individui di etnia curda, sarebbe stata danneggiata. In caso di ritorno in Patria, egli teme di non trovare un posto di lavoro e di finire in carcere, come accaduto al fratello. B. Con decisione del 25 settembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 22/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 21/12). C. Con ricorso del 25 ottobre 2023 (notificato il 26 ottobre 2023, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato (di seguito anche il ricorrente o l'insorgente) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha chiesto che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. D.a Tramite decisione incidentale del 9 novembre 2023 (cfr. atto TAF n. 5), il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato lo stesso a versare, entro il 24 novembre 2023, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Con decisione incidentale del 15 novembre 2023 (cfr. atto TAF n. 9), il Tribunale ha prorogato il suddetto termine di versamento dell'anticipo sino al 30 novembre 2023. D.c Tramite decisione incidentale del 29 novembre 2023 (cfr. atto TAF n. 11), il Tribunale ha assegnato un termine di grazia di tre giorni dalla notificazione della stessa decisione per provvedere al menzionato versamento. D.d Il 1° dicembre 2023, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Il ricorrente ha inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnatogli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostenuto che l'autorità avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l'asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli ha affermato che le discriminazioni e vessazioni subìte negli anni a seguito della propria etnia e della propria famiglia politicizzata sarebbero costitutive di una pressione psichica insopportabile giusta l'art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti segnatamente subito discriminazioni, minacce e disagi, che avrebbero reso la sua esistenza in Patria impossibile. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subìte sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 4.2.4 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa se delle persecuzioni si estendono, a fianco della persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti (per il concetto di persecuzione riflessa, cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Inoltre, si rammenta che la corresponsabilità famigliare ("Sippenhaft"), quale facoltà legale d'impegnare la responsabilità di un'intera famiglia per il delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni o delle rappresaglie nei confronti di membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assicurarsi che non considerino d'intraprendere delle attività politiche illegali. Tanto più la persona ricercata o l'oppositore è implicato in modo significativo in favore di un'organizzazione politica illegale, maggiore sarà la verosimiglianza che tali pressioni siano messe in atto. Tali violenze possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 21 consid. 10.2.3; sentenza del TAF D-2814/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.5). Sulla base delle informazioni delle quali il Tribunale dispone, non v'è alcuna ragione di considerare che tale constatazione sia attualmente obsoleta (cfr. sentenza del TAF E-4061/2023 del 31 agosto 2023 consid. 4.2 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, occorrerà apprezzare in ogni fattispecie il rischio di persecuzione riflessa, in funzione degli elementi concreti che potrebbero fondare oggettivamente un timore specifico di agiti delle autorità contro i membri della famiglia interessata. 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ritiene che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Il richiedente avrebbe deciso di espatriare, in quanto nel suo Paese d'origine non sarebbe stato assunto quale impiegato statale e avrebbe avuto difficoltà a trovare e mantenere un lavoro (cfr. atto SEM n. 15/12 D44-45, D80). Tali difficoltà avrebbero contribuito alla fine di una relazione durata quattro anni, motivo per cui avrebbe deciso di lasciare la Turchia (cfr. atto SEM n. 15/12 D44). A suo dire, tali discriminazioni dipenderebbero dall'appartenenza all'etnia curda e dalla sua provenienza da una famiglia politicizzata. Ora, non risulta anzitutto che egli sia stato oggetto di misure persecutorie dirette contro la sua persona in Patria (cfr. atto n. SEM 15/12 D61, D64, D69). In particolare, il danneggiamento dell'abitazione familiare dell'interessato, oltre a quella di altri individui di etnia curda, avvenuto nel 2016 non costituisce una persecuzione diretta contro lo stesso. A maggior ragione, se si considera che la propria famiglia e i cittadini della zona sarebbero infatti stati evacuati prima degli scontri e l'interessato avrebbe peraltro vissuto altrove in quegli anni in ragione dei propri studi universitari. Non emerge pertanto alcuna volontà di perseguire l'insorgente e non risulta neppure che lo stesso sia stato individualizzato quale bersaglio. A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che egli ha deciso di espatriare nel 2023, ovvero anni dopo tale avvenimento, mancando pertanto un nesso di causalità temporale tra tali accadimenti e l'espatrio. Ne discende che tale motivo non può essere ritenuto rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Allo stesso modo, anche il procedimento aperto nei soli confronti del fondatore dell'associazione per i (...) presso la quale il ricorrente avrebbe lavorato quale (...) ed avrebbe pure assunto il ruolo di (...), non risulta essere rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non emergono misure persecutorie dirette contro il ricorrente. I pregiudizi sollevati dall'insorgente in ragione della sua etnia, segnatamente le discriminazioni, gli interrogatori da parte degli agenti e il fatto che non sarebbe riuscito a trovare e mantenere un lavoro, non risultano inoltre superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3). Per quanto noto la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono - come neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). In queste circostanze, i disagi e le discriminazioni subìti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi. Aggiungasi inoltre che, sebbene gli sia escluso di esercitare nel settore pubblico, con le sue competenze e titoli di studio, egli avrebbe la possibilità di trovare lavoro nel settore privato oppure trasferirsi in un'altra provincia, ad esempio nella provincia di B._______ dove vivrebbero due dei suoi fratelli (cfr. atto SEM n. 15/12 D24). Infine, l'espresso timore di persecuzione riflessa a causa dei propri famigliari non risulta oggettivamente fondato. In particolare, non emerge che l'insorgente avrebbe mai subìto gravi pregiudizi a causa del suo legame con i suoi fratelli e le sue sorelle (cfr. atto SEM n. 15/12 D66). Inoltre, il fratello C._______ si troverebbe già nelle mani delle autorità da ben (...). Mal si comprende pertanto il motivo per cui le autorità dovrebbero perseguire l'interessato per reati imputati al fratello per cui starebbe attualmente scontando una condanna. Neppure la sola carica della sorella, quale (...) della sede provinciale dell'HDP di D._______, non permette altra conclusione, considerando che la stessa, da quanto dichiarato, non risulta nemmeno essere perseguitata personalmente. Del resto, per i dettagli riguardanti tali aspetti, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 4.4 In sintesi, le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, l'autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 5.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 6. 6.1 Con l'impugnativa in esame, l'insorgente ha evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A suo dire infatti la condizione politica vigente in Turchia e la situazione presente nella provincia di Hakkari renderebbero inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, nonostante il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio 2016, non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del TAF E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia l'interessato proverrebbe dalla provincia di Hakkari, la quale si trova in una situazione di violenza generalizzata (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), con la conseguenza che l'esecuzione dell'allontanamento verso tale provincia è ritenuto, in linea generale, inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl. In proposito, occorre quindi esaminare se per l'insorgente esiste una possibile alternativa interna di domicilio, ragionevolmente esigibile a livello individuale, al di fuori di Hakkari o delle province colpite dai sismi (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1). Nello specifico, il ricorrente possiede un'alternativa interna di domicilio, in quanto egli avrebbe già vissuto in passato in altri luoghi della Turchia e due dei suoi fratelli risiederebbero a B._______, città nella quale anche lo stesso avrebbe già abitato (cfr. atto SEM n. 15/12 D6). Inoltre e ad ogni buon conto, l'insorgente è giovane, in buona salute, possiede una laurea universitaria e vanta una certa esperienza lavorativa (cfr. atto SEM n. 15/12 D5), ciò che gli permetterebbe di stabilirsi ovunque nel proprio Paese d'origine riuscendo a provvedere al proprio sostentamento. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento è ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.4 Ferme queste premesse, l'esecuzione dell'allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confermata.

7. Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non essendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure sollevate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 1° dicembre 2023.

9. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 1° dicembre 2023.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: